{"id":9204,"date":"2020-10-30T11:00:37","date_gmt":"2020-10-30T10:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9204"},"modified":"2020-10-26T15:08:28","modified_gmt":"2020-10-26T14:08:28","slug":"commento-analitico-del-ddl-family-act-misure-per-favorire-la-natalita-sostenere-la-genitorialita-e-promuovere-loccupazione-femminile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/commento-analitico-del-ddl-family-act-misure-per-favorire-la-natalita-sostenere-la-genitorialita-e-promuovere-loccupazione-femminile\/","title":{"rendered":"Commento analitico del DDL \u201cFamily Act\u201d: misure per favorire la natalit\u00e0, sostenere la genitorialit\u00e0 e promuovere l\u2019occupazione femminile"},"content":{"rendered":"<p><strong>SOMMARIO<\/strong>: 1. Premessa introduttiva \u2013 2. Il punto sull\u2019<em>iter<\/em> procedurale del disegno di legge nei due rami del Parlamento \u2013 3. I tratti caratteristici dell\u2019intervento normativo ed il suo inquadramento sistematico nel vigente quadro giuridico nazionale e comunitario \u2013 4. Il contenuto della delega: i principi e i criteri direttivi generali e specifici da osservare (artt. 1 e 2) \u2013 5. In merito ai profili di copertura finanziaria, clausole di chiusura e di natura procedurale (artt. 3, 4 e 5) \u2013 6. Brevi considerazioni conclusive<\/p>\n<ol>\n<li><strong> Premessa introduttiva <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Ha fatta molta notizia nei giorni scorsi (il 21 luglio u.s.), l\u2019approvazione alla Camera dei Deputati, in prima lettura, del disegno di legge n. 0687 rubricato <em>\u201cDelega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l\u2019assegno unico e universale\u201d<\/em>, conosciuto anche come <em>\u201cFamily Act\u201d.<\/em> I pi\u00f9 hanno messo in evidenza i due importati profili che hanno caratterizzato questa primo positivo passaggio nel primo ramo del Parlamento italiano: <strong>Il voto unanime con il quale \u00e8 stato licenziato il provvedimento alla Camera (452 si e un astenuto<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>) e l&#8217;introduzione, con approccio sistemico, dell\u2019assegno unico ed universale per le famiglie con figli. <\/strong><\/p>\n<p>Fa scalpore, per le rare volte in cui si verifica, il voto trasversale che ha converso sull\u2019atto legislativo organico che porta con se\u00a0 le misure pensate da tempo per sostenere la genitorialit\u00e0. Un precedente, tra l\u2019altro recente, si \u00e8 verificato per esame alla Camera dei deputati del DDL n. 1455<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> recante <em>&#8220;Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere&#8221;, <\/em><strong>denominato <em>\u201cCodice rosso\u201d<\/em>,<\/strong> approvato il 3 aprile 2019 all\u2019unanimit\u00e0 con 461 voti favorevoli e nessun contrario<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>, che ha introdotto, tra l\u2019altro, il reato di <em>\u201cRevenge porn\u201d<\/em> all\u2019art. 612-<em>ter <\/em>c. p., <em>\u201cDiffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti\u201d,<\/em> tipizzando e punendo l\u2019odiosa e tristemente diffusa pratica consistente nel vendicarsi dell\u2019ex partner diffondendo, spesso via <em>internet<\/em>, materiale pornografico che lo ritrae.<\/p>\n<p>Nel merito, <strong>il testo delinea la cornice normativa degli interventi che si vogliono perseguire e le scadenze temporali entro le quali il Governo sar\u00e0 chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega<\/strong>, con l\u2019obiettivo di sostenere la genitorialit\u00e0 e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalit\u00e0, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.<\/p>\n<p>Dunque, <strong>prima la comunione di intenti e dopo la soddisfazione ed esultanza<\/strong>, hanno accomunato tutte associazioni del settore<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> e le forze politiche che da tempo stavano lavorando sinergicamente all\u2019avanzamento dell\u2019<em>iter<\/em> procedurale e alla raccolta degli assensi che ha accompagnato il provvedimento in parola alla Camera dei Deputati. La Ministra per le pari opportunit\u00e0 e la famiglia, Elena Bonetti, che ne \u00e8 proponente insieme alla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha dichiarato, tra l\u2019altro: <em>\u201c\u00c8 davvero un momento storico per il Paese e lo \u00e8 per la politica, che con un voto trasversale rimarca l&#8217;assunzione di una responsabilit\u00e0 piena e importante, di tutti, per le famiglie. Un segnale bello da questo parlamento<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\"><strong>[5]<\/strong><\/a>\u201d. <\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Il punto sull\u2019<em>iter<\/em> procedurale del disegno di legge nei due rami del Parlamento<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00c8 nella riunione del cinquantunesimo Consiglio dei Ministri dell\u201911 Giugno 2020, tenutasi come di consueto a Palazzo Chigi, sotto la Presidenza del Presidente, Avv. Giuseppe Conte, con Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, dott. Riccardo Fraccaro, che \u00e8 stato approvato il disegno di legge cosiddetto<em> \u201cFamily Act\u201d<\/em> su proposta del Ministro per le pari opportunit\u00e0 e la famiglia, Elena Bonetti, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, che <strong>impegna\/delega il Governo ad adottare <em>\u201cMisure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia\u201d<\/em><\/strong>, entro dodici mesi dall&#8217;entrata in vigore delle disposizioni in commento.<\/p>\n<p>Va rilevato, prima di addentrarci nel merito delle importanti novit\u00e0 introdotte dal provvedimento in esame, che da un\u2019approfondita lettura delle schede relative ai lavori preparatori al disegno di legge sul sito internet istituzionale delle due Camere del Parlamento, dai resoconti dei lavori della alla XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati (alla quale il DDL in parola \u00e8 stato assegnato), dai pareri espressi dalle altre Commissioni parlamentari<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>, si apprendono importanti dati relativi alle questioni affrontate e superate e all\u2019andamento del provvedimento stesso. <strong>I relatori risultano essere stati,<\/strong> <strong>l\u2019On. LEPRI Stefano (PD)<\/strong> (parlamentare della maggioranza), sia in Commissione di merito che in Assemblea parlamentare, mentre solo in Commissione <strong>l\u2019On. Guido De Martini (Lega),<\/strong> dimessosi in quanto il suo gruppo di appartenenza \u00e8 passato all&#8217;opposizione.<\/p>\n<p>Si evince, infatti, che il disegno di legge di riferimento \u00e8 stato l\u2019Atto camera n. 687<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>, \u00a0primo firmatario l\u2019On. Graziano <strong>DELRIO<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/strong> ed altri, recante <em>\u201c<strong>Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l\u2019assegno unico e la dote unica per i servizi\u201d<\/strong><\/em><strong>, <\/strong>in cui confluiranno le altre proposte di legge in esame alla Camera (A. C. 2155<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> e A. C. 2249<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>). Da tale abbinamento si \u00e8, dunque, scelto nella seduta del 13 novembre 2019 di <strong>adottare, come testo base dell\u2019intervento normativo quello dell\u2019A. C. 687 <\/strong>che per\u00f2 ha subito delle rivisitazioni, a partire dal testo (A. C. 687 \u2013 A \u200b e abb.) e dall\u2019originario titolo che \u00e8 stato riformulato in: <em>&#8220;<strong>Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l&#8217;assegno unico e universale&#8221;.<\/strong><\/em> In tale versione, dopo tutte le modifiche apportate a seguito dell\u2019accoglimento di proposte emendative, come gi\u00e0 detto, \u00e8 stato approvato il 21 luglio 2020 e trasmesso (con modifiche rispetto al testo del proponente) al Senato il 23 luglio 2020 (identificato come Atto Senato n. 1892) ed ivi assegnato all\u201911\u00aa Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente il 28 luglio 2020<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>. Dalla predisposta consueta scheda dei lavori (ancora non avviati e che potranno essere seguiti al seguente link: <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/18\/BGT\/Schede\/Ddliter\/53180.htm\">http:\/\/www.senato.it\/leg\/18\/BGT\/Schede\/Ddliter\/53180.htm<\/a>), si apprende che il relatore di maggioranza risulta essere nuovamente l\u2019On. Stefano Lepri (PD), nominato nella seduta del 30 giugno 2020 nella quale \u00e8 stato proposto, altres\u00ec, il testo modificato del provvedimento e la richiesta di autorizzazione alla relazione orale.