{"id":8088,"date":"2018-10-01T16:46:12","date_gmt":"2018-10-01T14:46:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=8088"},"modified":"2020-10-27T13:19:54","modified_gmt":"2020-10-27T12:19:54","slug":"moneta-legale-o-moneta-bancaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/moneta-legale-o-moneta-bancaria\/","title":{"rendered":"Moneta legale o moneta bancaria?"},"content":{"rendered":"<p>(di Davide Storelli &#8211; Avvocato civilista, Direttore del Dipartimento di Economia dell\u2019Universit\u00e0 Popolare del Matese e docente presso l\u2019Universit\u00e0 internazionale delle Nazioni Unite, sede europea di Roma)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Lo Stato ha la prerogativa sovrana di individuare una moneta, la quale, da quel momento diventa <em>\u201cmoneta di Stato\u201d<\/em> o <em>\u201cmoneta legale\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Lo Stato paga i propri fornitori interni in tale moneta ed impone il versamento dei tributi in tale moneta.<br \/>\nDal momento in cui lo Stato, mediante un provvedimento legislativo, definisce la moneta di Stato, questa assume la propriet\u00e0 di essere ritenuta liberatoria per legge delle obbligazioni pecuniarie, per cui il debitore si libera dalla propria obbligazione pecuniaria versando al creditore la somma richiesta in moneta di Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il creditore non pu\u00f2 legittimamente rifiutare, da parte del debitore, l\u2019adempimento della relativa prestazione mediante versamento della somma dovuta in moneta di Stato.<br \/>\nNell\u2019ordinamento italiano tale principio \u00e8 sancito dall\u2019art. 1277 c.c., rubricato <em>\u201cdebito di somma di denaro\u201d<\/em>.<br \/>\nMa che ne \u00e8 della moneta cosiddetta bancaria o scritturale?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La moneta bancaria o scritturale \u00e8 quella che nasce in conseguenza di mere scritture contabili effettuate dalle banche nei propri database.<br \/>\nSono moneta bancaria o scritturale, per esempio, i bonifici bancari, gli assegni circolari, gli addebiti diretti, i versamenti mediante carte di credito, di debito o prepagate, e cos\u00ec via.<br \/>\n<!--more--><br \/>\nSi tratta di moneta scritturale proprio perch\u00e9 la banca, a fronte di un ordine di pagamento da parte del debitore &#8211; che pu\u00f2 essere impartito in varie forme, sia cartacee, per esempio con assegni circolari, che elettroniche, per esempio con bonifici on line \u2013 si limita ad addebitare il conto del debitore e ad accreditare quello del creditore, o a trasferire la relativa informazione (per esempio: 100 da Tizio a Caio), in formato elettronico, presso la banca del creditore, qualora essa fosse differente da quella del debitore.<br \/>\nIn ogni caso il trasferimento di moneta scritturale non prevede il trasferimento di moneta di Stato, in quanto non vi \u00e8 versamento n\u00e9 di banconote n\u00e9 di monete metalliche.<br \/>\nLe banche sono in grado di gestire i pagamenti in moneta scritturale grazie ad una camera di compensazione interbancaria, che consente loro di regolare le rispettive partite creditorie e debitorie, ossia le disposizioni monetarie da una banca all\u2019altra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Un meccanismo analogo si riscontra per le transazioni internazionali, mentre i pagamenti transfrontalieri nell\u2019Unione Europea vengono gestiti da una camera di compensazione definita sistema Target 2 (dove Target sta per Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System).<br \/>\nSe un debitore offre al creditore l\u2019adempimento della propria obbligazione pecuniaria in moneta scritturale anzich\u00e9 in moneta di Stato pu\u00f2 considerarsi legalmente liberato dalla propria obbligazione?<br \/>\nIn altri termini, se per esempio Tizio deve 500 euro a Caio, pu\u00f2 limitarsi ad offrirgli un assegno circolare invece di consegnarli 500 euro in banconote?<br \/>\nA questa domanda sembra che la Banca Centrale Europea abbia risposto di no, giacch\u00e9 ha chiaramente puntualizzato che la moneta scritturale, o moneta bancaria, non \u00e8 moneta legale.