{"id":6527,"date":"2015-07-01T00:34:22","date_gmt":"2015-06-30T22:34:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=6527"},"modified":"2015-07-01T00:38:06","modified_gmt":"2015-06-30T22:38:06","slug":"immobile-in-leasing-la-doppia-cessione-dellimmobile-non-e-indice-di-unoperazione-elusivaabusiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/immobile-in-leasing-la-doppia-cessione-dellimmobile-non-e-indice-di-unoperazione-elusivaabusiva\/","title":{"rendered":"Immobile in leasing: la doppia cessione dell&#8217;immobile non \u00e8 indice di un&#8217;operazione elusiva\/abusiva"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Serena Giglio e Roberta Dorotea Roscigno)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il presente contributo ci proponiamo di approfondire alcuni aspetti concernenti il contratto di <em>leasing<\/em> immobiliare, il quale \u00e8 stato analizzato dalle Corti di merito romane, con particolare riguardo agli Avvisi di Accertamento, sempre pi\u00f9 frequenti, emessi dall\u2019Agenzia delle Entrate per contestare la deducibilit\u00e0 dei canoni di locazione finanziaria, ai fini delle imposte dirette e la detraibilit\u00e0 della correlativa IVA, in relazione a quelle fattispecie caratterizzate da una doppia e contestuale cessione del bene immobile a valori crescenti, seppur di mercato, con concessione finale dello stesso in <em>leasing<\/em> ad un\u2019impresa utilizzatrice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per inquadrare la questione e prima di analizzare le conclusioni a cui sono pervenute la Commissione Tributaria Provinciale di Roma e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio nelle diverse sentenze meglio specificate di seguito, occorre, anzitutto, definire cosa sia un\u2019operazione di <em>leasing<\/em> immobiliare, prima, secondo la disciplina del codice civile, e poi, secondo il legislatore tributario. Tale analisi, a parere di chi scrive, \u00e8 tanto pi\u00f9 interessante considerata la rapidissima diffusione del contratto in esame dovuta alla grande convenienza che questo strumento di finanziamento presenta nei confronti di altri pi\u00f9 tradizionali e la possibilit\u00e0 per l\u2019impresa utilizzatrice di dedurre sia ai fini Ires sia ai fini Irap i costi relativi ai canoni di locazione sostenuti nonch\u00e9 di beneficiare della detrazione ai fini IVA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci si limita a ricordare, ai fini che qui ci occupano, che la figura contrattuale del <em>leasing<\/em>, introdotta negli Stati Uniti per poi essere importata in Europa, risulta dal combinato disposto degli artt. 1523 (cd. vendita con patto di riservato dominio) e 1523 (cd. contratto di locazione) del codice civile. In particolare, il <em>leasing <\/em>immobiliare \u00e8 un contratto di <em>leasing<\/em> finanziario avente ad oggetto beni immobili, con il quale una banca o un intermediario finanziario (concedente), su scelta ed indicazione del cliente (utilizzatore), acquista o fa costruire da un terzo fornitore i beni <em>de quo<\/em>, al solo fine di concederli in uso al cliente stesso per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto \u00e8 prevista per l&#8217;utilizzatore la facolt\u00e0 di acquistare il bene stesso, previo l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione di acquisto, con il pagamento di un prezzo che nel linguaggio comune prende il nome di prezzo di riscatto oppure pu\u00f2 decidere di restituirli al concedente. Nel contratto di locazione finanziaria il fornitore e l&#8217;utilizzatore potrebbero anche coincidere: in tal caso si parla di operazione di <em>sale and lease-back<\/em>, con la quale un\u2019impresa vende un bene strumentale ad una societ\u00e0 finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilit\u00e0 di riacquisto del bene al termine del contratto per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto il profilo fiscale, l\u2019 unica definizione del contratto in esame \u00e8 quella prevista dall\u2019art. 17, comma 2 della legge n. 183 del 2 maggio 1976, a mente del quale \u201c<em>Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facolt\u00e0 