{"id":9232,"date":"2020-11-09T17:16:42","date_gmt":"2020-11-09T16:16:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9232"},"modified":"2020-11-09T17:18:05","modified_gmt":"2020-11-09T16:18:05","slug":"case-law-un-circuito-di-formula-1-come-stabile-organizzazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/case-law-un-circuito-di-formula-1-come-stabile-organizzazione\/","title":{"rendered":"Case Law: un circuito di Formula 1 come stabile organizzazione"},"content":{"rendered":"<p><em>In un recente caso posto all\u2019attenzione della Corte Suprema dell\u2019India, con sede a New Delhi (Supreme Court of India, New Delhi), si \u00e8 discusso sulla natura di una struttura da adibire a circuito per lo svolgimento, nel territorio indiano, del \u201c<strong>Formula One World Championship<\/strong>\u201d. In particolare, il caso giurisprudenziale vede contrapposti, da una parte, la societ\u00e0 inglese (i.e. Formula One World Championship Ltd.), titolare dei diritti commerciali relativi all\u2019evento sportivo, in parte ceduti ad una societ\u00e0 indiana che riveste la qualifica di conduttore ed \u201chost\u201d dello stesso e, dall\u2019altra, l\u2019amministrazione fiscale indiana che attribuisce al circuito domestico valore di stabile organizzazione, a differenza della controparte opponente. La Corte Suprema, chiamata a decidere, si \u00e8 orientata a favore dell\u2019Amministrazione fiscale per i motivi che saranno analizzati nel corso del contributo.<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Premessa: in fatto<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il 24 aprile 2017 \u00e8 stata emanata dalla Corte Suprema dell\u2019India, con sede a <em>New Delhi<\/em> (<em>Supreme Court of India, New Delhi<\/em>), una sentenza di notevole interesse in materia di stabile organizzazione.<\/p>\n<p>Si tratta di un <em>case law<\/em> che vede protagonisti, da una parte, la <em>Formula One World Championship Ltd.<\/em>, societ\u00e0 inglese titolare dei diritti commerciali legati al \u201c<strong><em>Formula One World Championship<\/em><\/strong>\u201d (evento di competizione automobilistica di enorme popolarit\u00e0), e, dall\u2019altra, l\u2019Amministrazione fiscale indiana, conscia della legittimit\u00e0 nell\u2019esercizio della propria pretesa tributaria nei confronti del Contribuente estero.<\/p>\n<p>La controversia affonda le sue radici, nello specifico, nella stipulazione tra la societ\u00e0 inglese e la societ\u00e0 indiana, di due contratti, rispettivamente:<\/p>\n<ul>\n<li>un <strong>contratto<\/strong> (\u201c<strong><em>Race Promotion Contract<\/em><\/strong>\u201d, in sigla \u201c<em>RPC<\/em>\u201d) per mezzo del quale \u00e8 attribuito il diritto alla societ\u00e0 indiana di <strong>ospitare, mettere in scena e promuovere il \u201c<em>Gran Premio<\/em><\/strong> <strong><em>di Formula 1<\/em>\u201d<\/strong> dell&#8217;India per un corrispettivo di 40 milioni di dollari USA e;<\/li>\n<li>un <strong>contratto<\/strong> (\u201c<strong><em>Artworks License Agreement<\/em><\/strong>\u201d, in sigla \u201c<em>ALA<\/em>\u201d), per mezzo del quale, invece, \u00e8 consentito alla societ\u00e0 indiana di <strong>utilizzare marchi e propriet\u00e0 intellettuale<\/strong> appartenenti alla <strong>societ\u00e0 inglese<\/strong> per un corrispettivo simbolico di un dollaro statunitense.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel concreto, ai fini di un miglior inquadramento del contesto, la societ\u00e0 indiana ha ottenuto, per mezzo di due differenti accordi, la possibilit\u00e0 di rendere il territorio domestico una tappa del celeberrimo evento sportivo competitivo succitato. Evento sportivo che, concretamente, \u00e8 gestito ed appartiene, sotto il profilo dei diritti commerciali e della nomina dei soggetti partecipanti, alla societ\u00e0 di diritto inglese che, per mezzo di appositi contratti di concessione, diffonde il proprio marchio ed operato su scala globale.<\/p>\n<p>Tornando al caso giurisprudenziale, i quesiti sottoposti all\u2019attenzione della Suprema Corte Indiana riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>se il circuito, sito nel territorio indiano, tappa del torneo, sia qualificabile o meno come stabile organizzazione (da ora in poi \u201cO.