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> I tratti caratteristici dell\u2019intervento normativo ed il suo inquadramento sistematico nel vigente quadro giuridico nazionale e comunitario <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il disegno di legge in <strong>esame, composto da 5 articoli per un totale di 9 commi, <\/strong>sotto il <strong>profilo contenutistico presenta<\/strong>, come gi\u00e0 anticipato, <strong>interventi volti al riordino delle misure di sostegno economico per i figli a carico e di quelle per la fruizione di servizi a sostegno della genitorialit\u00e0<\/strong>. Lo stesso, trattando dunque la materia delle politiche sociali e, in particolar modo, quelle a favore della famiglia con misure strutturali ed organiche, si innesta sulla <strong>vasta vigente normativa nazionale di settore, che negli anni \u00e8 stata anche soggetta ad innumerevoli e ciclici\u00a0 interventi legislativi modificativi<\/strong> ed integrativi, che hanno determinato un\u2019eccessiva frammentariet\u00e0 della regolamentazione in materia<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>. Proprio per tale ultimo motivo, con tale provvedimento si ha l\u2019intendimento ulteriore eliminare questa settorialit\u00e0, di <strong>operare un coordinamento e razionalizzazione di tutte le misure previste ed affastellatesi negli anni <\/strong>nonch\u00e9, sotto l\u2019aspetto propriamente economico-finanziario, <strong>addivenire all\u2019unificazione degli istituti economici gi\u00e0 previsti dalla legislazione vigente in un unico strumento universale,<\/strong> rafforzato e modulato sulla base delle concrete esigenze dei nuclei familiari. A questi ambiziosi ma ponderati obiettivi di superamento dell\u2019attuale porfirizzazione delle misure socio-economiche in atto, <strong>si aggiunge anche un\u2019altra pluralit\u00e0 di tipologia di obiettivi connessi ai primi: <\/strong>contrastare la ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro, promuovere la parit\u00e0 di genere,\u00a0 combattere la povert\u00e0 (anche minorile), incentivare una rigorosa ripartizione dei carichi di lavoro domestici, la funzione educativa e sociale delle famiglie, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani, favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto, va comunque precisato che questi nobili intendimenti, <strong>trattandosi di una legge delega, non trovano, al momento, un\u2019immediata, diretta e pronta azione sull\u2019attuale assetto normativo n\u00e9 per modificare e men che meno per abrogare disposizioni in vigore.<\/strong> Quanto sopra avverr\u00e0 solo nel successivo <em>step<\/em> procedurale demandato alla disciplina di dettaglio da incartare nelle previsioni dei decreti delegati che interverranno sulla legislazione vigente, secondo i principi e i criteri stabiliti in questo provvedimento di delega.<\/p>\n<p>Va anche rilevato il <strong>collegamento e la contiguit\u00e0 del DDL in parola con le disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160<\/strong> recante <em>\u201cBilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022\u201d. <\/em>Infatti, per l\u2019effettivo \u00a0raggiungimento delle finalit\u00e0 sopra illustrate, nella <strong>legge di Bilancio per l\u2019anno 2020, all\u2019articolo 1, comma 339<\/strong><a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>, \u00e8 stata inserita la previsione di un Fondo specifico <strong>\u201cAssegno universale e servizi alla famiglia<\/strong>\u201d che rappresenta il fondamento principale dell\u2019adozione del provvedimento nonch\u00e9 della revisione di importanti istituti connessi allo stesso<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>.<\/p>\n<p>Riguardo ai <strong>rapporti tra l\u2019intervento normativo in questione e le disposizioni di riferimento della Costituzione italiana,<\/strong> che considera e tutela ampiamente tale materia, va rilevato che il primo si presenta in linea con i relativi principi costituzionali fondanti. In particolare, si devono citare gli <strong>articoli 29, 30 e 31 della Costituzione<\/strong>, in forza dei quali la Repubblica, <em>in primis, \u201criconosce i diritti della famiglia\u201d<\/em> (Art. 29, c. 1) e la <em>\u201cagevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l&#8217;adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternit\u00e0, l&#8217;infanzia e la giovent\u00f9, favorendo gli istituti necessari a tale scopo\u201d<\/em> (art. 31).<\/p>\n<p>Anche sotto il diverso aspetto del <strong>rispetto della ripartizione delle competenze legislative costituzionalmente delineate,<\/strong> il contenuto della proposta di legge di iniziativa parlamentare in esame consiste prevalentemente nella \u00abdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale\u00bb, oggetto della potest\u00e0 legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell\u2019articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. Mentre, pi\u00f9 nel dettaglio, in riferimento ai principi di delega di cui all\u2019articolo 1, c. 2, lett. c), d) ed e), e all\u2019articolo 2, c. 1, lettere b), e-bis) e p), viene in rilievo anche la pregnante materia delle \u00abpolitiche sociali\u00bb, attribuita alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell\u2019articolo 117, c. 4, della Costituzione. Una tale commistione di competenze comporter\u00e0 di sicuro un opportuno coinvolgimento dei vari livelli di governo, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega.<\/p>\n<p>Infine, il testo si palesa predisposto, altres\u00ec, nel <strong>rispetto dell\u2019adempimento degli obblighi derivanti dall\u2019ordinamento europeo, <\/strong>arrivando a recepire, in anticipo<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>, quanto previsto dalla d<strong>irettiva UE 2019\/1158<\/strong> del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.6.2019 <strong>relativa all&#8217;equilibrio tra attivit\u00e0 professionale e vita familiare per i genitori ed i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010\/18\/UE.<\/strong> La Direttiva richiamata, come si evince dalla rubrica della stessa, ha <strong>l\u2019obiettivo di riformare l\u2019accesso agli istituti volti a conciliare i tempi di vita e di lavoro, <\/strong>tenendo conto degli sviluppi della societ\u00e0 europea degli ultimi decenni, attraverso una revisione di alcuni istituti quali il congedo parentale e il congedo di paternit\u00e0.<\/p>\n<p>Tale ultimo aspetto, fu affrontato gi\u00e0 nella Raccomandazione 92\/241\/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini, con la quale venne espressamente richiesta una maggior partecipazione dei padri nella cura dei figli, e la promulgazione di una legislazione che sia <em>gender neutral<\/em>, al fine di dare ai genitori che lavorano specifici diritti in materia di congedi parentali<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>. Successivamente le direttive 96\/34\/CE<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a> e 92\/85\/CEE<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a> sono state oggetto di riforma, il cui risultato \u00e8 stata l\u2019importante Direttiva 2010\/18\/EU<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>, entrata in vigore l\u20198 marzo del 2012, abrogata a sua volta dalla recente Direttiva UE 2019\/1158.<\/p>\n<p>Or dunque, le problematiche sociali emerse negli ultimi anni nel nostro Paese circa la <strong>carenza di un\u2019efficace ed unitaria regolamentazione incentivante la nativit\u00e0<\/strong>, la cui tendenza alla decrescita non mostra segnali di inversione significativi e duraturi, e l\u2019insufficienza di gran parte delle altre misure di settore in vigore, si vogliono affrontare risolutivamente guardando alla visione europea a lungo termine. Pertanto, <strong>si rende necessario mettere in campo politiche attive di lungo respiro, pluriennali, <\/strong>che affrontino in modo completo la questione analizzando tutti gli aspetti che hanno contribuito a generare tale fenomeno, <strong>cos\u00ec come \u00e8 stato fatto in altri contesti europei, <\/strong>nei quali si \u00e8 gi\u00e0 scelto di aiutare non solo le famiglie meno abbienti bens\u00ec favorire tutte le famiglie con figli a carico, a prescindere dall\u2019occupazione e dallo <em>status<\/em> patrimoniale dei genitori e dalle condizioni economiche.