per quest&#8217;ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito<\/em>\u201d. Peraltro, si deve rammentare che ai sensi dell\u2019art. 102, comma 7, del d.P.R n. 917 del 1986 \u201c<em>Per i beni concessi in locazione finanziaria l\u2019impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento\u2026 Per l\u2019impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria\u2026. la deduzione \u00e8 ammessa\u2026<\/em>\u201d. Secondo quanto test\u00e8 riportato ne consegue, quindi, che i canoni di locazione finanziaria rappresentano per l\u2019utilizzatore\u00a0(impresa o lavoratore autonomo)\u00a0un costo deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vale la pena evidenziare che nella sentenza n. 9944 del 2000, gli Ermellini hanno chiarito che il contratto in esame \u201crisponde ad una specifica esigenza di finanziamento\u201d, stante la ratio sottesa, che \u00e8 quella di \u201cfornire i mezzi finanziari necessari a chi abbia interesse ad utilizzare un bene (strumentale o di consumo), ma non intenda acquistarlo immediatamente (immobilizzando risorse) e preferisca, invece, rinviare tale opportunit\u00e0 ad un momento successivo, dopo avere utilizzato il bene per un determinato periodo di tempo\u201d<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiarito cosa sia un\u2019operazione di <em>leasing <\/em>immobiliare ed i tratti essenziali, bisogna ora interrogarsi se sia legittima la deducibilit\u00e0 integrale dei canoni di locazione sostenuti dall\u2019impresa utilizzatrice nell\u2019ipotesi in cui l\u2019Amministrazione contesti una sproporzione tra il prezzo di acquisto del complesso immobiliare da parte della societ\u00e0 di <em>leasing<\/em> ed il suo valore di mercato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Giova, al riguardo, analizzare un particolare caso sottoposto all\u2019esame della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Roma, riguardante un accertamento in materia di Irpef, Iva e Irap, emesso proprio in ragione di una sostanziosa sproporzione tra il prezzo di acquisto di un complesso immobiliare da parte della societ\u00e0 di <em>leasing<\/em> ed il suo valore di mercato, che, ad avviso dell\u2019Amministrazione finanziaria, faceva supporre l\u2019esistenza di una volont\u00e0 simulatoria in capo ai partecipanti volta ad occultare un finanziamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In specie, l\u2019Amministrazione finanziaria riteneva dissimulato un finanziamento \u2013 in relazione a cui disconosceva la deducibilit\u00e0 dei canoni di <em>leasing<\/em> ai fini delle imposte dirette e l\u2019indetraibilit\u00e0 della correlativa IVA \u2013 per il fatto che, a proprio dire, attraverso una simulazione relativa oggettiva, le parti avessero dissimulato i seguenti rapporti: i) una cessione del bene immobile tra i soggetti X ed Y al valore Z (ii) una seconda cessione contestuale tra i soggetti Y e L (societ\u00e0 di <em>leasing<\/em>) al valore Z+W (iii) la concessione da parte della stessa concedente (i.e. societ\u00e0 di <em>leasing<\/em>) di un finanziamento nei confronti della societ\u00e0 utilizzatrice finale K per l\u2019importo pari a W (coincidente con la differenza tra il prezzo della seconda cessione tra Y e L concedente e quello della prima cessione tra X e Y). In altre parole, secondo l\u2019Amministrazione finanziaria ci\u00f2 che faceva presumere un intento elusivo alla base della appena citata operazione immobiliare, era il fatto che il medesimo complesso immobiliare risultava ceduto due volte nello stesso giorno con un incremento di prezzo pari a W (nel caso di specie, coincidente con svariati milioni di euro).