<br \/>\nNe consegue, in base a questa impostazione, che il creditore pu\u00f2 legittimamente rifiutarsi di ricevere dal proprio debitore un pagamento che non sia in contanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ma se il pagamento in questione dovesse superare la soglia prevista dalla legge per i pagamenti in contanti?<br \/>\nIn questo caso sorgerebbe un vistoso conflitto normativo, poich\u00e9 in buona sostanza, tale previsione normativa vieta di usare la moneta di Stato oltre una certa soglia, quindi tale norma collide evidentemente con la fondamentale norma di cui all\u2019art. 1277 c.c., che detta un principio cardine per l\u2019adempimento delle obbligazioni pecuniarie.<br \/>\nNon si pu\u00f2, allo stesso tempo, imporre e vietare una certa modalit\u00e0 di estinzione delle obbligazioni pecuniarie. Una volta statuito che le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato, non ha particolarmente senso statuire, con un differente provvedimento normativo, che per alcune obbligazioni pecuniarie (ossia quelle al di sopra di una certa soglia) la moneta avente corso legale nello Stato \u00e8 inidonea al relativo adempimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">O la moneta di Stato \u00e8 idonea, anzi \u00e8 legalmente prescritta, o non lo \u00e8.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Altrimenti il Legislatore sta evidenziando che, per tutta una serie di obbligazioni pecuniarie (ossia quelle al di sopra della soglia prefissata), la moneta avente corso legale nello Stato ha una efficacia liberatoria inferiore rispetto alla moneta bancaria (che \u00e8 moneta privata) anzi, la moneta di Stato perde il proprio corso legale a favore del corso, divenuto legale oltre tale soglia, della moneta bancaria.<br \/>\nNon \u00e8 una considerazione di poco conto. In pratica la moneta di Stato sarebbe moneta legale solo sotto una certa soglia, superata la quale, la moneta di Stato diverrebbe illegale mentre la moneta bancaria (privata) diverrebbe la nuova moneta legale. Forse non era questo l\u2019intento dei Padri Costituenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il cennato orientamento della Banca Centrale Europea sulla moneta bancaria \u00e8 conforme alla Giurisprudenza italiana maggioritaria, ma nel 2007, con la sentenza n. 26617, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ossia nella massima funzione di nomofilachia (garanzia dell\u2019uniforme interpretazione della legge e dell\u2019unit\u00e0 del diritto nazionale) ha statuito che il debitore ha facolt\u00e0 di liberarsi dalla propria obbligazione pecuniaria, quand\u2019anche essa fosse al di sotto della soglia legislativamente prevista, non soltanto mediante un pagamento in moneta avente corso legale nello Stato ma anche mediante moneta bancaria (nella specie, assegno circolare).<br \/>\nQuindi la massima Autorit\u00e0 giudiziaria italiana, in opposizione a quanto avrebbe successivamente rilevato la Banca Centrale Europea, ha praticamente sostenuto che non solo la moneta bancaria \u00e8 moneta a corso legale al di sopra della soglia legislativamente prevista, ma lo \u00e8 anche al di sotto di tale soglia.<br \/>\nQuindi, mentre la moneta di Stato \u00e8 moneta legale solo al di sotto della soglia legislativamente prevista, la moneta bancaria lo \u00e8 sempre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Con la firma del trattato di Maastricht l\u2019euro \u00e8 diventato l\u2019unica moneta avente corso legale nei Paesi firmatari, tra cui la Repubblica Italiana. L\u2019art 128, infatti, recita: <em>\u201cLa banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l\u2019emissione di banconote all\u2019interno dell\u2019Unione. La banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell\u2019Unione\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Analogamente a quanto sopra osservato, anche tale previsione normativa, aderente, per l\u2019ordinamento italiano, a quanto statuito dall\u2019art. 1277 c.c., collide con i limiti all\u2019utilizzo del contante.