<\/p>\n<p><strong>Dunque, muta non solo la modalit\u00e0 dell\u2019approccio al tema,<\/strong> non pi\u00f9 intervenire in dettaglio ma in maniera organica e quanto pi\u00f9 completa, come appare sempre opportuno operare in settori cos\u00ec ampi e delicati che, ad un certo punto, richiedono interventi radicali e non solo specifici e complementari, <strong>ma si \u00e8 anche optato per una scelta formale<\/strong> adeguata al lavoro da affrontare, attraverso un disegno di legge delega <strong>che consente<\/strong>, come sta effettivamente avvenendo, <strong>al Parlamento di intervenire sui principi e i criteri di delega generali e specifici per le varie tipologie di intervento<\/strong>, contenuti nello schema, <strong>delegando poi al Governo la normativa di dettaglio, <\/strong>trasformando gli stessi in contenuti dei futuri decreti legislativi.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> Il contenuto della delega: i principi e i criteri direttivi generali e specifici da osservare (<\/strong><strong>artt. 1 e 2)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La proposta legislativa di iniziativa parlamentare oltre a <strong>costituire la cornice normativa, \u00a0indica la scadenza temporale entro cui il Governo dovr\u00e0 attivarsi<\/strong> per <em>\u201criordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l\u2019assegno unico ed universale\u201d,<\/em> attenendosi ai delineati principi e criteri direttivi \u2013 sia di natura generale che specifica, per approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, al fine di:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>assicurare<\/strong> l\u2019applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressivit\u00e0 basati sull\u2019applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero della prole a carico;<\/li>\n<li><strong>promuovere<\/strong> la parit\u00e0 di genere all\u2019interno dei nuclei familiari, favorendo l\u2019occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;<\/li>\n<li><strong>affermare<\/strong> il valore sociale di attivit\u00e0 educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall\u2019imponibile o detrazioni dall\u2019imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;<\/li>\n<li><strong>prevedere<\/strong> l\u2019introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l\u2019accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione degli stessi<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I singoli e specifici decreti delegati con i quali si prevede di attuare le misure sociali di cui sopra<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>, dovranno essere adottati entro lo s<em>patium temporis <\/em>assegnato e le altre modalit\u00e0 indicate:<\/p>\n<ul>\n<li>entro <strong>dodici <\/strong>mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, <strong>su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel testo del provvedimento, <strong>all\u2019art. 1, comma 2, sono, altres\u00ec, fissati i princ\u00ecpi e i criteri direttivi generali <\/strong>(quelli specifici sono recati dal successivo articolo 2), a cui i decreti legislativi in parola devono conformarsi. Nel dettaglio:<\/p>\n<ol>\n<li>l\u2019accesso all\u2019assegno \u00e8 assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalit\u00e0 e progressivit\u00e0;<\/li>\n<li><strong>l\u2019ammontare dell\u2019assegno<\/strong> \u00e8 ponderato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l\u2019indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell\u2019et\u00e0 dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;<\/li>\n<li><strong>ai fini dell\u2019accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate<\/strong> diverse da quelle trattate dalla legge <em>de qua<\/em>, il computo dell\u2019assegno pu\u00f2 essere differenziato nell\u2019ambito dell\u2019ISEE fino eventualmente al suo eventuale azzeramento;<\/li>\n<li><strong>l\u2019assegno unico ed universale \u00e8 pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza,<\/strong> di cui all\u2019articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed \u00e8 corrisposto congiuntamente allo stesso e con le medesime modalit\u00e0;<\/li>\n<li><strong>l\u2019assegno non \u00e8 considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilit\u00e0<\/strong>. Le borse lavoro volte all\u2019inclusione o all\u2019avvicinamento in attivit\u00e0 lavorative di persone con disabilit\u00e0 non sono considerate ai fini dell\u2019accesso e per il calcolo dell\u2019assegno;<\/li>\n<li><strong>l\u2019assegno \u00e8 ripartito nella misura del 50% tra i genitori ovvero, in loro assenza, \u00e8 assegnato a chi esercita la responsabilit\u00e0 genitoriale.<\/strong> Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l\u2019assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l\u2019assegno, in mancanza di accordo, \u00e8 ripartito in pari misura tra i genitori;<\/li>\n<li><strong>l\u2019assegno \u00e8 concesso in forma di credito d\u2019imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;<\/strong><\/li>\n<li><strong>\u00e8 istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative,<\/strong> al fine di monitorare l\u2019attuazione e verificare l\u2019impatto del beneficio<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Oltre a quanto sopra richiamato,\u00a0 i decreti legislativi dovranno osservare, nel contempo, i seguenti ulteriori <strong>principi e criteri direttivi specifici<\/strong> di cui all\u2019articolo 2, comma 1:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><em> a):<\/em><\/strong> <strong>un assegno mensile \u00e8 riconosciuto<\/strong> <strong><u>per ciascun figlio minorenne a carico<\/u><\/strong>. Il beneficio decorre a partire dal <strong>settimo mese di gravidanza<\/strong>. Per i figli successivi al secondo, l\u2019importo dell\u2019assegno \u00e8 maggiorato;<\/li>\n<li><strong><em> b):<\/em><\/strong> <strong>un assegno mensile \u00e8 riconosciuto <u>per ciascun figlio maggiorenne a carico<\/u><\/strong>, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, <strong>fino al compimento del ventunesimo anno di et\u00e0<\/strong> e con possibilit\u00e0 di corresponsione dell\u2019importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l\u2019autonomia<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a>;<\/li>\n<li><strong><em> c):<\/em><\/strong> <strong>per ciascun figlio con disabilit\u00e0,<\/strong> si prevede il riconoscimento di una maggiorazione (graduata secondo la condizione di disabilit\u00e0) rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%. Il riconoscimento dell\u2019assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di et\u00e0, qualora il figlio con disabilit\u00e0 risulti ancora a carico;<\/li>\n<li><strong><em> d):<\/em><\/strong> <strong>mantenimento delle misure<\/strong> <strong>e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);<\/strong><\/li>\n<li><strong><em> e): <\/em><\/strong>con riferimento ai <strong>requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno<\/strong>, il richiedente l\u2019assegno deve cumulativamente:<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>essere in possesso <strong>della cittadinanza italiana<\/strong>, <strong>ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell&#8217;Unione europea, o suo familiare<\/strong>, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;<\/li>\n<li><strong>essere soggetto al pagamento dell\u2019imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;<\/strong><\/li>\n<li><strong>vivere con i figli a carico in Italia;<\/strong><\/li>\n<li><strong>essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni,<\/strong> <strong>anche non continuativi,<\/strong> ovvero essere in possesso di <strong>un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong><em> f: <\/em><\/strong><strong>a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti,<\/strong> su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalit\u00e0, della maternit\u00e0, dell\u2019infanzia e dell\u2019adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti dalla lettera e) da una Commissione nazionale, costituita d\u2019intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;<\/li>\n<li><strong><em> g): <\/em><\/strong><strong>progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro<\/strong>;<\/li>\n<li><strong><em> h): <\/em><\/strong><strong>soppressione di tutte le misure indicate al successivo articolo 3.