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella fattispecie de quo si sono espressi i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sezione 11, con ben tre sentenze (sentenze nn. 23099\/11\/14, 23100\/11\/14 e 23101\/11\/14) nelle quali hanno disatteso integralmente la tesi dell\u2019Amministrazione finanziaria ed hanno avallato la difesa della Contribuente (i.e. societ\u00e0 utilizzatrice)<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>. In particolare, i summenzionati giudici dopo aver brevemente ripercorso quanto osservato e disposto, a pi\u00f9 riprese, dalla Corte di Cassazione con riferimento alla particolare tipologia di contratto atipico rappresentato dal <em>leasing<\/em>, sottolineano come: <em>\u201cil lease-back, nella sua configurazione di vendita di un bene strumentale dell&#8217;impresa e contestuale concessione in leasing dall&#8217;acquirente concedente al venditore utilizzatore, risponde alla specifica esigenza delle attivit\u00e0 imprenditoriali di potenziare i fattori produttivi di natura finanziaria, ottenendo immediata liquidit\u00e0 mediante la alienazione di propri beni strumentali, con facolt\u00e0 di conservarne l&#8217;uso e di riacquistarne la propriet\u00e0 al termine del rapporto a condizione dall&#8217;analisi dei dati oggettivi dell&#8217;operazione ed in particolare alla sproporzione tra il valore del bene ceduto in garanzia ed entit\u00e0 del debito possa essere escluso ogni intento fraudolento per eludere il divieto previsto dal citato art. 2744 cc.. Tali indicazione fanno ritenere a questa Commissione che la sopravvalutazione degli immobili oggetto dell&#8217;operazione non possa essere considerata quale elemento di caratterizzazione negativa del contratto posto in essere\u201d. <\/em>Rilevano, peraltro<em>,<\/em> che <em>\u201cla stessa Corte di Cassazione (Sentenza n. 9944 del 2000) esaminando il problema relativo al trattamento fiscale applicabile ai contratti di sale and lease back e se questo dovesse essere difforme da quello applicabile ai contratti di locazione finanziaria aveva respinto la tesi secondo cui tali operazioni, non avendo altra giustificazione causale se non quella di soddisfare una immediata esigenza di liquidit\u00e0, debbano essere considerati sostanzialmente diverse da quelle di locazione finanziaria e che, pertanto, non avrebbero dovuto essere assoggettate allo stesso trattamento fiscale. Secondo i Giudici citati anche il contratto di leasing, risponde, infatti, ad un&#8217;esigenza di finanziamento, essendo diretto a fornire i mezzi finanziari necessari a chi abbia interesse ad utilizzare un bene (strumentale o di consumo), ma non intenda acquistarlo immediatamente (immobilizzando risorse) e preferisca, invece, rinviare tale opportunit\u00e0 ad un momento successivo, dopo avere utilizzato il bene per un determinato periodo di tempo. Per effetto di tale caratterizzazione il citato contratto non pu\u00f2 essere assimilato alla vendita con riserva della propriet\u00e0: l&#8217;acquisto della propriet\u00e0 del bene da parte dell&#8217;utilizzatore non rappresenta, infatti, la conseguenza indeclinabile del pagamento dell&#8217;ultima rata, ma \u00e8 rimesso ad un&#8217;opzione, che pu\u00f2 anche non essere esercitata, specie quando i beni sono soggetti ad una rapida obsolescenza. N\u00e9, d&#8217;altro canto, il contratto potrebbe essere inquadrato negli schemi della locazione, dal momento che i canoni non rappresentano il corrispettivo del godimento del bene, essendo commisurati alla somma impiegata (e quindi anticipata) per l&#8217;acquisto del bene dalla societ\u00e0 concedente, maggiorata dei costi dell&#8217;operazione e degli interessi, e che la mancata consegna, i vizi e lo stesso perimento del bene non esonerano l&#8217;utilizzatore dall&#8217;obbligo di effettuarne il pagamento. La c.d. causa &#8220;di finanziamento&#8221;, lungi dall&#8217;assumere il ruolo di elemento distintivo dei due istituti, ne rappresenta quindi il tratto comune e ne giustifica l&#8217;uniforme trattamento sul piano giuridico<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per dimostrare la liceit\u00e0 del contratto di <em>sale and lease \u2013 back<\/em> i giudici della sezione 11 della CTP di Roma sottolineano che la Corte di Cassazione \u201c<em>in presenza di un rapporto, come nella specie trilatero (sale and lease-back) ha ritenuto irrilevante, ai fini della liceit\u00e0 delle transazioni, che l&#8217;impresa venditrice appartenga, come nella specie, allo stesso gruppo di quella utilizzatrice