{"id":9006,"date":"2020-07-30T11:00:28","date_gmt":"2020-07-30T09:00:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9006"},"modified":"2020-07-09T21:28:25","modified_gmt":"2020-07-09T19:28:25","slug":"stabile-organizzazione-le-conferme-della-suprema-corte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/stabile-organizzazione-le-conferme-della-suprema-corte\/","title":{"rendered":"Stabile organizzazione: le conferme della Suprema Corte"},"content":{"rendered":"<p><strong><em><u>Sentenza 14 aprile 2020, n. 7801, Corte di Cassazione &#8211; Sezione\/Collegio 5<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Massima:<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u201c<em>In ogni Stato, vanno tassati gli utili che si ritiene che la stabile organizzazione avrebbe conseguito se avesse assunto la configurazione di un\u2019impresa distinta, svolgente attivit\u00e0 identica o analoga, in condizioni identiche o analoghe, e in piena indipendenza dalla casa madre. Per verificare la stabile organizzazione, quale entit\u00e0 separata e indipendente, \u00e8 necessario tener conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>(Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.).<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><strong>Fatti di causa<\/strong><\/p>\n<p>I soggetti coinvolti nella controversia in esame sono:<\/p>\n<ul>\n<li>una societ\u00e0 di diritto statunitense che svolge attivit\u00e0 bancaria, e<\/li>\n<li>una sua stabile organizzazione (c.d. \u201c<em>branch<\/em>\u201d) avente sede in Italia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il giudizio verte su un avviso di accertamento relativo all\u2019annualit\u00e0 2013, ricevuto dalla stabile organizzazione (da ora in poi \u201c<em>S.O.<\/em>\u201d), con cui il Fisco ha provato a recuperare a tassazione componenti negativi del reddito d\u2019impresa portati in deduzione per un valore di 609.683,00 euro, \u201c<em>in quanto correlati a ricavi ed attivit\u00e0 riferibili alla casa madre statunitense\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Tale avviso di accertamento \u00e8 stato successivamente oggetto di impugnazione; in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>la S.O. ha impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (da ora in poi \u201c<em>CTP<\/em>\u201d) che ha accolto integralmente il ricorso;<\/li>\n<li>l\u2019Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la decisione suddetta della CTP, ottenendo, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano (da ora in poi \u201c<em>CTR<\/em>\u201d), l\u2019accoglimento parziale della propria domanda, consistente nel riconoscimento dell\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019avviso di accertamento in relazione alle sole sanzioni da esso previste;<\/li>\n<li>la \u201c<em>casa madre<\/em>\u201d statunitense ha reagito ricorrendo in Cassazione sulla base di quattro motivi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La CTR di Milano, nell\u2019accogliere parzialmente l\u2019istanza dell\u2019Amministrazione finanziaria, ha richiamato l\u2019art. 7, commi 2 e 3 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni siglata tra Italia e Stati Uniti d\u2019America (da ora in poi \u201c<em>Convenzione<\/em>\u201d), in cui si disciplina la deducibilit\u00e0 delle spese attribuite alla S.O. dalla casa madre. Nella vicenda in esame, la contestazione dei verificatori si fonda sull\u2019attribuzione di risorse finanziarie, a titolo oneroso, dalla casa madre americana alla sua filiale. Tale pratica avrebbe, da una parte, sottratto risorse imponibili all\u2019Erario e, dall\u2019altra, gravato la S.O. di oneri \u201c<em>eccedenti quelli attribuibili all&#8217;attivit\u00e0 svolta in Italia, ammessi in deduzione, ai sensi del terzo comma dell\u2019art. 7 della Convenzione, costituiti dagli interessi passivi a carico della filiale milanese e dalle spese connesse alla gestione dei crediti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>Conferme in materia di deducibilit\u00e0 degli oneri di una stabile organizzazione<\/strong><\/p>\n<p>Nella sentenza in esame sono svolte considerazioni di notevole importanza in merito all\u2019ambito applicativo dell\u2019art. 7, comma 3 della \u201c<em>Convenzione\u201d<\/em> suddetta.<\/p>\n<p>La Corte, nel rigettare il primo motivo con cui il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 7, comma 3 della \u201c<em>Convenzione<\/em>\u201d, essendosi la CTR di Milano conformata \u201c<em>ai princ\u00ecpi di diritto appena enunciati, laddove ha affermato che la Convenzione poneva dei limiti alla deducibilit\u00e0 dei componenti negativi del reddito della succursale italiana, intesi sia come interessi passivi che come spese connesse alla gestione del credito\u201d, <\/em>ha avuto occasione di chiarire il dettato convenzionale.