{"id":9397,"date":"2021-06-25T19:33:27","date_gmt":"2021-06-25T17:33:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9397"},"modified":"2021-06-25T19:33:27","modified_gmt":"2021-06-25T17:33:27","slug":"la-conciliazione-come-aspetto-stragiudiziale-di-risoluzione-nelle-controversie-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-conciliazione-come-aspetto-stragiudiziale-di-risoluzione-nelle-controversie-di-lavoro\/","title":{"rendered":"La conciliazione come aspetto stragiudiziale di risoluzione nelle controversie di lavoro"},"content":{"rendered":"<p>I procedimenti\u00a0 di risoluzione delle controversie nell\u2019ambito del diritto del lavoro\u00a0 hanno subito nel corso degli ultimi decenni continui cambiamenti si da favorire nell\u2019 intenzione\u00a0 del legislatore, un pi\u00f9 proficuo\u00a0 supporto alla politica di deflazione del contenzioso giudiziale prima\u00a0 devolvere ala giurisdizione dedicata.<\/p>\n<p>Tali strumenti, essenzialmente mutuati dagli ordinamenti americani e nordeuropei hanno introdotto all\u2019 interno del nostro Paese una visione maggiormente pragmatica e assai meno gerarchizzata della risoluzione della contenzioso in campo civilistico grazie al ricorso ai principi essenziali di <em>common law.<\/em> Tant\u2019e\u2019 che\u00a0 hanno incontrato e continuano ad incontrare nel nostro ordinamento come del resto\u00a0 francamente ci si aspettava, notevoli resistenze\u00a0 sia in ambito di una adeguata codifica operata dal legislatore, sia nella procedura di applicazione degli stessi\u00a0 negli\u00a0 ambiti\u00a0 di\u00a0 uso comune.<\/p>\n<p>Il tentativo di conciliazione a differenza anche dal procedimento di arbitrato, rappresenta tuttavia quello strumento pi\u00f9 duttile e snello a disposizione delle parti per tentare di dirimere sia conflitti \u201cin itinere\u201d che insorgenti al termine di un rapporto di lavoro evitando la giurisdizione ordinaria. Questo contributo tuttavia, non si sofferma n\u00e8 sulle conciliazioni nei licenziamenti economici n\u00e8 sulla conciliazione monocratica che meritano entrambi una trattazione a parte.<\/p>\n<p>Il procedimento di conciliazione cosi come recepito dall&#8217;0rdinamento dell UE- e\u00a0 poi introdotto nel nostro ordinamento stabilmente a partire dal 1998,\u00a0 prevedeva l\u2019obbligo dell\u2019 esperimento del tentativo di accordo stragiudiziale delle liti e dei licenziamenti\u00a0 dinnanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro\u00a0 quale obbligo generico di procedibilit\u00e0 per via giudiziaria.<\/p>\n<p>Com e\u2019 noto, la legislazione lavorista\u00a0 nella sua\u00a0 pi\u00f9 ampia accezione , ha sempre subito e subisce\u00a0 in regime di costanza\u00a0 nei contesti economicamente pi\u00f9 sviluppati, una estesa sequela di radicali evoluzioni\u00a0 che coinvolgono interamente i suoi istituti\u00a0 fondamentali, determinando \u00a0\u201cuna stratificazione continua di novellame normativo\u201d (1). Si pensi in Italia a partire dal \u201cpacchetto Treu\u201d\u00a0 sino al pi\u00f9 recente Decreto Dignit\u00e0 passando per la legge Biagi e il Jobs Act solo per citane \u00a0i pi\u00f9 noti,\u00a0 quanti\u00a0 sono gli aggiornamenti \u00a0e le novazioni \u00a0che hanno impegnato il legislatore del lavoro.\u00a0 Questa consequenzialit\u00e0 appare tanto \u00a0pi\u00f9 ovvia quanto pi\u00f9 si getta uno sguardo al panorama dell\u2019 evoluzione di tutto il diritto dell\u2019economia in tutta Europa\u00a0 a cui l\u2019evoluzione su scala planetaria dei modelli di sviluppo e delle politiche economiche, hanno impresso\u00a0 nel corso degli ultimi decenni\u00a0 una notevole accelerazione e sviluppo attraverso ogni sua latitudine.<\/p>\n<p><strong>L\u2019istituto della conciliazione stragiudiziale e le sue evoluzioni.