{"id":9261,"date":"2020-12-10T17:59:41","date_gmt":"2020-12-10T16:59:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9261"},"modified":"2020-12-10T17:59:41","modified_gmt":"2020-12-10T16:59:41","slug":"polonia-riflessioni-sulle-competenze-essenziali-nel-contesto-di-esattezza-del-parere-peritale-alla-luce-della-legge-e-della-procedura-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/polonia-riflessioni-sulle-competenze-essenziali-nel-contesto-di-esattezza-del-parere-peritale-alla-luce-della-legge-e-della-procedura-penale\/","title":{"rendered":"Polonia: riflessioni sulle competenze essenziali nel contesto di esattezza del parere peritale alla luce della legge e della procedura penale"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\"><\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\"><\/a><\/p>\n<ol>\n<li>In Polonia la condizione necessaria per approvare il &#8220;parere dell\u2019esperto&#8221; in forma orale o scritta \u00e8 la precedente decisione dell\u2019organo competente nel procedimento di consultare una persona con le conoscenze speciali (articoli 193 e 194 del c.p.p. polacco<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[ii]<\/a>). Con questa decisione la persona viene istituita esperto che da quel momento diventa partecipante al procedimento e le sue dichiarazioni acquisiscono il valore di attivit\u00e0 procedurali. Allo stesso tempo, questa situazione determina una precisa configurazione penale e procedurale pertanto diventa oggetto di diritti e di obblighi i cui compimento \u00e8 volto alla realizzazione, in modo affidabile, delle attivit\u00e0 di ricerca per l\u2019emissione di un parere tecnico pertinente, che costituisce la base per raggiungere la verit\u00e0 materiale. L\u2019esperto nel processo diventa parte della relazione che lo lega al committente della perizia, ovvero al corpo procedurale. Tuttavia non \u00e8 una relazione tra i soggetti uguali, in quanto l\u2019esperto esegue i compiti affidatigli dall\u2019autorit\u00e0 che conduce il procedimento, come del resto viene garantito dai mezzi di obbligo procedurale. Va comunque osservato che l\u2019adempimento dell\u2019obiettivo principale per il quale l\u2019esperto \u00e8 convocato a partecipare al caso, dipende non solo dal modo in cui egli svolge i compiti assegnatigli, ma anche dal corretto utilizzo dei suoi poteri, in particolare del diritto all\u2019autonomia della ricerca e del diritto di esprimere il suo parere in base al valore appropriato del materiale di ricerca.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le questioni di cui sopra sono oggetto di considerazioni nell\u2019ambito del nostro studio. In particolare, verranno analizzati i sostanziali diritti dell\u2019esecutore della perizia sulla scrittura nel contesto del loro impatto sull\u2019esattezza del parere. L\u2019argomento verr\u00e0 presentato alla luce delle norme del diritto penale e della prassi penale e procedurale in Polonia, facendo riferimento alle opinioni espresse in dottrina e giurisprudenza polacca.<\/p>\n<ol>\n<li>All\u2019inizio delle nostre valutazioni \u00e8 importante osservare che l\u2019esame della scrittura manuale \u00e8 uno dei modi pi\u00f9 antichi adoperati per l\u2019identificazione dell\u2019uomo, comunemente utilizzato come prova nel corso del procedimento<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[iii]<\/a>. Tali metodi appartengono alla categoria di ricerca, il cui valore di identificazione nel processo probatorio \u00e8 estremamente importante, perch\u00e9 la scrittura manuale come una traccia criminalistica psico-fisica, individuale e diretta, appartiene a quelle tracce che consentono l\u2019identificazione diretta dell\u2019esecutore<a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[iv]<\/a>. La perizia della scrittura costituisce un tipo di perizia dei documenti. Come nota Zdzis\u0142aw Kegel, essa differisce da altri tipi di perizie dei documenti (ad esempio da perizia della scrittura tipografica, perizia dei timbri, perizia dei mezzi coprenti) non solo per la differente modalit\u00e0 di ricerca ma anche per l\u2019esigenza di un altro tipo di apprendimento nel suo ambito. Inoltre, la ricerca sulla scrittura manuale si pone alcuni obiettivi, in particolare:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>determinare se la scrittura proviene da uno o pi\u00f9 autori,<\/li>\n<li>determinare se il testo sia stato scritto e composto sempre dalla stessa persona, oppure se i segni grafici siano stati realizzati da una persona e la composizione del testo da un\u2019altra,<\/li>\n<li>determinare l\u2019esecutore della scrittura,<\/li>\n<li>determinare lo stato psicofisico dell\u2019autore della scrittura (se era capace di intendere e volere, et\u00e0, malattie, condizioni climatiche, benessere generale),<\/li>\n<li>determinare il periodo in cui \u00e8 stata eseguita la scrittura.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le ricerche sulla scrittura manuale raramente si limitano alla comparazione dei segni grafici. Molto spesso questi studi devono essere estesi all\u2019analisi della base scrittoria, del mezzo coprente (ad esempio, nel caso di necessit\u00e0 di determinare il periodo di esecuzione della scrittura o nel caso di studio sull\u2019alterazione del documento originale), della scrittura danneggiata e della scrittura eseguita sui caratteri tipografici<a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[v]<\/a>. Lo svolgimento delle ricerche in questo settore e l\u2019emissione di un parere esatto \u00e8 il compito degli esperti nel campo degli studi sulla scrittura, che talvolta presenta un elevato grado di difficolt\u00e0. Come dimostra la pratica penale e procedurale non sempre l\u2019organo giudiziario crea condizioni ottimali per l\u2019attivit\u00e0 di ricerca. Bisogna tenere presente che l\u2019organo giudiziario prende decisioni in merito: all\u2019ammissione della prova dell\u2019opinione dell\u2019esperto (degli esperti), alla scelta dell\u2019esecutore (degli esecutori) della perizia, alla possibilit\u00e0 di influenzare la direzione dell\u2019indagine peritale determinando l\u2019argomento e la portata del parere, alla scelta della forma e del termine della consegna del parere, alla raccolta del materiale di valore che costituisce la base effettiva per la valutazione nell\u2019indagine, al controllo e alla valutazione dei risultati del lavoro peritale svolto dall\u2019esperto. Tuttavia, sebbene il legislatore abbia fortemente sottolineato il ruolo primario dell\u2019organo giudiziario nell\u2019ambito della perizia, la pratica dimostra che esso non sempre esegue i suoi compiti e le funzioni in modo corretto<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[vi]<\/a>. In queste situazioni \u00e8 essenziale che l\u2019esperto che svolge l\u2019indagine eserciti i propri poteri in relazione all\u2019esecuzione dell\u2019esame peritale.