{"id":5194,"date":"2014-06-01T11:30:08","date_gmt":"2014-06-01T09:30:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5194"},"modified":"2014-06-01T11:30:08","modified_gmt":"2014-06-01T09:30:08","slug":"la-liberta-delluomo-nello-stato-multiculturale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-liberta-delluomo-nello-stato-multiculturale\/","title":{"rendered":"La libert\u00e0 dell&#8217;uomo nello stato multiculturale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di El\u017cbieta \u017bywucka &#8211; Koz\u0142owska e Jolanta Gr\u0119bowiec Baffoni[i])<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La libert\u00e0 \u00e8 un concetto adoperato nell\u2019ambito di diverse discipline. Comunemente l\u2019idea della libert\u00e0 \u00e8 intesa come \u201cil diritto della persona a comportarsi secondo la propria volont\u00e0 e coscienza\u201d.[ii] In psicologia invece troviamo la seguente definizione: \u201cl\u2019indipendenza dalla diretta e inequivocabile determinazione dell\u2019attivit\u00e0 della persona [modellata] mediante i fattori esterni e interni\u201d[iii].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella legge, quale disciplina del sapere umano, la libert\u00e0 \u00e8 accolta in una accezione molto ampia, come diritto alla sicurezza personale, al rispetto della vita privata, alla possibilit\u00e0 di spostamenti, a unirsi in matrimonio, all\u2019intoccabilit\u00e0 personale, ecc. (come per esempio il diritto al lavoro o allo studio). La libert\u00e0 cos\u00ec definita viene garantita non solo dalla legge nazionale, ma anche da una serie di fonti di diritto internazionale [iv].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nelle riflessioni sulla libert\u00e0 \u00e8 necessario richiamare l\u2019essenza della cittadinanza dell\u2019uomo. Secondo R. Bierzanek e J. Simonides, la cittadinanza \u201c\u00e8 un vincolo legale durevole che unisce la persona fisica con uno Stato, soggetto alla legge internazionale\u201d[v] e che \u00e8 il fondamento di tutti i diritti e i doveri che uniscono il membro della comunit\u00e0 dello Stato (il cittadino) con lo Stato. In questo sistema sia il cittadino che lo Stato sono soggetti a determinati diritti e doveri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La libert\u00e0 del cittadino rimane quindi strettamente connessa alle previsioni della legge nazionale. La libert\u00e0 dell\u2019uomo, invece, trae origine non solo dalle fonti della legge nazionale (statale), ma anche da quelle del diritto internazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La libert\u00e0 del cittadino \u00e8 un concetto molto pi\u00f9 ristretto di quello relativo alla libert\u00e0 dell\u2019uomo. Nel secondo caso i diritti dell\u2019uomo sono previsti dal diritto internazionale. Nel caso degli apolidi le fonti internazionali sono molto limitate, poich\u00e8 come persone senza uno Stato non traggono vantaggi dell\u2019assistenza e della tutela di nessuno Stato. \u00c9 un problema complicato di natura giuridica. La societ\u00e0 internazionale ha intrapreso una serie di inziative volte a prevenire lo stato di apolidia.[vi]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La libert\u00e0 del cittadino e la libert\u00e0 dell\u2019uomo, come gi\u00e0 detto, sono due campi che si compenetrano reciprocamente. Il cittadino \u00e8 tenuto di rispettare la legge stabilita dallo Stato della sua cittadinanza ed \u00e8 soggetto ai rigori di comando e di divieto. Lo stesso vincolo incombe sul Sovrano, il cui dovere \u00e8 quello di prendersi cura non solo dei propri cittadini, ma anche di altre persone che vivono nel territorio dello stesso Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 multiculturale nel mondo moderno non \u00e8 presente solo nei Paesi sviluppati, ma anche dove c&#8217;\u00e8 povert\u00e0, fame e una generale mancanza di istruzione. In questi ultimi casi raramente si possono distinguere i diritti del cittadino dai diritti in senso lato. I vari gruppi etnici, formando la societ\u00e0 nazionale, creano i loro propri costumi, le tradizioni e coltivano il proprio uso e le regole di condotta, sviluppate dalle generazioni precedenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un esempio valido \u00e8 la societ\u00e0 dei Paesi dell&#8217;Africa Centrale, ma anche dell\u2019Asia, soprattutto dell\u2019India. M. Skakuj &#8211; Puri indica una societ\u00e0 multietnica dell&#8217;India moderna, i costumi di vari gruppi e il mosaico religioso, che sostanzialmente influiscono sulla forma delle relazioni in questo paese. La Costituzione dell\u2019India garantisce a tutti i cittadini la libert\u00e0 e l&#8217;uguaglianza ma, secondo l&#8217;autore, tali idee sono lontane dalla realt\u00e0. Quasi l\u201982% della popolazione indiana sono ind\u00f9, che costituiscono la stragrande maggioranza dei cittadini di questo paese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono i rappresentanti di questo gruppo a trovarsi in prima linea al governo e a decidere il destino del paese. Alla sua volta, i musulmani (il 12,12% della popolazione dell&#8217;India) possono (a prescindere dalla legge statale) farsi guidare dai principi derivanti dal Corano. Questa soluzione ha due facce: da una parte il cittadino (a prescindere dalla religione) \u00e8 sottoposto all&#8217;autorit\u00e0 dello Stato, d&#8217;altra parte pu\u00f2 beneficiare delle soluzioni adottate nell&#8217;Islam, purch\u00e9 non violino i principi del diritto secolare[vii].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei paesi islamici il diritto si distingue per le caratteristiche della legge naturale. Come sottolineato da J. Kasprzak e J. Bury \u201cSzari&#8217;at [&#8230;], mediante interpretazioni di sunna e opinioni degli studiosi, ma anche attraverso la sua applicazione pratica (&#8230;) si sta gradualmente adeguando alle realt\u00e0 moderne. Questa regolazione, tuttavia, non pu\u00f2 discostarsi dai principi contenuti nel Corano&#8221;[viii].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La libert\u00e0 e l\u2019autonomia dei cittadini sono quindi notevolmente ridotte, non solo per i musulmani, ma anche per le altre entit\u00e0 coesistenti in tali paesi. Secondo la legge approvata dalle soluzioni, le sanzioni per il mancato rispetto delle regole del Corano, sono applicate a tutti (un ottimo esempio sono frustate inflitte agli stranieri durante il Ramadan).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Forse l\u2019esempio pi\u00f9 noto e lampante delle restrizioni alla libert\u00e0 dell&#8217;uomo e allo stesso tempo alla libert\u00e0 del cittadino \u00e8 il divieto di indossare il niqab o il burqa in Francia. La comunit\u00e0 musulmana \u00e8 stata limitata nella sua libert\u00e0 personale (la tradizione di vestire, la condizione delle donne) e nella libert\u00e0 dei cittadini in modo pi\u00f9 pesante, perch\u00e8 nessun altro gruppo sociale ha sofferto simili restrizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa circostanza solleva la questione se il divieto di vestire delle donne secondo le tradizioni musulmane, viola la libert\u00e0 dei cittadini, anche sotto l&#8217;aspetto di parit\u00e0 del trattamento(?). Nel contesto del divieto citato senza dubbio la risposta \u00e8 affermativa, perch\u00e9 [la restrizione] colpisce solo le donne dal cerchio dell&#8217;Islam. Essa non vale per gli uomini. In un tale sistema, gli uomini non vengono limitati n\u00e9 nella libert\u00e0 dei cittadini n\u00e9 della persona (nel senso ampio dei diritti umani), tuttavia la questione \u00e8 molto pi\u00f9 profonda e lascia aperta la riflessione \u201cse\u201d e \u201cin che modo\u201d l&#8217;introduzione di tale divieto influisce (ferisce) sui sentimenti religiosi dei musulmani, ovvero non solo le donne ma anche gli uomini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019autonomia ha il significato un po\u2019 diverso dalla libert\u00e0. Secondo L. Wi\u015bniakowska il termine \u201cautonomia\u201d significa autarchia, indipendenza, non costrizione[ix].