<br \/>\nPoich\u00e9, infatti, le banconote emesse dalla banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono l\u2019unica moneta avente corso legale nell\u2019Unione e quindi nella Repubblica Italiana, l\u2019offerta di pagamenti in tale moneta non potrebbe legittimamente essere rifiutata, ma in conseguenza della soglia legislativamente prevista all\u2019uso del contante, un\u2019offerta di pagamento che superi tale soglia non pu\u00f2 essere accettata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tale aporia normativa appare insolubile, n\u00e9 le finalit\u00e0 comunicate al fine dell\u2019introduzione di tali soglie (lotta all\u2019evasione fiscale, al riciclaggio, ecc.) sono idonee a risolvere un conflitto cos\u00ec radicale, giacch\u00e9, sotto il profilo logico, l\u2019individuazione di una data finalit\u00e0, ancorch\u00e9 lodevole, non \u00e8 sufficiente a dirimere una incoerenza logica.<br \/>\nNotiamo ora che la previsione normativa introdotta dal trattato di Maastricht, che ha sostituito l\u2019euro alla lira come moneta a corso legale, si \u00e8 limitata a prevedere una nuova moneta a corso legale, ossia una moneta la cui offerta da parte del debitore di un\u2019obbligazione pecuniaria non pu\u00f2 legittimamente essere rifiutata dal relativo creditore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tuttavia, analogamente a quanto avveniva gi\u00e0 prima dell\u2019introduzione dell\u2019euro, il fatto che sia stata individuata una specifica moneta come moneta di Stato, ossia come moneta avente corso legale nel territorio dello Stato, non preclude l\u2019adozione di monete diverse.<br \/>\nIn realt\u00e0, solo i consociati possono decidere cosa impiegare come moneta, e quindi solo i consociati possono \u201cdare corso\u201d ad una moneta oppure portarla <em>\u201cfuori corso\u201d.<\/em><br \/>\nTale scelta, nelle moderne democrazie, avviene per un atto legislativo, in base al quale il Parlamento, in rappresentanza del popolo, statuisce che da quel momento in avanti una data moneta ha \u201ccorso legale\u201d in quella data comunit\u00e0 statale.<br \/>\nCome visto, ci\u00f2 significa che si assume che quella data moneta ha potere liberatorio per le obbligazioni pecuniarie (ossia per i debiti aventi ad oggetto una somma di denaro).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In tal modo lo Stato indica una moneta, che da quel momento viene definita <em>\u201cmoneta di Stato\u201d<\/em> \u2013 ed impropriamente \u201cmoneta legale\u201d, giacch\u00e9 le altre monete non diventano, per questo, illegali \u2013 impegnandosi ad accettarla in pagamento per le proprie prestazioni, ossia, in primo luogo, impegnandosi ad accettarla per il versamento delle tasse (nonch\u00e9 pagando solo in tale moneta i propri fornitori interni, per esempio i dipendenti pubblici).<br \/>\nTale impegno dello Stato fa s\u00ec che anche i consociati siano ben disposti ad accettare la moneta di Stato a fronte della cessione di propri beni o servizi, giacch\u00e9 sanno che quella moneta serve per pagare le tasse, per cui tutti, dovendo pagare le tasse, saranno disposti ad accettarla.<br \/>\nIl venditore, pertanto, che \u00e8 libero di chiedere qualsiasi cosa in cambio di un bene di sua propriet\u00e0, \u00e8 ben disposto a chiedere una contropartita in moneta di Stato giacch\u00e9 sa che, venduto il proprio bene ed incassata la relativa somma in moneta di Stato, non avr\u00e0 problemi a procurarsi ci\u00f2 di cui avr\u00e0 bisogno, poich\u00e9 non avr\u00e0 problemi a farsi accettare la moneta precedentemente ottenuta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Lo Stato, grazie all\u2019imposizione fiscale, individua una moneta e ne induce l\u2019accettazione generalizzata da parte dei consociati, per questo si parla anche di <em>\u201ccorso forzoso\u201d<\/em>, anche se sarebbe pi\u00f9 corretto parlare di <em>\u201ccorso indotto\u201d<\/em>, giacch\u00e9 lo Stato non pu\u00f2 forzare qualcuno ad accettare la moneta di Stato in cambio della cessione di un proprio bene o di un servizio, cos\u00ec come non pu\u00f2 vietare la permuta (ossia il baratto).<br \/>\nLa moneta a corso forzoso (la moneta a corso indotto dallo Stato), allora, \u00e8 la moneta che l\u2019amministrazione statale seleziona per farla diventare la moneta maggiormente impiegata nelle transazioni all\u2019interno dello Stato.