{"id":5388,"date":"2014-07-05T17:14:11","date_gmt":"2014-07-05T15:14:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5388"},"modified":"2014-07-05T17:14:11","modified_gmt":"2014-07-05T15:14:11","slug":"tecniche-investigative-profili-giuridici-e-psicologici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/tecniche-investigative-profili-giuridici-e-psicologici\/","title":{"rendered":"Tecniche investigative: profili giuridici e psicologici"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di A. Carta, L. Abeille , A. Bozzi , , M. D\u2019Amore , A. De Filippo, M. Chiovini)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019interrogatorio \u00e8 una realt\u00e0 a pi\u00f9 fattori che necessita di un\u2019analisi attenta ed approfondita, trattandosi di un momento piuttosto delicato dal punto di vista giuridico, criminologico e psicologico, che comprende diverse metodologie di acquisizione della testimonianza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per riuscire a meglio comprendere il fenomeno, \u00e8 necessario calarsi nella realt\u00e0 in oggetto con una visione pi\u00f9 ampia possibile, non tralasciando, tra l\u2019altro, l\u2019annosa questione dei falsi ricordi generati dalle tecniche investigative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>1. L&#8217;interrogatorio dell&#8217;indagato\/imputato<\/strong> <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il codice di procedura penale onnicomprende un minuzioso plesso di norme che disciplinano l&#8217;interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, il quale \u2013 giova rammentarlo sin da subito \u2013 viene equiparato all&#8217;imputato per quanto concerne i diritti di difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi della nostra Carta Costituzionale (art.24).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;art. 61, comma 1, del c.p.p., infatti, dispone che \u201ci diritti e le garanzie dell&#8217;imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari\u201d, anche se tale equiparazione non pu\u00f2 ritenersi totale in quanto la fase delle indagini \u00e8 segreta, mentre le successive dell&#8217;udienza preliminare e del giudizio si svolgono in contradditorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La qualifica di imputato in luogo di indagato avviene con la richiesta di rinvio a giudizio o, nei cd \u201criti alternativi\u201d (patteggiamento, giudizio immediato, giudizio direttissimo, ecc.), essa si acquista nel momento in cui si instaura il singolo rito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esaurita questa preliminare digressione con riguardo all&#8217;equiparazione tra imputato ed indagato sotto il profilo del diritto alla difesa, e scegliendo di approfondire il tema dal punto di vista dell&#8217;indagato, \u00e8 d&#8217;uopo procedere alla disamina dell&#8217;atto che annovera i principali diritti spettanti a tale soggetto e che fanno parte di quello che viene comunemente definito \u201cdiritto di autodifesa\u201d: l&#8217;interrogatorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le regole generali dell&#8217;interrogatorio si rinvengono nell&#8217;art. 64 c.p.p., dal quale si evince un primo dato di stringente rilievo: dall&#8217;interrogatorio si potranno ottenere dichiarazioni soltanto se e nei limiti in cui l&#8217;indagato decida liberamente di renderle. Un tanto rimarca <em>ictu oculi<\/em> la libera scelta accordata al soggetto sottoposto ad indagini di rendere o meno delle dichiarazioni, sulla scorta del principio del <em>nemo tenetur se detegere <\/em>che permea il nostro ordinamento, ai sensi del quale risulterebbe un atto abnorme richiedere ad un soggetto di \u201cautoincolparsi\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale principio, quello della facolt\u00e0 di non rispondere, \u00e8 suffragato da un costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale \u201cil silenzio, garantito all&#8217;imputato come oggetto di un suo diritto processuale, non pu\u00f2 essere utilizzato quale tacita ammissione di colpevolezza\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; altres\u00ec vero, tuttavia, che ci\u00f2 non pu\u00f2 comportare una limitazione legale della sfera del libero convincimento del giudice, sicch\u00e9 la convinzione di reit\u00e0 potr\u00e0 legittimamente basarsi sulla valorizzazione in senso probatorio di idonei elementi in ordine ai quali il silenzio dell&#8217;indagato viene ad assumere valore di mero riscontro obbiettivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nondimeno, la negazione o il mancato chiarimento da parte dell&#8217;indagato di circostanze valutabili a suo carico nonch\u00e9 la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell&#8217;onere probatorio. E&#8217; opportuno rammentare, infatti, che \u00e8 onere del pubblico ministero che esercita l&#8217;azione penale ricercare elementi probatori e carico (e