{"id":5473,"date":"2014-08-01T23:53:42","date_gmt":"2014-08-01T21:53:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5473"},"modified":"2014-08-01T23:53:42","modified_gmt":"2014-08-01T21:53:42","slug":"neurodiritto-lo-sviluppo-di-una-nuova-disciplina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/neurodiritto-lo-sviluppo-di-una-nuova-disciplina\/","title":{"rendered":"Neurodiritto: lo sviluppo di una nuova disciplina"},"content":{"rendered":"<p><strong>(di Ferdinando Zamprogno<sup>2<\/sup>, Alfredo De Filippo<sup>1<\/sup>, Fabio Gabrielli<sup>2,3<\/sup>, Glenda Cappello<sup>3<\/sup>, Massimo Cocchi <sup>2,3<\/sup>, Lucio Tonello<sup>2,3<\/sup>)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1. Introduzione<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Hic sunt leones<\/em>\u201d era la locuzione usata dai cartografi di un tempo per circoscrivere ed indicare un area del tutto inesplorata. Ebbene, all\u2019argomento che tratteremo qui potrebbe essere associata la stessa espressione. Come vedremo infatti, il Neuro-diritto \u00e8 un territorio ancora piuttosto sconosciuto e molto insidioso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualcuno ha gi\u00e0 rilevato che \u201c<em>le varie discipline nate grazie al prefisso \u201cneuro\u201d stanno cercando, per cos\u00ec dire, di scavalcare la mente, l\u2019oggetto di studio della psicologia<\/em>&#8220;[1], anche se altri autori hanno ribattuto che \u201c<em>le violente reazioni degli psicologi che rivendicano l\u2019appartenenza al loro campo di discipline di queste problematiche<\/em>\u201d \u00e8 da ascriversi per lo pi\u00f9 a corporativismo[2].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Forse, \u201cNeuroscienze e diritto\u201d invece di \u201cNeuro-diritto\u201d potrebbe far agitare meno gli animi, sta di fatto che se vogliamo guardare pi\u00f9 alla sostanza che alla forma, l\u2019oggetto di indagine dovr\u00e0 essere affrontato in modo pluridisciplinare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. Le origini<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo studio del collegamento tra comportamento e cervello ebbe uno slancio a seguito del caso Phineas P. Gage, divenuto famoso e di grande interesse per i neuroscienziati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gage era un addetto di un\u2019impresa di costruzioni che nel 1848 stava lavorando per realizzare una linea ferroviaria nel Vermont. Doveva inserire, in un foro scavato nella roccia, dell\u2019esplosivo in polvere, pressarlo con una barra di ferro e introdurre la miccia. Non si accorse di pressare la polvere provocando scintille nella roccia e la carica esplose violentemente: la barra metallica trapassa la guancia sinistra e fora la base della scatola cranica attraverso la parte frontale del cervello per uscire velocemente dalla testa. Gage rimane sorprendentemente cosciente e sopravvive all\u2019incidente. Dal quel momento tuttavia, cambia completamente personalit\u00e0, e secondo il resoconto del suo medico, dott. Harlow, diventa: \u201c<em>bizzarro, insolente, capace a volte delle pi\u00f9 grossolane imprecazioni, da cui in precedenza era stato del tutto alieno; poco riguardoso nei confronti dei compagni; insofferente di vincoli o consigli che contrastassero i suoi desideri; a volte tenacemente ostinato, e per\u00f2 capriccioso e oscillante; sempre pronto a elaborare molti programmi di attivit\u00e0 future che abbandona non appena li aveva delineati [\u2026] un bambino, nelle sue manifestazioni e capacit\u00e0 intellettuali, ma con le passioni animali di un adulto robusto<\/em>\u201d[3].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il neurologo Antonio Damasio analizzando il caso di Phineas P. Gage ha scritto che \u201c<em>non vi \u00e8 dubbio che fu la lesione cerebrale circoscritta in un sito specifico a provocare il cambiamento di personalit\u00e0 di Gage; ma questa spiegazione sarebbe apparsa chiara solo due decenni dopo l\u2019incidente, e solo in questo secolo sarebbe divenuta veramente accettabile<\/em>\u201d[4]. Damasio, tuttavia, mette in guardia da facili riduzionismi affermando che \u00e8 sbagliato concludere, ad esempio, che la mancanza o meno di un neurotrasmettitore come la serotonina possa essere causa, da solo, di un comportamento sociale adattativo o