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Considerando l\u2019autonomia cos\u00ec definita prestiamo attenzione alla somiglianza della definizione e della libert\u00e0. Entrambi questi concetti sono simili e intersecati nel loro significato e la loro portata. Sembra una tesi ragionevole che la libert\u00e0 abbia un ambito maggiore dell\u2019autonomia, tuttavia dall\u2019altra parte non si devono ignorare i documenti dell\u2019UE in materia di libera circolazione delle persone dell\u2019Unione Europea e la libera circolazione delle merci nell&#8217;UE. L\u2019autonomia compresa in questo modo corrisponde a una reale autarchia, non costrizione. L\u2019autonomia del cittadino in tali condizioni \u00e8 la possibilit\u00e0 del comportamento libero dalla costrizione, ma in rispetto della legge, non contro di essa. La libert\u00e0 dell&#8217;uomo come la caratteristica primordiale della nostra specie, ha un significato pi\u00f9 ampio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il multiculturalismo del mondo moderno stabilisce i confini dell\u2019autonomia. Nei paesi in cui i cittadini sono rappresentanti di molti gruppi etnici, molte religioni, ecc., l\u2019autonomia \u00e8 a volte limitata, come esemplificato dai divieti gi\u00e0 descritti (il divieto di indossare il burqa in Francia o in Belgio). Le soluzioni citate hanno un carattere legale (per luoghi pubblici). Ai cittadini \u00e8 stato lasciato un margine di autonomia che si esprime con la possibilit\u00e0 di un comportamento non costretto (in questo caso la possibilit\u00e0 di utilizzare il velo dalle donne musulmane), fuori dei luoghi pubblici. Le stesse interessate, a loro volta, sono del parere che l&#8217;ordine dello Stato \u00e8 la limitazione della loro autonomia non solo religioso, ma anche di altro tipo (l\u2019autonomia nella scelta dei vestiti, nel sostare in certi luoghi, ecc).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le minoranze etniche e religiose (tra cui la Polonia) chiedono la parit\u00e0 del trattamento per la generazione dei giovani, che viene privata della possibilit\u00e0 di apprendere la propria religione a scuola. Ci\u00f2 vale in particolare per i greco-cattolici e gli ortodossi. Va ricordato che la parit\u00e0 del trattamento in questo caso, sembra essere compromesso in favore di un gruppo unico, ovvero dei cattolici romani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019autonomia del cittadino ha un ambito specifico ed \u00e8 strettamente legata al suo status, domicilio e appartenenza ad un particolare soggetto di diritto internazionale, qual \u00e8 lo Stato. Sicuramente il concetto pi\u00f9 ampio di autonomia si realizza non soltanto nelle relazioni soggetto \u2013 Stato, ma anche nelle relazioni soggetto \u2013 soggetto, oppure soggetto \u2013 gruppo sociale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;uomo come l\u2019essere libero pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 come cittadino e come apolide, ma anche come straniero (se il suo comportamento implica le caratteristiche dei reati nel paese di soggiorno), solo in casi specifici e nelle situazioni legittimamente giustificate. La tradizione di autonomia sembra essere molto pi\u00f9 antica e pi\u00f9 ricca dalla tradizione della libert\u00e0. La storia ci insegna che la schiavit\u00f9 come uno stato di soggezione di un uomo alla dominanza di un\u2019altro, risale a tempi antichi. La cittadinanza come condizione di appartenenza dell&#8217;individuo allo Stato si \u00e8 evoluta nell&#8217;antica Roma, dove la cittadinanza era importante nel campo del diritto pubblico[x].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo stesso era valido per la libert\u00e0, dato che a quel tempo le persone venivano divise in libere e schiave. Queste ultime (anche se non c&#8217;era nessun accordo e unanimit\u00e0 di vedute), non avevano alcun diritto e venivano considerate pari agli oggetti appartenenti al proprietario[xi]. In questo senso non esisteva l\u2019autonomia dell\u2019uomo, poich\u00e9 non vi era nessun uomo come entit\u00e0. Non esisteva nemmeno la libert\u00e0 nel senso pi\u00f9 ampio del termine, perch\u00e9 veniva attribuita ad una categoria selezionata di persone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le societ\u00e0 multiculturali del mondo moderno limitano reciprocamente la libert\u00e0 dell&#8217;uomo. Raramente sono in grado di limitare le libert\u00e0 civili, poich\u00e9 quest\u2019ultime sono garantite dallo Stato. Tuttavia, S.P. Huntington sottolinea chiaramente che lo scontro delle civilt\u00e0 sta originando il fenomeno di forma e dimensione senza precedenti[xii].