a discarico) del soggetto indagato o imputato. L&#8217;esercizio della facolt\u00e0 di non rispondere non \u00e8 soggetto ad alcuna formula sacramentale n\u00e9 a limiti temporali: non appena l&#8217;interessato abbia manifestato la volont\u00e0 di avvalersene, ci\u00f2 \u00e8 condizione idonea e sufficiente ad esaurire ogni altra formalit\u00e0 connessa e conseguente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proseguendo con le regole generali dell&#8217;interrogatorio cristallizzate nell&#8217;art. 64 c.p.p., nel primo comma dell&#8217;articolo test\u00e9 richiamato il legislatore statuisce che la persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all&#8217;interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non possono essere utilizzati \u2013 ex art. 64 comma II c.p.p. -, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libert\u00e0 di autodeterminazione o ad alterare la capacit\u00e0 di ricordare e di valutare i fatti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto concerne gli avvisi che \u00e8 necessario dare alla persona da interrogare, la norma (prevista a pena di inutilizzabilit\u00e0) dispone che prima che abbia inizio l&#8217;interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 66, comma 1, che impone al soggetto indagato o imputato di dichiarare le proprie generalit\u00e0, egli ha facolt\u00e0 di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguir\u00e0 il suo corso;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) se render\u00e0 dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilit\u00e0 di altri, assumer\u00e0, in ordine a tali fatti, l&#8217;ufficio di testimone, salve le incompatibilit\u00e0 previste dall&#8217;articolo 197 e le garanzie di cui all&#8217;articolo 197-bis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell&#8217;avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilit\u00e0 di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potr\u00e0 assumere, in ordine a detti fatti, l&#8217;ufficio di testimone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;art. 65 c.p.p., invece, enumera le regole dell&#8217;interrogatorio \u201csul merito\u201d, cio\u00e8 sui fatti addebitati. Le modalit\u00e0 dell&#8217;interrogatorio di merito, specificate nell&#8217;art. 65 c.p.p., non sono tassative, ma vanno adattate al concreto espletamento dell&#8217;atto; sulla scorta di tale articolo, pertanto, si evince quanto segue.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo, l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le \u00e8 attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non pu\u00f2 derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Successivamente, invita la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande. Anche tale previsione normativa va interpretata non come obbligo, ma come facolt\u00e0 discrezionale del giudice di procedere a diretto interrogatorio ponendo domande.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se la persona rifiuta di rispondere, ne \u00e8 fatta menzione nel verbale. Nel verbale \u00e8 fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;ipotesi pi\u00f9 frequente \u00e8 che i difensori esortino indagati ed imputati a tacere e non rendere dichiarazioni, piuttosto che rilasciarne di false: infatti, qualora la falsit\u00e0 venisse accertata, ci\u00f2 potrebbe costituire prova che l&#8217;indagato non \u00e8 credibile e le sue dichiarazioni sarebbero usate come elemento contro di lui.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; importante precisare che l&#8217;indagato non ha un obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verit\u00e0 e, conseguentemente, qualora rispondesse dicendo il falso non si configurerebbero i reati di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) o di false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.), fattispecie di reato appannaggio esclusivo del testimone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In relazione ad ulteriori reati che egli possa perpetrare rendendo dichiarazioni mendaci, inoltre, egli \u00e8 protetto dalla causa di non punibilit\u00e0 prevista dall&#8217;art. 384, comma 1, c.p. Tale norma, infatti, stabilisce una esimente in favore di colui che abbia commesso determinati delitti contro l&#8217;amministrazione della Giustizia per esservi stato costretto dalla necessit\u00e0 di salvarsi da un grave e ineliminabile pregiudizio nella libert\u00e0 e nell&#8217;onore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi sono, per concludere, alcuni casi in cui l&#8217;indagato, dichiarando il falso, commette un reato:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) l&#8217;indagato \u00e8 punibile quando compie \u201csimulazione di reato\u201d, cio\u00e8 afferma falsamente che \u00e8 avvenuto un reato, che nessuno ha commesso (art. 367 c.p.)