{"id":7758,"date":"2016-11-26T01:46:01","date_gmt":"2016-11-26T00:46:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=7758"},"modified":"2020-10-25T17:07:57","modified_gmt":"2020-10-25T16:07:57","slug":"un-supporto-alla-crescita-delle-imprese-linterpello-sui-nuovi-investimenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/un-supporto-alla-crescita-delle-imprese-linterpello-sui-nuovi-investimenti\/","title":{"rendered":"L\u2019interpello sui nuovi investimenti: un supporto alla crescita delle imprese"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019interpello sui nuovi investimenti: un supporto alla crescita delle imprese<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">di Claudio Melillo<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Oggetto di analisi sono le indicazioni fornite dall\u2019Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25\/E\/2016 in merito all\u2019introduzione di un nuovo istituto: l\u2019interpello sui nuovi investimenti.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019istituto \u00e8 stato introdotto dall\u2019art. 2 del D.Lgs. 147\/2015 e, con successive disposizioni, reso pienamente operativo dal 20 maggio scorso. Rappresenta la possibilit\u00e0, per i soggetti che vogliano effettuare investimenti in Italia, di potersi rivolgere all\u2019Agenzia delle entrate al fine di ottenere un parere preventivo in merito al corretto trattamento fiscale del piano investimenti e delle operazioni ad esso collegate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La circolare in commento si preoccupa di delineare tutti gli aspetti utili alla gestione dell\u2019istituto: i soggetti ammessi a presentare l\u2019istanza, l\u2019ambito oggettivo, modalit\u00e0 di presentazione, contenuti e regolarizzazione dell\u2019istanza, nonch\u00e9 l\u2019inammissibilit\u00e0 della stessa e l\u2019efficacia della risposta da parte dell\u2019Agenzia delle entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono ammessi a presentare l\u2019istanza tutti i soggetti esercenti attivit\u00e0 commerciale che, nell\u2019ambito della propria attivit\u00e0, prevedano di effettuare degli investimenti. In via esemplificativa, trattasi di imprenditori individuali, societ\u00e0 di capitali ed enti residenti, societ\u00e0 di persone, escluse le societ\u00e0 semplici, societ\u00e0 ed enti di ogni tipo non residenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una stabile organizzazione in Italia. Sono autorizzati parimenti i gruppi di societ\u00e0 e i raggruppamenti di imprese, dal momento che l\u2019investimento, pur essendo unitario, possa essere realizzato da pi\u00f9 soggetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono ricompresi pure i soggetti non esercenti attivit\u00e0 commerciali nella misura in cui promuovano un investimento in grado di determinare la creazione di una nuova attivit\u00e0 imprenditoriale ovvero la partecipazione al patrimonio di un\u2019impresa gi\u00e0 in essere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto il profilo oggettivo, \u00e8 d\u2019uopo che il progetto di investimento presenti alcune caratteristiche. In primo luogo, deve realizzarsi nel territorio italiano, il che emerge chiaramente da una serie di osservazioni tratte tanto dal Decreto attuativo quanto dal Decreto \u201cinternazionalizzazione\u201d. Si richiede che debba avere delle ricadute occupazionali significative e durature, anche se, a tal proposito, non rileva un livello di dettaglio tale da poter qualificare correttamente il requisito in questione. In ultima analisi, \u00e8 definito un requisito quantitativo in misura non inferiore a trenta milioni di euro, comprensivo delle risorse finanziarie di terzi, se necessarie alla realizzazione dell\u2019investimento, ed inteso non solo come immissione di altra liquidit\u00e0 ma anche in un\u2019ottica di ottimizzazione o reimpiego delle risorse esistenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riguardo alle tipologie di investimento, per le quali pu\u00f2 essere richiesto l\u2019interpello, la stessa Circolare propone un elenco esemplificativo che trova riscontro in operazioni quali la\u00a0 ristrutturazione o diversificazione delle attivit\u00e0 esistenti e la realizzazione di una nuova attivit\u00e0 economica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si pu\u00f2 ritenere che l\u2019interpello sui nuovi investimenti, dal taglio originale e innovativo, rappresenti un valido strumento in favore della crescita delle imprese gi\u00e0 operanti in Italia e, al contempo, di quelle imprese non residenti che, per tal ragione, potrebbero essere incentivate ad investire nel territorio italiano. D\u2019altro canto, il chiarimento poco dettagliato di alcuni aspetti potrebbe invece creare dei problemi in sede interpretativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019istanza di interpello, previo rispetto di tutti i requisiti espressamente richiesti dal Decreto attuativo, deve essere redatta in carta libera e presentata all\u2019Agenzia, presso l\u2019Ufficio\u00a0 competente in materia. Si precisano le uniche