\u201d) della societ\u00e0 inglese e;<\/li>\n<li>se il reddito prodotto nel territorio indiano per mezzo della ipotetica stabile organizzazione sia ascrivibile alla categoria delle <em>royalties <\/em>o dei <em>business profits<\/em> (nell\u2018ordinamento italiano \u201c<em>reddito di impresa<\/em>\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019autorit\u00e0 decidente, pertanto, risulta chiama a decidere applicando lo specifico dettato internazionale contenuto negli artt. 5, par. 1 e 4, e 13, par. 3, della Convezione contro le Doppie Imposizioni stipulata tra il Regno Unito e l\u2019India nel 1993 (da ora in poi \u201c<em>Convenzione<\/em>\u201d), fonti di riferimento per la risoluzione della controversia.<\/p>\n<p>Nel corso del presente contributo, si disaminer\u00e0 la prima questione (1) riguardante, in termini generali, l\u2019annoso tema della corretta identificazione delle stabili organizzazioni ai fini di una equa allocazione dei profitti.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>La risoluzione della Corte in materia di stabile organizzazione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La societ\u00e0 inglese, per difendersi dalla ipotetica qualificazione del circuito indiano come propria <em>branch<\/em>, afferma che, all\u2019interno del <em>RCP<\/em>, ossia il contratto tramite cui sono \u00e8 concesso alla societ\u00e0 indiana il diritto di ospitare e condurre la gara, non sia stata prevista esplicitamente la presenza, nel territorio estero, di un \u201c<strong><em>luogo fisso di affari<\/em>\u201d <\/strong>(cd. \u201c<em>fixed place of business<\/em>\u201d) a completa disposizione dell\u2019ente straniero. Questo aspetto, a detta del Contribuente inglese, ostacolerebbe la presenza di una stabile organizzazione sia materiale che personale, non essendo al contempo presente neanche un agente dipendente.<\/p>\n<p>Risulta ora necessario rimembrare l\u2019originale dispositivo dell\u2019art. 5, par. 1, della Convenzione, di centrale importanza per la risoluzione della controversia: \u201c<em>For the purposes of this Convention, <strong>the term \u201cpermanent establishment\u201d means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on<\/strong><\/em>\u201d. La concezione di \u201c<em>luogo fisso di affari<\/em>\u201d \u00e8 fortemente mutata nel corso del tempo con il progredire della tecnologia e delle modalit\u00e0 di \u201c<em>fare<\/em> <em>impresa<\/em>\u201d. Nel caso in esame, a detta della societ\u00e0 inglese, la mancanza di una previsione contrattuale specifica avente ad oggetto la completa disponibilit\u00e0 di un luogo a favore di una o dell\u2019altra parte per l\u2019esercizio della propria attivit\u00e0 di impresa, non rispetterebbe la formale definizione di stabile organizzazione. Tale <em>iter logico<\/em> pecca, tuttavia, nella mancata considerazione delle cd. \u201c<em>stabili organizzazioni occulte<\/em>\u201d, per la cui individuazione \u00e8 necessario guardare ben oltre i termini contrattuali, applicando il principio della \u201c<strong><em>prevalenza della sostanza sulla forma<\/em><\/strong>\u201d, nel continuo rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina internazionale.<\/p>\n<p>Tornando alla stretta disamina della causa, l\u2019autorit\u00e0 fiscale indiana, opponendosi al Contribuente, pone in rilievo la possibilit\u00e0, per la societ\u00e0 inglese, di accedere al circuito nei seguenti periodi: durante lo svolgimento della gara, 14 giorni prima e 7 giorni dopo l\u2019inizio e la fine della stessa. Da ci\u00f2 deriva, di conseguenza, la possibilit\u00e0, per la societ\u00e0 inglese, di accedere e controllare completamente il circuito di propriet\u00e0 della societ\u00e0 indiana, disponendone sulla base del proprio interesse.<\/p>\n<p>Il periodo temporale citato corrisponde alla durata del Gran Premio, ossia, tre settimane annuali, unite ai periodi precedenti e successivi all\u2019evento stesso, durante i quali, si ricorda, il personale della societ\u00e0 inglese ha completo diritto di accesso alla struttura.<\/p>\n<p>Ulteriore elemento preso in considerazione dalla Corte, riguarda gli effettivi rapporti intercorrenti tra i due soggetti legati contrattualmente. In sintesi, l\u2019attenta disamina dei fatti e, nello specifico, del rapporto contrattuale, pone in evidenza che la societ\u00e0 indiana sia un mero \u201c<em>promotore<\/em>\u201d dell\u2019evento e, pertanto, non sia titolare economica e, soprattutto, gestore dello stesso.