Cass.6663\/97) potendosi configurare un patto commissorio vietato soltanto nel caso di interposizione fittizia dell&#8217;utilizzatrice, la quale invece nel caso di effettivit\u00e0 del trasferimento del bene, come nella fattispecie poteva legittimamente affidare a quello schema contrattuale la garanzia del proprio debito, presentando il contratto di lease-back autonomia strutturale e funzionale (Cass.4612\/98) quale contratto d&#8217;impresa, atto a realizzare un&#8217;alienazione a scopo di garanzia. Infatti il lease-back \u00e8 un contratto atipico rientrante nell&#8217;autonomia delle parti ex art.1322 c.c., composto sostanzialmente da due contratti uno di vendita e uno di leasing-locazione finanziaria, cui pu\u00f2 aggiungersi la garanzia di un terzo e ci\u00f2 in quanto, se \u00e8 vero che la funzione perseguita \u00e8 quella del finanziamento, \u00e8 vero altres\u00ec che l&#8217;utilizzatore finale vuole ottenere una somma di danaro non a titolo di mutuo (per ci\u00f2 basterebbe ottenere in prestito la somma richiesta dando una garanzia ipotecaria sul bene), ma mantenere la disponibilit\u00e0 di un bene di cui cede la titolarit\u00e0, per poi riacquistarla, ipotesi nella quale il concedente si tutela legittimamente attraverso l&#8217;intervento di un garante. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Il sostanziale disconoscimento, da parte degli uffici finanziari (&#8230;) di tale complesso negozio, che consente all&#8217;impresa liquidit\u00e0 immediata attraverso l&#8217;alienazione di un bene strumentale di cui conserva l&#8217;uso con facolt\u00e0 di riacquistarne la propriet\u00e0, ha comportato, nello stesso periodo, la convinzione per gli stessi Uffici, che tale contratto dovesse essere visto unitariamente come contratto di mero finanziamento, esente da IVA, o comunque con IVA non detraibile, il che giustifica le ipotesi elusive prospettate a fronte di operazioni distinte, assoggettate come tali al tributo. Peraltro, nel caso in esame potrebbe prevalere la tesi dell&#8217;Amministrazione, ove fosse palese l&#8217;antieconomicit\u00e0 delle singole operazioni poste in essere, come nel caso di canoni di leasing ad un prezzo inferiore a quello di acquisto (cfr.Cass.11599\/2007)\u201d<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\"><strong>[3]<\/strong><\/a> <a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\"><strong>[4]<\/strong><\/a> <a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\"><strong>[5]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla scorta di quanto sopra riportato pu\u00f2, pertanto, affermarsi che l\u2019operazione di <em>leasing<\/em> immobiliare oggetto di analisi sia stata ritenuta legittima dalla Corti romane e che il prezzo crescente della seconda cessione alla societ\u00e0 di <em>leasing<\/em> sia correlato ai valori di mercato ed alle esigenze di garantire future operazioni di smobilizzo, per cui ne consegue la integrale deducibilit\u00e0 dei canoni di locazione finanziaria sostenuti dalla societ\u00e0 utilizzatrice finale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019identico senso la recentissima sentenza n. 330\/22\/15, depositata in data 27 gennaio 2015, emessa dalla sezione 22 della Commissione Tributaria Regionale di Roma, che sconfessa completamente, in relazione alla stessa ed identica fattispecie, la tesi dell\u2019Amministrazione finanziaria<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In specie, anche con l\u2019appena menzionata sentenza, gli aditi giudici hanno ritenuto fondate e meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dalla societ\u00e0 utilizzatrice, osservando che <em>\u201cl\u2019operato accertativo dell\u2019Ufficio, correlato, a monte, con una presunzione di abuso del diritto, si fonda su elementi inadeguati e facilmente confutabili, anche perch\u00e9 non opportunamente provati\u201d.