{"id":6468,"date":"2015-06-01T00:04:14","date_gmt":"2015-05-31T22:04:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=6468"},"modified":"2015-06-01T00:04:14","modified_gmt":"2015-05-31T22:04:14","slug":"attaccamento-infantile-e-criminalita-note-psicologiche-e-giuridiche-sulla-violenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/attaccamento-infantile-e-criminalita-note-psicologiche-e-giuridiche-sulla-violenza\/","title":{"rendered":"Attaccamento infantile e criminalit\u00e0: note psicologiche e giuridiche sulla violenza"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Federica Bacchini, Monica Chiovini, Andrea Carta)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il bambino \u00e8 il padre dell\u2019adulto. Cos\u00ec, con queste parole, si pu\u00f2 esprimere il succo della <em>Teoria dell\u2019Attaccamento<\/em>, introdotta da John Bowlby nei lontani anni Cinquanta e riconosciuta, con grande apprezzamento, fino a tempi odierni. Osservandoci a ritroso, come ad uno specchio, ci accorgeremo che noi siamo oggi il risultato di esperienze, sentimenti ed affetti vissuti in passato con i nostri caregivers. In tal modo, infatti, hanno operato i ricercatori interessati a valutare l\u2019attendibilit\u00e0 scientifica dei presupposti teorici presentati dall\u2019autore psicoanalista, ovvero procedendo all\u2019inverso quindi indagando in soggetti maturi i loro ricordi infantili, oppure, elaborando ipotesi predittive circa lo sviluppo del fanciullo partendo dalle modalit\u00e0 di accudimento genitoriale ricevute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prendersi cura di un bambino implica un duro lavoro, che richiede notevole attenzione e suscita anche molte preoccupazioni; secondo Bowlby (2008), infatti, adulti e adolescenti sani, dotati di fiducia e sicurezza in se stessi nonch\u00e9 capaci di amare, sono il prodotto di famiglie stabili in cui entrambi i genitori dedicano una grande quantit\u00e0 di tempo ai figli. Egli, inoltre, sottolinea come crescere un neonato, sia un compito impegnativo che deve essere diviso e condiviso: chi fornisce le cure ha bisogno, a sua volta, di molta assistenza. Si riconosce quindi l\u2019importanza, nella maturazione fisica e psicologica del minore, del ruolo giocato non soltanto dalla figura materna (solitamente il caregiver principale) ma anche dal padre e dai nonni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella norma, quando una madre culla in braccio il suo bambino di poche settimane e quest\u2019ultimo la guarda, si innesca una sorta di interazione sociale reciproca, costituita da espressioni facciali, gesti e vocalizzi che segnano la nascita di un legame affettivo, appunto dell\u2019attaccamento. In tale processo, il fanciullo assume un ruolo attivo e competente: egli possiede una tendenza innata ad instaurare una relazione con l\u2019altro, l\u2019adulto che si occupa di lui.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Assumendo di riferimento il pensiero di Bowlby, quindi, l\u2019attaccamento rappresenta un impulso primario di affetto e socialit\u00e0 che spinge il neonato, sin dalla nascita, ad interagire con il caregiver. Per l\u2019autore, tale pulsione \u00e8 paragonabile ad un bisogno di sopravvivenza, che non risponde soltanto ad un\u2019esigenza biologica di fame, come sosteneva invece Freud, ma si manifesta contemporaneamente ad essa: il bambino si attacca al seno materno per gratificare questo desiderio di amore e, nello stesso tempo, riceve anche il cibo necessario alla sua crescita fisiologica. Se nella visione psicoanalitica classica, il legame del piccolo con la figura di accudimento veniva considerato esclusivamente una conseguenza della funzione nutritiva, nell\u2019era post-freudiana diviene centrale la