{"id":8447,"date":"2019-02-09T14:13:45","date_gmt":"2019-02-09T13:13:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=8447"},"modified":"2019-03-01T19:17:57","modified_gmt":"2019-03-01T18:17:57","slug":"cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/cassazione\/","title":{"rendered":"OSSERVATORIO DI DIRITTO TRIBUTARIO DELLA CORTES DI CASSAZIONE"},"content":{"rendered":"\n<p><br \/>a cura di Francesco D\u2019Alonzo (1)<\/p>\n\n\n\n<p>ABUSO DEL DIRITTO<\/p>\n\n\n\n<p>Abuso del diritto &#8211; Finalit\u00e0 &#8211; Differenza con l\u2019obbligo di \u201c<em>qualificazione<\/em>\u201d dell\u2019atto registrato &#8211; Fattispecie.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Va escluso che l\u2019art. 20 del d.P.R. n. 131\/1986\nsia predisposto al recupero di imposte \u201celuse\u201d, poich\u00e9 l\u2019istituto dell\u2019\u201dabuso\ndel diritto\u201d &#8211; disciplinato oggi dall\u2019art. 10-<em>bis<\/em> della l. n. 212\/2000,\nintrodotto dal d.l.vo n. 128\/2015 &#8211; presuppone una mancanza di \u201ccausa\neconomica\u201d che non \u00e8 viceversa prevista per l\u2019applicazione del citato art. 20,\nil quale semplicemente impone, ai fini della determinazione dell\u2019imposta di\nregistro, di \u201cqualificare\u201d l\u2019atto o il collegamento di pi\u00f9 atti in ragione\ndella loro intrinseca portata, cio\u00e8 in ragione degli effetti oggettivamente\nraggiunti dal negozio o dal collegamento negoziale (Cass. civ., sez. trib.,\nord. 28.3.2018 n. 7637).<\/p>\n\n\n\n<p>ACCERTAMENTO<\/p>\n\n\n\n<p>Accertamento &#8211; Invalidit\u00e0 &#8211; Fattispecie &#8211; Emissione\nprima dei 60 giorni dalla notifica del p.v.c. &#8211; Presupposti.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 12 della l. n. 212\/2000 (c.d. statuto\ndel contribuente) &#8211; che al comma 7 sancisce l\u2019invalidit\u00e0 dell\u2019avviso di\naccertamento emesso prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del p.v.c. &#8211;\ntrova applicazione, come da espressa previsione legislativa, soltanto nell\u2019ipotesi\nin cui l\u2019amministrazione finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche\nfiscali \u201cnei locali destinati all\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciali,\nindustriali, agricole, artistiche o professionali\u201d (Cass. civ., sez. trib., sent.\n21.3.2018 n. 7033).<\/p>\n\n\n\n<p>APPELLO TRIBUTARIO<\/p>\n\n\n\n<p>Appello tributario &#8211; Atti &#8211; Spedizione a mezzo\nposta in busta chiusa &#8211; Irregolarit\u00e0 &#8211; Conseguenze.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel processo tributario la spedizione del\nricorso o dell\u2019atto d\u2019appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di\nqualsiasi indicazione relativa all\u2019atto in esso racchiuso, anzich\u00e9 in plico\nsenza busta come previsto dall\u2019art. 20 del d.l.vo n. 546\/1992, costituisce una\nmera irregolarit\u00e0 se il contenuto della busta e la riferibilit\u00e0 alla parte non\nsiano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell\u2019appellante\ndare la prova dell\u2019infondatezza della contestazione formulata; inoltre, la\ndecadenza \u00e8 esclusa se il ricorso sia stato spedito nei termini di legge, anche\nse ricevuto dal destinatario oltre tale termine (Cass. civ., sez. trib., ord.\n21.3.2018 n. 7011).<\/p>\n\n\n\n<p>AUTOTUTELA<\/p>\n\n\n\n<p>Autotutela &#8211; Giurisdizione tributaria &#8211; Limiti.<\/p>\n\n\n\n<p>In sede di autotutela tributaria il\ncontribuente non pu\u00f2 limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell\u2019atto impositivo,\nla cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa a seguito della sua\nintervenuta definitivit\u00e0, ma deve prospettare l\u2019esistenza di un interesse di\nrilevanza generale dell\u2019amministrazione finanziaria alla rimozione di siffatto\natto: ci\u00f2 in quanto non \u00e8 dato al giudice tributario di invadere la sfera\ndiscrezionale riconosciuta alla P.A. in punto di esercizio del potere di\nannullamento dell\u2019atto amministrativo in autotutela, pena il superamento dei\nlimiti esterni della giurisdizione medesima (Cass. civ., sez. V, ord. 23.8.2018\nn. 7616).