{"id":7327,"date":"2018-01-01T16:52:47","date_gmt":"2018-01-01T15:52:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=7327"},"modified":"2020-10-27T13:47:30","modified_gmt":"2020-10-27T12:47:30","slug":"le-riflessioni-sulla-perizia-della-scrittura-nel-contesto-delle-attivita-dellorgano-processuale-richiedente-il-suo-svolgimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/le-riflessioni-sulla-perizia-della-scrittura-nel-contesto-delle-attivita-dellorgano-processuale-richiedente-il-suo-svolgimento\/","title":{"rendered":"Le riflessioni sulla perizia della scrittura nel contesto delle attivit\u00e0 dell\u2019organo processuale richiedente il suo svolgimento"},"content":{"rendered":"<p><strong>di Justyna Zylinska\u00a0<\/strong><a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\"><strong>[i]<\/strong><\/a><\/p>\n<p>(Traduzione dalla lingua polacca a cura di\u00a0<strong>Jolanta Grebowiec-Baffoni<\/strong>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le riflessioni sulla perizia della scrittura nel contesto delle attivit\u00e0 dell\u2019organo processuale richiedente il suo svolgimento<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La perizia della scrittura, appartenendo al campo della perizia dei documenti, pu\u00f2 essere trattata nel senso pi\u00f9 largo o pi\u00f9 stretto. La perizia in <em>sensu largo<\/em>, non sar\u00e0 molto differente dal concetto della perizia dei documenti. L\u2019ambito delle indagini sulla scrittura manuale comprende sia l\u2019analisi della specificit\u00e0 dei segni grafici \u2013 ossia la specificit\u00e0 di realizzare di questi segni, sia l\u2019analisi del mezzo scrivente e coprente. Invece l\u2019analisi della scrittura in <em>sensu stricto<\/em> si limita soltanto alle analisi comparative dei segni grafici\u00a0<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[ii]<\/a>.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella pratica le analisi della scrittura raramente si limitano soltanto alle comparazioni dei segni grafici. Il loro obiettivo pu\u00f2 essere per esempio l\u2019identificazione dell\u2019esecutore della scrittura o del suo stato psicofisiologico (per esempio et\u00e0, malattie), oppure la verifica se la grafia proviene da una o pi\u00f9 persone, oppure quando \u00e8 stata realizzata<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[iii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Richiedendo l\u2019esecuzione della perizia sulla scrittura, l\u2019organo processuale deve determinare l\u2019esistenza delle condizioni di cui all\u2019art. 193 \u00a7 1 del <em>Codice di procedura penale<\/em><a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[iv]<\/a>, e quindi esaminare se le circostanze (ad es. la firma sottostante al documento \u00e8 stata eseguita da una determinata persona) hanno un impatto significativo sul risultato del caso e se la sua spiegazione richiede l\u2019utilizzo di particolari conoscenze peritali nel campo della scrittura, oppure se la questione possa essere chiarita da altre azioni probatorie (ad es. tramite le dichiarazioni sicure dei testimoni) <a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[v]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il verificarsi delle circostanze di cui sopra esige dall\u2019organo processuale, che nel processo penale compare come decisore, l\u2019ammissione delle perizie, nonch\u00e9 di svolgere altri compiti che riguardano la direzione e l\u2019ambito delle attivit\u00e0 svolte dall\u2019esperto nella sfera dell\u2019analisi della scrittura, per esempio di definire il suo oggetto, oppure di completare e di fornire al perito il materiale da esaminare, indispensabile per esprimere l\u2019opinione, ma anche della verifica e della valutazione di questo tipo di prova.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019organo giudiziario, realizzando i compiti assegnatigli dal legislatore, non pu\u00f2 pregiudicare l\u2019autonomia dell\u2019esperto: l\u2019autodecisione e l\u2019indipendenza nella ricerca e nella stesura della relazione e della parte conclusiva &#8211; contenente l\u2019espressione della sua posizione e le conclusioni finali. Tuttavia, non esistono gli ostacoli perch\u00e9 l\u2019organo giudiziario, nello svolgimento delle proprie mansioni, non collaborasse con l\u2019esperto. Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente importante durante il completamento del materiale da esaminare nella perizia della scrittura, nella presa delle decisioni sulla scelta del materiale indispensabile per lo svolgimento della perizia, nella consultazione del contenuto della decisione sulla convocazione del perito per lo svolgimento della perizia. Di conseguenza i risultati della realizzazione dei doveri da parte dell\u2019organo processuale non dipendono solamente dallo stesso organo processuale ma anche dalla sua stretta collaborazione con il perito, esecutore della perizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I doveri dell\u2019organo processuale derivanti dal provvedimento sull\u2019ammissione delle prove dell\u2019opinione del perito<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La base giuridica per l\u2019esecuzione dell\u2019analisi peritale della scrittura nel procedimento penale viene determinata dall\u2019emissione della decisione sull\u2019ammissione della prova dell\u2019opinione del perito<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[vi]<\/a>, ci\u00f2 viene precisato nell\u2019art. 194 c.p.p. Questa normativa, accanto alle direttive generali del decreto penale processuale contenute nell\u2019art. 94\u00a71, stabilisce anche il contenuto della decisione ammettente questo tipo di prova. Di conseguenza in questo documento l\u2019organo giudiziario definisce:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>i dati identificanti l\u2019esperto (gli esperti), la sua specializzazione e nel caso dell\u2019opinione rilasciata dall\u2019istituzione, se necessario, le specializzazioni e le qualifiche delle persone che dovrebbero partecipare nello svolgimento della perizia,<\/li>\n<li>oggetto e ambito della perizia con la formulazione, se necessario, delle domande specifiche,<\/li>\n<li>il termine della consegna della perizia.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella decisione \u00e8 necessario specificare anche la forma di presentazione dell\u2019opinione (art. 200\u00a71 c.p.p.) e il materiale che implicher\u00e0 la base dell\u2019indagine. Invece nel caso della nomina di pi\u00f9 esperti rappresentanti varie specializzazioni, \u00e8 necessario indicare se essi dovranno svolgere l\u2019indagine insieme ed emettere un parere congiunto o eseguire le opinioni separate (art. 193\u00a73 c.p.p.). Nel contenuto della decisione si dovrebbero trovare le informazioni sull\u2019ambito della condivisione dei fascicoli con l\u2019esperto. Procedendo nell\u2019analisi dell\u2019argomento, oggetto di questo studio sui doveri dell\u2019organo processuale connessi con lo svolgimento della prova della perizia dei documenti nel contesto degli obblighi dell\u2019autorit\u00e0 derivanti dal contenuto del provvedimento sull\u2019ammissione delle prove dell\u2019opinione dell\u2019esperto, in primo luogo bisogna indicare l\u2019esecutore della perizia sulla scrittura. Come sottolinea Z. Kegel, il raggiungimento dei risultati corretti della perizia dipende dal suo affidamento alle persone competenti<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[vii]<\/a>. Perci\u00f2 l\u2019organo \u00e8 tenuto rispettare la regola della scelta migliore<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\">[viii]<\/a>, per questo motivo dovrebbe selezionare il perito con le qualifiche pi\u00f9 rilevanti fra le persone con le conoscenze speciali, predisposte allo svolgimento di questo tipo di perizia, non sottoposte all\u2019esclusione dall\u2019albo (secondo le norme del decreto penale e processuale), garantenti lo svolgimento della sua funzione in modo oggettivo e responsabile, soddisfacente altri criteri importanti, come per esempio l\u2019accesso alla base tecnica o seriet\u00e0 e impegno nell\u2019esecuzione delle perizie precedenti<a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\">[ix]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La scelta dell\u2019esecutore della perizia sulla scrittura viene effettuata a due livelli.\u00a0 In primo luogo si pu\u00f2 consultare un esperto o gli esperti oppure rivolgersi ad un istituto scientifico o specializzato (ad es. Universit\u00e0, Istituto Scientifico dell\u2019Accademia Polacca delle Scienze, Centrale Laboratorio Criminalistico della Polizia, Istituto delle Perizie Giudiziarie di Cracovia) con la domanda di emissione dell\u2019opinione. In secondo luogo, l\u2019organo pu\u00f2, a sua discrezione, nominare un esperto o un esperto giudiziario \u2013 ovvero una persona iscritta, dal Presidente del tribunale distrettuale<a href=\"#_edn10\" name=\"_ednref10\">[x]<\/a>, alla lista dei periti giudiziari oppure nominare una persona che, pur non essendo iscritta a questa lista, per motivi delle sue qualifiche professionali e specialistiche attinenti nel campo, pu\u00f2 essere convocata in tale veste. A questo punto \u00e8 opportuno sottolineare che il valore probatorio e la rilevanza della perizia sulla scrittura non dipende dalla fonte dalla quale proviene il parere<a href=\"#_edn11\" name=\"_ednref11\">[xi]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019organo, effettuando la selezione dell\u2019esecutore della perizia sulla grafia, determina il numero degli esperti che dovranno svolgere la perizia. Nel contesto di questa problematica \u00e8 opportuno richiamare l\u2019attenzione sul fatto che il valore probatorio del parere non dipende dal numero degli esperti<a href=\"#_edn12\" name=\"_ednref12\">[xii]<\/a>. Nella maggior parte dei casi \u00e8 