{"id":5996,"date":"2015-02-01T00:51:19","date_gmt":"2015-01-31T23:51:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5996"},"modified":"2015-02-01T00:51:19","modified_gmt":"2015-01-31T23:51:19","slug":"vittime-di-abuso-fonti-di-prova-e-proposte-riabilitative","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/vittime-di-abuso-fonti-di-prova-e-proposte-riabilitative\/","title":{"rendered":"Vittime di abuso, fonti di prova e proposte riabilitative"},"content":{"rendered":"<p><strong>(di Alessandro Bozzi, Andrea Carta e Alfredo De Filippo)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La Deposizione della Vittima di Abuso: l\u2019utilizzabilit\u00e0 della deposizione di chi ha subito violenza<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accertare l\u2019avvenuta commissione di un fatto di reato costituisce un onere di stringente rilievo per gli inquirenti, la Pubblica Accusa o i difensori delle parti stesse, i quali hanno il compito di sottoporre al vaglio del giudice degli elementi probatori congrui a cristallizzare una pronuncia, sia essa assolutoria o di condanna, che non dia adito a \u201cragionevoli dubbi\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale attivit\u00e0 di acquisizione di materiale probatorio, invero, \u00e8 costellato di criticit\u00e0 e di garanzie, talune anche di copertura costituzionale, che in un processo devono essere ottemperate, pena l\u2019inutilizzabilit\u00e0 delle prove ai fini della pronuncia giudiziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un tanto assume maggior rilievo nei processi che hanno per oggetto l\u2019accertamento di reati espressione della cd. \u201cviolenza di genere\u201d, posti in essere a danno di donne o di minori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Capita sovente, infatti, che in tali processi non vi siano sufficienti elementi di riscontro, testimoniali, peritali o documentali, idonei a cristallizzare una pronuncia giudiziale e, molto spesso, la prova \u201cregina\u201d, attorno alla quale pu\u00f2 imperniarsi la sentenza di condanna o di proscioglimento dell\u2019imputato, pu\u00f2 essere costituita dall\u2019esame della persona offesa dal reato, ossia dalla vittima che ha subito l\u2019abuso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si pone, dunque, l\u2019ineluttabile necessit\u00e0 di vagliare accuratamente la deposizione della persona offesa, in quanto l\u2019abuso subito pu\u00f2 ragionevolmente aver causato un trauma tale da riverberarsi in modo negativo anche sulla capacit\u00e0 di discernimento, di percezione e di elaborazione dei fatti da parte della vittima.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perch\u00e9, al contrario, il suo ricordo possa apparire fluido e non minato da elementi che potrebbero distogliere una serena e lucida rievocazione dei fatti, \u00e8 d\u2019uopo apportare degli strumenti di tutela ai fini di una corretta acquisizione di apporto probatorio dalla vittima di abuso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In quest\u2019ottica si \u00e8 mosso anche il legislatore, che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dell&#8217; \u201caudizione protetta\u201d con il d.l. 93\/2013, convertito con modif. in legge 15 ottobre 2013, n. 119 (cd. \u201clegge sul femminicidio\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <em>corpus<\/em> normativo con riguardo all\u2019esame testimoniale della persona offesa, minorenne e\/o vittima di abuso, \u00e8 stata oggetto negli anni di copiosi interventi di novella legislativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel sistema del codice antecedente le nuove disposizioni, le modalit\u00e0 di audizione di tali soggetti erano disciplinate nel comma 4 dell&#8217;art. 498 c.p.p. (esame diretto e controesame dei testimoni in fase dibattimentale), ai sensi del quale \u201cl&#8217;esame testimoniale del minorenne \u00e8 condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell&#8217;esame il presidente pu\u00f2 avvalersi dell&#8217;ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l&#8217;esame diretto del minore non possa nuocere alla serenit\u00e0 del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L&#8217;ordinanza pu\u00f2 essere revocata nel corso dell&#8217;esame\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Successivamente, con la legge 3 agosto 1998, n. 269 prima e la l. 1 ottobre 2012, n. 172, veniva aggiunto un comma 4-bis, ai sensi del quale \u201csi applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 398, comma 5-bis, c.p.p.