{"id":6768,"date":"2015-10-31T23:18:51","date_gmt":"2015-10-31T22:18:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=6768"},"modified":"2017-06-20T15:59:21","modified_gmt":"2017-06-20T13:59:21","slug":"delega-fiscale-le-modifiche-al-sistema-sanzionatorio-penale-e-amministrativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/delega-fiscale-le-modifiche-al-sistema-sanzionatorio-penale-e-amministrativo\/","title":{"rendered":"Delega fiscale: le modifiche al sistema sanzionatorio penale e amministrativo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Serena Giglio e Roberta Dorotea Roscigno)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 22 settembre 2015 \u00e8 approdata in Consiglio dei Ministri l\u2019approvazione definitiva del decreto attuativo sulla riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, assieme agli ultimi quattro decreti attuativi della delega fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Finalmente si completa il pacchetto dei provvedimenti attuativi della legge 11 marzo 2014, n. 23, meglio nota come \u201cdelega fiscale\u201d, volta ad introdurre maggiore equit\u00e0 e trasparenza nel sistema tributario italiano ed a favorire la crescita e l\u2019internazionalizzazione delle imprese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con tale riforma, il legislatore ha, invero, ammesso che l\u2019attuale sistema fiscale non \u00e8 n\u00e9 equo n\u00e9 trasparente, o comunque non lo \u00e8 in misura accettabile, e che presenta, inoltre, caratteri recessivi, per cui si \u00e8 reso necessario introdurre \u201c<em>disposizioni per un sistema fiscale pi\u00f9 equo, trasparente e orientato alla crescita<\/em>\u201d, per far s\u00ec, inoltre, che il nostro Paese non rappresenti pi\u00f9 uno \u201cspauracchio\u201d per gli imprenditori sia italiani che stranieri che intendono investire in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <em>ratio<\/em> \u00e8 quella di attuare una diversa distribuzione del prelievo, sgravando chi \u00e8 soggetto ad oneri fiscali che comporterebbero ad altri soggetti, applicando, cos\u00ec, aliquote meno gravose, ed ovviando ad un sistema fiscale che, a parere di chi scrive, \u00e8 strutturato in modo da essere \u201coppressivo\u201d con i contribuenti corretti e \u201ccomprensivo\u201d con quelli scorretti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il decreto legislativo\u00a024 settembre 2015, n. 158, emesso in attuazione dell&#8217;articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, nel ridisegnare il sistema sanzionatorio secondo criteri di predeterminazione e proporzionalit\u00e0 rispetto alla gravit\u00e0 dei comportamenti, da un lato incide in maniera profonda il sistema penale tributario quale risultante dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (e successive modificazioni), mentre, dall\u2019altro, prevede rilevanti novit\u00e0 in relazione al complessivo sistema sanzionatorio penale e amministrativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0, non si tratta di una vera e propria riforma fiscale dell\u2019apparato sanzionatorio, quanto piuttosto di un intervento di robusta revisione di impronta sostanzialista, ove viene dato rilievo al principio di proporzionalit\u00e0 per punire condotte illecite e mitigando il <em>quantum<\/em> soprattutto nelle ipotesi meno gravi. Nell\u2019attuale situazione congiunturale, invero, \u00e8 impensabile riporre fiducia sulla correttezza dei contribuenti nell\u2019adempiere in modo puntale e tempestivo agli oneri tributari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Assume un particolare rilievo l\u2019esigenza di certezza, da intendersi come l\u2019aspettativa dei contribuenti a conoscere anticipatamente le conseguenze dei propri comportamenti, e l\u2019esigenza di ridurre l\u2019intervento penale alle sole ipotesi connotate da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, identificate, in particolare, nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il decreto legislativo in commento introduce, in primo luogo, importanti novit\u00e0 di segno positivo per gli operatori economici in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma occorre precisare che lo stesso tocca anche altri e diversi settori del diritto fiscale, sempre in materia di sanzioni, come ad esempio la imposta sulle successioni e donazioni o l\u2019imposta sugli intrattenimenti, che non verranno trattati in questa sede.