<\/p>\n\n\n\n<p>CASSAZIONE<\/p>\n\n\n\n<p>Giudizio di legittimit\u00e0 &#8211; Ricorso &#8211;\nProposizione in via autonoma da parte del destinatario di un ricorso avverso la\nmedesima sentenza &#8211; Natura &#8211; Ricorso incidentale &#8211; Configurabilit\u00e0 &#8211;\nAmmissibilit\u00e0 &#8211; Condizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ambito del giudizio di legittimit\u00e0, l\u2019impugnazione\nproposta in via autonoma dalla parte a cui sia stato gi\u00e0 notificato un ricorso\navverso la medesima sentenza ha natura di \u201cricorso incidentale\u201d ed \u00e8\nammissibile solo se notificato e depositato nei termini per quest\u2019ultimo\nprevisti (Cass. civ., sez. V, sent. 28.3.2018 n. 7640).<\/p>\n\n\n\n<p>Giudizio di legittimit\u00e0 &#8211; Decisione di secondo\ngrado &#8211; Nullit\u00e0 &#8211; Vizio di omessa pronuncia &#8211; Presupposti.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel giudizio di cassazione l\u2019omessa pronuncia,\nquale vizio (di nullit\u00e0) della sentenza di appello ai sensi dell\u2019art. 360,\ncomma 1, n. 4 c.p.c., pu\u00f2 essere utilmente prospettata esclusivamente in\nriferimento alla mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine\nad una domanda che gli \u00e8 stata ritualmente proposta, s\u00ec da dar luogo all\u2019inesistenza\ndi una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile\nalla soluzione del caso concreto (Cass. civ., sez. trib., sent. 21.3.2018 n.\n7033).<\/p>\n\n\n\n<p>GIUDICATO PENALE<\/p>\n\n\n\n<p>Giudicato penale &#8211; Sentenza irrevocabile di\nassoluzione dal reato tributario &#8211; Efficacia nel procedimento tributario &#8211;\nLimiti.<\/p>\n\n\n\n<p>Sebbene nel processo tributario la sentenza\npenale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula\n\u201cperch\u00e9 il fatto non sussiste\u201d, non spieghi automaticamente efficacia di\ngiudicato, ancorch\u00e9 i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i\nquali l\u2019amministrazione finanziaria ha promosso l\u2019accertamento nei confronti\ndel contribuente, essa pu\u00f2 tuttavia essere presa in considerazione come\npossibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell\u2019esercizio dei\npropri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell\u2019ambito\nspecifico in cui detta sentenza \u00e8 destinata ad operare (Cass. civ., sez. trib.,\nsent. 21.3.2018 n. 7033).<\/p>\n\n\n\n<p>GIURISDIZIONE TRIBUTARIA<\/p>\n\n\n\n<p>Giurisdizione &#8211; Giudice tributario &#8211; Oggetto.<\/p>\n\n\n\n<p>Agli effetti degli artt. 2 e 19 del d.l.vo n.\n546\/1992 la giurisdizione attribuita al giudice tributario \u00e8 soltanto quella\nrelativa ai crediti tributari e, in generale, all\u2019intera materia fiscale; essa\nconcerne esclusivamente le controversie aventi ad oggetto imposte e tributi di\nogni genere e specie, nonch\u00e9 il contenzioso catastale (Cass. civ., sez. Un.,\nord. 3.11.2017 n. 26149).<\/p>\n\n\n\n<p>GRATUITO PATROCINIO<\/p>\n\n\n\n<p>Patrocinio a spese dello Stato &#8211; Parte\nricorrente ammessa al gratuito patrocinio &#8211; Obbligo di versare l\u2019importo\nprevisto dall\u2019art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\/2002 &#8211; Non ricorre.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ammissione della parte ricorrente al gratuito\npatrocinio determina l\u2019insussistenza dei presupposti per il versamento dell\u2019importo\nprevisto dall\u2019art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\/2002, inserito dall\u2019art.\n1, comma 17, della 1. n. 228\/2012, stante la prenotazione a debito in ragione\ndell\u2019ammissione al predetto beneficio (Cass. civ., sez. VI-1, ord. 14.6.2018 n.\n15595).<\/p>\n\n\n\n<p>Patrocinio a spese dello Stato &#8211; Istanza di\nammissione &#8211; Contenuta nel ricorso per cassazione &#8211; Competenza a decidere &#8211; Del\ngiudice che ha emesso il provvedimento gravato &#8211; Sussistenza &#8211; Della Corte di\ncassazione &#8211; Esclusione.