<\/strong><\/p>\n<p>Se e\u2019 vero che il\u00a0 d.lgs\u00a0 28\/2010\u00a0 ha introdotto la mediazione civile e commerciale obbligatoria in una notevole quantit\u00e0 di ambiti di controversie che vanno dai diritti reali alla tutela del consumatore per citarne i pi\u00f9 noti, che disciplinava il tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo alla causa in Tribunale, la l.183\/2010 di li a poco avrebbe fatto venir meno l\u2019obbligatoriet\u00e0 dello stesso nel settore lavoristico.<\/p>\n<p>Le novit\u00e0 introdotte dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro) hanno segnato un nuovo approccio del legislatore nei confronti del contenzioso di lavoro.\u00a0<strong>Il principio di centralit\u00e0 del giudice ordinario quale presidio necessario ed irrinunciabile di tutela delle liti nei del rapporto di lavoro<\/strong>, resta ma mira a conformarsi, quasi come marginale alternativa\u00a0 a favore di un insorgente, pi\u00f9 moderno e invero piuttosto articolato, regime di alternative alla giurisdizione ordinaria, articolandosi \u00a0attraverso nuovi e pi\u00f9 agili meccanismi facoltativi di conciliazione o procedimenti arbitrali.<\/p>\n<p>Radicalmente rivisitata con la legge 183\/2010, il rito di conciliazione in materia di lavoro intende recepire in larga parte, abbandonando il principio di obbligatoriet\u00e0 del dlgs 80\/98, \u00a0gli orientamenti\u00a0 della dottrina prevalente, la quale \u00a0ravvisava nel tentativo obbligatorio di conciliazione uno strumento in larga parte poco incisivo, meramente rituale\u00a0 e inadatto a coniugare le esigenze deflattive del contenzioso con quelle dettate dalla necessit\u00e0 di offrire &#8211; in tempi brevi &#8211; risposta alla crescente domanda di tutele in materia di lavoro.<\/p>\n<p>Ad abbundantiam, taluna dottrina ha addirittura rilevato come se ne sia nondimeno pagato il prezzo di un ulteriore rallentamento dei tempi del processo, poich\u00e8 tale istituto si sarebbe sovente tradotto in un puro adempimento burocratico, eseguito senza alcuna aspettativa dalle parti (2).<\/p>\n<p>In definitiva dunque le osservazioni mosse da pi\u00f9 fronti fanno notare che, qualora le parti volontariamente e senza obblighi abbiano un <em>animus componendi<\/em>, queste saranno\u00a0 a maggior ragione effettivamente persuase\u00a0 ad accostarsi ad una conciliazione di tipo volontario, non indotto necessariamente da doveri obbligatori.<\/p>\n<p>Ed infatti \u00a0\u201c..il nuovo assetto, che in definitiva fa perno intorno all\u2019effettiva volont\u00e0 delle parti di pervenire ad una soluzione conciliativa, si appropria di quella critica che evidenzia l\u2019insanabile controsenso derivante dalla previsione di uno strumento di conciliazione obbligatorio, il cui successo per\u00f2 dipende in ultima analisi dalla libera e pronta adesione delle parti.\u201d (3).<br \/>\nLa nuova norma individuava pertanto, un tentativo di conciliazione unico che trova<strong>\u00a0<\/strong><strong>applicazione sia per il pubblico impiego che non.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 31 della legge di riforma 183\/2010\u00a0 ridisegnava dunque\u00a0 l\u2019art. 410 c.p.c., prevedendo,\u00a0 cosi come menzionato, la possibilit\u00e0 per chi intendesse proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di lavoro di cui all\u2019art. 409 c.p.c., di poter promuovere un previo tentativo di conciliazione presso una Commissione di conciliazione.