{"id":6953,"date":"2017-08-01T15:08:46","date_gmt":"2017-08-01T13:08:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=6953"},"modified":"2020-10-27T15:32:30","modified_gmt":"2020-10-27T14:32:30","slug":"la-procreazione-medicalmente-assistita-di-tipo-eterologo-un-diritto-a-carico-del-servizio-sanitario-pubblico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-procreazione-medicalmente-assistita-di-tipo-eterologo-un-diritto-a-carico-del-servizio-sanitario-pubblico\/","title":{"rendered":"La Procreazione Medicalmente Assistita di Tipo Eterologo: un diritto a carico del servizio sanitario pubblico?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Federico Pennestr\u00ec)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ABSTRACT <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0 La Sentenza 162\/2014 della Corte Costituzionale ha riposto il tema della fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo al centro del dibattito etico, politico e sanitario italiano. Il tema pu\u00f2 essere sviluppato su tre livelli. Un primo livello, legato ad una dimensione morale e individuale, concerne la liceit\u00e0 della prestazione medica stessa: <em>\u00e8 giusto <\/em>ricorrere alla fecondazione eterologa? I livelli successivi, invece, sono legati ad una dimensione politica e pubblica. Il secondo concerne l\u2019autorizzazione ad erogare la prestazione da parte dei centri in grado di farlo: <em>si pu\u00f2 <\/em>fare la fecondazione eterologa? Il terzo concerne infine il diritto (o meno) da parte dei cittadini di fruire della prestazione a carico del servizio sanitario nazionale, vale a dire in regime universale e (almeno parzialmente) gratuito: <em>si deve <\/em>fare l\u2019eterologa?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Gli attori politici e istituzionali chiamati a prendere posizione hanno espresso pareri divergenti, in particolare per quanto riguarda il terzo livello, relativo alle modalit\u00e0 di finanziamento della prestazione. Nel Gennaio 2015 il Ministero della Salute ha inserito la fecondazione eterologa nella Bozza dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, vale a dire le prestazioni che il servizio sanitario nazionale deve garantire a tutti i cittadini. Al momento in cui scriviamo, la bozza deve ancora passare al vaglio della Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0 In attesa di tali sviluppi, sosteniamo che gran parte della controversia etica e politica sulla fecondazione eterologa sia dovuta ad una confusione fra diversi livelli, motivo per cui riteniamo utile farvi luce da molteplici punti di vista: la sua evoluzione giuridica, le sue implicazioni economiche e la sua rilevanza in termini di diritto alla salute. Lo scopo che ci prefissiamo \u00e8 di fornire al lettore gli strumenti necessari ad orientarsi in modo pi\u00f9 chiaro e deciso all\u2019interno di un tema di grande attualit\u00e0 e significato in rapporto alle ambizioni del <em>welfare <\/em>italiano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Tre livelli. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 La fecondazione medicalmente assistita consiste in un insieme di tecniche atte a sostituire artificialmente parte del processo riproduttivo naturale, in modo tale da garantire che l\u2019ovulo venga fecondato da parte dello spermatozoo. Distinguiamo due forme di fecondazione medicalmente assistita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 La procreazione medicalmente assistita di tipo omologo (d\u2019ora in poi PMA omologa) consente a coppie capaci di concepire di unire i rispettivi gameti e portare a termine la gravidanza, laddove questa sia complicata da patologie <em>reversibili <\/em>di vario genere. Nel caso della PMA omologa le due persone che producono i gameti (i genitori biologici) sono le stesse che intendono ottenere il bambino che nascer\u00e0 dalla loro unione (che chiamiamo genitori affettivi).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 La procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (d\u2019ora in poi PMA eterologa) consente invece a coppie incapaci di concepire di ovviare alla mancanza di uno o entrambi i gameti ricorrendo alla donazione da parte di una persona esterna (1). La prestazione si rivolge a diverse categorie di potenziali pazienti: persone affette da sterilit\u00e0, ovvero da patologie che impediscono loro di concepire in modo permanente (nel loro caso servir\u00e0 ottenere il gamete corrispondente al sesso del partner sterile: lo spermatozoo se ad essere sterile \u00e8 il maschio, l\u2019ovocita se \u00e8 la femmina); persone <em>single <\/em>o vedove, che mancano del gamete del partner (nel loro caso servir\u00e0 ottenere il gamete corrispondente al sesso del partner assente); coppie omosessuali, in cui entrambi i componenti dispongono dello stesso gamete (nel loro caso servir\u00e0 ottenere il gamete corrispondente al sesso diverso da quello della coppia: lo spermatozoo se si tratta di omosessuali femmine, l\u2019ovocita se si tratta di omosessuali maschi)(2). Nel caso della PMA eterologa, perci\u00f2, almeno un genitore biologico <em>non <\/em>corrisponde al genitore affettivo dello stesso sesso (3).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Entrambe le tecniche possono avvenire <em>in vivo <\/em>o <em>in vitro<\/em>. Avvengono <em>in vivo <\/em>quando il gamete maschile viene prelevato e inserito nel grembo materno, affinch\u00e9 fecondi il gamete femminile presente al suo interno. Avvengono <em>in vitro<\/em>, invece, quando entrambi i gameti vengono prelevati e uniti artificialmente in provetta, per essere successivamente impiantati in fase embrionale all\u2019interno del grembo materno (4). La scelta dell\u2019una o dell\u2019altra tecnica dipende da circostanze di cui non discuteremo. Basti per ora sottolineare che la seconda tecnica, a causa della maggiore complessit\u00e0, incide maggiormente sul costo della prestazione medica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 La PMA eterologa, coinvolgendo nel processo riproduttivo almeno una persona esterna alla coppia, il cd. genitore biologico, suscita oggi pi\u00f9 della PMA omologa rilevanti interrogativi dal punto di vista etico, politico e sanitario. Dal punto di vista etico, ci si chiede se la prestazione sia <em>moralmente lecita<\/em>. Dal punto di