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le civilt\u00e0 \u201edi contatto\u201d nel ventunesimo secolo, sono un fatto e la conseguenza dei cambiamenti sociali, politici ed economici. L\u2019isolamento dell\u2019Oriente e dell\u2019Occidente del mondo moderno ha originano non solo i cambiamenti nelle strutture sociali dei paesi pi\u00f9 sviluppati economicamente, ma anche ha contribuito ad aumentare l&#8217;importanza dell&#8217;individualit\u00e0 di ogni gruppo nazionale, etnico o religioso. B. Wojcieszek ha giustamente sottolineato che \u201ci determinanti culturali dei contenuti dell\u2019io sono indicatori di una regolarit\u00e0 pi\u00f9 generale consistente nel fatto che una fonte importante del contenuto dell\u2019io sono altre persone[xiii].\u201d Se, dunque \u201cio\u201d, ovvero la coscienza dell&#8217;individuo, le sue opinioni, sentimenti, pensieri, obiettivi, desideri provengono in qualche misura da altre persone, di conseguenza \u201cio\u201d in qualche \u00e8 da loro dipendente. Questa relazione, tuttavia, non ha le caratteristiche di subordinazione, riduzione in schiavit\u00f9. \u00c8 soltanto un fattore determinante di ci\u00f2 che altri aspirano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La volont\u00e0 del soggetto, qui intesa come autonomia, \u00e8 un elemento di esistenza in un gruppo, del quale il soggetto, libero dalle coercizioni, accetta obiettivi, principi e standard. Questa \u00e8 l&#8217;opinione B. R. Barber, il quale sottolinea che il mondo moderno si impegna per qualcosa che non conosce. Dichiara la guerra a ci\u00f2 che considera il male, anche se non vi \u00e8 alcuna certezza se il male effettivamente sia il male, e la cittadinanza globale \u00e8 soltanto un termine vuoto. Le aspirazioni nazionaliste che riducono la societ\u00e0 alla propria nazione, sono soltanto una parte del gioco politico che non ha nulla a che fare con la libert\u00e0, il rispetto e l\u2019autonomia dell\u2019azione umana.[xiv]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 moderna dei paesi multiculturali non solo ricorda la torre di Babele, ma anche l\u2019istituzione formale dal concetto di E. Goffman, in cui il sovrano \u00e8 soggetto alla legge, indipendentemente dal fatto che essa sia buona o meno buona, giusta o ingiusta, degna o indegna[xv].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Basta guardare i sistemi politici contemporanei che si nominano democratici, per vedere quanto siano gravi le sanzioni per il dissenso delle idee, delle ragioni o delle parole. L\u2019autonomia di ogni essere umano \u00e8 determinata non tanto dalla sua libert\u00e0 nel significato giuridico, ma nel significato mentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019autonomia e la libert\u00e0 sono probabilmente i termini pi\u00f9 universali, noti a tutte le persone del mondo moderno, indipendentemente dalla loro razza, religione, luogo di educazione, origine sociale o altre caratteristiche distintive. La libert\u00e0 \u00e8 definita nella legge significa non coercizione, autonomia &#8211; la libera volont\u00e0 del soggetto. Tale interpretazione \u00e8 una semplificazione di una complessa comprensione di questi due concetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli Stati multiculturali hanno elaborato in una certa misura un compromesso sul piano di distinzione della libert\u00e0 dall\u2019autonomia dei loro cittadini. Offrono una garanzia di parit\u00e0 di trattamento a tutte le persone (soprattutto sulla base di strumenti giuridici internazionali sottoscritti dallo Stato), a prescindere dalle loro caratteristiche individuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le persone che creano lo Stato sono soggette a varie influenze. \u00c8 stato cos\u00ec in passato, \u00e8 ora e sar\u00e0 in futuro. La cultura come sistema di tutti i comportamenti di un carattere formato, comprende non solo la lingua, gli atteggiamenti e gli standard morali, ma anche credenze, atteggiamenti e immagine del mondo[xvi]. In questo senso