\u201d. Il rimando \u00e8, segnatamente, alla norma che disciplina le modalit\u00e0 di assunzione dell&#8217;incidente probatorio, ossia l&#8217;anticipazione dell&#8217;assunzione probatoria dal dibattimento alla fase delle indagini preliminari quando vi sia il rischio di dispersione, inquinamento, modificazione, alterazione naturale o indotta, scomparsa delle fonti di prova.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 5-<em>bis<\/em>, richiamato poc&#8217;anzi, dispone che nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572 (maltrattamenti), 600 (riduzione o mantenimento in schiavit\u00f9), 600-<em>bis<\/em> (prostituzione minorile), 600-<em>ter <\/em>(pornografia minorile), anche se relativo al materiale pornografico di cui all&#8217;articolo 600-<em>quater <\/em>(detenzione materiale pornografico), 600-<em>quinquies<\/em> (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-<em>bis<\/em> (violenza sessuale), 609-<em>ter<\/em> (violenza sessuale aggravata), 609-<em>quater <\/em>(atti sessuali con minorenne), 609-<em>octies<\/em> (violenza sessuale di gruppo), 609-<em>undecies<\/em> (adescamento di minorenni) e 612-<em>bis<\/em> del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all&#8217;assunzione della prova vi siano minorenni, con ordinanza, stabilisce il luogo, il tempo e le modalit\u00e0 particolari attraverso cui procedere all&#8217;incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l&#8217;udienza pu\u00f2 svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l&#8217;abitazione della persona interessata all&#8217;assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilit\u00e0 di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell&#8217;interrogatorio \u00e8 anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione \u00e8 disposta solo se richiesta dalle parti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il primo limite della normativa previgente con riguardo all&#8217;audizione protetta, pertanto, era costituito dal fatto che la stessa fosse modellata sui reati sessuali (di pedofilia o pedopornografia) e su quelli di tratta degli esseri umani degli artt. 600, 601 e 602 c.p., cui in qualche caso era stato aggiunto anche il reato di cui all&#8217;art. 612-<em>bis<\/em> c.p., ma non erano in alcun modo ricompresi nel perimetro dell&#8217;audizione protetta i reati che potevano essere espressione di violenza di genere di tipo diverso da quello sessuale, come i maltrattamenti a familiari e conviventi, o i molto comuni processi per singoli episodi di lesioni o minacce in danno di familiare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il secondo limite del sistema delle norme sull&#8217;audizione protetta \u00e8 che essa era disposta soltanto per l&#8217;audizione di persone minorenni, successivamente estesa, per volont\u00e0 della Corte Costituzionale 30 luglio 1997, n. 283 e 29 gennaio 2005, n. 63, anche alla persona maggiorenne inferma di mente, che poi la giurisprudenza ha applicato non solo a tutte le ipotesi di infermit\u00e0 o seminfermit\u00e0 mentale, ma anche a tutte le ipotesi di rilevante insufficienza psichica del teste, intesa come <em>deficit<\/em> intellettivo, facile suggestionabilit\u00e0 e difficolt\u00e0 a gestire l&#8217;ansia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella disciplina previgente, l&#8217;audizione della persona maggiorenne (che non fosse inferma di mente) era, invece, rimasta sempre una audizione libera, in cui non dovevano essere adottate cautele particolari per proteggere la integrit\u00e0 psichica della vittima che era chiamata a deporre nel processo a carico della persona che aveva commesso il reato in sua danno; l&#8217;audizione protetta di un teste maggiorenne, qualora fosse disposta dal giudice, veniva pertanto considerata come una audizione irregolare, per quanto l&#8217;irregolarit\u00e0 non fosse tale da produrre nullit\u00e0 idonee ad inficiare il seguito del processo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore del d.l. 93 e della relativa legge di conversione \u00e8 intervenuto pertanto nel modo seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) da un lato, l&#8217;art. 