<\/p>\n<p>La Corte giunge, cos\u00ec, alla conclusione che, durante il periodo di svolgimento del Gran Premio di Formula 1 in India, la societ\u00e0 inglese \u201c<em>run his<\/em> <em>business<\/em>\u201d sulla base di una struttura domestica corrispondente al circuito utilizzato per gareggiare.<\/p>\n<p>L\u2019indipendenza della societ\u00e0 indiana risulta essere, pertanto, estremamente ridotta considerando che, durante il periodo di svolgimento della gara:<\/p>\n<ul>\n<li>deve essere dato completo accesso e consentita la massima operativit\u00e0 a tutti i soggetti legati contrattualmente con la societ\u00e0 inglese e;<\/li>\n<li>la societ\u00e0 inglese organizza e controlla sotto ogni aspetto l\u2019evento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il cd. \u201c<em>right to use test<\/em>\u201d pu\u00f2 dirsi soddisfatto ampiamente in forza della suesposta ridotta libert\u00e0 di azione della societ\u00e0 indiana.<\/p>\n<p>Ultimo ma non meno importante <em>test<\/em> da effettuare riguarda il periodo di tempo massimo in cui il Contribuente estero ha diritto, in forza dei vincoli contrattuali, ad accedere al circuito. Da una attenta analisi del contratto <em>RCP <\/em>si desume che l\u2019accesso si possa estendere fino ad un massimo di sei settimane annuali durante il periodo di svolgimento della tappa del torneo (\u201c<em>up-to six weeks at a time during the F1 Championship season<\/em>\u201d), periodo di tempo di idonea capienza ai fini del soddisfacimento del suddetto <em>test<\/em>.<\/p>\n<p>In conclusione, la Corte afferma che la societ\u00e0 inglese ricopre un ruolo centrale nello sviluppo dell\u2019evento all\u2019interno del territorio indiano, realizzando un vero e proprio <em>business<\/em> durante i periodi caratterizzanti tale tappa della competizione agonistica.<\/p>\n<p>Tutti gli elementi rassegnati, considerati congiuntamente, orientano la Corte nel qualificare il circuito di Formula 1 come una stabile organizzazione della societ\u00e0 inglese, <em>ex <\/em>art. 5, par 1, della Convenzione, la quale, pertanto, svolge i suoi affari all\u2019interno del territorio estero per mezzo della societ\u00e0 indiana.<\/p>\n<p>Rifiutata, invece, la presenza di un agente dipendente dalla stessa societ\u00e0 inglese, non essendone integrati i requisiti richiesti dalla disciplina.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Conclusioni<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il caso giurisprudenziale commentato permette di comprendere che, il concetto di stabile organizzazione materiale, non si soffermi alle classiche strutture (quali uffici) protagoniste di gran parte delle controversie in materia.<\/p>\n<p>Lo studio di casi concreti pone in evidenza con ancor pi\u00f9 forza e certezza che la cd. \u201c<em>positive list<\/em>\u201d, ossia una elencazione non tassativa di cosa sia incluso nella definizione di stabile organizzazione\u201d, enunciata all\u2019interno dell\u2019art. 5 par. 2 del Modello di Convenzione OECD contro le Doppie Imposizioni, sia caratterizzata da residualit\u00e0, non essendo possibile racchiudere in un unico elenco tutte le possibili strutture con cui un\u2019impresa pu\u00f2 insediarsi all\u2019estero e ivi produrre reddito.<\/p>\n<p>In altri termini, una elencazione \u201c<em>aperta<\/em>\u201d funge da massima garanzia per le tutele impositive degli Stati, potendovi ricondurre all\u2019interno sempre pi\u00f9 fattispecie senza dover sottostare a criteri eccessivamente rigidi.<\/p>\n<p>Tale elencazione, tuttavia, deve perfettamente bilanciarsi con il suo <em>\u201calter ego<\/em>\u201d, ossia la cd. \u201c<em>negative list<\/em>\u201d, ossia una classificazione non tassativa di cosa non sia incluso nella definizione di stabile organizzazione, al fine di non ledere il generale <strong>principio della proporzionalit\u00e0<\/strong> che deve permeare ogni misura di carattere fiscale.<\/p>\n<p><em>(A cura di Rocco Pietro Di Vizio)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. 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