{"id":9276,"date":"2021-01-07T19:19:33","date_gmt":"2021-01-07T18:19:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9276"},"modified":"2021-01-07T19:19:33","modified_gmt":"2021-01-07T18:19:33","slug":"il-calcolo-dellusura-gli-interessi-moratori-sono-compresi-nel-calcolo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/il-calcolo-dellusura-gli-interessi-moratori-sono-compresi-nel-calcolo\/","title":{"rendered":"Il calcolo dell&#8217;usura: gli interessi moratori sono compresi nel calcolo?"},"content":{"rendered":"<p>Con la <u>sentenza n. 19597\/2020<\/u> le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo avente ad oggetto l&#8217;applicazione, o meno, della disciplina \u201canti-usura\u201d (di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.), anche agli interessi moratori.<br \/>\nI c.d. interessi di mora, a differenza degli interessi corrispettivi che si giustificano per l&#8217;altrui uso legittimo del denaro, assolvono una funzione riparatoria-risarcitoria e solo latamente sanzionatoria: essi decorrono in conseguenza del ritardo colpevole del debitore nell&#8217;adempimento della prestazione di pagamento. Cosicch\u00e9 mentre gli interessi corrispettivi rispondono ad una mera logica di scambio, gli interessi moratori rispondono, invece, a una regola di responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Prima di conoscere le statuizioni dell&#8217;Alto Consesso riunito a sezioni unite, in merito alla prospettata questione, preme dare atto degli opposti orientamenti giurisprudenziali che per lungo tempo hanno composto il contrasto in oggetto.<\/p>\n<p><strong>La tesi restrittiva.<\/strong><\/p>\n<p>La tesi che esclude l&#8217;applicazione della disciplina \u201canti-usura\u201d anche agli interessi moratori, si fonda su una pluralit\u00e0 di argomentazioni tra cui:<\/p>\n<ul>\n<li>da un punto di vista letterale, l&#8217;art. 1815, comma 2, c.c. si riferisce unicamente agli interessi corrispettivi, cos\u00ec come l&#8217;art. 644, comma 1, c.p., punisce chi si fa dare o promettere interessi usurari \u201cin corrispettivo di una prestazione di denaro\u201d;<\/li>\n<li>da un punto di vista teleologico: mentre gli interessi corrispettivi, come descritto, assolvono ad una funzione remunerativa, quelli moratori hanno natura risarcitoria e quindi rappresentano la liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie. Questa differenza, a parere dei sostenitori della tesi restrittiva, giustificherebbe il diverso trattamento ai fini del calcolo dell&#8217;usura;<\/li>\n<li>da un punto di vista sistematico, si fa riferimento alla circostanza che gli interessi di mora non rilevano nel tasso soglia dei d.m.; in particolare, nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio non sono inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati \u2013 T.e.g. Del singolo rapporto e T.e.g.m. determinante il tasso soglia \u2013 devono essere omogenei: onde nel T.e.g. Del singolo rapporto gli interessi moratori non debbano essere conteggiati.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La tesi estensiva.<\/strong><\/p>\n<p>Di diverso tenore, invece, la teoria della riferibilit\u00e0 anche agli interessi di mora nella determinazione del tasso usurario ai fini dell&#8217;applicazione della descritta disciplina ex artt. 1815 c.c. e 644 c.p.<\/p>\n<p>I fautori di questa opposta impostazione di tipo \u201cinclusivo\u201d, sostengono che:<\/p>\n<ul>\n<li>da un punto di vista letterale, le norme in materia di usura ed interessi (art. 1815, comma 2, cod. civ., art. 644, comma 4, cod. pen., art. 2, comma 4, I. n. 108 del 1996 e art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. dalla I. n. 24 del 2001) non fanno distinzioni riguardo alle varie tipologie di interessi ed, anzi, in alcune di esse si fa riferimento agli interessi pattuiti \u201ca qualunque titolo\u201d; peraltro, la relazione governativa di accompagnamento alla legge n.24 del 2001 fa pi\u00f9 esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse \u201csia esso corrispettivo, compensativo o moratorio.