<\/p>\n\n\n\n<p>Ove la domanda di ammissione al patrocinio\npubblico sia contenuta nel ricorso per cassazione, competendo la decisione\nfinale ammissiva al giudice del merito ed essendo essa efficace per tutte le\nfasi o i gradi del giudizio (come si desume dagli artt. 75, comma 1, 93, comma 1,\n124 e 126 del T.U. n. 115\/2002), la relativa deliberazione non spetta alla\nCorte di cassazione, ma al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato\n(Cass. civ., sez. VI-1, ord. 18.6.2018 n. 16079).<\/p>\n\n\n\n<p>IMPOSTA DI REGISTRO<\/p>\n\n\n\n<p>Imposta di registro &#8211; Atti registrati &#8211; Forma &#8211;\nAttivit\u00e0 interpretativa &#8211; Canoni.<\/p>\n\n\n\n<p>In ambito tributario, la prevalenza della\n\u201cnatura intrinseca\u201d degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul\ntitolo e sulla loro forma apparente vincola l\u2019interprete a privilegiare, nell\u2019individuazione\ndella struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma e,\nquindi, il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti,\ned ai loro effetti giuridici, rispetto a ci\u00f2 che formalmente \u00e8 enunciato, anche\nfrazionatamente, in uno o pi\u00f9 atti, con la conseguenza di dover riferire l\u2019imposizione\nal risultato di un comportamento nella sostanza unitario, rispetto ai risultati\nparziali e strumentali di una molteplicit\u00e0 di comportamenti formali,\natomisticamente considerati (Cass. civ., sez. trib., ord. 28.3.2018 n. 7637).<\/p>\n\n\n\n<p>IMPOSTA SUL VALORE\nAGGIUNTO <\/p>\n\n\n\n<p>Imposta sul valore aggiunto &#8211; Oggetto &#8211;\nConvenzione di lottizzazione &#8211; Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria\nin luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali\n&#8211; Imponibilit\u00e0 ai fini i.v.a. e delle imposte sul reddito &#8211; Esclusione.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di i.v.a., l\u2019esecuzione di opere di\nurbanizzazione primaria, in attuazione di impegni assunti tramite una\nconvenzione di lottizzazione, \u00e8 una modalit\u00e0 alternativa all\u2019assolvimento dell\u2019obbligo\ndi pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali ed ha, al\npari di questi ultimi, natura di prestazione patrimoniale imposta, talch\u00e9 \u00e8\nesclusa sia dal campo di applicazione dell\u2019imposta sul valore aggiunto, sia\ndalle imposte sul reddito (Cass. civ., sez. V, sent. 28.3.2018&nbsp; n. 7641).<\/p>\n\n\n\n<p>PROCESSO TELEMATICO<\/p>\n\n\n\n<p>Processo telematico &#8211; Giudizio tributario &#8211;\nRicorso per cassazione &#8211; Notifica &#8211; A mezzo di p.e.c. &#8211; Relata &#8211; Sottoscrizione\nmediante firma digitale &#8211; Mancanza &#8211; Conseguenze &#8211; Inesistenza dell\u2019atto &#8211;\nEsclusione.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di notifica a mezzo di p.e.c. del\nricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal giudice tributario, la\nmancanza, nella relata, della firma digitale dell\u2019avvocato notificante non \u00e8\ncausa di \u201cinesistenza\u201d dell\u2019atto, potendo la stessa essere riscontrata\nattraverso altri elementi di individuazione dell\u2019esecutore della notifica, come\nla riconducibilit\u00e0 della persona del difensore menzionato nella relata alla\npersona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi\ncomunque raggiunti la conoscenza dell\u2019atto e, dunque, lo scopo legale della\nnotifica (Cass. civ., sez. trib., ord. 16.2.2018 n. 3805).<\/p>\n\n\n\n<p>Processo telematico &#8211; Notifiche telematiche &#8211;\nRicevuta di accettazione e consegna della p.e.c. &#8211; Effetti &#8211; Presunzione di\nconoscenza della comunicazione &#8211; Ricorre.