sufficiente la prova dell\u2019opinione di un perito. Tuttavia, il carattere della circostanza che deve essere stabilita \u00e8 l\u2019eventuale controversia degli argomenti che dovrebbero essere considerati, potrebbero esigere la convocazione degli altri periti<a href=\"#_edn13\" name=\"_ednref13\">[xiii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un altro compito dell\u2019organo processuale, che risulta dal contenuto del provvedimento sull\u2019ammissione della prova dell\u2019opinione della perizia nell\u2019ambito della scrittura manuale, \u00e8 la determinazione dell\u2019oggetto e dell\u2019ambito della perizia sulla scrittura. L&#8217;attuazione di tale obbligo non \u00e8 facile, in quanto non vi \u00e8 alcuna definizione giuridica di questi due termini, per di pi\u00f9, nella dottrina sono anche compresi in modo diversi<a href=\"#_edn14\" name=\"_ednref14\">[xiv]<\/a>, fornendo una fonte di molteplici interpretazioni. La realizzazione di questo dovere non \u00e8 facile, poich\u00e9 manca la definizione legale di ambedue termini (<em>n.d.t<\/em>. oggetto e portata) e inoltre nella dottrina tutti e due vengono compresi in modi diversi, fornendo la base per diverse interpretazioni. Distaccandoci in questo luogo, per motivi dell\u2019oggetto del nostro studio, dalle particolari riflessioni in questo campo, bisogna segnalare che l\u2019analisi delle definizioni dottrinali dell\u2019oggetto della perizia indica che esse pi\u00f9 spesso vengono formulate sollevando la questione, accogliendo come elemento principale della loro costruzione l\u2019argomento sottoposto all\u2019esame, il cui contenuto viene indicato dalle circostanze aventi il significato rilevante nella risoluzione della causa, perci\u00f2 esigente le conoscenze speciali<a href=\"#_edn15\" name=\"_ednref15\">[xv]<\/a>. Invece il termine \u201cl\u2019ambito della perizia\u201d viene compreso come:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>ci\u00f2 che condiziona la possibilit\u00e0 di includere l\u2019attivit\u00e0 processuale alla perizia, a prescindere dalla denominazione utilizzata per descrivere questa attivit\u00e0 nel decreto (per esempio l\u2019autopsia con l\u2019apertura della salma, l\u2019osservazione nell\u2019ospedale psichiatrico);<\/li>\n<li>limiti dell\u2019esame che l\u2019organo processuale delinea al perito nell\u2019ambito dell\u2019oggetto della perizia<\/li>\n<li>sfera dell\u2019esame che deve essere svolto nell\u2019ambito dell\u2019oggetto della perizia conformemente ai principi definiti dalla disciplina del sapere<a href=\"#_edn16\" name=\"_ednref16\">[xvi]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019organo processuale, determinando l\u2019oggetto e l\u2019ambito della perizia, dovrebbe farlo in modo chiaro, preciso con la considerazione delle sue possibilit\u00e0 di analisi, con la formulazione, quando c\u2019\u00e8 ne il bisogno, delle domande specifiche. In questo modo la definizione dei limiti dell\u2019esame permette la delucidazione di ogni dubbio dell\u2019organo processuale. Una precisazione dei limiti contribuisce anche a eliminare eventuali dubbi del perito che potrebbero sorgere sulla base dell\u2019interpretazione del contenuto della decisione della sua nomina di partecipare al caso e previene la pratica negativa di apportare i cambiamenti autonomi nell\u2019ambito dell\u2019oggetto e nell\u2019ambito della perizia, ci\u00f2, conformemente all\u2019art. 198\u00a73 c.p.p., \u00e8 l\u2019esclusivo diritto dell\u2019organo processuale<a href=\"#_edn17\" name=\"_ednref17\">[xvii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il richiedente la perizia sulla scrittura definisce il suo l\u2019oggetto e l\u2019ambito, tuttavia non ha il diritto di scegliere il metodo di ricerca applicata nella perizia. Gli esperti, realizzando le indagini nel campo della scrittura, conservano l\u2019autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche di ricerca, dopo un esame preliminare del materiale probatorio e comparativo, l\u2019oggetto dell\u2019indagine<a href=\"#_edn18\" name=\"_ednref18\">[xviii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo concetto trova il riflesso anche nella giurisprudenza. Per esempio nella sentenza del 25 giugno 2003, la Corte Suprema ha stabilito che nella scelta dei metodi e delle analisi specialistiche il perito \u00e8 indipendente dall\u2019organo processuale, ci\u00f2 non significa che egli non sia sottoposto al suo controllo. La posizione dell\u2019organo giudiziario in questa materia dovrebbe essere la conseguenza del dovere processuale della constatazione delle circostanze aventi il significato rilevante per la risoluzione della causa, ma anche dell\u2019esperienza e del sapere dei periti, che grazie alle loro conoscenze speciali sono in grado di valutare se lo svolgimento degli esami specialistici sia giustificato e indicato<a href=\"#_edn19\" name=\"_ednref19\">[xix]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia \u2013 come fa notare I. Zieniewicz, nella pratica processuale-penale, si verificano i casi di suggerire al perito il metodo dell\u2019indagine. Pi\u00f9 spesso viene indicato il metodo grafologico. Tale comportamento non \u00e8 corretto, in quanto, in primo luogo, \u00e8 uno dei metodi utilizzati nello studio della scrittura, e nel secondo luogo esso non viene utilizzato autonomamente, ma eventualmente come complemento dei metodi comparativi nello studio dei documenti, che viene utilizzato pi\u00f9 spesso<a href=\"#_edn20\" name=\"_ednref20\">[xx]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fermandoci ancora sulla scelta dei metodi dell\u2019indagine si deve sottolineare che il fatto di lasciare al perito la libert\u00e0 di scegliere il metodo dell\u2019indagine, non esclude che l\u2019organo processuale si riservi la propria presenza durante lo svolgimento di alcune o di tutte le indagini, svolte dall\u2019esperto. La base giuridica per la decisione in questo senso \u00e8 l\u2019articolo 198\u00a72 c.p.p., che stabilisce che l\u2019organo processuale pu\u00f2 riservarsi la propria presenza nello svolgimento\u00a0 di alcune o di tutte le ricerche, se ci\u00f2 non influenzer\u00e0 negativamente il risultato delle analisi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Emettendo la decisione sull\u2019ammissione della prova dell\u2019opinione del perito, l\u2019organo giudiziario \u00e8 tenuto indicare il termine di consegna del parere. La legge processuale-penale determina i termini di svolgimento del processo o di realizzazione delle attivit\u00e0 specifiche. Il loro adempimento dipende spesso dalla durata della perizia, in risultato di ci\u00f2 le autorit\u00e0 indicano scadenze molto brevi per la consegna, che gli esperti non sono in grado di rispettare<a href=\"#_edn21\" name=\"_ednref21\">[xxi]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza, l\u2019organo processuale dovrebbe definire il termine di consegna della perizia, considerando da una parte la portata degli esami che esigono un tempo determinato per la loro esecuzione da parte del perito, dall\u2019altra eliminando i casi di tempi processuali che ingiustificatamente diventano troppo lunghi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre l\u2019organo giudiziario emettendo la decisione sull\u2019ammissione della prova della perizia ha il dovere di specificare, descrivendo precisamente il contenuto della decisione, gli elementi che costituiscono la base dell\u2019indagine, facendo contemporaneamente una chiara distinzione dell\u2019oggetto d\u2019indagine contestato e dell\u2019oggetto comparativo. Inoltre, anche il completamento del materiale dell\u2019indagine per la perizia \u00e8 il dovere dell\u2019organo processuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pratica processuale-penale indica numerose scorrettezze in questo ambito; le mancanze pi\u00f9 frequenti nelle decisioni approvanti lo svolgimento della prova della perizia sono:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; insufficiente oppure imprecisa e incompleta definizione del materiale, sia contestato che comparativo,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; l\u2019omissione delle informazioni rilevanti riguardanti il materiale che consentirebbero la loro identificazione univoca (ad es. il numero del fascicolo, la data di emissione del documento ecc.) e riguardanti il suo carattere (ad es. la specificazione dei dati riguardanti l\u2019origine del materiale comparativo, se \u00e8 stato raccolto dalle fonti sicure o acquisito dai saggi grafici eseguiti appositamente per la causa),<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; l\u2019omissione delle informazioni sui dati delle persone di cui campioni grafici devono essere comparati con il materiale contestato<a href=\"#_edn22\" name=\"_ednref22\">[xxii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli effetti di queste mancanze possono essere gravi perch\u00e9 possono comportare il rischio di un\u2019inesatta interpretazione delle intenzioni del committente da parte del perito che non sapr\u00e0 che cosa analizzare per esprimere il parere riguardante la soluzione della questione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ultimo compito dell\u2019autorit\u00e0 processuale risultante dal contenuto della decisione sull\u2019ammissione del parere peritale sulla scrittura \u00e8 la determinazione della sua forma. La decisione in questo senso riguarda l\u2019indicazione se il parere deve essere presentato in forma scritta oppure orale (art. 200\u00a71 c.p.p.