{"id":9449,"date":"2021-09-04T17:05:38","date_gmt":"2021-09-04T15:05:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9449"},"modified":"2021-09-04T17:05:38","modified_gmt":"2021-09-04T15:05:38","slug":"la-tutela-dellidentita-culturale-nel-diritto-internazionale-analisi-normativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-tutela-dellidentita-culturale-nel-diritto-internazionale-analisi-normativa\/","title":{"rendered":"La tutela dell&#8217;identit\u00e0 culturale nel diritto internazionale: analisi normativa"},"content":{"rendered":"<p><strong>La \u201cdefinizione\u201d di cultura nel diritto internazionale. <\/strong><\/p>\n<p>\u00abLa cultura \u00e8 una delle due o tre parole pi\u00f9 complicate delle lingua inglese\u00bb, cos\u00ec si espresse nella sua opera <em>Keywords: A Vocabulary of Culture and Society<\/em> del 1976 il sociologo inglese Raymond Williams. Effettivamente nel contesto del diritto internazionale pare complesso ricavare una definizione univoca di \u201ccultura\u201d, dovendo piuttosto preferire, secondo la dottrina, un\u2019enunciazione aperta e suscettibile di integrazione nel caso concreto.<\/p>\n<p>Rilevante per l\u2019oggetto d\u2019indagine sono i numerosi strumenti di diritto internazionale adottati in sede <em>UNESCO<\/em>. Durante la prima conferenza internazionale sui diritti culturali della <em>United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization<\/em> (<em>UNESCO<\/em>), la cultura viene presentata come <em>modus vivendi<\/em> e strumento di dialogo degli uomini: \u00abla totalit\u00e0 dei modi in cui gli uomini creano progetti per vivere [&#8230;] tutto ci\u00f2 che consente all\u2019uomo di essere operativo e attivo nel suo mondo ed in grado di usare sempre pi\u00f9 liberamente tutte le differenti forme di espressione per comunicare con altri individui.\u00bb<\/p>\n<p>Secondo autorevole dottrina questa dialettica consentirebbe alle persone di mantenere e perpetuare la vita: la cultura comprenderebbe tutto ci\u00f2 che viene ereditato o trasmesso attraverso la societ\u00e0 nella diversit\u00e0 dei suoi singoli elementi. Essa include: credenze, conoscenze, sentimenti, letteratura, lingua e ogni altro sistema simbolico atto ad essere veicolo di conoscenze pregresse.<\/p>\n<p>\u00c8 stato sottolineato che l&#8217;<em>UNESCO<\/em>, attraverso questa Conferenza, abbia iniziato a promuovere un concetto multi-comprensivo di cultura, intesa come il modo di vivere che esprime l&#8217;identit\u00e0 di un individuo o di un popolo; la cultura avrebbe inoltre un carattere \u201cumano\u201d e il ruolo che essa svolge rende possibile lo sviluppo dell&#8217;identit\u00e0 degli individui e dei gruppi sociali (concetto riscontrabile nella Dichiarazione <em>UNESCO<\/em> del 1970).<\/p>\n<p>Quanto evidenziato \u00e8 conforme poi, a quanto prescritto nella Raccomandazione sulla partecipazione delle persone alla vita culturale e il loro contributo ad essa (1976), nella Dichiarazione di Citt\u00e0 del Messico sulle politiche culturali (1982), nella la Dichiarazione universale sulla diversit\u00e0 culturale (2001) e nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003).<\/p>\n<p>La cultura dunque, si presenta come un vasto insieme di riferimenti, materiali e spirituali, che rappresentano e distinguono un gruppo di individui da un altro; come previsto a norma della Dichiarazione universale dell\u2019<em>UNESCO <\/em>sulla diversit\u00e0 culturale del 2001: \u00a0\u00abLa cultura deve essere considerata come l\u2019insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, intellettuali e affettivi che caratterizzano una societ\u00e0 o un gruppo sociale e include, oltre alle arti e alle lettere, modi di vita e di convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze\u00bb. In particolare, in questo strumento viene ribadito come il concetto di cultura assume un significato squisitamente antropologico che pone al centro l\u2019individuo.<\/p>\n<p><strong>L\u2019aspetto antropologico della cultura nel diritto internazionale, in particolare il <em>General <\/em><\/strong><strong><em>Comment<\/em><\/strong><strong> n.21 del <em>CESCR<\/em>. <\/strong><\/p>\n<p>Il carattere antropologico \u00e8 evidenziato non solo da numerosi documenti internazionali in materia, ma anche dal lavoro di prestigiose <em>academic scholarships<\/em> (come il gruppo di Friburgo) e dall\u2019attivit\u00e0 dagli <em>human rights treaty bodies. <\/em>A proposito di questi ultimi, ci si riferisce in particolare al <em>General<\/em> <em>Comment<\/em> n.21 del 2009 sul diritto all\u2019identit\u00e0 culturale con riferimento al \u00ab<em>right to take part in a cultural life<\/em>\u00bb del <em>Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). <\/em><\/p>\n<p>L\u2019indagine <em>CESCR<\/em> sul diritto di prendere parte alla vita culturale si basa su due concetti fondamentali: il patrimonio culturale e la diversit\u00e0 culturale. Il <em>Comment<\/em> viene considerato dalla