{"id":9295,"date":"2021-02-11T14:31:47","date_gmt":"2021-02-11T13:31:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9295"},"modified":"2021-02-11T14:31:47","modified_gmt":"2021-02-11T13:31:47","slug":"la-finanza-di-progetto-come-realizzare-opere-pubbliche-senza-oneri-finanziari-per-la-pa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-finanza-di-progetto-come-realizzare-opere-pubbliche-senza-oneri-finanziari-per-la-pa\/","title":{"rendered":"La finanza di progetto: come realizzare opere pubbliche senza oneri finanziari per la PA"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Premessa<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Quando si tratta di finanza di progetto, giova ricordare che \u2013 per quanto sia stato anzitutto il Legislatore stesso ad adoperare questo termine \u2013 definire <strong>la finanza di progetto<\/strong> come un contratto di PPP \u00e8 improprio \u00abpoich\u00e9 la finanza di progetto costituisce piuttosto uno strumento di tecnica economico-finanziaria utilizzato per il reperimento e l\u2019acquisizione delle risorse necessarie a realizzare e gestire economicamente un\u2019unit\u00e0 economica, o un progetto di investimento, in modo separato dal complesso patrimoniale e finanziario dei <em>player<\/em> del progetto stesso, in cui questi ultimi valutano il merito di credito dell\u2019operazione sulla base dei flussi di cassa attesi\/generati\u00bb<sup>1<\/sup>. Conosciuta altres\u00ec come <em>project financing<\/em>, nel nostro ordinamento la qualificazione giuridica della finanza di progetto, istituto di matrice anglosassone, \u00e8 da tempo oggetto di dibattito dottrinale: gi\u00e0 in vigenza del regime antecedente, molti autori erano soliti ricondurla alla <strong>concessione<\/strong> quale mera variante, trascurandone viceversa il valore di <strong>ulteriore modello collaborativo<\/strong> tra il settore pubblico ed il settore privato rispetto a quello concessorio<sup>2<\/sup>. Posto che affonda le sue radici nell&#8217;ambito civilistico, tuttavia, grazie alla sua assoluta duttilit\u00e0, ha presto suscitato l&#8217;interesse della sfera pubblicistica, in quanto permette \u00aballa Pubblica Amministrazione di realizzare servizi rivolti ai cittadini, contemperando la duplice esigenza di ridurre l&#8217;esborso finanziario e migliorare l&#8217;efficacia nella realizzazione e gestione di opere pubbliche\u00bb<sup>3<\/sup> anche in un contesto di crisi finanziaria. Cos\u00ec, una volta adattatosi alle esigenze dell&#8217;economia statale, dopo una prima applicazione nel compartimento energetico ed infrastrutturale, \u00abha ulteriormente trovato larga applicazione in plurimi settori pubblici attraverso le forme di partenariato pubblico privato\u00bb<sup>4<\/sup>. Non a caso, mentre sul versante del diritto civile risulta perlopi\u00f9 lasciato alla libert\u00e0 previsionale dei privati e quindi sprovvisto di una disciplina legislativa <em>ad hoc, <\/em>per converso <strong>sul versante del diritto amministrativo<\/strong> trova alcune specifiche regole all&#8217;interno del Codice dei contratti pubblici, articoli 183 e 184 su tutti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Disciplina codicistica<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Per quanto riguarda l&#8217;ordinamento giuridico italiano, la finanza di progetto viene generalmente ricondotta alla categoria del <strong>partenariato istituzionale<\/strong>, giacch\u00e9 nella stragrande maggioranza dei casi si pone in relazione con la costituzione di una <strong>societ\u00e0 veicolo<\/strong><em> (<\/em>cd. <em>SPV \u2013 Special Purpose Vehicle)<\/em>, cui vengono ceduti l&#8217;imputazione e la titolarit\u00e0 del progetto nonch\u00e9 i rischi di realizzazione e gestione dell\u2019opera o del servizio. Dopotutto, il PPP sotto forma di <em>project financing <\/em>deve il suo successo proprio alla possibilit\u00e0 di poter circoscrivere il rischio d&#8217;impresa limitatamente al capitale investito della SPV, al capitale di rischio erogato alla societ\u00e0 medesima da parte di banche ed istituti di credito ed alle eventuali forme di garanzia disponibili. Invero, tale <strong>separazione giuridica<\/strong>, finanziaria ed economica tra i rischi e le responsabilit\u00e0 che fanno capo al progetto e quelli che fanno capo ai suoi promotori (cd. <em>ring fence) <\/em>rappresenta un incentivo fortissimo per gli investitori, tanto che oggi questa \u00e8 spesso l&#8217;unica strada percorribile \u00abper ovviare alle problematiche connesse al rischio di insolvenza dei costruttori e al reperimento dei capitali necessari per far fronte agli ingenti costi di costruzione di opere a rilevanza pubblica, non sostenibili da un unico soggetto privato o da una pubblica amministrazione\u00bb<sup>5<\/sup>.