<br \/>\nCi\u00f2 non toglie che i consociati siano liberi di regolare le proprie transazioni in modo diverso, ossia impiegando, in tutto o in parte, un differente mezzo di pagamento (un differente mezzo monetario).<br \/>\nLo Stato, infatti, pu\u00f2 esigere che una parte del valore della transazione venga versata allo Stato a titolo di imposizione fiscale, ma non pu\u00f2 imporre il modo in cui i consociati decidono di scambiarsi beni o servizi, n\u00e9 pu\u00f2 imporre ad un venditore, ancorch\u00e9 professionale, quale mezzo di pagamento accettare, giacch\u00e9 l\u2019iniziativa economica privata \u00e8 libera (e tale libert\u00e0, in Italia, \u00e8 riconosciuta e garantita dalla pi\u00f9 alta fonte di diritto ossia dalla Carta Costituzionale, in particolare dall\u2019art. 41).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In realt\u00e0 il corso forzoso \u00e8 stato storicamente impiegato per far affermare una certa moneta in un dato ambito territoriale (solitamente nazionale ma a volte anche oltre, basti pensare agli imperi coloniali e all\u2019utilizzo della moneta del Paese <em>\u201ccore\u201d<\/em> anche dopo il crollo del relativo impero, si vedano gli esempi della Francia e della Gran Bretagna).<br \/>\nCi\u00f2, tuttavia, non \u00e8 stato sufficiente ad <em>\u201cimporre\u201d<\/em> ai consociati di accettare quella moneta quando lo Stato ha dato cattiva prova di s\u00e9, ossia ha perso la fiducia dei cittadini.<br \/>\nCome riconosce espressamente la BCE, neanche una moneta a corso forzoso, e quindi neanche l\u2019imposizione fiscale, \u00e8 in grado di indurre i consociati ad accettare una moneta quando essi, perdendo fiducia in chi la emette (prima lo Stato, ora le banche centrali), sanno che avranno difficolt\u00e0 ad impiegarla, perch\u00e9 anche gli altri tendono ad accettarla con sempre maggior riluttanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In quanto convenzione sociale, la moneta rimane tale fin tanto che persiste tale convenzione, e cessa di essere moneta quando i cittadini non le riconoscono pi\u00f9 la funzione tipica di mezzo di scambio, ancorch\u00e9 una legge continui a definirla \u201cmoneta di Stato\u201d o \u201cmoneta legale\u201d che dir si voglia.<br \/>\nCorrettamente, al riguardo, la Banca Centrale Europea ha riconosciuto che la moneta si fonda sulla fiducia della gente, per cui, indipendentemente da qualsiasi costrizione statale, se la fiducia della gente in quella moneta (ossia in chi la amministra) viene meno, quella moneta comincia a perdere le proprie funzioni monetarie, ossia le gente inizia a ridurne l\u2019utilizzo come unit\u00e0 di conto, mezzo di scambio e riserva di valore.<br \/>\nAltrettanto correttamente la BCE definisce la moneta: <em>\u201cuna istituzione sociale\u201d<\/em>, pertanto, la massima autorit\u00e0 monetaria europea ha debitamente riconosciuto la forte valenza sociale della questione monetaria, evidenziando che le scelte in merito, prima ancora che meramente tecniche o monetaristiche, hanno una chiara valenza sociale, e quindi sono eminentemente politiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In realt\u00e0, come ben noto sin dai tempi di Aristotele, la moneta non \u00e8 qualcosa che cresce sugli alberi, qualcosa che si trova nelle miniere, qualcosa che dobbiamo realizzare, la moneta non \u00e8 per natura, \u00e8 per convenzione, e dipende da noi modificarla o renderla senza valore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Se la collettivit\u00e0 \u00e8 disposta ad usare un certo oggetto come mezzo di scambio esso diventa moneta, indipendentemente dal relativo valore d\u2019uso (da cui scaturisce il valore commerciale), che pu\u00f2 essere anche infimo o inesistente, come espressamente riconosciuto dalla BCE.<br \/>\nPer converso, se si intende impiegare come moneta un oggetto di rilevante valore commerciale, ma la collettivit\u00e0 non \u00e8 disposta ad impiegarlo come mezzo di scambio, quell\u2019oggetto, ancorch\u00e9 prezioso, non diventa moneta.<br \/>\nCi\u00f2 che conta, quindi, non \u00e8 l\u2019oggetto che decidiamo di utilizzare come moneta, ma la decisione di utilizzare quell\u2019oggetto come moneta.