{"id":9362,"date":"2021-05-22T11:46:27","date_gmt":"2021-05-22T09:46:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9362"},"modified":"2021-05-22T11:46:27","modified_gmt":"2021-05-22T09:46:27","slug":"la-costituzione-e-la-sua-attuazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-costituzione-e-la-sua-attuazione\/","title":{"rendered":"La Costituzione e la sua attuazione"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l\u2019attiva, leale collaborazione, di tutte le Istituzioni, compresi Governo, Parlamento, Regioni e Giudici<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>. \u00c8 necessario sgomberare il campo da una serie di fraintendimenti che ricorrono nel dibattito attuale. Trovo del tutto fuori bersaglio il richiamo allo stato di eccezione per descrivere i provvedimenti emanati per fronteggiare l\u2019epidemia. In passato lo stato di eccezione ha forgiato la spada della repressione liberticida contro il cittadino, in visa dell\u2019autoconservazione del potere costituito o della trasformazione autoritaria del sistema politico. Sar\u00e0 ovvio ma ripetere aiuta: non \u00e8 questa la ratio che ispira i provvedimenti messi in campo fino ad ora, finalizzati, in ultima istanza, a proteggere la persona e la comunit\u00e0 in cui vive. \u00c8 la portata straordinaria e transitoria dell\u2019emergenza a consentire forti limitazioni ai diritti fondamentali, a delineare la misura della legittimit\u00e0 delle misure adottate. In questo senso, la proporzionalit\u00e0 dei provvedimenti non va valutata in astratto ma in concreto, alla luce della particolare situazione di fatto che giustifica tale limitazione ( nel nostro caso: alla virulenza dell\u2019epidemia, alla misura del contagio, alla tenuta del sistema sanitario, alla transitoriet\u00e0 dell\u2019evento). Bisogna renderci conto che i provvedimenti adottati servono a mantenere inalterato il tessuto sociale ed economici della comunit\u00e0 in cui viviamo. Il concetto di libert\u00e0 \u00e8 molto ampio e comprende situazioni che vanno dalla compressione della libert\u00e0 di circolazione, alla compressione alla libert\u00e0 personale, alla compressione della libert\u00e0 di culto, ecc\u2026 Tutte queste misure devono essere proporzionate, devono comportare il minor sacrificio per gli altri interessi in gioco, devono essere temporanee, protraendosi la loro durata nel tempo si incorrerebbe in una illegittimit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>La societ\u00e0 ai tempi del Covid 19<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019epidemia di Coronavirus, come quella di peste, trova la societ\u00e0 impreparata a gestirla. L\u2019Epidemia da Coronavirus, come quella di peste, \u00a0ha compresso la nostra socialit\u00e0, costringendoci a ridefinire \u00a0le modalit\u00e0 con cui facciamo esperienza dell\u2019alterit\u00e0.\u00a0 Essa si configura come un fatto sociale totale<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, la cui portata pu\u00f2 essere compresa solo nel tempo e tuttavia \u00e8 gi\u00e0 evidente il totale stravolgimento della nostra concezione di normalit\u00e0. Le limitazioni ai diritti fondamentali sono state necessarie ma di fronte a beni come economia e societ\u00e0, intesa quest\u2019ultima come relazionalit\u00e0 con l\u2019altro, devono regredire progressivamente e nel tempo, man mano che la situazione si normalizza. \u00a0All\u2019inizio della pandemia che ha segnato tanto tristemente la vita del mondo intero nell\u2019anno appena chiuso, un fremito di speranza attravers\u00f2 la vita di molti di noi. Di fronte a un disastro le cui proporzioni diventavano di giorno in giorno pi\u00f9 terribili, ci si trov\u00f2 a disperare magari di noi stessi, ma a sperare nella possibilit\u00e0 di un vero rinnovamento della vita italiana. Tanto inascoltabili sembravano improvvisamente diventate le uscite sguaiate e incompetenti, e non solo dei capifazione politici, ma di chiunque di noi avesse osato esprimere un parere