causa di aggressivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dibattito appare subito interessante nell\u2019ambito del diritto. I primi ad occuparsi di diritto con taglio neuro-scientifico furono soprattutto studiosi dell\u2019area di <em>common law<\/em>, probabilmente favoriti da un sistema che si adatta ai cambiamenti e agli sviluppi della scienza. Infatti, negli ordinamenti giuridici basati sul <em>common law<\/em>, la norma \u00e8 contenuta nelle sentenze dei giudici per cui, la regola dettata dal giudice in una controversia, vale per tutte le successive aventi lo stesso ambito oggettivo. Mentre nei sistemi di <em>civil law<\/em>, come quello italiano, \u00e8 il diritto scritto la fonte primaria della norma, per contro, nel <em>common law<\/em> sono le decisioni del giudice la principale fonte del diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque, nei paesi anglosassoni, dove vige il sistema di <em>common law<\/em>, si assiste con sempre maggior frequenza ad indagini neuro-scientifiche i cui esiti assumono un peso preponderante nella fase processuale e tali da far scemare o eliminare la responsabilit\u00e0 penale dell\u2019imputato. In particolare, come evidenziato in un recente contributo, \u201c<em>gli Stati Uniti sono attualmente l\u2019unico paese nel quale le scoperte neuro-scientifiche hanno prodotto una casistica ed una letteratura giuridica degne di tal nome. A differenza della maggior parte dei sistemi di civil law, sistema italiano compreso, ove dell\u2019accertamento scientifico \u00e8 incaricato un perito esperto nominato dal giudice, negli Stati Uniti la questione \u00e8 rimessa alle parti che sono onerate della prova<\/em>\u201d[5].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tale proposito, si cita a titolo di esempio il caso Weinstein nell\u2019anno 1992 dove un uomo di 65 anni, dirigente d\u2019azienda, fu accusato di aver strangolato sua moglie e di aver gettato il cadavere dalla finestra di casa al dodicesimo piano, nel tentativo di simulare un suicidio. L\u2019avvocato difensore aveva sostenuto che il suo cliente non era responsabile per il fatto accaduto in quanto la PET aveva diagnosticato una cisti anormale inclusa nella membrana aracnoidea del suo cervello. La Corte ammise la prova e l\u2019uomo fu condannato per il reato di omicidio <em>non intenzionale<\/em>. Analogamente nel caso Hinckley (l\u2019attentatore del presidente Reagan): la difesa propose un\u2019infermit\u00e0 di mente a causa di una atrofizzazione di un\u2019area cerebrale diagnosticata dalla Tomografia Computerizzata. Anche in questo caso la Corte ammise la prova che tendeva a dimostrare il nesso tra atrofizzazione e la presenza di un disturbo organico del cervello comportante la schizofrenia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vero \u00e8 che la fortissima accelerazione all\u2019applicazione delle scoperte neuro-scientifiche in ambito processuale \u00e8 dovuta anche alla tecnologia, che ha messo in campo una serie di dispositivi di indagine medica molto avanzati, come la tomografia computerizzata (TC) che fornisce informazioni sulla struttura del cervello, la risonanza magnetica (RM) che permette di esaminare la neuroanatomia, la RM funzionale (FMRI) che con la tomografia a emissione di positroni (PET) e la tomografia a emissione di singoli fotoni (SPECT) consente di visualizzare il funzionamento del cervello in vivo, la Diffusion Tensor Imaging (DTI) che misura la velocit\u00e0 di diffusione dell\u2019acqua per cui evidenzia le fibre di connessione tra aree cerebrali diverse, la Voxel Based Morphometry (VBM) che permette di rilevare la densit\u00e0 dei neuroni e degli assoni e, in tal modo, di evidenziare alterazioni anatomiche anche molto lievi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma come dice Batts, la questione \u00e8 preoccupante dal momento \u201c<em>che non tutte le lesioni e anomalie cerebrali indicano uno stato mentale compromesso rilevante per la capacit\u00e0 di intendere e di volere al momento della commissione del fatto reato<\/em>\u201d[6].