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Dunque dal punto di vista dei contenuti, tra le misure che sono previste e saranno disciplinate nel dettaglio nei futuri decreti legislativi, vi \u00e8 <strong>l\u2019assegno unico ed universale che ricomprender\u00e0 tutti i benefici a favore dei figli, misure per la conciliazione tra vita lavorativa e cura dei figli, misure di sostegno alle giovani coppie e all\u2019indipendenza giovanile. <\/strong>L\u2019impatto della scelta operata dal Governo sar\u00e0 di immediato beneficio per le famiglie, che potr\u00e0 contare su unica misura che ricomprender\u00e0 tutte le agevolazioni correlate allo <em>status<\/em> di genitori. <strong>I diretti destinatari del provvedimento in oggetto sono le famiglie aventi uno o pi\u00f9 figli a carico<\/strong>, i genitori lavoratori, i giovani maggiorenni, supportati al fine di acquisire l\u2019autonomia finanziaria e le giovani coppie destinatarie di alcune misure di sostegno al reddito.<\/p>\n<p>Le misure che segnano una vera discontinuit\u00e0 con le <em>policy<\/em> fino ad oggi poste in essere dallo Stato italiano sono, senza alcun dubbio, quelle in favore delle famiglie, attualmente strutturate mediante detrazioni per figli a carico (modello fiscale) o assegni familiari di protezione sociale a favore di determinate categorie di persone (dipendenti pubblici e assimilati, famiglie a basso reddito) escludendo di fatto altre tipologie reddituali. La modalit\u00e0 di accesso, cosiddetto selettivo, al beneficio che tiene conto del reddito del richiedente in Italia \u00e8 oggi solo pari all\u20198%<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a>. Ci\u00f2 a dimostrazione che questo sistema di incentivazione non favorisce in alcun modo le famiglie ad avere pi\u00f9 figli e, men che meno, rappresenta un impulso per le famiglie meno abbienti, e, per ci\u00f2 solo, da pi\u00f9 parti provenivano da tempo istanze di superamento dello stesso<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a>.<\/p>\n<p><strong>La scelta del Governo \u00e8 dunque quella di strutturare la misura in modo diametralmente opposto alla concezione attuale<\/strong>, non pi\u00f9 come mezzo di contrasto alla povert\u00e0 bens\u00ec come strumento efficacie di sostegno alla genitorialit\u00e0 e al contempo un incoraggiamento all\u2019incremento della natalit\u00e0. L\u2019assegno cos\u00ec strutturato \u00e8 unico ed universale e risponde, fondamentalmente, ad un criterio di equit\u00e0 in quanto prevede una quota aggiuntiva erogata, sulla base del reddito ISEE.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> In merito ai profili di copertura finanziaria, clausole di chiusura e di natura procedurale (artt. 3, 4 e 5) <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Come gi\u00e0 precisato, essendo il cd. <em>\u201cfamily act\u201d, <\/em>una legge delega, la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali ed amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell\u2019intervento e sulla sua efficacia, dipendono dalle modalit\u00e0 di attuazione della riforma che sar\u00e0 oggetto dei successivi decreti legislativi. Ma, nella legge delega, in merito alle disposizioni finanziarie, ci sono delle importanti indicazioni, in particolare all\u2019art. 3 del DDL in parola, anche se va detto che l&#8217;entit\u00e0 delle risorse a disposizione per l&#8217;attuazione della delega, non sono state definitivamente identificate e quantificate. Pur tuttavia, appunto, <strong>l&#8217;art. 3 fornisce indicazioni sulle<\/strong> <strong>risorse a finanziamento di misure vigenti a sostegno della famiglia e dalla natalit\u00e0 da reindirizzare in favore dell&#8217;erogazione dell&#8217;assegno unico e universale. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Pi\u00f9 precisamente da:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>risorse del <em>\u201cFondo assegno universale e servizi alla famiglia<\/em>\u201d,<\/strong> istituito dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a>;<\/li>\n<li><strong>risorse rivenienti dall&#8217;abrogazione delle seguenti misure: <\/strong><\/li>\n<li><u>assegno per il nucleo familiare dei Comuni.<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Tale misura, introdotta all&#8217;art. 65 della legge 448\/1998, \u00e8 concessa in via esclusiva dai Comuni ed erogata dall&#8217;INPS. Il beneficio \u00e8 rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati (per il 2020 pari a 8.788,99 euro);<\/p>\n<ul>\n<li><u>assegno di natalit\u00e0.<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Pi\u00f9 volte richiamato, anche detto <em>\u201cBonus beb\u00e8\u201d,<\/em> previsto dalla legge di stabilit\u00e0 2015 (art. 1, comma 125, della legge 190\/2014, e successive modificazioni). La legge di bilancio 2020 ha quantificato l&#8217;onere derivante dal riconoscimento dell&#8217;assegno di natalit\u00e0 nei modi e nei tempi sopra indicati in 348 milioni di euro per l&#8217;anno 2020 e in 410 milioni di euro per l&#8217;anno 2021. L&#8217;importo previsto per il 2021 \u00e8 a valere sul <em>\u201cFondo assegno universale e servizi alla famiglia\u201d, <\/em>istituito dall&#8217;articolo 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 (legge 160\/2019) <a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[27]<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li><u>premio alla nascita;<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Introdotto dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 353, della legge 232\/2016) che ha previsto, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2017, un premio alla nascita o all&#8217;adozione di minore, pari ad 800 euro. Si tratta di un assegno <em>una tantum<\/em>, il cui maggior onere \u00e8 stato stimato, al momento della sua istituzione, in 392 milioni di euro. Il beneficio \u00e8 corrisposto in unica soluzione dall&#8217;INPS a domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all&#8217;atto dell&#8217;adozione. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all&#8217;articolo 8 del T. U. delle imposte sui redditi. Il beneficio \u00e8 concesso in un\u2019unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato. Dal febbraio 2018, come reso noto dall&#8217;INPS con il Messaggio n. 661 del 13 febbraio 2018, il beneficio \u00e8 stato esteso alle donne straniere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (di cui all&#8217;art. 9 del D. Lgs. 286\/1998), della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (di cui agli articoli 10 e 17 del D. Lgs. 30\/2007);<\/p>\n<ul>\n<li><u>fondo di sostegno alla natalit\u00e0;<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 348-349 della legge 232\/2016) ha anche istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il &#8220;Fondo di sostegno alla natalit\u00e0&#8221;, con una dotazione di 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A seguito del d. l. 86\/2018, di riordino delle competenze dei ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilit\u00e0, la gestione delle risorse del Fondo<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a>.<\/p>\n<p>Ed inoltre, le risorse necessarie saranno reperite anche per il tramite:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>dalla soppressione, nel quadro di una pi\u00f9 ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:<\/strong><\/li>\n<li><u>Detrazioni fiscali;<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;art. 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis del T. U. delle Imposte sui Redditi &#8211; TUIR contengono la vigente disciplina delle detrazioni IRPEF per figli a carico<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a>;<\/p>\n<ul>\n<li><u>assegno per il nucleo familiare;<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Previsto dall\u2019articolo 2 dal decreto-legge n. 69\/1988, nonch\u00e9 assegni familiari previsti dal\u00a0 testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al DPR n. 797\/1955.<\/p>\n<p>L\u2019Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). L\u2019ANF \u00e8 una prestazione economica erogata dall&#8217;INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall\u2019assicurazione contro la tubercolosi. Il riconoscimento e la determinazione dell\u2019importo dell\u2019assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione \u00e8 prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.