{"id":6724,"date":"2015-10-01T00:06:40","date_gmt":"2015-09-30T22:06:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=6724"},"modified":"2015-10-01T00:06:40","modified_gmt":"2015-09-30T22:06:40","slug":"dolo-eventuale-e-colpa-cosciente-tra-dottrina-e-giurisprudenza-in-attesa-dellintroduzione-del-nuovo-reato-di-omicidio-stradale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/dolo-eventuale-e-colpa-cosciente-tra-dottrina-e-giurisprudenza-in-attesa-dellintroduzione-del-nuovo-reato-di-omicidio-stradale\/","title":{"rendered":"Dolo eventuale e colpa cosciente tra dottrina e giurisprudenza in attesa dell&#8217;introduzione del nuovo reato di omicidio stradale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Paola Romito)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019imputazione soggettiva delle fattispecie penali \u00e8 regolata, all\u2019interno del codice penale, dall\u2019art. 43 rubricato \u201celemento psicologico del reato\u201d, collocato al capo I, titolo III, libro I, il quale fornisce la definizione del delitto doloso, preterintenzionale e, infine, colposo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello specifico, la suddetta disposizione stabilisce che il delitto \u00e8 \u201cd<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/5789.html\">oloso<\/a>\u201d, o secondo l&#8217;intenzione, quando l&#8217;<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/4331.html\">evento<\/a>\u00a0dannoso o pericoloso, che \u00e8 il risultato dell&#8217;azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l&#8217;esistenza del delitto, \u00e8 dall&#8217;agente preveduto e voluto come conseguenza della propria\u00a0<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/4410.html\">azione<\/a>\u00a0od\u00a0<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/4334.html\">omissione<\/a>; il delitto \u00e8 \u201c<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/4338.html\">preterintenzionale<\/a>\u201d, o oltre l&#8217;intenzione, quando dall&#8217;azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso pi\u00f9 grave di quello voluto dall&#8217;agente; ed infine il delitto \u00e8 \u201c <a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/5790.html\">colposo<\/a>\u201d, o contro l&#8217;intenzione, qualora l&#8217;evento, anche se preveduto, non \u00e8 voluto dall&#8217;agente e si verifica a causa di <a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/4340.html\">negligenza<\/a>\u00a0o\u00a0<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/4341.html\">imprudenza<\/a>\u00a0o\u00a0<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/4342.html\">imperizia<\/a>, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella ricostruzione dell\u2019elemento soggettivo nelle singole fattispecie penali si deve, poi, tener conto delle disposizioni codicistiche di parte speciale, quale ausilio e strumento imprescindibile per l\u2019interprete.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai confini tra dolo e colpa si pone il dibattuto contrasto in ordine alla dicotomia tra dolo eventuale e colpa cosciente, oggetto peraltro di una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in merito alla vicenda delle acciaierie Thyssenkrupp.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In una prima fase la categoria del dolo subiva una basilare scissione volta a distinguere il dolo diretto, raffigurabile ogniqualvolta l\u2019evento fosse lo scopo dell\u2019agente, da quello indiretto, ravvisabile nelle diverse ipotesi in cui il soggetto agente si fosse rappresentato la probabilit\u00e0 di verificazione dell\u2019evento e ne avesse accettato l\u2019eventuale realizzazione. Successivamente, la dottrina spinse per una qualificazione pi\u00f9 rigorosa del dolo e propose una sorta di graduazione del coefficiente psicologico per eccellenza, dando vita ad una triplice distinzione del dolo sulla base del diverso grado di intensit\u00e0 della volont\u00e0. Si assisteva, quindi, a quella che ancora oggi vede distinguere il dolo intenzionale da quello diretto e da quello eventuale: dolo intenzionale sarebbe, in sostanza, la forma pi\u00f9 grave di dolo in base al quale il soggetto si raffigura come certa la realizzazione dell\u2019evento ed agisce proprio al fine di conseguirlo; dolo diretto sarebbe, invece, quello per il quale il soggetto si rappresenta come altamente probabile la conseguenza lesiva, a seguito della sua condotta ed agisce incurante del suo verificarsi; dolo eventuale sarebbe, infine, la forma pi\u00f9 lieve di dolo, data dalla rappresentazione dell\u2019evento illecito come meramente probabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quest\u2019ultima figura, come anticipato, ha suscitato notevoli problemi di ordine interpretativo ed applicativo con riferimento alla relativa natura e portata e, conseguentemente, alla distinzione con la figura della colpa cosciente (o con previsione) delineata dal combinato disposto di cui agli artt. 43 e 61 co.1 n.3 c.p.