relazione sociale tra madre e bambino, presupposto del suo sviluppo psicofisico verso una direzione normale. Come definisce Mary Ainsworth (cit. in Bowlby, 2008), infatti, il caregiver deve rappresentare una \u201cbase sicura\u201d per il fanciullo, dalla quale gli \u00e8 concesso di allontanarsi per esplorare il mondo circostante ed alla quale pu\u00f2 far ritorno nel momento in cui avverte un pericolo, ritrovando sempre un luogo protetto dove ricevere sostegno. Tale ruolo che la figura materna \u00e8 chiamata a rivestire, gi\u00e0 veniva descritto da Winnicott con il concetto di \u201cmadre sufficientemente buona\u201d (cit. in Blandino, 2009): non perfetta, ma in grado di rispondere empaticamente ai desideri di amore e riconoscimento da parte del figlio, supportandolo e dialogando con lui nei momenti di maggiore insicurezza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una componente fondamentale del sistema cognitivo e affettivo di un soggetto \u00e8 costituita, inoltre, dai cosiddetti <em>Modelli Operativi Interni<\/em> (Bowlby, 2008), ovvero rappresentazioni mentali di s\u00e9 e della relazione con gli altri, la cui qualit\u00e0 positiva o negativa va strutturandosi nel corso delle esperienze vissute in prima et\u00e0 all\u2019interno dell\u2019ambiente familiare, le quali influenzeranno appunto le abilit\u00e0 sociali adulte. Da ci\u00f2 si evince come i M.O.I. risultano anche predittori di eventuali disturbi o disagi psichici. Si deve infatti a due note autrici, la gi\u00e0 citata Mary Ainsworth (1978) e la seguace Mary Main (1985), psicologhe infantili, il merito di aver individuato, introducendo rispettivamente le metodologie <em>Strange Situation<\/em> e <em>Adult Attachment Interview<\/em>, gli stili di attaccamento che possono svilupparsi nella diade madre-bambino (cit. in Blandino, 2009).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima ha distinto tre categorie di minori, sulla base delle risposte affettive che essi mettono in atto di fronte ai comportamenti dell\u2019adulto: <em>sicuri<\/em>, <em>insicuri-evitanti<\/em>, <em>insicuri-ambivalenti<\/em>. Il tipo <em>sicuro<\/em> \u00e8 quello che gode di una figura di accudimento solidale ed empatica; manifesta inoltre curiosit\u00e0 e interesse nell\u2019esplorare il mondo autonomamente e ricerca l\u2019abbraccio nei momenti di contatto con la madre. L\u2019attaccamento <em>insicuro-evitante<\/em> descrive, invece, un legame con quest\u2019ultima fondato sul suo rifiuto nei confronti del figlio; per cui il piccolo, consapevole che non pu\u00f2 fidarsi, mostra apatia e distanziamento. Bambini <em>insicuri-ambivalenti<\/em>, infine, sono coloro nei quali predomina un rapporto imprevedibile con il caregiver, che alterna momenti di affetto con altri di totale assenza emotiva; nella loro crescita, ricorrono maggiormente sentimenti di rabbia e sfiducia nelle proprie capacit\u00e0. Dagli studi sulla <em>Strange Situation<\/em>, dunque, \u00e8 emerso che la modalit\u00e0 delle cure genitoriali determina la qualit\u00e0 dell\u2019attaccamento nel figlio. A partire da tale considerazione si \u00e8 mossa successivamente la Main, arricchendo i tre stili di attaccamento individuati dalla collega con un quarto, definito <em>disorganizzato<\/em>, nel quale il fanciullo presenta reazioni incoerenti frutto di possibili traumi vissuti o proiettati su di lui dal genitore nella cui mente sono rimasti ancorairrisolti. Non solo, la studiosa ha fornito un notevole contributo nella teoria dell\u2019attaccamento, anche individuando cinque tipologie di accudimento adulto, derivate dalle esperienze infantili con i propri genitori e reiterate nell\u2019approccio con la nuova prole: modello <em>sicuro<\/em>, <em>distanziante<\/em>, <em>preoccupato<\/em>, <em>irrisolto<\/em> ed <em>inclassificabile<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste teorizzazioni portano all\u2019opinione condivisa, secondo cui cure e relazioni disfunzionali all\u2019interno della famiglia d\u2019origine, caratterizzate da abbandono, trascuratezza o, nei casi peggiori, maltrattamento, inducono con molta probabilit\u00e0 alla genesi di altrettanti comportamenti antisociali ed atteggiamenti disadattivi in et\u00e0 matura. Bowlby (2008), a tal proposito, afferma \u201cla violenza genera violenza, la violenza nella famiglia tende a perpetuarsi da una generazione a quella successiva\u201d, e prosegue spiegando come bambini vittime di gesti e parole poco dignitose saranno adolescenti difficili nonch\u00e9 mariti e padri aggressivi che, nel prendersi cura dei propri figli, sceglieranno di adottare i medesimi schemi educativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Premettendo che non si debba generalizzare (molto spesso, \u00e8 possibile interrompere questo circolo vizioso e garantire un futuro pi\u00f9 adeguato alle successive discendenze), a fronte di rifiuto affettivo o abuso fisico da parte dei caregivers, il bambino tende ad identificarsi con l\u2019aggressore e ad esercitare a sua volta atti coercitivi verso gli altri. Condotte di questo tipo, accompagnate da sentimenti di tristezza, collera, impulsivit\u00e0 e freddezza emotiva, si riscontrano tipicamente nelle personalit\u00e0 autori di crimini violenti. I casi clinici (Skodol, 2000; Dazzi, Madeddu, 2009), infatti, riportano nello specifico modelli di attaccamento insicuri, distanzianti o disorganizzati in soggetti affetti da tratti narcisistici e psicopatici, nei quali traspare un mancato sviluppo dell\u2019empatia quindi una tendenza sadica ad infliggere dolore alla propria vittima. Vissuti infantili trascorsi con padri alcolisti che ricorrevano a punizioni di tipo corporeo, correlano frequentemente con storie di escalation antisociale fino alla colpevolezza di omicidio. Un gran numero di donne poi, che picchiano i figli, sono state a loro volta maltrattate durante l\u2019infanzia o possiedono un ricordo della madre quale figura assente: quest\u2019ultime svelano un costante bisogno di dipendenza, in evidente contrasto con la rigidit\u00e0 e difficolt\u00e0 ad instaurare relazioni positive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo Melanie Klein (cit. in Dazzi, Madeddu, 2009), a tal proposito, i soggetti mostrano tendenze asociali e criminali mettendole continuamente in atto, quanto pi\u00f9 hanno interiorizzato rappresentazioni aggressive e vessatorie dei loro genitori. Il deviante, dunque, preda di tale violenza innata, sarebbe mosso da un desiderio di possesso e di distruzione dell\u2019altro nonch\u00e9 da un sentimento di invidia, la cui manifestazione avviene attraverso comportamenti svalutativi e manipolatori, finalizzati a confermare ulteriormente il proprio senso di grandiosit\u00e0. Da ci\u00f2 si evince come, non poco frequentemente, vite adulte impostate sulla delinquenza rappresenterebbero la conseguenza di percorsi evolutivi caratterizzati da deprivazione affettiva, mancata sicurezza e fiducia, abbandono o maltrattamento fisico da parte dei caregivers.