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va sottolineato che dal punto di vista del valore probatorio del parere non vi \u00e8 alcuna differenza tra il parere orale e scritto, l\u2019uso della prima o della seconda forma (o delle entrambe) dovrebbe dipendere dalle circostanze del caso e dalle esigenze procedimento probatorio<a href=\"#_edn23\" name=\"_ednref23\">[xxiii]<\/a>. Nel caso di analisi dell&#8217;opinione sulla scrittura si dovrebbe consigliare la presentazione di osservazioni scritte. Nel caso di questo tipo di opinione \u2013 soprattutto quando viene realizzata nei casi complicati che richiedono studi specialistici \u2013 il parere orale, espresso davanti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di solito incompetente in materia, comporta il rischio di perdita del controllo delle dichiarazioni del perito e perfino di perdersi nella selva dei termini specialistici, ma anche di seguire le suggestioni personali dovute alle impressioni durante il contatto con il perito (presenza, loquacit\u00e0, decisione nella formulazione delle conclusioni), invece gli argomenti sostanziali<a href=\"#_edn24\" name=\"_ednref24\">[xxiv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019organo processuale ha inoltre l\u2019obbligo di scegliere le forme di realizzazione delle indagini e di presentazione del parere, nella situazione quando decreta lo svolgimento della perizia ad alcuni esperti rappresentanti varie specializzazioni (art. 193\u00a73 c.p.p.). Quindi decide sul modo di svolgere la loro attivit\u00e0 di ricerca e di emissione dell\u2019opinione, ovvero decide se le loro indagini avranno il carattere congiunto e se le relative conclusioni saranno riflesse nel parere comune o nei pareri separati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bisogna anche ricordare che ai sensi dell&#8217;art. 193\u00a71 c.p.p. in una situazione di comparsa delle molteplici condizioni ivi stabilite, l\u2019organo pu\u00f2 anche consultare alcuni esperti della stessa specializzazione. Tuttavia, il legislatore non ha deciso le peculiarit\u00e0 degli esami da svolgere e dell\u2019opinione rilasciata sulla base di essi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si pu\u00f2 suggerire l\u2019applicazione appropriata delle norme in materia di opinione globale, che stabiliscono la forma dell\u2019opinione sulla base della decisione dell\u2019organo processuale<a href=\"#_edn25\" name=\"_ednref25\">[xxv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019obbligo di completare e fornire al perito il materiale d\u2019indagine<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019adeguata raccolta del materiale peritale \u00e8 la condizione indispensabile che pregiudica il significato e l\u2019efficacia della perizia. Come sottolinea Z. Kegel, la perizia effettuata da una persona incompetente di solito pu\u00f2 essere rifatta, mentre l\u2019errore che consiste in una scorretta raccolta del materiale, in particolare se si tratta del materiale probatorio, di solito non pu\u00f2 essere riparato<a href=\"#_edn26\" name=\"_ednref26\">[xxvi]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Considerato quanto sopra, l\u2019organo che richiede lo svolgimento della perizia sulla scrittura ha il dovere di condividere, proteggere ed acquisire il materiale di ricerca &#8211; probatorio e comparativo. Il primo tipo di materiale \u00e8 definito come tracce (ad es. impronte digitali, delle calzature) e altri oggetti che non sono le tracce (ad es. un coltello, un documento falsificato), protetti nel corso delle attivit\u00e0 processuali<a href=\"#_edn27\" name=\"_ednref27\">[xxvii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I documenti che verranno successivamente utilizzati nell\u2019ambito di analisi della scrittura devono essere protetti in modo tale da escludere la possibilit\u00e0 di rimuovere o di cancellare le tracce forensi presenti oppure di applicare su di esse le altre caratteristiche aggiuntive, limitando o escludendo in questo modo la possibilit\u00e0 di effettuare le ricerche adeguate<a href=\"#_edn28\" name=\"_ednref28\">[xxviii]<\/a>. Pertanto, si dovrebbe evitare di toccare il documento protetto direttamente con le dita, anzi, si dovrebbe usare una pinzetta o i guanti, non \u00e8 ammissibile interferire in nessun tipo nella struttura del documento (ovvero di fare annotazioni, eliminazioni, sottolineamenti, punzonatura, ecc).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il metodo di protezione del documento \u00e8 individualizzato &#8211; sul documento infatti possono essere presenti diversi tipi di tracce (ad es. tracce di impronte digitali o di colla. <a href=\"#_edn29\" name=\"_ednref29\">[xxix]<\/a>) oppure il documento pu\u00f2 presentare le alternazioni (ad es. umidit\u00e0, bruciatura ecc.). Pertanto:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>I documenti asciutti vengono protetti all\u2019interno delle buste di carta. Sulla busta &#8211; una volta inserito il materiale, non si possono fare iscrizioni, poich\u00e9 la pressione del mezzo scrittorio potrebbe produrre i rilievi secchi sui documenti all\u2019interno;<\/li>\n<li>I documenti strappati devono essere ricostruiti sul luogo di ritrovamento, meglio se verranno inseriti tra i due fogli di stagnola trasparente e pulita. Ristrutturando i documenti non bisogna incollarli, nemmeno con l\u2019utilizzo del nastro adesivo trasparente;<\/li>\n<li>I documenti umidi bisogna asciugarli a temperatura l\u2019ambiente. Se i documenti oltre ad essere umidi sono anche sporchi, le sporcizie devono essere rimosse (con pinzetta, spazzola) solo dopo l\u2019essiccazione;<\/li>\n<li>I documenti bagnati devono essere asciugati dall\u2019acqua in eccesso con l\u2019uso della carta assorbente. Il documento si deve posizionare tra due fogli di carta assorbente e premere leggermente<a href=\"#_edn30\" name=\"_ednref30\">[xxx]<\/a>;<\/li>\n<li>I documenti asciutti, macchiati di grasso &#8211; ogni foglio deve essere protetto separatamente. Non si dovrebbe permettere al contatto del grasso con i mezzi coprenti, per non causare la sfocatura del colorante. Il documento sporco di grasso deve essere protetto con alcuni strati di carta e non si dovrebbe inserirlo nella busta di polietilene<a href=\"#_edn31\" name=\"_ednref31\">[xxxi]<\/a>;<\/li>\n<li>I documenti danneggiati dal fuoco:<\/li>\n<li>bruciacchiati, ma conservanti la struttura della carta nel suo complesso &#8211; non richiedono i particolari trattamenti rinforzanti. Basta stenderli in un cartone duro, coprendoli a strati con una carta velina morbida.<\/li>\n<li>molto carbonizzati &#8211; dovrebbero essere messi in una scatola foderata con i batuffoli di cotone e coperti delicatamente con una carta morbida per tenerli immobilizzati. I documenti vengono sottoposti agli interventi rinforzanti, spruzzandoli con una soluzione di polimero o di caucci\u00f9<a href=\"#_edn32\" name=\"_ednref32\">[xxxii]<\/a>;<\/li>\n<li>i documenti che prima di aver subito la combustione si trovavano nella borsa o nel portafoglio e tuttora si trovano al loro interno &#8211; devono essere protetti nella loro interezza e non si possono rimuovere dagli oggetti in cui si trovano<a href=\"#_edn33\" name=\"_ednref33\">[xxxiii]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perch\u00e9 il documento rilevato sulla scena dell\u2019incidente potesse essere utilizzato come mezzo di prova, deve essere non solo protetto in termini tecnici, ma anche descritto adeguatamente nel protocollo di ispezione, di verifica ecc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invece il materiale comparativo viene utilizzato \u2013 accanto al materiale probatorio \u2013 in\u00a0 quelle perizie nelle quali vengono effettuati gli studi comparativi, e quindi anche nell\u2019ambito di analisi della scrittura. Questo concetto include le tracce acquisite deliberatamente per gli scopi di identificazione dalle autorit\u00e0 processuali in relazione al procedimento in corso (ad es. campioni di scrittura), come pure le tracce conservate nei registri (ad es. impronte digitali) e negli archivi forensi<a href=\"#_edn34\" name=\"_ednref34\">[xxxiv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella perizia della scrittura ci sono due tipi di materiale comparativo: non acquisito\u00a0\u00a0 (informale, raccolto) e acquisito (eseguito in seguito alla richiesta).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima categoria comprende i documenti scritti a mano, realizzati per gli scopi ufficiali (ad es. la stipula del contratto) o privati (ad es. annotazioni, lettere, diari). Le regole del loro completamento possono essere riassunte secondo i seguenti principi:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il materiale comparativo dovrebbe essere tanto pi\u00f9 ampio quanto pi\u00f9 \u201cpovero\u201d \u00e8 il materiale contestato, cercando di ottenere il numero pi\u00f9 alto possibile delle caratteristiche individuali della scrittura;<\/li>\n<li>\u00e8 essenziale garantire la somiglianza della forma con la quale \u00e8 stato eseguito il materiale probatorio<a href=\"#_edn35\" name=\"_ednref35\">[xxxv]<\/a>;<\/li>\n<li>il materiale probatorio dovrebbe essere diversificato \u2013 questo postulato riguarda le diverse epoche di realizzazione della scrittura, la superficie, il mezzo scrivente e coprente, ci\u00f2 permette di svolgere gli esami comparativi esaurienti a prescindere dalla quantit\u00e0 e dalla qualit\u00e0 del materiale probatorio.