<br \/>\nCi\u00f2 che conta non \u00e8 l\u2019oro, l\u2019argento, la carta o i bit del computer, ci\u00f2 che conta \u00e8 la convenzione, l\u2019accordo tra noi raggiunto nell\u2019individuare qualcosa come unit\u00e0 di conto e mezzo di scambio. Qualcosa che ci consenta di soddisfare i nostri bisogni, i differenti bisogni dei vari membri della comunit\u00e0.<br \/>\nIn tal modo, la moneta ottenuta cedendo un bene diventa una garanzia di uno scambio futuro , giacch\u00e9 sappiamo che ci sar\u00e0 qualcuno che accetter\u00e0 quella moneta cedendoci un proprio bene, un bene di cui avremo bisogno in futuro. Senza accettazione convenzionale, ci\u00f2 che abbiamo in mano non \u00e8 moneta.<br \/>\nQuesta fondamentale constatazione \u00e8 stata finalmente fatta propria anche dalla Banca d\u2019Italia, la quale, correttamente, osserva che: \u201cL\u2019acquirente consegna moneta al venditore in cambio di un bene o di un servizio; in questo modo si libera da ogni obbligo nei confronti del venditore, il quale, accettandola, ne riconosce il valore\u201d. Quindi chi riconosce (e quindi crea) valore alla moneta non \u00e8 chi la emette ma chi la accetta.<br \/>\nPrima dell\u2019accettazione &#8211; la prima accettazione a seguito della relativa emissione &#8211; quell\u2019oggetto non \u00e8 moneta. Potr\u00e0 essere <em>\u201cmoneta potenziale\u201d<\/em>, ma affinch\u00e9 diventi <em>\u201cmoneta reale\u201d<\/em> \u00e8 necessario trovare qualcuno disposto a cedere un bene o ad erogare un servizio in cambio di quella \u201cmoneta potenziale\u201d. Solo con la prima accettazione, quella diventa moneta, poich\u00e9 qualcuno le ha attribuito (le ha riconosciuto) un valore pari a quello del bene ceduto o del servizio erogato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La moneta individuata dallo Stato come moneta a corso legale costituisce, per ci\u00f2 stesso, la moneta ad accettazione pi\u00f9 diffusa tra i consociati, ma ci\u00f2 non esclude che essi possano usare anche altre monete.<br \/>\nPer completezza di esposizione, va osservato che tale possibilit\u00e0 \u00e8 da estendersi allo stesso Stato. Invero, prima della firma del trattato di Maastricht, gli Stati dell\u2019Unione erano liberi di individuare pi\u00f9 di una moneta cui conferire il corso legale, giacch\u00e9 questa \u00e8 una prerogativa sovrana, che definisce la cosiddetta lex monetae.<br \/>\nLo Stato, nell\u2019esercizio delle proprie prerogative sovrane, \u00e8 libero di individuare la moneta o le monete che, per legge, hanno potere liberatorio delle obbligazioni pecuniarie nel territorio dello Stato.<br \/>\nLa Repubblica Italiana, mediante il trattato di Maastricht, ha individuato l\u2019euro come unica moneta a corso legale nel proprio territorio.<br \/>\nNe consegue che, fino a quando la Repubblica Italiana non decider\u00e0 di revocare la propria adesione a tale previsione normativa, l\u2019euro sar\u00e0 l\u2019unica moneta avente corso legale nel territorio della Repubblica.<br \/>\nCi\u00f2 non esclude che la Repubblica possa decidere di adottare, oltre ad una moneta a corso legale, anche una moneta a corso libero.<br \/>\nLa differenza tra le due \u00e8 evidente, poich\u00e9, come precisa gi\u00e0 l\u2019espressione, mentre la moneta a corso legale non pu\u00f2 essere legittimamente rifiutata da un creditore in pagamento di una obbligazione pecuniaria, la moneta a corso libero s\u00ec, per cui il debitore sar\u00e0 liberato dal proprio debito solo se il creditore accetta di essere pagato in quella moneta.<br \/>\nLa moneta a corso libero non \u00e8 stata disciplinata dal trattato di Maastricht, n\u00e9 da qualsiasi normativa nazionale, per un motivo molto semplice, essa rientra nella libert\u00e0 dell\u2019iniziativa economica privata, che \u00e8 un diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito.<br \/>\nCome ha osservato la Banca Centrale Europea, l\u2019accettazione di una moneta diversa da quella a corso legale rientra in una libera scelta del creditore, il quale \u00e8 assolutamente libero di concordare con il debitore in quale moneta essere soddisfatto (la BCE parla di <em>\u201cmoneta contrattuale\u201d<\/em>).<br \/>\nNe consegue che, fermo restando l\u2019euro come moneta a corso legale, lo Stato, in quanto creditore, \u00e8 pienamente libero di accettare in pagamento dei propri crediti una moneta diversa da quella avente corso legale.