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre la teoria dell\u2019attaccamento \u00e8 stata ulteriormente utilizzata per spiegare la genesi del comportamento violento, in particolar modo tra i cosiddetti <em>sex offenders <\/em>(Ward et al, 1996). Il concetto di intimit\u00e0, alla base sia dell\u2019attaccamento che dell\u2019interpretazione criminologica delle violenze sessuali, non \u00e8 universalmente condiviso dagli studiosi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La maggior parte dei ricercatori, infatti, \u00e8 d\u2019accordo nell\u2019affermare che si tratta di \u201c<em>disvelamento reciproco nella relazione, calore e affetto, vicinanza e interdipendenza tra i partner\u201d <\/em>(Fehr, 1985); mentre Bass (1988) sottolinea che si tratterebbe dell\u2019unione tra \u201c<em>due persone basata sulla fiducia, il rispetto, l\u2019amore e l\u2019abilit\u00e0 di condividere nel profondo\u201d <\/em>emozioni, sentimenti e cognizioni. In ogni caso le relazioni basate sull\u2019intimit\u00e0, trasmettono senso di sicurezza e stabilit\u00e0 emozionale agli individui che le sperimentano, aumentando di fatto la resilienza allo stress, incrementando l\u2019autostima e favorendo il benessere fisico e mentale (Horowitz, 1979).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Partendo da queste definizioni, Marshall (1996), ha tratteggiato la teoria del <em>deficit di intimit\u00e0, <\/em>come genesi della violenza sessuale. I <em>sex offenders<\/em>, infatti, hanno sviluppato un attaccamento insicuro, particolarmente accentuato nelle competenze interpersonali e di conoscenza di s\u00e9, che ha minato alla base la capacit\u00e0 di sperimentare intimit\u00e0 con gli altri adulti. L\u2019autore evidenzia come ne consegua un pervasivo senso di frustrazione, solitudine, quasi un\u2019impotenza ontologica che l\u2019individuo tenta di \u201criparare\u201d cercando nell\u2019atto sessuale, spesso forzato e violento, il soddisfacimento emozionale e di calore umano non sperimentato nelle relazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tornare a Bowlby, possiamo sottolineare che le persone con un attaccamento sicuro sperimentano alti livelli di autostima e vedono gli altri come generalmente capaci di donare calore e accoglienza: il risultato \u00e8 una buona capacit\u00e0 di raggiungere relazioni intime soddisfacenti. Per contro, un attaccamento insicuro \u00e8 fortemente correlato a individui violenti sessualmente: sono soggetti dominati da un senso di frustrazione intenso, aggressivit\u00e0 e incapacit\u00e0 di cogliere l\u2019altro come fonte di emozioni positive e di accettazione delle proprie istanze psichiche. Ne deriva un comportamento non mediato, in preda alle sensazioni, alle delusioni e alle insoddisfazioni, che sfocia nella violenza manifesta. Tuttavia le ricerche (Ward, 1996; Bogaerts et al, 2005; Walker et al, 2009) evidenziano una netta distinzione tra violentatori (adulto-adulto) e molestatori (adulto-bambino): i primi hanno un\u2019incidenza maggiore di attaccamento evitante, i secondi, invece, di attaccamento ansioso ambivalente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La letteratura sull\u2019argomento ci dimostra, quindi, che esisterebbe un ben preciso assetto psicologico deviante, che comprometterebbe la capacit\u00e0 di giudizio dei violentatori\/molestatori. Potrebbe, dunque, essere una valida motivazione di non imputabilit\u00e0?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La teoria dell&#8217;attaccamento di Bowlby e la sua rilevanza in ordine ad eventi delittuosi di violenza sessuale, consente di svolgere alcuni riflessioni relativamente all&#8217;elemento soggettivo del reato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello specifico si tratta di stabilire se i rapporti sviluppati all&#8217;interno della famiglia &#8211; con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi si risolvano in cure e relazioni disfunzionali caratterizzate da abbandono, trascuratezza o addirittura maltrattamento &#8211; abbiano una rilevanza tale da incidere sull&#8217;imputabilit\u00e0 del reato. L&#8217;esame del predetto quesito non che pu\u00f2 che partire dal disposto di cui all&#8217;art. 85 del codice penale ai sensi del quale <em>\u201cNessuno pu\u00f2 essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui l&#8217;ha commesso non aveva la capacit\u00e0 di intendere e di volere\u201d. <\/em>Questa formula sintetizza l&#8217;insieme delle condizioni fisico-psichiche di normalit\u00e0 che consentono l&#8217;attribuzione di responsabilit\u00e0 all&#8217;autore di un fatto di reato, rendendolo cos\u00ec meritevole di pena (Garofoli, 2014). In particolare: la <em>\u201ccapacit\u00e0 di intendere<\/em>\u201d \u00e8 l&#8217;attitudine del soggetto a comprendere il significato del proprio comportamento ovvero a rendersi conto del valore sociale delle proprie azioni nel contesto della realt\u00e0 in cui agisce; la <em>\u201ccapacit\u00e0 di volere\u201d<\/em> si identifica invece con la capacit\u00e0 di controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire ossia ad attivare meccanismi psicologici di impulso e di inibizione secondo il motivo che appare pi\u00f9 ragionevole (Garofoli, 2014). Per la capacit\u00e0 di intendere e volere vige una presunzione <em>iuris tantum<\/em>: la stessa infatti \u00e8 considerata normalmente esistente al raggiungimento del diciottesimo anno di et\u00e0. La legge ha dunque individuato, in virt\u00f9 di evidenti ragioni di semplificazione, un limite eguale per tutti (diciottesimo anno), sebbene sia indubbio come la maturit\u00e0 mentale venga raggiunta in tempi e modalit\u00e0 diverse per ogni individuo (cfr. Trimarchi, 2005). Ferma dunque la sussistenza della capacit\u00e0 di intendere di volere ai fini dell&#8217;imputabilit\u00e0 di un determinato evento delittuoso, pare a questo punto necessario fare riferimento alle ipotesi che possano diminuire o addirittura escludere l&#8217;imputabilit\u00e0 stessa, soffermandosi in particolare su quelle di natura patologica ovvero le c.d. infermit\u00e0 mentali. Si fa rinvio sin d&#8217;ora agli artt. 88 e 89 del codice penale che contemplano rispettivamente il vizio totale di mente e il vizio parziale di mente. L&#8217;art. 88 c.p. stabilisce che <em>\u201cnon \u00e8 imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermit\u00e0 in tale stato di mente da escludere la capacit\u00e0 di intendere la capacit\u00e0 di intendere e di volere\u201d<\/em>. Aggiunge il successivo art. 89 che <em>\u201cChi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermit\u00e0, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacit\u00e0 di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena \u00e8 diminuita\u201d<\/em>. Come sottolineato da ormai consolidata giurisprudenza <em>\u201cTra vizio di totale di mente e quello parziale (\u2026) la differenza \u00e8 essenzialmente quantitativa in relazione al grado o misura della incidenza del disturbo sulla psiche del soggetto: il vizio totale, determinante la non imputabilit\u00e0 del soggetto, richiede che l&#8217;infermit\u00e0 sia tale da escludere completamente la capacit\u00e0 di intendere o quella di volere, mentre il vizio parziale si ha quanto l&#8217;infermit\u00e0 scemi grandemente, come la legge richiede, senza escludere per\u00f2 la capacit\u00e0 intellettiva o quella volitiva del soggetto, che rimane, pertanto, imputabile, sia pure con diminuzione di pena\u201d<\/em> (Cass., 9 febbraio 1979, Greco, RIML 80, 926). Al di l\u00e0 della predetta differenza quantitativa, come emerge dal tenore letterale degli artt. 88 e 89, al centro della disciplina del vizio di mente si colloca il concetto di infermit\u00e0 che ricomprende sia malattie di tipo fisico sia malattie di tipo psichico (Marinucci-Dolcini, 2012). In altri termini, l&#8217;infermit\u00e0 rilevante ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. deve risolversi in una malattia (sia fisica che psichica) tale da incidere in tutto o in parte sulla capacit\u00e0 di intendere o di