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) l&#8217;indagato \u00e8 punibile altres\u00ec quando calunnia un&#8217;altra persona, e cio\u00e8 incolpa di un reato taluno che egli sa essere innocente (art. 368 c.p.). In tal caso, tuttavia, si pone il problema del contemperamento tra l&#8217;incriminazione per calunnia e la necessit\u00e0 di esercitare il diritto costituzionale di difesa. Tale antinomia \u00e8 risolta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ai sensi del quale \u201c\u00e8 scriminata dall&#8217;esercizio del diritto di difesa la condotta calunniosa dell&#8217;imputato quando questi rivolge ai suoi accusatori rilievi non determinati e circostanziati e comunque non esorbitanti dall&#8217;economia difensiva, vale a dire strettamente correlati all&#8217;esigenza di difendersi dall&#8217;imputazione.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalle predette ipotesi si pu\u00f2 ricavare un principio comune: l&#8217;indagato per difendersi pu\u00f2 dire il falso, ma non pu\u00f2 arrivare fino al punto di sviare la giustizia penale, in quanto lo sviamento della Giustizia non \u00e8 scriminato quando avviene abusando del diritto di difesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">\u00a0<strong>2. L\u2019interrogatorio nelle indagini preliminari: dalla forma classica alle tecniche psico-criminologiche<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019interrogatorio dei soggetti coinvolti in un evento delittuoso costituisce un importante punto di partenza da cui il procedimento giudiziario, precisamente la fase delle indagini preliminari, deve evolversi. Gli investigatori che conducono le domande (Pubblico Ministero oppure, su mandato di quest\u2019ultimo, polizia giudiziaria) mirano a raccogliere le informazioni, il pi\u00f9 possibile attendibili e accurate, da parte della vittima se sopravvissuta e dei testimoni presenti durante il fatto. Ulteriore obiettivo, ma non secondario, consiste nel valutare il grado di sincerit\u00e0 e di colpevolezza della persona sospettata, mediante un\u2019attenta analisi delle componenti verbali e non verbali che fornisce in risposta ai quesiti. Naturalmente, doveroso \u00e8 precisare che le accuse e le testimonianze cos\u00ec ottenute dovranno sempre essere supportate da successive, approfondite indagini e da prove concrete. Al fine di realizzare correttamente un interrogatorio, inoltre, gli inquirenti possono richiedere l\u2019aiuto di periti esperti, quali psicologi e criminologi. Figura professionale che diviene una presenza fondamentale se l\u2019esame \u00e8 rivolto ad un indagato o ad una vittima minorenne.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella presente sede, l\u2019attenzione sar\u00e0 indirizzata principalmente alle tecniche e alle modalit\u00e0 investigative che le Autorit\u00e0 possono attuare nei confronti del presunto colpevole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorre, innanzitutto, distinguere tra interrogatorio standard e metodologie a stadi. Il primo rappresenta la regola basica utilizzata dalla polizia per comprendere come si \u00e8 verificato qualsiasi tipo di reato e prevede una ricostruzione libera del fatto ad opera del soggetto interrogato, seguita da alcune domande specifiche. Tale sistema appare pi\u00f9 rapido e diretto, quindi pone in secondo piano l\u2019aspetto relazionale; \u00e8 solitamente impiegato nei casi di atti illeciti meno gravi quali, ad esempio, furto e rapina non armata. Le tecniche a fasi, denominate <em>Interviste<\/em> (Cavedon, Calzolari, 2005), al contrario richiedono alla base un profondo addestramento teorico e pratico oltre che un maggior tempo di conduzione; vengono, infatti, realizzate da operatori giudiziari (P.M., Giudice,\u2026) accanto a psicologi specializzati nell\u2019ambito forense\/investigativo. Ricorrenti nei crimini cause di conseguenze psicologiche traumatiche (ad esempio, rapina a mano armata, aggressione fisica, violenza sessuale, omicidio), si basano sul principio secondo il quale, gli elementi fondamentali per giungere ad una ricostruzione attendibile della vicenda sono un\u2019empatia sviluppata del perito, un preciso ordine di somministrazione delle domande e l\u2019abilit\u00e0 a porle senza introdurre alcuna suggestione (che l\u2019interrogante spesso compie non intenzionalmente).