<\/em> I<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">n aggiunta a quanto rilevato nella sentenza della C.T.P. di cui sopra, circa la presunta sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo finale versato dalla societ\u00e0 utilizzatrice, i giudici sostengono che <em>\u201cappare invero quantomeno opinabile, sia perch\u00e9 fondata su valutazione Omi la quale ha una valenza solo indicativa e sia perch\u00e9 contraddetta dalla perizia di parte versata agli atti. Conseguentemente, neppure tale circostanza pu\u00f2 ritenersi comprovante la simulazione presunta dall\u2019Ufficio\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza, ad avviso della C.T.R., <em>\u201cdevono essere considerate le pur legittime aspettative di guadagno per la societ\u00e0\u201d <\/em>fornitrice<em> \u201cla quale certamente non poteva rivendere, se non violando il principio dell\u2019antieconomicit\u00e0, allo stesso prezzo per il quale essa stessa aveva acquistato. Altres\u00ec non pu\u00f2 essere sottovalutato il fatto che il maggior valore della vendita ha determinato una plusvalenza che ha concorso a formare il reddito sottoposto ad immediata tassazione, a fronte dei costi deducibili nel corso della durata del contratto di leasing<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, alla luce delle argomentazioni riportate, i giudici di merito \u2013 valorizzando l\u2019operazione nel contesto del business dei soggetti partecipanti, cos\u00ec da rilevare le ragioni economiche alla base della stessa \u2013 hanno concluso che un contratto di <em>leasing<\/em> immobiliare sia pienamente legittimo, ove il valore dell\u2019immobile sia determinato \u201c<em>secondo una pi\u00f9 ampia accezione dei criteri di mercato, ma non per questo fuori da ogni logica economica, come sostiene l\u2019Ufficio, dovendosi necessariamente tener conto, per completezza dell\u2019esame del criterio valutativo seguito dalle parti, che l\u2019immobile medesimo era completamente locato e che i rapporti locativi venivano ceduti unitamente ad esso, talch\u00e9 la societ\u00e0 utilizzatrice avrebbe incassato somme importanti\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltre a quanto sopra riferito, si riscontrano le recenti posizioni favorevoli della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Roma, in relazione ad un caso assolutamente analogo a quello appena esaminato. In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nella sentenza n.198\/20\/2012 del 5 giugno 2012 \u00e8 pervenuta alle medesime conclusioni raggiunte dalla CTR di cui sopra<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed invero, la sopracitata sentenza fa riferimento ad un accertamento in materia di IVA ed imposte dirette emesso in ragione di una sostanziosa sproporzione tra il prezzo di acquisto degli immobili da parte delle societ\u00e0 di<em> leasing <\/em>ed il loro valore di mercato che faceva supporre l\u2019esistenza di una volont\u00e0 simulatoria in capo ai partecipanti volta ad occultare l\u2019erogazione di un finanziamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In specie, l\u2019Amministrazione finanziara riteneva dissimulato un finanziamento \u2013 in relazione a cui disconosceva la deducibilit\u00e0 dei canoni di <em>leasing<\/em> ai fini delle imposte dirette e l\u2019indetraibilit\u00e0 della correlativa IVA &#8211; per il fatto \u201c<em>che quattro societ\u00e0, appartenenti al medesimo gruppo, nel maggio 2005, avevano acquistato i medesimi immobili ad un prezzo complessivo di Euro 118 milioni, mentre nel mese di giugno dello stesso anno, li avevano venduti al prezzo complessivo di Euro 150 milioni<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo, la Commissione \u2013 nonostante l\u2019appartenenza delle societ\u00e0 coinvolte nell\u2019operazione addirittura al medesimo gruppo &#8211; ha concordato con l\u2019argomento difensivo circa <em>\u201cla infondatezza della tesi che il maggior valore della seconda vendita sarebbe stato voluto solo allo scopo di beneficiare di maggiori oneri deducibili, perch\u00e9<\/em> (\u2026)<em> in realt\u00e0 il maggior valore che l\u2019Ufficio contesta come veritiero, ha determinato una plusvalenza (differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione), che ha concorso a formare il reddito sottoposto ad immediata tassazione a fronte di costi ( i canoni), deducibili