vista sanitario, si valuta la sua rilevanza in termini del miglioramento di salute che \u00e8 in grado di arrecare. Il decisore politico, infine, stabilisce se la prestazione <em>possa essere erogata <\/em>dal sistema sanitario nazionale ed eventualmente <em>chi debba <\/em><em>finanziarla <\/em>(il sistema stesso o il cittadino)(5). Il dibattito sulla PMA eterologa \u00e8 particolarmente complesso proprio perch\u00e9 avviene su pi\u00f9 livelli. Per chiarire le ragioni che lo animano e di conseguenza orientare la propria posizione, pu\u00f2 essere utile svilupparlo su tre in particolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Un primo livello \u00e8 di carattere etico, e verte sull\u2019opinione individuale circa la legittimit\u00e0 della prestazione da un punto di vista morale. La domanda, a questo livello, \u00e8: <em>\u00e8 giusto <\/em>ricorrere alla PMA eterologa? I livelli successivi sono invece legati a scelte pubbliche. Al secondo si discute l\u2019erogabilit\u00e0 della prestazione: <em>si pu\u00f2 <\/em>fare la PMA eterologa? A questo livello \u00e8 chiaro come incida la scelta etica che lo precede, tuttavia ci interessa in questa sede sottolineare la sua rilevanza a livello pubblico: i centri attrezzati ad erogare la prestazione sono autorizzati a farlo? Al terzo livello, infine, si discute se la prestazione debba essere erogata a carico del sistema sanitario nazionale, in funzione del diritto alla salute che questo \u00e8 chiamato a garantire in base all\u2019art. 32 della Costituzione: <em>si deve <\/em>fare la PMA eterologa?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 L\u2019obiettivo di questo contributo \u00e8 distinguere i tre livelli del discorso per meglio comprendere lo stato attuale della vicenda, alla luce degli sviluppi che lo hanno preceduto e soprattutto delle implicazioni che essa svolge in relazione agli obiettivi e alla sostenibilit\u00e0 del <em>welfare <\/em>sanitario pubblico. Nei prossimi paragrafi approfondiremo ciascuno dei tre livelli. Ci soffermeremo sul primo \u2013 \u00e8 giusto? &#8211; limitandoci a descrivere le principali posizioni che animano il dibattito, nella misura in cui queste ci aiutano a comprendere i passi successivi. Risponderemo al secondo \u2013 si pu\u00f2? \u2013 ricostruendo la vicenda dal punto di vista giuridico. Apriremo degli spunti di riflessione al terzo \u2013 si deve? \u2013 facendo il punto sulla situazione italiana attuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>PMA eterologa. \u00c8 giusto farla? <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Non vogliamo in questa sede esprimere la nostra posizione sulla moralit\u00e0 della pratica. Come anticipato ci limitiamo dunque a descrivere brevemente, e semplificare, le posizioni che costituiscono il dibattito al primo livello, nella misura in cui queste ci aiutano a procedere a livelli successivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Poste queste premesse, distinguiamo tre posizioni principali. Una favorevole alla pratica, una contraria, una moralmente indifferente. Chi \u00e8 favorevole tende ad esserlo in virt\u00f9 del diritto alla salute che essa \u00e8 chiamata a garantire. Questo sia in senso strettamente biomedico, in riferimento alla patologia che si intende superare (la sterilit\u00e0, appunto), sia in senso psicosociale, in riferimento alle conseguenze che tale patologia pu\u00f2 arrecare all\u2019equilibrio complessivo della coppia e dei suoi componenti. La salute riproduttiva, da questo punto di vista, \u00e8 considerata parte integrante del diritto alla genitorialit\u00e0 e della libert\u00e0 di autodeterminazione, specialmente in forza delle pressioni sociali e culturali che paiono incidere sulla percezione dell\u2019incapacit\u00e0 di riprodursi (6). Ci\u00f2 assume particolare pertinenza alla luce della concezione olistica della salute promulgata nel 1948 dall\u2019Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0, secondo cui \u201cla salute \u00e8 uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza di malattia o infermit\u00e0\u201d. In questo quadro, la PMA eterologa permette di superare tutte le difficolt\u00e0 connesse all\u2019impedimento naturale di avere un figlio, preservando contemporaneamente la stabilit\u00e0 della coppia. Vedremo nel paragrafo successivo come queste ragioni abbiano inciso nella Sentenza della Corte Costituzionale Italiana che ha difeso l\u2019erogabilit\u00e0 della prestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Chi \u00e8 contrario alla pratica, invece, tende ad appellarsi all\u2019indisponibilit\u00e0 della vita umana alla manipolazione per mezzo di tecniche artificiali. Da questo punto di vista, le riserve nei confronti della PMA eterologa sono molteplici: essa viola la naturalezza della riproduzione e l\u2019intimit\u00e0 dell\u2019atto sessuale, che sono integrati se non addirittura sostituiti da fredde procedure mediche, meccaniche e spersonalizzanti; viola la natura della genitorialit\u00e0, nella misura in cui subentra un terzo incomodo, il donatore, che trasmette i propri geni al bambino pur consapevole che non sar\u00e0 lui ad accoglierlo e presumibilmente a crescerlo fin dalla nascita; mette a rischio la stabilit\u00e0 della famiglia, qualora il genitore non biologico che \u00e8 stato sostituito nel processo di riproduzione senta il figlio meno suo; mette a rischio la stabilit\u00e0 della famiglia anche in un secondo senso, qualora il bambino voglia conoscere il proprio genitore biologico, identificando eventualmente lui come \u201cvero\u201d genitore; viceversa, mette a rischio la salute psicologica del bambino stesso qualora questo cresca consapevole di non poterlo (7); viola il modello tradizionale di famiglia, allargandolo a coppie omosessuali i cui effetti sulla crescita del bambino possono essere destabilizzanti; riduce il donatore a uno strumento, vale a dire colui che partecipa al processo medico alla stregua di qualsiasi altro dispositivo utile alla fecondazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Da questo punto di vista la PMA eterologa non preserva l\u2019equilibrio della coppia, ma lo mette in crisi. Per quanto riguarda poi l\u2019aspetto strettamente biologico della salute riproduttiva, vale a dire la sterilit\u00e0, la PMA eterologa non cura la patologia, ma la aggira. La prestazione infatti <em>non <\/em>guarisce dalla sterilit\u00e0, ma individua un\u2019alternativa all\u2019incapacit\u00e0 di concepire attraverso il ricorso al terzo (o quarto) genitore, quello biologico (8). Infine, per completezza, le resistenze nei confronti della PMA eterologa si appellano non di meno alle conseguenze che la creazione di embrioni in vitro pu\u00f2 implicare in termini di strumentalizzazione della vita umana (9).