dottrina prevalente come \u201cuna pietra miliare\u201d nella interpretazione, spesso statica, dei diritti culturali proponendo essa invece una nozione umanistica e identitaria della cultura. La nozione di cultura \u00e8 definita nel paragrafo 13, secondo il quale la stessa comprende, tra l&#8217;altro: modi di vita, la lingua, la letteratura orale e scritta, la musica e il canto, forme di comunicazione anche non verbale , sistemi di religione o credo, riti e cerimonie, sport e giochi, metodi di produzione o di espressione tecnologica, ambienti naturali e artificiali, cibo, i costumi e le tradizioni attraverso cui gli individui, gruppi di individui e comunit\u00e0 esprimono la loro umanit\u00e0 e il senso che danno alla loro esistenza, nonch\u00e9 regole sul come costruire una visione del mondo che rappresenta l\u2019incontro con le forze esterne che influenzano la vita dei singoli. La \u201cdefinizione\u201d di cultura fornita dal <em>General Comment<\/em> n.21, risulta caratterizzata da tre aspetti significativi. In primo luogo, si tratta di una definizione dinamica ed evolutiva: come chiaramente sottolineato dal Comitato, la cultura deve essere concepita come \u00abun processo vivente\u00bb che grazie al contributo creativo della comunit\u00e0 internazionale, \u00e8 passibile di una costante evoluzione e sviluppo. In secondo luogo, si tratta di una definizione ampia e onnicomprensiva: la cultura non si riduce ai suoi aspetti materialistici o esterni, ma comprende \u00abtutte le manifestazioni dell&#8217;esistenza umana\u00bb. In terzo luogo, il pi\u00f9 importante, quella proposta \u00e8 una nozione identitaria che sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalla cultura per rendere possibile lo sviluppo dell\u2019identit\u00e0 personale e viceversa: \u00e8 un processo continuo e ambi direzionale.<\/p>\n<p>Il Comitato in seguito, nel lavoro identifica una serie di diritti che discendono dalla definizione di cultura e dalla sua implicazione con l\u2019identit\u00e0: a) il diritto di scegliere liberamente la propria identit\u00e0 culturale, di appartenere o non appartenere a una comunit\u00e0, e il diritto vedere rispettata questa scelta; b) il diritto di tutte le persone ad esprimere la propria identit\u00e0 culturale liberamente e di esercitare le proprie pratiche culturali e scegliendo il proprio stile di vita; c) il diritto di godere della libert\u00e0 di opinione e la libert\u00e0 di espressione nella lingua o nelle lingue che vengono scelte; d) il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee; e)\u00a0 il diritto di godere della libert\u00e0 di creare, individualmente o in associazione con altri e divulgare all&#8217;interno del gruppo; f) il diritto di accedere al patrimonio culturale e linguistico e di altri gruppi; g) il diritto ad essere istruito in merito alla propria cultura d\u2019origine; h) il diritto dei popoli indigeni, per la loro particolare condizione, di vedere protetta la propria cultura e patrimonio e mantenere il rapporto spirituale con le loro terre ancestrali e altre risorse naturali tradizionalmente possedute; i) il diritto di prendere parte liberamente in modo attivo e consapevole, e senza discriminazioni, in ogni importante processo decisionale che potrebbe avere un impatto sul modo di vivere del singolo.<\/p>\n<p><strong>L\u2019apporto delle <em>academic scholarships<\/em>: la Dichiarazione di Friburgo. <\/strong><\/p>\n<p>La <strong>Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali<\/strong> viene redatta nel 2007 dal cosiddetto \u2018Gruppo di Friburgo\u2019, un gruppo di esperti affiliati all\u2019Istituto interdisciplinare di etica e dei diritti dell\u2019uomo (<em>IIEDH<\/em>) dell\u2019omonima universit\u00e0 svizzera. Questo documento definisce all\u2019art.2b, l\u2019identit\u00e0 culturale come: \u00ab[\u2026] l\u2019insieme dei riferimenti culturali con il quale una persona, da sola o in comune con gli altri, si definisce, si costituisce, comunica e intende essere riconosciuta nella sua dignit\u00e0.\u00bb<\/p>\n<p>I diritti culturali a norma di quanto indicato dalla Dichiarazione, devono essere definiti come diritti che consentono alle persone di accedere ai riferimenti culturali necessari per costruire ed esprimere la propria identit\u00e0 culturale. Viene cio\u00e8 ribadita la nozione antropologica degli stessi.