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come sottolinea Miconi (2009), infatti, colui che guida un interrogatorio pu\u00f2, inconsapevolmente, assumere determinati comportamenti non verbali o suggerire informazioni nei quesiti posti che, se non controllati e ridotti al minimo, rischiano di influenzare il soggetto e indurlo a riferire particolari distorti o probabilmente inesistenti. L\u2019autore aggiunge, inoltre, che per condurre un colloquio giudiziario, non bastano l\u2019intuito e l\u2019esperienza, oltre a queste potenzialit\u00e0, comunque importanti, \u00e8 necessario apprendere ad utilizzare alcune tecniche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Soffermandoci su quest\u2019ultime, le pi\u00f9 conosciute risultano: l\u2019Intervista Cognitiva elaborata soprattutto per interrogati adulti e la Step-Wise Interview adatta a soggetti minori anche molto giovani. Procedure applicabili nei confronti dell\u2019indagato, per contestazione delle accuse, difesa, ottenere confessioni, scoprire contraddizioni o approfondire le informazioni ottenute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In dettaglio, la caratteristica fondamentale che rende queste tecniche investigative molto efficaci \u00e8 la presenza di tappe e di strategie di recupero guidato; ma non solo, anche il genere di quesiti (in maggioranza aperti) contribuisce a ottenere un resoconto accurato del reato, privo di ambiguit\u00e0 e incertezze. L\u2019Intervista Cognitiva, ideata da Geiselman e Fisher all\u2019inizio degli anni Ottanta, si suddivide in cinque fasi che vanno dal momento primario di instaurare un rapporto fondato sulla fiducia, sul rispetto reciproco e sulla comunicazione ottimale, al racconto libero, spontaneo da parte dell\u2019intervistato, ad una serie di domande (tra le quali, devono essere ridotte al minimo quelle chiuse e a scelta multipla: le pi\u00f9 suggestive), al secondo racconto di ricapitolazione ed, infine, alla chiusura dell\u2019interrogatorio e della relazione. La particolarit\u00e0 che qui troviamo, consiste nel fatto che il perito guida la deposizione del soggetto mediante varie strategie cognitive: le pi\u00f9 frequenti sono, ad esempio, la <em>ricostruzione del contesto e delle emozioni vissute nel momento criminoso<\/em> e <em>la<\/em> <em>rievocazione dell\u2019evento in ordine diverso<\/em>, aventi lo scopo di comprendere se la confessione dell\u2019imputato \u00e8 veritiera (per cui, egli sar\u00e0 in grado di riportare lo stesso fatto da pi\u00f9 prospettive mantenendosi costantemente coerente, oltre che di riferire numerosi elementi contestuali ed emotivi) o pecca in contraddizioni (Cavedon, Calzolari, 2005).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tecnica, introdotta dal Ministero di Grazia e Giustizia della Gran Bretagna nel 1992 ed oggi notevolmente diffusa tra le pratiche giudiziarie e psicologiche minorili all\u2019interno del nostro Paese, \u00e8 la Step-Wise Interview. Avviata come mezzo per interrogare bambini vittime di abuso sessuale, \u00e8 stata poi adottata anche per indagare minorenni sospetti autori di delitti. Quest\u2019ultima procedura include dieci fasi audio e video registrate, condotte da un giudice con la collaborazione di uno psicologo competente nella disciplina: profonda importanza \u00e8 attribuita (qui maggiormente, data la fascia d\u2019et\u00e0) all\u2019atteggiamento accogliente e comprensivo dei periti e alla formulazione delle domande, nelle quali l\u2019interrogante non deve rischiare di anticipare informazioni attese nelle risposte che potrebbero manipolare il minore gi\u00e0, peraltro, vulnerabile e probabilmente traumatizzato. Una prima parte della Step-Wise Interview, inoltre, \u00e8 dedicata alla preparazione del giovane imputato all\u2019interrogatorio sia dal punto di vista mentale sia da quello linguistico, mediante esercizi o giochi correlati all\u2019et\u00e0; si prosegue poi con l\u2019introduzione graduale dell\u2019argomento e le domande, ricorrendo, se necessario, a specifici test di valutazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltre alle tecniche sopra illustrate, sono diffusi altri metodi di investigazione a cui gli inquirenti possono ricorrere a seconda del caso in esame. Per citarne solo alcuni, l\u2019Intervista Contestualizzata attuata frequentemente in anni pi\u00f9 recenti, la quale si realizza direttamente sul luogo del delitto; l\u2019Intervista Biografica o Narrativa, impiegata per interrogare i familiari di individui scomparsi o deceduti in circostanze misteriose allo scopo di ricostruire il loro contesto sociale e individuare dei possibili sospetti. Tutte queste metodologie pi\u00f9 sofisticate risultano, quindi, efficienti per ottenere una testimonianza attendibile e accurata; peraltro, le domande poco suggestive e le modalit\u00e0 di recupero su cui si fondano, consentono all\u2019investigatore addestrato di scoprire se dietro alle risposte del soggetto, pu\u00f2 celarsi un tentativo di depistare le indagini. Tale conclusione \u00e8 supportata da numerose ricerche condotte tra gli anni \u201980 e \u201990 del 1900, nel corso delle quali, applicando le procedure sopra citate, si \u00e8 ottenuto un valore di accuratezza delle informazioni del 90% con un rischio di manipolazione inconsapevole scarso o nullo. In un esperimento che aveva come oggetto la deposizione di adulti e minori coinvolti in una rapina, Gudjonsson (1984) ha dimostrato come domande chiuse e a scelta multipla, ad esempio <em>\u201cDi che colore era la borsa della donna, marrone o nera?