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3. I primi casi in Italia<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel settembre del 2009 la Corte d\u2019Assise d\u2019Appello di Trieste aveva emesso una sentenza che stabiliva una riduzione di pena di un anno e due mesi ad un uomo di nazionalit\u00e0 algerina, condannato per omicidio, sulla base di nuove perizie che avevano dimostrato un alterato profilo cromosomico, che poteva spingere alla violenza sotto specifiche circostanze esistenziali. Questo caso, subito diffuso anche a livello mediatico, \u00e8 stato il primo giudizio in cui una attestata predisposizione genetica \u00e8 stata riconosciuta quale attenuante meritevole di considerazione processuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel giudizio di primo grado, l\u2019omicida era stato sottoposto a valutazione della capacit\u00e0 di intendere e volere ma le perizie non avevano dato esiti concordanti. Alcune concludevano per la totale incapacit\u00e0 di intendere e volere diagnosticando un disturbo psicotico di tipo delirante congiunto a un disturbo della personalit\u00e0 con tratti impulsivi, mentre altre per la parziale capacit\u00e0 di intendere e volere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Giudice dell\u2019udienza preliminare tuttavia aveva deciso per quest\u2019ultima ipotesi ritenendo il soggetto solo parzialmente incapace di intendere e volere ma senza applicare la riduzione di pena prevista per tale infermit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con successivo grado di Appello veniva disposta una nuova perizia affidata a due neuro-scienziati, Giuseppe Sartori e Pietro Pietrini i quali fecero sottoporre il soggetto oltre che ad analisi psichiatriche, neuropsicologiche e neurologiche, anche ad un test genetico: emerse che nel DNA vi era la presenza di \u201cpolimorfismi\u201d che in base ad alcuni studi internazionali[7], favorirebbero un significativo aumento del rischio di sviluppo di comportamento aggressivo-impulsivo, soprattutto in un contesto familiare di abuso. Ne derivava quindi che essere portatori dell\u2019allele a bassa attivit\u00e0 (low-profile) MAOA (MAOA-L), modulatore dei neurotrasmettitori mono-aminici come serotonina, dopamina, adrenalina e noradrenalina, poteva anche rendere il soggetto maggiormente incline a manifestare aggressivit\u00e0 se provocato o escluso socialmente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque, la Corte d\u2019Assise d\u2019Appello, per l\u2019importanza del deficit riscontrato\u00a0con le nuovissime risultanze, frutto dell\u2019indagine genetica, giudic\u00f2 la seminfermit\u00e0 del soggetto e decise di applicare la massima riduzione del periodo di reclusione\u00a0 prevista dal Codice Penale[8].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza di Trieste, tuttavia, \u00e8 stata messa in discussione, soprattutto in ambito internazionale, sotto il profilo dei dati genetici in essa contenuti[9].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va detto che la ricerca genetica, per ora, conferma la tesi evoluzionista sostenendo che i geni sono fattori che predispongono alla manifestazione di particolari tratti e respinge invece l\u2019argomentazione che siano il segno di un destino ineluttabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Emblematico fu il noto esperimento condotto da Federico II di Svevia per dimostrare l\u2019esistenza di una lingua materna innata. Per comprendere quale lingua originaria sviluppasse il cervello, fece separare due neonati dalle loro madri ed allevare da balie che avrebbero dovuto soltanto nutrirli e fornirgli condizioni igieniche favorevoli senza mai rivolgergli la parola. Il risultato dell\u2019esperimento fu che i bambini non cominciarono mai a parlare, si svilupparono molto lentamente e alla fine morirono in breve tempo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8 quindi recentemente sostenuto che: \u201c<em>non esistono geni della pigrizia, geni dell\u2019intelligenza, geni della malinconia, geni della dipendenza o geni dell\u2019egoismo. Esistono, invece, inclinazioni diverse, attitudini caratteristiche e sensibilit\u00e0 specifiche. Ma quello che alla fine verr\u00e0 fuori dipende dalle condizioni di sviluppo incontrate di volta in volta<\/em>[10]\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pietrini, gi\u00e0 citato per il caso di Trieste, \u00e8 fermamente convinto che lo studio dei polimorfismi genetici sta praticamente prendendo piede in tutte le branche della medicina e si comincia a comprendere