{"id":5418,"date":"2014-08-01T00:13:29","date_gmt":"2014-07-31T22:13:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5418"},"modified":"2014-08-01T00:13:29","modified_gmt":"2014-07-31T22:13:29","slug":"crisi-dimpresa-e-responsabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/crisi-dimpresa-e-responsabilita\/","title":{"rendered":"Crisi d&#8217;impresa e responsabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Pietro Pavone)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La crisi dell\u2019impresa impone un\u2019analisi delle cause dell\u2019insolvenza che potrebbe anche assumere le forme di una rivisitazione da parte del Giudice penale delle condotte tenute da amministratori, sindaci e revisori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Spesso ci si attacca a dei formalismi e il curatore fallimentare, nel volgere indietro lo sguardo, si appella a dei tecnicismi che \u2013 onestamente \u2013 in assenza di una situazione di stato di crisi, difficilmente sarebbero attenzionati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella maggioranza dei casi, quando si ipotizza una responsabilit\u00e0 penale dei sindaci o dei revisori a seguito di una crisi aziendale, le condotte ipotizzate come penalmente censurabili sono antecedenti al momento in cui si \u00e8 manifestato lo stato di crisi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro, negli ultimi anni, le esecuzioni di ordinanze di custodia cautelare per reati fallimentari sono cresciute considerevolmente, anche in considerazione dell\u2019applicabilit\u00e0 delle norme penali della legge fallimentare oltre che in caso di sentenza dichiarativa di fallimento anche in situazioni di concordato preventivo ex art. 160 L.F. (principio affermatosi nel 2012).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La delicata attivit\u00e0 che la Magistratura \u00e8 chiamata a svolgere in sede di approfondimento di uno stato di insolvenza non \u00e8 certamente resa agevole dai sistemi di <em>corporate governance<\/em> societari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Autorevoli autori hanno messo in risalto che il mondo dei controlli delle societ\u00e0 \u00e8 pi\u00f9 che altro un \u201creticolo di controllo\u201d piuttosto che un sistema di controllo, atteso il sovrapporsi di competenze tra i vari organi, con la conseguenza che il Giudice penale ha il difficile compito di individuare e isolare i contributi realmente rilevanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In relazione a come in concreto tale compito viene svolto dalla Magistratura, \u00e8 stato criticamente osservato che talvolta \u2013 specie in contesti societari complessi \u2013 ci si ostina a perseguire forme di ipotizzata responsabilit\u00e0 \u201ccollettiva\u201d, senza un\u2019approfondita analisi di ogni singola posizione e a tutto scapito del principio di personalit\u00e0 della responsabilit\u00e0 penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, nella prassi illustri giuristi, hanno rilevato che in alcuni casi \u201c<em>si rinviene una non approfondita analisi della sussistenza del nesso causale tra l\u2019agire o meglio il non agire dell\u2019organo di controllo ed il realizzarsi del delitto ipotizzato e soprattutto una carente analisi dell\u2019aspetto soggettivo volitivo dei sindaci e dei revisori, equiparando la conoscibilit\u00e0 della condotta costituente reato posta in essere dagli amministratori con la effettiva conoscenza di tali condotte<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, ove non vi sia prova che il sindaco o il revisore abbiano la effettiva conoscenza di fatti che potrebbero portare alla commissione di un reato e il non agire \u00e8 frutto di colpa o incuria, sussiste una responsabilit\u00e0 di natura civilistica, ma non di certo una responsabilit\u00e0 penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accade, talvolta, che identiche censure vengano mosse a sindaci e revisori malgrado la diversit\u00e0 delle funzioni svolte: cos\u00ec, pu\u00f2 essere contestato ai revisori come condotta dolosa il non aver espresso un giudizio negativo sui bilanci contenenti gravi falsificazioni (a titolo di esempio, l\u2019iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali del valore di un avviamento, avente in realt\u00e0 secondo la prospettazione accusatoria, valore negativo; l\u2019aver indicato come esigibili crediti in realt\u00e0 inesigibili oppure il non aver contabilizzato la sussistenza di debiti tributari ecc.