{"id":9016,"date":"2020-07-24T11:30:41","date_gmt":"2020-07-24T09:30:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9016"},"modified":"2020-07-10T11:45:11","modified_gmt":"2020-07-10T09:45:11","slug":"un-viaggio-nella-costituzione-larticolo-32","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/un-viaggio-nella-costituzione-larticolo-32\/","title":{"rendered":"Un viaggio nella Costituzione: l\u2019articolo 32"},"content":{"rendered":"<p>In questo particolare periodo storico, la tutela della salute assume un ruolo centrale nel nostro vivere quotidiano, quasi a ricordarci che i principi e i valori espressi in merito dalla Carta costituzionale, seppur entrata in vigore il primo gennaio del 1948, sono ancora oggi una bussola per navigare verso la giusta direzione. La sua attualit\u00e0 \u00e8 resa altres\u00ec possibile grazie al carattere programmatico di un testo redatto da un\u2019Assemblea Costituente \u201cpresbite\u201d, ossia capace di guardare da lontano, cos\u00ec come ben auspicato dal deputato Piero Calamandrei.<\/p>\n<p>La tutela della salute \u00e8 disciplinata all\u2019articolo 32 della Costituzione. Tale diritto \u00e8 incluso nel Titolo II, Parte Prima del testo costituzionale, ossia tra i Diritti e i Doveri dei cittadini inerenti, in particolare, ai Rapporti etico-sociali.<\/p>\n<p>Lo stesso articolo al primo comma afferma che \u201c<em>la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo ed interesse della collettivit\u00e0 e garantisce cure gratuite agli indigenti<\/em>\u201d, e al secondo comma dispone che \u201c<em>nessuno pu\u00f2 essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non pu\u00f2 in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale articolo \u00e8 il frutto di un lavoro di elaborazione da parte dei membri dell\u2019Assemblea Costituente, i quali, il 4 marzo 1947, ne iniziarono la discussione.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 26 del Progetto di Costituzione affermava che \u201c<em>La Repubblica tutela la salute, promuove l&#8217;igiene e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessun trattamento sanitario pu\u00f2 essere reso obbligatorio se non per legge. Sono vietate le pratiche sanitarie lesive della dignit\u00e0 umana<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Per la prima volta, la Repubblica sottolineava l\u2019importanza della salute e, seppur condividendo il nobile intento sotteso alla redazione dell\u2019articolo in esame, Calamandrei, rivolgendosi all\u2019Assemblea, consigliava di collocare tale tematica \u201c<em>in un preambolo, con una dichiarazione esplicita del loro carattere non attuale, ma preparatore del futuro\u201d.<\/em> Secondo il deputato, tale articolo \u201c<em>esprimeva dei propositi, dei programmi e che bisogna tutti duramente lavorare per riuscire a far s\u00ec che questi programmi si trasformassero in realt\u00e0\u201d<\/em>. Di avviso contrario, il deputato Ugo Damiani, cherimarcava l\u2019importanza del ruolo dello Stato in tale settore con un atteggiamento ottimistico.<\/p>\n<p>Il deputato Aldo Spallicci, appartenente al Gruppo medico parlamentare, presentava l\u2019emendamento con oggetto l\u2019aggiunta del concetto di \u201d<em>interesse della collettivit\u00e0<\/em>\u201d, espressione del principio di eguaglianza formale e sostanziale. Il deputato Giuseppe Caronia, invece, propose un emendamento avente ad oggetto l\u2019eliminazione della parte del testo che recitava \u201c<em>di promuovere l\u2019igiene<\/em>\u201d, dal momento che la tutela della salute, secondo il medico, implicava gi\u00e0 in s\u00e9 un senso di prevenzione. Gli interventi che si susseguirono rispetto a tale articolo, bench\u00e8 con sfumature diverse, furono uniti dalla consapevolezza dal dato fattuale, ossia dalle generalizzate precarie condizioni di salute che il secondo dopoguerra aveva portato con s\u00e9 e la conseguente necessit\u00e0 di ripartenza anche, e soprattutto, da un adeguato sistema sanitario.<\/p>\n<p>\u00c8 in tale contesto storico che si inserisce l\u2019articolo 32, cos\u00ec come ancora \u00e8 fedelmente riportato nella \u201c<em>fonte delle fonti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La Costituzione, prezioso scrigno riempito, tra gli altri, di valori etici morali, descrive il diritto alla salute come diritto dell\u2019<em>individuo <\/em>(sottolineando il carattere della universalit\u00e0 dei destinatari), a carattere <em>fondamentale,<\/em> quasi a volere sottolineare la sua base fondante, nonch\u00e9 come<em> presupposto irrinunciabile e strumentale per la piena realizzazione della persona umana <\/em>(Cfr. C.Tripodina). Tale norma non \u00e8 un mero programma ma assume carattere precettivo grazie all\u2019intervento delle Regioni che, ai sensi dell\u2019articolo 117, terzo comma della Costituzione, sono competenti a legiferare in materia di tutela della salute secondo i criteri guida definiti dallo Stato. A questo, inoltre, spetta la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui al medesimo articolo di, secondo comma, lettera m). Per completezza si precisa, altres\u00ec, che gli strumenti di programmazione in materia sanitaria sono il Piano Sanitario Nazionale e Regionale e il Piano Attuativo Locale. Le competenze di tali strumenti sono suddivise secondo il principio della sussidiariet\u00e0 verticale.<\/p>\n<p>Inoltre, la Repubblica deve garantire al singolo individuo una tutela bio-psico sociale, in una prospettiva non solo di cura, ma anche di prevenzione all\u2019insorgenza di alcune patologie.