quali fattori genetici possono renderci pi\u00f9 vulnerabili a certe patologie o diversamente suscettibili a specifici trattamenti. Aggiunge che l\u2019interesse per il gene MAOA in relazione al comportamento umano si \u00e8 accentuato da quando si \u00e8 riscontrato che nei maschi di una famiglia olandese con una pesantissima storia di comportamento antisociale, vi era un allele nullo per il gene MAOA. Poich\u00e9 questo gene \u00e8 presente sul cromosoma X che, come noto, \u00e8 presente in singola copia nel maschio, coloro che avevano questa mutazione non producevano alcun enzima MAOA, praticamente l\u2019equivalente umano di un knock-out animale (Bruner et al, Science, 262:578, 1993). Infatti, proprio come il topo transgenico knock-out per il gene MAOA, gli individui affetti erano estremamente aggressivi e violenti. Questa mutazione cos\u00ec grave \u00e8 fortunatamente estremamente rara, ma ha aperto la strada allo studio del significato funzionale dei polimorfismi di questo gene.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso, come gi\u00e0 detto, non esiste una netta relazione causale tra avere una certa variante allelica e il mettere in atto un certo comportamento. Non c\u2019\u00e8 alcun determinismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il cardine su cui si basa l\u2019intero ordinamento penale nel nostro come pure in tutti gli altri Paesi democratici \u00e8 il Libero Arbitrio, vale a dire la capacit\u00e0 di scegliere, la capacit\u00e0 di decidere di fare altrimenti. Va ricordato che nel nostro sistema giuridico, ai sensi dell\u2019art.85 del codice penale, si legge: \u201c<em>nessuno pu\u00f2 essere punito per un fatto previsto come reato se al momento in cui lo ha compiuto non era imputabile. E\u2019 imputabile chi ha la capacit\u00e0 di intendere e volere<\/em>\u201d. Dunque, ogni soggetto che abbia coscienza del valore sociale delle proprie azioni e \u201c<em>che possa genericamente comprendere che la sua azione contrasta con le esigenze della vita in comune, nonch\u00e9 a determinarsi in modo autonomo, resistendo agli impulsi<\/em>[11]\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, secondo l\u2019art.42 c.p. \u201c<em>nessuno pu\u00f2 essere punito per un\u2019azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l\u2019ha commessa con coscienza e volont\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore italiano ha previsto anche l\u2019infermit\u00e0 di mente, disciplinata dagli artt. 88 e 89 c.p., che esclude o diminuisce la capacit\u00e0 di intendere o di volere. Cosicch\u00e9, \u201c<em>qualsiasi condizione morbosa, anche se non ben definita clinicamente, pu\u00f2 essere idonea a configurare il vizio di mente, sempre che per\u00f2, la sua intensit\u00e0 sia tale da escludere o diminuire le capacit\u00e0 intellettive o volitive<\/em>[12]\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Su questa questione si sono confrontate due scuole di pensiero, da una parte coloro che ritenevano le malattie mentali in senso stretto, come le psicosi acute croniche o le insufficienze cerebrali, le uniche che potessero influire sulla capacit\u00e0 di intendere e volere e dall\u2019altra coloro i quali sostenevano che nel concetto di infermit\u00e0 andassero incluse anche altre patologie come i disturbi della personalit\u00e0, psicopatie, squilibri metabolici, epilessia, ecc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25.01.2005 n.9163 diede un contributo orientativo stabilendo che: \u201c<em>i disturbi della personalit\u00e0 possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacit\u00e0 di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensit\u00e0, rilevanza e gravit\u00e0 tali da concretamente incidere sulla stessa; invece, non assumono rilevo ai fini della imputabilit\u00e0 le altre anomalie caratteriali o gli stati emotivi passionali, che non rivestono i suddetti connotati di incisivit\u00e0 sulla capacit\u00e0 di autodeterminazione del soggetto agente<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4. Lo sviluppo del neurodiritto<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi le perizie, quasi tutte legate alla capacit\u00e0 di intendere e di volere, si concentrano oltrech\u00e9 sugli aspetti genetici anche su altre aree