<\/p>\n<p>In chiusura di tali previsioni, al comma 2 dell\u2019art. 3, si ribadisce che <strong>all&#8217;attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse individuate dall\u2019articolo in esame<\/strong> e che <em>\u201cQualora uno o pi\u00f9 decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l\u2019utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all\u2019entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformit\u00e0 all\u2019articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196\u201d,<\/em> ai sensi della quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l&#8217;adozione dei relativi decreti legislativi<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[30]<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Vi sono poi gli ultimi due articoli del testo del DDL approvato, artt. 4 e 5.\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>Con il primo viene introdotta una <em>\u201cClausola di salvaguardia\u201d<\/em> relativamente <strong>all\u2019applicazione dell\u2019articolato normativo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano<\/strong>, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all&#8217;articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[31]<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Infine, l\u2019articolo 5 disciplina la procedura per l\u2019adozione dei decreti legislativi.<\/strong> Si dispone, in particolare, ai sensi del comma 1, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l&#8217;espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l&#8217;espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al presente comma in esame (trenta giorni dalla data di trasmissione) o successivamente, quest&#8217;ultimo termine \u00e8 prorogato di novanta giorni.<\/p>\n<p>Il successivo comma 2, introducendo una clausola di monitoraggio dell\u2019attuazione e della valutazione d\u2019impatto, stabilisce che, <strong>entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, il Governo pu\u00f2 adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. Le stesse devono essere adottate nel rispetto dei princ\u00ecpi e criteri direttivi di cui al provvedimento de quo e con la procedura di cui al comma 1, sopra illustrata.<\/strong><\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong> Brevi considerazioni conclusive <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>In merito al disegno di legge in commento, sulle prime, colpisce certamente l\u2019approvazione dello stesso all\u2019unanimit\u00e0 nel primo passaggio alla Camera dei Deputati. Ma va detto che ci\u00f2 solitamente e propedeuticamente avviene anche nella Commissione XII &#8211; Affari sociali, assegnataria di tali siffatte proposte di legge che hanno un riverbero a favore delle componenti basiche della societ\u00e0 tutta. Ci\u00f2 a dimostrazione della sensibilit\u00e0 peculiare sia dei componenti della Commissione, rappresentanti le diverse forze politiche, che convergono, in particolare, per quanto riguarda le misure a sostegno delle persone in condizioni di fragilit\u00e0.<\/p>\n<p>Ma appare, sicuramente, pi\u00f9 importante evidenziare la <strong>scelta di mettere al centro dell\u2019intervento normativo che si vuole introdurre i figli, quale ganglio principale attorno a cui costruire tutte le misure pensate per le famiglie con figli.<\/strong> Appare chiaro che l\u2019idea di fondo \u00e8 che una figlia, un figlio siano un valore e debbano essere considerati un arricchimento sia per la famiglia in cui nascono, ma anche per la societ\u00e0 che li deve accoglie e crescerli armoniosamente.<\/p>\n<p>Per tale ragione, la comunit\u00e0 sociale deve supportare e condividere con i genitori l\u2019oneroso compito di accudirli e proteggerli sin dalla nascita, pur restando la famiglia la sede privilegiata della funzione educativa, per la crescita e la formazione dei figli stessi.<\/p>\n<p>Si tratta di un articolato solo apparentemente semplice, mirante a produrre effetti rilevanti e sicuramente complessi, sulla richiamata eccessiva frammentariet\u00e0 della normativa di riferimento, con <strong>nuove misure come l\u2019assegno unico ed universale, contrastare la denatalit\u00e0, sostenere l\u2019educazione dei figli e delle figlie, pi\u00f9 flessibilit\u00e0 nei congedi parentali e di paternit\u00e0, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani, sostegno alle madri lavoratrici per incentivarne il lavoro e l\u2019armonizzazione dei tempi ed incentivi all&#8217;autonomia giovanile<\/strong>.<\/p>\n<p>Ci si \u00e8, dunque, resi conto che <strong>oltre a dover superare il metodo nella regolamentazione, bisogna cambiare anche la <em>vision<\/em> delle <em>policy<\/em> a favore della famiglia,<\/strong> trattando diversamente le rilevanti problematiche sociali che, nel corso degli ultimi anni, sono emerse nel nostro Paese. Ci\u00f2 esige, appunto, un intervento del Governo con strumenti decisivi a lungo termine ed un ancor maggiore allineamento alla normativa europea, con l&#8217;obiettivo fondamentale di non creare nuove misure di contrasto alla povert\u00e0 dirette alle categorie meno abbienti bens\u00ec offrire aiuti indispensabili per tutte le famiglie con figli, a prescindere da altre condizioni, ad esempio l\u2019occupazione dei genitori. Ci\u00f2 <em>a fortiori<\/em>, per segnare la discontinuit\u00e0, non deve pi\u00f9 rilevare l\u2019essere dipendenti pubblici o lavoratori autonomi, tanto pi\u00f9 che, ad oggi, risulta che le lavoratrici autonome prive di qualsiasi tutela di maternit\u00e0 sono le prime ad abbandonare il mondo del lavoro alla nascita di un figlio<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a>, ma garantire \u2013 a prescindere da tutto \u2013 proprio un innovativo quanto importante sostegno alla natalit\u00e0.<\/p>\n<p>A tal riguardo, <strong>in Italia, si assiste ormai da anni ad una fase di declino demografico che ha ricadute importanti a livello sociale, economico e territoriale.<\/strong> Or dunque, la denatalit\u00e0 rappresenta un problema che ha assunto dimensioni tali da richiedere in tempi rapidi una risposta da parte del Governo al fine di orientare la sua azione politica al contrasto dei fattori che ne hanno determinato l\u2019origine.<\/p>\n<p>Secondo i dati rilevati dall\u2019ISTAT il 25 novembre 2019 (anno di riferimento 2018) sulla natalit\u00e0 e fecondit\u00e0 della popolazione residente, in Italia continuano a diminuire i nati: nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe 439.747 bambini, oltre 18 mila in meno rispetto all\u2019anno precedente e quasi 140 mila in meno nel confronto con il 2008. Il persistente calo della natalit\u00e0 si ripercuote soprattutto sui primi figli che si riducono a 204.883, 79 mila in meno rispetto al 2008. Il numero medio di figli per donna scende ancora attestandosi a 1,29; nel 2010, anno di massimo relativo della fecondit\u00e0, era 1,46<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[33]<\/a>. L\u2019et\u00e0 media arriva a 32 anni, quella alla nascita del primo figlio raggiunge i 31,2 anni nel 2018, quasi un anno in pi\u00f9 rispetto al 2010<a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\">[34]<\/a>.<\/p>\n<p>Alla luce dell\u2019evidenza empirica il tema del superamento dell\u2019\u201d<strong>emergenza demografica\u201d \u00e8 una questione di interesse nazionale e di prioritaria rilevanza<\/strong>. Per questo motivo sono condivisi ed accettati favorevolmente le attuali ed attuande politiche attive di lungo periodo, pluriennali, che affrontano in modo completo la situazione analizzando tutti gli aspetti che hanno contribuito a generare tale fenomeno, cos\u00ec come \u00e8 stato fatto, in altri contesti europei.<\/p>\n<p>I benefici a favore dei figli devono essere concepiti culturalmente come un investimento sul futuro, dovendo i bambini essere considerati, precipuamente, come un valore sociale, in tal modo \u2013 <strong>aprendo le misure previste a tutte le famiglie indistintamente, a prescindere dalle condizioni economiche e dallo <em>status<\/em> occupazionale dei genitori<\/strong> \u2013 investendo sullo sviluppo sociale del nostro paese a partire proprio dalla centralit\u00e0 del valore sociale della famiglia. Se ci\u00f2 avviene, ovviamente nel lungo termine, la scelta di diventare genitore \u2013 sia pur sottolineandone la natura squisitamente privata \u2013 sar\u00e0 meno difficile da fare. In particolar modo, per le giovani coppie che con la nascita di un figlio inevitabilmente si trova di fronte a nuove ed importanti responsabilit\u00e0 attualmente non debitamente supportate da valide misure e, per ci\u00f2 solo, spesso si decidere di procrastinare tale decisione ovvero desistere dalla stessa.