modalit\u00e0 di presentazione ammesse: consegna a mano, spedizione a mezzo raccomandata e in via telematica, mediante la posta certificata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Presentata l\u2019istanza, avente ad oggetto in particolar modo una descrizione dettagliata del piano di investimento e del relativo trattamento fiscale rispetto al quale si richiede il parere, prende avvio l\u2019attivit\u00e0 istruttoria dell\u2019Agenzia delle entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La risposta scritta e motivata deve essere notificata, con le stesse modalit\u00e0 definite per la presentazione dell\u2019istanza, entro 120 giorni dal ricevimento della stessa. Termine questo, prorogabile di ulteriori 90 giorni, nel caso in cui l\u2019Ufficio competente, a fronte di una documentazione esigua o non sufficientemente chiara, voglia richiedere un dossier integrativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si pu\u00f2 osservare come il periodo di tempo intercorrente tra i due momenti sia, probabilmente, eccessivamente lungo, in ragione dell\u2019ampio spettro di finalit\u00e0 implicitamente perseguite dal decreto, alcune delle quali richiederebbero tempi pi\u00f9 brevi. Non sembra convincere, inoltre, il c.d. silenzio assenso dell\u2019Agenzia, che pu\u00f2 far seguito a un inutile decorso del termine anzidetto, posto che l\u2019istanza descriva in maniera chiara e precisa il trattamento fiscale ritenuto corretto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riguardo all\u2019efficacia del parere fornito, la Circolare in esame tende a precisare che la risposta dell\u2019Agenzia \u00e8 valida finch\u00e9 restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali l\u2019istanza \u00e8 stata resa. Precisazione questa, importante e per nulla banale dal momento che viene esclusa la reiterazione di effetti gi\u00e0 prodotti, indice di un diritto certo e concreto, in assenza del quale gli investimenti sarebbero tutt\u2019altro che incentivati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Agenzia, invece, non pu\u00f2 formulare il proprio parere vedendosi costretta a dichiarare l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019istanza, in presenza di elementi poco chiari o in assenza di alcune indicazioni. Per citare solo alcune cause di inammissibilit\u00e0, si ritiene tale un\u2019istanza che sia priva dei dati utili ad identificare investitori e imprese, nonch\u00e9 il piano di investimenti oggetto dell\u2019istanza, che non sia rivista e corretta entro 30 giorni dalla richiesta dell\u2019Ufficio o che si riferisca a questioni gi\u00e0 sottoposte al vaglio dell\u2019Agenzia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In definitiva, l\u2019istituto dell\u2019interpello sui nuovi investimenti ha una portata assolutamente innovativa, data la possibilit\u00e0, per gli investitori, di interagire direttamente con l\u2019Agenzia. Finalizzato a rendere maggiormente attrattivo e competitivo il territorio dello Stato, promuove la crescita delle imprese e mira a risolvere o prevenire situazioni di crisi. Obiettivo quest\u2019ultimo in vista del quale emerge subito una contraddizione. Come anticipato, la tempistica sembra non essere conforme a tal proposito e non in linea con i tempi pi\u00f9 brevi vigenti per le altre forme di interpello. Sarebbe auspicabile un orizzonte temporale pi\u00f9 breve, nonch\u00e9 una definizione pi\u00f9 dettagliata di alcuni aspetti che non lasci spazio a soluzioni interpretative divergenti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019interpello sui nuovi investimenti: un supporto alla crescita delle imprese di Claudio Melillo Oggetto di analisi sono le indicazioni fornite dall\u2019Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25\/E\/2016 in merito all\u2019introduzione <\/p>\n","protected":false},"author":147,"featured_media":6965,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[33,714,12,5,1792],"tags":[2039,2038,2037],"class_list":["post-7758","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-tributario","category-fisc-int","category-rubriche-interdisciplinari","category-fascicoli","category-numero-di-novembre-2016","tag-circolare-25e-2016","tag-decreto-internazionalizzazione","tag-interpello-nuovi-investimenti"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/diary-page-1240501-1279x1013.jpg?fit=1279%2C1013&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-218","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7758","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/147"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7758"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7758\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7782,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7758\/revisions\/7782"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6965"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7758"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7758"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7758"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}