sia la libert\u00e0, sia l\u2019autonomia, hanno lo stesso significato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sarebbe un truismo l\u2019affermazione che la libert\u00e0 e i diritti umani siano diritti non vincolanti nulla nella vita. Probabilmente sarebbe stato cos\u00ec se le persone non avessero organizzato le comunit\u00e0 tribali, etnici e gli Stati. Ogni societ\u00e0 in via di un contratto sociale, stabilisce i propri standard e le regole che accetta come validi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il rispetto delle disposizioni della legge, intesa nel senso di <em>erga omnens<\/em>, \u00e8 una limitazione significativa della libert\u00e0 dell&#8217;individuo che \u00e8 tenuto a conformarsi a tali disposizioni. Ma se le persone non fossero subordinate a certi rigori della legge, a certi regolamenti, ordini o doveri, nel mondo regnerebbe il caos. I gruppi pi\u00f9 numerosi, ovviamente, avrebbero sottomesso al proprio potere i gruppi meno numerosi. La libert\u00e0 in quanto tale non esisterebbe in accezione moderna. Forse l\u2019autonomia come modo di comportamento umano, esisterebbe soltando come un modo di vita, di sopravvivenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">M. Zawadzki indica che le realt\u00e0 dei paesi riscontrate al giorno di oggi, producono certi atteggiamenti nei confronti delle persone. Un perfetto esempio sono i controlli negli aeroporti americani, introdotti come obbligatori. Ognuno ha l&#8217;obbligo di sottoporsi a tale controllo, a prescindere dalle immunit\u00e0 che lo proteggono. Il diritto di rifiuto comporta i risultati contrari, ovvero negando alla persona il diritto a viaggiare e non salire a bordo[xvii].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Multiculturalismo o monoculturalismo (quest\u2019ultimo in senso pi\u00f9 teorico) sono strettamente legati al funzionamento delle societ\u00e0. Gi\u00e0 Montesquieu ha sottolineato che il vantaggio del genere umano \u00e8 la sua moralit\u00e0 e che alle persone vengono concessi diritti come libert\u00e0, autonomia e sicurezza[xviii].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste tesi non perdono la loro attualit\u00e0, cos\u00ec come le osservazioni fatte da P. Zimbardo, che crede che l&#8217;assegnazione di un ruolo all\u2019uomo, pu\u00f2 portare ai risultati del tutto inattesi, agli effetti collaterali in particolare. La mancanza di controllo sociale sui diritti individuali \u00e8 il motivo per il quale l\u2019individuo pu\u00f2 usurpare i poteri molto pi\u00f9 ampi di quelli che gli vengono concessi alla pari con gli altri[xix].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sembra anche ragionevole l\u2019osservazione che la libert\u00e0 dell&#8217;uomo, considerata come comportamento disinibito, \u00e8 un suo diritto intrinseco. La convinzione della giustezza di questa visione \u00e8 comune, tuttavia bisogna mantenere una certa distanza da questa affermazione. Se ci fosse concesso tutto, niente ci sarebbe comandato o proibito, allora non avrebbe il motivo la sussistenza di una societ\u00e0 multiculturale, perch\u00e9 al suo interno esisterebbe costantemente la lotta per la leadership, potere e privilegi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi, l\u2019autonomia deve essere trattata non come un privilegio, ma come una possibilit\u00e0 di scelta tra qualcosa e qualcosa. Anche L. Nowak, nel saggio dedicato all\u2019esistenza e al pensiero, richiama l\u2019attenzione su questo argomento[xx]. mentre Kant specifica: \u201cL\u2019umanit\u00e0 \u00e8, da un lato, la diffusa sensazione di condivisione e, dall&#8217;altro, la capacit\u00e0 di profonda e diffusa partecipazione; mentre entrambe le propriet\u00e0 insieme, originano un adeguato senso umano del sociale\u201d[xxi].