sbrigativo anche in una cerchia di amici, senza cognizione vera di causa. Tanto acuto, anche se ancora oscuro, era il sentimento che aveva cominciato a insinuarsi in molti di noi, per la forza delle cose: il sentimento prezioso che nel gran rumore vitale e morale della <a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/democrazia\">democrazia<\/a>\u00a0un rinnovamento potesse venire alla vita di tutti dal toccare con mano, ormai, il valore della scienza e della conoscenza. Come fosse finalmente venuto il tempo, in un mondo che aveva troppo a lungo tollerato l\u2019indifferenza al vero, di accogliere la conoscenza fra le virt\u00f9 civili. E di farle finalmente il posto necessario: nella mente delle persone alla lunga, ma subito nelle governance del mondo.<\/p>\n<p>Non soltanto per quanto riguardava la medicina e i medici, per\u00f2. La\u00a0<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/sanita-pubblica-e-privata\">sanit\u00e0 pubblica<\/a>\u00a0\u00e8 certamente una condizione necessaria a una vita decente e sensata dei pi\u00f9, ma non \u00e8 certo una condizione sufficiente: \u00e8 un mezzo e non un fine. E tuttavia, quanto abbiamo dovuto approfondire la conoscenza dei mezzi in questo anno di altalena fra l\u2019ondata della speranza o addirittura della spensieratezza e quella della disillusione, con il suo carico di discordia pubblica e di drammi privati, con l\u2019avanzata spietata della povert\u00e0 e delle disuguaglianze, e soprattutto con la cancellazione (quanto temporanea?) dei mestieri pi\u00f9 fragili. Che sono i mestieri dei fini e non dei mezzi: i mestieri del senso, le arti precarie di ci\u00f2 che sembra grazia pi\u00f9 che necessit\u00e0: dalle arti dei convivi a quelle dello svago e dei viaggi, della bellezza e della sua conservazione, dello spettacolo\u2026 \u00a0Abbiamo scoperto le colpe grandissime dei responsabili dei tagli nel finanziamento dei mezzi: abbiamo sofferto l\u2019umiliazione della disfatta dove si credeva a torto di eccellere, la sanit\u00e0 pubblica ancora una volta, e l\u2019accresciuto disagio per le debolezze di sempre \u2013 cattive amministrazioni, infrastrutture, trasporti.<\/p>\n<p>Eppure abbiamo anche scoperto la grandiosit\u00e0 possibile di un mezzo che si \u00e8 rivelato indispensabile alla sopravvivenza delle democrazie nel tempo globale: la cooperazione internazionale nella formazione delle decisioni che ci riguardano tutti. \u00c8 in questo spirito che l\u2019ex primo ministro britannico\u00a0<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/james-gordon-brown\">Gordon Brown<\/a>\u00a0invit\u00f2 su\u00a0<em><a href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/politics\/2020\/mar\/26\/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus\">The Guardian<\/a><\/em>\u00a0 i leader del mondo a creare una forma magari temporanea di governo globale, una task force che comprendesse capi di Stato ed\u00a0 esperti: della salute, ma anche di tutti gli altri campi nei quali esistono organizzazioni internazionali. \u00c8 in questo spirito anche che un\u2019onda di speranza si \u00e8 alzata in direzione del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/parlamento-europeo\">Parlamento<\/a>\u00a0e della\u00a0<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/commissione-europea\">Commissione europea<\/a>\u00a0\u2013 quando, a dispetto degli scettici e dei sovranisti, l\u2019<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/unione-europea\/\">Unione Europea<\/a>\u00a0(UE) ha risposto alla crisi con una straordinaria svolta verso una pi\u00f9 vera unione economica, una svolta di per s\u00e9 necessaria una volta imboccata la via dell\u2019unione monetaria, ma quanto a lungo ostacolata e rinviata, anche a prezzo di gravi storture nella relazione fra gli Stati membri. Con il recovery plan, l\u2019Europa si \u00e8 dotata di un vero bilancio pluriennale, ha riconosciuto l\u2019importanza dei beni pubblici europei, ha stanziato risorse proprie per finanziarli, si \u00e8 dotata della capacit\u00e0 di emettere titoli UE, di fare una politica economica europea per contrastare la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/recessione#economia-1\">recessione<\/a>. Ecco un mezzo la cui esistenza rende pi\u00f9 vicino un ideale radicato nella migliore eredit\u00e0 umanistica della nostra storia \u2013 una\u00a0<em>Res Publica<\/em>\u00a0sovranazionale, nata per cessione di sovranit\u00e0 particolari e non per il gioco delle potenze. Nata dalla libert\u00e0 e non dalla guerra.