<\/p>\n<p><strong>Da ci\u00f2 deriva il problema della decrescita della natalit\u00e0 che conduce inesorabilmente ad un danno per la societ\u00e0. <\/strong>Ed \u00e8 proprio in tale direzione che vanno le predette disposizioni del provvedimento normativo in parola, accompagnando, in modo integrato e complementare, il previsto aiuto economico, da <strong>una serie di servizi adeguati che in qualche modo affiancano i genitori nel fronteggiare le situazioni di difficolt\u00e0 che si possono incontrare nella quotidianit\u00e0, favorendo la conciliazione famiglia-lavoro<\/strong> e che supportino, in particolare, la madre, dipendente o autonoma che sia, dagli oneri connessi con la cura dei figli e al contempo, le consentano di realizzarsi professionalmente.<\/p>\n<p>Tale obiettivo \u00e8 certamente nelle corde dei redattori delle suddette norme che, come si \u00e8 detto, hanno guardato a realt\u00e0 sociali europee gi\u00e0 consolidate sotto tali profili (Germania, Olanda, Norvegia, Danimarca, Francia e Regno Unito)<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[35]<\/a>, in cui \u2013 a seguito dell\u2019adozione di interventi normativi nazionali e comunitari (es., tra gli altri, la citata Direttiva UE 2019\/1158 sull\u2019equilibrio tra attivit\u00e0 professionale e vita familiare), si \u00e8 gi\u00e0 raggiunto l\u2019obiettivo di far conciliare i tempi di vita e di lavoro tenendo conto degli sviluppi della societ\u00e0 degli ultimi decenni ed attraverso una revisione di alcuni istituti cruciali quali i congedi parentali e quelli a tutela della maternit\u00e0 e la paternit\u00e0.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nRIFERIMENTI e NOTE<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>A. VALONGO, <em>\u201cNuove genitorialit\u00e0 nel diritto delle tecnologie riproduttive\u201d<\/em>, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017;<\/li>\n<li>S. LAVIGUEUR, S. COUTU &amp; D. DUBEAU, \u201c<em>Sostenere la genitorialit\u00e0. Strumenti per rinforzare le competenze educative\u201d, <\/em>Erickson, 2011.<\/li>\n<li>D. GIOVANNINI, <em>\u201cPadri e madri: i dilemmi della conciliazione famiglia-lavoro. Studio comparativo in quattro paesi europei\u201d<\/em>, Il Mulino, 2008;<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Dalla scheda dei lavori preparatori dei progetti di legge della Camera dei Deputati: Atto Camera n. 687, presenti 453 Deputati, votanti 452, astenuti 1, maggioranza 227 , favorevoli 452, contrati 0. Seduta n. 376 \u00a0del 21\/7\/2020 presieduta da ROSATO Ettore. La Camera Approva.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Diventato legge del nostro ordinamento, la n. 69 del 19 luglio 2019, recante \u201c<em>Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere\u201d, <\/em>(Pubbl. in G.U. n. 173 del 25-7-2019 ed entrata in vigore il 09\/08\/2019), dopo l\u2019approvazione definitiva al Senato il 17 luglio 2019 con 197 voti favorevoli e 47 astenuti, nessun contrario.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Dalla scheda dei lavori preparatori dei progetti di legge della Camera dei Deputati: Atto Camera n. 1455: presenti 472, votanti 380, astenuti 92, maggioranza 191 , favorevoli 380, contrari 0. Seduta del 3\/4\/2019 n. 155 presieduta da CARFAGNA MARIA ROSARIA. La camera approva.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Anche il presidente nazionale del <em>Forum<\/em> delle associazioni familiari, Gigi De Palo, ha accolto positivamente l\u2019approvazione alla Camera del <em>Family act<\/em> dichiarando: <em>\u201cUn segnale di grande maturit\u00e0 del Parlamento. Siamo soddisfatti. Certo manca da affrontare, dopo il passaggio al Senato, il tema delle risorse da mettere in legge di Bilancio, ma quello di oggi \u00e8 un momento storico: adesso non si potranno pi\u00f9 deludere le famiglie italiane\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Il testo integrale delle dichiarazioni della Ministra sono pubblicate sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, disponibile al link: <a href=\"http:\/\/famiglia.governo.it\/it\/notizie\/assegno-unico-universale-per-ogni-figlio-a-carico-dichiarazione-della-ministra-bonetti\/\">http:\/\/famiglia.governo.it\/it\/notizie\/assegno-unico-universale-per-ogni-figlio-a-carico-dichiarazione-della-ministra-bonetti\/<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Sul testo del provvedimento hanno espresso parere favorevole le Commissioni II (Giustizia), VI (Finanze), XI (Lavoro pubblico e privato). La I Commissione (Affari costituzionali) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ed il Comitato per la legislazione, hanno espresso parere favorevole con un&#8217;osservazione. La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) esprimer\u00e0 il parere di competenza nel corso dell&#8217;esame del provvedimento da parte dell&#8217;Assemblea.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Tutte le informazioni disponibili al link: <a href=\"https:\/\/www.camera.it\/leg18\/126?tab=1&amp;leg=18&amp;idDocumento=687&amp;sede=&amp;tipo=\">https:\/\/www.camera.it\/leg18\/126?tab=1&amp;leg=18&amp;idDocumento=687&amp;sede=&amp;tipo=<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Non a caso, si ritiene, il primo firmatario della proposta di legge \u00e8 padre di 9 figli. Lo stesso ha twittato sul suo profilo <em>social\u00a0 \u201cL\u2019assegno unico per i figli aiuta a non avere paura del futuro: uno strumento semplice, robusto e giusto perch\u00e9 ogni figlio \u00e8 una risorsa per la #famiglia ma anche per il #paese\u201d. <\/em>Il video integrale \u00e8 disponibile al seguente link: <a href=\"https:\/\/twitter.com\/graziano_delrio\/status\/1285604336832253956\">https:\/\/twitter.com\/graziano_delrio\/status\/1285604336832253956<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Proposta di legge: GELMINI ed altri: <em>&#8220;Disposizioni concernenti la concessione di un assegno mensile per ogni figlio a carico, per il sostegno della famiglia e della natalit\u00e0&#8221;. <\/em>Presentata il 9 ottobre 2019 ed assegnata alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente il 16 ottobre 2019. Assorbito il 21 luglio 2020 dall&#8217;approvazione di PDL abbinata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Proposta di legge: LOCATELLI ed altri: <em>&#8220;Delega al Governo per il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno della natalit\u00e0 e della famiglia&#8221;<\/em>. Presentata l&#8217;11 novembre 2019 ed assegnata alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente il 22 novembre 2019. Assorbito il 21 luglio 2020 dall&#8217;approvazione di PDL abbinata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Con previsione di pareri delle commissioni 1\u00aa (Aff. costituzionali), 2\u00aa (Giustizia), 5\u00aa (Bilancio), 6\u00aa (Finanze), 12\u00aa (Sanit\u00e0), Questioni regionali.