neuro-scientifiche:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>psichiatrica<\/strong> \u2013 indagine con test di personalit\u00e0 come ad esempio il Milton III e Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>neuropsicologica<\/strong> \u2013 indagine con test per la valutazione delle capacit\u00e0 del ragionamento astratto come ad esempio il test delle matrici di Raven, test di memoria verbale e autobiografica, e test di comprensione linguistica astratta;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>neurale <\/strong>\u2013 indagine per evidenziare eventuali alterazioni nella morfologia e nel funzionamento cerebrale avvalendosi della risonanza magnetica strutturale e funzionale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>genetico molecolare <\/strong>\u2013 indagine per verificare la presenza del genotipo per alcuni polimorfismi tipici dei comportamenti psicopatologici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di particolare interesse appare il caso di Cirimido (Como), dove la decisione del giudice si \u00e8 avvalsa dei risultati neuro scientifici ed ha inciso sulla determinazione della pena.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In quella occasione, una giovane donna fu condannata a vent\u2019anni di reclusione per aver ucciso ed occultato il cadavere della sorella e per aver tentato l\u2019uccisione di entrambi i genitori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale di Como ritenne l\u2019omicida affetta da parziale incapacit\u00e0 di intendere e volere accogliendo la tesi della difesa (i periti di parte erano gli stessi del caso di Trieste) che dimostrava una predisposizione al comportamento aggressivo e violento[13].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche in questo caso i periti di parte sottoposero l\u2019imputata a test di genetica molecolare e test neuropsicologici utilizzando alcune tecniche come: Implicit Association test (IAT), Timed Antagonist Response Alethiometer (TARA), Dissociative Experiences Scale (DES), Millon Clinical Multiaxial Inventory III (MCMI III), Minnesota Multiphasic Peronality Inventory (MMPI-2) e Psychopathic Personality Inventory-Revised (PPI-R).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esito dei test con i risultati di neuroimaging, applicando la morfometria basata sui voxel, decret\u00f2 un \u201c<em>disturbo dissociativo dell\u2019identit\u00e0<\/em>\u201d, quello che in passato veniva anche chiamato \u201c<em>disturbo della personalit\u00e0 multipla\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un altro caso che pu\u00f2 essere emblematico nell\u2019applicazione delle neuroscienze al diritto \u00e8 la recente vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto un commercialista imputato di molestie sessuali ad una stagista. Il Tribunale di Cremona con sentenza del 19 luglio 2011 n.109 lo ritenne colpevole del reato ravvisando l\u2019ipotesi di minore gravit\u00e0 di cui all\u2019ultimo comma dell\u2019art.609 bis c.p., riconoscendo le circostanze attenuanti generiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo caso, il difensore di parte civile, chiese che alla ragazza fosse riconosciuto il danno post-traumatico da stress e cio\u00e8 \u201c<em>il segno e il residuato sul suo sviluppo psicologico \u2013 <\/em>ricordando che all\u2019epoca dei fatti questa era minorenne<em> \u2013 e sulla sua vita di relazione lasciato dall\u2019episodio di cui era stata vittima<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I difensori dell\u2019imputato, tuttavia, con ampie memorie contestarono il racconto e la credibilit\u00e0 della vittima e questo convinse il Giudice a disporre una perizia quale indagine integrativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019 accertamento doveva far luce su due aspetti, da un lato verificare se la ragazza \u201c<em>avesse dentro di s\u00e9 il ricordo di quanto aveva ripetutamente narrato e d\u2019altro lato quella di verificare se tale evento fosse stato potenziale causa di\u00a0 un danno post-traumatico da stress, soddisfacendo in tal modo non solo un\u2019esigenza di approfondimento ma anche, se del caso, quella di una pi\u00f9 precisa valutazione della richiesta di risarcimento formulata dalla parte civile<\/em>[14]\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La perizia venne affidata al prof. Giuseppe