{"id":8858,"date":"2020-03-31T22:01:23","date_gmt":"2020-03-31T20:01:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=8858"},"modified":"2020-10-26T10:07:54","modified_gmt":"2020-10-26T09:07:54","slug":"ludienza-in-conferenza-video-e-o-audio-nellambito-del-diritto-europeo-ed-internazionale-spunti-per-unanalisi-della-disciplina-della-nuova-udienza-da-remoto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/ludienza-in-conferenza-video-e-o-audio-nellambito-del-diritto-europeo-ed-internazionale-spunti-per-unanalisi-della-disciplina-della-nuova-udienza-da-remoto\/","title":{"rendered":"L\u2019udienza in conferenza video e\/o audio nell\u2019ambito del diritto europeo ed internazionale. Spunti per un\u2019analisi della disciplina della nuova udienza \u201cda remoto\u201d nel decreto \u201cCura Italia\u201d"},"content":{"rendered":"<p>1) L\u2019attuale emergenza sanitaria (mondiale) da \u201ccoronavirus\u201d ha indotto il Governo Conte ad introdurre, in materia di giustizia civile, tributaria e militare, una nuova tipologia di udienza cosiddetta \u201cda remoto\u201d al duplice scopo di evitare gli assembramenti nelle aule di tribunale, da un lato, e contenere gli effetti negativi dell\u2019epidemia \u00ab<em>sullo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020<\/em>\u00bb, dall\u2019altro.<\/p>\n<p>L\u2019art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, recante le \u00ab<em>misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19<\/em>\u00bb, ha, infatti, stabilito, al comma 7\u00b0, lett. f), che \u00ab<em>per assicurare le finalit\u00e0 di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare &#8230; la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Si tratta, come evidente, di una norma adottata in pieno stato d&#8217;emergenza e, soprattutto, in via del tutto sperimentale.<\/p>\n<p>Tant\u2019\u00e8 vero che non c\u2019\u00e8 stato (n\u00e9 ci sar\u00e0, salvo modifiche in sede di conversione) neanche il tempo di effettuare un preliminare (piuttosto opportuno) \u201ccollaudo\u201d (sulla falsa riga di quanto accaduto per il processo telematico) e, soprattutto, di formare gli operatori (magistrati, personale di cancelleria ed avvocati) chiamati all\u2019applicazione concreta.<\/p>\n<p>2) L\u2019udienza \u201cda remoto\u201d non rappresenta, per\u00f2, un inedito assoluto per l\u2019ordinamento italiano.<\/p>\n<p>Negli anni l\u2019Italia ha recepito (talvolta con eccessiva &#8211; ed incomprensibile &#8211; lentezza) una serie di norme internazionali e, in conseguenza, adattato quelle domestiche contrastanti.<\/p>\n<p>L\u2019udienza in \u201cvideoconferenza\u201d o \u201cteleconferenza\u201d \u00e8 uno strumento ampiamente previsto e raccomandato dai trattati e dalle convenzioni internazionali.<\/p>\n<p>Uno dei primi riferimenti ai \u00ab<em>procedimenti audiovisivi<\/em>\u00bb (annoverati \u00ab<em>tra i mezzi di protezione<\/em>\u00bb dei testimoni) \u00e8 contenuto nella risoluzione del Consiglio dell\u2019Unione europea, datata 23 novembre 1995, relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalit\u00e0 organizzata internazionale.<\/p>\n<p>La lett. a) della predetta risoluzione ha, infatti, prescritto, al n. 8, che \u00ab<em>tra i mezzi di protezione da prendere in considerazione pu\u00f2 figurare la possibilit\u00e0 di deporre in luogo diverso da quello in cui si trova la persona inquisita, ricorrendo se necessario a procedimenti audiovisivi<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>3) Successivamente, la Convenzione relativa all\u2019assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell\u2019Unione europea, resa conforme con atto del Consiglio dell\u2019Unione europea datato 29 maggio 2000, ha sdoganato, agli artt. 10 e 11, rispettivamente, la possibilit\u00e0 di \u00ab<em>audizione mediante videoconferenza<\/em>\u00bb e di \u00ab<em>audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica<\/em>\u00bb<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Tale Convenzione \u00e8 stata ratificata in Italia soltanto nel 2016 (con un ritardo di ben 16 anni!) attraverso la l. 21 luglio 2016 n. 149, recante la \u00ab<em>ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all\u2019assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell\u2019Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l\u2019estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019art. 3 (intitolato \u00ab<em>delega al Governo per l\u2019attuazione della Convenzione<\/em>\u00bb) ha disposto, al comma 1\u00b0, che \u00ab<em>il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi\u00f9 decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi: &#8230; d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall\u2019articolo 8 della Convenzione nonch\u00e9 relativamente