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La colpa cosciente, in particolare, raffigura un\u2019ipotesi di circostanza aggravante comune riscontrabile quando nei delitti colposi si sia agito nonostante la previsione dell\u2019evento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Originariamente la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente riposava sulla natura dell\u2019attivit\u00e0 che aveva costituito reato: tale distinzione rimarcava il principio del <em>versari in re illicita<\/em> per cui le attivit\u00e0 c.d. autorizzate dall\u2019ordinamento (quali la circolazione stradale, l\u2019attivit\u00e0 sportiva, l\u2019attivit\u00e0 medica, ecc.) venivano abitualmente ricondotte alla colpa con previsione, mentre le attivit\u00e0 di per s\u00e9 illecite erano punite a titolo di dolo eventuale e, quindi, pi\u00f9 aspramente.\u00a0\u00a0 Si era, in tal modo, venuto a creare una sorta di tacito accordo tra dottrina e giurisprudenza imperniato sulla formula dell\u2019accettazione del rischio: rischio base consentito e colpa cosciente, rischio illecito e dolo eventuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale apparente equilibrio venne, per\u00f2, rotto dalla sopravvenienza di nuovi fattori che alterarono la prassi giurisprudenziale fino ad allora unanimemente seguita. In particolare, si assistette a un\u2019estensione del rimprovero penale in settori inizialmente inquadrati nell\u2019area del rischio consentito (in particolare la circolazione stradale e l\u2019attivit\u00e0 medica); all\u2019emersione di fenomeni a c.d. rischio ancipite, che non consentiva pi\u00f9 una netta separazione tra rischio illecito e rischio autorizzato (si pensi alla condotta del soggetto sieropositivo che intrattiene rapporti sessuali non protetti). In tale contesto comincia a farsi strada una visione diversa di dolo eventuale, come strumento di prevenzione generale volto ad accentuare la funzione general preventiva svolta dalla pena (si punisce ad esempio pi\u00f9 gravemente l\u2019automobilista particolarmente incosciente).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questi cambiamenti da un lato ampliarono la responsabilit\u00e0 dolosa, dall\u2019altro evidenziarono critiche precedentemente non manifestate e, solo in questo nuovo contesto, evidenziate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sorse, quindi, la necessit\u00e0 di operare un rigido bilanciamento tra gli interessi in gioco che, se per un verso portavano a estendere la responsabilit\u00e0 dolosa in un\u2019ottica di prevenzione generale, per un altro propugnavano una restrizione della stessa favorendo, per converso, una maggiore estensione della responsabilit\u00e0 per colpa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di tali premesse di ordine metodologico \u00e8 possibile, quindi, affrontare pi\u00f9 nel dettaglio il dibattito inerente alla dicotomia dolo eventuale e colpa cosciente, dando contezza delle varie teorie susseguitesi nel tempo e tuttora conviventi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricorrente nell\u2019analisi di questa delicata problematica \u00e8 il riferimento al settore degli incidenti stradali causati da scelte macroscopicamente azzardate del conducente. Si assiste, difatti, sempre pi\u00f9 di frequente a episodi omicidiari o lesivi ingenerati dalla violazione di regole cautelari preposte a salvaguardia dell\u2019incolumit\u00e0 della circolazione stradale e degli utenti della strada, tanto da aver sollevato un fervido interesse nella collettivit\u00e0, suffragato costantemente da fenomeni mediatici, volto all\u2019introduzione nel codice penale di un reato autonomo in relazione all\u2019omicidio stradale che assorba la disciplina attuale che lo prevede come mera aggravante di omicidio colposo ex art. 589 co. 2,3 c.p..