Sartori, professore di Neuropsicologia Clinica presso l\u2019Universit\u00e0 di Padova e direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia al quale il Giudice pose il seguente quesito:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u201cDica il Perito, valutato preliminarmente il ricordo dell\u2019evento come potenziale causa di disturbo clinicamente significativo, se la persona offesa, anche in considerazione della sua minore et\u00e0 e dello stato emotivo al momento del fatto, abbia subito un danno post-traumatico da stress o qualunque altro danno psichico riconducibile\u00a0 al reato denunciato. In questo caso ne chiarisca la natura, grado, durata e pemanenza nel tempo\u201d.\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La perizia, si svolse attraverso un colloquio con la persona offesa e suo padre, utilizzando i classici tests psico-diagnostici come il Millon Clinical Multiaxial Inventory III e il MMPI-A e, soprattutto, nell\u2019effettuazione al computer dei blocchi di prove che compongono i gi\u00e0 citati I.A.T. e T.A.R.A., innovativi test offerti del mondo delle neuroscienze cognitive, finalizzati a far emergere la memoria autobiografica di chi vi \u00e8 sottoposto in relazione ad una determinata situazione. Lo I.A.T. ed il T.A.R.A. \u201c<em>sono procedure che, sulla base dei tempi di reazione, arrivano a verificare l\u2019esistenza all\u2019interno del soggetto di una informazione, in pratica di un ricordo quello specifico ricordo esiste come tale nella sua mente. Dalla rapidit\u00e0 ed accuratezza della risposta si ricava quale sia il ricordo \u2018naturale\u2019 che si \u00e8 impresso<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec, in forza del fondamentale contributo delle procedure citate, il prof. Sartori pot\u00e9 concludere che \u201c<em>la ragazza dopo i fatti, \u00e8 andata incontro a\u00a0disturbi dell\u2019adattamento e ad una sintomatologia ansiosa\u00a0 fortunatamente di grado abbastanza lieve e soggetta ad estinguersi nel giro di qualche mese e comunque, si pu\u00f2\u00a0 aggiungere, soggetta a divenire appena percepibile<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 fondamentale rilevare che tests I.A.T. e T.A.R.A., nel passato, erano stati adottati anche nel procedimento per calunnia contro Annamaria Franzoni ed il suo consulente tecnico. In questo caso tuttavia, non furono accettati dalla Corte. Quali sono dunque le metodiche neuro scientifiche che certamente si possono adottare?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5. Consclusioni<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8 affermato che \u201c<em>la visione riduzionistica secondo cui tutto pu\u00f2 essere spiegato da un\u2019enorme tabella che quantifichi le gradazioni di funzionamento cerebrale nel loro complesso \u00e8 ingenua. Il funzionamento cerebrale non \u00e8 sano o malato \u201cin s\u00e9\u201d, ma in quanto riferito ad una produzione mentale che, a priori, giudichiamo patologica, o perch\u00e9 si discosta dalla norma sociale in cui viviamo o perch\u00e9 \u00e8 fonte di sofferenza di inceppi di funzionamento o per pi\u00f9 d\u2019uno di questi motivi<\/em>\u201d[15].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Spesso \u201c<em>il lettore \u00e8 portato a credere che, grazie ad una macchina assai complessa e sofisticata, con le neuro-immagini\u00a0 si possa \u2018vedere\u2019 direttamente quali porzioni del cervello sono attive e quali no mentre il soggetto esaminato pensa a qualcosa<\/em>\u201d[16].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la risonanza magnetica funzionale (fRMI) si misurano i cambiamenti emodinamici dopo un\u2019aumentata attivit\u00e0 neurale. Essa si basa sull\u2019effetto delle variazioni di omogeneit\u00e0 del campo magnetico che derivano dalle variazioni di ossigenazione dell\u2019emoglobina che si trova dentro a piccoli volumi di tessuto. Ora, si \u00e8 detto che \u201c<em>le variazioni di flusso sanguigno hanno una latenza di almeno 5 secondi, cio\u00e8 richiedono almeno 5 secondi per iniziare, mentre il pensiero umano, anche se non istantaneo, come credeva Cartesio, ha una latenza di sole poche decine di millesimi di secondo, com\u2019\u00e8 possibile che rapide variazioni nei contenuti del pensiero siano segnalate da molto pi\u00f9 lente variazioni del circuito sanguigno cerebrale ? Questa domanda aspetta ancora una risposta convincente<\/em>[17]\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ecco perch\u00e9 le neuro-immagini provocano molti dubbi e preoccupazioni. Ed in effetti alcuni studiosi si sono chiesti: <em>imaging<\/em> or <em>imagining<\/em> ?