<\/p>\n<p>Ad ogni modo, la vera peculiarit\u00e0 della fattispecie in esame \u00e8 <strong>l&#8217;autofinanziabilit\u00e0 dell&#8217;operazione<\/strong>: le opere realizzate per mezzo della finanza di progetto, difatti, sono tendenzialmente in grado di garantire la restituzione del finanziamento elargito, oltre che la copertura dei costi operativi e la remunerazione del capitale di rischio, tramite i ricavi ottenuti, durante la fase di gestione, dalla vendita ad utenti terzi dei beni prodotti o dei servizi erogati (cd. <em>cash flows<\/em>). E da siffatta esigenza di generare flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la realizzazione del progetto potrebbe, di primo acchito, desumersi la non applicabilit\u00e0 della finanza di progetto alle cd. opere fredde<sup>6<\/sup>; ma, per quanto pi\u00f9 confacente <em>naturaliter alle <\/em>opere c.d. calde \u2013 in virt\u00f9 della tariffazione sull\u2019utenza finale \u2013, in realt\u00e0 il recupero del capitale investito tramite il flusso di cassa lo si pu\u00f2 conseguire finanche nell&#8217;ipotesi in cui quest&#8217;ultimo derivi dal canone corrisposto dalla Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p>A tutto ci\u00f2 sembra poi ricollegarsi l&#8217;ultimo elemento distintivo della finanza di progetto che rimane da analizzare: <strong>l&#8217;accensione di garanzie adeguate a tutela dei promotori e dei soggetti finanziatori<\/strong> (cd. <em>security package<\/em>): in effetti la redditivit\u00e0 e, di conseguenza, la buona riuscita di un&#8217;iniziativa di <em>project financing <\/em>\u00abnon dipende esclusivamente dal <em>cash flow, <\/em>ma anche dalla gestione dei rischi di insuccesso che possono manifestarsi nel corso della solitamente lunga durata del progetto\u00bb<sup>7<\/sup>. Del resto, va da s\u00e9 che in qualit\u00e0 di societ\u00e0 titolare di un contratto di partenariato pubblico privato, alla SPV si applicano gli articoli 185 e 186 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dei quali la societ\u00e0 di progetto gode sia della possibilit\u00e0 di emettere obbligazioni e titoli di debito (purch\u00e9 destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati) sia di riconoscere ai crediti dei propri sovvenzionatori un privilegio generale sui beni mobili che possiede (per di pi\u00f9 opponibile ai terzi, se trascritto).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Procedure di affidamento<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Quanto al <strong>primo modello<\/strong> procedurale, l&#8217;articolo 183, comma 1 concerne la realizzazione di interventi che in un modo o nell&#8217;altro, seppur in linea di massima, <strong>\u00e8 gi\u00e0 l&#8217;amministrazione stessa a ritenere attuabili <\/strong>tanto sotto il profilo dell&#8217;interesse pubblico, quanto di quello economico. Pertanto, \u00e8 quest&#8217;ultima ad assumere l&#8217;iniziativa pubblicando un bando e ponendo a base di gara non pi\u00f9 un mero \u2018studio di fattibilit\u00e0\u2019, bens\u00ec un vero e proprio \u2018<strong>progetto di fattibilit\u00e0<\/strong>\u2019 dell&#8217;opera in progetto: una serie di indagini, studi ed elaborati che, in linea con quanto disposto dai commi 5 e 6 dell&#8217;articolo 23 del Codice dei contratti pubblici, avvalorano la fattibilit\u00e0 tecnica, amministrativa e finanziaria dell&#8217;operazione<sup>8<\/sup>. Successivamente, spetta agli operatori privati interessati presentare le loro offerte (costituite da progetto definitivo, relativo piano economico-finanziario e bozza del contratto), le quali vengono valutate alla luce del consueto criterio dell&#8217;offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa (rapporto qualit\u00e0\/prezzo): tra queste la PA individua la migliore, conferendo di conseguenza al soggetto privato che l&#8217;ha presentata la qualifica di \u2018promotore\u2019. Giunti a questo punto, per\u00f2, l&#8217;aggiudicazione e quindi la stipulazione del contratto di concessione non sono ancora sicure: precisamente, il buon esito della procedura \u00e8 subordinato all&#8217;accettazione, da parte del promotore, di tutte le <strong>eventuali modifiche al progetto definitivo<\/strong> che l&#8217;amministrazione ritiene <strong>indispensabili<\/strong>. Tra l&#8217;altro la PA, in caso di diniego, ha la possibilit\u00e0 di chiedere ai concorrenti che seguono via via in graduatoria l&#8217;accettazione, alle medesime condizioni, di quelle stesse modifiche al progetto definitivo presentato dal promotore che quest&#8217;ultimo ha invece rifiutato.