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A livello sostanziale, la prima teoria a farsi strada tra i cultori del diritto in merito alla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente \u00e8 quella dell\u2019accettazione del rischio che sancisce la riconducibilit\u00e0 al dolo eventuale in tutte le ipotesi in cui il soggetto, sebbene non sicuro che l\u2019evento si verificher\u00e0, agisce accettando il rischio di cagionarlo; diversamente dalle ipotesi di colpa cosciente identificabili ogniqualvolta il soggetto preveda la verificazione dell\u2019evento ma agisce, facendo affidamento sulla convinzione che esso non si verificher\u00e0, superando in tal modo il dubbio iniziale. Questa distinzione, in sostanza, viene modellata sulla base della diversa natura della previsione: nel dolo il rischio di verificazione dell\u2019evento \u00e8 incerto ma concretamente possibile; nella colpa la previsione dell\u2019evento ha natura astratta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Utilizzando questo criterio, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il dolo eventuale in un celebre caso in materia di circolazione stradale (caso <em>Beti<\/em>). Nel dettaglio, la vicenda vedeva protagonista un automobilista alla guida di un SUV che, incurante delle pi\u00f9 elementari norme in materia di circolazione stradale, aveva effettuato un\u2019inversione in autostrada viaggiando, quindi, contromano e ad alta velocit\u00e0, finendo per scontrarsi con un\u2019auto che viaggiava in senso opposto e provocando la morte di quattro persone. La Suprema Corte, applicando il criterio dell\u2019accettazione del rischio, evidenziava la persistenza nella condotta dell\u2019agente e la correlativa assenza di qualsivoglia manovra di emergenza o tale da ridurre i rischi presumibilmente legati a tale condotta (per esempio segni di frenata), nonostante le molteplici segnalazioni da parte di altri automobilisti e le numerose collisioni sfiorate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A questa teoria sono state mosse varie critiche, fondate principalmente sulla genericit\u00e0 caratterizzante la colpa con previsione, non autonomamente distinguibile da quella semplice. Si \u00e8 del resto evidenziato come accettando questa distinzione si finirebbe per giungere ad un paradosso: nella colpa cosciente il soggetto esclude la possibilit\u00e0 di verificazione dell\u2019evento ed agisce, per cui \u00e8 come se l\u2019evento non fosse mai stato previsto e ci\u00f2 contrasterebbe con il dato normativo di cui all\u2019art. 61 co.1 n.3 del quale \u201cla previsione\u201d costituisce elemento caratterizzante. La colpa cos\u00ec delineata sarebbe, infatti, colpa semplice perci\u00f2 ascrivibile al dettato normativo di cui all\u2019art. 43 c.p.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le obiezioni predette hanno portato la dottrina all\u2019elaborazione di varianti e correttivi, fra queste ha acquistato autonoma valenza quella relativa all\u2019affidamento ragionevole sulla non verificazione dell\u2019evento che distingue il dolo eventuale dalla colpa con previsione, a seconda che il soggetto agente riponga un affidamento irragionevole o ragionevole in ordine alla verificazione dell\u2019evento. La colpa con previsione, cio\u00e8, viene ravvisata se il soggetto agisce confidando nella presenza di specifiche circostanze impeditive relative ad esempio alla propria abilit\u00e0, all\u2019adozione di contromisure, nonch\u00e9 all\u2019intervento di fattori impeditivi esterni (anche dipendenti dalla condotta altrui) in base alle quali ritenga ragionevolmente di poter escludere la verificazione dell\u2019evento; diversamente residuando il dolo eventuale. In questo contesto, cio\u00e8, oggetto del consenso non \u00e8 il rischio ma l\u2019offesa, la lesione al bene protetto, l\u2019evento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tema di circolazione stradale, ad esempio, a un soggetto giovane alla guida di un\u2019auto di grossa cilindrata che, superando i limiti di velocit\u00e0 collideva con un\u2019auto investendo un pedone, la Corte di Cassazione riconosceva la sussistenza dell\u2019elemento colposo perch\u00e9, non essendo provata una volont\u00e0 diversa, non era possibile ritenere che