[18]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il punto ancora non chiaro \u00e8 se l\u2019attivazione di una determinata area del cervello, segnalata con un colore, \u00e8 veramente quella deputata ad una certa funzione o quella dove origina uno specifico deficit neurologico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso, il progresso tecnologico \u00e8 inarrestabile e il supporto degli strumenti innovativi sopra citati sar\u00e0 sempre pi\u00f9 indispensabile per la diagnosi dei disturbi psichiatrici. A beneficiarne sar\u00e0 certamente anche l\u2019ambito processuale, in quanto luogo dove, in poco tempo e a posteriori, si valuta e giudica il comportamento umano e dove spesso gli esperti, anzich\u00e9 servirsi delle regole razionalmente valide, elaborano giudizi sulla base di strategie cognitive pi\u00f9 semplici, cosiddette \u201ceuristiche\u201d[19].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si aggiunga anche \u201c<em>l\u2019impossibilit\u00e0 di individuare confini certi tra i vari disturbi e soddisfacenti correlati eziopatogenetici, a monte, e terapeutici, a valle, dei disturbi stessi [\u2026] la mancanza di confini certi, ha portato alla vera e propria esplosione delle cosiddette \u2018comorbilit\u00e0\u2019: si \u00e8 fatto cio\u00e8 ricorso all\u2019ipotesi della compresenza di pi\u00f9 disturbi, anche quattro o cinque, per connotare sintomatologie non particolarmente complesse. Cos\u00ec, ad esempio, un soggetto piuttosto ansioso, con spunti fobici e l\u2019umore triste pu\u00f2 venire diagnosticato come affetto da Disturbo d\u2019Ansia Generalizzata, Fobie Semplici e Disturbo Depressivo, Maggiore o Distimico a seconda di gravit\u00e0 e durata. Si \u00e8 venuta cos\u00ec a creare una grande indeterminatezza dei fenomeni clinici nell\u2019ambito di una nosografia caratterizzata da suddivisioni apparentemente meticolose ma in realt\u00e0 non molto efficaci<\/em>\u201d[20].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo \u00e8 confermato anche da uno dei padri del DSM-IV il quale, in un recentissimo lavoro ha dichiarato che \u201c<em>i nuovi potenti strumenti della biologia molecolare, della genetica, e del neuroimaging non si sono ancora trasformati in test di laboratorio per la demenza o la depressione o la schizofrenia o il Disturbo Bipolare o il Disturbo Ossessivo-Compulsivo o per altri disturbi mentali. L\u2019ipotesi per cui un gene o un neurotrasmettitore o un circuito avrebbero potuto spiegare i diversi disturbi mentali si \u00e8 rivelata ingenua e illusoria. Ancora oggi non abbiamo un solo test di laboratorio in psichiatria<\/em>\u201d[21].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per la verit\u00e0, almeno un test di laboratorio \u00e8 stato elaborato; riguarda i disordini dell\u2019umore (Depressione Maggiore e Bipolare), diagnosticate attraverso l\u2019ausilio di reti neurali artificiali e la valutazione di alcuni acidi grassi della membrana piastrinica[22].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 facile perci\u00f2 prevedere che in un futuro non tanto lontano, non sar\u00e0 pi\u00f9 tollerato il fatto che molte decisioni dei Tribunali sulla capacit\u00e0 di intendere e di volere, siano adottate soltanto sulla base di valutazioni soggettive facendo affidamento sulla intuizione diagnostica degli psichiatri che tradizionalmente si avvalgono unicamente di test psicologici e del colloquio clinico.