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 della persona con le conoscenze speciali inizia dalla fase della sua nomina per lo svolgimento della funzione di esperto. L\u2019esecuzione di questa funzione ha il carattere di un dovere giuridico, di conseguenza nessuna persona nominata, ovvero n\u00e9 l\u2019esperto d\u2019ufficio n\u00e9 l\u2019esperto <em>ad hoc<\/em>, pu\u00f2 rifiutarsi di partecipare al processo in questa qualit\u00e0 (articolo 195 c.p.p.)<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[vii]<\/a>. L\u2019esperto \u00e8 tenuto ad eseguire la ricerca (ad eccezione della forma del parere astratto) nella misura prevista dall\u2019organo giudiziario e a formulare un parere nel quale verranno esposte tutte le informazioni sulle attivit\u00e0 svolte, le sue osservazioni e le conclusioni finali derivanti dalla ricerca.<\/p>\n<p>Tuttavia, in alcuni casi la persona con le conoscenze speciali pu\u00f2 trovarsi in una situazione di impossibilit\u00e0 ad adempiere alle funzioni di esperto, specialmente nei casi di ostacoli di natura legale. Secondo l\u2019art. 196 \u00a7 1 c.p.p. polacco operazioni peritali non possono essere svolte da persone menzionate negli: art. 178, art. 182 e art. 185 c.p.p. Fra l\u2019altro l\u2019art. 40\u00a7 1 comma 1-3 e 5 c.p.p. fra i motivi di esclusione dell\u2019esperto indica la sua partecipazione al processo in qualit\u00e0 di testimone o di persona che abbia assistito all\u2019atto delittuoso<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\">[viii]<\/a>.<\/p>\n<p>Di conseguenza la rivelazione di una delle cause escludenti l\u2019esperto comporta la nullit\u00e0 della perizia, perci\u00f2 il parere espresso da lui non costituisce nessuna prova (non pu\u00f2 essere letto o divulgato nel corso di ulteriori procedure, n\u00e9 influire sulle basi delle decisioni effettive ai sensi dell\u2019articolo 92 c.p.p. e 410 c.p.p.) e al posto di esperto escluso viene convocato un altro esperto (articolo 196 \u00a7 2 c.p.p.).<\/p>\n<p>L\u2019esclusione dell\u2019esperto pu\u00f2 avvenire anche per i motivi che vengono generalmente definiti come deterioranti la fiducia nella conoscenza o nell\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019esperto o per altri motivi validi (articolo 196 \u00a7 3 c.p.p.). La rivelazione di questi motivi comporta la nomina di un altro esperto.<\/p>\n<p>Nella letteratura su questo argomento viene indicata anche l\u2019esistenza di ragioni soggettive esposte dall\u2019esperto, giustificanti la presentazione della domanda di esenzione dall\u2019obbligo di prestare il suo ufficio. Fra questi motivi bisogna elencare mancanza di competenza o della qualifica, riconosciuta e dichiarata dall\u2019esperto, in una disciplina nell\u2019ambito dell\u2019indagine<a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\">[ix]<\/a>. Non \u00e8 possibile applicare l\u2019obbligo di svolgimento della funzione di esperto nei confronti di una persona che non possiede le conoscenze o le qualifiche necessarie per l\u2019emissione del parere equanime. Il corpo procedurale \u00e8 tenuto di prestare massima attenzione allo svolgimento delle indagini in modo da assicurare la determinazione della verit\u00e0 materiale<a href=\"#_edn10\" name=\"_ednref10\">[x]<\/a>. Il parere emesso dall\u2019esperto dovrebbe essere esatto e rigoroso, ci\u00f2 pu\u00f2 essere garantito solo da una persona con l\u2019adeguata formazione professionale (conoscenza delle regole della disciplina, capacit\u00e0 del loro utilizzo e aggiornamento continuo) sostenuta dall\u2019esperienza (acquisita sulla base di: osservazione ed esercizio, conoscenza della vita e delle cose, abilit\u00e0 e pratica)<a href=\"#_edn11\" name=\"_ednref11\">[xi]<\/a>. In pratica, tuttavia, a causa dell\u2019attuale fenomeno di una profonda specializzazione in settori particolari, l\u2019organo giudiziario, nominando l\u2019esperto, non sempre ha la sufficiente conoscenza del grado e dell\u2019ambito della sua specializzazione<a href=\"#_edn12\" name=\"_ednref12\">[xii]<\/a>. Pertanto, se l\u2019esperto ritiene di non essere in possesso di qualifiche sufficienti oppure delle attrezzature adeguate per l\u2019esecuzione di uno studio specifico richiesto, deve informare su questo fatto l\u2019autorit\u00e0 che lo ha nominato allo svolgimento delle operazioni peritali.<\/p>\n<p>Esistono anche altri motivi di esonero dall\u2019obbligo di svolgere la funzione di esperto, ad esempio: una malattia che impedisce la corretta esecuzione dei compiti, il giustificato sovraccarico di lavoro professionale o sociale oppure lo svolgimento di un\u2019altra perizia complessa e laboriosa su richiesta di un organo procedurale<a href=\"#_edn13\" name=\"_ednref13\">[xiii]<\/a>.<\/p>\n<p>Tenuto conto di quanto precede, l\u2019esperto che \u00e8 alla conoscenza delle circostanze che gli impediscono di elaborare un parere o di redarlo entro il termine fissato dall\u2019organo procedurale, deve immediatamente informare su questo fatto l\u2019autorit\u00e0 che l\u2019ha nominato. La decisione di esonerare l\u2019esperto dall\u2019obbligo di svolgere la sua funzione \u00e8 di competenza dell\u2019organo che dovrebbe valutare i motivi della sua rinuncia alla nomina e verificarli prima di intraprendere qualsiasi azione disciplinare<a href=\"#_edn14\" name=\"_ednref14\">[xiv]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019esperto inoltre dispone di determinati poteri in riferimento alla decisione che lo autorizza a partecipare al caso. Va sottolineato che i poteri esercitati dall\u2019esperto dovrebbero avere gli attributi di correttezza pratica e formale. L\u2019attributo di correttezza pratica deve essere inteso come capacit\u00e0 di eseguire una attivit\u00e0 peritale in modo corretto e di prendere una decisione corretta in relazione all\u2019obiettivo preciso indicato dall\u2019autorit\u00e0, adeguata allo svolgimento delle operazioni peritali. L\u2019attributo di correttezza formale invece deve essere compreso come capacit\u00e0 di rispettare disposizioni del codice e della giurisprudenza<a href=\"#_edn15\" name=\"_ednref15\">[xv]<\/a>.