<\/p>\n<p>In effetti, la storia sembra insegnarci che ogni grande crisi suscita nell\u2019umanit\u00e0 che la subisce imprevisti risvegli. C\u2019\u00e8 qualcosa di prezioso in ogni grande sconvolgimento, tanto pi\u00f9 degno d\u2019attenzione e di cura quanto alto \u00e8 il prezzo pagato, la rovina, le morti subite. Cos\u00ec il tempo seguito alla\u00a0<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/prima-guerra-mondiale\">Grande guerra<\/a>\u00a0vide una poderosa ondata di emancipazione femminile, promossa dal ruolo che le donne avevano saputo conquistare nella societ\u00e0 durante la macelleria che coinvolgeva gli uomini. E il tempo dopo la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/seconda-guerra-mondiale\">Seconda guerra mondiale<\/a>\u00a0ha visto eventi spettacolari e rivoluzionari come l\u2019incarnarsi della ragion pratica \u2013 l\u2019eredit\u00e0 migliore della filosofia \u2013 nella\u00a0<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/diritti-dell-uomo\/#ladichiarazioneuniversaledeidirittidelluomo-1\">Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019uomo<\/a>, la nascita delle organizzazioni internazionali e dell\u2019Unione Europea, la costituzionalizzazione dei\u00a0<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/diritti-umani-diritto-internazionale\">diritti umani<\/a>, il\u00a0<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/welfare-state\">welfare<\/a>. Eppure questa ondata di speranza, per elevati che siano gli ideali che la suscitano, riguarda ancora i mezzi, non i fini della vita umana associata e civile. I fini, non li vediamo mai. Perch\u00e9 i fini non possono apparire se non alle vite personali, all\u2019incrocio delle circostanze loro date e dei beni e dei mali che ciascuna ha incontrato \u2013 dei valori di cui ha fatto esperienza, e questo vuol dire, spesso, dei dolori sofferti, dei rimorsi e dei rimpianti, ma vuol dire anche delle passioni e delle vocazioni. Il senso e il valore delle grandi trasformazioni della civilt\u00e0 umana sfuggono ai contemporanei. Pochissimi vedono l\u2019insieme. Eppure molti immaginano e fanno. Il Regno dei Fini \u00e8 fra le cose che nascono in solitari mattini, all\u2019incrocio delle singole giovani vite col mondo: come una grandiosa costellazione, di cui ciascuno vede solo la sua minuscola stella. E non si realizza, imperfettamente e precariamente, che nel miracoloso convergere della creativit\u00e0, dell\u2019iniziativa, della spontaneit\u00e0 felice di ciascuno, che sono le figlie intellettuali e morali di una riconquistata libert\u00e0 di tutti. Il filosofo la cerca invano, questa costellazione dei fini, e non trova che i cascami di sogni gi\u00e0 sognati. Perch\u00e9 c\u2019\u00e8 una luce di conoscenza di cui il filosofo ha nostalgia infinita, ma che al suo pensiero non \u00e8 dato che commentare quando s\u2019\u00e8 gi\u00e0 spenta. \u00c8 la luce di cui s\u2019accende il sentire \u2013 quando la cognizione improvvisa del morire e di ci\u00f2 che lo sovrasta rivela quello che importa, chiaro come il sole, eppure nuovo come il mattino della creazione. Pensate al cielo di\u00a0<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/battaglia-di-austerlitz_%28Dizionario-di-Storia%29\/\">Austerlitz<\/a>, alto sopra gli occhi spalancati del principe Andrea ferito, supino a terra, nel cuore di\u00a0<em><a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/guerra-e-pace\">Guerra e pace<\/a><\/em>\u00a0\u2013 in una delle sue pagine pi\u00f9 celebri. Quando il principe Andrea rivive in milioni di occhi spalancati, si chiama apocalisse, che vuol dire rivelazione. Allora milioni di volont\u00e0 deste si mettono all\u2019opera e la civilt\u00e0 rinasce dalle sue ceneri, per un\u2019altra stagione ancora \u2013 imperfetta e precaria. Ma che diventer\u00e0 indimenticabile.