2, co. 1, lett. e) e l&#8217;art. 2, co. 1, lett. i), che implementano le regole sull&#8217;audizione della persona minorenne nel processo penale, inseriscono il reato di maltrattamenti in danno di familiari e conviventi di cui all&#8217;art. 572 c.p. tra quelli per cui \u00e8 prevista l&#8217;audizione protetta in incidente probatorio, con modalit\u00e0 di audizione da stabilirsi caso per caso, a discrezione del giudice e in dibattimento con l&#8217;utilizzo, a richiesta, del vetro unidirezionale e dell&#8217;impianto citofonico. Nonch\u00e9, l&#8217;art. 2, co. 1, lett. B-<em>ter<\/em> (aggiunto dalla legge di conversione), ha inserito i reati di maltrattamenti e <em>stalking<\/em> tra quelli per cui in indagini preliminari non \u00e8 pi\u00f9 possibile l&#8217;audizione libera del minore, occorrendo la presenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) dall&#8217;altro, l&#8217;art. 2, co. 1, lett. i), n. 2 introduce per la prima volta in modo espresso nel codice l&#8217;audizione protetta della persona maggiorenne, stabilendo, all&#8217;art. 498, co. 4-<em>quater<\/em>, che \u201cquando si procede per i reati previsti dal comma 4-<em>ter<\/em> &#8211; 572 (maltrattamenti),600 (riduzione o mantenimento in schiavit\u00f9), 600-<em>bis<\/em> (prostituzione minorile), 600-<em>ter<\/em> (pornografia minorile), 600-<em>quater<\/em> (detenzione di materiale pornografico), 600-<em>quinquies<\/em> (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-<em>bis<\/em> (violenza sessuale), 609-<em>ter <\/em>(violenza sessuale aggravata, al quale sono stati aggiunti i n. 5-<em>ter<\/em> \u201cnei confronti di donna in stato di gravidanza e 5-<em>quater <\/em>\u201cnei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona \u00e8 o \u00e8 stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza), 609-<em>quater <\/em>(atti sessuali con minorenne), 609-<em>octies<\/em> (violenza sessuale alla gruppo) e 612-<em>bis<\/em> (atti persecutori, cd. \u201cstalking\u201d) del codice penale &#8211; se la persona offesa \u00e8 maggiorenne il giudice assicura che l&#8217;esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilit\u00e0 della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l&#8217;adozione di modalit\u00e0 protette.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale disposizione, pur senza configurare un obbligo, costituisce una delle novit\u00e0 pi\u00f9 significative della riforma apportata dalla \u201clegge sul femminicidio\u201d, in quanto per la prima volta estende uno strumentario di tutela previsto storicamente per un soggetto debole quale il minorenne (e all&#8217;infermo di mente a seguito dell&#8217;intervento della Corte Costituzionale) ad una persona maggiorenne vittima di violenza di genere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A differenza di quanto stabilito per l&#8217;audizione del minore, le modalit\u00e0 di audizione protetta scattano soltanto quando si deve assumere la deposizione della persona offesa del reato, e non anche quando si assume un teste terzo, diverso dalla persona offesa, e che pure ragioni particolari del caso di specie potrebbero indurre a sentire con modalit\u00e0 protette.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si precisa altres\u00ec che la presenza di questi reati nel catalogo dei reati presupposti dell&#8217;audizione protetta del maggiorenne non \u00e8 inutile, perch\u00e8 se la vittima \u00e8 minorenne nel momento in cui fu commesso il reato e diventa maggiorenne nel corso del processo, le modalit\u00e0 di assunzione della sua deposizione sono determinate dall&#8217;et\u00e0 che essa ha nel momento in cui viene sentita. Ne consegue che con la norma del co. 4-<em>quater<\/em> dell&#8217;art. 498 c.p.p. appena introdotta il legislatore ha fornito uno strumento di tutela a questi casi particolari in cui lo statuto dell&#8217;audizione protetta non sarebbe stata applicabile per il ritardo dell&#8217;amministrazione della giustizia nell&#8217;assumere la deposizione testimoniale della vittima del reato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esclusi questi casi particolari, peraltro, l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;audizione protetta della vittima maggiorenne sar\u00e0 costituito essenzialmente dai reati di maltrattamenti e <em>stalking<\/em>, dai reati sessuali di cui agli artt. 609-<em>bis<\/em> e 609-<em>octies<\/em> e dai reati di riduzione o mantenimento in schiavit\u00f9 e tratta di esseri umani degli artt. 600, 601 e 602 c.p.