<\/p>\n<p>A tal proposito, secondo la definizione di salute data dall\u2019Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0 nel 1948, infatti, \u201c<em>la salute \u00e8 uno stato di benessere fisico mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia o di infermit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>I Costituenti affermano, inoltre, che salute non \u00e8 solo un diritto primario dell\u2019individuo, ma \u00e8 anche un <em>interesse della collettivit\u00e0<\/em>, sottolineando la dimensione di tutela collettiva di tale diritto, tipica di uno Stato sociale. Quest\u2019ultimo doveva altres\u00ec garantire cure gratuite.<\/p>\n<p>L\u2019effettiva concretizzazione del diritto alla salute, come diritto universale, coincide con l\u2019entrata in vigore della Legge 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, improntato al principio dell\u2019appropriatezza, dell\u2019efficienza e dell\u2019efficacia. Con tale Legge istitutiva, la Repubblica inserisce a pieno titolo l\u2019assistenza sanitaria nell\u2019assistenza sociale, ossia svincola la tutela della salute dalla categoria di lavoro di appartenenza.<\/p>\n<p>Dal secondo comma dell\u2019articolo in esame si rileva che l\u2019obbligo nei confronti di ogni individuo a sottoporsi a un trattamento sanitario \u00e8 possibile solo in presenza di una Legge. Pertanto, in linea generale, si sottolinea l\u2019importanza della libert\u00e0 del singolo di autodeterminazione terapeutica che pu\u00f2 consistere anche nel diritto di rifiutare la terapia. Tuttavia, tale libert\u00e0 \u00e8 limitata dalla presenza di disposizioni di Legge che quindi, in casi tassativi e in virt\u00f9 della tutela individuale e collettiva, obbligano l\u2019individuo a sottoporsi a un trattamento sanitario (ad esempio, il Trattamento sanitario obbligatorio ed i vaccini obbligatori). Tale riserva di Legge \u00e8 definita rinforzata in quanto il trattamento non potr\u00e0 mai violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e della sua dignit\u00e0.<\/p>\n<p>Da una mera lettura della Costituzione, non si pu\u00f2 non osservare che dagli articoli 16 e 41 si evince la possibilit\u00e0 di limitare il godimento di alcune libert\u00e0 anche per motivi di sanit\u00e0.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019articolo 16 limita la libert\u00e0 di circolazione e di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale ove esistano motivi di sanit\u00e0 e di sicurezza. L\u2019articolo 41 al secondo comma, invece, afferma che<em> \u201cl\u2019iniziativa economica privata non pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana\u201d.<\/em> A tal riguardo si precisa che, in questo contesto di bilanciamento dei diritti, si sono contrapposte nel tempo diverse sentenze della Corte Costituzionale. Alcune pronunce, tra le quali la pi\u00f9 recente in materia, affermano la superiorit\u00e0 del diritto alla salute rispetto agli altri diritti costituzionalmente garantiti, inteso come diritto primario, ossia che viene prima e che, afferendo alle esigenze basilari della persona, deve essere immediatamente tutelato (<em>ex multis<\/em> Corte Cost., 19 dicembre 1983, n. 365 e Corte Cost., 28 marzo 2018, n. 58. Altre, invece, precisano che \u201c<em>non esiste tirannia dei diritti e che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in un rapporto di integrazione reciproca e quindi non \u00e8 possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri<\/em>\u201d <em>(ex multis<\/em> Corte Costituzionale 2012, n. 264, e 2013, n. 85).<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 delle diverse posizioni giurisprudenziali attinenti al delicato tema in oggetto, l\u2019importanza del diritto alla salute \u00e8 amplificata dal ricordo dell\u2019incessante suono delle sirene delle ambulanze che rompeva il dirompente silenzio di una apparente serenit\u00e0 quotidiana. Le dolorose immagini che il Covid-19 ci ha consegnato resteranno impresse nella mente di tante persone, a segnare uno dei periodi pi\u00f9 difficili per la sanit\u00e0 mondiale, ed a ricordarci che, come diceva Arthur Schopenhauer, \u201c<em>la salute non \u00e8 tutto, ma senza salute tutto \u00e8 niente<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><em>(A cura di Verdiana Gorruso)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: info@economiaediritto.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In questo particolare periodo storico, la tutela della salute assume un ruolo centrale nel nostro vivere quotidiano, quasi a ricordarci che i principi e i valori espressi in merito dalla <\/p>\n","protected":false},"author":1384,"featured_media":9017,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[793,2475,2,39,11,1812,37,5,2484,1,2297],"tags":[],"class_list":["post-9016","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alta-formazione-2","category-case-studies","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-rassegna-di-giurisprudenza-costituzionale","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-costituzionale","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-numero-di-luglio-2020","category-news","category-notizie"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/tricolore-2.jpg?fit=1000%2C547&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2lq","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9016","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1384"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9016"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9016\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9019,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9016\/revisions\/9019"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9017"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9016"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9016"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}