{"id":9325,"date":"2021-04-14T20:56:34","date_gmt":"2021-04-14T18:56:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9325"},"modified":"2021-04-14T20:57:42","modified_gmt":"2021-04-14T18:57:42","slug":"smart-working-e-covid-19-dalla-formula-originaria-della-legge-81-2017-alle-norme-transitorie-durante-la-pandemia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/smart-working-e-covid-19-dalla-formula-originaria-della-legge-81-2017-alle-norme-transitorie-durante-la-pandemia\/","title":{"rendered":"Smart working e Covid-19: dalla formula originaria della legge 81\/2017 alle norme transitorie durante la pandemia"},"content":{"rendered":"<p><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p>Nella pandemia da Covid-19 si sono introdotti dei correttivi alla disciplina sul lavoro agile (o in termini anglosassoni <em>smart working<\/em>) al fine di agevolarne l\u2019accesso in quanto \u00e8 parso essere uno strumento fondamentale per ridurre l\u2019esposizione dei lavoratori al rischio di contagio (salvaguardando cos\u00ec la tutela della salute pubblica e nello specifico della salute dei lavoratori), garantendo comunque la continuazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, a favore delle imprese e degli stessi lavoratori che hanno potuto cos\u00ec mantenere la propria retribuzione, nonostante l\u2019impossibilit\u00e0, in alcuni casi, di recarsi fisicamente in azienda.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Lo <em>Smart working<\/em> ai sensi della legge 81\/2017<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Lo <em>smart working <\/em>\u00e8 una modalit\u00e0 di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato introdotta con la <strong>Legge 81\/2017<\/strong> (capo II, artt. 18-23): un\u2019introduzione recente, tanto da risultare sconosciuta ai pi\u00f9 e in particolare alle aziende che durante il 2020 si sono trovate impreparate di fronte all\u2019urgente attivazione di modalit\u00e0 di lavoro <em>smart<\/em> causa pandemia. Il lavoro agile rappresenta dei vantaggi sia per il lato dei lavoratori che per il lato delle imprese\/datori di lavoro: infatti si tratta (come specifica la stessa legge) di una modalit\u00e0 introdotta allo scopo <strong>di incrementare la competitivit\u00e0<\/strong> e <strong>agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro<\/strong>. La legge 81\/2017 stabilisce che tale modalit\u00e0 di lavoro deve essere stabilita mediante <strong>accordo tra le parti<\/strong>, prevede il <strong>possibile utilizzo di strumenti tecnologici<\/strong> ed \u00e8 <strong>senza precisi vincoli di<\/strong> <strong>orario e di luogo di lavoro<\/strong>: con riferimento al luogo di lavoro, ci\u00f2 significa che la prestazione lavorativa pu\u00f2 essere svolta in parte all\u2019esterno dei locali aziendali e in parte all\u2019interno, senza che il lavoratore abbia una postazione fissa; con riferimento all\u2019orario di lavoro, l\u2019unico limite \u00e8 rappresentato dalla durata massima dell\u2019orario di lavoro giornaliero e settimanale che non deve essere superata dallo smart worker, per evitare che la flessibilit\u00e0 della particolare modalit\u00e0 di lavoro si traduca in uno sfruttamento del lavoratore agile da parte del datore di lavoro.<\/p>\n<p>Tralasciando in questa sede le specifiche particolarit\u00e0 del lavoro agile previste dagli artt. 18 ss. della Legge 81\/2017 e le diverse sfumature rispetto al lavoro a domicilio e al telelavoro, concentriamoci ora sulle norme in materia di <em>smart working<\/em> introdotte nei primi mesi del 2020 per far fronte al virus.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Lo <em>Smart working<\/em> nel 2020: eccezioni e particolarit\u00e0 <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il<strong> d.l.\u00a023 febbraio 2020<\/strong>, n.6 (per lavoratori delle zone in cui era prevista la sospensione o la limitazione dello svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa) e <strong>decreto del 1\u00b0 marzo 2020<\/strong>, art.4 (estensione all\u2019intero territorio nazionale di quanto previsto dal d.l. del 2 febbraio) hanno stabilito che la modalit\u00e0 di lavoro agile dovesse essere applicata, per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in <strong>assenza degli accordi individuali<\/strong> previsti. Ci\u00f2 \u00e8 stato ribadito nei successivi <strong>d.P.C.M. del 4 marzo e dell&#8217;11 marzo 2020<\/strong>: quest\u2019ultimo, in particolare, ha raccomandato il massimo utilizzo delle modalit\u00e0 di lavoro agile per le attivit\u00e0 che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalit\u00e0 a distanza e la sospensione delle attivit\u00e0 dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione); l\u2019unico obbligo che permane \u00e8 l\u2019invio dell\u2019informativa sulla sicurezza.<\/p>\n<p>Il<strong> d.P.C.M. 8 marzo 2020<\/strong> (art.2, co.1, lettera r) ha permesso ai datori di lavoro la facolt\u00e0 di convertire, con un <strong>provvedimento unilaterale temporaneo<\/strong>, la modalit\u00e0 ordinaria di esecuzione della prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile.<\/p>\n<p>Nello specifico, con riguardo alle PP.AA. <strong>la <\/strong><strong>Direttiva (Circolare) n.