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invece il secondo tipo del materiale comparativo della scrittura viene raccolto secondo i seguenti principi:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019acquisizione dei saggio dovrebbe essere preceduto dall\u2019analisi del documento probatorio (considerare il carattere e il contenuto del documento, la forma della scrittura, il tipo del mezzo scrittorio, le propriet\u00e0 della superficie e le condizioni di realizzazione della scrittura e il suo contenuto);<\/li>\n<li>i saggi dovrebbero contenere possibilmente molto testo, essere eseguiti con lo stesso mezzo scrittorio e con lo stesso materiale coprente, con le lettere della stessa identit\u00e0 ed essere realizzati in diverse posizioni scrittorie;<\/li>\n<li>il testo dovrebbe essere dettato senza nessun indizio riguardante la modalit\u00e0 scrittoria<a href=\"#_edn36\" name=\"_ednref36\">[xxxvi]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">A prescindere dall\u2019acquisizione dei saggi grafici si dovrebbe tendere di raccogliere i campioni eseguiti in tempi precedenti in quanto contengono le peculiarit\u00e0 individuali, specifiche della scrittura personale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le lacune nell\u2019acquisizione del materiale comparativo da parte dell\u2019organo processuale sono spesso dovute alla sua incompetenza in materia e specificamente riguardante la quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del materiale necessario per l\u2019esame. Purtroppo queste carenze sono talvolta l\u2019effetto della trascuratezza. Il problema \u00e8 a volte considerato come marginale dagli stessi periti, che valutando il materiale di riferimento come insufficiente, non si rivolgono alle autorit\u00e0 processuali con la richiesta della sua integrazione<a href=\"#_edn37\" name=\"_ednref37\">[xxxvii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le procedure legate con il completamento del materiale dovrebbero essere effettuate dall\u2019organo processuale con l\u2019altissima cura. Tuttavia, il compito non \u00e8 facile dato il continuo sviluppo dei metodi di rilevazione e di sicurezza delle tracce e delle norme di completamento del materiale per le esigenze di diversi tipi di perizie. Da qui l\u2019importanza di una consultazione preliminare prima di adottare una decisione riguardante l\u2019ammissione della prova della perizia, ma anche di un esame approfondito delle richieste degli esperti di integrare il materiale di ricerca peritale. Non si deve mai dimenticare che la valutazione della idoneit\u00e0 del materiale presentato rimane nella sfera dei diritti dell\u2019esperto che, valutando negativamente il materiale per la sua idoneit\u00e0 alla ricerca, ha il diritto di rivolgersi all\u2019organo processuale con la domanda della sua integrazione, e l\u2019organo, se possibile, dovrebbe soddisfare questa richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L&#8217;obbligo di far conoscere all\u2019esperto il fascicolo della causa nella misura necessaria per formulare un parere<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019organo giudiziario, richiedendo la perizia, prende la decisione se condividere il fascicolo della causa con l\u2019esperto. Lo fa, come indicato nell\u2019articolo. 198\u00a71 c.p.p., se necessario, nella misura indispensabile per formulare un parere, quindi, se l\u2019analisi dei fascicoli \u00e8 essenziale nel processo di emissione delle opinioni. Cos\u00ec, l\u2019ambito e il tipo del parere sar\u00e0 il determinante risolutivo per decidere quale parte del fascicolo dovrebbe essere messo a disposizione dell\u2019esperto<a href=\"#_edn38\" name=\"_ednref38\">[xxxviii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prendendo la decisione sulla questione, l\u2019organo processuale dovrebbe prendere in considerazione se la disposizione del fascicolo al perito, nella misura in cui si intende farlo, non lo suggestioner\u00e0 con le informazioni contenute in esso, oppure, al contrario, potr\u00e0 aiutarlo di svolgere l\u2019indagine e quindi aumentare il valore del suo parere<a href=\"#_edn39\" name=\"_ednref39\">[xxxix]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella letteratura viene sottolineato che \u00e8 difficile in questo ambito indicare una soluzione univoca, perch\u00e9 nei casi specifici dovrebbero decidere le considerazioni di opportunit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza, il codice di procedura penale, giustamente non risolve questo problema, affidando all\u2019organo processuale la valutazione del bisogno di condivisione degli atti con il perito<a href=\"#_edn40\" name=\"_ednref40\">[xl]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, nella pratica, in molti casi la condivisione del fascicolo senza le esigenze espresse \u00e8 la consuetudine. I. Zieniewicz considera questo problema sottolineando che in questo modo i committenti le perizie si facilitano il compito menzionando nella loro decisione che tutti\u00a0 i materiali richiesti si trovano all\u2019interno del fascicolo (spesso senza fornire ulteriori dettagli) e in questo modo si liberano dalla sempre importante sistemazione dei materiali di ricerca, ovvero dalla loro adeguata preparazione (separazione del materiale probatorio da quello comparabile) e la descrizione. Tali pratiche possono causare l\u2019inadeguata comprensione delle aspettative dell\u2019incaricante la perizia<a href=\"#_edn41\" name=\"_ednref41\">[xli]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche se la valutazione della necessit\u00e0 e dell\u2019ambito di accesso ai fascicoli sia di competenza dell\u2019organo processuale, il perito pu\u00f2 rivolgersi all\u2019organo processuale con la richiesta di accesso agli atti, ogni volta quando la situazione lo esige. Tuttavia la posizione del perito non \u00e8 vincolante per l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria<a href=\"#_edn42\" name=\"_ednref42\">[xlii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il dovere di informare il perito sui suoi diritti e i doveri<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esperto di analisi della scrittura che \u00e8 stato nominato come consulente d\u2019ufficio, diviene parte di un rapporto che lo collega con il committente della perizia. I contenuti di questo rapporto sono stabiliti dai diritti e dai doveri imposti dal decreto penale e processuale. Come sottolinea giustamente T. Tomaszewski, la conoscenza di essi \u00e8 essenziale per il corretto svolgimento delle funzioni dell\u2019esperto e per l\u2019interazione efficace con l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria<a href=\"#_edn43\" name=\"_ednref43\">[xliii]<\/a>. Pertanto, il principio di svolgimento del procedimento in modo leale e onesto costringe l\u2019autorit\u00e0 a fornire le informazioni e le istruzioni all\u2019esperto non solo in termini dei suoi doveri, ma anche dei diritti, conformemente all\u2019art. 16 c.p.p. sul principio processuale garantente il diritto all\u2019informazione legale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il regolamento prevede due regimi distinti di informare i partecipanti del processo circa l\u2019adempimento dei loro doveri e l\u2019esercizio dei diritti. Il primo riguarda una situazione in cui il dovere di istruzione poggia sul organo conducente il procedimento in virt\u00f9 di una disposizione specifica (\u00a7 1).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il secondo regime riguarda la situazione quando effettivamente in nessuna disposizione <em>expressis verbis<\/em> \u00e8 stato formulato alcun obbligo d\u2019istruzione, ma sullo sfondo delle circostanze l\u2019istruzione sarebbe indispensabile (relativa forma del principio delle informazioni). Le conseguenze della mancanza di informazioni o delle informazioni fuorvianti, definite dalla legge, in entrambi i regimi sono identiche \u2013 la mancanza di istruzioni o istruzioni fuorvianti non possono produrre gli effetti processuali negativi per il partecipante nel procedimento o per qualsiasi altra persona interessata<a href=\"#_edn44\" name=\"_ednref44\">[xliv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In relazione a questa categoria di partecipanti al procedimento l\u2019obbligo assoluto dell\u2019organo riguarda l\u2019avviso circa la responsabilit\u00e0 penale per l\u2019emissione del falso parere o per l\u2019occultamento della verit\u00e0 (art. 197\u00a73 in abbinamento con l\u2019art. 190 c.p.p.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invece, in relazione agli esecutori delle perizie la determinazione della portata del relativo obbligo di informare, pu\u00f2 essere problematica. Nella sentenza del 17 marzo 1993 la Corte Suprema ha precisato che, sebbene l\u2019art. 10\u00a72d c.p.p. (Cfr. 16\u00a72 c.p.p.) non introduce l\u2019obbligo assoluto di informare i partecipanti del processo sui loro diritti, stabilendo che bisogna farlo solo \u201ese necessario\u201d, tuttavia, l\u2019organo giudiziario non pu\u00f2 determinare questa necessit\u00e0 in modo arbitrario, ma deve in questo proposito basarsi sui criteri oggettivi, cio\u00e8 prima di tutto sulla probabilit\u00e0 di inconsapevolezza della persona dei propri diritti<a href=\"#_edn45\" name=\"_ednref45\">[xlv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di quanto precede, si pu\u00f2 affermare che, in relazione agli esecutori delle perizie, quando la disposizione specifica non richiede l\u2019obbligo d\u2019istruzione, l\u2019organo giudiziario dovrebbe fornire loro in particolare le informazioni su:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>forma di consegna dell\u2019opinione la cui scelta, conformemente all\u2019art. 200\u00a71 c.p.p., dipende dalla raccomandazione dell\u2019organo,<\/li>\n<li>contenuto legale dell\u2019opinione, definito nelle normative art. 200\u00a72 c.p.p. e ulteriormente in relazione all\u2019opinione sullo stato psichico dell\u2019imputato dall\u2019art. 202\u00a74 c.p.p.;<\/li>\n<li>cause di esclusione del perito (art. 196, 202\u00a74 c.p.p.);<\/li>\n<li>dovere di giuramento (art. 197 \u00a7 1,2 c.p.p.);<\/li>\n<li>conseguenze di assenza non giustificata alla convocazione dell\u2019organo conducente il procedimento e di allontanamento senza il suo consenso dal luogo delle attivit\u00e0 prima del loro termine (art. 285 c.p.p.);<\/li>\n<li>conseguenze immotivate di elusione dall\u2019esecuzione delle operazioni peritali (art. 287\u00a71 in combinazione con gli art. 285\u00a71 c.p.p. e 287\u00a72 c.p.p.);<\/li>\n<li>diritto alla retribuzione per il lavoro svolto e al rimborso dei costi sostenuti;<\/li>\n<li>diritto alla richiesta di svolgere gli esami in forma di osservazioni nei centri di cura \u2013 in relazione ai periti psichiatri (art. 203\u00a71 c.p.p.)