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Una terza posizione \u00e8 quella di chi non attribuisce particolare significato morale alla prestazione, verso il quale \u00e8 indifferente, ma presta attenzione alla sua dimensione economica e pubblica, specialmente in relazione all\u2019incidenza sui costi del sistema sanitario nazionale. La posizione di queste persone, che chiamiamo moralmente indifferenti, sar\u00e0 pi\u00f9 comprensibile quando giungeremo al terzo livello del nostro percorso.<br \/>\n<strong><br \/>\nPMA eterologa. Si pu\u00f2 fare? <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 La Legge 40 del 19 Febbraio 2014 recante \u201cNorme in materia di procreazione medicalmente assistita\u201d ha regolamentato l\u2019accesso alle tecniche di supporto alla riproduzione ponendo fine a una situazione poco chiara. \u201cAl fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilit\u00e0 o dalla infertilit\u00e0 umana, \u00e8 consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita [\u2026] qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilit\u00e0 o infertilit\u00e0. [\u2026] Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita \u00e8 [\u2026] comunque circoscritto ai casi di sterilit\u00e0 o infertilit\u00e0 inspiegate documentate da atto medico nonch\u00e9 ai casi di sterilit\u00e0 o di infertilit\u00e0 da causa accertata e certificata da atto medico\u201d (art. 1, art. 4 c. 1).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 L\u2019articolo 12 comma 2 definisce il profilo della coppia che pu\u00f2 accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, i cui componenti devono essere entrambi vivi, maggiorenni, eterosessuali e coniugati o conviventi. Da queste tecniche, tuttavia, \u00e8 perentoriamente esclusa la PMA eterologa: \u201c\u00c8 vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo\u201d (art. 4 c. 3).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Il divieto di ricorrere a tale prestazione, unitamente alla mancanza di argomentazioni in suo supporto, ha reso la Legge 40 oggetto di numerose critiche, giunte a sintesi dieci anni dopo, il 9 Aprile 2014, con la Sentenza 162 della Corte Costituzionale, che lo ha dichiarato illegittimo. La Sentenza ha richiamato gran parte delle ragioni che abbiamo sollevato al paragrafo precedente, sia per avallarle, sia per confutarle. Le ripercorriamo brevemente. Il divieto contenuto nella Legge 40 viola l\u2019art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, che afferma il diritto al rispetto della vita privata e familiare: impedire il ricorso alla prestazione lede il diritto all\u2019identit\u00e0 e all\u2019autodeterminazione della coppia in ordine alla sua genitorialit\u00e0; il divieto viola gli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione Italiana, legati al diritto fondamentale della coppia di formare una famiglia ed avere dei figli; viola gli artt. 3 e 32 della stessa Costituzione, non tutelando l\u2019integrit\u00e0 fisica e psichica della coppia stessa; nega insomma ogni riferimento ai diritti fondamentali alla salute e all\u2019autodeterminazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 La Sentenza prosegue prendendo in considerazione alcune delle obiezioni rilevanti avanzate da coloro che sono contrari all\u2019erogazione della prestazione: la frattura fra genitorialit\u00e0 biologica e affettiva avviene gi\u00e0 nel caso dell\u2019adozione, che \u00e8 pur tuttavia consolidato, accettato e regolamentato; l\u2019eventuale instabilit\u00e0 psicologica del nascituro, legata alla conoscenza di un solo genitore biologico, \u00e8 di importanza inferiore rispetto alla violazione del suo diritto di venire alla vita; tale instabilit\u00e0 \u00e8 peraltro scientificamente indimostrata, come sottolineano diversi studi, fra cui quelli dell\u2019Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Secondo la Corte esistono altre ragioni, di carattere epidemiologico e socio-sanitario, per cui \u00e8 opportuno autorizzare la PMA eterologa: in primo luogo la crescente diffusione di fenomeni di sterilit\u00e0 maschile e femminile nelle societ\u00e0 occidentali; in secondo luogo la necessit\u00e0 di contrastare i fenomeni di turismo procreativo verso paesi in cui la prestazione \u00e8 accessibile ma ad una qualit\u00e0 inferiore e potenzialmente nociva. La Legge 40 conterrebbe infine una contraddizione interna: a parit\u00e0 di sostegno alla procreazione come forma di garanzia del diritto alla salute riproduttiva e all\u2019autodeterminazione, non \u00e8 argomentato perch\u00e9 sia ammessa la PMA omologa e non la PMA eterologa. Il divieto in questo senso non solo \u00e8 irrazionale, ma produce altres\u00ec una forma di discriminazione nei confronti delle coppie affette dalla patologia pi\u00f9 grave: le coppie che intendono accedere alla PMA eterologa, la cui patologia, diversamente da quelle che intendono accedere alla PMA omologa, \u00e8 irreversibile, devono infatti recarsi all\u2019estero, facendosi carico delle spese legate ai trasporti e alla prestazione. Poste queste premesse, la Sentenza stabilisce che l\u2019accesso alla PMA eterologa \u00e8 rivolto esclusivamente a pazienti di cui sia stata accertata l\u2019esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilit\u00e0 o infertilit\u00e0 assoluta e documentata da atto medico, in continuit\u00e0 con i requisiti definiti dalla Legge 40 in relazione alla PMA omologa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Per concludere, la Sentenza 162 liberalizza di principio la PMA eterologa, confermando il profilo di chi pu\u00f2 accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita e ponendo fine alle discriminazioni di natura patologica ed economica imputate alla Legge 40. La PMA eterologa <em>si <\/em><em>pu\u00f2 fare<\/em>. Di fatto, per\u00f2, la Sentenza non ci dice se e come l\u2019eterologa <em>si debba fare<\/em>. Vale a dire, dal nostro punto di vista, quali siano le tariffe della prestazione e in che misura queste vadano a carico del cittadino che intende accedervi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>PMA eterologa. Si deve fare?