<\/p>\n<p>La realizzazione di questi postulati nell\u2019epoca di una profonda e ampia specializzazione in diversi campi della scienza pu\u00f2 costituire un compito di elevato grado di difficolt\u00e0 nella formulazione di una decisione da parte dell\u2019organo giudiziario, in particolare in relazione alle perizie non consuete o complesse. Quindi \u00e8 sempre pi\u00f9 importante la cooperazione del copro procedurale con l\u2019esperto nell\u2019ambito delle sue operazioni peritali. comunemente accentuata nella dottrina<a href=\"#_edn16\" name=\"_ednref16\">[xvi]<\/a>.<\/p>\n<p>Questa cooperazione, come sottolineato da Iwona Zieniewicz che nei suoi studi si riferisce alla perizia sulla scrittura, ha per obiettivo: la scelta \u201cdell\u2019esecutore\u201d dell\u2019indagine pi\u00f9 adatto, la definizione dei contenuti e dell\u2019ambito della perizia mediante la formulazione delle domande pertinenti, la corretta raccolta del materiale comparativo e la determinazione del termine della consegna della perizia. Durante l\u2019indagine sono possibili le consultazioni dell\u2019esperto con il corpo procedurale per vari motivi, ad esempio per completare il materiale comparativo, per ottenere il consenso di realizzazione delle indagini con la violazione del documento (ad esempio per la necessit\u00e0 di un suo parziale danneggiamento durante la prova chimica della base scrittoria e del mezzo coprente) o per accedere al fascicolo<a href=\"#_edn17\" name=\"_ednref17\">[xvii]<\/a>. \u00c8 importante che nell\u2019ambito di questa cooperazione l\u2019esperto possa esercitare i propri poteri nella sfera della sua autonomia di ricerca, ovvero nella valutazione della completezza del materiale di ricerca e nella possibilit\u00e0 di effettuare le indagini sulla scrittura nell\u2019ambito e nel termine assegnatigli dall\u2019organo giudiziario. Nell\u2019ambito della cooperazione con il corpo procedurale l\u2019esperto ha inoltre la possibilit\u00e0 di esaminare gli atti del procedimento o di precisare il catalogo dei quesiti gi\u00e0 formulati.<\/p>\n<p>Questi elementi indubbiamente costituiscono un diritto importante, anche perch\u00e9 le disposizioni formulate nella pratica penale che ammettono la prova di un parere dell\u2019opinione dell\u2019esperto forniscono esempi di numerose carenze, tra cui le pi\u00f9 comuni sono:<\/p>\n<ul>\n<li>mancanza di indicazione del materiale probatorio \u2013 sia quello in verifica che comparativo, o uno di essi, e pertanto lasciare all\u2019esperto la libert\u00e0 nell\u2019ambito del suo completamento ed identificazione;<\/li>\n<li>Imprecisa e incompleta descrizione del materiale raccolto per lo svolgimento dell\u2019indagine:\n<ul>\n<li>omissione di informazioni su ci\u00f2 che costituisce il materiale probatorio e comparativo;<\/li>\n<li>nei quesiti di frequente si fanno i riferimenti ai numeri o ai nomi dei documenti e nello spazio designato per informazioni si fa una generale esposizione del materiale destinato alla perizia, limitandosi ad una formulazione generica, ad esempio: &#8220;<em>sottoporre all\u2019indagine peritale i documenti elencati nella parte I<\/em>&#8220;, senza un elenco dettagliato del materiale per l\u2019indagine integrato dalle sue caratteristiche;<\/li>\n<li>omissione delle informazioni essenziali sulla descrizione e sulla catalogazione del materiale che consentirebbero la sua identificazione inequivocabile (ad es. per numero di schede, data di emissione, ecc.) e sul modo della sua acquisizione (ad es. se il materiale comparativo \u00e8 stato <em>pervenuto<\/em> dai campioni eseguiti nell\u2019arco della vita della persona o <em>acquisito<\/em> successivamente sulla richiesta di eseguire i saggi grafici appositamente per lo svolgimento della perizia).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Omissione delle informazioni essenziali sulle persone i cui campioni grafici devono essere adoperati per la comparazione con il materiale contestato;<\/li>\n<li>Indicazione del metodo d\u2019indagine (molto spesso si raccomanda l\u2019utilizzo del metodo grafologico. Come sottolinea Iwona Zieniewicz, l\u2019utilizzo del metodo grafologico non \u00e8 opportuno nelle perizie sulla scrittura in quanto tale metodo viene adoperato per l\u2019analisi delle caratteristiche personali dello scrivente. Inoltre non \u00e8 il richiedente della perizia che dovrebbe decidere sull\u2019applicazione di un metodo specifico, ma l\u2019esperto della scrittura e solo dopo un esame preliminare del materiale in verifica e del materiale comparativo presentato allo studio<a href=\"#_edn18\" name=\"_ednref18\">[xviii]<\/a>);<\/li>\n<li>Formulazione delle domande alle quali l\u2019esperto non \u00e8 in grado di rispondere perch\u00e9 non rientrano nella specialit\u00e0 che egli rappresenta oppure perch\u00e9 nello stato attuale della scienza la risposta non pu\u00f2 essere fornita<a href=\"#_edn19\" name=\"_ednref19\">[xix]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>III.<\/strong>\u00a0 Indubbiamente, il diritto essenziale dell\u2019esperto che influisce sull\u2019esattezza del parere \u00e8 quello di disporre del materiale per l\u2019indagine adeguatamente completato dal corpo procedurale, poich\u00e9 esiste una stretta relazione tra l\u2019esecuzione affidabile della ricerca nell\u2019ambito della perizia e l\u2019adeguata disponibilit\u00e0 del materiale probatorio e comparativo, il cui valore quantitativo e qualitativo dovrebbe essere sufficiente per lo svolgimento degli esami nell\u2019ambito deliberato dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. \u00c8 altres\u00ec importante mettere a disposizione dell\u2019esperto gli atti della causa nella misura appropriata, dai quali \u00e8 possibile risalire al meccanismo di realizzazione del materiale utilizzato nell\u2019indagine o spiegare le eventuali ambiguit\u00e0 che possono verificarsi durante le indagini peritali e, di conseguenza, ricorrere ai metodi di ricerca opportuni per accrescere il valore del parere peritale<a href=\"#_edn20\" name=\"_ednref20\">[xx]<\/a>.