in un arco temporale di quindici anni<\/em>\u201d e ha concluso che \u201c<em>l\u2019operazione<\/em> (\u2026)<em> posta in essere \u00e8 del tutto legittima e non simula un finanziamento anche parziale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, il Collegio romano ha evidenziato come dalla doppia cessione a prezzi differenti si genera una plusvalenza sottoposta regolarmente a tassazione e gi\u00e0 tanto sarebbe inconciliabile ed incoerente con la volont\u00e0 del secondo cedente, in accordo con l\u2019utilizzatore finale del contratto di <em>leasing<\/em> di dissimulare un finanziamento; a ci\u00f2 si aggiunga che nel doppio passaggio vengono versate due volte le imposte d\u2019atto (<em>i.e.<\/em> registro ed ipotecarie e catastali).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altre parole, i giudici di merito fanno intendere che non \u00e8 certo con la presenza di carichi impositivi di tal fatta, infatti, che si concertano le fattispecie elusive!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ultimo, in senso pienamente conforme a quanto appena riportato, anche nella sentenza di secondo grado n. 2731\/04\/2014 del 6 maggio 2014, successiva all\u2019appena menzionata sentenza n. 198\/20\/2012, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha avuto modo di confermare, ancora una volta, che il rilievo che l\u2019Amministrazione<em> \u201csolleva in relazione a detta operazione, \u00e8 che l\u2019alienazione degli immobili alle societ\u00e0 di leasing al prezzo di 150.000.000,00 solo venti giorni dopo l\u2019acquisto di detti immobili per il valore di \u20ac 118.350.000,00 ha costituito &lt;una sopravalutazione sproporzionata degli stessi rispetto al valore di mercato e tale da far presumere l\u2019intenzione di dissimulare altri rapporti ossia a far ritenere ulteriori disponibilit\u00e0 finanziarie al gruppo\u2026. <\/em>[di societ\u00e0]<em> rispetto a quelle necessarie per riacquistare il bene, prescindendo dall\u2019effettivo valore dello stesso. Il giudice di primo grado ha ampiamente affrontato la questione della legittimit\u00e0 giuridica del lease-back che la Suprema Corte ha ritenuto, dopo alcuni tentennamenti, sussistere in quanto, nella sua configurazione di vendita di un bene strumentale dell\u2019impresa e contestuale concessione in leasing dall\u2019acquirente concedente al venditore utilizzatore, risponde alla specifica esigenza delle attivit\u00e0 imprenditoriali di potenziare i fattori produttivi di natura finanziaria, ottenendo immediata liquidit\u00e0 mediante la alienazione di propri beni strumentali, con facolt\u00e0 di conservarne l\u2019uso e riacquistarne la propriet\u00e0 al termine del rapporto. Pertanto, l\u2019operazione di lease\u2013back realizzata dalla<\/em>\u2026.[societ\u00e0]<em> appare legittima, in quanto \u00e8 finalizzata a potenziare le proprie capacit\u00e0 finanziarie attraverso la cessione di un bene strumentale del quale ha interesse a mantenere la disponibilit\u00e0 e ad effettuare il riacquisto. La determinazione del prezzo \u00e8 stata effettuata attraverso una perizia da parte di societ\u00e0 qualificata, che ha determinato il valore del bene. Il contratto di leasing, della durata di 15 anni (la durata del contratto \u00e8 uno degli indici presi in considerazione dal giudice di legittimit\u00e0), indica i canoni dovuti ed il prezzo di opzione. L\u2019Ufficio, d\u2019altronde, non ha individuato fattori di strumentalit\u00e0 dei canoni pattuiti; tanto che la ripresa a tassazione viene fatta in forma percentuale sui canoni previsti, in relazione alla discrasia tra il prezzo di acquisto degli immobili e lo sproporzionato prezzo di vendita. Deve pertanto confermarsi la piena legittimit\u00e0 di tutta l\u2019operazione di lease-back posta in essere, sia sotto il profilo del valore della cessione, sia sotto quello, peraltro non contestato, della coerenza dei canoni di locazione sostenuti dalla societ\u00e0 appallata. Infatti la prima cessione (cio\u00e8 quella avvenuta al prezzo di e 118.350,00) era funzionale alla richiesta delle societ\u00e0 di leasing interessate all\u2019operazione