<\/p>\n<p>Strutturalmente la Dichiarazione di Friburgo \u00e8 composta da un preambolo di otto articoli \u201cconsiderando\u201d (tra giustificazioni, principi e definizioni, diritti culturali), seguito da quattro articoli riguardanti la realizzazione, per un totale complessivo di dodici articoli: dopo i primi due articoli, che definiscono i principi generali dello strumento, ci sono sei disposizioni che elencano i diritti culturali (articoli 3-8) e quattro disposizioni relative alla loro attuazione (articoli 9 -12). Sembra importante riflettere sull&#8217;articolo 3 relativo al diritto all&#8217;identit\u00e0 e al patrimonio culturale: \u00abOgni persona, sola o in comune, ha diritto: a. di scegliere e di vedere rispettata la propria identit\u00e0 culturale nella diversit\u00e0 dei suoi modi di espressione; questo diritto si esercita in particolare in relazione con la libert\u00e0 di pensiero, di coscienza, di religione, di opinione e di espressione;\u00a0 b. di conoscere e di vedere rispettata la propria cultura nonch\u00e9 le culture che, nelle loro diversit\u00e0 costituiscono il patrimonio comune dell\u2019umanit\u00e0; ci\u00f2 implica in particolare il diritto alla conoscenza dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, valori essenziali di questo patrimonio;\u00a0 c. di accedere, in particolare attraverso l\u2019esercizio dei diritti all\u2019educazione e all\u2019informazione, ai patrimoni culturali che costituiscono le espressioni delle diverse culture e delle risorse per le generazioni future\u00bb.<\/p>\n<p>Il diritto di scegliere e di far rispettare la propria identit\u00e0 culturale \u00e8 indicato a norma dell\u2019art. 3, lettera a) ed \u00e8 la chiave di lettura dei diritti culturali stessi: formalizza il principio su cui si fonda l&#8217;intera Dichiarazione: il \u201cdiritto di scegliere i propri riferimenti culturali\u201d. Le disposizioni successive assicurano: il diritto di identificarsi o meno con una o pi\u00f9 comunit\u00e0 culturali (articolo 4), \u00a0il diritto di accesso e di partecipare liberamente alla vita culturale (articolo 5), il diritto all&#8217;istruzione e alla formazione (articolo 6), il diritto alla comunicazione e informazione (articolo 7), e il diritto di partecipare allo sviluppo culturale della propria comunit\u00e0 e la cooperazione culturale (articolo 8). In conclusione, la definizione di cultura fornita dalla Dichiarazione di Friburgo, cos\u00ec come il <em>General Comment<\/em> n.21 del <em>CESCR<\/em> permette di superare il dualismo che caratterizza la nozione di diritti culturali abbracciato dai due Patti internazionali del 1966, laddove la dottrina prevalente in passato intravedeva nel Patto sui diritti civili e politici, diritti di natura \u201cantropologica\u201d; mentre nel Patto sui diritti economici, sociali e cultural, diritti di matrice \u201cmaterialistica\u201d.<\/p>\n<p><strong>La dimensione \u201cmateriale\u201d e \u201cumana\u201d della cultura. <\/strong><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em>Pare opportuno evidenziare che storicamente il diritto internazionale ha orientato la tutela della cultura, alla dimensione materiale della stessa: ovvero attraverso la predisposizione di Convenzioni che \u201cproteggessero\u201d le opere monumentali, patrimonio artistico e beni culturali. Ci si riferisce innanzitutto alla Convenzione dell\u2019Aja del 1954 per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato.<\/p>\n<p>La stessa, guidata dai principi delle precedenti Convenzioni in materia (Convenzione dell\u2019Aja del 1899 e il Patto di Washington dell\u2019Aprile 1935) per la prima volta nel suo preambolo e dalla lettura combinata con l\u2019art.1 (e le 3 categorie ivi evidenziate alle lettere a, b, c, del medesimo), esprimerebbe una precisa intenzione di voler considerare i beni culturali come un <em>quid<\/em> di appannaggio dell\u2019intera umanit\u00e0 e non soltanto delle parti in conflitto. Su questa scia si inaugura, secondo rilevante dottrina, una dimensione umana della cultura e del patrimonio culturale nel diritto internazionale. Questo sarebbe testimoniato dai successivi Protocolli della Convenzione del 1954 e Regolamento attuativo, nonch\u00e9 dalla Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale, naturale e mondiale.<\/p>\n<p><strong>La centralit\u00e0 dell\u2019<em>UNESCO<\/em> nella promozione dei diritti culturali. <\/strong><\/p>\n<p>La Nascita dell\u2019<em>UNESCO<\/em> affonda le sue radici nella <em>communis voluntatem<\/em> di alcuni ministri europei su spinta della Gran Bretagna, riunitisi per la prima volta a Londra nel 1942, in pieno secondo conflitto mondiale. L\u2019esigenza era quella della creazione di un organismo che potesse promuovere e diffondere la cultura della pace e dell\u2019uguaglianza fra gli uomini che prescindesse dall\u2019appartenenza ad un gruppo sociale e culturale elitario. Ben presto questa necessit\u00e0 acquis\u00ec una dimensione globale e nell\u2019ambito delle Conferenze del <em>CAME<\/em> (Conferenza dei Ministri dell\u2019Educazione dei Paesi alleati contro il Nazismo) negli anni tra il 1942 e il 1945 venne redatto l\u2019Atto Costitutivo dell\u2019Unesco, firmato il 16 novembre 1945 ed entrato in vigore il 4 novembre del 1946 con la ratifica da parte di 20 Stati. Il preambolo della Costituzione del \u201945 (e successive modifiche della Conferenza Generale) disvela immediatamente una serie di linee direttrici e punti cardine che verranno poi puntualmente declinati all\u2019interno degli articoli della Convenzione stessa: \u00abI Governi degli Stati membri della presente Convenzione, in nome del loro popoli, dichiarano: [omissis] che il grande e terribile conflitto test\u00e9 terminato \u00e8 stato generato dalla negazione dell\u2019ideale democratico di dignit\u00e0, d\u2019eguaglianza e di rispetto della personalit\u00e0 umana e dalla volont\u00e0 di sostituirgli, sfruttando l\u2019ignoranza e i pregiudizi, il dogma delle diversit\u00e0 razziali ed umane\u00bb.