<\/p>\n<p>In particolare, viene sottolineato che, <em>in primis<\/em>, \u201c<em>la stabile organizzazione , dal punto di vista fiscale, \u00e8 <strong>un&#8217;entit\u00e0 distinta ed autonoma rispetto alla \u00abcasa madre\u00bb<\/strong>, i cui redditi, prodotti nel territorio dello Stato, sono assoggettati ad imposta, ai sensi dell&#8217;art. 23, comma 1, lett. e), t.u.i.r.\u201d <\/em>e che, pertanto, come sottolineato dal Commentario OCSE, \u201c<em>la stabile organizzazione deve essere dotata: \u00abdi una struttura patrimoniale appropriata sia per l&#8217;impresa, sia per le funzioni che esercita. Per tali ragioni, il divieto di dedurre le spese connesse ai <strong>finanziamenti interni<\/strong> &#8211; ossia <strong>quelli che costituiscono mere attribuzioni di risorse proprie della casa madre<\/strong> &#8211; dovrebbe continuare ad applicarsi in via generale\u00bb\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Da ci\u00f2 si deduce che i verificatori dovrebbero compiere un\u2019attivit\u00e0 volta a discernere in maniera specifica gli oneri sostenuti dalla S.O. nell\u2019espletamento della sua attivit\u00e0 caratteristica e quelli relativi ai rapporti diretti con la casa madre.<\/p>\n<p>Nel caso in oggetto, nella categoria dei \u201c<em>finanziamenti interni<\/em>\u201d non sembrano poter rientrare gli \u201c<em>oneri correlati a taluni crediti da finanziamento, vantati dalla branch nei confronti della propria clientela italiana\u201d<\/em>, essendo questi parte della sua attivit\u00e0 caratteristica; difatti, la Corte, nell\u2019accogliere il secondo motivo di ricorso, evidenzia come la CTR di Milano non abbia dato completa e chiara motivazione del \u201c<em>perch\u00e9<\/em>\u201d sia da considerare legittima l\u2019equiparazione delle due componenti negative reddituali (retribuzione corrisposta in forza del finanziamento della casa madre e oneri correlati a taluni crediti di finanziamento) operata dai verificatori.<\/p>\n<p>Dal caso in esame, si evince il corretto <em>iter <\/em>procedurale che ciascun verificatore dovrebbe seguire nell\u2019accertare le componenti positive e negative di reddito di una S.O.. Pi\u00f9 precisamente, ai fini della verifica fiscale, tali componenti positive e negative devono essere considerate riferibili ad \u201c<em>un\u2019impresa distinta, svolgente attivit\u00e0 identica o analoga, in condizioni identiche o analoghe, e in piena indipendenza dalla casa madre. Per verificare la stabile organizzazione, quale entit\u00e0 separata e indipendente, \u00e8 necessario tener conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In conclusione, la Suprema Corte conferma nuovamente l\u2019orientamento in materia di S.O., secondo cui l\u2019attribuzione di componenti positivi e negativi di reddito a quest\u2019ultima non pu\u00f2 prescindere dalla considerazione dell\u2019entit\u00e0 suddetta come indipendente dalla casa madre, guardando, quindi, al suo fondo di dotazione ed ai rischi correlati all\u2019espletamento della sua attivit\u00e0 prevalente e al ruolo che ricopre in territorio estero.<\/p>\n<p><em>(A cura di Rocco Pietro Di Vizio)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: info@economiaediritto.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sentenza 14 aprile 2020, n. 7801, Corte di Cassazione &#8211; Sezione\/Collegio 5 Massima: \u201cIn ogni Stato, vanno tassati gli utili che si ritiene che la stabile organizzazione avrebbe conseguito se <\/p>\n","protected":false},"author":1284,"featured_media":9007,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,38,11,1116,718,33,10,35,36,12,37,5,2484,1,2297,49,6,53,2025,719],"tags":[],"class_list":["post-9006","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-rassegna-di-giurisprudenza-civile","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-del-commercio-internazionale","category-diritto-delle-imprese-in-crisi","category-diritto-tributario","category-rubriche-economiche","category-finanza-dimpresa","category-fiscalisti","category-rubriche-interdisciplinari","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-numero-di-luglio-2020","category-news","category-notizie","category-organizzazione-aziendale","category-network-ed","category-risk-management","category-tax-risk-management","category-rassegna-di-giurisprudenza-tributaria"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Art.-5-Modello-Ocse.jpg?fit=868%2C637&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2lg","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9006","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1284"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9006"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9006\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9009,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9006\/revisions\/9009"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9007"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9006"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9006"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9006"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}