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di notifiche telematiche, nel momento\nin cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della p.e.c. e di consegna\ndella stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di\nconoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella\nprevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall\u2019art. 1335 cod. civ.; spetta\nquindi al destinatario, in un\u2019ottica collaborativa, rendere edotto il mittente\nincolpevole delle difficolt\u00e0 di cognizione del contenuto della comunicazione\nlegate all\u2019utilizzo dello strumento telematico (Cass. civ., sez. III, sent.\n31.10.2017 n. 25819).<\/p>\n\n\n\n<p>Processo telematico &#8211; In genere &#8211; Notifica &#8211; A\nmezzo di p.e.c. &#8211; Perfezionamento &#8211; Fattispecie.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di processo telematico, la posta\nelettronica certificata \u00e8 il sistema che, per espressa previsione di legge\n(d.P.R. 11.2.2005 n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale\nequiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto\nalla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire\nagli utenti la certezza dell\u2019invio e della consegna (o della mancata consegna)\ndelle e-mail al destinatario; tale sistema \u00e8 stato creato proprio al fine di\ngarantire, in caso di contenzioso, l\u2019opponibilit\u00e0 a terzi del messaggio; i\ngestori certificano, quindi, con le proprie \u201cricevute\u201d che il messaggio: a) \u00e8\nstato spedito; b) \u00e8 stato consegnato; c) non \u00e8 stato alterato; in ogni avviso\ninviato dai gestori \u00e8 apposto anche un riferimento temporale che certifica data\ned ora di ognuna delle operazioni descritte; i gestori inviano avvisi anche in\ncaso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio,\nconsegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di\nun messaggio; di conseguenza, la semplice verifica dell\u2019avvenuta accettazione\ndal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del\nmessaggio di posta elettronica certificato contenente l\u2019allegato notificato \u00e8\nsufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica (Cass.\nciv., sez. III, sent. 31.10.2017 n. 25819).<\/p>\n\n\n\n<p>Processo telematico &#8211; Giudizio di cassazione &#8211;\nNotifiche a mezzo di p.e.c. &#8211; Nullit\u00e0 &#8211; Principio di cui all\u2019art. 156 c.p.c. &#8211;\nApplicabilit\u00e0 &#8211; Sussiste.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di giudizio telematico per cassazione,\nanche alle notifiche a mezzo di p.e.c. va applicato il principio, sancito in\nvia generale dall\u2019art. 156 c.p.c., secondo cui la nullit\u00e0 non pu\u00f2 essere mai pronunciata\nse l\u2019atto ha raggiunto lo scopo a cui \u00e8 destinato; principio, questo, che vale\nanche per le notificazioni, per le quali la nullit\u00e0 non pu\u00f2 essere dichiarata\ntutte le volte che l\u2019atto, malgrado l\u2019irritualit\u00e0 della notificazione, sia\nvenuto a conoscenza del destinatario, statuendo altres\u00ec, riguardo alla modalit\u00e0\ncon la quale l\u2019eccezione di nullit\u00e0 viene sollevata, l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019eccezione\ncon la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche\nle ragioni per le quali l\u2019erronea applicazione della regola processuale abbia\ncomportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare\naltro pregiudizio per la decisione finale della Corte (Cass. civ., sez. trib.,\nord. 16.2.2018 n. 3805).<\/p>\n\n\n\n<p>Processo telematico &#8211; Giudizio di cassazione &#8211;\nParte ricorrente &#8211; Indicazione indirizzo di p.e.c. &#8211; Omessa elezione di\ndomicilio in Roma &#8211; Effetti.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel giudizio per cassazione, a seguito delle\nmodifiche dell\u2019art. 366 c.p.c. introdotte dall\u2019art. 25 della l. 12 novembre\n2011 n. 183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia\nindicato l\u2019indirizzo di p.e.c. ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria,\n\u00e8 valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte\ndi cassazione, perch\u00e9, mentre l\u2019indicazione della p.e.c. senza ulteriori\nspecificazioni \u00e8 idonea a far scattare l\u2019obbligo del notificante di utilizzare\nla notificazione telematica, non altrettanto pu\u00f2 affermarsi nell\u2019ipotesi in cui\nl\u2019indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole\ncomunicazioni di cancelleria (Cass. civ., sez. VI-3, ord. 5.10.2017 n. 23289).