volere. In caso contrario, non potr\u00e0 escludersi a priori la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del reato. Con particolare riferimento poi alle malattie di tipo psichico ricondotte nel concetto di <em>\u201cinfermit\u00e0\u201d<\/em>, l&#8217;orientamento a lungo dominante ha dato rilievo alle sole <em>\u201calterazioni mentali su base organico-celebrale\u201d<\/em> (es. una psicosi da infezione, come la paralisi progressiva). Nel corso degli anni si \u00e8 per\u00f2 fatto strada, ed \u00e8 stato accolto dalla Cassazione delle Sezioni Unite, un diverso orientamento che riconduce al concetto di infermit\u00e0 anche le <em>\u201canomalie psicopatiche non inquadrate nelle classificazioni nosografiche\u201d<\/em> (Marinucci-Dolcini, 2012). Sul punto \u00e8 stato infatti affermato che <em>\u201cai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i<\/em> <em>\u201cdisturbi delle personalit\u00e0\u201d, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di \u201cinfermit\u00e0\u201d, purch\u00e9 siano di consistenza, intensit\u00e0 e gravit\u00e0 tali da incidere concretamente sulla capacit\u00e0 di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che esista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell&#8217;imputabilit\u00e0, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalit\u00e0 che non presentino i caratteri sopra indicati, nonch\u00e9 gli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro pi\u00f9 ampio di \u201cinfermit\u00e0\u201d <\/em>(Cass. pen., sez. I, 11.01.2013, n. 7907). Da quanto sopra, quindi, e considerato quanto teorizzato in ordine all&#8217;attaccamento sviluppato dal bambino, \u00e8 da escludersi che lo stessa possa avere un&#8217;incidenza tale da alterare, anche in termini di vizio parziale di mente, la capacit\u00e0 di intendere e di volere rilevante in ordine all&#8217;imputabilit\u00e0 del reo. Il diverso sviluppo dell&#8217;attaccamento non pare infatti poter costituire, a parere di chi scrive, una <em>\u201c(\u2026) turbe della personalit\u00e0 di consistenza e gravit\u00e0 [tali] da determinare una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile da parte del soggetto che, di conseguenza, non pu\u00f2 gestire le proprie azioni e non ne percepisce il disvalore\u201d<\/em> (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 10.12.2014, n. 53600).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0, sebbene come accennato sia da escludersi la rilevanza dell&#8217;attaccamento bambino-caregiver ai fini dell&#8217;imputabilit\u00e0, la stessa potrebbe tuttavia rilevare in ordine commisurazione della pena da parte del giudice nell&#8217;esercizio del suo potere discrezionale. Come noto, infatti, una volta accertata la responsabilit\u00e0 del reo in relazione a una determinata fattispecie delittuosa, il Giudice dovr\u00e0 stabilire la pena da applicare nel caso sottoposto al suo esame sulla base della cornice edittale individuata dalla legge con riferimento alla figura di reato accertata. Al riguardo, l&#8217;art. 132 del codice penale stabilisce: <em>\u201cNei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l&#8217;uso di tal potere discrezionale. Nell&#8217;aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente previsti dalla legge\u201d<\/em>. Al fine di orientare, e al contempo vincolare, il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, l&#8217;art. 133 c.p. stabilisce che il giudice deve tenere conto della <em>\u201cgravit\u00e0 del reato\u201d <\/em>(comma 1) e della <em>\u201ccapacit\u00e0 a delinquere del reato\u201d<\/em> (comma 2). Senza soffermarsi sul concetto di <em>\u201cgravit\u00e0 del reato\u201d<\/em> e sui fattori da cui pu\u00f2 essere desunta, in questa sede \u2013 in considerazione della