<a href=\"#_edn46\" name=\"_ednref46\">[xlvi]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L&#8217;obbligo di controllo e di valutazione della perizia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La specificit\u00e0 della prova dell\u2019opinione nell\u2019ambito della scrittura manuale consiste nel fatto che questo tipo di prova, rimanendo nella sfera di conoscenze specifiche, non esclude controlli e valutazioni dell\u2019organo processuale. Anzi, tali controlli sono il suo dovere. In risultato, l\u2019opinione \u00e8 sottoposta alla libera valutazione dell\u2019organo processuale, nonch\u00e9 qualsiasi altra prova (art. 7 c.p.p.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa valutazione si applica agli elementi della prova gi\u00e0 effettuata (valutazione a posteriori), e alla valutazione sono soggette le prove singole (unit\u00e0 di valutazione) e poi tutte le prove nel loro insieme (valutazione complessiva). Lo svolgimento della prova a sua volta \u00e8 preceduto dalla valutazione della sua ammissibilit\u00e0, pertinenza e fattibilit\u00e0 di realizzazione (valutazione a priori)<a href=\"#_edn47\" name=\"_ednref47\">[xlvii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre la valutazione dell\u2019opinione pu\u00f2 riguardare ogni suo aspetto, non dovrebbe quindi limitarsi alla sola analisi della correttezza logica delle conclusioni degli esperti, ma dovrebbe riguardare anche la sostanziale correttezza delle tesi contenute in essa, dal punto di vista delle conoscenze speciali<a href=\"#_edn48\" name=\"_ednref48\">[xlviii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, l\u2019ambito di valutazione da parte dell\u2019organo comprende:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>i metodi e le tecniche di ricerca utilizzate nello svolgimento della perizia,<\/li>\n<li>la soddisfazione delle qualifiche professionali e morali del perito,<\/li>\n<li>l\u2019analisi delle risposte ai quesiti formulati dal decisore dal punto di vista del criterio di chiarezza e di completezza,<\/li>\n<li>la sufficienza del materiale probatorio e comparativo, per la sua quantit\u00e0, lo stato delle caratteristiche identificative e la loro idoneit\u00e0 per l\u2019indagine,<\/li>\n<li>il modo di svolgimento dell\u2019indagine,<\/li>\n<li>la verifica dell\u2019opinione dal punto di vista della coerenza e della connessione logica dei suoi singoli componenti (del verbale delle attivit\u00e0 e delle osservazioni eseguite, del verbale contenente le deduzioni precedenti e seguenti e le conclusioni finali, nonch\u00e9 la coerenza e le conclusioni categoriche delle stesse conclusioni) in relazione con gli altri mezzi probatori raccolti nel caso.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come viene sottolineato, la prova della perizia deve essere valutata rispettando le seguenti indicazioni, cio\u00e8 se:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il perito dispone di conoscenze speciali per determinare le circostanze che hanno un impatto significativo sul risultato del caso (<em>arg<\/em>. dall\u2019art. 193 \u00a7 1 c.p.p.),<\/li>\n<li>l\u2019opinione del perito \u00e8 logica, conforme con l\u2019esperienza e con le indicazioni della conoscenza ( dell\u2019art. 7 c.p.p.),<\/li>\n<li>l\u2019opinione \u00e8 chiara ed esauriente<a href=\"#_edn49\" name=\"_ednref49\">[xlix]<\/a>,<\/li>\n<li>non ci sono contraddizioni inspiegabili tra l\u2019opinione e un altro parere divulgato nel corso del procedimento (<em> a contrario<\/em> dall\u2019art. 201 c.p.c.) <a href=\"#_edn50\" name=\"_ednref50\">[l]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Diritto penale e procedurale, determinando nell\u2019art. 201 c.p.p. i difetti del parere (sia scritto che orale), ne elenca quattro tipi:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>incompletezza<a href=\"#_edn51\" name=\"_ednref51\">[li]<\/a>,<\/li>\n<li>mancanza di chiarezza<a href=\"#_edn52\" name=\"_ednref52\">[lii]<\/a>,<\/li>\n<li>contraddizioni all\u2019interno dell\u2019opinione<a href=\"#_edn53\" name=\"_ednref53\">[liii]<\/a>,<\/li>\n<li>contraddizioni con le altre opinioni nella stessa causa<a href=\"#_edn54\" name=\"_ednref54\">[liv]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo stesso tempo il codice di procedura penale indica due modi per regolarizzare gli difetti di cui sopra, lasciando la scelta all\u2019organo processuale: richiamando gli stessi esperti o convocando degli altri. Questa specificazione ha il carattere di sequenza, tuttavia, come ha giustamente sottolineato la Corte Suprema &#8211; nella sua risoluzione del 15 luglio 1974, quando il parere non \u00e8 chiaro, contiene una contraddizione o dimostra di non tenere conto di tutto il materiale nell\u2019area della perizia, in primo luogo si dovrebbe esigere dal perito gi\u00e0 nominato di complementare la sua opinione o di fornire una spiegazione adeguata delle sue conclusioni e solo allora, se nessuna di queste esigenze portasse al risultato desiderato, si intraprender\u00e0 la decisione di nomina di un altro esperto. Inoltre, nei casi in cui le perizie sono divergenti \u00e8 fondamentale insistere sul fatto che gli esperti si confrontino con le opinioni contrarie, sottolineando i loro errori od omissioni. Invece bisognerebbe evitare il ricorso alle ulteriori opinioni degli altri esperti, tanto meno di richiedere il parere specialistico sulle opinioni consegnate finora<a href=\"#_edn55\" name=\"_ednref55\">[lv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prova dell\u2019opinione del perito stimata positivamente durante la valutazione dell\u2019unit\u00e0, ovvero considerata autorevole per la spiegazione della questione, nella fase della valutazione globale delle prove, viene sottoposta alla valutazione nel contesto delle informazioni che ne derivano. In questa fase della verifica di valutazione l\u2019organo prende in considerazione il valore probatorio e la rilevanza delle prove.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il valore probatorio (la forza della prova) \u00e8 il livello di certezza con cui l\u2019organo processuale riconosce non il parere, ma quello che ne consegue. Invece l\u2019importanza del parere dipende dalla quantit\u00e0 dei suoi risultati che rendono possibile la realizzazione del principale compito del procedimento probatorio, che \u00e8 quello di determinare il colpevole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019espressione esteriore della valutazione eseguita dall\u2019organo processuale \u00e8 la giustificazione della decisione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il giudice \u00e8 tenuto giustificare logicamente e convincentemente la sua valutazione, in quanto il principio della libera valutazione delle prove \u00e8 il principio della valutazione controllata delle prove. In altre parole l\u2019organo processuale ha il dovere di formulare la giustificazione della sua posizione, invece l\u2019organo riconoscente il mezzo di ricorso \u00e8 obbligato al controllo della libera valutazione delle prove da parte del organo di primo grado.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Conlusioni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Riassumendo le considerazioni di cui sopra va sottolineato il ruolo e l\u2019importanza di una corretta realizzazione dei doveri dell\u2019organo processuale connessi con lo svolgimento della prova della perizia sulla scrittura per il raggiungimento dello scopo sostanziale della nomina dell\u2019esperto alla partecipazione alle indagini, il cui compito \u00e8 quello di emettere la corretta opinione sulla scrittura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019organo giudiziario non solo indica, seguendo la regola della scelta del migliore, l\u2019esecutore della perizia sulla scrittura, ma influisce anche sulla direzione delle attivit\u00e0 indagatorie svolte dagli esperti nell\u2019ambito della perizia definendo il suo oggetto e l\u2019ambito, ma anche attraverso la raccolta del materiale per l\u2019analisi, che \u00e8 la base reale per l\u2019espressione del parere, e altres\u00ec attraverso il controllo e la valutazione degli effetti del lavoro dell\u2019esperto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se necessario, l\u2019organo fornisce all\u2019esperto il fascicolo del caso decidendo contemporaneamente l\u2019ambito al suo accesso. Esso pu\u00f2 anche riservarsi la sua presenza nello svolgimento di alcune o di tutte le indagini, a condizione di non influenzare negativamente il loro esito. Inoltre l\u2019organo giudiziario \u00e8 competente per stabilire se il parere dovrebbe essere realizzato in forma scritta od orale, e indica la data della sua consegna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta delle questioni estremamente importanti; la giusta selezione dell\u2019esecutore della perizia \u00e8 rilevante tenendo conto dei seguenti criteri: l\u2019adeguatezza della specializzazione rappresentata, le qualifiche, la corretta definizione dei confini dell\u2019indagine, il completamento di un numero appropriato e di qualit\u00e0 del materiale da esaminare e la considerazione di qualsiasi cambiamento connesso con la perizia (ad esempio, la necessit\u00e0 di estendere i confini di competenza, oppure l\u2019integrazione del materiale di analisi). Il rispetto di questi criteri pu\u00f2 garantire un adeguato livello dell\u2019indagine e di conseguenza la pertinenza del parere emesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019organo realizzando i compiti assegnatigli dal fornitore delle norme non