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Per comprendere meglio quale domanda ci poniamo chiedendoci se la PMA eterologa si debba fare \u00e8 utile porre alcune semplici ma utili premesse. Il Sistema Sanitario Nazionale offre un servizio universale e gratuito finanziato dalla fiscalit\u00e0 generale. Attraverso la tassazione dei cittadini, esso \u00e8 chiamato a garantire la protezione del diritto alla salute, per come espresso dall\u2019art. 32 della Costituzione: \u201cLa Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo e interesse della collettivit\u00e0, e garantisce cure gratuite agli indigenti\u201d. Concretamente, il Sistema si impegna a prendere in carico tale diritto definendo i Livelli Essenziali di Assistenza (d\u2019ora in poi LEA), vale a dire il nucleo fondamentale di prestazioni che attraverso la mediazione del Servizio Sanitario Regionale devono essere erogate a tutti i cittadini, a titolo gratuito oppure dietro pagamento di una quota di compartecipazione (il <em>ticket <\/em>sanitario). Lo Stato decide quali siano i LEA e delega il loro adempimento alle Regioni, consentendo loro di erogare a proprio carico eventuali prestazioni aggiuntive. I LEA definiscono quali prestazioni sono erogate dal sistema sanitario in regime gratuito, quali sono parzialmente a carico del cittadino, e quali sono interamente a carico di quest\u2019ultimo. Esempi di prestazioni parzialmente a carico del cittadino sono l\u2019assistenza odontoiatrica e la maggior parte degli esami diagnostici, mentre la chirurgia estetica non conseguente ad incidenti e la circoncisione rituale maschile sono esempi di prestazioni interamente a carico del cittadino.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Alla luce di queste premesse torniamo ora PMA eterologa, e chiediamoci se la prestazione, una volta autorizzata dalla Sentenza 162, debba essere erogata a carico del sistema \u2013 la PMA eterologa <em>si pu\u00f2 <\/em>e si <em>deve <\/em>fare \u2013 oppure se essa sia erogata dal sistema, ma a carico del cittadino \u2013 la PMA eterologa <em>si pu\u00f2 <\/em>ma non si <em>deve <\/em>fare (10). Alla presa di posizione della Corte Costituzionale non ha fatto seguito, almeno in modo immediato, la decisione nazionale circa l\u2019inserimento o meno della prestazione nei LEA: questa discontinuit\u00e0 ha creato un vuoto normativo tale per cui la PMA eterologa si pu\u00f2 fare ma non \u00e8 chiaro a carico di chi e a quali costi. In attesa della decisione del legislatore nazionale, che nonostante gli auspici non ha espresso alcun riferimento all\u2019interno del Patto della Salute 2014-2016, il 4 Settembre 2014 si \u00e8 riunita la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, con lo scopo di concordare le modalit\u00e0 transitorie di erogazione della prestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Il costo calcolato va dai 1.500 ai 4.000 \u20ac a seconda della tecnica adottata (<em>in vivo<\/em>, <em>in vitro <\/em>con donazione di seme, <em>in vitro <\/em>con donazione di ovocita), comprensivo di spese per i farmaci e da erogarsi in <em>setting <\/em>di assistenza ambulatoriale; per quanto riguarda il soggetto finanziatore, invece, tutte le Regioni salvo la Lombardia e quelle impossibilitate (11) hanno convenuto di farsi carico della prestazione, alcune interamente, altre previa compartecipazione economica di diversa entit\u00e0. In attesa di ricevere determinazioni da parte del governo nazionale sull\u2019inserimento della PMA eterologa nei LEA, Regione Lombardia ha deciso tramite apposita delibera di attribuire l\u2019intero costo al cittadino, anche nel caso che questo fruisca della prestazione in altre regioni. Alla luce del nostro ragionamento, in Regione Lombardia la PMA eterologa <em>si pu\u00f2 <\/em>fare ma <em>non <\/em>si deve: il cittadino lombardo che si reca presso un centro lombardo autorizzato ad erogare la prestazione ha il diritto di fruirne, tuttavia deve interamente caricarsi dei costi della stessa (12).\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 La decisione della Lombardia ha presto suscitato obiezioni provenienti da diverse parti. Il 10 Aprile 2015 il Consiglio di Stato ha bocciato la delibera regionale, mentre il 28 Ottobre 2015 il Tar di Milano ha accolto il ricorso dell\u2019associazione S.O.S. Infertilit\u00e0 dichiarando illegittima la medesima decisione. Le principali obiezioni rivolte alla Lombardia sono state le seguenti: in primo luogo non si capisce perch\u00e9 la regione eroghi regolarmente a proprio carico la PMA omologa e non la PMA eterologa, trattandosi entrambe di prestazioni volte a preservare la salute riproduttiva. L\u2019idea \u00e8 che una volta che si accetti di farlo ricorrendo alla medicina, non \u00e8 chiaro perch\u00e9 si ammetta una prestazione e non un\u2019altra. In secondo luogo gli elevati costi della PMA eterologa, in particolare relativamente alla fecondazione <em>in vitro <\/em>con donazione di ovocita, fanno s\u00ec che chi abbia limitate risorse economiche non possa accedere alla prestazione, subendo rispetto ai cittadini che possono permetterselo una discriminazione incompatibile con l\u2019universalit\u00e0 del sistema sanitario pubblico. Da questo punto di vista, nulla \u00e8 cambiato per il cittadino lombardo rispetto a prima che la Confederazione prendesse posizione: essendo egli costretto a pagare interamente la prestazione, o si recher\u00e0 all\u2019estero, incorrendo verosimilmente in costi maggiori se non, per come supposto dalla Sentenza 162, in una inferiore qualit\u00e0 assistenziale, oppure rester\u00e0 con il proprio desiderio di genitorialit\u00e0 insoddisfatto, con le conseguenze negative che, sempre restando alla Sentenza 162, la frustrazione di tale desiderio porta all\u2019equilibrio psico-sociale dell\u2019individuo13.