tematica affrontata dal presente contributo \u2013 \u00e8 opportuno concentrarsi sulla nozione di <em>\u201ccapacit\u00e0 a delinquere\u201d <\/em>e sugli indici legislativi utilizzabili dal giudice nell&#8217;ambito della sua valutazione discrezionale. Il concetto di <em>\u201ccapacit\u00e0 a delinquere\u201d<\/em> \u00e8 stato oggetto di numero dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza. A fronte di un orientamento secondo il quale la <em>\u201ccapacit\u00e0 a delinquere\u201d<\/em> si proietterebbe nel passato, esprimendo l&#8217;attitudine del soggetto al fatto commesso, quale indice della personalit\u00e0 morale del reale, se ne contrappone un altro che intende la capacit\u00e0 a delinquere in una funzione-prognostica, quale attitudine del soggetto a commettere nuovi reati (Marinucci-Dolcini, 2012). Preferibile \u00e8 tuttavia una terza interpretazione, intermedia rispetto ai due precedenti orientamenti sopra riferiti, che attribuisce alla capacit\u00e0 a delinquere una duplice funzione: da una parte quale criterio di graduazione della pena che valorizza la personalit\u00e0 del reo \u2013 il fatto \u00e8 tanto pi\u00f9 riprovevole quanto pi\u00f9 intensa \u00e8 la sua attribuibilit\u00e0 all&#8217;autore &#8211; dall&#8217;altro quale criterio di commisurazione della potenzialit\u00e0 criminosa in un&#8217;ottica di prevenzione speciale (Garofoli, 2014). Ci\u00f2 premesso, ritornando al disposto di cui al secondo comma dell&#8217;art. 133, la <em>\u201ccapacit\u00e0 a delinquere\u201d<\/em> \u00e8 desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita, familiare e sociale del reo. Orbene, a parere di chi scrive, le modalit\u00e0 di attaccamento sviluppate dal bambino, potrebbero essere ricondotte <em>\u201calle condizioni di vita, familiare e sociale del reo\u201d<\/em>. Come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 24 aprile 1974, Pierucci) dette condizioni servono, insieme agli altri elementi individuati dall\u2019art. 133 comma 3 c.p., a stabilire se il reo sia pervenuto al delitto per effetto di impulsi ambientali o di fattori endogeni. Le condizioni familiari e sociali sono quelle che servono a caratterizzare la personalit\u00e0 dell\u2019individuo e non hanno riferimento con la nascita o con il censo: esse infatti valgono a definire la maggiore o minore attitudine della persona alla violazione delle norme giuridiche penali (Riondato-Zatti, 2011). In altri termini, la situazione familiare del reo, le sue condizioni abitative e, de plano, in via potenziale anche i sui rapporti con la madre, verrebbero considerate per valutare l\u2019influenza e l\u2019intensit\u00e0 nella determinazione della volont\u00e0 del reo per realizzare il fatto delittuoso incidendo sul calcolo finale della pena (cfr. Tumminello, 2010). Pertanto la famiglia e le modalit\u00e0 di attaccamento sviluppate nel reo potrebbero rilevare sia come un fattore di disvalore nel momento in cui favorisca le attitudini delinquenziali, sia come fattore di valore nel caso opposto, capace in ogni caso di incidere sulla determinazione della pena. L\u2019orientamento verso l\u2019alto o verso il basso della pena dipender\u00e0 poi dalla concezione della <em>\u201ccapacit\u00e0 a delinquere\u201d<\/em> a cui di volta in volta si intender\u00e0 aderire secondo le tesi pi\u00f9 sopra prospettate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 significa, come rilevato da autorevole dottrina, che laddove la <em>\u201ccapacit\u00e0 a delinquere\u201d<\/em> venga intesa nella sua proiezione verso il futuro, in una prospettiva specialpreventiva della pena, le condizioni familiari tenderanno tanto pi\u00f9 verso l&#8217;incremento della pena quanto pi\u00f9 siano connotate in termini di disvalore, rilevando quali condizioni positive della personalit\u00e0 del reo (Rionato-Zatti, 2011). Se invece si volge l&#8217;attenzione al passato, mirando alla retribuzione e considerando la <em>\u201ccapacit\u00e0 a delinquere\u201d<\/em> quale criterio di commisurazione della colpevolezza, le potenzialit\u00e0 criminogenee della famiglia tenderanno tanto pi\u00f9 ad attenuare la pena quanto pi\u00f9 esse fuoriescano dalla capacit\u00e0 di dominio del reo e viceversa (Rionato-Zatti, 2011).