<br \/>\nLa novella Sacconi orbene ha tuttavia mantenuto un eccezione alla regola della facoltativit\u00e0,\u00a0 rappresentata dall\u2019esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione individuale, ex dlgs 80\/98 e rappresentata dal d.lgs 276\/2003 recante indicazioni nell\u2019ipotesi in cui si intenda agire in giudizio per contestare il licenziamento sorto a seguito della validit\u00e0 della certificazione del contratto di lavoro nella sua ampia accezione, avverso vizi del consenso, erronea qualificazione del contratto di lavoro o dolo nella sua applicazione.<\/p>\n<p>Detta obbligatoriet\u00e0 quale presupposto di procedibilit\u00e0 dovr\u00e0 essere esperita innanzi alle commissioni di certificazione ovvero, per citare solo quelle maggiormente ricorse,\u00a0 Enti bilaterali, ai CPO dei Consulenti del Lavoro, alle DPL ora INL. ma fa salva ovviamente l\u2019azione facoltativa individuale che opera nei casi in cui si voglia \u201csanare\u201d un rapporto di lavoro in essere in via preventiva, e non quindi in caso di \u00a0gia\u2019 insorta (o \u00a0insorgente) controversia, ovvero\u00a0 in caso di\u00a0 intervenuta cessazione dello stessa..<\/p>\n<p>\u201cL\u2019identificazione del conciliatore con l\u2019organo certificatore, risulta con ogni evidenza dettata dalla volont\u00e0 del legislatore di rafforzare il principio di certificazione che altrimenti, secondo un diffuso parere della dottrina apparirebbe persino\u201d, si cita \u00a0M.Mutarelli, \u201cinconcludente\u201d (4).<\/p>\n<p>Il legislatore del 2010 , nel tentativo di sgravio dei numerosi carichi pendenti per le vertenze di lavoro\u00a0 e\u2019 ricorso tuttavia a una\u00a0 sorta di superfetazione delle sedi legislative deputate ai componimenti stragiudiziali\u00a0 e prevedibilmente\u00a0 ci\u00f2\u00a0 ha sollevato non poche polemiche in ordine alle competenze che possano avere taluni Organismi come quelli sorti in seno ad esempio alle Province per citarne uno, per una materia cosi delicata e allo stesso tempo tecnica, quale la composizione delle liti\u00a0 di lavoro.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto sono poche le novita\u2019 dal punto di vista procedimentale ed organizzativo\u00a0 introdotte con la novella del 410 cpc., se non quelle costituite da un ulteriore introduzione di dispiego presso tutti gli Organismi\u00a0 di Conciliazione, di un\u00a0 sovrabbondante numero di attori che sovrintendono al procedimento.<\/p>\n<p>Il ruolo di Presidente viene assegnato al direttore dell\u2019Ufficio, ad un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo. Vi sono poi quattro rappresentanti effettivi\u00a0 delle OOSS lavoratori maggiormente rappresentative a livello territoriale\u00a0 e altrettanti rappresentanti delle Confederazioni datoriali, oltre alle parti e ai rispettivi difensori.\u00a0 Questo iter procedurale dunque appare\u00a0 a ben vedere e fin da subito, estremamente rigido e\u00a0 burocratizzato.\u00a0 Dunque, se da un lato si propongono strade alternative al giudizio, \u00a0dall\u2019altro queste, cosi come pensate dal legislatore della riforma, appaiono purtroppo ancora poco accattivanti per coloro i quali dovrebbero preferirle al rito ordinario.<\/p>\n<p>In breve, istruito il dibattimento con tutti i riferimenti del caso , al termine dell\u2019istruttoria, <strong>l<\/strong><strong>a controparte che intende accettare la procedura di conciliazione<\/strong>\u00a0dovr\u00e0 depositare, nel termine di 20 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento di copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonch\u00e9 le eventuali domande in via riconvenzionale. Con il tempestivo deposito della comparsa contenente le difese e le eccezioni in fatto ed in diritto, nonch\u00e9 le eventuali domande in via riconvenzionale, si perfeziona la reciproca disponibilit\u00e0 delle parti ad avviare il procedimento di composizione negoziale della controversia. Entro i 10 giorni successivi al deposito la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve svolgersi entro i successivi 30 giorni.