<br \/>\nLo Stato, pertanto, ben potrebbe affiancare all\u2019euro, avente corso legale, un\u2019altra moneta avente corso libero, mediante la quale i debitori dello Stato, senza esserne obbligati, possono estinguere le proprie obbligazioni con lo Stato.<br \/>\nL\u2019accettazione statale di tale ulteriore moneta indurrebbe i consociati a fare altrettanto, ossia ad accettare tale moneta a corso libero in pagamento dei propri crediti.<br \/>\nIn tal modo si introdurrebbe una doppia circolazione monetaria, una \u2013 con l\u2019euro \u2013 in relazione ad ogni transazione, anche transfrontaliera, e l\u2019altra \u2013 con la nuova moneta \u2013 riservata alle transazioni interne.<br \/>\nL\u2019adozione statale di questa seconda moneta pu\u00f2 essere effettuata in vari modi, per esempio accettandola in pagamento totale o parziale dei tributi, ovvero erogandola ai cittadini per varie provvidenze nonch\u00e9 a titolo di reddito di cittadinanza.<br \/>\nSotto il profilo macroeconomico non si pu\u00f2 sottacere che, qualora questa nuova moneta fosse utilizzabile per qualsiasi tipo di acquisto, e quindi anche per le merci da importazione, essa potrebbe determinare un aggravio della bilancia commerciale giacch\u00e9 maggior potere d\u2019acquisto indiscriminato si traduce in maggior volume degli acquisti, indipendentemente da dove le relative merci sono prodotte. In un Paese con forti importazioni, tale maggior potere d\u2019acquisto, ove non indirizzato alla produzione interna, potrebbe tradursi in un proporzionale aumento delle importazioni (nella misura in cui la quota dei beni importati incide sul totale dei beni acquistati).<br \/>\nNon vi sarebbero particolari problemi, invece, per quanto concerne la riduzione delle entrate statali in moneta a corso legale, nella misura in cui lo Stato sarebbe in grado di pagare i propri fornitori interni in moneta a corso libero. E con una diffusa accettazione di tale nuova moneta, indotta dall\u2019accettazione statale, non si vede perch\u00e9 anche i fornitori statali non dovrebbero accettarla.<br \/>\nQualora lo Stato decidesse di adottare tale nuova moneta (anche) mediante l\u2019erogazione di un reddito di cittadinanza, \u00e8 opportuno precisare che il reddito di cittadinanza propriamente detto non nasce essenzialmente per finalit\u00e0 sociali ma prevalentemente per finalit\u00e0 monetarie.<br \/>\nEsso, infatti, si fonda sulla constatazione gi\u00e0 analizzata, per la quale chi crea il valore della moneta non \u00e8 chi la emette ma chi l\u2019accetta. Ne consegue che \u00e8 tecnicamente scorretto attribuire il valore della creazione monetaria al soggetto che la emette. Bisogna pertanto individuare il soggetto cui \u00e8 tecnicamente corretto attribuire il valore monetario derivante dalla relativa emissione.<br \/>\nPoich\u00e9 il valore monetario \u00e8 creato dalla collettivit\u00e0, \u00e8 tecnicamente corretto attribuire alla collettivit\u00e0 tale valore. La definizione scelta, reddito di cittadinanza, evidenzia proprio questo, ossia che si diventa titolari di valori monetari per il semplice fatto di essere cittadini.<br \/>\nQuesto perch\u00e9 non \u00e8 necessario alcun sinallagma per l\u2019insorgenza del valore monetario, ossia non serve alcuna controprestazione (non si tratta, infatti, di un valore creditizio), \u00e8 sufficiente l\u2019accordo dei consociati nell\u2019accettazione di quella data moneta come mezzo di scambio, poich\u00e9, come ci ricorda Aristotele, la moneta nasce per convenzione e non ha bisogno di altro.<br \/>\nNon ha bisogno di essere convertibile, non ha bisogno di essere garantita, non ha bisogno di alcuna autorit\u00e0, la moneta nasce se la collettivit\u00e0 vuole che nasca, e si fonda sulla fiducia dei consociati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In realt\u00e0, La BCE, con un comunicato del 24 novembre 2015 (aggiornato 1l 20 giugno 2017) ha finalmente riconosciuto tale verit\u00e0 ammettendo pubblicamente che le banche non sono intermediari finanziari.