l\u2019agente avesse voluto l\u2019evento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Autorevole dottrina, critica questa tesi che, ancorando la colpa con previsione alle ipotesi in cui il soggetto \u00e8 persuaso sulla non verificazione dell\u2019evento, la ritiene ai confini con un\u2019interpretazione <em>contra legem<\/em> della norma che, invece, prevede l\u2019aggravante proprio in virt\u00f9 della previsione dell\u2019evento. Ci si chiede, del resto, che sorte avrebbero quelle ipotesi in cui un soggetto per negligenza, leggerezza o disattenzione confidi genericamente nella non verificazione dell\u2019evento senza per\u00f2 fare affidamento su specifici fattori impeditivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 stata poi prospettata un\u2019ulteriore teoria che distingue le due ipotesi in base ad un bilanciamento di interessi, da alcuni infatti denominata teoria economicistica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale teoria muove dall\u2019analisi del dolo nel dettato di cui all\u2019art. 43 c.p. quale sintesi di rappresentazione e volont\u00e0, e dalla considerazione che tale ultimo requisito manca nella colpa, laddove \u00e8 riscontrabile al pi\u00f9, una previsione dell\u2019evento. In base a tale riscontro \u00e8 possibile concludere che nel dolo eventuale la condotta sarebbe sempre frutto di una deliberazione volitiva perch\u00e9 il soggetto subordina il sacrificio eventuale di un bene giuridico altrui al perseguimento di un proprio scopo egoistico merc\u00e9 un bilanciamento di interessi (quelli altrui e quelli propri) che viene effettuato in anticipo. Nella colpa cosciente, invece, manca l\u2019elemento volitivo perch\u00e9 il soggetto si determina ad agire, nonostante la previsione dell\u2019evento, per imprudenza o negligenza. Questa teoria, quindi, pone su uno stesso identico piano rappresentativo il dolo e la colpa: il soggetto si rappresenta la possibilit\u00e0 di verificazione dell\u2019evento ed agisce. Ci\u00f2 che muta \u00e8, invece, la \u201ccomponente di calcolo\u201d implicita nella deliberazione ad agire perch\u00e9 nel dolo il soggetto sceglie volontariamente i propri interessi a scapito di quelli altrui. Tale teoria divergerebbe da quella sull\u2019accettazione del rischio proprio per quest\u2019ultima componente imprescindibile: il soggetto accetta il rischio ed accetta contestualmente la verificazione del danno come possibile prezzo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel settore degli incidenti stradali generati da violazione macroscopiche di regole cautelari, la giurisprudenza \u00e8 grossomodo orientata verso la riconduzione alla colpa con previsione. Questa rappresenta, infatti, una tipica fattispecie colposa, caratterizzata da una palese violazione delle regole cautelari, quali ad esempio mettersi alla guida in stato di ebbrezza, invadere goliardicamente la corsia di marcia opposta, superare i limiti di velocit\u00e0, sfidare le proprie capacit\u00e0 e limiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">in alcuni casi, per\u00f2, si \u00e8 in presenza di violazioni cos\u00ec gravi da comportare un significativo scostamento dalle regole di ordinaria prudenza che dovrebbero essere alla base della circolazione stradale, cos\u00ec da far presupporre l\u2019accettazione concreta dell\u2019evento che caratterizza il dolo eventuale. Una svolta decisiva da parte della giurisprudenza, volta al riconoscimento del dolo eventuale piuttosto che della colpa cosciente, \u00e8 iniziata nel 2011 con la nota pronuncia <em>Ignatiuc <\/em>che fa uso della teoria del bilanciamento di interessi, da ultimo analizzata<em>. <\/em>Il caso pratico vedeva un conducente, alla guida di un veicolo rubato ed in fuga da un controllo di polizia, superare vari incroci nonostante il semaforo rosso nel pieno centro di Roma, cosicch\u00e9 andava a schiantarsi contro un\u2019auto provocando la morte di una persona e due feriti gravi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Applicando la teoria predetta al caso richiamato si evidenzia come l\u2019accettazione del rischio di causare un incidente sia riscontrabile indifferentemente imputando all\u2019autore il dolo eventuale o la colpa con previsione, ci\u00f2 che li distingue \u00e8 la sussistenza di un <em>quid pluris<\/em> ravvisabile nel dolo, relativo ad una deliberazione che l\u2019autore ha adottato prima di agire, subordinando consapevolmente un determinato bene (la fuga) ad un altro (la possibilit\u00e0 di causare incidenti).