<\/p>\n<p>Spesso sottolineata nella giurisprudenza la necessit\u00e0 di garantire al perito una base di informazione appropriata, fa capire che il corpo procedurale decidendo sull\u2019accesso dell\u2019esperto (nella misura e nei tempi essenziali) ai fascicoli, deve tener conto delle conclusioni che sono il risultato dell\u2019indagine peritale. Per questo motivo l\u2019autorit\u00e0 dovrebbe rispondere alla necessit\u00e0 dell\u2019esperto di riesaminare il materiale in un ambito pi\u00f9 ampio di quanto risulta dai materiali originariamente consegnatigli.<\/p>\n<p>La pratica dimostra molteplici casi di mancanza di informazioni specifiche nei fascicoli riguardanti il materiale utile nello svolgimento delle operazioni peritali, di cui l\u2019esperto \u00e8 tenuto a rendere conto nelle conclusioni finali. Si presume che nell\u2019ambito di raccolta del materiale probatorio l\u2019esperto possa segnalare al corpo giudiziario la necessit\u00e0 di svolgimento delle attivit\u00e0 specifiche, come ad esempio l\u2019interrogatorio di un ulteriore testimone aggiuntivo o l\u2019acquisizione dei documenti provenienti dall\u2019estero tramite l\u2019assistenza legale<a href=\"#_edn21\" name=\"_ednref21\">[xxi]<\/a>.<\/p>\n<p>Va sottolineato che il principio di gestione formale della perizia obbliga il corpo procedurale di proteggere le prove, rivelarle in modo adeguato (ad esempio spiegare se si tratta di un contratto o di un testamento falsificato) e di assegnare il valore adeguato al materiale comparativo utilizzato nell\u2019esame della scrittura manuale. La garanzia dell\u2019ottimale utilizzo di ogni traccia criminalistica nel processo probatorio, incluso i documenti, costituisce un impegno di una protezione adeguata delle prove a partire dalla fase delle prime attivit\u00e0 processuali.\u00a0 Tutti i documenti devono essere protetti in modo tale da escludere la possibilit\u00e0 di rimuovere o distruggere le tracce criminalistiche o di causare altre caratteristiche limitanti o escludenti la possibilit\u00e0 di effettuare le indagini<a href=\"#_edn22\" name=\"_ednref22\">[xxii]<\/a>. Altrettanto importante \u00e8 il completamento appropriato del materiale comparativo.<\/p>\n<p>\u00c8 importante classificare il materiale grafico comparativo facendo riferimento alla sua provenienza. Il materiale per l\u2019esame della scrittura si divide in <em>pervenuto<\/em> (<em>n.d.t.:<\/em> ovvero ottenuto da diverse scritture eseguite nell\u2019arco della vita dello scrivente), cio\u00e8 non connesso con una concreta perizia comparativa e in <em>acquisito<a href=\"#_edn23\" name=\"_ednref23\"><strong>[xxiii]<\/strong><\/a><\/em> (<em>n.d.t.:<\/em> ovvero eseguito sulla richiesta dell\u2019organo procedurale o di un\u2019altra entit\u00e0 ai fini della perizia). Oltre ai suddetti tipi di materiale comparativo nella letteratura forense si pu\u00f2 distinguere il terzo tipo \u2013 <em>quasi pervenuto<\/em>, che \u00e8 il materiale ottenuto in relazione al caso ed \u00e8 costituito da firme e scritture della persona rilasciati nei documenti procedurali, quali verbali dell\u2019interrogatorio, protocolli di riconoscimento (<em>n.d.t<\/em>.: di salma, oggetti, documenti), protocolli di confronto, protocolli di perquisizione, conclusioni, dichiarazioni ecc.<a href=\"#_edn24\" name=\"_ednref24\">[xxiv]<\/a>.<\/p>\n<p>Il materiale probatorio e comparativo adeguatamente completato costituisce la base per lo svolgimento degli esami sulla scrittura. Tuttavia la pratica penale e giudiziaria indica infrazioni da parte dei corpi procedurali per quanto riguarda la rivelazione, la sicurezza e il completamento del materiale di ricerca. Gli errori pi\u00f9 comuni in questo settore sono l\u2019inadeguata protezione procedurale e tecnica e il completamento del materiale probatorio qualitativamente e quantitativamente insufficiente per lo svolgimento delle indagini peritali.<\/p>\n<p>Bisogna sottolineare che la valutazione finale del materiale assegnato per l\u2019indagine \u00e8 il compito dell\u2019esperto che svolge la perizia sulla scrittura, in quanto persona con le conoscenze speciali nominata allo svolgimento delle ricerche rispettando lo stato attuale della conoscenza. Inoltre, il corpo procedurale non pu\u00f2 entrare nella sfera di competenza dell\u2019esperto per quanto riguarda l\u2019oggetto dell\u2019indagine, la sua valutazione e l\u2019esercizio del suo diritto di organizzare lo svolgimento delle indagini peritali<a href=\"#_edn25\" name=\"_ednref25\">[xxv]<\/a> (di tutte le attivit\u00e0 che l\u2019esperto deve intraprendere nella preparazione del parere)<a href=\"#_edn26\" name=\"_ednref26\">[xxvi]<\/a>.<\/p>\n<p>Nella dottrina viene sottolineato che l\u2019esperto, in base alla decisione sull\u2019ammissione delle prove, dopo aver preso in considerazione:<\/p>\n<ul>\n<li>la correttezza della loro protezione (processuale e tecnica),<\/li>\n<li>la quantit\u00e0 e la qualit\u00e0 del materiale probatorio, contestato e comparativo, fornito per l\u2019esecuzione dell\u2019esame (ovvero la sua sufficienza, lo stato delle caratteristiche di identificazione e la loro idoneit\u00e0 per lo svolgimento delle indagini peritali),<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di svolgere le indagini tecniche con l\u2019attrezzatura alla sua disposizione<\/li>\n<\/ul>\n<p>ha il diritto di chiedere all\u2019organo procedurale il completamento delle prove e anche di indicare la direzione del loro completamento o, con il consenso del corpo procedurale, di partecipare all\u2019attivit\u00e0 di raccolta delle prove. L\u2019organo procedurale, naturalmente, per quanto possibile, dovrebbe cercare di completare il materiale utile per le indagini<a href=\"#_edn27\" name=\"_ednref27\">[xxvii]<\/a>.<\/p>\n<p>Naturalmente ci\u00f2 non sempre \u00e8 possibile. Bisogna sottolineare i problemi che si verificano in pratica penale e procedurale per motivi di acquisizione del materiale comparativo con dei dispositivi utilizzati per la comunicazione quali computer e telefonini con i quali documenti vengono riprodotti. L\u2019analisi della traccia grafica esige l\u2019utilizzo dell\u2019originale o dei suoi ingrandimenti in massima risoluzione eseguiti con diversi passaggi di luce, di conseguenza l\u2019apparecchio telefonico non pu\u00f2 essere considerato un adeguato strumento per acquisire il materiale peritale. Un altro problema che affronta l\u2019esperto consiste in mancanza di scritture manuali. Sempre pi\u00f9 spesso i documenti contengono pochi segni grafici eseguiti a mano, come per esempio i moduli stampati che vengono compilati accerchiando o sottolineando una delle risposte multiple. I documenti eseguiti in questo modo non presentano il valido materiale probatorio e non possono essere presi in considerazione. Di conseguenza, con avanzare dei tempi il materiale comparativo risulta sempre pi\u00f9 povero. Fra gli altri problemi che riscontrano autorit\u00e0 giudiziarie ed esperti \u00e8 la mancanza di disponibilit\u00e0 di rilasciare il saggio grafico ai fini peritali da parte delle persone sospettate<a href=\"#_edn28\" name=\"_ednref28\">[xxviii]<\/a>.