<br \/>\nPer quanto strana possa sembrare questa affermazione, basti pensare che non si tratta affatto di una novit\u00e0, giacch\u00e9 la Banca d\u2019Inghilterra, correttamente, lo aveva gi\u00e0 espressamente riconosciuto nel 2014.<br \/>\nIn pratica, memore di quanto gi\u00e0 ammesso dalla Banca d\u2019Inghilterra, la BCE ha ribadito che le banche commerciali possono creare moneta <em>\u201cinterna\u201d<\/em> (moneta bancaria, moneta scritturale), ossia depositi bancari, ogni volta che erogano un nuovo prestito.<br \/>\nEd invero, la Banca d\u2019Inghilterra aveva finalmente rivelato al mondo che \u201cnon sono i prestiti a seguire i depositi, ma i depositi a seguire i prestiti\u201d.<br \/>\nCosa significa? Che non vi \u00e8 alcuna necessit\u00e0 di una preesistente disponibilit\u00e0 \u2013 ancorch\u00e9 frazionaria &#8211; al fine dell\u2019erogazione di un prestito, giacch\u00e9 la relativa disponibilit\u00e0 viene creata al momento, ossia all\u2019atto dell\u2019erogazione del prestito, mediante la creazione dell\u2019opportuno deposito.<br \/>\nIl deposito non deve essere preesistente rispetto alla concessione del prestito, giacch\u00e9 viene creato alla bisogna. Non \u00e8 necessario attingere ad alcuna preesistente disponibilit\u00e0 patrimoniale, quindi non si effettua alcuna intermediazione, ma una pura e semplice creazione di moneta, nella esatta misura in cui serve per l\u2019erogazione del prestito: ti devo prestare 100? Creo 100 e li metto a deposito.<br \/>\nPochi per\u00f2 hanno notato che, se \u00e8 cos\u00ec, dov\u2019\u00e8 il rischio? Cosa rischia la banca se presta denaro che non ha, ma che crea al momento? Quale sarebbe l\u2019attivit\u00e0 di rischio d\u2019impresa, idonea a legittimare un profitto? Se il denaro viene creato alla bisogna, che senso ha parlare di <em>\u201ccosto del denaro\u201d<\/em>?<br \/>\nSe la banca commerciale, al pari della banca centrale, pu\u00f2 creare denaro in tal modo, non si pu\u00f2 parlare di risorsa scarsa. Ma se la risorsa non \u00e8 scarsa, perch\u00e9 ha un prezzo? Ha forse un prezzo l\u2019aria, la luce del sole, la capacit\u00e0 di scrivere numeri su un computer?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ma se la moneta non \u00e8 una risorsa scarsa in quanto pu\u00f2 essere creata a piacimento (ad libitum), significa che il fondamento del capitalismo, ossia il capitale finanziario, cessa di essere una risorsa, in quanto una risorsa che non sia scarsa non \u00e8 una risorsa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Allora, la Banca Centrale Europea, facendo seguito alla Banca d\u2019Inghilterra, ha certificato la fine del capitalismo.<br \/>\nNiente di pi\u00f9 e niente di meno.<\/p>\n<p>Fonte: <em>www.economiaepolitica.it<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Davide Storelli &#8211; Avvocato civilista, Direttore del Dipartimento di Economia dell\u2019Universit\u00e0 Popolare del Matese e docente presso l\u2019Universit\u00e0 internazionale delle Nazioni Unite, sede europea di Roma) Lo Stato ha <\/p>\n","protected":false},"author":147,"featured_media":7131,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"Moneta legale o moneta bancaria?","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[1837,10,2505],"tags":[1246,2161,2158,800,2160,2159,2162],"class_list":["post-8088","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-bancario","category-rubriche-economiche","category-numero-di-ottobre-2018","tag-banca-centrale-europea","tag-contanti","tag-davide-storelli","tag-finanza","tag-moneta-bancaria","tag-moneta-legale","tag-obbligazioni-pecuniarie"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/strumenti-finanziari.jpeg?fit=259%2C194&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-26s","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8088","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/147"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8088"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8088\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8112,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8088\/revisions\/8112"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7131"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8088"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}