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad esempio, si pensi all\u2019innalzamento della soglia di punibilit\u00e0 dell\u2019omesso versamento di IVA a \u20ac 250.000 e delle ritenute d\u2019acconto a \u20ac 150.000, che permetter\u00e0 di sfoltire il \u201cgrosso\u201d arretrato delle Procure relativamente ai frequentissimi casi in cui l\u2019imprenditore ha preferito pagare i propri dipendenti piuttosto che l\u2019Erario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito, una panoramica sui principali cambiamenti che interesseranno le pi\u00f9 importanti fattispecie sanzionatorie penali e amministrative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Venendo alle sanzioni penali, le stesse vengono riviste con lo scopo di colpire i comportamenti fraudolenti, caratterizzati dal ricorso ad artifici atti a ostacolare o a sviare l\u2019azione di accertamento o esecutiva dell\u2019Amministrazione finanziaria, di guisa che le violazioni fiscali non aventi carattere frodatorio vengono \u201clasciate\u201d alla mera sfera amministrativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Significativo \u00e8 l\u2019articolo 1 del recentissimo decreto legislativo, il quale modifica l\u2019art. 1 del D.Lgs. n.74\/2000 e chiarisce che non si considera imposta evasa \u201c<em>quella teorica collegata sia ad una rettifica in diminuzione di perdite dell\u2019esercizio che all\u2019utilizzo di perdite pregresse spettanti e utilizzabili<\/em>\u201d. L\u2019obiettivo \u00e8 quello di ancorare il <em>quantum<\/em> di evasione all\u2019effettivo ammontare della perdita calcolata, tagliando fuori il rischio penale conseguente a quelle rettifiche aventi un contenuto \u201cvirtuale\u201d poich\u00e9 svincolato dall\u2019esistenza di perdite realmente sostenute. \u00c8\u2019, quindi, necessaria l\u2019evasione concreta di imposte dovute, che non pu\u00f2 verificarsi per la diminuzione della perdita inizialmente dichiarata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 previsto sul piano definitorio, a questo punto occorre analizzare i principali temi toccati dal decreto, che riguardano la definizione ed il regime sanzionatorio della dichiarazione fraudolenta e l\u2019individuazione dei confini tra elusione ed evasione con le relative conseguenze sanzionatorie, con un intervento anche sul reato di dichiarazione infedele.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ordine al delitto di dichiarazione fraudolenta, ne viene ampliato l\u2019ambito applicativo. Per quanto attiene la dichiarazione fraudolenta mediante l\u2019uso di fatture false, viene stabilito che qualsiasi dichiarazione, non solo quella annuale, pu\u00f2 rilevare ai fini del reato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento alla diversa fattispecie attuata mediante altri artifizi, il nuovo art. 3 reca un struttura del reato semplificata rispetto alla formulazione attuale, ricomprendendo nello stesso il \u201csemplice\u201d comportamento simulatorio. In specie, lo stesso punisce il comportamento di chi, fuori dei casi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, \u201c<em>compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l\u2019accertamento e ad indurre in errore l\u2019amministrazione finanziaria<\/em>\u201d, indica nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all\u2019imposta sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi, o crediti e ritenute fittizi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul versante oggettivo, ai fini della configurabilit\u00e0 del reato non \u00e8 pi\u00f9 richiesta la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie. La soglia di punibilit\u00e0 in riferimento agli elementi attivi sottratti a imposizione viene alzata a un milione e cinquecentomila euro. Inoltre, il reato si configura anche quando l\u2019ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell\u2019imposta \u00e8 superiore al 5% dell\u2019imposta complessiva o comunque a \u20ac 30.000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quel che riguarda il secondo delitto (i.e. dichiarazione infedele), disciplinato dall\u2019art. 4 del D.Lgs. 74\/2000, molto ricorrente nella prassi quotidiana, diventa pi\u00f9 difficile commetterlo, in quanto viene innalzata la soglia di punibilit\u00e0. Secondo quanto disposto dalla norma non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette e che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle nuove soglie di punibilit\u00e0 (\u20ac 150.000 e 3 milioni).