alle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell\u2019articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell\u2019efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione, anche tenuto conto di quanto previsto dall\u2019articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; previsione della possibilit\u00e0 per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali \u00e8 prevista l\u2019estradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Dapprima, il d.l.vo 5 aprile 2017 n. 52, recante le \u00ab<em>norme di attuazione della Convenzione relativa all\u2019assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell\u2019Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000<\/em>\u00bb, ha disciplinato, con gli artt. 13, 14 e 15, rispettivamente l\u2019\u00ab<em>audizione mediante videoconferenza richiesta da uno Stato Parte<\/em>\u00bb, la \u00ab<em>richiesta di audizione mediante videoconferenza in uno Stato Parte<\/em>\u00bb e l\u2019\u00ab<em>audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica richiesta da uno Stato Parte<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Poi, il d.l.vo 3 ottobre 2017 n. 149, recante le \u00ab<em>disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorit\u00e0 straniere<\/em>\u00bb, ha inciso direttamente il <em>corpus<\/em> processuale penale, inserendo gli artt. 726 <em>quinquies<\/em>, intitolato \u00ab<em>audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva<\/em>\u00bb, e 729 <em>quater<\/em>, intitolato \u00abaudizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva\u00bb.<\/p>\n<p>4) Sempre in campo europeo, va segnalato il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, datato 8 novembre 2001.<\/p>\n<p>Conformemente ai succitati artt. 10 e 11 della Convenzione relativa all\u2019assistenza giudiziaria in materia penale, gli artt. 9 e 10 hanno previsto, rispettivamente, l\u2019\u00ab<em>audizione mediante videoconferenza<\/em>\u00bb e l\u2019\u00ab<em>audizione mediante conferenza telefonica<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Mantenendo intatta la \u201ctradizione\u201d (non certo edificante) descritta <em>supra<\/em>, l\u2019Italia ha ratificato il mentovato Protocollo addizionale nel 2019 &#8211; al compimento del suo diciottesimo compleanno &#8211; con la l. 24 luglio 2019 n. 88, recante la \u00ab<em>ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l\u20198 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>5) Infine, la direttiva 2014\/41\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 3 aprile 2014, relativa all\u2019ordine europeo di indagine penale.<\/p>\n<p>I relativi artt. 24 e 25 hanno delineato, rispettivamente, l\u2019\u00ab<em>audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva<\/em>\u00bb e l\u2019\u00ab<em>audizione mediante teleconferenza<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>6) In ambito internazionale, nel 2001, l\u2019Italia ha dato corso all\u2019\u00ab<em>Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l\u2019applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998<\/em>\u00bb tramite la l. 5 ottobre 2001 n. 367, recante la \u00ab<em>ratifica ed esecuzione dell\u2019Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l\u2019applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonch\u00e9 conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019art. 16 della l.u.c. ha immesso, \u00ab<em>dopo l\u2019articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271<\/em>\u00bb, l\u2019art. 205 <em>ter<\/em> (intitolato \u00ab<em>partecipazione al processo a distanza per l\u2019imputato detenuto all\u2019estero<\/em>\u00bb), secondo cui \u00ab<em>la partecipazione all\u2019udienza dell\u2019imputato detenuto all\u2019estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell\u2019articolo 146-bis<\/em>\u00bb (comma 1\u00b0), \u00ab<em>non pu\u00f2 procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilit\u00e0 di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l\u2019atto e se quest\u2019ultimo non ha possibilit\u00e0 di colloquiare riservatamente con il suo assistito<\/em>\u00bb (comma 2\u00b0), \u00ab<em>la detenzione dell\u2019imputato all\u2019estero non pu\u00f2 comportare la sospensione o il differimento dell\u2019udienza quando \u00e8 possibile la partecipazione all\u2019udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l\u2019imputato non d\u00e0 il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all\u2019articolo 420-ter del codice<\/em>\u00bb (comma 4\u00b0) e \u00ab<em>la partecipazione all\u2019udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalit\u00e0 e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell\u2019articolo 147-bis<\/em>\u00bb (comma 5\u00b0).