{"id":5236,"date":"2014-06-01T11:30:45","date_gmt":"2014-06-01T09:30:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5236"},"modified":"2014-06-01T11:30:45","modified_gmt":"2014-06-01T09:30:45","slug":"la-sorveglianza-sanitaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-sorveglianza-sanitaria\/","title":{"rendered":"La sorveglianza sanitaria"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0(di Sonia Cecchini)<\/strong><\/p>\n<p>La valutazione del rischio prevede l\u2019applicazione delle misure di protezione per la sicurezza dei lavoratori e l&#8217;art. 41, comma 1, lettera a del D.Lgs 81\/08, modificato dal D.Lgs 106\/09, stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria, quali sono i rischi e quelli da indicare nella cartelle sanitarie al fine di stabilire l\u2019idoneit\u00e0 alla mansione specifica. La sorveglianza sanitaria \u00e8 effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente.<\/p>\n<p>[1]La Commissione Consultiva non ha ancora emanato alcuna indicazione sulla necessit\u00e0 della sorveglianza sanitaria in casi non previsti dalla normativa. pertanto, allo stato attuale, l\u2019obbligo di attivarla sussiste solo in alcuni casi.<\/p>\n<p>Quali sono questi casi?<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 attivit\u00e0 a unit\u00e0 videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un&#8217;attivit\u00e0 complessiva settimanale di 20 ore)<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un&#8217;esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute)<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 agenti biologici<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attivit\u00e0 di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 &#8220;Modifica al decreto 6 ottobre 2009&#8221;)<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 esclusione dell&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall&#8217;Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 addetti settore sanit\u00e0 esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010\/32\/UE che attua l&#8217;accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario).<\/p>\n<p>Sono a parte i controlli alcolimetrici, nelle categorie previste dall&#8217;Intesa Stato Regione 16 marzo 2006, a cura del medico competente, per escludere l&#8217;assunzione di alcol durante l&#8217;orario di lavoro (ma ci\u00f2 non implica la sorveglianza sanitaria).<\/p>\n<p>Inoltre occorre far riferimento anche alle norme regionali particolari, come ad esempio per i criteri psico-fisici per l&#8217;utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili (Decreto Direzione Generale Salute n. 1819 del 05\/03\/2014).<\/p>\n<p>In tutti gli altri casi non \u00e8 possibile effettuare la sorveglianza sanitaria, istituire la cartella sanitaria e di rischio, rilasciare il giudizio di idoneit\u00e0 alla mansione. Mi riferisco ai rischi quali: posture incongrue, lavoro in altezza (eccetto in Lombardia limitatamente all&#8217;utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili), condizioni climatiche esterne (che \u00e8 diverso da microclima), stress lavorativo, ecc.<\/p>\n<p>Non solo non \u00e8 prevista in questi casi ma, allo stato attuale, sarebbe un abuso e una violazione dello statuto dei lavoratori.<\/p>\n<p>E&#8217; vero che l&#8217;art. 28, comma 1 prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la sicurezza e per la salute tuttavia ci\u00f2 non significa che la sorveglianza sanitaria possa poi essere estesa a tutti i rischi in quanto il citato art. 41 specifica poi i casi previsti.<\/p>\n<p>E&#8217; possibile invece impostare un protocollo sanitario mirato a questi rischi &#8220;non normati&#8221; sulla base di quanto previsto dall&#8217;art. 25, comma 1, lettera a: &#8220;il medico competente&#8230;..collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilit\u00e0 sociale&#8221;. L&#8217;adesione a questi programmi non pu\u00f2 che essere su base volontaria e non pu\u00f2 comportare il rilascio del giudizio di idoneit\u00e0.<\/p>\n<p>Pertanto ad es. il &#8220;lavoro in altezza&#8221; non pu\u00f2 giustificare una sorveglianza sanitaria obbligatoria, pu\u00f2 giustificare i controlli alcolimetri ma non comporta un giudizio di idoneit\u00e0 alla mansione. E&#8217; un rischio di tipo infortunistico per il quale il legislatore non ha previsto l&#8217;obbligo dell&#8217;idoneit\u00e0 alla mansione specifica da parte del medico competente. Cos\u00ec pure le &#8220;posture incongrue&#8221; non possono essere oggetto di sorveglianza sanitaria obbligatoria in quanto si tratta di un fattore di rischio per il quale la nostra normativa non prevede tale obbligo.<\/p>\n<p>Il problema sorge quando il medico competente riscontra problematiche di salute che in qualche modo possano controindicare in parte o in assoluto la mansione svolta.<\/p>\n<p>In questo caso, non potendo rilasciare il giudizio di idoneit\u00e0 alla mansione specifica, l&#8217;unica strada percorribile \u00e8 quella di seguire quanto previsto dall&#8217;art. 5 della Legge 300\/70 in cui si prevede che il datore di lavoro pu\u00f2 richiedere una visita di idoneit\u00e0 presso un istituto pubblico e quindi il lavoratore sar\u00e0 avviato all&#8217;apposita commissione valutativa. Per far ci\u00f2 tuttavia il medico competente deve ricevere il consenso del lavoratore di informare, in modo generico, il datore di lavoro su possibili controindicazioni alla mansioni derivate dallo stato di salute. Se il lavoratore non fosse d&#8217;accordo tuttavia, il medico competente non potrebbe avviare questa pratica in quanto violerebbe il segreto professionale.<\/p>\n<p>Attenzione quindi: sottoporre un lavoratore a sorveglianza sanitaria potrebbe configurare un reato di violazione dell&#8217;art. 5 della Legge 300\/70 e dell&#8217;art. 32 della Costituzione Italiana che prevede che &#8220;Nessun trattamento sanitario obbligatorio pu\u00f2 essere stabilito se non per legge&#8221;.<\/p>\n<p>Quindi, il medico competente o il datore di lavoro, non possono, arbitrariamente sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria se non nei casi strettamente previsti dalla normativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[1] Cristiano Ravalli, Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81\/08<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0(di Sonia Cecchini) La valutazione del rischio prevede l\u2019applicazione delle misure di protezione per la sicurezza dei lavoratori e l&#8217;art. 41, comma 1, lettera a del D.Lgs 81\/08, modificato dal <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":5239,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,5,905,1,13],"tags":[86,885,921,920],"class_list":["post-5236","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-fascicoli","category-numero-di-giugno-2014","category-news","category-sicurezza-sul-lavoro","tag-ambiente-di-lavoro","tag-lavoratore","tag-misura-di-protezione","tag-sorveglianza-sanitaria"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/1232887_72838729.jpg?fit=960%2C960&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1ms","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5236"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5236\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5238,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5236\/revisions\/5238"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5239"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}