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche questa teoria non \u00e8 andata esente da critiche, perlopi\u00f9 mosse con riguardo a difficolt\u00e0 di ordine probatorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il profilo probatorio, infatti, sul quale si incardina la successiva qualificazione in dolo eventuale e colpa cosciente, non \u00e8 di agevole risoluzione: per poter accertare se il soggetto agente abbia agito con dolo eventuale o con colpa cosciente \u00e8, infatti, doveroso valutare tutte le circostanze comportamentali, psichiche ed effettuali ravvisabili nel caso concreto, operazione che risulta tutt\u2019altro che semplice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La differenza principale tra dolo eventuale e colpa con previsione si coglie, per\u00f2, a pieno dal punto di vista processuale. In sede di formulazione dell\u2019imputazione, infatti, con specifico riferimento ad esempio agli eventi letali determinati nel settore degli incidenti stradali, fermo restando l\u2019applicazione delle norme previste dal d.lgs. n. 285\/92 in tema di circolazione stradale, qualora il p.m. ravvisasse nella condotta del soggetto agente l\u2019elemento psicologico del dolo eventuale ascriverebbe a questi il delitto di omicidio volontario, punibile ai sensi dell\u2019art. 575 c.p. \u201ccon la reclusione non inferiore ad anni ventuno\u201d. Diversamente, nel caso in cui si ravvisasse la colpa con previsione, la formulazione dell\u2019imputazione sarebbe incentrata sul delitto di cui all\u2019art. 589, seppur aggravato dal co. 2 \u201cse il fatto \u00e8 commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale\u201d con conseguente applicazione della pena della reclusione da due a sette anni, ovvero dal co. 3 \u201cse il fatto \u00e8 commesso con violazione delle norme della disciplina sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza o sotto l\u2019effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope\u201d con relativa applicazione della pena detentiva da tre a dieci anni, nonch\u00e9 dalla circostanza aggravante comune di cui all\u2019art. 61 n.3 per aver agito nonostante la previsione dell\u2019evento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019evidenziata netta differenza sanzionatoria, nonch\u00e9 il drammatico crescente numero delle c.d. \u201cvittime della strada\u201d sta spingendo negli ultimi anni verso la prospettazione di una figura unica cui ricondurre il c.d. omicidio stradale che preveda la certezza della pena per chi causi incidenti mortali sotto effetto di alcool o di droghe ed il cui <em>iter<\/em> sta volgendo al termine .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo stato attuale l\u2019esame per l\u2019introduzione del reato di omicidio stradale e di quello di lesioni personali stradali attende l\u2019approvazione della Camera dopo \u201cil passaggio del testimone\u201d dello scorso giugno da parte del Senato, a seguito dell\u2019approvazione del tanto agognato ddl.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Giova del resto dar conto di come l\u2019attenzione verso una pi\u00f9 \u201csicura sicurezza stradale\u201d non si esaurisca qui, restando infatti in cantiere la legge delega di riforma del Codice della strada, ora all\u2019esame del Senato, nonch\u00e9 una serie di ulteriori progetti, finalizzati a colmare diverse lacune dell\u2019ordinamento attuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In attesa di un testo definitivo di riferimento ci si interroga su quali potranno essere gli esiti di questo travagliato <em>iter<\/em> normativo: di certo costituire un deterrente in pi\u00f9 da considerare prima di mettersi alla guida, destinato a coinvolgere anche i meno coscienziosi, nonch\u00e9 un simbolico riconoscimento a favore di tutte le famiglie che hanno perso i propri cari a causa di incidenti stradali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Paola Romito) L\u2019imputazione soggettiva delle fattispecie penali \u00e8 regolata, all\u2019interno del codice penale, dall\u2019art. 43 rubricato \u201celemento psicologico del reato\u201d, collocato al capo I, titolo III, libro I, il 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