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto alla libert\u00e0, il diritto alla vita, il diritto di esprimere liberamente la propria volont\u00e0 \u00e8 un principio fondamentale del mondo moderno. La pi\u00f9 importante \u00e8 la loro comprensione e il rispetto. Queste sono le garanzie di coesistenza di persone in societ\u00e0 multiculturali. L\u2019intolleranza, l\u2019incomprensione e l\u2019usurpazione non servono a nulla di buono, al contrario, generano conflitti, odio e disprezzo per coloro che guidati da una tradizione, una religione diversa, altri punti di vista, vengono trattati peggio degli altri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Note<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[i] El\u017cbieta \u017bywucka-Koz\u0142owska \u00e8 docente e ricercatriche presso l\u2019Universit\u00e0 di Warmia e Mazury a Olsztyn in Polonia. E\u2019 perito di criminalistica presso la Corte Internazionale di Giustizia dell\u2019Aja.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jolanta Gr\u0119bowiec Baffoni \u00e8 docente presso la Cattedra di Criminalistica della Facolt\u00e0 di Legge, Amministrazione ed Economia dell\u2019Universit\u00e0 di Wroc\u0142aw in Polonia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[ii] J. Marcinek (a cura di) , <em>Nowa encyklopedia powszechna<\/em>, Wydawnictwo Zielona Sowa, Krak\u00f3w 2004, p.966<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[iii] J. Siuta (a cura di) <em>S\u0142ownik psychologii,<\/em> Wydawnictwo Zielona Sowa, Krak\u00f3w 2006, p. 310<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[iv] La Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell&#8217;Uomo e delle Libert\u00e0 Fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 (Dz.U. 1993, n\u00b0 61, articolo 284, come ulteriori modifiche); Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (Dz.U. 1977 n \u00b0 38, articolo 167.); La Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione Europea del 7 dicembre 2000 (Dz. Urz. UE 2007, c 030\/1); Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 19 dicembre 1966 (Dz. U. 1977, n \u00b0 38, articolo. 169)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[v] R. Bierzanek, J. Syminides, <em>Prawo mi\u0119dzynarodowe publiczne<\/em>, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, p. 248<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[vi] Tra queste: la Convenzione sulla cittadinanza delle donne sposate nel 1957, la Convenzione dell&#8217;Aia del 1930 (tra l\u2019altro impegna le parti di applicare il principio dello ius soli, quando il bambino non acquisisce la cittadinanza in un altro modo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[vii] Cfr. M. Skakuj \u2013 Puri, <em>\u017bycie codzienne w Indiach<\/em>, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2011<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[viii] J. Bury, J. Kasprzak, <em>Prawo karne islamu,<\/em> Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, p. 83<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[ix] L. Wi\u015bniakowska, <em>S\u0142ownik wyraz\u00f3w bliskoznacznych PWN<\/em>, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2007, p. 542<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[x] K. Kola\u0144czyk, <em>Prawo rzymskie<\/em>, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, p.195<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[xi] Idem, p. 185<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[xii] Cfr. P.P. Huntington, <em>Zderzenie cywilizacji<\/em>, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza P.A., Warszawa 2007<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[xiii] B. Wojcieszke, <em>Cz\u0142owiek w\u015br\u00f3d ludzi. Zarys psychologii spo\u0142ecznej<\/em>, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, p. 139<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[xiv] Cfr. B.R. Barber, <em>D\u017cihad kontra Mc \u015awiat<\/em>, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza P.A., Warszawa 2004<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[xv] Cfr. E. Goffman, <em>Instytucje totalne,<\/em> Gda\u0144skie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[xvi] W.P. Stephan, C.W. Stephan, <em>Wywieranie wp\u0142ywu na ludzi<\/em>, Gda\u0144skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda\u0144sk 2003, p. 124<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[xvii] M. Zawadzki, <em>Ju\u017c nie ma demokracji na lotniskach w USA<\/em> [w:] Gazeta Wyborcza z dnia 17 li[ca 2012 