<br \/>\nA detta dei sostenitori di questa tesi che si espone, il linguaggio del legislatore sembra non lasciare spazio a interpretazioni (\u201ci<em>n claris non fit interpretatio<\/em>\u201d);<\/li>\n<li>da un punto di vista teleologico, entrambe le tipologie di interessi (corrispettivi e moratori) hanno una configurazione funzionalmente unitaria: hanno una funzione \u201creintegrativa\u201d ovvero assolvono alla funzione di remunerare il capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente;<\/li>\n<li>da un punto di vista sistematico, \u00e8 irrilevante la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del T.e.g.m., e quindi, del relativo tasso-soglia avendo la legge n. 108 del 1996 costruito il giudizio di usurariet\u00e0 su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, prevedendo uno spread tra T.e.g.m. e tasso-soglia, tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In conclusione si afferma che l&#8217;equiparazione degli interessi moratori a quelli corrispettivi, cos\u00ec come dimostrata, vale ad escludere qualsiasi trattamento diversificato &#8211; tra le due tipologie di interesse &#8211; con riguardo al calcolo dell&#8217;usura.<\/p>\n<p><strong>La decisione delle Sezioni unite.<\/strong><\/p>\n<p>A dirimere il contrasto interpretativo generato dai due contrapposti orientamenti da poco descritti \u00e8 intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza depositata il 18 settembre 2020, ha affermato il seguente principio di diritto:<\/p>\n<p>\u201c<u>La disciplina anti-usura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso<\/u>.\u201d<\/p>\n<p>In particolare, le Sezioni Unite ritengono che alla luce delle <em>rationes legis<\/em> sottese alla disciplina anti-usura ( tra le tante la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalit\u00e0 economica e\u00a0 la stabilit\u00e0 del sistema bancario), cos\u00ec come alla luce della necessit\u00e0 di tutelare il soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all&#8217;interesse moratorio.<br \/>\nPronunciandosi in tal senso, la Corte di Cassazione mostra di aderire alla tesi estensiva che include il tasso di mora ai fini del calcolo dell&#8217;usurariet\u00e0.<\/p>\n<p>La disciplina anti-usura \u2013 affermano le Sezioni Unite \u2013 ha come obiettivo quello di sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori \u2013 dunque \u2013 che sono comunque convenuti e costituiscono, pertanto, un possibile debito per il finanziato.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 nel dettaglio poi la Corte di Cassazione, nella citata sentenza, si sofferma su alcune <u>specifiche questioni<\/u> legate al tema che si esamina, degli interessi moratori ai fini del calcolo dell&#8217;usura.<\/p>\n<p>Con riguardo all&#8217;<u>individuazione dei tassi soglia per gli interessi di mora<\/u>, puntualizzano che \u201cla mancata indicazione dell\u2019interesse di mora nell\u2019ambito del T.e.g.m. non preclude l\u2019applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perch\u00e9 \u201cfuori mercato\u201d, donde la formula: \u201cT.e.g.m., pi\u00f9 la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, pi\u00f9 i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l\u2019indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. cos\u00ec come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.\u201d<\/p>\n<p>Le Sezioni Unite, in fine, enunciano quali sono gli <u>oneri probatori<\/u> a carico delle parti nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell&#8217;art. 2697 cod. civ.<\/p>\n<p>Il debitore, il quale intenda provare l&#8217;entit\u00e0 usuraria degli stessi, ha l&#8217;onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l&#8217;eventuale qualit\u00e0 di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.<\/p>\n<p>Dall&#8217;altro lato, la banca dovr\u00e0 allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell&#8217;altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.<\/p>\n<p><em>(A cura di Francesca Paola Solito)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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