pregiudica l\u2019autonomia dell\u2019esperto. Infatti, la scelta del metodo dell\u2019indagine si trova al di fuori dell\u2019ambito della sua influenza. Tale scelta spetta all\u2019esperto. La sua valutazione si applica anche al materiale dell\u2019indagine. Il perito formulando il parere mantiene l\u2019autonomia e l\u2019indipendenza durante la stesura della relazione e della parte conclusiva &#8211; contenente l\u2019espressione delle sue\u00a0 posizioni e la conclusione finale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attuazione degli obblighi \u2013 per motivi che essi rimangano nel campo di conoscenze speciali, non \u00e8 un compito facile per l\u2019organo processuale. Pertanto, si dovrebbe raccomandare che l\u2019organo, nelle questioni complicate, prima di emettere la decisione sull\u2019ammissione della prova dell\u2019opinione, svolgesse una consultazione con l\u2019esperto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come esempi di questo tipo di cooperazione si possono indicare la precisazione dell\u2019oggetto e dell\u2019ambito della perizia, in modo che il suo svolgimento, nei confini specificati dall\u2019organo, fosse fattibile per le possibilit\u00e0 dell\u2019indagine e per il materiale di analisi presentato con la richiesta della perizia, oppure anche la cooperazione nell\u2019ambito di analisi e di valutazione del materiale fornito per l\u2019esame, tenendo conto della sua utilit\u00e0 nell\u2019indagine e della possibilit\u00e0 di realizzarla nella misura specificata dal decisore processuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Purtroppo, la consultazione preliminare, nonostante i suoi benefici effettivi che pu\u00f2 comportare la sua applicazione nella pratica, viene utilizzata molto raramente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Atti della legge<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Legge del 6 giugno 1997, <em>Codice del procedimento penale<\/em>, G.U. N 89, pos. 555 con successivi cambiamenti<\/li>\n<li>Legge del 27 luglio 2001 r. <em>La legge sul sistema dei tribunali<\/em>, G.U. 2015, pos. 133 con successivi cambiamenti<\/li>\n<li>Regolamento del Ministro della giustizia del 24 gennaio 2005 r. <em>sulla questione dei periti giudiziari<\/em>,G.U. N. 15, pos. 133.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Letteratura<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Bo\u017cyczko Z., <em>Niekt\u00f3re zagadnienia wsp\u00f3\u0142pracy s\u0105du i bieg\u0142ego w zakresie ekspertyzy pisma, <\/em>ZNUWr 1960, S.A, n. 27, Prawo VII.<\/li>\n<li>Chrustowski T., <em>Bieg\u0142y w post\u0119powaniu przygotowawczym<\/em>, Warszawa 1977.<\/li>\n<li>Cie\u015blak M. (in:)Cie\u015blak M., Spett K., Szymusik A., Wolter W., <em>Psychiatria w procesie karnym<\/em>, Warszawa 1991.<\/li>\n<li>Czeczot Z., <em>O prawid\u0142owe pobieranie materia\u0142u por\u00f3wnawczego do ekspertyzy pisma r\u0119cznego, <\/em> Praw. 1966, n. 11-12.<\/li>\n<li>Goc M., \u0141uszczuk A., Oleksiewicz E., <em>Dokument jako \u015blad kryminalistyczny (in:)\u015alady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, <\/em>Praca zbiorowa pod redakcj\u0105 naukow\u0105 Goca M. i Moszczy\u0144skiego J., Warszawa 2007.<\/li>\n<li>Grajewski J., Paprzycki L., Steinborn S., <em>Kodeks post\u0119powania karnego. Komentarz,<\/em> pod redakcj\u0105 J. Grajewskiego, Zakamycze 2006.<\/li>\n<li>Grzegorczyk T., <em>Kodeks post\u0119powania karnego<\/em>, Zakamycze 1998.<\/li>\n<li>Gurgul J., <em>Kryminalistyczne <\/em><em>i procesowe aspekty postanowienia o powo\u0142aniu bieg\u0142ych w \u015bledztwie o zab\u00f3jstwo, <\/em>Problemy Kryminalistyki 1984, n. 166.<\/li>\n<li>Hofma\u0144ski P., Sadzik E., Zgryzek K., <em>Kodeks post\u0119powania karnego. Tom I. Komentarz do artyku\u0142\u00f3w 1-196,<\/em> pod redakcj\u0105 prof. Piotra Hofma\u0144skiego, Warszawa 2011.<\/li>\n<li>Jerzewska J., <em>Od ogl\u0119dzin<\/em> <em>do opinii bieg\u0142ego. Poradnik dla prowadz\u0105cych post\u0119powanie karne, <\/em>Warszawa 2002.<\/li>\n<li>Kasprzak J., <em>Kryminalistyczne badania dokument\u00f3w (in:)Kryminalistyka,<\/em> Kasprzak J., M\u0142odziejowski B.,<br \/>\nBrz\u0119k W., Moszczy\u0144ski J., Warszawa 2006.<\/li>\n<li>Kegel Z., <em>Dow\u00f3d z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym<\/em>, Wroc\u0142aw-Warszawa-Krak\u00f3w-Gda\u0144sk 1973.<\/li>\n<li>Kegel Z., <em>Ekspertyza ze stanowiska procedury i kryminalistyki<\/em>, Wroc\u0142aw 1976.<\/li>\n<li>Kegel Z., <em>Zale\u017cno\u015b\u0107 poprawno\u015bci opinii z ekspertyzy pismoznawczej od materia\u0142u por\u00f3wnawczego<\/em>,<br \/>\n(in:) <em>Problematyka dowodu z ekspertyzy dokument\u00f3w<\/em>, pod redakcj\u0105 Zdzis\u0142awa Kegla, t. 2, Wroc\u0142aw 2002.<\/li>\n<li>Ko\u0142ecki H., <em>Okre\u015blenie przedmiotu ekspertyzy w postanowieniu o powo\u0142aniu bieg\u0142ego<\/em>, PiP 1974, n. 8-9.<\/li>\n<li>Kulicki M., <em>Wybrane zagadnienia teorii i praktyki \u015bledczo-s\u0105dowej<\/em>, Toru\u0144 1994.<\/li>\n<li>Kurowski M., (in:) B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. \u015awiecki, <em>Kodeks post\u0119powania karnego. Komentarz,<\/em> I, pod redakcj\u0105 D. \u015awieckiego, Warszawa 2013.<\/li>\n<li>Michel L., <em>Gerichtliche Schriftvergleichung, <\/em>Walter de Gruyter, Berlin, New York 1982.<\/li>\n<li>Paprzycki L.K. (a cura di), <em>Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu post\u0119powania karnego<\/em>, Lex\/el 2015.<\/li>\n<li>Pop\u0142awski H., Wentland Z., <em>Opinia bieg\u0142ego jako dow\u00f3d<\/em>, Wojskowy Przegl\u0105d Prawniczy 1960, n. 4.<\/li>\n<li>Stefa\u0144ski R.A. (in:)Bratoszewski J., Gardocki L., Gosty\u0144ski Z., Przyjemski S. M., Stefa\u0144ski R. A., Zab\u0142ocki S., <em>Kodeks post\u0119powania karnego. Komentarz, <\/em> a cura di prof. dr. hab. Z. Gosty\u0144skiego, Warszawa 1988.<\/li>\n<li>\u015awida Z., <em>Zasada swobodnej oceny dowod\u00f3w w polskim procesie karnym,<\/em> (in:) <em>Zasady procesu karnego wobec wyzwa\u0144 wsp\u00f3\u0142czesno\u015bci<\/em>. <em>Ksi\u0119ga ku czci prof. Stanis\u0142awa Waltosia,<\/em> a cura di: Czapska J., Gaberle A., \u015awiat\u0142owski A., Zoll A., Warszawa 2000.<\/li>\n<li>\u015awida-\u0141agiewska Z., <em>Zasada swobodnej oceny dowod\u00f3w w polskim procesie karnym<\/em>, Wroc\u0142aw 1983.<\/li>\n<li>Tomaszewski T., <em>Bieg\u0142y <\/em><em>i jego opinia w nowym kodeksie post\u0119powania karnego, <\/em>Pa\u0144stwo i Prawo 1998, n. 5.<\/li>\n<li>Wid\u0142a T., <em>Metodyka ekspertyzy<\/em>, (in:) <em>Ekspertyza s\u0105dowa<\/em>, a cura di J. W\u00f3jcikiewicza.<\/li>\n<li>W\u00f3jcik W., <em>Og\u00f3lne zasady pobierania materia\u0142u por\u00f3wnawczego do ekspertyzy pisma r\u0119cznego,<\/em> Krym. 1957, n. 8.<\/li>\n<li>Zieniewicz I., <em>Postanowienie o powo\u0142aniu bieg\u0142ego w ekspertyzie pismoznawczej,<\/em> (in:)<em>Problematyka dowodu z ekspertyzy dokument\u00f3w<\/em>, pod redakcj\u0105 Zdzis\u0142awa Kegla, t. 2, Wroc\u0142aw 2002.<\/li>\n<li>Zieniewicz I., <em>Wp\u0142yw cech patologicznych pisma na warto\u015b\u0107 dowodow\u0105 ekspertyzy pismoznawczej,<\/em> Zakamycze 2005, Lex.<\/li>\n<li>\u017byli\u0144ska J., <em>Wsp\u00f3\u0142praca organu procesowego z bieg\u0142ym a trafno\u015b\u0107 opinii, <\/em>Warszawa 2008.<\/li>\n<li>\u017byli\u0144ska J., <em>Wsp\u00f3\u0142praca organu procesowego z bieg\u0142ym zwi\u0105zana z kompletowaniem materia\u0142u badawczego wykorzystywanego w ramach ekspertyzy<\/em>, Przegl\u0105d Policyjny 2008, n. 4(92), p. 208-210.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sentenze della Corte Suprema<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Sentenza della Corte Suprema del 1 aprile 1988, <a href=\"https:\/\/sip.lex.pl\/#\/dokument\/520114009\">IV KR 281\/87<\/a>, OSNKW 1988, n. 9-10, pos.69.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte Suprema z 3 marca 1981, <a href=\"https:\/\/sip.lex.pl\/#\/dokument\/520111021\">IV KR 271\/80<\/a>, OSNPG 1981, n. 8-9, pos.101.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte Suprema del 27 aprile 2009, V KK 379\/08, Legalis n. 226503.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte Suprema del 6 maggio 1983, <a href=\"https:\/\/sip.legalis.pl\/document-view.seam?documentId=mrswglrrgqytena\">IV KR 74\/83<\/a>, OSNKW 1983, N. 12, pos.102.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte Suprema dell\u20198 gennaio 2002 r., IV KKN 646\/97, Lex n. 53007.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte Suprema del 9 maggio 1998, II KR 96\/88, OSNKW 1988, n. 9-10, pos.72.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte Suprema del 24 gennaio 1986, IV KR 355\/85, OSNPG 1987, n. 3, pos.37.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte Suprema del 12 maggio 1988, II KR 92\/88, OSNPG 1989, n. 2, pos.35.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte Suprema dell\u20198 gennaio 2002, IV KKN 646\/97, Lex n. 53007.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte Suprema del 21 ottobre 1980, Rw 361\/80, OSNKW 1981, n. 1-2, pos.7.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte Suprema del 6 settembre 1979, Rw 198\/79, OSNKW 1980, n. 1, pos.9.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte Suprema del 17 marzo 1993, II KRN 36\/93, OSNKW 1993, n. 5-6, pos.32.<\/li>\n<li>Sentenza del 6 ottobre 2009, <a href=\"https:\/\/sip.lex.pl\/#\/dokument\/521757241\">II KK 97\/09<\/a>, OSNwSK 2009, pos.1935.<\/li>\n<li>Decisione della Corte Suprema del 16 luglio 1997, <a href=\"https:\/\/sip.legalis.pl\/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy2deni\">II KKN 231\/96<\/a>, OSPriP 1998, n. 1, pos.12.<\/li>\n<li>Decisione della Corte Suprema del 25 giugno 2003, IV KK 8\/03, Lex n. 80290.