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Bass E., Davis L. <em>The courage to heal.<\/em> New York: Harper and Row, 1988.<\/li>\n<li>Blandino G. <em>Psicologia come funzione della mente. paradigmi psicodinamici per le professioni di aiuto<\/em>, Torino: UTET Universit\u00e0, 2009.<\/li>\n<li>Bogaerts S., Vanheule S., Declercq F. <em>Recalled parental bonding, adult attachment style and personality disorders in child molesters: a comparative study.<\/em> Of Forensic Psychiatry, 16: 445-458, 2005.<\/li>\n<li>Bonino S. <em>Dizionario di psicologia dello sviluppo<\/em>. Torino: Einaudi Editore, 2006.<\/li>\n<li>Bowlby J. <em>Una base sicura<\/em>. tr.it Milano: Raffaello Cortina Editore, 2008.<\/li>\n<li>Dazzi S., Madeddu F. <em>Devianza e antisocialit\u00e0<\/em>. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2009.<\/li>\n<li>Ferhr B., Perlman D. <em>The family as social network and support system.<\/em> In Handbook of family psychology and therapy, Vol. 1, 323-356, Champaign: Dow.<\/li>\n<li>Garofoli R., <em>Compendio di diritto penale \u2013 parte penale<\/em>, pp. 318, 565-566, Roma: Nel Diritto, 2014;<\/li>\n<li>Horowitz L. <em>On the cognitive structure of interpersonal problems treated in psychotherapy. <\/em> Of consulting and clinical psychology, 47:5-15, 1979.<\/li>\n<li>Marinucci G., Dolcini E. <em>Manuale di diritto penale<\/em>, pp. 356-357, 591, Milano: Giuffr\u00e8 Editore, 2012;<\/li>\n<li>Marshall W.L. <em>Assessment, treatment, and theorizing about sex offenders. Developments over past 20 years and future directions. <\/em>Criminal Justice and Beaviour, 5-16, 1996<\/li>\n<li>Riondato L., Zatti P.<em>Trattato di famiglia \u2013 Vol. 4<\/em>, pp. 31-32, Milano: Giuffr\u00e8 Editore 2011;<\/li>\n<li>Riva Crugnola C. <em>Il bambino e le sue relazioni. attaccamento e individualit\u00e0 tra teoria e osservazione<\/em>. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2007.<\/li>\n<li>Skodol A. <em>Psicopatologia e crimini violenti<\/em>. tr. It. Torino: Centro Scientifico Editore, 2000.<\/li>\n<li>Trimarchi P. <em>Istituzioni di diritto privato<\/em>, p. 59, Milano: Giuffr\u00e8 Editore, 2005;<\/li>\n<li>Tumminello L. <em>Il volto del reo: l&#8217;individuazione della pena tra legalit\u00e0 ed equit\u00e0<\/em>, p. 166, Milano: Giuffr\u00e8 Editore, 2010;<\/li>\n<li>Walker E., Holman T., Busby D. <em>Childhood sexual abuse, other childhood factors and pathways to survivors\u2019 adult relationship quality. <\/em> Family Violence, 24: 397-406, 2009<\/li>\n<li>Ward T., Hudson S., Marshall W. <em>Attachment Style in sex offenders: a preliminary study. <\/em> Of Sex Research, 33: 17-26, 1996.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Giurisprudenza<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">, 9 febbraio 1979, Greco, RIML 80, 926;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">pen., sez. I, 11.01.2013, n. 7907;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Pen., sez. VI, 10.12.2014, n. 53600;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">pen., sez. III, 24 aprile 1974, Pierucci.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Federica Bacchini, Monica Chiovini, Andrea Carta) Il bambino \u00e8 il padre dell\u2019adulto. 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