<\/p>\n<p>Se il tentativo di conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, il verbale viene depositato in copia conforme presso la cancelleria del tribunale della circoscrizione competente. Seguir\u00e0 apposita declaratoria e decreto di omologa.<\/p>\n<p>Queste dunque le novit\u00e0: la possibilit\u00e0 di una conciliazione parziale della controversia, l\u2019estensione della sottoscrizione a tutti i componenti della Commissione e l\u2019eliminazione dell\u2019autentica ad opera del Presidente del collegio. Rimane confermata invece la necessit\u00e0 dell\u2019<em>exequatur<\/em>\u00a0giudiziale, su istanza della parte interessata, per la dichiarazione di esecutivit\u00e0 del verbale:\u00a0 tale incombenza \u00e8 prevista per munire di esecutivit\u00e0 l\u2019accordo di conciliazione raggiunto in sede conciliativa.<br \/>\nSe invece all\u2019esito del tentativo di conciliazione le parti non raggiungono l\u2019accordo, la norma &#8211; mossa dalla concreta esigenza di rendere maggiormente incisivo lo strumento conciliativo &#8211; riprende quanto gi\u00e0 prevedeva il D.Lgs 2001\/165 per il pubblico impiego, \u00a0facultando la Commissione di formulare una<em>\u00a0<\/em><strong>proposta per la bonaria definizione della controversia<\/strong><strong>. <\/strong>Se la proposta non viene accettata dalle parti o da una di esse, i termini di questa sono riassunti nel verbale, con indicazione delle valutazioni espresse: di tali risultanze della proposta formulata dalla commissione ove non accettata senza adeguata motivazione, il giudice con ogni evidenza, ne terr\u00e0 conto in pejus in sede di giudizio a nocumento della parte \u201cresistente\u201d.<\/p>\n<p>In questo modo vengono in tal modo ridisegnati i compiti affidati alla Commissione, cui \u00e8 attribuita una nuova responsabilit\u00e0, quella \u00a0cio\u00e8\u00a0 di tracciare una soluzione che &#8211; se immotivatamente rigettata dalle parti- \u00e8 destinata a riverberare i suoi effetti nella fase giudiziale, \u00a0cos\u00ec ad incidere sulla decisione del giudice in ordine alla ripartizione delle spese di causa, potendo altres\u00ec costituire condotta a maggior danno della parte negligente in sede giudiziale. A ben vedere dunque \u201cla Commissione\u00a0 prende in questo contesto una parte attiva rispetto al passato e il suo ruolo non e\u2019 pi\u00f9 quello relegato al mero cancellierato nel lodo conciliativo.\u201d (5).<\/p>\n<p>Nella stessa ottica si pone poi la mancata comparizione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione, disponendo che siffatta fattispecie sia valutata dal giudice ai sensi dell\u2019 art. 116 c.p.c., il legislatore ha attribuito al giudice adito nell\u2019eventuale successivo processo il potere di desumere argomenti di prova della omessa comparizione delle parti. Dunque, il complessivo atteggiamento tenuto dalle parti nella fase pre-contenzioso e\u2019 valutata dal giudice ai fini della condanna al pagamento delle spese e della quantificazione dell\u2019indennit\u00e0 risarcitoria.<\/p>\n<p>Dunque l\u2019intenzione che si vuole sortire e\u2019 quella volta\u00a0 sempre ad una composizione del contenzioso in fase pre-giudiziale senza nemmeno la necessita\u2019 di ricorrere all\u2019irrogazione del licenziamento ma addirittura prima che questo possa avvenire tenuto conto anche dei tempi della durata del processo e dell\u2019esito non sempre certo a nessuna delle parti.