<\/p>\n<ol>\n<li>La gestione delle operazioni peritali si trova all\u2019infuori della sfera d\u2019influenza del corpo procedurale. Egli non pu\u00f2 entrare nel campo delle valutazioni effettuate dall\u2019esperto nell\u2019ambito dell\u2019esercizio del suo diritto di organizzare la propria attivit\u00e0 peritale<a href=\"#_edn29\" name=\"_ednref29\">[xxix]<\/a>. Lo svolgimento dell\u2019indagine peritale sulla scrittura \u00e8 di esclusiva responsabilit\u00e0 dell\u2019esperto, poich\u00e9 la corretta attuazione della perizia richiede conoscenze speciali e costituisce la base di un parere, per il quale \u00e8 responsabile esclusivamente l\u2019esperto (articolo 233 \u00a7 4)<a href=\"#_edn30\" name=\"_ednref30\">[xxx]<\/a>. Nell\u2019ambito dei diritti dell\u2019esperto rientra la scelta dei metodi e delle tecniche di ricerca adeguati per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 peritale. Tuttavia, l\u2019esecutore della perizia sceglie i metodi di indagine in base alle questioni sollevate dall\u2019organo giudiziario che commissiona la perizia, che di conseguenza determinano tale scelta<a href=\"#_edn31\" name=\"_ednref31\">[xxxi]<\/a>, ci\u00f2 nonostante va sottolineato che la selezione del metodo utilizzato dall\u2019esperto \u00e8 al di l\u00e0 della portata della decisione dell\u2019organo procedurale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Questa considerazione si riflette non solo nella dottrina, ma anche nelle tante decisioni della Corte Suprema, formulate sia sulla base del decreto penale procedurale del 1969<a href=\"#_edn32\" name=\"_ednref32\">[xxxii]<\/a> che della legge vigente. Ad esempio, nella sentenza del 6 novembre 1987 la Corte Suprema ha affermato che, nel caso di occorrenza di utilizzare le conoscenze speciali degli esperti, non spetta alle parti decidere quali metodi di ricerca risulteranno utili per determinare le circostanze che avrebbero un impatto significativo sul risultato. In questo ambito decidono gli esperti dopo la valutazione delle circostanze, delle prove raccolte, dello stato attuale della scienza e dei metodi di ricerca disponibili nella disciplina<a href=\"#_edn33\" name=\"_ednref33\">[xxxiii]<\/a>. Inoltre, nell\u2019ordinanza del 25 giugno 2003, la Corte Suprema ha affermato che, nella selezione dei metodi e degli studi specialistici, l\u2019esperto \u00e8 indipendente dal corpo procedurale, il che non significa che non sia soggetto al suo controllo. La posizione dell\u2019organo procedurale in questa materia dovrebbe essere una conseguenza dell\u2019obbligo procedurale di stabilire le circostanze riguardanti la soluzione del caso pertanto anche tenere conto dell\u2019esperienza e del sapere degli esperti che, grazie alle loro conoscenze speciali, sono in grado di valutare l\u2019opportunit\u00e0 o meno di svolgere gli esami specialistici<a href=\"#_edn34\" name=\"_ednref34\">[xxxiv]<\/a>.<\/p>\n<p>Tuttavia esistono alcune circostanze nelle quali il corpo procedurale commissionando l\u2019esecuzione di una perizia pu\u00f2 suggerire all\u2019esperto l\u2019opportunit\u00e0 di utilizzare un concreto metodo di ricerca. Zdzis\u0142aw Kegel elenca due eventualit\u00e0 di questo tipo:<\/p>\n<ul>\n<li>quando, alla luce dei risultati scientifici non contestati, \u00e8 noto che non esistono uno ma due o pi\u00f9 metodi analoghi in termini delle possibilit\u00e0 conoscitive ma diversi in relazione al carico di lavoro e al costo, \u00e8 consigliabile consultare la scelta del metodo con l\u2019esperto;<\/li>\n<li>quando esistono diversi metodi conoscitivi e tra questi anche quelli pi\u00f9 semplici e pi\u00f9 affidabili, ma che implicano o possono implicare la completa o parziale distruzione del materiale probatorio. In tal caso non \u00e8 possibile lasciare all\u2019esperto la libert\u00e0 di scelta del metodo di ricerca, egli deve sottostare alla volont\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0<a href=\"#_edn35\" name=\"_ednref35\">[xxxv]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel contesto dell\u2019autonomia dell\u2019esperto nella scelta del metodo di ricerca occorre analizzare l\u2019influenza delle parti in questo ambito. Sebbene la loro competenza non va nella misura in cui decidere quali metodi dovrebbero essere scelti dagli esperti, tuttavia, come ha giustamente osservato la Corte Suprema nella motivazione della sentenza del 6 novembre 1987, le parti hanno il diritto di verificare se tutti i metodi di ricerca noti agli esperti sono stati utilizzati. Se gli esperti non ritengono opportuno utilizzare alcuni di essi, dovrebbero debitamente giustificare la loro decisione<a href=\"#_edn36\" name=\"_ednref36\">[xxxvi]<\/a>. La posizione di cui sopra \u00e8 confermata nella dottrina<a href=\"#_edn37\" name=\"_ednref37\">[xxxvii]<\/a>.<\/p>\n<p>La valutazione dell\u2019esperto, di cui sopra, riguarda anche il materiale per l\u2019indagine il cui valore, ovvero la quantit\u00e0 e la qualit\u00e0, dovrebbe essere sufficiente per eseguire la ricerca nell\u2019ambito della perizia commissionata dal corpo procedurale. I criteri di valutazione riguardano prevalentemente: la correttezza della raccolta e della protezione del materiale, la quantit\u00e0 e lo stato delle caratteristiche di identificazione e il tipo di esami da eseguire. Invece nel caso di valutazione negativa del materiale di ricerca l\u2019esperto pu\u00f2 rifiutare lo svolgimento della perizia in generale o in misura limitata, giustificando la sua posizione e pu\u00f2 chiedere di completarlo o addirittura indicare la direzione del suo completamento e di partecipare nell\u2019attivit\u00e0 di raccolta del nuovo materiale, con il consenso del corpo procedurale.