<\/p>\n<p>Agli effetti del successivo art. 17, comma 1\u00b0, dopo l\u2019art. 384 c.p. \u00e8 stato aggiunto l\u2019art. 384 <em>bis<\/em> onde consentire la \u00ab<em>punibilit\u00e0 dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall\u2019estero<\/em>\u00bb (\u00ab<em>i delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all\u2019estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana<\/em>\u00bb).<\/p>\n<p>7) Per mera completezza espositiva, \u00e8 appena il caso di ricordare anche le altre ipotesi di partecipazione all\u2019udienza penale cosiddetta \u201ca distanza\u201d, introdotte dal d.l. 8 giugno 1992 n. 306, recante le \u00ab<em>modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalit\u00e0 mafiosa<\/em>\u00bb, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992 n. 356, dalla l. 7 gennaio 1998 n. 11, recante la \u00ab<em>disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell\u2019esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonch\u00e9 modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell\u2019ordinamento penitenziario<\/em>\u00bb, e dal d.l. 24 novembre 2000 n. 341, recante le \u00ab<em>disposizioni urgenti per l\u2019efficacia e l\u2019efficienza dell\u2019Amministrazione della giustizia<\/em>\u00bb, convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001 n. 4.<\/p>\n<p>L\u2019art. 45 <em>bis<\/em> &#8211; \u00ab<em>dopo l\u2019articolo 45 delle norme di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale<\/em>\u00bb &#8211; in ordine alla \u00ab<em>partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019art. 134 <em>bis<\/em> &#8211; \u00ab<em>dopo l\u2019articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale<\/em>\u00bb &#8211; in ordine alla \u00ab<em>partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019art. 146 <em>bis<\/em> &#8211; \u00ab<em>dopo l\u2019articolo 146 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale<\/em>\u00bb &#8211; in ordine alla \u00ab<em>partecipazione al dibattimento a distanza<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>E l\u2019art. 147 <em>bis<\/em> &#8211; \u00ab<em>dopo l\u2019articolo 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271<\/em>\u00bb &#8211; in ordine all\u2019\u00abe<em>same degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>8) Ancora, nel 2009, la l. 16 marzo 2009 n. 25 ha portato la \u00ab<em>ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento cos\u00ec come contemplato dall\u2019articolo 3(2) dell\u2019Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d\u2019America e l\u2019Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all\u2019applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d\u2019America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento cos\u00ec come contemplato dall\u2019articolo 3(2) dell\u2019Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d\u2019America e l\u2019Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all\u2019applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d\u2019America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019allegato \u00ab<em>Trattato tra gli Stati Uniti d\u2019America e la Repubblica Italiana di mutua assistenza giudiziaria in materia penale<\/em>\u00bb ha dettato, all\u2019art. 18 <em>quater<\/em>, le modalit\u00e0 operative del \u00ab<em>collegamento in videoconferenza<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>9) Al di fuori della materia penale, preme rammentare il regolamento n. 1206\/2001 del Consiglio dell\u2019Unione europea, datato 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorit\u00e0 giudiziarie degli Stati membri nel settore dell\u2019assunzione delle prove in materia civile o commerciale.<\/p>\n<p>Trattasi di regolamento applicabile in materia civile o commerciale (art. 1, paragr. 1) allorch\u00e9, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di uno Stato membro chieda: a) che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all\u2019assunzione delle prove, o b) di procedere direttamente essa stessa all\u2019assunzione delle prove in un altro Stato membro.<\/p>\n<p>Non sono ammesse istanze volte ad ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti (paragr. 2).<\/p>\n<p>Gli artt. da 10 a 16 del regolamento citato riguardano l\u2019assunzione delle prove da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria richiesta.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 10, paragr. 4, l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria richiedente ha la facolt\u00e0 di chiedere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria richiesta di avvalersi delle tecnologie di comunicazione moderne per l\u2019esecuzione dell\u2019assunzione delle prove, quali la videoconferenza e la teleconferenza.<\/p>\n<p>L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria richiesta ottempera a tale istanza salvo qualora questa sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro ovvero sussistano notevoli difficolt\u00e0 di ordine pratico.