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 che una conclusione, questa riflessione sostiene una sorta di laicissima preghiera. Che ogni ragazzo cresca in questi mesi e anni come un principe Andrea, che ogni ragazza impari il finito e l\u2019infinito con gli occhi principeschi di Natascia. Molti non scoprirebbero senn\u00f2 \u2013 e molti non scopriranno comunque \u2013 ci\u00f2 che era in serbo per loro, solo per loro, fuori dalla scuola. \u00c8 una preghiera rivolta a chi la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/scuola\">scuola<\/a>\u00a0la fa, e a chi la governa. Fate che la scuola riprenda in presenza, certo, ma soprattutto, non dite mai pi\u00f9 soltanto \u201cpromuoveremo tutti\u201d. Non lo umiliate cos\u00ec, Il Regno dei Fini che forse sta nascendo in loro. Non lo avvilite sul nascere.<\/p>\n<p>Ma dipender\u00e0 anche da noi, che di cultura e ricerca viviamo \u2013 e in primo luogo da tutti quelli che hanno voce pubblica, sui giornali, nelle universit\u00e0, nei teatri, sulla rete: di far crescere questa preghiera ragionata, ferma, pacifica e quotidiana, che si levi in tutte le case, in tutte le strade, contro l\u2019umiliazione dello spirito, opposto, e quanto stupidamente, ai bisogni primari. Dipender\u00e0 da noi di alzare un coro altissimo, un coro simile a quello dell\u2019aquila dantesca degli spiriti giusti (<em>Paradiso<\/em> XIX), che sono innumerevoli voci distinte, e parlano di s\u00e9 come di un solo io: ed \u00e8 questo il solo luogo in cui non fa paura questo noi che \u00e8 un io, questa unit\u00e0 di un noi, in cui sembra davvero levarsi sui millenni il volo di quest\u2019aquila, che fu la nostra lingua.<\/p>\n<p><strong>La questione delle fonti del diritto<\/strong><\/p>\n<p>In un Paese sospeso dalla pandemia, nel quale le giornate si susseguono tutte uguali, monopolizzate dalle notizie televisive sulla curva del contagio e cadenzate sul bollino del Covid, quasi un rituale traumaturgico, il rischio<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> che rimangano sospese molte questioni cruciali, che ci toccano da vicino, \u00e8 tutt\u2019altro che remoto. La prima questione che balza prepotentemente ad evidenza \u00e8 l\u2019impatto della crisi sanitaria sull\u2019impianto delle fonti del diritto che hanno prodotto la limitazione di un grande numero di diritti.<\/p>\n<p>Alcune domande nascono spontanee dall\u2019osservazione del dato empirico:<\/p>\n<p>In tempi di pandemia da Covid 19, in quale organo vanno collocati i poteri normativi?<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>Cosa afferma la Costituzione sullo stato di emergenza?<\/p>\n<p>Come possiamo giustificare la congerie di atti amministrativi di fonte secondaria (i DPCM) con cui sono stati derogati i diritti fondamentali?<\/p>\n<p>Dall\u2019inizio della emergenza nota a tutti, in molti si sono interrogati sul fatto che le misure poste in essere dal nostro esecutivo avessero o meno una rispondenza giuridico normativa, oppure fossero oggetto di liberalit\u00e0 dettate dal fronteggiare la tragicit\u00e0 di quel che accade. Abbiamo assistito ad un prolificare, senza eguali, di provvedimenti come i DPCM che si sono susseguiti in maniera non solo spasmodica ma spesso fortemente contraddittoria gli uni con gli altri.<\/p>\n<p>Consapevoli della estrema difficolt\u00e0 nel cercare di arginare il diffondersi dell\u2019epidemia, gli operatori del diritto si sono posti, per\u00f2, la domanda alla quale \u00e8 estremamente importante dare riscontro. La pandemia ha davvero aggredito anche il diritto?