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche al reato di occultamento e di sottrazione di scritture contabili sono aumentate le pene: la pena minima sar\u00e0 di diciotto mesi e la massima di sei anni, anzich\u00e9 quella da sei mesi a cinque anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un altro inasprimento di pena riguarda le indebite compensazioni mediante l\u2019utilizzo di crediti inesistenti, fermo restando che la soglia di punibilit\u00e0 resta a \u20ac 50.000: per i crediti non spettanti la pena resta inalterata, mentre per i crediti inesistenti compensati, la reclusione viene aumentata da 18 mesi a 6 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene introdotta, quale causa di non punibilit\u00e0 dei reati di omesso versamento delle ritenute e dell\u2019IVA, oltre che del reato di indebita compensazione con crediti non spettanti, l\u2019integrale pagamento del debito tributario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sono, inoltre, punibili i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione se il contribuente provvede a regolarizzare gli illeciti tramite l\u2019istituto del ravvedimento operoso ovvero se la dichiarazione omessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e sempre che il contribuente non sia a conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o procedimenti penali gi\u00e0 avviati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con particolare riguardo al reato di omessa dichiarazione dei redditi o dell\u2019IVA, <em>ex<\/em> art. 5 del D.Lgs. 74\/2000, nelle ipotesi di mancata presentazione delle dichiarazioni (IVA e dei redditi) vengono introdotte pene pi\u00f9 severe. Quando l\u2019imposta evasa \u00e8 superiore a \u20ac 50.000, anzich\u00e8 \u20ac 30.000, la reclusione viene aumentata da 1 anno e 6 mesi a 4 anni, anzich\u00e9 da 1 anno a 3 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene, altres\u00ec, introdotto il nuovo delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d\u2019imposta (modello 770), che comporter\u00e0 la reclusione da 1 anno e sei mesi a quattro anni, quando l\u2019ammontare delle ritenute non versate risulti superiore a \u20ac 50.000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento al reato di omesso versamento dell\u2019IVA, viene confermata la rilevanza penale, ma con una soglia di punibilit\u00e0 pi\u00f9 alta. In base al nuovo art. 10-ter del D.Lgs. 74\/2000 sar\u00e0 punito sempre con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l\u2019IVA dovuta in base a dichiarazione annuale (entro il termine di versamento dell\u2019acconto relativo al periodo d\u2019imposta successivo), per un\u2019ammontare superiore a \u20ac 250.000 per periodo d\u2019imposta, a fronte dei previgenti \u20ac 50.000. Per cui, il contribuente che in passato abbia omesso versamenti superiori a \u20ac 50.000, ma inferiori alla nuova soglia, potr\u00e0 beneficiare della nuova previsione. Mentre, per il delitto di omesso versamento delle ritenute la soglia di punibilit\u00e0 viene innalzata a \u20ac 150.000 ed ai fini della punibilit\u00e0 sar\u00e0 sufficiente l\u2019indicazione in dichiarazione dell\u2019importo poi non versato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se il reato \u00e8 commesso da correo nell\u2019esercizio di intermediazione fiscale, attraverso l\u2019elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale, le pene sono aumentate alla met\u00e0 (art. 13-bis, comma 3).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene, poi, introdotto nel corpo del D.Lgs. n. 74\/2000 il nuovo art. 12-bis, il quale prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per un illecito penale tributario \u00e8 obbligatoria la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto del reato, purch\u00e8 non siano appartenenti a persona estranea dall\u2019illecito. Per la parte che il contribuente si impegna a pagare, la confisca non scatter\u00e0. Se poi questi non adempir\u00e0 a tale impegno, la stessa potr\u00e0 scattare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quel che riguarda le sanzioni amministrative, il quadro applicativo che ne risulta prevede una generale diminuzione per tutti quegli illeciti di pi\u00f9 lieve disvalore, nel rispetto del principio di proporzionalit\u00e0 che lega la sanzione amministrativa all\u2019effettiva gravit\u00e0 dei comportamenti, e prevedendo, al contempo, una risposta sanzionatoria pi\u00f9 incisiva per tutte quelle violazioni caratterizzate da un intento fraudolento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, le sanzioni per dichiarazione infedele od omessa vengono graduate secondo la gravit\u00e0 del comportamento tenuto dal contribuente. In linea generale, la sanzione viene ridotta a un importo tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta (anzich\u00e9 dal 100% al 200%). La sanzione base pu\u00f2 essere aumentata della met\u00e0 in presenza di condotte fraudolente del contribuente, ovvero ridotta a 1\/3 quando l\u2019imposta accertata \u00e8 inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non supera \u20ac 30.000 oppure nei casi di errori sull\u2019imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito. Per la dichiarazione omessa, il decreto prevede, inoltre, che se quest\u2019ultima viene presentata entro il termine per quella dell\u2019anno successivo