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma non significa, per\u00f2, che in questi reati l&#8217;esame della vittima minorenne e della vittima maggiorenne debba essere condotto nello stesso modo; mentre, infatti, se la vittima \u00e8 minorenne si applicano le modalit\u00e0 dell&#8217;audizione protetta con diritto di chiedere il vetro unidirezionale e l&#8217;impianto citofonico, per la vittima maggiorenne di questi stessi reati il legislatore ha previsto un tipo di esame secondo modalit\u00e0 differenti, stabilite dal giudice caso per caso su richiesta della persona offesa o del suo difensore, tenendo conto della particolare vulnerabilit\u00e0 della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si ravvisa, tuttavia, una rilevante anomalia della disciplina introdotta con la riforma del 2013: l\u2019audizione protetta della vittima maggiorenne \u00e8 prevista solo per la fase dibattimentale (art. 498 c.p.p.) e non \u00e8 stata estesa anche all\u2019incidente probatorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma dell\u2019art. 398, infatti, non \u00e8 stata modificata e continua a prevedere la possibilit\u00e0 di procedere mediante forme di audizione protetta solo per l\u2019assunzione del minorenne. La lacuna \u00e8 particolarmente grave perch\u00e9 proprio per questi stessi, che in dibattimento prevedono l\u2019audizione protetta della persona maggiorenne, l\u2019art. 392, co. 1-bis, prevede una sorta di corsia preferenziale per l\u2019assunzione della deposizione della vittima in incidente probatorio, perch\u00e9 la sgancia dai presupposti di cui al co. 1 dello stesso articolo collegati essenzialmente al pericolo di dispersione della prova.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne consegue che da un lato il legislatore incoraggia in questo tipo di reati, in cui \u00e8 maggiore la necessit\u00e0 di tutelare la sensibilit\u00e0 della persona offesa, l\u2019acquisizione della deposizione della persona offesa mediante incidente probatorio (niente udienza pubblica, minore <em>strepitus fori<\/em>), dall\u2019altro per\u00f2 la disincentiva perch\u00e9 detta uno strumentario di tutela della deposizione della persona offesa superiore in dibattimento rispetto a quello che prevede per l\u2019incidente probatorio.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li><strong> La vittima di abuso: aspetti psicopatologici e proposte riabilitative<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, APA 2014) codifica buona parte degli aspetti psicopatologici derivanti da abusi e violenze nella categoria diagnostica <em>Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti \u2013 disturbo da stress post-traumatico. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla stregua di catastrofi ambientali (terremoti, tsunami, inondazioni) o incidenti gravissimi (stradali, domestici, lavorativi), gli abusi e le violenze provocano, nei soggetti esposti, un corollario sintomatologico da valutare, per evitare l\u2019incancrenirsi di stati disforici dell\u2019umore, di <em>flashback<\/em>, di ansie e paure che minano nel profondo il regolare svolgimento della vita quotidiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per fare diagnosi di disturbo post-traumatico occorre che il soggetto sia stato esposto in maniera diretta, abbia assistito (con maggiore impatto se ripetutamente) o venga a conoscenza di fatti in cui domini \u201c<em>minaccia di morte, grave lesione, oppure violenza sessuale\u201d<\/em> (APA, 2014). Inoltre \u00e8 necessaria la contemporanea presenza di uno o pi\u00f9 sintomi associati all\u2019evento traumatico, tra cui: \u201c<em>ricordi e\/o sogni ricorrenti, involontari e intrusivi sull\u2019evento, reazioni dissociative (per es. flashback) in cui il soggetto sente o agisce come se l\u2019evento traumatico si stesse ripresentando [\u2026] marcate reazioni fisiologiche a fattori scatenanti interni\/esterni che simboleggiano o assomigliano all\u2019evento traumatico, evitamento persistente degli stimoli associati all\u2019evento traumatico\u201d. <\/em>Inoltre si specifica, cosa certamente di capitale importanza che: \u201c<em>l\u2019alterazione provoca disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo ed altre aree importanti\u201d. <\/em>Per esempio, lo stridere dei freni di una macchina in lontananza pu\u00f2 ricordarmi lo stesso rumore udito quando sono stato investito sulle strisce qualche anno fa e generare, istantaneamente, ansia, sudorazione, tachicardia e pensieri\/ricordi intrusivi anche se sono tranquillamente seduto su una panchina e non sto attraversando la strada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, F. Shapiro (1995) pone una interessante distinzione tra traumi, distinguendoli in due grandi macro aree: quelli con la \u201cT\u201d, che includono eventi percepiti con intensa paura\/minaccia alla propria vita (tra cui incidenti catastrofici, guerre, eventi climatici distruttivi ecc.) e traumi con la \u201ct\u201d minuscola che si associano, invece, a esperienze della vita di tutti i giorni, eventi di minore intensit\u00e0 emotiva e fisica rispetto ai precedenti, ma comunque disturbanti in termini di elaborazione per il soggetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I traumi quali ad esempio le violenze, siano esse fisiche o psicologiche, integrate nella definizione onnicomprensiva data dalla Shapiro, hanno varia quantit\u00e0 e qualit\u00e0 e possono incidere sull\u2019assetto psicologico della vittima, generando sintomi che, come abbiamo visto, condizionano pesantemente la vita dell\u2019individuo. Negli ultimi anni la psicotraumatologia, il ramo della psichiatria e della psicoterapia che si occupa di studiare il fenomeno traumatico e la sua incidenza sull\u2019aspetto mentale, \u00e8 in continuo sviluppo, grazie soprattutto al fondamentale apporto delle neuroscienze, che stanno chiarendo i funzionamenti pi\u00f9 nascosti del nostro cervello. Con questa evoluzione sono migliorati anche i trattamenti che prevalentemente hanno come target la desensibilizzazione alle risposte emotive del soggetto e la rielaborazione dell\u2019evento in chiave adattiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra di essi trovano uno spazio importante la psicoterapia ipnotica e l\u2019EMDR (<em>Eye movement Desensitization and Reprocessing<\/em>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ipnosi \u00e8 un fenomeno psicosomatico che coinvolge la dimensione fisica e quella psicologica di ogni individuo umano. Questa particolarit\u00e0 la rende uno strumento clinico utilissimo nella gestione di problematiche esistenziali, franche psicopatologie, stati dolorosi e per la rielaborazione delle esperienze traumatiche (Erickson, 1982; Mosconi, 1993, 1998). Non possiamo per\u00f2 prescindere dalla definizione data da Erickson e Haley (1978), specialmente quando affermano che: \u201c<em>l\u2019ipnosi non \u00e8 altro che una condizione naturale che si verifica spontaneamente in diversi momenti della vita quotidiana\u00a0(Common everyday trance, Haley 1978) e che pu\u00f2 essere indotta nel pieno rispetto delle esigenze e delle capacit\u00e0 della persona<\/em>\u201d. Due aspetti, indipendentemente dagli ambiti di applicazione, devono essere sottolineati: la naturalezza della trance ipnotica e il rispetto delle esigenze. Nel primo caso, parlando di spontaneit\u00e0, si leva l\u2019ipnosi da quell\u2019alone di suggestione magica, di controllo della mente che ha caratterizzato negativamente l\u2019evoluzione e la storia della disciplina. Il rispetto delle esigenze e delle capacit\u00e0 impone una coerenza tra le aspettative, i vissuti del cliente e l\u2019obiettivo che ci si pone come meta del lavoro terapeutico. Parlando di ipnosi, infatti, intendiamo non una mera tecnica ma un <em>corpus <\/em>di conoscenze pi\u00f9 ricco e orientato teoricamente, cio\u00e8 la <em>psicoterapia ipnotica<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ipnoterapia ericksoniana si pone come scopo principale quello di accedere al potenziale inconscio e alla capacit\u00e0 naturale di apprendere del paziente, depotenziando allo stesso tempo eventuali schemi limitanti. Se questo \u00e8 vero, l\u2019utilizzo della psicoterapia ipnotica applicata alla rielaborazione dei traumi, degli abusi e delle violenze mira ad una integrazione cognitiva adattiva, ad una elaborazione dell\u2019evento traumatico, facendo leva sulle risorse personali acquisiste nel corso di una vita e probabilmente bloccate dall\u2019evento traumatico stesso. Inoltre, per sua stessa natura, l\u2019ipnosi fornisce al paziente la possibilit\u00e0 di rivivere il trauma attraverso tutti i canali percettivi, cogliendo cosi aspetti, ricordi, sensazioni ed emozioni spesso tralasciati dalle psicoterapie \u201cparlate\u201d (poich\u00e9 per la maggior parte inconsci).