<\/p>\n<p>La negazione dell\u2019ideale democratico e di eguaglianza e lo sfruttamento del pregiudizio sono dunque, a norma della Convenzione, il motivo che ha dato vita agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale: quando la diversit\u00e0 dell\u2019\u201cosservato\u201d viene percepita dall\u2019 \u201cosservatore\u201d come minaccia e non come valore particolare avente \u201cpari diritto di esistenza\u201d si innesca un meccanismo pericoloso che porta alle estreme conseguenze, come nella storia ha condotto alla strage di intere comunit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019uguaglianza formale e sostanziale (postulando l\u2019eliminazione delle diversit\u00e0 razziali ed umane, e dunque pi\u00f9 ampiamente di matrice culturale) e la centralit\u00e0 della personalit\u00e0 umana costituiscono nella Carta Unesco l\u2019antecedente logico per la \u201cpoliticizzazione\u201d dei dogmi contenuti nella stessa.<\/p>\n<p>\u00c8 questo inoltre lo scopo principale delle Nazioni Unite e del diritto internazionale generale: ripudiare lo strumento della guerra, della forza e della violenza, che senza eccessive generalizzazioni deriva dal percepire s\u00e8 stessi pi\u00f9 \u201cforti e meritevoli\u201d da un punto di vista politico, economico, sociale e culturale.<\/p>\n<p>L\u2019analisi dettagliata dell\u2019art. 1 della Convenzione indicante scopo e funzioni. Nel punto secondo disvela una serie di obblighi positivi in capo agli Stati contraenti con particolare enfasi nella lettera c del medesimo dove la frase \u00abaiuto alla conservazione del sapere\u00bb, seppur riferita ad opere materiali, \u00e8 stata considerata da autorevole dottrina un primo cenno alla dimensione umana e plurale, della cultura che culminer\u00e0 nella Dichiarazione Universale dell\u2019Unesco sulla diversit\u00e0 culturale del 2001.<\/p>\n<p>In occasione del ventesimo anniversario della propria istituzione l\u2019UNESCO il 4 novembre 1966 adotta una Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale, in seno alla Conferenza generale dell\u2019UNESCO il 4 novembre 1966. \u00a0All\u2019art. 1 viene riconosciuto che ogni cultura ha una dignit\u00e0 e un valore che devono essere preservati e si sostiene il rispetto della dignit\u00e0 e del valore di ogni cultura e del diritto di ogni popolo di sviluppare la propria cultura, affermando che tutte le culture senza distinzione sono parte del patrimonio comune dell\u2019umanit\u00e0.<\/p>\n<p>Agli artt. 5 e 6 viene sancito il dovere di ogni popolo e nazione di adoperarsi nell\u2019orizzonte di una cooperazione culturale che promuova l\u2019arricchimento delle varie culture, mantenendo il rispetto per il carattere distintivo di ognuna di esse. L\u2019art. 7 esprime la necessit\u00e0 che la cooperazione interculturale favorisca la formazione di un clima di amicizia, con conseguente statuizione all\u2019art. 10 dell\u2019importanza rivestita dall\u2019educazione delle nuove generazioni, che a tal proposito \u00e8 ribadito debba avvenire in uno spirito di amicizia, comprensione internazionale e pace. \u00a0Da ultimo come articolo di chiusura, l\u2019art.11 sancisce che i principi della dichiarazione sono applicati tenendo conto dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali.<\/p>\n<p>Due anni dopo, nel dicembre 1962, viene adottato nella medesima sede UNESCO un Protocollo istitutivo, entrato poi in vigore nel 1968, della Commissione di conciliazione avente il compito di raggiungere una soluzione relativa a qualsiasi controversia che possa insorgere tra Stati parti alla Convenzione.<\/p>\n<p>Nel 1998 si tenne a Stoccolma la Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali per lo sviluppo, con lo scopo principale di tradurre in pratica le idee e i principi contenute nell\u2019elaborato rapporto della Commissione dello stesso anno. Vi parteciparono circa 2500 persone fra esponenti governativi, leader culturali, artisti, intellettuali, studiosi e professionisti dei mass-media.<\/p>\n<p>La Conferenza ha adottato il 2 aprile 1998 il Piano d\u2019Azione sulle politiche culturali per lo sviluppo.<\/p>\n<p>I progetti dell\u2019UNESCO nel campo del dialogo interculturale sono riconducibili a due filoni rispettivamente intitolati: \u2018Strade del dialogo interculturale\u2019, \u2018Convergenza spirituale e \u2018dialogo interculturale\u2019.\u00a0 Ognuno di questi progetti \u00e8 definito da una serie di attivit\u00e0 e di prodotti (seminari, incontri, spedizioni scientifiche, esposizioni artistiche, pubblicazioni divulgative, documentari) che hanno lo scopo di sensibilizzare sugli argomenti affrontati e di stimolare la condivisione delle esperienze vissute.