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Partendo quindi dal presupposto che tali falsificazioni del bilancio potessero essere conosciute dai revisori o che vi fossero chiari segnali che potessero essere state poste in atto, la condotta omissiva penalmente rilevante ai sensi dell\u2019art. 40, comma 2 C.P. e quindi del concorso del reato ai sensi dell\u2019art. 110 C.P. dei revisori con gli amministratori viene individuata dall\u2019organo dell\u2019accusa nel \u201c<em>non aver espresso un giudizio negativo<\/em>\u201d, evidenziando nella relazione di revisione, le falsit\u00e0 sopra descritte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Orbene, non \u00e8 infrequente che, nell\u2019ambito dello stesso procedimento, per quanto riguarda il collegio sindacale, venga contestato il doloso comportamento omissivo ai sensi dell\u2019art. 40, comma 2 C.P. ipotizzando la conoscibilit\u00e0 delle medesime falsit\u00e0 di bilancio contestate ai revisori o la presenza di chiari segnali che avrebbero potuto fare ipotizzare tali falsit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accade, dunque, che la pubblica accusa non effettui alcuna distinzione tra finalit\u00e0 e modalit\u00e0 di controllo di sindaci e revisori e contesti come condotta dolosa il non aver accertato talune criticit\u00e0 in bilancio ad entrambi gli organi di controllo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto agli amministratori \u2013 pi\u00f9 spesso coinvolti in procedimenti per bancarotta \u2013 pare potersi condividere la tesi secondo la quale l\u2019amministratore di una societ\u00e0 insolvente o in crisi non sia tenuto alla richiesta del fallimento in proprio, ben potendo invece valutare la maggior convenienza per i soggetti coinvolti (creditori in <em>primis<\/em>) di una diversa soluzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anzi, potrebbe in teoria risultare fonte di responsabilit\u00e0 in capo all\u2019amministratore l\u2019aver optato per la richiesta di fallimento, sussistendo invece ragionevoli e concrete prospettive di risanamento mediante, ad esempio, un accordo di ristrutturazione dei debiti: in astratto, il curatore potrebbe ipotizzare un\u2019azione di responsabilit\u00e0 addebitando all\u2019amministratore il fallimento e le sue conseguenze economiche, dando prova del fatto che detto amministratore avrebbe potuto \u2013 usando la propria diligenza <em>ex lege<\/em> \u2013 comprendere l\u2019opportunit\u00e0 di ricorrere ad altra soluzione. A<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">questo proposito, \u00e8 stato affermato che \u201c<em>la condotta dell\u2019imprenditore, che non richieda il proprio fallimento ma concluda una convenzione stragiudiziale volta a consentire agli stessi creditori un maggior rientro, non configura di per s\u00e9 alcuna responsabilit\u00e0. Pertanto, gli amministratori di imprese in crisi devono decidere secondo criteri imprenditoriali ovvero hanno il diritto\/dovere di procedere a convenzioni di salvataggio ogniqualvolta vi siano condizioni economico-finanziarie che consentano il turnaround. Il tutto nell\u2019interesse degli azionisti, ma anche dei creditori dell\u2019impresa<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va peraltro ribadito che una simile responsabilit\u00e0 in capo all\u2019amministratore trova una ferma mitigazione nella insindacabilit\u00e0 nel merito delle scelte gestorie (cd. \u201c<em>Business Judgment Rule<\/em>\u201d): le decisioni degli amministratori possono essere quindi fonte di responsabilit\u00e0 al termine di un giudizio di legalit\u00e0 (anche in termini di colpa o di mancata diligenza professionale) e non gi\u00e0 di merito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza non pare davvero possibile ritenere sindacabili il merito gestorio n\u00e9 gli errori di gestione che abbiano portato ad un cattivo risultato per la societ\u00e0, se non nella misura in cui si riscontri l\u2019omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel determinato tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalit\u00e0, secondo un criterio prognostico di prevedibilit\u00e0 delle conseguenze insoddisfacenti e pregiudizievoli, potenzialmente derivanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perci\u00f2, l\u2019esito infausto della gestione dell\u2019impresa \u2013 e si pu\u00f2 ritenere anche l\u2019esito negativo di una determinata procedura di risanamento (ad esempio, il ricorso ad un piano attestato di risanamento anzich\u00e9 la richiesta di fallimento in proprio) \u2013, non prova di per s\u00e9 che gli amministratori siano venuti meno al dovere di operare con diligenza, ben potendo questi essere dipesi dallo sfavorevole andamento del mercato o a comportamenti riconducibili a soggetti terzi (ad esempio, un finanziatore che non adempia la propria promessa di erogazione di credito) ed in tal caso non potendo imputare i soci all\u2019organo di non aver avuto fortuna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, il risultato utile di gestione non \u00e8 dedotto nell\u2019obbligazione gravante sull\u2019amministratore nei confronti della societ\u00e0, ma resta una propensione verso la quale deve essere indirizzata tutta l\u2019attivit\u00e0 