<\/p>\n\n\n\n<p>Processo telematico &#8211; Giudizio tributario &#8211;\nSentenza di appello &#8211; Notifica &#8211; A mezzo di p.e.c. &#8211; Effettuata prima del 1\u00b0\ndicembre 2015 &#8211; Conseguenze &#8211; Fattispecie.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di contenzioso tributario telematico,\nla notifica della sentenza di appello effettuata tramite p.e.c. dal difensore\ndel contribuente, munito di autorizzazione del Consiglio dell\u2019Ordine di\nappartenenza <em>ex lege<\/em> n. 53\/1994, all\u2019amministrazione finanziaria in data\n5 dicembre 2014 non \u00e8 idonea a far decorrere il termine breve per la\nproposizione del ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto dell\u2019art.\n51, comma 1\u00b0, del d.l.vo n. 546\/1992 in relazione all\u2019art. 38, che a sua volta\nrichiama l\u2019art. 16 del decreto medesimo, norma che non contemplava la\nprevisione della notifica del ricorso a mezzo p.e.c., viceversa prevista dal\nnuovo art. 16-<em>bis<\/em>, la cui applicabilit\u00e0 decorre dal 1\u00b0 dicembre 2015 per\nle sole notifiche tramite p.e.c. degli atti nel processo tributario telematico\nsperimentale dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell\u2019Umbria;\nposto che l\u2019art. 1 della l. n. 53\/1994, secondo periodo, nel testo da ultimo\nrisultante a seguito della modifica apportata dall\u2019art. 46, comma 1\u00b0, lett. a),\nn. 2) del d.l. n. 90\/2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114\/2014,\ndispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della\nstessa norma, fatta eccezione per l\u2019autorizzazione del Consiglio dell\u2019Ordine,\n\u201cla notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale\npu\u00f2 essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata\u201d, si ricava <em>a\ncontrario<\/em> dalla citata disposizione, avuto riguardo alla specialit\u00e0 delle\ndisposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni\ntributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di\nseguito disciplinata dall\u2019art. 3-bis della citata legge n. 53, come inserito\ndall\u2019art. 16-<em>quater<\/em> del d.l. n. 179\/2012, convertito, con modificazioni\nnella l. 7 n. 221\/2012, che ha abrogato il comma 3-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 3 della\nlegge n. 53 cit., non \u00e8 ammessa per la notificazione degli atti in materia\ntributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative\ndisposizioni (Cass. civ., sez. VI-T, ord. 12.9.2016 n. 17941).<\/p>\n\n\n\n<p>PROCESSO TRIBUTARIO<\/p>\n\n\n\n<p>Processo tributario &#8211; Procura difensiva &#8211;\nConferimento &#8211; Modalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel processo tributario, le modalit\u00e0 di\nconferimento dell\u2019incarico ai difensori sono disciplinate, nel giudizio di\nprimo grado, dall\u2019art. 12, comma 3, del d.l.vo n. 546\/1992, il quale consente\nche il conferimento abbia luogo, oltre che con atto pubblico o scrittura\nprivata autenticata, ovvero in calce od a margine di un atto del processo,\nanche oralmente con dichiarazione verbalizzata in udienza, sicch\u00e9 la mancanza\ndi autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal contribuente\nper procura in calce od a margine del ricorso introduttivo non ne determina l\u2019inammissibilit\u00e0,\nsalvo che la controparte non contesti espressamente l\u2019autografia della\nsottoscrizione non autenticata&nbsp; (Cass.\nciv., sez. V trib., ord. 7.3.2018 n. 5426).<\/p>\n\n\n\n<p>Processo tributario &#8211; Giudizio di cassazione &#8211;\nError in procedendo &#8211; Configurabilit\u00e0 &#8211; Presupposti &#8211; Differenza tra censure <em>ex<\/em>\nart. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel procedimento tributario di cassazione, il\nrapporto tra le istanze delle parti e la censurata pronuncia del giudice pu\u00f2\ndare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di\npronunciarsi su una domanda od un\u2019eccezione, ricorrer\u00e0 un vizio di nullit\u00e0\ndella sentenza per \u201cerror in procedendo\u201d, impugnabile in cassazione ai sensi\ndell\u2019art. 360, n. 4 c.p.c.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o\nsull\u2019eccezione, ma senza prendere in esame una o pi\u00f9 delle questioni giuridiche\nsottoposte al suo esame nell\u2019ambito di quella domanda o di quell\u2019eccezione,\nricorrer\u00e0 un vizio di motivazione, censurabile in cassazione ai sensi dell\u2019art.\n360, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. trib., sent. 21.3.2018 n. 7033).<\/p>\n\n\n\n<p>SOCIET\u00c0 DI PERSONE<\/p>\n\n\n\n<p>Societ\u00e0 di persone &#8211; Impugnazione dell\u2019avviso\ndi rettifica dei redditi &#8211; Litisconsorzio necessario tra societ\u00e0 e soci &#8211;\nSussiste &#8211; Trasformazione in corso di causa della societ\u00e0 di persone in societ\u00e0\ndi capitali &#8211; Irrilevanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel processo tributario c\u2019\u00e8 litisconsorzio\nnecessario tra la societ\u00e0 di persone ed i soci, compresi gli accomandanti, in\nvirt\u00f9 della \u201cunitariet\u00e0\u201d dell\u2019accertamento dei relativi redditi ai sensi dell\u2019art.\n5 del d.P.R. n. 917\/1986, senza che possa assumere rilevanza la trasformazione,\nin corso di causa, della societ\u00e0 di persone in societ\u00e0 di capitali (Cass. civ.,\nsez. trib., ord. 21.3.2018 n. 7026).<\/p>\n\n\n\n<p>TA.R.S.U.<\/p>\n\n\n\n<p>Tributi locali &#8211; Tassa raccolta dei rifiuti\nsolidi urbani &#8211; Commisurazione &#8211; Parametri &#8211; Capacit\u00e0 di produrre rifiuti &#8211;\nGarage &#8211; Imposta &#8211; Applicabilit\u00e0 &#8211; Fattispecie.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di ta.r.s.u., l\u2019art. 65, comma 1, del\nd.l.vo n. 507\/1993, come sostituito dall\u2019art. 3, comma 68, della l. n.\n549\/1995, nello stabilire che la tassa \u201cpu\u00f2\u201d essere commisurata a determinati\nparametri &#8211; quantit\u00e0 e qualit\u00e0 dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento -,\nteorici oppure effettivi a seconda della popolazione comunale, consente di\nconformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della\nlogica e dell\u2019equit\u00e0 contributiva, ossia della legittimit\u00e0 dell\u2019atto\namministrativo; perci\u00f2, non \u00e8 priva di logica giuridica l\u2019affermazione secondo\ncui anche i garage sono soggetti alla ta.r.s.u. perch\u00e9 producono rifiuti\napprezzabili (Cass. civ., sez. trib., sent.\n2.3.2018 n. 4961).<\/p>\n\n\n\n<p>(1) Avvocato cassazionista &#8211; Camera Avvocati\nTributaristi di Caserta\n\n\n\n\n\nss=&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>a cura di Francesco D\u2019Alonzo (1) ABUSO DEL DIRITTO Abuso del diritto &#8211; Finalit\u00e0 &#8211; Differenza con l\u2019obbligo di \u201cqualificazione\u201d dell\u2019atto registrato &#8211; Fattispecie. Va escluso che l\u2019art. 20 del <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":8441,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[1],"tags":[155,2287],"class_list":["post-8447","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-cassazione","tag-osservatorio"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Logo-Ce.S.E.D..png?fit=4099%2C621&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2cf","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8447","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8447"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8447\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8454,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8447\/revisions\/8454"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8441"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8447"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8447"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8447"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}