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[i]<\/a> <strong>Dott. <\/strong><strong><em>Phd<\/em><\/strong><strong> Justyna \u017byli\u0144ska,<\/strong> Universit\u00e0 Tecnico-Economica \u201cHelena Chodkowska\u201d, Varsavia, Polonia<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[ii]<\/a> Z. Kegel, <em>Dow\u00f3d z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym<\/em>, Wroc\u0142aw-Warszawa-Krak\u00f3w-Gda\u0144sk 1973, p. 60.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[iii]<\/a> <em>Idem,<\/em>p. 61.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\">[iv]<\/a> Legge del 6 giugno 1997 <em>Codice del procedimento penale<\/em>, G.U. N. 89, pos.555 con ulteriori modifiche, definita pi\u00f9 avanti \u201ec.p.p\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\">[v]<\/a> I. Zieniewicz, <em>Wp\u0142yw cech patologicznych pisma na warto\u015b\u0107 dowodow\u0105 ekspertyzy pismoznawczej,<\/em> Zakamycze 2005, Lex. Va sottolineato che l&#8217;esistenza delle condizioni di cui l\u2019art. 193 \u00a7 1 c.p.p. condiziona l\u2019ammissione della perizia anche quando l\u2019organo giudiziario possiede la conoscenza speciale nel campo. (Sentenza della Corte Supremadel 1 aprile 1988, <a href=\"https:\/\/sip.lex.pl\/#\/dokument\/520114009\">IV KR 281\/87<\/a>, OCORTE SUPREMAKW 1988, n. 9-10, pos.69). Inoltre, la determinazione delle circostanze non \u00e8 possibile, respingendo tutte le opinioni e addottando la propria posizione in materia (Sentenza della Corte Supremadel 3 marzo 1981 r., <a href=\"https:\/\/sip.lex.pl\/#\/dokument\/520111021\">IV KR 271\/80<\/a>, OCORTE SUPREMAPG 1981, n. 8-9, pos.101).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\">[vi]<\/a> Conformemente alla sentenza della Corte Supremadel 27 aprile 2009. Nei casi di urgenza (art. 308 c.p.p.) la nomina di un esperto pu\u00f2 avvenire anche in una forma diversa dalla decisione scritta, ad ep.tramite una convocazione telefonica, anche se dovr\u00e0 essere ulteriormente confermata in forma adeguata nel corso del procedimento &#8211; Sentenza della Corte Supremadel 27 aprile 2009, V KK 379\/08, Legalis n. 226503.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\">[vii]<\/a> Z. Kegel, <em>Ekspertyza ze stanowiska procedury i kryminalistyki<\/em>, Wroc\u0142aw 1976, p.91.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\">[viii]<\/a> Vedi L.K. Paprzycki (a cura di), <em>Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu post\u0119powania karnego<\/em>, Lex\/el 2015, tesi n. 5 all\u2019art. 193 c.p.p.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\">[ix]<\/a>\u00a0 In virt\u00f9 delle disposizioni di cui all\u2019articolo 196\u00a71 della legge penale e procedurale non si pu\u00f2 convocare come perito (motivi assoluti di esclusione) ad es. i difensori per i fatti conosciuti durante la consulenza legale o durante lo svolgimento della causa, i religiosi per i fatti conosciuti durante la confessione, la persona pi\u00f9 vicina all\u2019accusato ai sensi dell&#8217;art. 115\u00a71 c.p. la persona direttamente interessata della questione; la persona chiamata in qualit\u00e0 di testimone. In aggiunta a quanto sopra delle ragioni strettamente formali, l\u2019art. 196\u00a73 c.p.p. prevede la possibilit\u00e0 di rivelare le motivazioni, la cui comunicazione comporter\u00e0 la nomina di un altro esperto, e che definisce in modo generale come indebolenti la fiducia nella competenza e nell\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019esperto, o come altri importanti motivi (relativi motivi di esclusione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref10\" name=\"_edn10\">[x]<\/a> L\u2019istituzione dei periti giudiziari normalizza l\u2019<a href=\"https:\/\/sip.lex.pl\/#\/dokument\/16909701#art(157)\">art. 157<\/a> della legge del 27 luglio 2001 r. <em>Prawo o ustroju s\u0105d\u00f3w powszechnych,<\/em> ovvero G.U.2015, pos.133 con ulteriori modifiche e il decreto del Ministro della Giustizia del 24 giugno 2005 <em>sui periti giudiziari<\/em> (<em>w sprawie bieg\u0142ych s\u0105dowych<\/em>) , G.U.n. 15, pos.133.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref11\" name=\"_edn11\">[xi]<\/a> Vedi M. Kurowski, (in:) B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. \u015awiecki, <em>Kodeks post\u0119powania karnego. Komentarz,<\/em> Tomo I, a cura di D. \u015awiecki, Warszawa 2013, p. 629.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref12\" name=\"_edn12\">[xii]<\/a> Vedi J. Grajewski, L. Paprzycki, P.Steinborn, <em>Kodeks post\u0119powania karnego. <\/em><em>Komentarz,<\/em> a cura di J. Grajewskiego, Zakamycze 2006, p. 286. La Corte Supremanella sentenza del 6 ottobre del 2009 ha sottolineato (<a href=\"https:\/\/sip.lex.pl\/#\/dokument\/521757241\">II KK 97\/09<\/a>, OCORTE SUPREMAwSK 2009, pos.1935) che il valore probatorio dell\u2019opinone non dipende dal numero dei periti o dalla emmissione della perizia a nome dell\u2019istituzione o esclusivamente proprio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref13\" name=\"_edn13\">[xiii]<\/a> P. Hofmanski, E. Sadzik, K. Zgryzek, <em>op. cit<\/em>., p. 836.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref14\" name=\"_edn14\">[xiv]<\/a> Vedi Z. Kegel, <em>Ekspertyza<\/em> &#8230;., , pp. 66-83; H. Ko\u0142ecki, <em>Okre\u015blenie przedmiotu ekspertyzy w postanowieniu o powo\u0142aniu bieg\u0142ego<\/em>, PiP 1974, n. 8-9, p. 180-187.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref15\" name=\"_edn15\">[xv]<\/a> Vedi T. Chrustowski, <em>Bieg\u0142y w post\u0119powaniu przygotowawczym<\/em>, Warszawa 1977, p. 33; H. Pop\u0142awski, Z. Wentland, <em>Opinia bieg\u0142ego jako dow\u00f3d<\/em>, Wojskowy Przegl\u0105d Prawniczy 1960, n. 4, p. 455; R.A. Stefa\u0144ski (in:) J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gosty\u0144ski, P.M. Przyjemski, R. A. Stefa\u0144ski, P.Zab\u0142ocki, <em>Kodeks post\u0119powania karnego. Komentarz, <\/em>a cura di prof. dr. hab. Z. Gosty\u0144ski, Warszawa 1988, p.525.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref16\" name=\"_edn16\">[xvi]<\/a> Z. Kegel, <em>Ekspertyza<\/em> &#8230;., <em>op. cit.<\/em>, p. 81.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref17\" name=\"_edn17\">[xvii]<\/a> J. \u017byli\u0144ska, <em>Wsp\u00f3\u0142praca organu procesowego z bieg\u0142ym a trafno\u015b\u0107 opinii, <\/em>Warszawa 2008, p.143.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref18\" name=\"_edn18\">[xviii]<\/a> Vedi J. Gurgul, <em>Kryminalistyczne <\/em><em>i procesowe aspekty postanowienia o powo\u0142aniu bieg\u0142ych w \u015bledztwie o zab\u00f3jstwo, <\/em>Problemy Kryminalistyki 1984, n. 166, p.550; T. Tomaszewski, <em>Bieg\u0142y <\/em><em>i jego opinia w nowym kodeksie post\u0119powania karnego, <\/em>Pa\u0144stwo i Prawo 1998, n. 5, p.40; I. Zieniewicz, <em>Postanowienie o powo\u0142aniu bieg\u0142ego w ekspertyzie pismoznawczej,<\/em> (in:) <em>Problematyka dowodu z ekspertyzy dokument\u00f3w<\/em>, a cura di Zdzis\u0142aw Kegel, t. 2, Wroc\u0142aw 2002, p.871-872. La diversa posizione assume M. Cie\u015blak sostenente l\u2019ingerenza nell\u2019ambito di scelta dei metodi. Tuttavia non definisce questa ingerenza come assoluta, sottolineando che il perito pu\u00f2 eludere dall\u2019emissione dell\u2019opinione se riterr\u00e0 che le indicazioni a lui imposte hanno reso impossibile la realizzazione adeguata del compito. Inoltre quando l\u2019organo indicher\u00e0 al perito il metodo, non avr\u00e0 alcun diritto di dettargli come procedere con la sua applicazione.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"424\">\n<li>Cie\u015blak (in:)M. Cie\u015blak, K. Spett, A. Szymusik, W. Wolter, <em>Psychiatria w procesie karnym<\/em>, Warszawa 1991, pp.423-424.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref19\" name=\"_edn19\">[xix]<\/a> Decisione della Corte Suprema del 25 giugno 2003, IV KK 8\/03, Lex n. 80290.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref20\" name=\"_edn20\">[xx]<\/a> I. Zieniewicz, <em>op. cit.,<\/em> p. 871.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref21\" name=\"_edn21\">[xxi]<\/a> Z. Kegel, <em>Ekspertyza <\/em>&#8230;., <em>op. cit.<\/em>, p.96.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref22\" name=\"_edn22\">[xxii]<\/a> Vedi I. Zieniewicz, <em>op. cit.,<\/em> pp. 872-873; J. \u017byli\u0144ska, <em>op. cit.,<\/em> pp.216-217.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref23\" name=\"_edn23\">[xxiii]<\/a> <em>Ibidem,<\/em> p.26.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref24\" name=\"_edn24\">[xxiv]<\/a> Vedi T. Wid\u0142a, <em>Metodyka ekspertyzy<\/em>, (in:)<em>Ekspertyza s\u0105dowa<\/em>, a cura di J. W\u00f3jcikiewicz, pp.37-38.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref25\" name=\"_edn25\">[xxv]<\/a> Vedi T. Tomaszewski, <em>Dow\u00f3d z opinii<\/em> &#8230;., <em>op. cit.<\/em>, p. 26; cfr. T. Grzegorczyk, <em>Kodeks post\u0119powania karnego<\/em>, Zakamycze 1998, p. 421.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref26\" name=\"_edn26\">[xxvi]<\/a> Z. Kegel, <em>Ekspertyza <\/em>&#8230;., <em>op. cit.<\/em>, p. 94.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref27\" name=\"_edn27\">[xxvii]<\/a> J. Jerzewska, <em>Od ogl\u0119dzin<\/em> <em>do opinii bieg\u0142ego. Poradnik dla prowadz\u0105cych post\u0119powanie karne, <\/em>Warszawa 2002, p. 33. M. Kulicki con il concetto di materiale probatorio comprende le tracce provenienti dal luogo del delitto che potrebbero servire per identificare l\u2019individuo o il gruppo &#8211; M. Kulicki, <em>Kryminalistyka.<\/em> <em>Wybrane zagadnienia teorii i praktyki \u015bledczo-s\u0105dowej<\/em>, Toru\u0144 1994, p.16.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref28\" name=\"_edn28\">[xxviii]<\/a> Vedi M. Goc, A. \u0141uszczuk, E. Oleksiewicz, <em>Dokument jako \u015blad kryminalistyczny <\/em>(in:)<em> \u015alady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie,<\/em> opera colettiva a cura scientifica di M. Goc e J. Moszczy\u0144ski, Warszawa 2007, p. 252.