<\/p>\n<p>L\u2019esperto mantiene l\u2019autonomia anche nella formulazione del parere, conformemente al diritto all\u2019autonomia e all\u2019indipendenza, nel corso del lavoro e nella stesura della relazione come anche nell\u2019espressione della sua posizione e nelle conclusioni la cui base \u00e8 costituita soltanto dai risultati dell\u2019indagine svolta dall\u2019esperto, dalla sua conoscenza scientifica e dall\u2019esperienza professionale, nonch\u00e9 dallo stato attuale della disciplina che rappresenta.<\/p>\n<ol>\n<li>In sintesi, il decreto penale procedurale polacco adotta il principio della gestione formale della perizia da parte dal corpo procedurale, che ha natura procedurale e organizzativa. La sua essenza consiste nella decisione di ammettere la prova del parere dell\u2019esperto nelle condizioni di cui all\u2019art. 193\u00a71 c.p.p. e nel determinare il momento giusto in cui l\u2019accoglimento della prova avr\u00e0 luogo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Inoltre, applicando il principio della scelta migliore, il corpo procedurale indica gli esperti della perizia sulla scrittura con le conoscenze speciali, rilevanti per la natura delle circostanze che devono essere chiarite (si rivolge ad un\u2019istituzione scientifica o specialistica) e stabilisce il numero degli esperti. Il corpo procedurale influisce anche sulla direzione delle attivit\u00e0 di ricerca specificando l\u2019oggetto e la portata del parere peritale. In questo ambito ha anche possibilit\u00e0 di apportare modifiche consentite dall\u2019art. 198\u00a73 c.p.p., raccogliendo l\u2019ulteriore materiale per l\u2019indagine che costituisce la base effettiva per l\u2019emissione dell\u2019opinione oppure controllando la valutazione dei risultati del lavoro dell\u2019esperto. Laddove necessario, l\u2019autorit\u00e0 mette a disposizione dell\u2019esperto il fascicolo del caso, decidendo in che misura egli potr\u00e0 consultarlo, invitandolo a partecipare all\u2019assunzione delle prove. Pu\u00f2 inoltre riservare la propria presenza nello svolgimento di alcune o di tutte le indagini, a condizione che ci\u00f2 non pregiudichi il loro risultato. Inoltre, il corpo procedurale \u00e8 competente a stabilire se il parere dovrebbe essere formulato in forma scritta od orale e ad indicare la data di consegna.<\/p>\n<p>L\u2019attuazione del principio di cui sopra non pu\u00f2 tuttavia violare i diritti dell\u2019esperto alla sua autonomia nello svolgimento dell\u2019indagine. L\u2019organo procedurale si trova al di l\u00e0 della sfera d\u2019influenza sulla gestione del lavoro peritale, di conseguenza non pu\u00f2 entrare nell\u2019ambito dei poteri esercitati dall\u2019esperto e nel suo diritto di organizzare la propria attivit\u00e0 peritale. L\u2019esecuzione degli esami richiede la conoscenza speciale e costituisce la base per l\u2019emissione del parere, per il quale \u00e8 responsabile solo l\u2019esperto, quindi tenendo conto dell\u2019oggetto della valutazione, delle prove raccolte, dello stato dell\u2019arte e dell\u2019utilizzo dei metodi di ricerca utilizzati in una disciplina specifica, la decisione sulla scelta del metodo e della tecnica delle indagini spetta all\u2019esperto. Le sue valutazioni includono anche il materiale per l\u2019indagine il cui valore, quantit\u00e0 e qualit\u00e0, dovrebbero essere sufficienti per svolgere lo studio nell\u2019ambito della perizia commissionata dal corpo procedurale. Inoltre, formulando il parere, l\u2019esperto conserva il diritto all\u2019autonomia e all\u2019indipendenza durante la stesura della relazione, contenente l\u2019espressione della sua posizione e le conclusioni. Le conclusioni vengono elaborati sulla base dei risultati dell\u2019indagine eseguita dall\u2019esperto della scrittura, sulla base della sua conoscenza e dell\u2019esperienza professionale, nonch\u00e9 dello stato dell\u2019arte della disciplina che egli rappresenta.<\/p>\n<p>L\u2019esercizio dei propri diritti da parte dell\u2019esperto durante la realizzazione della perizia sulla scrittura permette di creare le condizioni favorevoli per la formulazione dei chiarimenti completi, chiari e indiscutibili nel campo dell\u2019interpretazione delle opinioni nell\u2019ambito delle indagini peritali, che riconosciute dall\u2019organo procedurale costituiscono la base per la sua decisione.<\/p>\n<p><em>(A cura di <strong>Justyna \u017byli\u0144ska<\/strong> e di <strong>Marta Stanis\u0142awsk<\/strong>a<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">[i]<\/a><\/em><em>)<br \/>\n(Traduzione dalla lingua polacca di <strong>Jolanta Gr\u0119bowiec-Baffoni<\/strong>)<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fonti:<\/strong><\/p>\n<p><strong>Atti giuridici<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Legge del 6 giugno 1997, <em>Kodeks post\u0119powania karnego<\/em>, Dz. U. (G.U.) del 2020, pos. 30.<\/li>\n<li>Legge del 9 giugno 1997, <em>Kodeks karny<\/em>, Dz. U. (G.U.) del 2019, pos.1950.<\/li>\n<li>Legge del 19 aprile 1969, <em>Kodeks post\u0119powania karnego<\/em>, Dz. U. (G.U.) del 1969, N. 13, pos. 96 con modifiche; abrogata dall\u2019art. 3\u00a71 della legge del 6 giugno 1997, <em>przepisy wprowadzaj\u0105ce Kodeks post\u0119powania karnego<\/em>, Dz. U. (G.U.) N. 89, pos. 556, con modifiche.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Bibliografia:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Doda Z., Gaberle A., <em>Orzecznictwo S\u0105du Najwy\u017cszego. Komentarz. Dowody w procesie karnym, <\/em> I, Warszawa 1997.<\/li>\n<li>Goc M., <em>Badania dokument\u00f3w<\/em>, (in:) Gruza E., Goc M., Moszczy\u0144ski J., <em>Kryminalistyka &#8211; czyli rzecz o metodach \u015bledczych, <\/em>Warszawa 2008.<\/li>\n<li>Goc, \u0141uszczuk A., Oleksiewicz E., <em>Dokument jako \u015blad kryminalistyczny<\/em>, (in:) <em>\u015alady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystywanie<\/em>, praca zbiorowa, pod redakcj\u0105 naukow\u0105 M. Goca i J. Moszczy\u0144skiego, Warszawa 2007.<\/li>\n<li>Gruza E., <em>Etyczne aspekty dzia\u0142alno\u015bci bieg\u0142ego,<\/em><em> (in:) Ksi\u0119ga pami\u0105tkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, <\/em>: T. Hanausek, Z. Kegel, K. S\u0142awik, Wroc\u0142aw 2001.<\/li>\n<li>Gruza E., Ma\u0144kowski D., <em>Ekspertyza pismoznawcza &#8220;po ameryka\u0144sku<\/em>&#8220;, (in:) Cie\u015bla R. (a cura di) <em>Wsp\u00f3\u0142czesna problematyka bada\u0144 dokument\u00f3w<\/em>, Wroc\u0142aw 2015.<\/li>\n<li>Grzegorczyk T., <em>Dowody w procesie karnym, <\/em>Warszawa 1998.<\/li>\n<li>Jerzewska J., <em>Ekspertyza kryminalistyczna. Zarys wyk\u0142adu dla technik\u00f3w kryminalistyki<\/em>, Legionowo 2000.