<\/p>\n<ul>\n<li>Si \u00e8 ripetutamente parlato di diritti costituzionali, per cos\u00ec dire, sospesi accantonati, congelati nell\u2019ottica del rispetto della tutela della salute complessiva. Ma \u00e8 veramente cos\u00ec?<\/li>\n<\/ul>\n<p>E\u2019 bene, da subito, chiarire che la nostra Carta costituzionale NON prevede l\u2019ipotesi dello stato di emergenza (a differenza delle altre) n\u00e9 tantomeno quella dello stato di eccezione ma esclusivamente quello dello stato di guerra che, ai sensi dell\u2019art. 78, deve essere dichiarato dalle Camere le quali conferiscono al Governo i poteri necessari.<\/p>\n<p>E\u2019 una dimenticanza dei nostri Padri costituenti? La risposta non pu\u00f2 che essere, ovviamente, NO. Motivatamente fu scelto di non inserire nella Carta<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> clausole di emergenza che potessero \u201caprire il varco\u201d a pericolose lacerazioni in grado di comprimere i diritti delle persone.<\/p>\n<p>\u00c8 la legge ordinaria, e specificamente l\u2019art. 24 del D.lgs n. 1 del 2018 \u2013\u00a0 Codice della Protezione Civile \u2013 che prevede che con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri sia dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ne sia fissata la durata e l\u2019estensione e\u00a0 sia autorizzata l\u2019emanazione di ordinanze di protezione civile, che trovano la propria disciplina nel \u00a0successivo art. 25.\u00a0 L\u2019attuale stato di emergenza trova, quindi, la declaratoria nel d.lgs. n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), che fa riferimento a\u00a0<strong>\u00abemergenze di rilievo nazionale<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall\u2019attivit\u00e0 dell\u2019uomo che in ragione della loro intensit\u00e0 o estensione debbono, con immediatezza d\u2019intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari\u00bb (art. 7)<\/strong>.<\/p>\n<p>Nonostante non sia regolata a livello costituzionale, dunque, l\u2019emergenza \u00e8 gi\u00e0 inclusa nei gangli dell\u2019ordinamento, che le riconosce \u2013 per cos\u00ec dire \u2013 un particolare status da disciplinare con strumenti giuridici puntualmente definiti (cfr., per le emergenze nazionali, gli art. 23 e ss. del d.lgs. n. 1 del 2018).<\/p>\n<p>Non \u00e8 un caso che, proprio sulla scorta di tale apparato normativo, il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato lo stato di emergenza sin dal 31 gennaio 2020, affidando al Capo della protezione civile il compito di adottare ordinanze in deroga alla legge.<\/p>\n<p>L\u2019emergenza ha comunque, concretizzato fattispecie espressamente disciplinate dalla Costituzione:<\/p>\n<ul>\n<li>Art. 32 Tutela della salute (valore che consente limitazioni di altre libert\u00e0)<\/li>\n<li>Art. 14 (il domicilio \u00e8 inviolabile, ma sono ammessi accertamenti e ispezioni per motivi di sanit\u00e0)<\/li>\n<li>Art. 16 (ogni cittadino pu\u00f2 circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni imposte dalla legge \u201cin via generale\u201d per ragioni sanitarie)<\/li>\n<li>Art. 17 (diritto di riunirsi dei cittadini)<\/li>\n<li>Art. 41 (libert\u00e0 di iniziativa economica)<\/li>\n<\/ul>\n<p>A fronte di una cos\u00ec massiccia emissione di provvedimenti, nella loro massima capacit\u00e0 restrittiva delle libert\u00e0 e dei diritti fondamentali, si pone la domanda se il Presidente del Consiglio fosse legittimato alla loro adozione o se la riserva di legge prevista dall\u2019 art. 16 Cost. per la limitazione del diritto di libera circolazione e soggiorno non imponesse unicamente l\u2019uso dello strumento legislativo ordinario, tenuto conto che il necessario bilanciamento tra valori costituzionali in conflitto costituisce valutazione propria del Parlamento nell\u2019esercizio della funzione che l\u2019 art. 70 gli affida.