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019E.M.D.R., invece, utilizza i movimenti oculari (o altre stimolazioni bilaterali) per desensibilizzare e rielaborare l\u2019evento traumatico, sia a livello cognitivo che emotivo. La scoperta, dovuta a Francine Shapiro (1995), \u00e8 avvenuta notando che : \u201c<em> [\u2026] quando i pensieri disturbanti tornavano alla mente, i miei occhi cominciavano spontaneamente a muoversi avanti e indietro in una linea diagonale. Di nuovo i pensieri scomparvero, e quando li riportai alla mente la loro carica negativa si era notevolmente ridotta\u201d. <\/em>Tale stimolazione casuale \u00e8 diventata il fulcro della terapia, poi estesa a <em>tapping <\/em>(altra forma di stimolazione alternata): il paziente rivive il trauma mentre, guidato da un terapeuta esperto, riceve una stimolazione (tapping, movimenti oculari o stimoli sonori alternati) e viene indirizzato cognitivamente. Continue ricerche (Herkt et al, 2014) dimostrano infatti che l\u2019EMDR \u00e8 un ottima modalit\u00e0 di interconnessione celebrale, finalizzata ad associazioni e rapide elaborazioni che facilitano ed accelerano la risoluzione del trauma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I traumi, le violenze e gli abusi hanno quindi una precisa connotazione in campo psichiatrico e posso diventare, come abbiamo visto, carichi disfunzionali nel cervello che imprimono ulteriori difficolt\u00e0 di elaborazione, diminuendo resilienza e stabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fortunatamente le tecniche a nostra disposizione sono molteplici, danno sicurezza nel risultato e sono in continuo sviluppo. Rimane dunque sempre attuale l\u2019insegnamento di Freud (1902): \u201c<em>Cos\u00ec come si provocano o si esagerano i dolori dando loro importanza, nello stesso modo questi scompaiono quando se ne distoglie l&#8217;attenzione<\/em>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aceranti A. &#8211; Cocchi M. &#8211; De Filippo A. &#8211; Gabrielli F., <em>Genesi del crimine violento<\/em>, Ludes University Press: Lugano 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">American Psychiatric Association. <em>Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. DSM-5<\/em>. Raffaello Cortina Editore: Milano, 2014<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bandini T. &#8211; Gatti U., <em>Delinquenza giovanile, Analisi di un processo di stigmatizzazione<\/em>, Milano 1979.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Caianiello V., <em>L&#8217;educazione alla legalit\u00e0 nel Mezzogiorno<\/em>, Dir. e societ\u00e0, 1995, 3, p. 301-310.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Carbone P., <em>Mafia e camorra nella cultura meridionale<\/em>, Dialectica, a. XVII, n. 6. <em>L&#8217;eclissi della legalit\u00e0<\/em>, in Nord e Sud<em>,<\/em> 1995, 10;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen, sez. III, 12 luglio 2007, n. 36962, in <em>www.dejure.it<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen, sez. III, 3 ottobre 2006, n. 38109, in <em>www.dejure.it<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen, sez. V, 14 novembre 2012, n. 18819, in <em>www.dejure.it.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen, sez. V, 18 aprile 2014, n. 21001, in <em>www.dejure.it<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen, sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999, in <em>www.dejure.it<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen, sez. V, 19 maggio 2011 \u2013 26 luglio 2011, n. 29872, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen, sez. V, 25 ottobre 2013, n. 46446, in<em> www.dejure.it.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen, sez. V, 28 febbraio 2012 \u2013 16 aprile 2012, n. 14391, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen, sez. V, 28 febbraio 2014, n. 21881, in www.dejure.it.