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Si ricordano, a titolo esemplificativo, le pi\u00f9 rilevanti disposizioni fiscali\/economiche in favore della famiglia che prevedono misure in favore della famiglia e della prole: articolo 12 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, T. U. delle imposte sui redditi, che prevede disposizioni che consentano le detrazioni per i figli minori a carico; mentre l\u2019assegno per il nucleo familiare, \u00e8 previsto dall\u2019articolo 2, decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153; Gli assegni familiari previsti dal D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, T. U. delle norme concernenti gli assegni familiari; l\u2019assegno al nucleo familiari con almeno 3 figli minori, di cui all\u2019articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448; l\u2019assegno di natalit\u00e0, c.d. <em>\u201cbonus beb\u00e8\u201d<\/em>, di cui all\u2019articolo 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014, n. 190, di recente potenziato e modificato dall\u2019articolo 23 quater, commi 1 e 2, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successivamente, dall\u2019articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( Legge di bilancio 2020), che ha esteso il <em>bonus <\/em>anche ai nati o adottati dal 1\u00b0 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di et\u00e0 o di ingresso nel nucleo familiare;\u00a0 il premio alla nascita, c.d. <em>\u201cBonus\u00a0Mamma Domani\u00a0&#8211;\u00a0Premio\u00a0alla Nascita\u201d<\/em> di cui all\u2019articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, che dispone un beneficio economico di 800 euro erogato per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo a partire dal 1\u00b0 gennaio 2017;\u00a0 il buono per il pagamento di rette relativi alla frequenza di asili nido e altri servizi per l\u2019infanzia di cui all\u2019articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all\u2019articolo 1 comma 488, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, successivamente, dall&#8217;art. 1, comma 343, lett. a), b) e c), legge 27 dicembre 2019, n. 160; Il fondo di sostegno alla natalit\u00e0 previsto dall\u2019articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. In materia di congedo parentale: la legge 8 marzo 2000, n. 53 e il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Nonch\u00e9 nel settore scolastico: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante <em>\u201cIstituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Si riporta di seguito il testo integrale del comma 339: <em>\u201cAl fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione\u00a0 della\u00a0 famiglia\u00a0 finalizzati\u00a0 al\u00a0 riordino\u00a0 e\u00a0 alla sistematizzazione delle\u00a0 politiche\u00a0 di\u00a0 sostegno\u00a0 alle\u00a0 famiglie\u00a0 con figli, nello stato di previsione del Ministero\u00a0 del\u00a0 lavoro\u00a0 e\u00a0 delle politiche sociali \u00e8 istituito un fondo denominato\u00a0 \u00abFondo\u00a0 assegno universale e servizi alla famiglia \u00bb, con una dotazione pari a\u00a0 1.044 milioni di euro per l&#8217;anno 2021 e a 1.244 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00a0 annui\u00a0 a decorrere dall&#8217;anno 2022. Con\u00a0 appositi\u00a0 provvedimenti\u00a0 normativi,\u00a0 a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonch\u00e8, nei\u00a0 limiti\u00a0 di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Infatti, proprio nell\u2019ambito della legge di bilancio 2020 sono state inserite disposizioni modificative di norme vigenti disciplinanti istituti cardine nel sostegno alla famiglia e, in particolare, alla genitorialit\u00e0, come il <em>bonus <\/em>asili nido, l\u2019assegno di natalit\u00e0, che \u00e8 stato implementato e differenziato per fasce di reddito, nonch\u00e9 l\u2019avvio della riforma dei congedi parentali e di paternit\u00e0 che sar\u00e0 implementata proprio con questo provvedimento.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> La direttiva riporta nuove prescrizioni minime riguardanti la parit\u00e0 uomo donna sul lavoro e in merito alla conciliazione vita lavoro in caso di genitorialit\u00e0 o assistenza. In vigore ad agosto 2019, deve essere recepita dagli Stai membri entro il 2 agosto 2022. Entro il 2 agosto 2024 per quanto riguarda le misure riguardanti retribuzione o l\u2019indennit\u00e0 corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale (art. 20).<\/p>\n<p>Il provvedimento in particolare si riferisce:<\/p>\n<p><em>\u201ca) al congedo di paternit\u00e0, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza; <\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>b) a modalit\u00e0 di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Art. 2, Raccomandazione 92\/241\/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992 sulla custodia dei bambini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 123 del 08\/05\/1992, pag. 0016 \u2013 0018.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Direttiva del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l&#8217;accordo quadro sul congedo parentale concluso dall\u2019UNICE, dal CEEP e dalla CES.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1992 Concernente l\u2019attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Direttiva del Consiglio, dell\u20198 marzo 2010, che attua l&#8217;accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96\/34\/CE. In forza dell\u2019adozione di questa direttiva che in tutti gli Stati membri prevedono ad oggi i congedi parentali, definiti come un diritto individuale, che gli Stati possono scegliere se mantenerlo tale o metterlo a disposizione di entrambi i genitori. Essa prevedeva, inoltre, la durata minima di 4 mesi, fino al compimento degli 8 anni del bambino.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Nel corso dell&#8217;esame in sede referente si \u00e8 svolto un ciclo di audizioni informali nel quale sono strati sentiti esperti, soggetti istituzionali e rappresentanti delle categorie interessate dal provvedimento.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> Appare opportuno ribadire che le misure in arrivo saranno adottate in armonia e coordinamento con il vigente, ed anche recente,\u00a0 quadro\u00a0 di interventi di contrasto alla povert\u00e0: oltre il reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, anche il reddito di cittadinanza istituito dal decreto-legge n. 4\/2019. A tal riguardo, si ricorda che, tale <em>modus operandi <\/em>si rileva anche tra altri interventi, come nel caso dell&#8217;istituzione del reddito di cittadinanza. Infatti, l&#8217;articolo 13 del decreto-legge n. 4\/2019 prevede che a decorrere dal 1\u00b0 marzo 2019 il reddito di inclusione non possa essere pi\u00f9 richiesto ed a decorrere dal successivo mese di aprile non possa essere pi\u00f9 riconosciuto n\u00e9 rinnovato. Per coloro ai quali il reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatti salvi la possibilit\u00e0 di presentare domanda per il reddito di cittadinanza.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> Le disposizioni ora enucleate terminano con la previsione di cui all\u2019articolo 1, comma 3, che testualmente \u00e8 formulata quale norma autoapplicativa, e non quale principio di delega, che al momento della registrazione della nascita l&#8217;ufficiale di stato civile informi le famiglie sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> L\u2019assegno \u00e8 concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un\u2019attivit\u00e0 lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l\u2019impiego o un\u2019agenzia per il lavoro, svolga il servizio civile universale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> Con le misure in vigore, ed in riferimento ai redditi del 2017, \u00e8 stato stimato che il 21,6 delle famiglie italiane, pari a 5 milioni e 580 mila, abbia beneficiato di questo tipo di sostegno per un valore medio annuo di 1.047 euro. L\u2019incidenza delle famiglie titolari di tali assegni \u00e8 maggiore al Sud (27,3%) e aumenta progressivamente al crescere del numero di minori in famiglia. Il 57,5% delle coppie con figli minori e il 41,5% delle famiglie monogenitore con figli minori ricevono tale tipo di sostegno, seppure la misura sia a favore solo dei percettori di lavoro dipendente (il 69,4%) e da pensione. Tuttavia, \u00e8 stato anche evidenziato che esistono 271 mila famiglie con figli senza reddito per le quali non \u00e8 previsto alcun tipo di assegno familiare e questo perch\u00e9 l\u2019assegno \u00e8 strettamente legato ad una posizione lavorativa presente o del recente passato (disoccupato) del beneficiario(Fonte: Istat, relazione alla XII Commissione (Affari sociali) Camera dei Deputati, del 9.10.2019 ).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a>\u00a0 A dimostrazione di ci\u00f2, basti pensare che per la definizione del <em>\u201cFamily act\u201d,<\/em> sono stati approntati tavoli tecnici a cui sono stati invitati rappresentanti del mondo sociale, delle Universit\u00e0, esperti in materia di demografia, servizi alla persona e delle pari opportunit\u00e0.\u00a0 \u00c8 stata costruita una giornata di confronto, tenutasi il 28 gennaio 2020, con la partecipazione di esperti, divisa in tre tavoli:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Contrasto alla denatalit\u00e0 e misure di sostegno dei figli a carico;<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Misure di sostegno all\u2019educazione dei figli;<\/p>\n<p>3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Congedi parentali e incentivi al lavoro femminile.