<\/p>\n<p>Di seguito sono illustrati alcuni fra i principali progetti:<\/p>\n<ul>\n<li>\u201cVie della seta\u201d (1988). Progetto interculturale avviato con l\u2019obiettivo di far conoscere come nel passato le rotte utilizzate per scopi commerciali tra l\u2019Europa e l\u2019Asia costituirono anche mezzo per la diffusione di idee, valori, cultura e conoscenza. Gli arricchimenti e i progressi tecnologici che ne derivarono favorirono lo sviluppo delle civilt\u00e0. Il progetto ha l\u2019obbiettivo di analizzare storicamente il vissuto di quelle zone, riscontrando gli elementi comuni che contraddistinguono le identit\u00e0 dei popoli protagonisti di questi eventi.<\/li>\n<li>\n<p>\u201cVie del ferro in Africa\u201d (1995). Progetto che intende sottolineare l\u2019importanza dell\u2019area geopolitica africana prestando particolare attenzione al dato economico, sociale e culturale del ferro nelle societ\u00e0 africane dall\u2019epoca precoloniale ai giorni nostri. L\u2019indagine viene condotta in maniera analitica partendo dall\u2019esame della tradizione, della modernit\u00e0 e del recente sviluppo del continente africano seppur con le diversificazioni fra l\u2019area meridionale e settentrionale. Il progetto si inserisce nel Decennio Mondiale per lo sviluppo culturale proclamato dalle Nazioni Unite.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>\u201cDialogo interculturale Oriente-Occidente nell\u2019Asia Centrale\u201d (1997). Un progetto interculturale adottato dalla Conferenza Generale dell\u2019UNESCO attuato ad opera dalla Divisione del dialogo interculturale con l\u2019obiettivo di fare chiarezza sui concetti di patrimonio comune e identit\u00e0 culturale plurale che sono emersi durante a fase implementativa del progetto \u201cVie della seta\u201d\u2019. In questo progetto l\u2019UNESCO fornisce assistenza operativa a istituti per gli studi interculturali in Uzbekistan, Mongolia e Cina sui temi della civilizzazione nomade e dei caravanserragli. Tale progetto si ricollega all\u2019idea del turismo interculturale che l\u2019UNESCO intende valorizzare per rafforzare il dialogo tra culture e civilt\u00e0 diverse nell\u2019ottica della promozione della multiculturalit\u00e0 e interculturalit\u00e0.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019UNESCO ha inoltre creato nella sua ottica di promozione della diversit\u00e0 culturale e nella preservazione del valore stesso che la cultura riveste nella nostra societ\u00e0, una serie di cattedre universitarie <em>ad honorem<\/em> in centri universitari con radicata esperienza in materia e con ricercatori specializzati nella storia delle religioni e impegnati nel dialogo tra le fedi. Questa rete culturale ha l\u2019obbiettivo di favorire la mobilit\u00e0 studentesca per promuovere un\u2019educazione di stampo interculturale.<\/p>\n<p>Dal 1999 sono state create otto cattedre in Universit\u00e0 d\u2019eccellenza, cui fanno riferimento altrettante materie tutte differenziate fra loro; il primo forum mondiale delle cattedre Unesco si \u00e8 svolto a Parigi dal 13 al 15 novembre 2002.<\/p>\n<p><strong>La Convenzione <em>UNESCO<\/em> sulla protezione e promozione della diversit\u00e0 delle espressioni culturali del 2005.<\/strong><\/p>\n<p>Trattando del ruolo chiave rivestito dall\u2019<em>UNESCO<\/em> nell\u2019ambito della promozione e protezione della culturale e diritti culturali annessi, particolare rilievo assumono la Dichiarazione universale sulla diversit\u00e0 culturale e la Convenzione sulla protezione e la promozione delle espressioni culturali. L\u2019ultima in particolare, riecheggiando quanto gi\u00e0 sancito dall\u2019<em>UNESCO<\/em> nel suo Trattato istitutivo, dedica un lungo preambolo alla diversit\u00e0 culturale che, in quanto colonna portante e valore comune dell\u2019intera umanit\u00e0, assume un ruolo fondamentale laddove la sua salvaguardia e tutela \u00e8 necessaria per il benefico di tutti. \u00c8 la stessa diversit\u00e0 culturale che crea \u00abun mondo prospero ed eterogeno in grado di moltiplicare le scelte possibili\u00bb La Convenzione oggi, anticipata temporalmente dalla Dichiarazione Universale sulla diversit\u00e0 culturale, rappresenta lo strumento internazionale pi\u00f9 completo sia da un punto di vista sistematico sia da un punto di vista contenutistico per quanto riguarda il grande tema della multiculturalit\u00e0 e tutela della cultura.<\/p>\n<p>La Dichiarazione del 2001 al contempo contribuisce alla chiarificazione del legame indissolubile tra i concetti di cultura, diritti culturali, identit\u00e0 culturale, diversit\u00e0 e pluralismo culturale; concetti la cui implementazione costituisce nell\u2019epoca contemporanea una delle migliori premesse per la costruzione della pace e della sicurezza internazionale.