{"id":5199,"date":"2014-06-01T11:45:52","date_gmt":"2014-06-01T09:45:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5199"},"modified":"2014-06-01T11:45:52","modified_gmt":"2014-06-01T09:45:52","slug":"la-cessione-delle-quote-di-una-srl-a-rischio-di-elusioneabuso-del-diritto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-cessione-delle-quote-di-una-srl-a-rischio-di-elusioneabuso-del-diritto\/","title":{"rendered":"La cessione delle quote di una Srl a rischio di elusione\/abuso del diritto"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Marco Cardillo)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vendita dell\u2019intera partecipazione societaria in una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata da parte di un soggetto residente in un paese a fiscalit\u00e0 privilegiata potrebbe essere oggetto di approfonditi controlli da parte dell\u2019Amministrazione Finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il socio \u201cBlack-list\u201d che ha intenzione di cedere le proprie quote, nell\u2019anno 1 delibera la distribuzione dei dividendi prevedendo un termine di pagamento molto ampio (superiore ad un anno), in quanto l\u2019incasso di questi ultimi farebbe sorgere l\u2019obbligo della ritenuta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il cedente della partecipazione ha tutti gli interessi a cedere contestualmente le quote sociali insieme al credito per dividendi, evitando cos\u00ec l\u2019applicazione delle ritenute; il cessionario invece potrebbe avere la facolt\u00e0 di rinunciare al credito per dividendi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Risulta opportuno sottolineare che la delibera di distribuzione ha come conseguenza contabile l\u2019iscrizione di una posta di \u201cdebito per dividendi\u201d nel bilancio della partecipata; tale posta \u00e8 a tutti gli effetti un titolo di credito vantato dal socio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La delibera di distribuzione dell\u2019anno 1 concretizza un diritto di credito per i soci nei confronti della societ\u00e0. A riguardo, per tutti, si \u00e8 espresso G.E. Colombo <em>\u201cla delibera di distribuzione degli utili [\u2026] fa sorgere in capo agli azionisti il diritto al dividendo deliberato: diritto di credito ad una somma determinata, esigibile alla data indicata nella deliberazione medesima [\u2026]\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Scialoja-Branca, nel \u201cCommentario del Codice Civile\u201d distinguono \u201c<em>fra il diritto del socio a partecipare in genere agli utili netti derivanti dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 economica per cui la societ\u00e0 si \u00e8 costituita e il diritto al dividendo che sorge soltanto con la determinazione degli utili distribuibili da parte dell\u2019assemblea dei soci. Il primo \u00e8 infatti un diritto inerente alla qualit\u00e0 di socio e che pu\u00f2 essere, come tale, trasferito soltanto con questa. Il secondo \u00e8 invece un diritto di credito che pu\u00f2 essere, come tale, trasferito indipendentemente dalla qualit\u00e0 di socio<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Poich\u00e9 il momento impositivo della ritenuta \u00e8 la distribuzione, risulta opportuno approfondire il concetto di distribuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Circolare Ministeriale 6 del 10\/06\/1989 evidenzia che per distribuzione deve essere inteso il momento in cui i dividendi <em>\u201csono legalmente messi a disposizione del percettore\u201d. <\/em>Tale momento coincide con quello di adempimento dell\u2019obbligazione, ossia versamento di somme, assegnazione di beni ovvero ogni altro modo di estinzione dell\u2019obbligazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Ministero delle Finanze ha confermato l\u2019orientamento espresso con la circolare 6\/1989, andando a definire \u201cl\u2019incasso giuridico\u201d nell\u2019ambito della Circolare 73 del 27\/05\/1994: <em>\u201cla rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa [\u2026] presuppone l\u2019avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l\u2019obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta d\u2019imposta\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Q<\/em>uindila compensazione del debito per dividendi con crediti del socio verso la societ\u00e0 \u00e8 da considerarsi come uno dei\u00a0 modi di estinzione\u00a0 dell\u2019obbligazione. Ogni volta che i dividendi sono legalmente messi a disposizione del percettore tramite versamento, assegnazione di beni\u00a0 o incasso giuridico sorge l\u2019obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare anche mediante applicazione di ritenuta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Risoluzione 