<\/p>\n<p>Dalle consultazioni effettuate sono emersi spunti di riflessione importanti, spesso comuni a diversi interlocutori che sono stati poi utilizzati come punto di partenza nel disegno di legge. Inoltre, attraverso il canale istituzionale delle audizione alla Camera dei Deputati, sono stati sentiti docenti esperti nella materia di importanti universit\u00e0 italiane, rappresentanti dell\u2019ISTAT, associazioni sindacali,\u00a0 varie Associazioni familiari, di genitori e tutela dell\u2019handicap .<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> Per il testo della disposizione richiamata, si rimanda alla nota n. 12. Qui si ricorda solo che il predetto fondo \u00e8 istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all&#8217;attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonch\u00e9 al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. La norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo sono trasferite le risorse dedicate all&#8217;erogazione dell&#8217;assegno di natalit\u00e0 (c.d. <em>bonus beb\u00e8<\/em>, compreso tra le misure di cui si prevede l&#8217;abrogazione) e del b<em>onus<\/em> asilo nido, anche questo modificato dall\u2019art. 1, commi 343 e 344, della legge 160\/2019 (legge di bilancio 2020).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a> Come gi\u00e0 evidenziato, la legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 340 e 341, della legge 160\/2019) ha esteso l&#8217;assegno di natalit\u00e0 (c.d. <em>Bonus beb\u00e8<\/em>) per ogni figlio nato o adottato dal 1\u00b0 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Con riferimento a tali soggetti, l&#8217;assegno \u00e8 corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di et\u00e0 ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell&#8217;adozione. Il Bonus, come ridisegnato dalla legge di bilancio 2020, \u00e8 una prestazione ad accesso universale modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento (precedentemente invece spettava a condizione che il nucleo familiare fosse in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a> Il fondo \u00e8 diretto a favorire l&#8217;accesso al credito delle famiglie con uno o pi\u00f9 figli, nati o adottati a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2017, fino al compimento del terzo anno di et\u00e0 ovvero entro tre anni dall&#8217;adozione, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. La platea \u00e8 individuata fra i nuclei familiari che abbiano la residenza in Italia e cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell&#8217;Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il decreto 8 giugno 2017 ha definito i criteri e le modalit\u00e0 di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di rilascio e di operativit\u00e0 delle garanzie. risorse rivenienti dall&#8217;abrogazione, nel quadro di una pi\u00f9 ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure: detrazioni fiscali; assegno per il nucleo familiare (ANF).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a> Le detrazioni fiscali cui la norma fa riferimento sono riconosciute in relazione ai figli del contribuente con redditi inferiori a 2.840 euro annui (tale soglia \u00e8 elevata a 4.000 euro per i figli di et\u00e0 inferiore a 24 anni) e che l\u2019ammontare del beneficio \u00e8 calcolato in misura inversamente proporzionale al reddito2. La detrazione base \u00e8 fissata in 950 euro annui e si azzera in presenza di redditi complessivi pari o superiori a 95.000<\/p>\n<p>euro. Tale importo base: a) \u00e8 incrementato a 1.220 euro in caso di figli di et\u00e0 inferiore a 3 anni; b) \u00e8 incrementato di<\/p>\n<p>400 euro in caso di figlio portatore di handicap; c) \u00e8 incrementata di 200 euro in presenza di pi\u00f9 di tre figli a carico. Inoltre, in presenza di almeno quattro figli a carico \u00e8 riconosciuta un\u2019ulteriore detrazione pari a 1.200 euro annui.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a> Va rilevato, tuttavia, che qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessit\u00e0 della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi \u00e8 effettuata al momento dell&#8217;adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all&#8217;entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo \u00e8 allegata una relazione tecnica che d\u00e0 conto della neutralit\u00e0 finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> A tal propositivo, si ricorda che l\u2019articolo 10 della legge costituzionale n. 3\/2001 prevede che, sino all&#8217;adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della stessa legge costituzionale n. 3\/2001 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia pi\u00f9 ampie rispetto a quelle gi\u00e0 attribuite.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> Si rileva anche che coloro, invece, che decidono di continuare a lavorare, nel momento di maggiore bisogno, dovendo far fronte ad una serie di spese conseguenti alla nascita di un figlio, scontano una decurtazione del trattamento economico. Il divario occupazionale di genere aumenta notevolmente dopo aver avuto i figli. Le madri tendono ad essere meno presenti sul mercato del lavoro rispetto alle donne senza figli indipendentemente dal livello di istruzione e in tutti i tipi di famiglie.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[33]<\/a> Questo dato va necessariamente messo in correlazione con altri: l\u2019aumento costante dei decessi che passano dai 593.427 del 2011 ai 649.061 del 2017. Pertanto, il costante calo delle nascite ed il progressivo incremento dei decessi provoca inevitabilmente una riduzione della popolazione complessiva. Il saldo naturale della popolazione \u00e8 negativo ed \u00e8 tale ormai dalla met\u00e0 degli anni novanta, salvo qualche piccola eccezione.<\/p>\n<p>Ne consegue che, dal 2015 in poi, anche la popolazione complessiva \u00e8 in costante riduzione, cosa che non accadeva addirittura dal 1952. Negli anni 2015- 2017, la popolazione complessiva si \u00e8 quindi ridotta di ben 300 mila persone e il trend \u00e8 destinato a continuare anche in futuro. Gli indicatori demografici rilevano che continua a diminuire la popolazione: al 1\u00b0 gennaio 2020 i residenti ammontano a 60 milioni 317mila, 116mila in meno su base annua. Aumenta il divario tra nascite e decessi: per 100 persone decedute arrivano soltanto 67 bambini (dieci anni fa erano 96). Positivi ma in rallentamento i flussi migratori netti con l\u2019estero: il saldo \u00e8 di +143mila, 32mila in meno rispetto al 2018, frutto di 307mila iscrizioni e 164mila cancellazioni. Ulteriore rialzo dell\u2019et\u00e0 media: 45,7 anni al 1\u00b0 gennaio 2020.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[34]<\/a> Fonte dati: ISTAT documenti sulla natalit\u00e0 e fecondit\u00e0, al link: <a href=\"https:\/\/www.istat.it\/it\/archivio\/fecondit%C3%A0\">https:\/\/www.istat.it\/it\/archivio\/fecondit%C3%A0<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\">[35]<\/a> La Spagna ad oggi \u00e8 ancora tra i paesi europei con l\u2019orario di lavoro pi\u00f9 lungo, 40 ore a settimana, con una media di 1.691 ore all\u2019anno. Per ogni approfondimento sul punto, si veda il documento n. 9 <em>\u201cConciliazione vita lavoro: sviluppo di policy Analisi comparata internazionale \u2013 Politiche attive\u201d,<\/em> pubblicato dall\u2019Anpal &#8211; Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, al seguente link: <a href=\"https:\/\/www.anpal.gov.it\/documents\/552016\/586444\/N9_conciliazioneVITALavoro_pubblicazione.pdf\/cbf6b224-9298-3b72-1323-e8282058a942?t=1573817996905\">https:\/\/www.anpal.gov.it\/documents\/552016\/586444\/N9_conciliazioneVITALavoro_pubblicazione.pdf\/cbf6b224-9298-3b72-1323-e8282058a942?t=1573817996905<\/a><\/p>\n<p><em>(A cura di Silvio Quinzone)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nSeguici anche su <strong><a href=\"https:\/\/t.me\/economiaedirittonews\">Telegram<\/a><\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/economiaediritto-it\"><strong>LinkedIn<\/strong><\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/economiaediritto\/\">Facebook<\/a><\/strong>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva \u2013 2. Il punto sull\u2019iter procedurale del disegno di legge nei due rami del Parlamento \u2013 3. 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