<\/p>\n<p>Concentrata in pochi articoli, con particolare rilievo al 3 e al 4, si sancisce la difesa della diversit\u00e0 culturale come imperativo etico inscindibile dal rispetto della dignit\u00e0 della persona umana. Essa implica l&#8217;impegno a rispettare i diritti dell&#8217;uomo e le libert\u00e0 fondamentali, in particolare i diritti delle minoranze e dei popoli autoctoni. Nessuno pu\u00f2 invocare la diversit\u00e0 culturale per minacciare i diritti dell&#8217;uomo garantiti dal diritto internazionale e n\u00e9 per limitarne la portata.<\/p>\n<p>Gli artt. 6 e 7 della Dichiarazione si concentrano sulla libert\u00e0 di circolazione delle idee attraverso forme di aggregazione di ogni tipo che siano a tutti accessibili nell\u2019ottica di un mutuo riconoscimento e di una pari opportunit\u00e0 nell\u2019ottica bilatere del conoscere e farsi conoscere. In questa direzione si coglie uno sviluppo progressivo laddove si evidenzia che seppur ogni creazione ed ogni espressione della nostra diversit\u00e0 culturale affonda le proprie radici nella tradizione, essa si sviluppa a contatto con altre culture, in ottica di trasmissione alle generazioni future del patrimonio di ieri e di oggi: in questa ottica la multiculturalit\u00e0 prevede anche un\u2019accezione di contaminazione.<\/p>\n<p>A norma dell\u2019art.9 il ruolo delle politiche culturali dovrebbe essere quello di catalizzatore e amplificatore di quanto sopra espresso, poich\u00e9 spetterebbe a ciascuno Stato nel rispetto degli obblighi internazionali definire una propria politica culturale che miri al progresso della creativit\u00e0.<\/p>\n<p>Per quanto attiene alla Convenzione del 2005, emerge dai lunghi \u201cconsiderando\u201d del preambolo che la Convenzione sulla protezione e promozione della diversit\u00e0 delle espressioni culturali del 2005 va a dettare una serie di norme di principio, che possono essere sviluppate in un tavolo di lavoro comune quale quello della collaborazione a livello internazionale in una comune presa di coscienza da parte delle degli Stati contraenti.<\/p>\n<p>Il documento, dopo aver all\u2019art.1 sancito gli scopi principali in chiave di promozione e protezione dei diritti culturali nascenti dalle enunciazioni contenute, e dopo aver delineato all\u2019art. 2 ben otto principi ispiratori, dedica l\u2019art.4, sezione 3 della Convenzione alle \u2018definizioni\u2019. Immediatamente si coglie l\u2019importanza assunta dalle stesse che per la prima volta vengono descritte dettagliatamente come declinazioni del concetto di cultura; concetto questo che potrebbe in virt\u00f9 della sua ampiezza definitoria, costituire un <em>vulnus<\/em> in sede di trasposizione degli obblighi assunti in sede pattizia o in ambito giurisdizionale internazionale. Vengono definite dunque in ordine: la diversit\u00e0 culturale, il contenuto culturale, le espressioni culturali, le attivit\u00e0 beni e servizi culturali, le industrie culturali, le politiche e le misure culturali, la protezione e l\u2019interculturalit\u00e0. In particolare, per diversit\u00e0 culturale ed espressioni culturali si intende: \u00abDiversit\u00e0 culturale rimanda alla moltitudine di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle societ\u00e0 si esprimono. Queste espressioni culturali vengono tramandate all\u2019interno dei gruppi e delle societ\u00e0 e diffuse tra di loro.\u00a0 La diversit\u00e0 culturale non \u00e8 riflessa unicamente nelle varie forme mediante cui il patrimonio culturale dell\u2019umanit\u00e0 viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla variet\u00e0 delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati.\u00bb \u00abPer espressioni culturali s\u2019intendono le espressioni a contenuto culturale che derivano dalla creativit\u00e0 degli individui, dei gruppi e delle societ\u00e0\u00bb<\/p>\n<p>Alla sezione 4 sono dedicati i diritti e gli obblighi dei Contraenti; in particolare all\u2019art. 6, sono individuate misure a carattere generico da rispettarsi in capo agli Stati. Il paragrafo 2 (lettere a-g) individua misure volte alla promozione e tutela della diversit\u00e0 culturale, declinata in diversi ambiti della vita sociale, sia inerenti all\u2019alfabetizzazione stessa della diversit\u00e0, sia alla predisposizione di aiuti finanziari pubblici e l\u2019incoraggiamento all\u2019istituzione di organismi senza scopo di lucro per la promozione e il libero scambio delle idee. In ultima istanza alla lettera h viene rilevato il ruolo dei media come mezzo di diffusione e come strumento di promozione della diversit\u00e0.<\/p>\n<p>Specifica attenzione \u00e8 dedicata poi alle comunit\u00e0 e culture pi\u00f9 deboli o emarginate. Secondo quanto emerge dall\u2019invito rivolto agli Stati affinch\u00e9 adottino in concreto misure di promozione e protezione delle espressioni culturali che prendano in considerazione le particolari necessit\u00e0 ed esigenze delle donne e dei diversi gruppi sociali, incluse le persone appartenenti a minoranze e ai popoli indigeni (art. 7).