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen, sez. V, 5 febbraio 2010 \u2013 7 maggio 2010, n. 17698, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. S.U., 31 maggio 2000 &#8211; 5 luglio 2000, n. 13, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. I, 7 gennaio 1999 \u2013 11 febbraio 1999, n. 158, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. II, 21 giugno 1978 \u2013 2 novembre 1978, n. 13429, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. III, 06 ottobre 2011, n. 47868, in www.dejure.it, Giuffr\u00e8.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. III, 13 maggio 2004 \u2013 24 giugno 2010, n. 24258, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. III, 16 novembre 2005 \u2013 7 dicembre 2005, n. 44681, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. III, 18 gennaio 2012 \u2013 24 febbraio 2012, n. 7368, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. III, 18 giugno 2003 \u2013 29 agosto 2003, n. 35018, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. III, 20 novembre 2007 \u2013 14 gennaio 2008, n. 1814, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. III, 27 maggio 2010 \u2013 24 giugno 2010, n. 24258, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. III, 28 settembre 2011 \u2013 18 ottobre 2011, n. 37509, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. III, 28 settembre 2011 \u2013 18 ottobre 2011, n. 37509, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. V, 12 novembre 2010, n. 4104, in www.dejure.it.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. V, 17 gennaio 2012, n. 18052, in www.dejure.it.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. V, 19 novembre 2010, n. 1498, in www.dejure.it.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen. Sez. V, 6 novembre 1992, n. 1498, Riv. Pen. 1993, n. 805, in www.dejure.it.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen., Sez. III, 21 marzo 2006, n. 15158, in Guida al diritto, 38, 2006, 61.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen., Sez. III, 22 aprile 2004, n. 25464, in Cass. Pen., 2004, 3577.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cass. Pen., sez. V, 9 maggio 2012 \u2013 18 giugno 2012, n. 24135, in Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Corradini L., <em>Economia e criminalit\u00e0: il compito della scuola nel contesto dell&#8217;educazione civica,<\/em> Studi economici e sociali, 1995, 4, pp. 33-48.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Corradini L., <em>Stato e legalit\u00e0<\/em>, in Studi economici e sociali, XXXI-1996, p. 41-48.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Correra M. &#8211; Martucci P., <em>Elementi di criminologia<\/em>, <em>,<\/em> 3\u00aa ed., Trento, Cedam, 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">CriscentiA.-Leonardi M. -Larizza S.-Lentini S.-Mangione A.-Lanza E.-Panebianco G.-Pennisi A.-Pulvirenti A., <em>La Giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo<\/em>, Giuffr\u00e8 Editore, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D&#8217;Alessandro V.-Vaccina F., <em>Un esperimento di educazione antimafia diretta<\/em>, Scuola e citt\u00e0, 8, 1983, p. 334-350.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De Leo G., <em>La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni<\/em>, Einaudi 1981.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De Rose C., <em>La criminalit\u00e0 organizzata fra prevenzione e repressione<\/em>, Riv. polizia, 1995, 1, p. 22-29, cit. in Musacchio V., <em>Nuove forme di criminalit\u00e0 minorile nella realt\u00e0 italiana: un\u2019opinione sull\u2019argomento<\/em>, nota a sentenza Cass. Pen. 2006, sezione II, n. 682.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Nuovo S., <em>Diritto e procedura penale minorile<\/em>, Giuffr\u00e8, 1999.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diaz R. &#8211; Garofano L., <em>I labirinti del male \u2013 Femminicidio, stalking e violenza sulle donne: che cosa sono, come difendersi<\/em>, Modena, Infinito Edizioni, 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Emiliano M., <em>La lotta repressiva alla mafia attraverso l&#8217;educazione alla legalit\u00e0 tra limiti di bilancio e finanziamenti strutturali dell&#8217;Unione Europea<\/em>, Minori e Giustizia, 2, 2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Erickson M.H., <em>Opere<\/em>, Astrolabio, Roma, 1982.