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref29\" name=\"_edn29\">[xxix]<\/a> J. Kasprzak, <em>Kryminalistyczne badania dokument\u00f3w <\/em>(in:)<em> Kryminalistyka,<\/em> J. Kasprzak, B. M\u0142odziejowski,<br \/>\nW. Brz\u0119k, J. Moszczy\u0144ski, Warszawa 2006, p. 144.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref30\" name=\"_edn30\">[xxx]<\/a> M. Goc, A. \u0141uszczuk, E. Oleksiewicz, <em>op.cit.<\/em> p. 254.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref31\" name=\"_edn31\">[xxxi]<\/a> <em>Idem, <\/em>p. 253.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref32\" name=\"_edn32\">[xxxii]<\/a> J. Kasprzak, <em>op. cit.,<\/em> p.143.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref33\" name=\"_edn33\">[xxxiii]<\/a> J. \u017byli\u0144ska, <em>Wsp\u00f3\u0142praca organu procesowego z bieg\u0142ym zwi\u0105zana z kompletowaniem materia\u0142u badawczego wykorzystywanego w ramach ekspertyzy<\/em>, Przegl\u0105d Policyjny 2008, n. 4(92), pp. 208-210.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref34\" name=\"_edn34\">[xxxiv]<\/a> M. Kulicki, <em>Kryminalistyka.<\/em><em> Wybrane zagadnienia teorii i praktyki \u015bledczo-s\u0105dowej,<\/em> Toru\u0144 1994, p.16.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref35\" name=\"_edn35\">[xxxv]<\/a> Z. Kegel, <em>Zale\u017cno\u015b\u0107 poprawno\u015bci opinii z ekspertyzy pismoznawczej od materia\u0142u por\u00f3wnawczego<\/em>,<br \/>\n(in:) <em>Problematyka dowodu z ekspertyzy dokument\u00f3w<\/em>, a cura diZdzis\u0142awa Kegla, t. 2, Wroc\u0142aw 2002, p. 937.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref36\" name=\"_edn36\">[xxxvi]<\/a> Vediszerzej: Z. Bo\u017cyczko, <em>Niekt\u00f3re zagadnienia wsp\u00f3\u0142pracy s\u0105du i bieg\u0142ego w zakresie ekspertyzy pisma, <\/em>ZNUWr 1960, S.A, n. 27, Prawo VII, p.236-238; Z. Czeczot, <em>O prawid\u0142owe pobieranie materia\u0142u por\u00f3wnawczego do ekspertyzy pisma r\u0119cznego, <\/em>Prob. Praw. 1966, n. 11-12, p.29-41; Z. Czeczot,<br \/>\nT. Tomaszewski, <em>op. cit.,<\/em> p.284-288; M. Goc, A. \u0141uszczuk, E. Oleksiewicz, <em>op. cit.,<\/em> p.257-265; J. Kasprzak, <em>op. cit.,<\/em> p.144-147; Z. Kegel, <em>Dow\u00f3d z ekspertyzy<\/em> <em>pismoznawczej w polskim procesie karnym, <\/em>Wroc\u0142aw 1973, pp.103-106; L. Michel, <em>Gerichtliche Schriftvergleichung, <\/em>Walter de Gruyter, Berlin, New York 1982, pp.86-107; W. W\u00f3jcik, <em>Og\u00f3lne zasady pobierania materia\u0142u por\u00f3wnawczego do ekspertyzy pisma r\u0119cznego,<\/em> Problemy Kryminalisytki 1957, n. 8.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref37\" name=\"_edn37\">[xxxvii]<\/a> J. \u017byli\u0144ska, <em>Wsp\u00f3\u0142praca organu procesowego z bieg\u0142ym zwi\u0105zana &#8230;, op.cit., <\/em>pp. 212-213.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref38\" name=\"_edn38\">[xxxviii]<\/a> D. \u015awiecki (a cura di), <em>op.cit.,<\/em> p. 639.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref39\" name=\"_edn39\">[xxxix]<\/a> T. Tomaszewski, <em>Prawa i obowi\u0105zki &#8230;.<\/em>, <em>op. cit.<\/em>, p. 165.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref40\" name=\"_edn40\">[xl]<\/a> T. Tomaszewski, <em>Dow\u00f3d z opinii &#8230;.<\/em>, <em>op. cit.<\/em>, p. 165.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref41\" name=\"_edn41\">[xli]<\/a> I. Zieniewicz, <em>op. cit.,<\/em> p.873.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref42\" name=\"_edn42\">[xlii]<\/a> P. Hofma\u0144ski, E. Sadzik, K. Zgryzek, <em>Kodeks post\u0119powania karnego. Tom I. Komentarz do artyku\u0142\u00f3w 1-196,<\/em> a cura di prof. Piotr Hofma\u0144ski, Warszawa 2011, p. 1127.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref43\" name=\"_edn43\">[xliii]<\/a> T. Tomaszewski, <em>Dow\u00f3d z opinii &#8230;, op. cit.,<\/em> p. 37.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref44\" name=\"_edn44\">[xliv]<\/a> P. Hofma\u0144ski, E. Sadzik, K. Zgryzek, <em>op. cit.,<\/em> p.167.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref45\" name=\"_edn45\">[xlv]<\/a> Sentenza della Corte Suprema del 17 marzo 1993, II KRN 36\/93, OSNKW 1993, n. 5-6, pos. 32.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref46\" name=\"_edn46\">[xlvi]<\/a> VediZ. Kegel, <em>Ekspertyza<\/em> &#8230;., <em>op. cit.<\/em>, p. 111.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref47\" name=\"_edn47\">[xlvii]<\/a> Vediszerzej: Z. \u015awida, <em>Zasada swobodnej oceny dowod\u00f3w w polskim procesie karnym,<\/em> (in:) <em>Zasady procesu karnego wobec wyzwa\u0144 wsp\u00f3\u0142czesno\u015bci<\/em>. <em>Ksi\u0119ga ku czci prof. Stanis\u0142awa Waltosia,<\/em> a cura di J. Czapska, A. Gaberle, A. \u015awiat\u0142owski, A. Zoll, Warszawa 2000; Z. \u015awida-\u0141agiewska, <em>Zasada swobodnej oceny dowod\u00f3w w polskim procesie karnym<\/em>, Wroc\u0142aw 1983.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref48\" name=\"_edn48\">[xlviii]<\/a> P. Hofma\u0144ski, E. Sadzik, K. Zgryzek, <em>op. cit.,<\/em> p.1140.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref49\" name=\"_edn49\">[xlix]<\/a> Decisione della Corte Suprema del 16 luglio 1997, <a href=\"https:\/\/sip.legalis.pl\/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy2deni\">II KKN 231\/96<\/a>, OSPriP 1998, n. 1, pos.12.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref50\" name=\"_edn50\">[l]<\/a> Sentenza della Corte Suprema del 6 maggio 1983, <a href=\"https:\/\/sip.legalis.pl\/document-view.seam?documentId=mrswglrrgqytena\">IV KR 74\/83<\/a>, OSNKW 1983, N. 12, pos.102.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref51\" name=\"_edn51\">[li]<\/a> Giurisdizione della Corte Suprema indica ad es. che l\u2019opinione \u00e8 incompleta quando:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>tralascia le prove aventi significato per la sua elaborazione &#8211; Sentenza della Corte Suprema del 8 gennaio 2002, IV KKN 646\/97, Lex n. 53007; Sentenza della Corte Suprema del 9 maggio 1998, II KR 96\/88, OSNKW 1988, n. 9-10, pos. 72; Sentenza della Corte Suprema del 24 gennaio 1986, IV KR 355\/85, OSNPG 1987, n. 3, pos. 37;<\/li>\n<li>tralascia le essenziali attivit\u00e0 di ricerca, ci\u00f2 influisce sui risultati finali \u2013 sentenza della Corte Suprema<br \/>\ndel 12 maggio 1988, II KR 92\/88, OSNPG 1989, n. 2, pos. 35;<\/li>\n<li>non considera tutte le prove possibili nella loro interezza, dei varianti riguardanti le cause e lo svolgimento dell\u2019incidente stradale &#8211; Sentenza della Corte Suprema del 8 gennaio 2002, IV KKN 646\/97, Lex n. 53007; Sentenza della Corte Suprema del 21 ottobre 1980, Rw 361\/80, OSNKW 1981, n. 1-2, pos.7;<\/li>\n<li>non contiene alcuna giustificazione, quando gli esperti considerano nel loro parere altre valutazioni da quelle che risultano dagli studi di supporto &#8211; Sentenza della Corte Suprema del 6 settembre 1979, Rw 198\/79, OSNKW 1980, n. 1, pos. 9.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref52\" name=\"_edn52\">[lii]<\/a> Attributo di ambiguit\u00e0 pu\u00f2 essere riferito al parere nel quale non si riesce a determinare la definitiva posizione del perito e a ricostruire il percorso del suo processo cognitivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref53\" name=\"_edn53\">[liii]<\/a> Il diffetto di contraditoriet\u00e0 interna avviene quanto le conclusioni contenute nella perizia non trovano il sostegno nelle indagini svolte dal perito oppure suscitano riserve circa l\u2019adeguatezza con la comparazione del materiale sottoposto all\u2019indagine, e anche quanto nell\u2019opinione \u00e8 stato incluso un certo numero di valutazioni e conclusioni che si escludono a vicenda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref54\" name=\"_edn54\">[liv]<\/a> La contraditoriet\u00e0 fra le opinioni \u00e8 la relazione che avviene tra due (o pi\u00f9) pareri emessi nella stessa causa. Questa relazione pu\u00f2 essere definit\u00e0 come divergenza fra le opinioni circa gli elementi essenziali che sono oggetto delle comparazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref55\" name=\"_edn55\">[lv]<\/a> Risoluzione dell&#8217;Assemblea Generale del15 luglio 1974, Kw. Pr. 2\/74, OSNKW 1974, n. 10, pos.179.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Justyna Zylinska\u00a0[i] (Traduzione dalla lingua polacca a cura di\u00a0Jolanta Grebowiec-Baffoni) Le riflessioni sulla perizia della scrittura nel contesto delle attivit\u00e0 dell\u2019organo processuale richiedente il suo svolgimento Introduzione La perizia <\/p>\n","protected":false},"author":82,"featured_media":6339,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[27,1590,2108,9],"tags":[1878,485,1026,1869],"class_list":["post-7327","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criminologia","category-diritto-penale","category-numero-di-gennaio-2018","category-pubblicazioni","tag-organo-giudiziario","tag-perizia","tag-polonia","tag-processo-penale-polacco"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/1338212_30238506.jpg?fit=4288%2C2848&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1Ub","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/82"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7327"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7327\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7344,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7327\/revisions\/7344"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6339"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7327"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7327"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}