<\/p>\n<p>Addirittura neanche l\u2019uso dei decreti legge, pur corretto in quanto previsto in Costituzione proprio per far fronte a casi straordinari di necessit\u00e0 e d\u2019 urgenza ed in quanto rende possibile il controllo preventivo del Presidente della Repubblica e quello successivo delle Camere e della Corte Costituzionale, appare uno schermo fragile per supportare misure cos\u00ec fortemente restrittive.<\/p>\n<p>Si evoca da alcuni costituzionalisti il pericolo di eclissi delle libert\u00e0 costituzionali; si osserva che in questa torsione dell\u2019ordinamento anche la Costituzione nella sua integrit\u00e0 finisce per essere soggetta ad un bilanciamento con l\u2019emergenza, in cui fatalmente \u00e8 la Carta fondamentale a soccombere.<\/p>\n<p>Come ricordava\u00a0<em>Cesare Mirabelli\u00a0<\/em>le istituzioni non vanno\u00a0<em>in quarantena\u00a0<\/em>e continuano a svolgere pienamente le loro funzioni. E se \u00e8 vero che nessun diritto \u00e8 pi\u00f9 fondamentale del diritto di tutti alla vita e alla salute, \u00e8 tuttavia altrettanto vero che la centralit\u00e0 del Parlamento non pu\u00f2 essere dimenticata affidando il governo dell\u2019emergenza alle quotidiane determinazioni del Capo del Governo e dei suoi esperti.<\/p>\n<p><em>(A cura di Valerio Carlesimo)<\/em><\/p>\n<p><strong>Riferimenti<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Giustizia Insieme, \u201cLa pandemia aggredisce anche il diritto?\u201d, 02\/04\/2020, Franco De Stefano<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> <a href=\"http:\/\/www.treccani.it\">www.treccani.it<\/a>., \u201cLa pandemia e il Regno dei fini\u201d, di Roberta de Monticelli<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Ggil, Camera del Commercio, Reggio Emilia, panemie tra ambiente diritto e societ\u00e0<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Osservatorio costituzionale, \u201cPrincipio di legalit\u00e0 e stato di necessit\u00e0 al tempo del Covid\u201d, 28\/04\/2020, Marina Calamo Specchia<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a>MaspGroup, Mal Comune: societ\u00e0 e relazioni umane alla prova della pandemia, maggio 2, 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Altalex, \u201cLa settimana di Altalex: tra Covid e diritto\u201d, 19\/03\/2021, Redazione<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.<br \/>\nSeguici anche su <strong><a href=\"https:\/\/t.me\/economiaedirittonews\">Telegram<\/a><\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/economiaediritto-it\"><strong>LinkedIn<\/strong><\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/economiaediritto\/\">Facebook<\/a><\/strong>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l\u2019attiva, leale collaborazione, di tutte le Istituzioni, compresi Governo, Parlamento, Regioni e Giudici[1]. \u00c8 necessario sgomberare il campo da una serie di <\/p>\n","protected":false},"author":1442,"featured_media":9363,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[793,19,1742,21,2475,2,22,39,11,1812,37,5,2525,1,2297,51,6,781],"tags":[],"class_list":["post-9362","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alta-formazione-2","category-altri-esperti","category-autori","category-avvocati","category-case-studies","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-civilisti","category-rassegna-di-giurisprudenza-costituzionale","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-costituzionale","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-n-097-05-2021","category-news","category-notizie","category-penalisti","category-network-ed","category-professionisti"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/rsz_bandiera_italiana.jpeg?fit=930%2C620&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2r0","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1442"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9362"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9362\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9365,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9362\/revisions\/9365"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9363"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}