<\/li>\n<li>Kegel Z., <em>Dow\u00f3d z ekspertyzy pismozmoznawczej w polskim procesie karnym<\/em>, Wroc\u0142aw, Warszawa, Krak\u00f3w, Gda\u0144sk 1973.<\/li>\n<li>Kegel Z., <em>Ekspertyza<\/em><em> ze stanowiska procedury i kryminalistyki, <\/em>Wroc\u0142aw 1976.<\/li>\n<li>Kegel Z., <em>O w\u0142a\u015bciwe pojmowanie <\/em><em>ustawowych poj\u0119\u0107 &#8211; &#8220;przedmiot&#8221; i &#8220;zakres&#8221; ekspertyzy,<\/em> (in:) <em>Problematyka dowodu z ekspertyzy dokument\u00f3w,<\/em> pod red. Z. Kegla, T. II.<\/li>\n<li>K\u0119dzierski W., <em> Biegli, <\/em>(in:) <em>Technika kryminalistyczna,<\/em> pod redakcj\u0105 W. K\u0119dzierskiego, t. 1, Szczytno 2002.<\/li>\n<li>Kopczy\u0144ski G., <em>Konfrontacja<\/em> <em>bieg\u0142ych w polskim procesie karnym, <\/em>Warszawa 2008.<\/li>\n<li>Kulicki M., <em>Szczeg\u00f3lne formy przes\u0142uchania,<\/em> Problemy Praworz\u0105dno\u015bci 1988, n. 7.<\/li>\n<li>Nowak T., <em>Dow\u00f3d z opinii bieg\u0142ego w polskim procesie karnym, <\/em>Pozna\u0144 1966.<\/li>\n<li>Patora K., <em>Aktualne problemy dotycz\u0105ce bada\u0144 dokument\u00f3w w \u015bwietle teorii i praktyki prokuratorskiej<\/em>, (in:) Cie\u015bla R., <em>Wsp\u00f3\u0142czesna problematyka bada\u0144 dokument\u00f3w<\/em>, Wroc\u0142aw 2015.<\/li>\n<li>Sehn J., <em>Dow\u00f3d z opinii bieg\u0142ych w post\u0119powaniu s\u0105dowym<\/em>, Nowe Prawo 1956, n. 3.<\/li>\n<li>Skorupka (a cura di), <em>Kodeks post\u0119powania karnego. Komentarz<\/em>, Warszawa 2016.<\/li>\n<li>Tomaszewski T., <em>Dow\u00f3d z opinii<\/em> bieg\u0142ego <em>w procesie karnym<\/em>, Krak\u00f3w 2000.<\/li>\n<li>Tomaszewski T., <em>Postanowienia o powo\u0142aniu bieg\u0142ego w teorii i praktyce<\/em>, Problemy Kryminalistyki 1984, n. 163.<\/li>\n<li>Tomaszewski T., <em>Prawa i obowi\u0105zki <\/em><em>bieg\u0142ego wed\u0142ug Kodeksu post\u0119powania karnego z 1997 r.,<\/em> Problemy Wsp\u00f3\u0142czesnej Kryminalistyki 1998, n. 2, pod redakcj\u0105 E. Gruzy, T. Tomaszewskiego.<\/li>\n<li>Zieniewicz I., <em>Postanowienie o powo\u0142aniu bieg\u0142ego w ekspertyzie pismoznawczej,<\/em> (in:) <em>Problematyka dowodu z ekspertyzy dokument\u00f3w<\/em>, pod redakcj\u0105 Zdzis\u0142awa Kegla, t. 2, Wroc\u0142aw 2002.<\/li>\n<li>Zieniewicz I., <em>Wp\u0142yw cech patologicznych pisma na warto\u015b\u0107 dowodow\u0105<\/em> <em>ekspertyzy pismoznawczej, Zakamycze 2005.<\/em><\/li>\n<li>\u017byli\u0144ska J., <em>Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii bieg\u0142ego w praktyce karno-procesowej,<\/em> Zeszyty Naukowe Wy\u017cszej Szko\u0142y Zarz\u0105dzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2008, n. 2\/29.<\/li>\n<li>\u017byli\u0144ska J., <em>Wsp\u00f3\u0142praca organu procesowego z bieg\u0142ym a trafno\u015b\u0107 opinii<\/em>, Warszawa 2008.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Giurisprudenza della Corte Suprema e delle Corti di Appello<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Sentenza della Corte Suprema del 6 novembre 1987, IV KR 502\/86, Lex n. 21002.<\/li>\n<li>Decisione della Corte Suprema del 25 giugno 2003 r., IV KK 8\/03, Lex n. 80290.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte d\u2019Appello a Cracovia del 10 dicembre 2015, II AKa 227\/15, Prokuratura i Prawo 2016 n. 10, pos. 35.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte d\u2019Appello a Bia\u0142ystok del 20 marzo 2014, II AKa 256\/13, Legalis n. 1061963.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[i]<\/a> Justyna \u017byli\u0144ska, <em>Ph.D<\/em>., Universit\u00e0 di Tecnologia ed Economia \u201cHelena Chodkowska\u201d a Varsavia;<\/p>\n<p>Marta Stanis\u0142awska, <em>Ph.D<\/em>., SWPS Universit\u00e0 Umanistico Sociale a Varsavia<em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[ii]<\/a> Legge del 6 giugno 1997, <em>Kodeks post\u0119powania karnego<\/em>, cio\u00e8 Dz. U. (G.U.) del 2020, pos.30, in abbreviazione \u201ck.p.k.\u201d (c.p.p.)<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[iii]<\/a> E. Gruza, D. Ma\u0144kowski, <em>Ekspertyza pismoznawcza \u201cpo ameryka\u0144sku<\/em>\u201d, (in:) R. Cie\u015bla (a cura di) <em>Wsp\u00f3\u0142czesna problematyka bada\u0144 dokument\u00f3w<\/em>, Wroc\u0142aw 2015, p. 97.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\">[iv]<\/a> M. Goc, A. \u0141uszczuk, E. Oleksiewicz, <em>Dokument jako \u015blad kryminalistyczny<\/em>, (in:) <em>\u015alady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystywanie<\/em>, praca zbiorowa, pod redakcj\u0105 naukow\u0105<br \/>\nM. Goca i J. Moszczy\u0144skiego, Warszawa 2007, p. 257.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\">[v]<\/a> Z. Kegel, <em>Dow\u00f3d z ekspertyzy pismozmoznawczej w polskim procesie karnym<\/em>, Wroc\u0142aw, Warszawa, Krak\u00f3w, Gda\u0144sk 1973, pp. 60-61.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\">[vi]<\/a> J. \u017byli\u0144ska, <em>Wsp\u00f3\u0142praca organu procesowego z bieg\u0142ym a trafno\u015b\u0107 opinii<\/em>, Warszawa 2008, p. 12.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\">[vii]<\/a> J. Skorupka (a cura di), <em>Kodeks post\u0119powania karnego. <\/em><em>Komentarz<\/em>, Warszawa 2016, Legalis (il commento all\u2019articolo 195 c.p.p.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\">[viii]<\/a> Sentenza di Corte d\u2019Appello a Bia\u0142ystok del 20 marzo 2014, II AKa 256\/13, Legalis n.1061963.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\">[ix]<\/a> <em>Vedi<\/em> J. Sehn, <em>Dow\u00f3d z opinii bieg\u0142ych w post\u0119powaniu s\u0105dowym<\/em>, Nowe Prawo 1956, n.3, p. 24.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref10\" name=\"_edn10\">[x]<\/a> Z. Kegel, <em>Ekspertyza<\/em><em> ze stanowiska procedury i kryminalistyki, <\/em>Wroc\u0142aw 1976, p. 100.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref11\" name=\"_edn11\">[xi]<\/a> E. Gruza, <em>Etyczne aspekty dzia\u0142alno\u015bci bieg\u0142ego,<\/em><em> (in:) Ksi\u0119ga pami\u0105tkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, <\/em>(a cura di): T. Hanausek, Z. Kegel, K. S\u0142awik, Wroc\u0142aw 2001, p. 63.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref12\" name=\"_edn12\">[xii]<\/a> <em>Vedi<\/em> T. Nowak, <em>Dow\u00f3d z opinii bieg\u0142ego w polskim procesie karnym, <\/em>Pozna\u0144 1966, p. 140.