<\/p>\n<p>Successivamente viene richiesta la collaborazione in ottica solidale dei Paesi pi\u00f9 ricchi verso le espressioni culturali di comunit\u00e0 situate in Stati ancora in via di sviluppo, art. 14 e 16. \u00a0Proprio l\u2019art.14 introduce per la prima volta in uno strumento internazionale vincolante l\u2019idea di sviluppo sostenibile (la cui nozione \u00e8 ancora oggi dibattuta in dottrina) ancorato al concetto di cultura ed ai Paesi in via di sviluppo. A norma del citato articolo le Parti contraenti cooperando in un orizzonte solidale comune debbono consolidare proprio in quei Paesi le industrie culturali creando e rafforzando le capacit\u00e0 di distribuzione e promozione culturale, agevolando l\u2019accesso al mercato mondiale, richiedendo ai Paesi sviluppati di adottare misure adeguate a tale scopo. Questa associazione si ritiene particolarmente rilevante poich\u00e9 vi \u00e8 la presa di coscienza che la diversit\u00e0 culturale, intesa pi\u00f9 volte negli strumenti analizzati e in particolare in seno all\u2019<em>UNESCO<\/em> come patrimonio globale, e la situazione in cui versano determinate aree del mondo, siano necessariamente collegate: la necessit\u00e0 di tutela del diritto all\u2019identit\u00e0 culturale si manifesta laddove vi sono scarsi strumenti di promozione, ma ancor prima di conservazione e sostentamento.<\/p>\n<p>L\u2019identit\u00e0 culturale del singolo quanto della collettivit\u00e0 facente parte della minoranza \u00e8 minacciata e necessita di un puntuale sostegno che nella Convenzione, nella sua intenzione letterale, vuole imprimere, auspicando che i Firmatari attuino le prescrizioni comportanti gli obblighi positivi ivi contenuti. La Convenzione infatti, non si limita a individuare principi, definizioni, norme programmatiche e obblighi <em>di facere<\/em> ma prevede: l\u2019istituzione di organi ad hoc, la creazione di un fondo specializzato e una serie di meccanismi per la risoluzione delle controversie seppure in ambito di procedure di carattere non giurisdizionale o vincolante.<\/p>\n<p><em>In procedendo<\/em> viene istituto un Fondo per la diversit\u00e0 culturale a norma dell\u2019art.18 2\u2019comma, composto dai capitali depositati conformemente al Regolamento finanziario UNESCO.<\/p>\n<p>Il Fondo internazionale per la diversit\u00e0 culturale (IFCD) \u00e8 un fondo multi-donatore il cui scopo \u00e8 promuovere lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povert\u00e0 nei paesi in via di sviluppo che sono parti della Convenzione del 2005. Questo viene fatto in prima istanza tramite il sostegno a progetti che mirano a favorire la nascita di settori culturali dinamici, privilegiando attivit\u00e0 che facilitano l&#8217;introduzione e \/ o l&#8217;elaborazione di politiche e strategie che proteggono e promuovono la diversit\u00e0 delle espressioni culturali, con il conseguente rafforzamento delle infrastrutture istituzionali.<\/p>\n<p>L&#8217;IFCD \u00e8 utilizzato in particolare per promuovere la cooperazione sud-sud e nord-sud, contribuendo al raggiungimento di risultati concreti e sostenibili nonch\u00e9 di impatti strutturali nel campo culturale. Dal 2010 ad oggi, l&#8217;IFCD ha fornito finanziamenti per oltre 7 milioni di dollari per quasi 100 progetti in oltre 50 paesi in via di sviluppo andando a valorizzare le politiche culturali statutali e la capacit\u00e0 di imprenditori e industrie locali per la creazione di nuovi modelli di business per l&#8217;industria culturale.<\/p>\n<p>L\u2019art 22 istituisce invece la Conferenza delle Parti contraenti quale organo plenario e supremo della Convenzione, con obbligo di riunione cadenzata ogni due anni nel quadro della Conferenza generale dell\u2019UNESCO, potendosi inoltre riunire in seduta straordinaria se deciso o domandato dal nuovo istituito Comitato intergovernativo (per la promozione della diversit\u00e0 delle espressioni culturali) di cui per l\u2019art.23, potr\u00e0 riunirsi se richiesto da un terzo delle Parti contraenti.<\/p>\n<p>Le funzioni della Conferenza delle Parti contraenti di cui al comma 3 dell\u2019art.22 consistono: nell\u2019elezione dei membri del Comitato intergovernativo e nella ricezione ed esame dei rapporti delle Parti contraenti della presente Convenzione trasmessi dal Comitato intergovernativo; nell\u2019approvare le direttive operazionali elaborate su sua richiesta dal Comitato intergovernativo; nel prendere qualsiasi altra misura che ritiene necessaria per promuovere gli obbiettivi della presente Convenzione.<\/p>\n<p>L\u2019art. 23 istituisce quindi il Comitato intergovernativo. Esso \u00e8 composto da rappresentanti dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione ed \u00e8 eletto per quattro anni dalla Conferenza delle Parti contraenti nel momento di entrata in vigore Convenzione conformemente all\u2019art.29 (oggi chiaramente in vigore). Il Comitato intergovernativo, che si riunisce una volta all\u2019anno, funziona sotto l\u2019autorit\u00e0 della Conferenza delle Parti contraenti, conformemente alle sue direttive, e gli rende conto del suo operato.