\u00a01\/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri<\/strong> ha previsto il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile e <strong>possibilit\u00e0 di utilizzo da parte del lavoratore dei propri strumenti informatici<\/strong>. Ci\u00f2 significa che se l\u2019azienda non dispone della strumentazione tecnologica utile al lavoratore per espletare la sua attivit\u00e0 lavorativa, lo smart worker potr\u00e0 utilizzare, eccezionalmente rispetto a quanto previsto dalla Legge 81\/2017, la propria strumentazione disponibile.<\/p>\n<p>Infine, <strong>l\u2019art.\u00a087 del d.l. n.\u00a018\/2020\u00a0(c.d. decreto \u201cCura Italia\u201d)<\/strong> ha stabilito che il lavoro agile &#8220;\u00e8 la modalit\u00e0 ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle <strong>pubbliche amministrazioni&#8221;<\/strong><em>, <\/em>prescindendo.<\/p>\n<p>Oltre alla possibilit\u00e0 di utilizzo della strumentazione propria del lavoratore per espletare la prestazione lavorativa e al venir meno dell\u2019accordo tra le parti (cuore della Legge 81\/2017), quali sono le altre particolarit\u00e0 del lavoro agile ai tempi del Covid?<\/p>\n<p>Il datore di lavoro, data la straordinariet\u00e0 della situazione, dovr\u00e0 sentirsi legittimato a pretendere dal lavoratore lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalit\u00e0 tradizionale solo quando le mansioni del lavoratore: 1) per loro natura, possono essere svolte solo presso la sede dell\u2019azienda; 2) sono essenziali affinch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 produttiva possa proseguire durante lo stato di emergenza. Qualora questi due requisiti siano assenti e il lavoratore abbia richiesto di prestare la sua attivit\u00e0 di lavoro in modalit\u00e0 agile, \u00e8 illegittimo il rifiuto da parte del datore di lavoro all\u2019accettazione di tale richiesta: ci\u00f2 configura un\u2019impossibilit\u00e0 dell\u2019adempimento della prestazione di lavoro imputabile al datore di lavoro con conseguente salvaguardia del diritto alla retribuzione spettante al lavoratore. Diverso \u00e8 il caso del lavoratore che, posto unilateralmente in lavoro agile, eccepisca di non avere presso il proprio domicilio un ambiente adeguato allo svolgimento della prestazione: ci\u00f2 non pu\u00f2 costituire una valida ragione di esonero dall&#8217;obbligazione di rendere la prestazione lavorativa.<\/p>\n<p>Ultima particolarit\u00e0 dello smart working ai tempi dell\u2019emergenza sanitaria \u00e8 data dall\u2019equiparazione tra il periodo trascorso dal lavoratore in quarantena o in permanenza domiciliare con sorveglianza attiva e la malattia ai fini del trattamento economico e ci\u00f2 comporta che il lavoratore, in tale periodo, non pu\u00f2 svolgere la prestazione lavorativa in modalit\u00e0 agile; un\u2019eccezione a ci\u00f2 si ha nel caso in cui la scelta di adempiere comunque la prestazione lavorativa sia effetto di un accordo con il lavoratore: si tratta di una deroga permessa in virt\u00f9 delle limitate risorse disponibili per l\u2019indennit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Conclusioni<\/strong><\/p>\n<p>Pur presentando delle differenze rispetto alla formula originaria ai sensi della Legge 81\/2017, lo <em>smart working<\/em> che stiamo conoscendo nel periodo della pandemia ha rappresentato e continua a rappresentare uno strumento di valido aiuto per contrastare gli assembramenti sul luogo di lavoro, limitando i contagi. I vantaggi in termini di flessibilit\u00e0, che permettono di andare incontro alle varie esigenze di tutti i lavoratori, potranno sicuramente rappresentare un punto di partenza per un\u2019ulteriore sperimentazione del lavoro agile anche in futuro e a prescindere dall\u2019emergenza sanitaria.<\/p>\n<p><em>(A cura di Giulia Guadalupi)<\/em><\/p>\n<p><strong>Riferimenti<\/strong><\/p>\n<div dir=\"auto\">1)M. LEONE, Lavoro agile al tempo del coronavirus: ovvero dell\u2019eterogenesi dei fini, in<\/div>\n<div dir=\"auto\">\u201cQUESTIONE GIUSTIZIA\u201d, 21 marzo 2020,<\/div>\n<div dir=\"auto\"><a href=\"http:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/lavoro-agile-al-tempo-del-coronavirus-ovvero-\">http:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/lavoro-agile-al-tempo-del-coronavirus-ovvero-<\/a><\/div>\n<div dir=\"auto\">\n<p>dell-eterogenesi-dei-fini_21-03-2020.php.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"auto\">2)I. ALVINO, \u00c8 configurabile un diritto del lavoratore al lavoro agile nell&#8217;emergenza<\/div>\n<div dir=\"auto\">COVID-19?, in \u201cGIUSTIZIA CIVILE.com\u201d, 8 aprile 2020,<\/div>\n<div dir=\"auto\"><a href=\"http:\/\/giustiziacivile.com\/lavoro\/articoli\/e-configurabile-un-diritto-del-lavoratore-al-\">http:\/\/giustiziacivile.com\/lavoro\/articoli\/e-configurabile-un-diritto-del-lavoratore-al-<\/a><\/div>\n<div dir=\"auto\">\n<p>lavoro-agile-nellemergenza-covid-19.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"auto\">3)C. MACCHIONE, Il lavoro agile ai tempi del coronavirus, in \u201cGIUSTIZIA<\/div>\n<div dir=\"auto\">CIVILE.com\u201d, 14 aprile 2020, <a href=\"http:\/\/giustiziacivile.com\/lavoro\/articoli\/il-lavoro-agile-\">http:\/\/giustiziacivile.com\/lavoro\/articoli\/il-lavoro-agile-<\/a><\/div>\n<div dir=\"auto\">ai-tempi-del-coronavirus<\/div>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. 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