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref13\" name=\"_edn13\">[xiii]<\/a> <em>Ibidem, <\/em>p. 141.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref14\" name=\"_edn14\">[xiv]<\/a> G. Kopczy\u0144ski, <em>Konfrontacja<\/em> <em>bieg\u0142ych w polskim procesie karnym, <\/em>Warszawa 2008, p. 63.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref15\" name=\"_edn15\">[xv]<\/a> T. Tomaszewski, <em>Postanowienia o powo\u0142aniu bieg\u0142ego w teorii i praktyce<\/em>, Problemy Kryminalistyki 1984, n.163, pp. 66-67.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref16\" name=\"_edn16\">[xvi]<\/a> <em>Vedi<\/em> J. Jerzewska, <em>Ekspertyza kryminalistyczna. Zarys wyk\u0142adu dla technik\u00f3w kryminalistyki<\/em>, Legionowo 2000, p. 42; W. K\u0119dzierski, <em>Ekspertyza. Biegli, <\/em>(in:) <em>Technika kryminalistyczna,<\/em> a cura di W. K\u0119dzierski, t. 1, Szczytno 2002, p. 54; M. Kulicki, <em>Szczeg\u00f3lne formy przes\u0142uchania,<\/em> Problemy Praworz\u0105dno\u015bci 1988, n.7, p. 59; I. Zieniewicz, <em>Postanowienie o powo\u0142aniu bieg\u0142ego w ekspertyzie pismoznawczej,<\/em> (in:) <em>Problematyka dowodu z ekspertyzy dokument\u00f3w<\/em>, a cura di Zdzis\u0142aw Kegel, t. 2, Wroc\u0142aw 2002, p. 874.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref17\" name=\"_edn17\">[xvii]<\/a> I. Zieniewicz, <em>Wp\u0142yw cech patologicznych pisma na warto\u015b\u0107 dowodow\u0105<\/em> <em>ekspertyzy pismoznawczej, Zakamycze 2005, Lex.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref18\" name=\"_edn18\">[xviii]<\/a> I. Zieniewicz, <em>Postanowienie o powo\u0142aniu &#8230;, <\/em><em>op. cit., <\/em>pp. 871-872.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref19\" name=\"_edn19\">[xix]<\/a> <em>Vedi<\/em> I. Zieniewicz, <em>Postanowienie o powo\u0142aniu &#8230;, <\/em><em>op. cit., <\/em>pp. 871-874; J. \u017byli\u0144ska, <em>Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii bieg\u0142ego w praktyce karno-procesowej, <\/em>Zeszyty Naukowe Wy\u017cszej Szko\u0142y Zarz\u0105dzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2008, n.2\/29 (zeszyt prawniczy n.VII).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref20\" name=\"_edn20\">[xx]<\/a> <em>Vedi<\/em> Tomaszewski T., <em>Prawa i obowi\u0105zki <\/em><em>bieg\u0142ego wed\u0142ug Kodeksu post\u0119powania karnego z 1997 r.,<\/em> Problemy Wsp\u00f3\u0142czesnej Kryminalistyki 1998, n. 2, a cura di E. Gruza, T. Tomaszewski, p. 165.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref21\" name=\"_edn21\">[xxi]<\/a> J. Skorupka (a cura di), <em>op. cit.<\/em>, Legalis (il commento all\u2019art. 195 k.p.k.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref22\" name=\"_edn22\">[xxii]<\/a> M. Goc, <em>Badania dokument\u00f3w<\/em>, (in:) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczy\u0144ski, <em>Kryminalistyka &#8211; czyli rzecz o metodach \u015bledczych, <\/em>Warszawa 2008, p. 364.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref23\" name=\"_edn23\">[xxiii]<\/a> <em>Ibidem<\/em>, p. 367.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref24\" name=\"_edn24\">[xxiv]<\/a> M. Goc, A. \u0141uszczuk, E. Oleksiewicz, <em>op. cit<\/em>., p. 258.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref25\" name=\"_edn25\">[xxv]<\/a> <em>Vedi <\/em>T. Nowak, <em>op. cit.<\/em>, p. 159.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref26\" name=\"_edn26\">[xxvi]<\/a> T. Tomaszewski, <em>Dow\u00f3d z opinii<\/em> bieg\u0142ego <em>w procesie karnym<\/em>, Krak\u00f3w 2000, p. 42.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref27\" name=\"_edn27\">[xxvii]<\/a> <em>Vedi<\/em> G. Kopczy\u0144ski, <em>op. cit.,<\/em> p. 64.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref28\" name=\"_edn28\">[xxviii]<\/a> K. Patora, <em>Aktualne problemy dotycz\u0105ce bada\u0144 dokument\u00f3w w \u015bwietle teorii i praktyki prokuratorskiej<\/em>, (in:) R. Cie\u015bla, <em>Wsp\u00f3\u0142czesna problematyka bada\u0144 dokument\u00f3w<\/em>, Wroc\u0142aw 2015, p. 178.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref29\" name=\"_edn29\">[xxix]<\/a> <em>Vedi<\/em> T. Nowak, <em>op. cit.,<\/em> p. 159.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref30\" name=\"_edn30\">[xxx]<\/a> Legge del 9 giugno 1997,\u00a0 <em>Kodeks karny<\/em>, cio\u00e8 Dz. U. (G.U.) del 2019, pos. 1950, in abbreviazione\u00a0 \u201ck.k.\u201d (c.p.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref31\" name=\"_edn31\">[xxxi]<\/a> V<em>edi<\/em> Z. Doda, A. Gaberle, <em>Orzecznictwo S\u0105du Najwy\u017cszego. Komentarz. Dowody w procesie karnym, <\/em>T. I, Warszawa 1997, p. 101; Z. Kegel, <em>O w\u0142a\u015bciwe pojmowanie <\/em><em>ustawowych poj\u0119\u0107 &#8211; \u201cprzedmiot\u201d i \u201czakres\u201d ekspertyzy,<\/em> (in:) <em>Problematyka dowodu z ekspertyzy dokument\u00f3w,<\/em> a cura di Z. Kegel, T. II, p. 893.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref32\" name=\"_edn32\">[xxxii]<\/a> Legge del 19 aprile 1969, <em>Kodeks post\u0119powania karnego<\/em>, Dz. U. (G.U.) 1969, n.13, pos. 96 con modifiche; abrogata dall\u2019art. 3\u00a71 della legge del 6 giugno 1997, <em>Przepisy wprowadzaj\u0105ce Kodeks post\u0119powania karnego<\/em>, Dz. U. (G.U.) n.89, pos. 556, con modifiche.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref33\" name=\"_edn33\">[xxxiii]<\/a> Sentenza della Corte Suprema del 6 novembre 1987, IV KR 502\/86, Lex n.21002.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref34\" name=\"_edn34\">[xxxiv]<\/a> Decisione della Corte Suprema del 25 giugno 2003, IV KK 8\/03, Lex n.80290.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref35\" name=\"_edn35\">[xxxv]<\/a> <em>Vedi<\/em> Z. Kegel, <em>Ekspertyza<\/em> &#8230;., <em>op. cit.<\/em>, p. 93.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref36\" name=\"_edn36\">[xxxvi]<\/a> Sentenza della Corte Suprema del 6 novembre 1987, IV KR 502\/86, Lex n.21002.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref37\" name=\"_edn37\">[xxxvii]<\/a> <em>Vedi<\/em> Z. Dodada, A. Gaberle, <em>op. cit.<\/em>, p. 101-102; T. Grzegorczyk, <em>Dowody w procesie karnym, <\/em>Warszawa 1998, pp. 75-76; T. Tomaszewski, <em>Dow\u00f3d z opinii <\/em>&#8230;., <em>op. cit.<\/em>, p. 67.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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