<\/p>\n<p>A giudizio della Corte di Giustizia Europea (sez. I, sent. 6 settembre 2012, causa C-170\/11), \u00ab<em>l\u2019ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1206\/2001, come definito dal suddetto articolo e risultante dal sistema di tale regolamento, \u00e8 limitato ai due metodi di assunzione delle prove, vale a dire, da un lato, l\u2019esecuzione di un\u2019assunzione delle prove da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria richiesta ai sensi degli articoli 10-16 del suddetto regolamento in seguito ad una domanda dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria richiedente di uno Stato membro e, dall\u2019altro, l\u2019esecuzione diretta di una siffatta assunzione di prove, le cui modalit\u00e0 sono determinate dall\u2019articolo 17 dello stesso regolamento, da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria richiedente in un altro Stato membro. Per contro, il regolamento n. 1206\/2001 non contiene alcuna disposizione che disciplini o escluda la possibilit\u00e0, per l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di uno Stato membro, di citare a comparire e a rendere testimonianza direttamente al suo cospetto una parte residente in un altro Stato membro<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Con la conseguenza che \u00ab<em>il regolamento n. 1206\/2001 \u00e8 applicabile, in linea di principio, solo nell\u2019ipotesi in cui l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di uno Stato membro decida di procedere all\u2019assunzione delle prove tramite uno dei due metodi previsti da tale regolamento, ipotesi in cui \u00e8 tenuta a seguire le procedure relative agli stessi<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>10) Da ultimo, giova sottolineare che l\u2019udienza in videoconferenza risulta pienamente compatibile anche con le disposizioni della Convenzione europea dei Diritti dell\u2019Uomo.<\/p>\n<p>In special modo, con l\u2019art. 6 secondo cui \u00ab<em>ogni persona ha diritto ad un\u2019equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta<\/em>\u00bb (paragr. 1) ed \u00ab<em>ogni accusato ha segnatamente diritto a: essere informato, nel pi\u00f9 breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell\u2019accusa elevata a suo carico; disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; difendersi da s\u00e9 o avere l\u2019assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d\u2019ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l\u2019interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell\u2019udienza<\/em>\u00bb (paragr. 3).<\/p>\n<p>Al riguardo, la Corte europea dei Diritti dell\u2019Uomo (sent. 5 ottobre 2006, ricorso n. 45106\/04) ha ritenuto che la partecipazione di un soggetto, imputato in procedimento di natura penale, alle udienze mediante videoconferenza persegue \u00ab<em>scopi legittimi rispetto alla Convenzione, ossia la difesa dell\u2019ordine pubblico, la prevenzione del crimine, la tutela dei diritti alla vita, alla libert\u00e0 ed alla sicurezza dei testimoni e delle vittime, nonch\u00e9 il rispetto dell\u2019esigenza del \u201ctempo ragionevole\u201d di durata dei processi giudiziari<\/em>\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1) L\u2019attuale emergenza sanitaria (mondiale) da \u201ccoronavirus\u201d ha indotto il Governo Conte ad introdurre, in materia di giustizia civile, tributaria e militare, una nuova tipologia di udienza cosiddetta \u201cda remoto\u201d <\/p>\n","protected":false},"author":1044,"featured_media":8859,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,38,11,1590,33,2499,1,2297],"tags":[],"class_list":["post-8858","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-rassegna-di-giurisprudenza-civile","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-penale","category-diritto-tributario","category-numero-di-marzo-2020","category-news","category-notizie"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/processo_civile_telematico.jpg?fit=725%2C482&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2iS","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8858","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1044"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8858"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8858\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8861,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8858\/revisions\/8861"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8859"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8858"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8858"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8858"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}