e comunque prima dell\u2019inizio di un controllo fiscale, la sanzione si riduce alla met\u00e0, scendendo dal 60% al 120%. Inoltre, resta ferma la possibilit\u00e0 di procedere con il ravvedimento operoso solo nei 90 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di presentazione del modello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va altres\u00ec segnalata la modifica dell\u2019art. 13 del D.Lgs. 471\/97 relativo alle ipotesi di ritardato od omesso versamento nei 90 giorni successivi alla scadenza. Viene prevista l\u2019applicazione della sanzione pari all\u20191% per ogni giorno di ritardo per i versamenti compiuti nei 14 giorni successivi il termine scaduto, per passare al 15% per i versamenti tardivi compiuti dal 15esimo fino al 90esimo giorno. Per quelli effettuati dopo il 90esimo giorno la sanzione si applica in misura piena, e cio\u00e8 al 30%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ultimo, vale la pena sottolineare che il decreto <em>de quo<\/em>, in tema di <em>reverse charge<\/em>, ha riscritto integralmente i commi da 9 <em>bis<\/em> a 9 <em>bis<\/em>3 dell\u2019art. 6 del D.Lgs. 471\/97. La sanzione proporzionale dal 90% al 180% dell\u2019imposta si applicher\u00e0 solo a quelle fattispecie in cui le violazioni compiute creeranno un\u2019effettivo danno erariale, mentre quella fissa (minimo \u20ac 250 \u2013 massimo \u20ac 10.000) si applica a quelle ipotesi in cui l\u2019IVA \u00e8 stata erroneamente addebitata e versata dal cedente\/prestatore in luogo dell\u2019applicazione del <em>reverse charge <\/em>e nei casi in cui il meccanismo \u00e8 stato utilizzato quando invece l\u2019operazione avrebbe dovuto essere soggetta all\u2019assolvimento ordinario dell\u2019imposta. Ove l\u2019errore risulti essere il frutto di un disegno fraudolento del contribuente, non verr\u00e0 accordata nessuna riduzione sanzionatoria, bens\u00ec verr\u00e0 applicata la sanzione pi\u00f9 grave dal 90% al 180% dell\u2019imposta dovuta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste sono alcune delle principali novit\u00e0 contenute nel nuovo sistema sanzionatorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto alla sua entrata in vigore, nella prima versione il Governo, per ragioni di cassa, ne aveva previsto un\u2019applicazione temporanea dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Scelta, quest\u2019ultima, fortemente criticata da associazioni ed esperti fiscali nelle audizioni alle commissioni parlamentari, poich\u00e9 risultava essere contraria, non solo, ai principi dettati della delega fiscale i quali prescrivono un intervento di riforma definitivo in tale ambito, ma anche perch\u00e9 contrastava con il principio cardine del sistema penale e tributario del cd. <em>favor rei<\/em>. Ora, a seguito dell\u2019approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, ci\u00f2 che ha certamente stupito \u00e8 la sua \u201cdoppia\u201d entrata in vigore: le disposizioni penali sono applicate a decorrere dallo scorso 22 ottobre (i.e. dopo gli ordinari 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 07 ottobre 2015), mentre quelle amministrative entreranno in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2017. Ad ogni modo, va precisato che in forza del principio del cd. <em>favor rei <\/em>sancito dall\u2019art. 2 c.p. e, cio\u00e8, del principio di retroattivit\u00e0 della norma pi\u00f9 favorevole al reo, le nuove disposizioni di favore contenute nel recentissimo decreto legislativo in esame si applicheranno anche ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore del 1 gennaio 2017.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Serena Giglio e Roberta Dorotea Roscigno) Il 22 settembre 2015 \u00e8 approdata in Consiglio dei Ministri l\u2019approvazione definitiva del decreto attuativo sulla riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":5442,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[33,12,5,1595,1,2025],"tags":[],"class_list":["post-6768","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-tributario","category-rubriche-interdisciplinari","category-fascicoli","category-numero-di-novembre-2015","category-news","category-tax-risk-management"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/659692_39298450.jpg?fit=2021%2C1347&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1La","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6768"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6768\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6770,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6768\/revisions\/6770"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5442"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6768"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}