{"id":8578,"date":"2019-07-01T17:52:24","date_gmt":"2019-07-01T15:52:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=8578"},"modified":"2020-10-26T10:27:12","modified_gmt":"2020-10-26T09:27:12","slug":"ecco-chi-e-escluso-dal-nuovo-regime-forfettario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/ecco-chi-e-escluso-dal-nuovo-regime-forfettario\/","title":{"rendered":"Ecco chi \u00e8 escluso dal nuovo regime forfettario"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\"><em>Abstract<\/em><\/span><br \/>\nUn prezioso documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti chiarisce le cause di esclusione dal nuovo regime forfettario disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (\u201c<em>Legge di Bilancio 2019<\/em>\u201d). La ratio della previsione di specifiche cause di esclusione dal regime \u00e8 il contrasto ad eventuali abusi, soprattutto la conversione di rapporti di lavoro subordinato in collaborazioni con Partita IVA, al fine di godere indebitamente dei nuovi benefici fiscali. La volont\u00e0 del Legislatore \u00e8 molto chiara, tuttavia, nella pratica operativa si presentano molteplici \u201c<em>zone grigie<\/em>\u201d, che il documento pubblicato ieri sul sito della Fondazione si occupa di chiarire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il regime forfettario \u00e8 un regime fiscale di vantaggio riservato ai Contribuenti di minori dimensioni, esercenti impresa, arte o professione. La norma di riferimento \u00e8 l\u2019art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la cui riforma, attuata dalla Legge di Bilancio 2019, ne ha fortemente aumentata l\u2019appetibilit\u00e0, dacch\u00e9 riconosce forti sgravi fiscali ed ulteriori semplificazioni. A partire dal 1\u00b0 gennaio 2019, infatti, i Contribuenti che abbiano conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 65.000 \u20ac sono assoggettati ad imposizione IRPEF in modo forfettario, applicando un\u2019aliquota del 15%, indipendentemente da spese ed oneri effettivamente sostenuti. Per evitare che si verifichino abusi, quali, ex multis, la trasformazione di rapporti di lavoro subordinato in collaborazioni con Partita IVA, la Legge di Bilancio predispone apposite contromisure, che verranno analiticamente analizzate nella trattazione che segue.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 1, comma 9, della Legge di Bilancio 2019 presenta delle cause di esclusione dal regime agevolato che riformulano due delle cinque cause di esclusione dal regime previste ab origine dalla L. 190\/2014.<br \/>\nIn particolare, le tre cause di esclusione che non vengono modificate e continuano a sussistere sono:<br \/>\n1. Le persone fisiche che usufruiscono di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfettari di determinazione del reddito.<br \/>\n2. I soggetti residenti in uno Stato extracomunitario, a meno che questo non appartenga all\u2019Accordo sullo Spazio economico europeo e che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Comunque, ogni soggetto non residente, per usufruire del regime forfettario, deve produrre in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo.<br \/>\n3. I soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi, cos\u00ec come definiti dalla legge vigente.<br \/>\nCome gi\u00e0 accennato, la Legge di Bilancio 2019 riformula due cause di esclusione dal regime forfettario, in modo da adeguarle alle nuove esigenze anti-abuso.<br \/>\nIn particolare, dal 1\u00b0 gennaio 2019 sono esclusi dal regime forfettario gli esercenti di attivit\u00e0 d\u2019impresa, arte o professione che, contestualmente a tale attivit\u00e0, partecipano a societ\u00e0 di persone, associazioni o imprese familiari ex art. 5 del TUIR. Si osserva che tale causa ostativa caratterizzava anche la disciplina precedente. Al contrario, \u00e8 di recente introduzione la previsione per cui sono inoltre esclusi i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata o associazioni in partecipazione, che esercitino, direttamente o indirettamente, attivit\u00e0 riconducibili a quella svolta dal Contribuente. \u00c8 importante sottolineare che i due requisiti, il controllo e l\u2019affinit\u00e0 delle attivit\u00e0, devono ricorrere congiuntamente. Analizzando la norma, si osserva che manca un richiamo ad una definizione di \u201ccontrollo\u201d: \u00e8 ragionevole supporre che si faccia riferimento all\u2019art. 2359 c.c., tuttavia si auspica in un chiarimento definitivo da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria. Contrariamente alla causa ostativa che sar\u00e0 analizzata successivamente, la causa ostativa in parola non presenta alcun carattere temporale. Perci\u00f2 \u00e8 possibile per il Contribuente \u201c<em>sanare<\/em>\u201d le situazioni di incompatibilit\u00e0 anche nel periodo d\u2019imposta precedente, per esempio alienando le quote di partecipazione di una S.r.l. il cui possesso sia incompatibile con l\u2019accesso al regime agevolato, per poi usufruire del regime forfettario.<br \/>\nIn secondo luogo, vengono esclusi dal regime forfettario le persone fisiche la cui attivit\u00e0 sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali intercorrono o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d\u2019imposta. Naturalmente, sono equiparati ai datori di lavoro anche i soggetti a loro riconducibili. Al contrario, non sono inclusi in questa causa di esclusione i soggetti che iniziano la propria attivit\u00e0 al termine del periodo di pratica obbligatorio ai fini dell\u2019esercizio di arti o professioni. Perci\u00f2, per esempio, i neo-avvocati potranno usufruire del regime forfettario continuando a lavorare presso lo studio in cui hanno espletato il tirocinio. Si osservi che questa causa ostativa \u00e8 diretta unicamente ad evitare le indebite trasformazioni dei rapporti di lavoro subordinato in collaborazioni con Partita IVA, perci\u00f2 \u00e8 possibile per il Contribuente intrattenere un rapporto di lavoro subordinato contestualmente all\u2019esercizio di una propria attivit\u00e0 in regime forfettario, a condizione questa non sia esercitata nei confronti del datore di lavoro attuale, di eventuali datori avuti nei due anni precedenti n\u00e9 di soggetti a loro riconducibili.<\/p>\n<p>Senza dubbio, le nuove condizioni di determinazione del reddito del regime forfettario permetteranno ai Contribuenti di godere di notevoli risparmi d\u2019imposta. Per evitare eventuali abusi, quindi, il Legislatore ha predisposto nuove cause di esclusione dal regime agevolato, per evitare i prevedibili abusi, come il mero cambio della qualificazione giuridica di un rapporto per godere dei benefici fiscali. Comunque, il nuovo regime agevolato, a causa del favore che accorda all\u2019esercenti di impresa, arte o professione di minori dimensioni, rischia di creare diseguaglianze rispetto ad altre categorie di Contribuenti, in primis lavoratori dipendenti e pensionati. Inoltre, si auspica che il Legislatore intervenga con misure di sgravio fiscale anche per i Contribuenti di maggiori dimensioni, per evitare che calcoli di natura fiscale inducano le imprese a rinunciare a percorsi di crescita dimensionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Abstract Un prezioso documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti chiarisce le cause di esclusione dal nuovo regime forfettario disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (\u201cLegge di Bilancio <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":8604,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[33,12,5,2494],"tags":[2339,2336,2337,2340,2338,2335],"class_list":["post-8578","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-tributario","category-rubriche-interdisciplinari","category-fascicoli","category-numero-di-luglio-2019","tag-benefici-fiscali","tag-fondazione-nazionale-commercialisti","tag-legge-di-bilancio","tag-legislatore","tag-partita-iva","tag-regime-forfettario"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/accountant-4008603_640.jpg?fit=640%2C426&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2em","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8578"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8578\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8603,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8578\/revisions\/8603"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8604"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}