che avevano ritenuto, come condizione necessaria, che la propriet\u00e0 degli immobili fosse in capo al medesimo soggetto titolare del debito garantita da ipoteca sugli stessi. L\u2019aver concordato con le societ\u00e0 acquirenti in \u20ac 150.900.000,00 il prezzo della cessione, ha peraltro determinato una plusvalenza che ha concorso a formare il reddito dell\u2019appellata e come tale \u00e8 stato tassato. Di contro la societ\u00e0 si \u00e8 creata costi deducibili, rappresentati dai canoni di locazione, per l\u2019arco temporale della durata del contratto<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, le cennate sentenze della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Roma appaiono pienamente condivisibili, e ad avviso di chi scrive rappresenteranno un eccellente strumento di difesa \u2013 soprattutto processuale \u2013 contro quelle azioni fortemente illegittime e lesive dei diritti del contribuente con cui l\u2019Amministrazione finanziaria contesta, sempre pi\u00f9 spesso, in verit\u00e0, l\u2019esistenza di un comportamento elusivo\/abusivo attuata attraverso operazioni di <em>leasing<\/em> immobiliari volte a dissimulare un presunto finanziamento occulto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In termini pi\u00f9 pratici, allorquando il contribuente, nell\u2019ambito di una operazione simile a quella analizzata, si veda notificato un avviso di accertamento con cui l\u2019Amministrazione finanziaria recuperi a tassazione i costi dedotti per i canoni di <em>leasing<\/em> sostenuti, con l\u2019accertamento di una maggiore IRES ed IRAP nonch\u00e9 accerti un importo a titolo di indebita detrazione dell\u2019IVA, potr\u00e0 contestare a gran voce e con rigore l\u2019operato dell\u2019Ufficio adducendo la piena legittimit\u00e0 dell\u2019operazione stessa come sancita con orientamento univoco dalle Corti romane.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Note<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cfr. Sent. Cass. n. 9944\/2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] Cfr. Sent. C.T.P. Roma nn. 23099\/11\/14, 23100\/11\/14 e 23101\/11\/14.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cfr. Sent. Cass. n. 6663\/97.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cfr. Sent. Cass. n. 4612\/98.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cfr. Sent. Cass. n. 11599\/2007.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Cfr. Sent. C.T.R. Roma n. 330\/22\/15.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cfr. Sent. C.T.P. Roma n. 198\/20\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Cfr. Sent. C.T.R. Lazio n. 2731\/04\/2014.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Serena Giglio e Roberta Dorotea Roscigno) Con il presente contributo ci proponiamo di approfondire alcuni aspetti concernenti il contratto di leasing immobiliare, il quale \u00e8 stato analizzato dalle Corti <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":4909,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[33,12,5,1510,1],"tags":[77,1517,387,391,1516],"class_list":["post-6527","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-tributario","category-rubriche-interdisciplinari","category-fascicoli","category-numero-di-febbraio-2017","category-news","tag-agenzia-delle-entrate","tag-doppia-cessione-dellimmobile","tag-irpef","tag-iva","tag-lease-back"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/90358_8248.jpg?fit=2272%2C1704&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1Hh","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6527","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6527"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6527\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6564,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6527\/revisions\/6564"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4909"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6527"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6527"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6527"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}