<\/p>\n<p>La <strong>seconda procedura<\/strong> di affidamento della finanza di progetto, all&#8217;opposto, <strong>si basa esclusivamente sull\u2019iniziativa degli operatori economici<\/strong>, dacch\u00e9 inerisce alla realizzazione, come precisato dal Correttivo mediante concessione o anche altro contratto di PPP, di lavori pubblici o di pubblica utilit\u00e0 non inseriti in alcun atto di programmazione della stazione appaltante. Nello specifico, a norma dell&#8217;articolo 183, comma 15 i soggetti privati possono presentare le loro proposte (al pari delle offerte, costituite da progetto definitivo, relativo piano economico-finanziario e bozza del contratto), le quali devono poi essere obbligatoriamente valutate dall&#8217;amministrazione aggiudicataria entro tre mesi: l&#8217;operazione proposta dal privato, difatti, <strong>pu\u00f2 essere oggetto di gara solo nel caso in cui soddisfi effettivamente l&#8217;interesse pubblico<\/strong>. In seguito, qualora il riscontro sia positivo<sup>9<\/sup>, l&#8217;amministrazione pubblica un bando e pone il progetto di fattibilit\u00e0 dell&#8217;opera a base di una gara a cui viene innanzitutto invitato l&#8217;operatore economico, ora divenuto promotore del progetto; del resto, possono ovviamente prendervi parte finanche altri operatori privati presentando le loro rispettive offerte \u2013 che ove espressamente consentito dal bando, possono altres\u00ec comprendere varianti al progetto di fattibilit\u00e0 su cui \u00e8 incentrata la gara \u2013. Dopo, allorch\u00e9 non risulti vincitore, il promotore dispone in ogni caso di un <strong>diritto di prelazione<\/strong>, che se esercitato entro il termine di quindici giorni, al di l\u00e0 di tutto, gli consente di divenire parimenti aggiudicatario della procedura; questo, per\u00f2, solo a patto di impegnarsi a dar seguito al progetto alle medesime condizioni offerte dal migliore offerente, rimborsandogli per di pi\u00f9 l&#8217;importo delle spese sostenute per la predisposizione della propria offerta<sup>10<\/sup>. Al contrario, nell&#8217;ipotesi in cui il promotore decidesse di non esercitare la prelazione, egli ha tuttavia diritto a vedersi corrispondere, da parte dell&#8217;aggiudicatario, quanto speso per elaborare la sua proposta.<\/p>\n<p><em>(A cura di Ilaria Baisi)<\/em><\/p>\n<p>\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013\u2013<\/p>\n<p>Note<\/p>\n<p><sup>1<\/sup> M. Viggiani (2018), Le forme di partenariato, in Cabiddu M.A. \u2013 Colombo M.C. (a cura di),<em> Appalti Pubblici<\/em>, Milano, Il Sole 24 Ore Editore, p. 25.<\/p>\n<p><sup>2 <\/sup>N. Lugaresi (2001), Concessioni di costruzione e gestione e project financing: problemi applicativi nella scelta del promotore e del concessionario, <em>Riv. trim. appalti<\/em>, pp. 647 ss.<\/p>\n<p><sup>3<\/sup> V. Montani (2018), <em>Il project financing. Inquadramento giuridico e logiche manutentive, <\/em>Torino, Giappichelli, p. 2.<\/p>\n<p><sup>4<\/sup> <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><sup>5<\/sup> <em>Ivi<\/em>, p. 6.<\/p>\n<p><sup>6<\/sup> Sul punto, M. G. Lanero \u2013 G. Velluto (2006), Gli aspetti legali del project finance, in S. Gatti (a cura di), <em>Manuale del project finance. Come disegnare, strutturare e finanziare un\u2019operazione di successo, <\/em>Roma, Bancaria Editrice, p. 448.<\/p>\n<p><sup>7 <\/sup>V. Montani, op. cit., p.14.<\/p>\n<p><sup>8 <\/sup>Cfr. G. Santi (2019), Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione nella normativa europea e nazionale. Gli interventi di sussidiariet\u00e0 orizzontale ed il baratto amministrativo. Il contraente generale, in Mastragostino F. (a cura di),<em> Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi<\/em>, Torino, Giappichelli, p. 194.<\/p>\n<p><sup>9 <\/sup>A tal proposito, \u00e8 interessante richiamare quanto chiarito in Cons. St. sez. V, sentenza n. 1139, 13 marzo 2017: \u00abL&#8217;amministrazione non mai \u00e8 obbligata a proseguire aggiudicando il contratto, nemmeno nel caso in cui abbia gi\u00e0 dichiarato la proposta di pubblico interesse ed identificato conseguentemente il promotore privato. Giunti a questo punto, pur non conservando una facolt\u00e0 di recesso <em>ad nutum, <\/em>la scelta in questione rimane, a tutti gli effetti, una tipica manifestazione di discrezionalit\u00e0 amministrativa la quale implica, per definizione, valutazioni circa l&#8217;operazione tali da non poter essere coercibili nell&#8217;ambito di un giudizio di legittimit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p><sup>10 <\/sup>In misura comunque non superiore al 2,5% del valore dell&#8217;investimento come risultante dal progetto di fattibilit\u00e0 presentato.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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