260\/E del 02\/08\/2002, implicitamente conferma quanto sopra riportato asserendo che <em>\u201cla cessione del diritto di credito per utili deliberati ma non distribuiti da parte dei soci cedenti, non comporta un mutamento della natura del rapporto con la societ\u00e0 partecipata e non incide sulla natura reddituale del dividendo che tali soggetti dovranno, secondo le ordinarie regole di tassazione, far concorrere alla determinazione del proprio reddito imponibile<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto qualora non si verifichi il mero incasso monetario\u00a0 del dividendo a seguito della cessione del relativo credito, il dividendo medesimo si considerer\u00e0 \u201cgiuridicamente\u201d incassato poich\u00e9 l\u2019avente diritto ne ha disposto mediante operazione di cessione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A fronte di un incasso, monetario o giuridico, sorge l\u2019obbligo dell\u2019applicazione della ritenuta prevista dall\u2019art. 27 del D.P.R. 600\/1973: tale ritenuta deve essere applicata al momento della corresponsione delle somme o della assegnazione dei beni a titolo di dividendo ovvero quando l\u2019obbligazione per dividendi venga estinta. \u00a0Tale orientamento \u00e8 stato confermato dalla giurisprudenza (sentenza 241 del 12 febbraio 2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se nell\u2019anno 2 il socio cedente negozia le quote partecipative ed il credito per dividendi (da intendersi come cessione pro-soluto) ed il cessionario rinuncia al credito, l\u2019Amministrazione Finanziaria potr\u00e0 verificare l\u2019esistenza delle ragioni economiche che hanno portato il socio cedente a non incassare il dividendo per aspettare invece la cessione delle quote e del relativo credito per dividendi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad esempio, se l\u2019Amministrazione Finanziaria rileva che il socio cedente era in gravi difficolt\u00e0 economiche e finanziarie ma tuttavia non ha proceduto ad incassare formalmente il dividendo, o comunque non ci sono ragioni economiche che hanno portato il socio a non incassarlo, potrebbe considerare l\u2019operazione elusiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In quest\u2019ultimo caso infatti il socio cedente avrebbe disposto del proprio diritto di credito estinguendo l\u2019obbligazione per dividendi al momento della cessione delle quote e del credito per dividendi; di conseguenza sorgerebbe l\u2019obbligo di applicazione della ritenuta ex art. 27, comma 3, del D.P.R. 600\/73 nella misura del 27%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo si \u00e8 espresso il Comitato Consultivo con parere 7\/2001 nel quale \u00e8 ritenuta elusiva la rinuncia al credito fatta dal nuovo socio, ritenendo che acquisto della partecipazione e rinuncia del credito fossero preordinate ad un risparmio fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal punto di vista normativo l\u2019art. 6 , comma 2, del D.p.r. 917\/86 prevede che \u201c<em>i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, [\u2026] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti<\/em> \u2026\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tutto quanto predetto l\u2019Agenzia delle Entrate potrebbe considerare incassato giuridicamente il dividendo, oppure in alternativa la parte del corrispettivo riguardante la cessione del credito per dividendi come reddito della medesima categoria di quello sostituito, ossia dividendo da assoggettare a ritenuta d\u2019imposta del 27%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Marco Cardillo) La vendita dell\u2019intera partecipazione societaria in una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata da parte di un soggetto residente in un paese a fiscalit\u00e0 privilegiata potrebbe essere oggetto di <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":3890,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[714,12,5,905,1],"tags":[910,911,909,620],"class_list":["post-5199","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fisc-int","category-rubriche-interdisciplinari","category-fascicoli","category-numero-di-giugno-2014","category-news","tag-cessione","tag-paese-a-fiscalita-privilegiata","tag-quote","tag-societa"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/1010147_49469385.jpg?fit=896%2C1084&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1lR","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5199"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5199\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5200,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5199\/revisions\/5200"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}