<\/p>\n<p><strong>L\u2019animus conciliandi secondo il legislatore del 2015<\/strong><\/p>\n<p>La\u00a0 riforma introdotta con \u00a0tutele crescenti, se da un lato\u00a0 viene a creare maggiore elasticit\u00e0 in uscita dal mercato del lavoro, dall\u2019altro lato con la modifica collegata delle pattuizioni in sede di conciliazione delle liti, imprime a questo rito un importanza che precedentemente non rivestiva. Difatti, la maggiore novit\u00e0 introdotta dallo stesso legislatore e\u2019 quella di spingere ancora pi\u00f9 maggiormente, pur mantenendone il mero carattere facoltativo, sulle possibilit\u00e0 di accesso a questo rito da parte degli operatori che insistono nel mercato del lavoro.<\/p>\n<p>Infatti,\u00a0 la nuova offerta di conciliazione disciplinata dall\u2019art.6 del d.lgs 23\/2015\u00a0 modifica ulteriormente\u00a0 le novit\u00e0 in materia introdotte in materia dal rito Fornero del 2012\u00a0 in materia di tentativo di conciliazione obbligatorio mantenendolo tale solo per gli assunti ante marzo 2015\u00a0 (cfr. licenziamento per giustificato motivo oggettivo aziende con requisiti dimensionali), e sicuramente introduce novit\u00e0 rappresentate dal tentativo di conciliazione facoltativo <em>ante causam<\/em> per i licenziamenti non ancora comminati.<\/p>\n<p>Resta ovvio che l\u2019eventuale mancato accordo tra le parti convenute purch\u00e8 non produttivo di effetti, non sortisce effetti sull\u2019avvio dell\u2019eventuale rito ordinario da parte ricorrente.<\/p>\n<p>C\u2019e\u2019 da osservare nondimeno che tali novit\u00e0 vanno parimenti nella direzione di una germinazione di maggiori condizioni per una oggettiva deflazione del contenzioso .in quanto promettono vantaggi in termini economici in favore delle parti che aderiscono sortendo come effetto la limitazione del contenzioso e delle relative lungaggini per vedersi riconosciute le rispettive pretese. \u00a0La riforma e le novit\u00e0 da essa introdotte sono riassumibili essenzialmente in tre aspetti: le tutele crescenti prevedono il passaggio da un sistema di salvaguardia reintegratorio (in via essenziale), ad un sistema di tipo risarcitorio con la predeterminazione ex lege dell\u2019indennizzo e la conseguente e inevitabile tendenza delle parti alla monetizzazione della tutela. Secondo, la rapidit\u00e0 della \u201cnuova\u201d offerta di conciliazione, la cui procedura deve completarsi come e\u2019 noto\u00a0 entro 60 giorni dal recesso. Terzo, certezza del pagamento del corrispettivo a fronte dello stralcio e conseguente rinuncia alla impugnazione.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 complicato da definirsi \u00e8 l\u2019ambito oggettivo di applicazione della nuova forma di conciliazione, che coincide stando alla lettura della legge, con le impugnazioni di licenziamento di contratti a tutele crescenti.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 sappiamo, l\u2019art. 6 del d.lgs. 23\/2015 impone che l\u2019offerta venga formulata dal datore di lavoro (che sceglie unilateralmente anche la sede protetta opportuna) entro gli ordinari termini di impugnazione, ossia entro 60 giorni (vi e\u2019pero\u2019 una sentenza del Trib.di Torino la 4217\/18 che proroga di ulteriori 60 la scadenza per cause sopravvenute di forza maggiore) dalla comunicazione scritta del licenziamento intimato al lavoratore.<br \/>\nUna delle peculiarit\u00e0 di maggiore rilevanza della norma in esame riguarda l\u2019introduzione di un preciso\u00a0criterio di.quantificazione.dell\u2019offerta.<br \/>\nA differenza che in passato, ed \u00e8 questa un altra importante novit\u00e0 introdotta nella mini riforma del rito ex d.lgs 23\/2015, \u00a0il legislatore ora indica tabellarmente la somma ritenuta equa in base ad una parametrazione a scaglioni,\u00a0 autoattribuendosi di fatto cos\u00ec un ruolo prima\u00a0 spettante al mediatore. Tali importi fissati\u00a0 e\u00a0 solo di recente rivisti con il\u00a0 Decreto Digita\u2019 \u2013 verranno cosi corrisposti, in caso di componimento \u201ca tacitazione\u201d in favore del lavoratore per indurlo a tal guisa, a rinunciare all\u2019impugnativa del recesso.