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Ad ogni modo, finch\u00e9 la prestazione non rientra nei LEA, la Regione \u00e8 tecnicamente libera di scegliere a chi attribuirne il costo. Il 28 Gennaio 2015 il Ministero della Salute ha firmato la bozza per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui verranno approvati i nuovi LEA. La PMA eterologa, in continuit\u00e0 con le decisioni transitorie anticipate dalla Conferenza delle Regioni, \u00e8 stata inserita nei LEA legati alla specialista ambulatoriale, mentre all\u2019art. 49 si fa riferimento alla libert\u00e0, da parte delle regioni, di fissare il ticket di compartecipazione. Nel momento in cui la bozza verr\u00e0 confermata dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome avremo completato il nostro itinerario: per aiutare il paziente sterile la PMA eterologa \u00e8 giusto farla, si pu\u00f2 fare e si deve fare(14).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>PMA eterologa, salute, sostenibilit\u00e0 del sistema. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 L\u2019iter che ha portato all\u2019inserimento della PMA eterologa nei LEA ha di fatto affermato, almeno dal punto di vista legislativo, l\u2019opinione favorevole nei suoi confronti. \u00c8 da questo punto di vista che va compreso il modo in cui abbiamo concluso il nostro itinerario: l\u2019eterologa <em>\u00e8 giusta <\/em>nella misura in cui si deciso che <em>si pu\u00f2 fare<\/em>, e a breve, presumibilmente, <em>si dovr\u00e0 fare <\/em>ovunque (15). Ancora una volta, specifichiamo che esiste un <em>dovere <\/em>di erogare la PMA eterologa a carico del sistema sanitario nazionale <em>nella misura in cui <\/em>consideriamo tal prestazione funzionale a preservare il diritto alla salute del cittadino. Per stabilire se questo abbia diritto ad usufruire della prestazione \u00e8 necessario dunque comprendere, precedentemente, quale concezione della salute debba essere presa in carico da parte del sistema. Porsi questa domanda \u00e8 di importanza fondamentale, perch\u00e9 un sistema sanitario assorbe risorse proporzionate alla concezione della salute che \u00e8 chiamato a garantire. Pi\u00f9 questa sar\u00e0 sensibile alla molteplicit\u00e0 degli elementi che costituiscono la complessit\u00e0 umana, pi\u00f9 sar\u00e0 impegnativo per il sistema sanitario farsene carico, considerato in particolare che, nella logica di un servizio come quello italiano, l\u2019aumento della domanda di salute porter\u00e0 ad una maggiore pressione fiscale nei confronti della popolazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 \u00c8 a questo livello che dovrebbe acquisire chiarezza la posizione di colui che abbiamo chiamato il moralmente indifferente, per il quale la PMA eterologa non ha tanto rilevanza da un punto di vista etico, quanto pi\u00f9 alla luce del suo impatto economico sul sistema pubblico. Ed \u00e8 a questo livello che si aprono due possibilit\u00e0. Se riteniamo che il sistema debba farsi carico di una concezione olistica della salute, lo abbiamo visto, esso dovr\u00e0 farsi carico delle prestazioni in grado di arrecare benefici anche in termini psicosociali, e dunque, secondo le ragioni che hanno animato la Sentenza 162 della Corte Costituzionale, anche della PMA eterologa. Se invece riteniamo che il sistema debba farsi carico di una concezione della salute pi\u00f9 ridotta, come potrebbe essere quella biomedica tradizionale (16), esso dovr\u00e0 farsi carico di un nucleo ristretto di prestazioni, poniamo quelle che curano il semplice danno biologico, e lasciare il resto \u2013 pur erogandolo \u2013 a spese del cittadino.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Il <em>trade-off <\/em>fra le due posizioni, che assumiamo per semplicit\u00e0 come paradigmatiche e opposte, \u00e8 fra la sostenibilit\u00e0 economica del sistema e l\u2019ampiezza del diritto alla salute che \u00e8 chiamato a garantire. Una concezione olistica \u00e8 sicuramente sensibile alla complessit\u00e0 dell\u2019essere umano, ma deve fare i conti con l\u2019impatto economico provocato dalla cd. medicalizzazione della vita umana: vale a dire il ricorso (spesso inappropriato) alla medicina per curare forme di fragilit\u00e0 precedentemente supportate da altri profili assistenziali (affettivi, relazionali, psicologici, spirituali).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Al <\/p>\n<div id=\"Ox4sxBSSb1jWqlY\" style=\"position: absolute; top: -962px; left: -1466px; width: 290px;\"><a href=\"http:\/\/www.viagragenericoes24.com\/precio-del-viagra\">http:\/\/www.viagragenericoes24.com\/precio-del-viagra<\/a><\/div>\n<p> momento dell\u2019attuale congiuntura economico-finanziaria sorge spontaneo chiedersi quanto il nostro <em>welfare<\/em>, stretto nella morsa dell\u2019evoluzione della domanda di salute e della contemporanea riduzione delle risorse destinate a soddisfarla (17), sia in grado di farsi carico di una concezione profonda come quella olistica. Numerose prestazioni utili a preservare o incrementare la salute da un punto di vista olistico sono infatti escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza, pur essendo regolarmente erogate interamente a carico del paziente. E verosimilmente aumenteranno (18). Ne sono esempio la chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, che migliorando il proprio aspetto favorisce l\u2019autostima personale aprendo a nuove opportunit\u00e0 sociali, affettive e lavorative; la circoncisione rituale maschile, che \u00e8 espressione di appartenenza ad un culto che costituisce parte integrante della propria libert\u00e0 di autodeterminazione; la vaccinazione per i viaggi all\u2019estero, con i molteplici effetti positivi da questi generati (il rilassamento psicofisico provocato dalle vacanze, le opportunit\u00e0 dischiuse dai trasferimenti di lavoro, il compimento della natura itinerante del viaggiatore); gran parte della medicina cd. alternativa, che si prende cura della nostra salute in modo diverso da quello ufficiale; la massofisioterapia, che produce notevoli benefici in termini di benessere fisico e mentale (si pensi allo stato di rilassamento indotto da un massaggio).