roku<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[xviii] Montesquieu, <em>O duchu praw,<\/em> Wydawnictwo Zielona Sowa, Krak\u00f3w 2003, p. 604<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[xix] Cfr. P. Zimbardo, <em>Efekt Lucyfera<\/em>, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[xx] Cfr. L. Nowak, <em>Byt i my\u015bl,<\/em> Wydawnictwo Zysk i S-ka, Pozna\u0144 2004<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[xxi] M. Szyszkowska, <em>Filozofia prawa i filozofia cz\u0142owieka<\/em>, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989, p. 239<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Bibliografia<\/span><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">B.R. Barber, <em>D\u017cihad kontra Mc \u015awiat<\/em>, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 2004<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">R. Bierzanek, J. Syminides, <em>Prawo mi\u0119dzynarodowe publiczne<\/em>, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">J. Bury, J. Kasprzak, <em>Prawo karne islamu,<\/em> Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E. Goffman, <em>Instytucje totalne,<\/em> Gda\u0144skie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S.P. Huntington, <em>Zderzenie cywilizacji<\/em>, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 2007<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">K. Kola\u0144czyk, <em>Prawo rzymskie<\/em>, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">J. Marcinek ( a cura di) , <em>Nowa encyklopedia powszechna<\/em>, Wydawnictwo Zielona Sowa, Krak\u00f3w 2004<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Montesquieu, <em>O duchu praw,<\/em> Wydawnictwo Zielona Sowa, Krak\u00f3w 2003<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L. Nowak, <em>Byt i my\u015bl,<\/em> Wydawnictwo Zysk i S-ka, Pozna\u0144 2004<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">J. Siuta ( a cura di ) <em>S\u0142ownik psychologii,<\/em> Wydawnictwo Zielona Sowa, Krak\u00f3w 2006<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">M. Skakuj \u2013 Puri, <em>\u017bycie codzienne w Indiach<\/em>, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2011<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">W.S. Stephan, C.W. Stephan, <em>Wywieranie wp\u0142ywu na ludzi<\/em>, Gda\u0144skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda\u0144sk 2003<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">M. Szyszkowska, <em>Filozofia prawa i filozofia cz\u0142owieka<\/em>, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L. Wi\u015bniakowska, <em>S\u0142ownik wyraz\u00f3w bliskoznacznych PWN<\/em>, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">B. Wojcieszke, <em>Cz\u0142owiek w\u015br\u00f3d ludzi. Zarys psychologii spo\u0142ecznej<\/em>, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">M. Zawadzki, <em>Ju\u017c nie ma demokracji na lotniskach w USA<\/em> [w:] Gazeta Wyborcza z dnia 17 lipca 2012 roku<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">P. Zimbardo, <em>Efekt Lucyfera<\/em>, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"> Elenco delle fonti<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Costituzione della Repubblica Polacca del 2 aprile 1997 (Dz.U. del 16 luglio 1997, n\u00b0 78, articolo 483; rettifica Dz.U. del 2001 n\u00b0 28, articolo 319, Dz,U del 2006 n\u00b0 200, pos. 1471)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell&#8217;Uomo e delle Libert\u00e0 Fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 (Dz.U. 1993, n\u00b0 61, articolo. 284, con ulteriori modifiche)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (Dz.U. 1977 n \u00b0 38, articolo. 167)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea del 7 dicembre 2000 (Dz.Urz. UE 2007, c 030\/1)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 19 dicembre 1966 anni (Dz.U. 1977, n\u00b0 38, articolo. 169)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di El\u017cbieta \u017bywucka &#8211; Koz\u0142owska e Jolanta Gr\u0119bowiec Baffoni[i]) La libert\u00e0 \u00e8 un concetto adoperato nell\u2019ambito di diverse discipline. 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