\u201d<\/em>, possono confondere l\u2019interrogato e indurlo a indicare una delle due opzioni anche quando la borsa era di un altro colore. Alla stessa conclusione \u00e8 giunta, in seguito, Loftus (1993) in uno studio molto noto: l\u2019autrice ha suggerito come il minore pu\u00f2 facilmente riportare fatti o particolari non realmente presenti nella situazione delittuosa, se intervistato mediante domande specifiche (Mazzoni, 2008). Da tali approfondimenti, quindi, si evince l\u2019importanza di un interrogatorio che privilegia l\u2019ambiente accogliente, il racconto libero e l\u2019intervista aperta. Attualmente, poliziotti, operatori giudiziari e psicologici si stanno muovendo, sempre pi\u00f9, in una direzione coerente con le nuove scoperte, seguendo training di apprendimento e realizzando una collaborazione reciproca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>3. Ipnosi ed investigazione: tema dei falsi ricordi<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tema dei falsi ricordi, specialmente in ambito legale, riveste un ruolo di primario interesse per le implicazioni pratiche e le potenziali ricadute sull\u2019esito del procedimento penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una delle tecniche pi\u00f9 controverse, il cui utilizzo ha destato parecchi dibattiti tecnici, \u00e8 certamente l\u2019approccio legato alla possibilit\u00e0 di svolgere un interrogatorio o acquisire prove tramite l\u2019ipnosi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bartlett (1990) ha dimostrato che \u00e8 possibile instillare falsi ricordi nei pazienti, attraverso un meccanismo relativamente molto semplice: sarebbe sufficiente continuare a chiedere maggiori dettagli alla persona per farla sentire obbligata a completare i ricordi e spingerla a creare nuovi dettagli. Una volta terminato questo momento di ricordo, l\u2019individuo pu\u00f2 tranquillamente dimenticare di aver aggiunto particolari ed integrare ricordi reali e falsi in un\u2019unica storia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo processo potrebbe risultare addirittura pi\u00f9 semplice laddove utilizzassimo uno stato mentale modificato e maggiormente ricettivo come quello generato dall\u2019ipnosi. Durante una seduta ipnotica, tra l\u2019altro, il fattore suggestivo potrebbe creare falsi ricordi indotti dall\u2019ipnotista che fornirebbe dettagli pi\u00f9 o meno involontari durante la sua verbalizzazione. E\u2019 quindi necessario che l\u2019operatore sia cauto e preparato a tenere una seduta di questo genere, poich\u00e9 la mescolanza di ricordi, emozioni e confusioni \u00e8 molto probabile e potrebbe addirittura essere nociva per la persona.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 2009 Graham ha scritto un interessante articolo sull\u2019ipnosi in chiave investigativa e sul futuro di questa metodica in ambito giuridico. L\u2019autore sostiene che dal 1970-1980 l\u2019ipnosi ha avuto un gran calo di popolarit\u00e0 come tecnica investigativa, dovuta principalmente all\u2019idea che sia una situazione mentale di suggestione piuttosto che uno strumento utile ad acquisire prove. Infatti nella maggior parte degli stati americani vige la regola di esclusione per le testimonianze rese in ipnosi. Per decenni si \u00e8 fatto molto affidamento su studi che hanno dimostrato come \u201c<em>le procedure ipnotiche non migliorano l\u2019accuratezza delle testimonianze richiamate in trance, rispetto a quelle richiamate in non-ipnosi<\/em>\u201d. Ederlyi (1994) in una review della letteratura ha invece sottolineato come le tecniche ipnotiche possano essere utili unicamente per situazioni dove vi siano ricordi legati alle scene di crimine, con un alto impatto sensoriale. Va, comunque, evidenziata la probabilit\u00e0 di un aumento di falsi positivi, cio\u00e8 di informazioni inesatte richiamate alla memoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La regola che ne deriva sarebbe per\u00f2 eccessivamente inclusiva e non corrispondente alla realt\u00e0 descritta in letteratura. Graham afferma, infatti, che si debba ricorre primariamente, laddove disponibili, ad interviste pi\u00f9 oggettive e strutturate (come l\u2019intervista cognitiva) e lasciare come \u201cultima spiaggia\u201d l\u2019utilizzo della trance. Tuttavia, bisogna ammettere che conosciamo davvero poco delle procedure che si possono impiegare nel colloquio ipnotico e che molte di queste possono tornarci utili e diventare affidabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un significativa (Wagstaff et al., 2008) va proprio in questa direzione: avulse dal contesto di ipnosi, tecniche brevi come la chiusura degli occhi e il controllo della respirazione migliorano notevolmente la memoria. L\u2019aumento della precisione mnemonica \u00e8, dunque, foriero di miglioramenti qualitativi nei ricordi, direzione lontana dai falsi positivi. In quest\u2019ottica, i tribunali dovrebbero accettare le testimonianze rese con queste metodologie perch\u00e9 maggiormente accurate e precise.