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Flora G., <em>Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale<\/em>, I, 2\u00aa ed., Padova 2001, 62 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gianniti F., <em>Criminalistica<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Herkt D., Tumani V., Gr\u00f6n G., Kammer T., Hofmann A., Abler B.<em> Facilitating access to emotions: neural signature of EMDR stimulation.<\/em> PlosOne, 9: 303-309, 2014<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lanza V.<em>, La sospensione del processo con messa alla prova dell&#8217;imputato minorenne, <\/em>Giuffr\u00e8, 2003, p. 51.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lattanzi G., <em>Codice penale annotato con la giurisprudenza<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mastronardi V., <em>Manuale per operatori criminologici e psicopatologi forensi<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mosconi G.P., <em>Psicoterapia ipnotica. Principi e fondamenti<\/em>, Piccin, Padova 1993.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mosconi G.P., <em>Teoretica e pratica della psicoterapia ipnotica<\/em>, Franco Angeli, Milano 1998.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Musacchio V., <em>La nuova normativa penale contro la riduzione in schiavit\u00f9 e la tratta di persone<\/em>, in <em>Diritto &amp;Formazione<\/em>, 2004 n. 6 ed in <em>Giur. it.<\/em>, 2004, 2446.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Musacchio V., <em>Nuove forme di criminalit\u00e0 minorile nella realt\u00e0 italiana: un\u2019opinione sull\u2019argomento<\/em>, nota a sentenza Cass. Pen. 2006, sezione II, n. 682.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Musacchio V., <em>Schiavit\u00f9 e tratta d&#8217;esseri umani: analisi del fenomeno ed esigenza d&#8217;una normativa penale internazionale<\/em>, in Diritto di famiglia e delle persone, 2003 n. 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Novara D., <em>Bullismo a scuola: istruzioni per l\u2019uso<\/em>, in Minori Giustizia, 2, 2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Padovani T., <em>L&#8217;organizzazione della parte speciale,<\/em> in Padovani T.-Stortoni L., <em>Diritto penale e fattispecie criminose<\/em>, 4\u00aa ed., Bologna 2006.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Palomba F., <em>Il sistema del processo penale minorile<\/em>, Giuffr\u00e8, 2002.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Romano B., <em>Guida alla parte speciale del diritto penale,<\/em> 3\u00aa ed., Milano 2007.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Russo C., <em>Femminicidio<\/em>, in <em>Il Penalista<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Shapiro F. <em>Eye movement desensitization and reprocessing: basic, principles, protocols and procedures.<\/em> Guilford: New York, , 1995; trad. it <em>EMDR desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari, <\/em> a cura di Fernandez I., McGraw-Hill: Milano, 2000.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Alessandro Bozzi, Andrea Carta e Alfredo De Filippo) La Deposizione della Vittima di Abuso: l\u2019utilizzabilit\u00e0 della deposizione di chi ha subito violenza Accertare l\u2019avvenuta commissione di un fatto di <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":5339,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[10,5,1250,1,52],"tags":[1271,1273,1272,1274,1270],"class_list":["post-5996","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-economiche","category-fascicoli","category-numero-di-febbraio-2015","category-news","category-persona-e-citta","tag-attendibilita","tag-deposizione","tag-fonte-di-prova","tag-riabilitazione","tag-vittima-di-abuso"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/1008265_93036894.jpg?fit=3200%2C2400&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1yI","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5996","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5996"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5996\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5997,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5996\/revisions\/5997"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5339"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5996"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5996"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5996"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}