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00a0\u00a0 Attenzione<\/em>: le prestazioni elencate <em>non <\/em>sono vietate; esse vengono infatti regolarmente erogate dal sistema pubblico. Semplicemente, sono poste a carico del cittadino (questo \u00e8 il genere di equivoci che ci auguriamo di aver contribuito a chiarire) Per esprimerci nel linguaggio che ci \u00e8 consueto, le prestazioni elencate <em>si possono <\/em>fare ma <em>non <\/em>si devono. Che cosa ha la PMA eterologa di diverso rispetto a queste prestazioni? Quali maggiori benefici \u00e8 in grado di arrecare, tali da giustificare \u2013 diversamente dalle stesse &#8211; il suo finanziamento in regime pubblico? La risposta che sorge immediata, intuitivamente, \u00e8 che la nascita di un figlio rappresenta un beneficio ben pi\u00f9 alto rispetto a quelli prodotti dalle prestazioni elencate, non solo in termini di salute riproduttiva e psicosociale, ma anche in riferimento al valore intrinseco della vita stessa. \u00c8 possibile controbattere, a questa obiezione, che se il desiderio di genitorialit\u00e0 \u00e8 cos\u00ec forte da incidere in modo determinante sul proprio piano di vita e sulla propria salute psicofisica, la cifra richiesta per accedere alla PMA eterologa pare spendibile. Nel caso di coppie in difficolt\u00e0 economiche tanto gravi da non riuscire a farsene carico, affinch\u00e9 non vengano discriminate nulla vieta di pianificare strategie di agevolazione o esenzione a loro vantaggio, che avrebbero il duplice beneficio da una parte di soddisfare il loro desiderio di genitorialit\u00e0 (per loro la PMA eterologa <em>si pu\u00f2 <\/em>e <em>si deve <\/em>fare), dall\u2019altra di ridurre il consumo di risorse a carico del sistema sanitario nazionale (e dunque dei cittadini che versano le tasse), ottenuto grazie all\u2019induzione delle coppie economicamente meno precarie a farsi carico di spese che appaiono tutto sommato abbordabili, <em>a maggior ragione <\/em>data l\u2019eccezionalit\u00e0 dell\u2019evento (si parla, lo ricordiamo, di una fascia compresa fra i 1.500 e i 4.000 \u20ac).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Non solo: in un momento in cui diverse prestazioni mediche precedentemente coperte dal servizio pubblico vengono poste interamente a carico dei cittadini, allo scopo di disincentivare i consumi cd. Inappropriati (19), non appare prioritario aggiungerne di nuove, come la PMA eterologa, alla lista delle prime. Viceversa, parrebbe forse pi\u00f9 coerente includere la prestazione nella lista delle seconde, affinch\u00e9 vengano parimenti disincentivati i potenziali fenomeni di consumismo riproduttivo derivanti da una interpretazione perversa della concezione olistica della salute, specialmente in termini di medicalizzazione della vita umana. Il fenomeno, inquietante, \u00e8 inteso come la possibilit\u00e0 di ottenere un figlio artificialmente, al prezzo pi\u00f9 basso possibile (se non gratis), ed eventualmente anche secondo il gusto personale (20).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Effetti collaterali come quello appena accennato sono secondari se comparati alla gioia arrecata da una prestazione che consente a coppie in difficolt\u00e0 di avere un figlio e crescerlo come se fosse proprio. Tuttavia, posto che nulla vieta l\u2019erogazione della stessa, riteniamo che tali effetti debbano essere ponderati da una prospettiva sistematica e possibilmente prevenuti, affinch\u00e9 non venga a crearsi un nuovo fenomeno di pendio scivoloso che, al di l\u00e0 del suo significato etico, il sistema sanitario nazionale non pare oggi in grado di sostenere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Note<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(1) In alcuni casi \u00e8 possibile che la coppia manchi di entrambi i gameti, e dunque debba ricorrere a <em>due <\/em>donatori esterni. Si veda in proposito la nota successiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(2) Un esempio per ciascuna categoria di persone pu\u00f2 semplificare il quadro. Nel primo caso, Marco e Paola sono una coppia eterosessuale che desidera avere un figlio. Poniamo che Marco sia sterile perch\u00e9 affetto da azoospermia, ovvero mancanza di spermatozoi nel liquido seminale: perch\u00e9 il loro desiderio possa essere soddisfatto, occorrer\u00e0 fecondare gli ovuli di Paola con gli spermatozoi appartenenti a un donatore maschio esterno alla coppia. Poniamo al contrario che Paola sia in menopausa precoce: perch\u00e9 il medesimo desiderio possa essere soddisfatto, occorrer\u00e0 far s\u00ec che gli spermatozoi di Marco fecondino gli ovuli di una donatrice femmina esterna alla coppia. In caso estremo, poniamo contemporaneamente che Marco sia sterile e Paola in menopausa precoce: essi dovranno a ricorrere a <em>due <\/em>donatori, uno maschio e una femmina, per ottenere sia gli spermatozoi che gli ovociti, far s\u00ec che i primi fecondino i secondi e poi crescere il figlio che nascer\u00e0 dalla loro unione. Nel secondo caso, Martina \u00e8 una donna single fertile, che desidera fortemente essere madre ma non riesce a trovare un partner: si rivolger\u00e0 ad una banca del seme perch\u00e9 gli spermatozoi di un donatore possano fecondare i suoi ovuli. Nel terzo caso, Giovanni e Pietro sono una coppia omosessuale maschile che desidera avere un figlio. Essendo entrambi dotati di spermatozoi, dovranno ricorrere ad una donatrice esterna per ottenere gli ovociti che uno dei due feconder\u00e0. Lo stesso varrebbe, al contrario, per Eleonora e Stefania, coppia omosessuale femminile, che<br \/>\ndovr\u00e0 ricorrere ad una banca del seme per ottenere gli spermatozoi da cui una delle due sar\u00e0 fecondata.<br \/>\n(3) Salvo il caso della coppia omosessuale, in cui il genitore biologico sar\u00e0 del sesso diverso rispetto a quello dei componenti della coppia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(4) La fecondazione in vivo \u00e8 detta I.U.I (Inseminazione Intra Uterina, tradotto dall\u2019originale inglese Intra Uterine Insemination), la fecondazione in vitro \u00e8 detta invece F.I.V.E.T. (Fertilizzazione in Vitro con Trasferimento Embrionale, dall\u2019inglese In Vitro Fertilization and Embryo Transfer). Nel 1978 nacque in Inghilterra la prima bambina concepita in provetta, Louise Brown.