gestoria, appartenendo alla categoria delle \u201cobbligazioni di mezzi\u201d e non \u201cdi risultato\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, come \u00e8 stato ribadito dalla giurisprudenza, la valutazione delle decisioni assunte dagli amministratori, da compiersi nel giudizio di responsabilit\u00e0, deve attenersi solo al momento prodromico dell\u2019istruttoria che ha consentito di pervenirvi ricorrendo la responsabilit\u00e0 degli amministratori quando si riscontri la mancata adozione di quelle cautele o la non osservanza di quel dovere di diligenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Appare in ogni caso chiara l\u2019importanza che viene ad assumere quella fase di dialettica fra sindaci e amministratori sulla quale spesso non si \u00e8 soffermata abbastanza l\u2019attenzione dei nostri giuristi. Si tratta di una fase propositiva in cui il collegio sindacale pu\u00f2 e deve portare a conoscenza degli amministratori la propria valutazione, stimolando e suggerendo ai gestori le iniziative da assumere e quelle da evitare. Com\u2019\u00e8 facile intuire, si tratta anche di una fase, per cos\u00ec dire, cautelativa per gli stessi sindaci nella prospettiva di un insuccesso del piano studiato dagli amministratori, sicch\u00e9 sar\u00e0 prudente che di tale attivit\u00e0 resti sempre traccia documentale nel libro delle riunioni del collegio sindacale, nelle verbalizzazioni richieste ed eseguite in sede di consiglio di amministrazione e di comitato esecutivo e attraverso opportune ed eventuali comunicazioni scritte conseguenti alle delibere assunte dall\u2019organo di controllo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 frequente il caso, tuttavia, che gli amministratori possano non condividere l\u2019opinione del collegio sull\u2019irreparabilit\u00e0 della crisi e sui rimedi idonei a fronteggiarla.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec come pu\u00f2 accadere che tale condivisione manchi da parte dei soci, chiamati a eseguire interventi sul capitale o a profondere, comunque, nuove risorse (finanziamenti, prestazione di garanzie, ecc.) a favore della societ\u00e0. Sicch\u00e9 la fase del controllo che potremmo chiamare stimolativa o propositiva in un\u2019ottica di <em>moral suasion<\/em>, se pur utile dal punto di vista delle responsabilit\u00e0 dei sindaci, pu\u00f2 rivelarsi priva di effetti concreti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tale caso, tenuto presente che pesa sul collegio il dovere di porre in essere tutte le azioni possibili al fine di scongiurare o contenere il danno, la dimostrazione di una condotta ostativa di tipo meramente interno potrebbe non essere sufficiente, ragion per cui occorre verificare se il collegio disponga di altri e pi\u00f9 penetranti poteri di reazione, la cui omessa attivazione possa essergli rimproverata e porsi quale concausa efficiente di un pregiudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 noto come, nella visuale originaria del codice civile, tali strumenti fossero pressoch\u00e9 inesistenti e che proprio su questo versante si fossero appuntate le critiche di una cospicua parte della dottrina. Nel tempo, la fase reattiva del controllo interno \u00e8 andata arricchendosi di nuove prerogative; ma, allo stato attuale della legislazione, non sembra che tali prerogative siano ancora idonee ad assicurare un\u2019appropriata gestione della crisi d\u2019impresa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Pietro Pavone) La crisi dell\u2019impresa impone un\u2019analisi delle cause dell\u2019insolvenza che potrebbe anche assumere le forme di una rivisitazione da parte del Giudice penale delle condotte tenute da amministratori, <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":5419,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,718,5,1035,1],"tags":[1033,1032,552,1034,620],"class_list":["post-5418","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-delle-imprese-in-crisi","category-fascicoli","category-numero-di-agosto-2014","category-news","tag-amministratori","tag-insolvenza","tag-responsabilita","tag-sindaci","tag-societa"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/1225913_64206340.jpg?fit=4272%2C2848&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1po","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5418","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5418"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5418\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5424,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5418\/revisions\/5424"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5419"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5418"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5418"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5418"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}