<\/p>\n<p><em><sup>1<\/sup><\/em><em> Dipartimento delle Scienze Giuridiche e Sociali, Universit\u00e0 L.U.de.S., Lugano, Svizzera<\/em><\/p>\n<p><em><sup>2<\/sup><\/em><em> Istituto di Ricerca \u201cP. Sotgiu\u201d, L.U.de.S. University, Lugano, Svizzera<\/em><\/p>\n<p><em><sup>3<\/sup><\/em><em>Facolt\u00e0 di Scienze Umane -Universit\u00e0 L.U.de.S., Lugano, Svizzera<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Note<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] <strong>Paolo Legrenzi-Carlo Umilt\u00e0<\/strong>, <em>Neuro-mania<\/em>, il Mulino, 2009<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] <strong>Eugenio Picozza<\/strong>, <em>Neurodiritto, <\/em>Giappichelli, 2011, pag.19 peraltro, l\u2019autore auspica \u201c<em>che il neurodiritto sia inserito nell\u2019ambito della filosofia del diritto come teoria postmoderna in grado di fornire una descrizione completa di fenomeni giuridici \u201cdalla parte dell\u2019uomo e della vita senza cadere nel nichilismo nel formalismo ovvero in una visione comunque settoriale come l\u2019analisi economica del diritto\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[3] <strong>Harlow, J.M.,<\/strong> Recovery from the passage of an iron bar through the head, in Pubblication of the Massachusetts Medical Society, 2, 1868<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[4] <strong>Damasio Antonio<\/strong>, l\u2019Errore di Cartesio, Adelphi Edizioni, 1995 pagg.49-50<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[5] <strong>Amedeo Santosuosso<\/strong> \u2013 Barbara Bottalico, Le neuroscienze e il diritto, Pavia Collegio Ghislieri, 2009 pag.25<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[6] <strong>Eugenio Picozza<\/strong>, Neurodiritto, cit pag.64<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[7] <strong>Caspi A., McClay J., Moffitt T.E.., Mill J., Martin J., Craig I.W., et al<\/strong>. 2002, Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children, \u201cScience\u201d, 297, pagg. 851-854<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[8] <strong>A. Lavazza \u2013 L. Sammicheli<\/strong>, il delitto del cervello, Codice Edizioni, 2012, pag.5<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[9] <strong>Forzano F., Borry P.,Cambon-Thomsen A., Hodgson S.V., Tibben A., de Vries P., van El C., Cornel M.,<\/strong> 2010, Italian appeal court: a genetic predisposition to commit murder ?, European Journal of Human Genetics, 18(5), pagg. 519-521<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[10] <strong>Gerald Huther<\/strong>, il cervello compassionevole, Lit. Edizioni, 2013, pag.9<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[11] <strong>Francesco Antolisei<\/strong>, Manuale di diritto penale, Milano, 1987, pag.519<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[12] <strong>Ferrando Mantovani<\/strong>, Diritto Penale, parte generale VIII ediz., Padova, 2013 pag.685<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[13] <strong>Tribunale di Como<\/strong>, ordinanza del GIP di applicazione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia, 20.05.2011;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[14] Cos\u00ec scrive il Giudice per le indagini Preliminari dott. Guido Salvini nella sentenza 109\/11<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[15] <strong>Paola Rocca e Filippo Bogetto<\/strong>, Fotografare il cervello, neuroimaging e malattie mentali, Bollati Boringhieri, 2010 pag.11;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[16] <strong>Paolo Legrenzi-Carlo Umilt\u00e0<\/strong>, neuro-mania, cit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[17] <strong>Paolo Legrenzi-Carlo Umilt\u00e0<\/strong>, neuro-mania, cit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[18] Illes J, Racine E., Imaging or imagining ? A neuroethics challenge informed by genetics, American Journal of Bioethics, 5, 2005, pagg..5-18<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[19] <strong>Matteo Motterlini e Vincenzo Crupi<\/strong>, decisioni mediche, Raffaello Cortina Editore, 2005, pag.14<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[20] <strong>Paola Rocca e Filippo Bogetto<\/strong>, Fotografare il cervello neuroimaging e malattie mentali, Bollati Boringhieri, 2010 pagg.9-10;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[21] <strong>Allen Frances<\/strong>, Primo, non curare chi \u00e8 normale, Bollati Boringhieri, 2013, pagg.30-31<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[22] <strong>Massimo Cocchi e Lucio Tonello<\/strong>, Depressione Maggiore e Patologia Cardiovascolare Ischemica, CLUEB, 2008<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Ferdinando Zamprogno2, Alfredo De Filippo1, Fabio Gabrielli2,3, Glenda Cappello3, Massimo Cocchi 2,3, Lucio Tonello2,3) &nbsp; 1. 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