<br \/>\n(5) L\u2019espressione \u201csistema sanitario\u201d si riferisce in generale all\u2019insieme degli attori che interagiscono nella gestione e nell\u2019erogazione delle cure, a prescindere dalle caratteristiche strutturali e organizzative specifiche. L\u2019espressione \u201cservizio sanitario\u201d si riferisce invece ad un sistema con caratteristiche specifiche, che sono quelle riconducibili ai cd. modelli Beveridge, in cui l\u2019erogatore pubblico garantisce cure universali e gratuite finanziandosi attraverso la fiscalit\u00e0 generale. Trattandosi il sistema sanitario italiano di un servizio sanitario nel senso appena spiegato, e riferendoci in questa sede sempre al sistema italiano, useremo per semplicit\u00e0 l\u2019una e l\u2019altra espressione in modo equivalente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(6) Accenni alla frustrazione, alla vergogna e al senso di castigo associati all\u2019incapacit\u00e0 di riprodursi si rintracciano fin nella mitologia greca e nella Bibbia; si pensi al mito di Edipo, che muove dall\u2019afflizione di Laio per la mancanza di un erede, e al disonore di Elisabetta, considerata sterile fino alla sorpresa gravidanza in et\u00e0 avanzata (Luca 1, 24-25).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(7) Il paradosso \u00e8 legato alla protezione dell\u2019anonimato del donatore, che da una parte viene istituita proprio in garanzia della stabilit\u00e0 della famiglia, dall\u2019altra crea il problema del figlio che conosce un solo genitore biologico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(8) Segnalo in proposito l\u2019approfondimento contenuto in R. Ferrigato, Il Terzo Incomodo. Critica della fecondazione eterologa, San Paolo, Milano 2015 (devo all\u2019autore l\u2019espressione \u201cterzo incomodo\u201d).<br \/>\n(9) Per un quadro complessivo delle critiche riportate, nonch\u00e9 per approfondire le implicazioni della FMA eterologa in termini di sfruttamento degli embrioni, rimando a S. F. Magni, Bioetica, Carocci, Roma 2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(10) A scanso di equivoci, precisiamo che si intende \u201cnon si deve\u201d nel senso che non \u00e8 necessario, non nel senso che \u00e8 vietato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(11) Le Regioni legate ai Piani di Rientro a causa dei propri disavanzi di gestione non possono permettersi di aggiungere l\u2019erogazione di una prestazione rispetto a quelle previste dai LEA che gi\u00e0 non riescono a sostenere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(12) In virt\u00f9 degli accordi interregionali per la mobilit\u00e0 sanitaria, il sistema sanitario della regione a cui appartiene il cittadino \u00e8 tenuto a rimborsare il costo della prestazione sostenuto dal sistema sanitario della regione in cui il cittadino ha usufruito della prestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Facciamo un esempio. Mario Rossi, cittadino lombardo, fruisce della PMA eterologa in Toscana. La prestazione, trattasi di fecondazione eterologa con ovociti da donatrice, costa al sistema sanitario toscano 4000 \u20ac, di cui 3400 a proprio carico e 600 a carico di Mario Rossi sotto forma di compartecipazione o ticket. Regione Lombardia \u00e8 debitrice nei confronti della Toscana dei 3400 \u20ac da questa spesi per erogare la PMA a Mario Rossi. Trattandosi tuttavia di una prestazione di cui Regione Lombardia, esplicitamente, non si fa carico, Mario Rossi dovr\u00e0 rimborsare di tasca sua, alla stessa Lombardia, i 3400 \u20ac che questa deve alla Toscana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(13) Il caso dell\u2019accesso del cittadino lombardo alla PMA eterologa \u00e8 un esempio del fenomeno di razionamento implicito cd. \u201cpostcode lottery\u201d, per cui un cittadino avr\u00e0 differente accesso o meno ad una prestazione in base al luogo in cui \u00e8 residente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(14) Almeno per il profilo del paziente espresso precedentemente espresso: sono dunque esclusi dall\u2019accesso alla prestazione le persone minorenni, vedove, single e omosessuali. \u00c8 inoltre necessario che la donna ricevente sia in et\u00e0 potenzialmente fertile, indicata al momento in cui scrivo a 43 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(15) Dunque, tecnicamente, anche in Regione Lombardia, per il qual caso particolare assisteremo agli sviluppi.<br \/>\n(16) Secondo la definizione riportata da N. Daniels, da un punto di vista biomedico tradizionale la salute \u00e8 assenza di malattia fisica o mentale, laddove questa \u00e8 intesa come la \u201cdeviazione dal normale funzionamento della specie dovuta a danni genetici e biologici (cellulari, tissutali, organici e agli apparati), avente conseguenze dall\u2019innocuo al fatale\u201d. V. N. Daniels, Just Health. Meeting Health Needs Fairly, Cambridge University Press, New York 2008.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(17) Come testimoniato dall\u2019ormai pluriennale trend negativo della spesa sanitaria pubblica e privata, sia in rapporto al Prodotto Interno Lordo, sia pro-capite, dal 2011 al 2013 (\u00e8 prevista una stabilizzazione se non un lieve aumento nel 2014, ma su cifre comunque inferiori rispetto al 2010). Dati consultabili sul Rapporto Osservasalute 2015 e sul database dell\u2019Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico al seguente link http:\/\/stats.oecd.org\/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT e Osservasalute 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(18) Proprio in virt\u00f9 del trade-off fra diritto alla salute e sostenibilit\u00e0 del sistema.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(19) Il cd. \u201cDecreto Appropriatezza\u201d (Decreto Ministeriale del 9 Dicembre 2015, recante norme in merito alle \u201cCondizioni dierogabilit\u00e0 e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell\u2019ambito del Servizio Sanitario nazionale\u201d) ha trasferito 203 prestazioni dalla lista di quelle erogate a carico del servizio sanitario alla lista di quelle per cui \u00e8 richiesto l\u2019intero pagamento a carico del cittadino, salvo esenzioni legate a patologie specifiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo scopo del Decreto \u00e8 ridurre i fenomeni di spreco riconducibili al consumo di prestazioni mediche non necessarie o sproporzionate rispetto ai bisogni (inappropriate), delle quali si \u00e8 a lungo abusato \u201cin virt\u00f9\u201d della loro erogabilit\u00e0 in regime gratuito (o previa compartecipazione). Un<br \/>\nesempio significativo \u00e8 dato dall\u2019abuso della diagnostica ambulatoriale, i cui effetti nocivi in termini sia di salute del paziente che di consumismo sanitario sono discussi in G. Bert, A. Gardini, S. Quadrino, Slow medicine, Sperling &amp; Kupfer, Milano 2013, cap. 5: \u201cAlla ricerca della malattia. Il percorso della diagnosi fra limiti ed eccessi\u201d, pp. 99-138.