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 facilitato dal fatto che lo stesso legislatore ha stabilito anche, in misura fissa e predeterminata, l\u2019indennizzo cui il lavoratore pu\u00f2 aspirare se vince la causa d\u2019impugnazione dinnanzi al giudice. Tenuto conto inoltre che la somma eventualmente offerta \u00e8 esente da qualsiasi contribuzione fiscale e contributiva, essa si presenter\u00e0 maggiormente.appetibile.<br \/>\nResta inteso\u00a0 che le parti rimangono libere di pattuire importi diversi in meius a favore del lavoratore. Pi\u00f9 precisamente, nel caso in cui l\u2019accordo tra le parti venga raggiunto per un importo superiore, la norma stessa prevede che \u00a0le parti possono pattuire nel medesimo accordo conciliativo la rinuncia del lavoratore anche ad altri diritti o pretese, regolando le stesse con corrispettivi che seguiranno le regole fiscali e contributive come per legge. Nulla vieta, che il datore di lavoro si impegni a erogare al lavoratore \u2013 che rinuncia all\u2019impugnazione \u2013 anche un incentivo all\u2019esodo, superiore rispetto a quello indicato dal legislatore: ovviamente in questa ipotesi lo sgravio sar\u00e0 limitato entro la soglia prevista dalla legge, mentre la parte eccedente sar\u00e0 soggetta a imponibile fiscale.<\/p>\n<p>Per concludere infine, a detta di una parte della dottrina 6 (E Massi in \u201cLa conciliazione per i licenziamenti dei nuovi assunti del Jobs act .In Dottrina per il Lavoro rivista giuridica 2018)\u00a0 l\u2019 aspetto esentivo di qualsiasi contribuzione fiscale e contributiva, ricadendo di fatto come costo a carico della collettivit\u00e0 rappresenta un ingiusto onere per la regolamentazione di rapporti di diritto privato\u00a0 e pertanto e\u2019 ingiusto e giuridicamente improprio\u00a0 che vada a incidere su quella che e\u2019 la \u00a0fiscalit\u00e0 generale.<\/p>\n<p>Nella pratica, le parti concluderanno entro i tempi previsti e nelle sedi protette \u2013 ossia quelle previste dall\u2019art.2113 c.c. e dall\u2019art 76 del d.lgs. 276\/2003 \u2013 un vero e proprio accordo conciliativo, prevedendo la rinuncia del lavoratore all\u2019impugnazione del licenziamento a fronte della consegna da parte del datore di lavoro dell\u2019assegno circolare, per la somma prevista. Tale accordo risultera\u00e0 di fatto estintivo di qualsiasi altra successiva pretesa da parte del lavoratore. Con dei distinguo, sollevati recentemente da alcune interessanti sentenze dei Tribunali del Lavoro.<\/p>\n<p><strong>L\u2019inopponibilit\u00e0 del lodo conciliativo. Limiti ed eccezioni giurisdizionali. <\/strong><\/p>\n<p>E<strong>\u2019<\/strong> di notevole interesse la recente pronuncia del Tribunale di Roma sez. lavoro che con una recente decisione destinata a destare interesse (la nr. 4354 dell\u20198\/5\/2019), richiama l\u2019attenzione\u00a0 su alcune questioni destinate a poter\u00a0 modificare le sorti di alcune tipologie conciliative in sede sindacale. In sostanza il Tribunale affermava con tale pronunciamento che le rinunce e transazioni contenute in un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale ex.art.411 cpc sono impugnabili laddove il CCNL non disciplini l\u2019istituto della conciliazione e le sue procedure. La conciliazione e\u2019 inoltre impugnabile entro 180 gg qualora il rappresentante sindacale non fornisca effettiva assistenza al lavoratore interessato illustrando a quest\u2019ultimo in maniera esaustiva le conseguenze della rinuncia o del mancato accordo.