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un interessantissimo studio (Peiffer et al, 2000) ha analizzato invece gli stili di personalit\u00e0 e la possibilit\u00e0 di essere suggestionati a produrre falsi ricordi in ipnosi. L\u2019analisi dei dati \u00e8 chiara: il carattere \u201cacquiescenza\u201d correla positivamente con la produzione di falsi ricordi in ipnosi. Sarebbe necessario, al netto delle analisi psicologiche, studiare pi\u00f9 a fondo la correlazione tra ipnosi, personalit\u00e0 e falsi ricordi, per verificare se \u00e8 possibile riammettere una tecnica rimarchevole come l\u2019ipnosi tra il novero di quelle utilizzabili nelle investigazioni<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bibliografia e giurisprudenza<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bartlett F. (1990). <em>La memoria: studio di psicologia sperimentale e sociale<\/em>, Franco Angeli, Milano<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass Pen. Sez. I, 26 ottobre 2011 \u2013 23 gennaio 2012, n. 2653, in Giorgio Lattanzi (2012), <em>codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. II, 21 aprile 2010 \u2013 14 giugno 2010, n. 22651, in Giorgio Lattanzi (2012), <em>codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. V, 14 febbraio 2006 \u2013 6 aprile 2006, n. 12182, in Giorgio Lattanzi (2012), <em>codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cavedon A., Calzolari M.G. (2005). <em>Come si esamina un testimone. L\u2019intervista cognitiva e l\u2019intervista strutturata<\/em>, Giuffr\u00e8 Editore, Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Erdelyi, M. W. (1994). The empty set of hypermnesia. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, <em>42<\/em>, 379\u2013390.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Graham F. W. (2009). Is there a Future for Investigative Hypnosis?, J. Investig. Psych. Offender Profi l. 6: 43\u201357<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gulotta G. (2011). Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativo, Giuffr\u00e8 Editore, Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gulotta G (1987). <em>Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale<\/em>, Giuffr\u00e8 Editore, Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gulotta G. (2008), Breviario di psicologia investigativa, Giuffr\u00e8 Editore, Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gulotta G., Cutica I. (2009), Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica, Giuffr\u00e8 Editore, Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mazzoni G. (2003), S<em>i pu\u00f2 credere a un testimone?<\/em>, Il Mulino, Bologna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Miconi A. (2009), <em>La testimonianza nel procedimento penale. Profili giuridici, psicologici e operativi<\/em>, G. Giappichelli Editore, Torino.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peiffer L., Trull T. (2000)<em>, <\/em>Predictors of Suggestibility and False-Memory Production inYoung Adult Women, Journal of Personality assessment<em>, , 74(3), 384\u2013399<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Wagstaff, G. F., Cole, J., Wheatcroft, J., Anderton, A., &amp; Madden, H. (2008), Reducing and reversing pseudomemories with hypnosis. Contemporary Hypnosis, <em>25<\/em>, 178\u2013191.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di A. Carta, L. Abeille , A. Bozzi , , M. D\u2019Amore , A. De Filippo, M. Chiovini) \u00a0 L\u2019interrogatorio \u00e8 una realt\u00e0 a pi\u00f9 fattori che necessita di un\u2019analisi <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":5391,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[10,5,948,1,52],"tags":[1000,999,1002,997,1001,998],"class_list":["post-5388","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-economiche","category-fascicoli","category-numero-di-luglio-2014","category-news","category-persona-e-citta","tag-imputato","tag-indagato","tag-indagini-preliminari","tag-interrogatorio","tag-psicologia","tag-testimonianza"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/970702_13970894.jpg?fit=1545%2C1024&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1oU","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5388","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5388"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5388\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5392,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5388\/revisions\/5392"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5391"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5388"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5388"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5388"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}