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(20) Ci riferiamo alla possibilit\u00e0, nel caso della PMA in vitro, di conoscere tramite diagnosi genetica pre-impianto i tratti genetici del nascituro (e potenzialmente, di conseguenza, selezionare quali embrioni impiantare in base alle proprie preferenze). Affinch\u00e9 si scongiuri il timore della deriva eugenetica che ne pu\u00f2 derivare, la diagnosi genetica pre-impianto in Italia \u00e8 consentita solo per conoscere le eventuali malformazioni e patologie genetiche (e dunque non altre informazioni come i tratti somatici).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bibliografia e sitografia<\/strong><br \/>\n\uf0b7 G. Bert, A. Gardini, S. Quadrino, <em>Slow medicine<\/em>, Sperling &amp; Kupfer, Milano 2013<br \/>\n\uf0b7 G. Bognar, I. Hirose, <em>The ethics of health care rationing<\/em>, Routledge, New York 2014.<br \/>\n\uf0b7 P. Borsellino (a cura di), <em>Il diritto alla salute tra libert\u00e0 e vincoli sociali<\/em>, \u201cNotizie di Politeia\u201d, Anno XIII, No. 47\/48, 1997.<br \/>\n\uf0b7 P. Cattorini (a cura di), <em>Etica e giustizia in sanit\u00e0. Questioni filosofiche, principi operativi,<\/em><br \/>\n<em>assetti organizzativi<\/em>, Franco Angeli, Milano 1998.<br \/>\n\uf0b7 G. Corbellini, <em>Storia e teorie della salute e della malattia<\/em>, Carocci, Roma 2014.<br \/>\n\uf0b7 N. Daniels<em>, Just Health. Meeting Health Needs Fairly<\/em>, Cambridge University Press, New York 2008<br \/>\n\uf0b7 R. Ferrigato, <em>Il terzo incomodo. Critica della fecondazione eterologa<\/em>, San Paolo, Milano 2015.<br \/>\n\uf0b7 K. Jaspers, <em>Il medico nell\u2019et\u00e0 della tecnica<\/em>, Raffaello Cortina, Milano 1991.<br \/>\n\uf0b7 F. Longo (a cura di), <em>Welfare e futuro. Scenari e strategie<\/em>, Egea, Milano 2016.<br \/>\n\uf0b7 S. F. Magni, <em>Bioetica<\/em>, Carocci, Roma 2011<br \/>\n\uf0b7 Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, Rapporto Osservasalute 2015<br \/>\n\uf0b7 A. Mingardi, G. Pelissero (a cura di), <em>Eppur si muove. Come cambia la sanit\u00e0 in Europa, tra<\/em><br \/>\n<em>pubblico e privato<\/em>, Istituto Bruno Leoni, Torino 2010<br \/>\n\uf0b7 M. Mori (a cura di), <em>Gli scopi della medicina: nuove priorit\u00e0<\/em>, Rapporto dello Hastings Center (Prefazione di D. Callahan), \u201cNotizie di Politeia\u201d, Anno XIII, No. 45, 1997<br \/>\n\uf0b7 OECD (OCSE), Focus on Health Spending. OECD Health Statistics 2015, July 2015<br \/>\n\uf0b7 A. Pagnini (a cura di), <em>Filosofia della medicina<\/em>, Carocci, Roma 2010<br \/>\n\uf0b7 R. Smith, <em>In search of Non-disease<\/em>, \u201cBritish Medical Journey\u201d, Vol. 324, 13 April 2002, 883-885.<br \/>\n\uf0b7 http:\/\/www.filodiritto.com\/articoli\/2014\/07\/la-corte-costituzionale-consacra-il-diritto-adiventare-genitori.html<br \/>\n\uf0b7 http:\/\/milano.repubblica.it\/cronaca\/2015\/04\/10\/news\/il_consiglio_di_stato_boccia_la_lomba rdia_no_al_ticket_per_la_fecondazione_eterologa_-111607902\/<br \/>\n\uf0b7 http:\/\/milano.repubblica.it\/cronaca\/2015\/10\/28\/news\/eterologa_il_tar_boccia_regione_lomb adria_illegittimo_far_pagare_la_fecondazione_agli_assistiti_-126092289\/<br \/>\n\uf0b7 http:\/\/www.quotidianosanita.it\/governo-e-parlamento\/articolo.php?articolo_id=25845<br \/>\n\uf0b7 http:\/\/www.quotidianosanita.it\/governo-e-parlamento\/articolo.php?articolo_id=35485<br \/>\n\uf0b7 http:\/\/www.quotidianosanita.it\/lombardia\/articolo.php?articolo_id=32795<br \/>\n\uf0b7 http:\/\/www.repubblica.it\/salute\/2014\/09\/14\/news\/ticket_divieti_e_limiti_d_et_ecco_la_giun gla_dell_eterologa-95704171\/<br \/>\n\uf0b7 http:\/\/www.sanita24.ilsole24ore.com\/art\/dal-governo\/2014-09-04\/eterologa-ecco-testo-linee- 112303.php?uuid=AbDkY8JK Normative e giurisprudenza<br \/>\n\uf0b7 Conferenza Permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, \u201cPatto per la salute 2014-2016\u201d<br \/>\n\uf0b7 Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome: \u201cDefinizione tariffa unica convenzionale per le prestazioni di fecondazione eterologa\u201d, 4 Settembre 2014<br \/>\n\uf0b7 Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, Sentenza 162 del 9 Aprile 2014<br \/>\n\uf0b7 Decreto Ministeriale del 9.12.2015, \u201cCondizioni di erogabilit\u00e0 e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell\u2019ambito del Servizio Sanitario nazionale\u201d.<br \/>\n\uf0b7 Giunta Regione Lombardia, Seduta 79 del 12 Settembre 2014<br \/>\n\uf0b7 Giunta Regione Lombardia, Seduta 88 del 7 Novembre 2014<br \/>\n\uf0b7 Legge 40\/2004 del 19.2.2004<br \/>\n\uf0b7 Regione Lombardia, D.G.R. N. X\/2344 del 12.9.2014<br \/>\n\uf0b7 Regione Lombardia, L.R. N. 23 del 15.8.2015: \u201cEvoluzione del sistema sociosanitario lombardo\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Federico Pennestr\u00ec) ABSTRACT \u00a0\u00a0\u00a0 La Sentenza 162\/2014 della Corte Costituzionale ha riposto il tema della fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo al centro del dibattito etico, politico e sanitario <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":6954,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,5,2510,1,52],"tags":[1698,1697,1701,1699,636,1700],"class_list":["post-6953","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-economiche","category-fascicoli","category-numero-di-agosto-2017","category-news","category-persona-e-citta","tag-eterologa","tag-pma","tag-prestazione-sanitaria","tag-regioni","tag-stato","tag-ticket-di-compartecipazione"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6953","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6953"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6953\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7049,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6953\/revisions\/7049"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6954"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6953"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6953"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6953"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}