<\/p>\n<p>Detta pronuncia apre alla dottrina un\u2019 autostrada interpretativa\u00a0 sulla valenza dei CCNL argomento del quale si discute da anni anche in riferimento all\u2019 assurgenza di fonte del diritto, alla sua valenza erga omnes e ai suoi numerosi e a volte infedeli rivoli aperti dai contratti di prossimit\u00e0, argomento che in questa sede non approfondiremo. Del resto ben fa il giudicante a cogliere nell\u2019assistenza superficiale del sindacato lesioni ai diritti inderogabili del prestatore d\u2019opera ex art2113 cc, rimettendo cosi in discussione la valenza formale del lodo stesso.<\/p>\n<p><em>(A cura di Massimiliano Cuomo)<\/em><\/p>\n<p><strong>RIFERIMENTI<\/strong><\/p>\n<p>1) Michelle Martone Contratto di lavoro e \u201cbeni immateriali\u201d infra: Collana dell\u2019 Ist. di Dir priv. dell\u2019Universit\u00e0 La Sapienza Roma n61 pag 26 CEDAM 2002<br \/>\n2) cfr G.Ferraro La composizione stragiudiziale delle liti di lavoro:profili generali 2011 p47<br \/>\n3) N.Girelli :METODI DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO Tesi di Dottorato in Istituzioni e mercati diritti e tutele, SSD: Diritto del lavoro- Ciclo XXVI Universit\u00e0 degli studi di Bologna, 2014<br \/>\n4) Ibid \u201cIpotesi residue di conciliazione obbligatoria\u201d \u00a0\u00a0p.83 in op.cit Il contenzioso del lavoro AA.VV. Giappichelli 2011<br \/>\n5) cfr. E Zucconi Galli Fonseca , L\u2019arbitrato e la conciliazione\u00a0 nelle controversie di lavoro:bilancio e prospettiva di riforma, in Rivista dell\u2019Arbitrato 2008 n4 pag 126<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.<br \/>\nSeguici anche su <strong><a href=\"https:\/\/t.me\/economiaedirittonews\">Telegram<\/a><\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/economiaediritto-it\"><strong>LinkedIn<\/strong><\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/economiaediritto\/\">Facebook<\/a><\/strong>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I procedimenti\u00a0 di risoluzione delle controversie nell\u2019ambito del diritto del lavoro\u00a0 hanno subito nel corso degli ultimi decenni continui cambiamenti si da favorire nell\u2019 intenzione\u00a0 del legislatore, un pi\u00f9 proficuo\u00a0 <\/p>\n","protected":false},"author":1665,"featured_media":9399,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[793,1742,21,2475,2,38,22,25,39,11,29,10,40,37,5,2528,1,2297,6,54,13],"tags":[],"class_list":["post-9397","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alta-formazione-2","category-autori","category-avvocati","category-case-studies","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-rassegna-di-giurisprudenza-civile","category-civilisti","category-consulenti-del-lavoro","category-rassegna-di-giurisprudenza-costituzionale","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-del-lavoro","category-rubriche-economiche","category-rassegna-di-giurisprudenza-europea","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-n-098-06-2021","category-news","category-notizie","category-network-ed","category-risorse-umane","category-sicurezza-sul-lavoro"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/mediatore.jpeg?fit=1600%2C1114&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2rz","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9397","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1665"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9397"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9397\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9401,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9397\/revisions\/9401"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9399"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9397"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9397"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9397"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}