<\/p>\n<p>Le funzioni del Comitato intergovernativo sono: la promozione degli obiettivi della presente Convenzione; preparare e sottoporre all\u2019approvazione della Conferenza delle Parti contraenti, su sua richiesta, direttive operazionali riguardanti l\u2019attuazione e l\u2019applicazione delle disposizioni della Convenzione; trasmettere alla Conferenza delle Parti contraenti i rapporti delle Parti, corredati dalle sue osservazioni e da un riassunto del loro contenuto e fare raccomandazioni appropriate riguardo alle situazioni denunciate dai membri contraenti (comma 6, lettere a-f).<\/p>\n<p>Infine l\u2019allegato alla Convenzione prevede una procedura di conciliazione: la Commissione di conciliazione viene istituita dietro richiesta di una delle Parti contraenti e salvo che le Parti contraenti non decidano diversamente, la Commissione si compone di cinque membri, due nominati da ciascuna Parte interessata e un presidente selezionato di comune accordo da tali membri. La Commissione di conciliazione adotta le sue decisioni alla maggioranza dei voti espressi dai suoi membri. Essa determina la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente di comune accordo. Essa formula una proposta per la risoluzione della controversia che le Parti contraenti esamineranno in buona fede; nel caso di disaccordi riguardanti la competenza della Commissione di conciliazione, spetta alla Commissione stessa decidere in merito.<\/p>\n<p><strong>L\u2019art. 27 del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite come \u201cnorma incubatrice\u201d del diritto all\u2019identit\u00e0 culturale.<\/strong><\/p>\n<p>Il riconoscimento del diritto all\u2019identit\u00e0 culturale come primo tra i diritti culturali, secondo autorevole dottrina, \u00e8 da riscontrarsi inoltre nell\u2019 27 del Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici del 1966. Viene dato qui un impulso significativo all\u2019individuazione di un diritto all\u2019identit\u00e0 culturale delle componenti di formazioni sociali minoritarie costituendo la prima disposizione a livello mondiale dotata di forza cogente per la tutela delle minoranze.<\/p>\n<p>L\u2019articolo in questione riconosce alle persone facenti parte di minoranze, un vero e proprio diritto di godere di una serie di prerogative \u201cproprie\u201d del gruppo di riferimento quali la cultura la lingua e la religione.<\/p>\n<p>Dalla lettura della norma si evince, secondo alcuni autori, una duplice dimensione del diritto in questione sia individuale del singolo associato, sia del gruppo in quanto tale coerentemente con la teoria generale dei diritti umani, per cui gli stessi possono essere goduti sia in forma singola che collettiva, quali ad esempio tra gli altri: il diritto alle libert\u00e0 di pensiero, di culto, di informazione e di espressione. \u00a0L\u2019art. 27 nella sua formulazione esprime un <em>modus operandi<\/em> che gli Stati debbono tenere di tipo omissivo (un contegno e un obbligo generico di non ingerenza), pur lasciando certamente intravedere un moderno diritto all\u2019identit\u00e0 culturale, linguistica e religiosa.<\/p>\n<p>Essendo di fronte ad uno strumento pattizio che pu\u00f2 essere considerato come universalmente sottoscritto, \u00e8 opportuno soffermarsi per comprendere la portata della norma, sulla peculiarit\u00e0 degli obblighi stabiliti dai trattati sui diritti umani: in primis tali trattati non si prefiggono la protezione di diritti ed interessi statali, ma diritti e libert\u00e0 spettanti agli individui o a gruppi di essi, a prescindere dalla loro appartenenza o meno ad un determinato Stato essendo riconosciuti nel loro nucleo anche a soggetti apolidi. Trattati sui diritti umani hanno poi un carattere oggettivo in disaccordo al tipico rapporto sinallagmatico fra trattati multilaterali: la violazione di una norma del trattato non fa nascere in nessun altro Stato contraente il diritto di invocare la sospensione o l\u2019estinzione dello stesso a norma della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969. In terzo luogo, di riflesso a quanto sopra esposto, le regole pattizie sui diritti umani prevedono non di rado obblighi <em>erga omnes partes<\/em>: gli obblighi assunti da uno Stato contraente sono assunti nei confronti di tutti gli altri i quali, salvo eccezioni, non possono reagire alla violazione delle regole pattizie.<\/p>\n<p>La norma in questione ha assunto ed assume valore di rilievo all\u2019interno del contesto internazionale e internazionale in ordine alla copiosa attivit\u00e0 del Comitato sul rispetto del Patto sui diritti Civili e Politici e al riferimento fatto alla stessa da parte di Corti nazionali e internazionali di integrazione regionale, chiamate a valutare l\u2019esistenza di particolari diritti in capo alle minoranze o alle popolazioni indigene. A tal riguardo possono citarsi in ambito \u201cgiurisdizionale\u201d del Comitato, che si ricorda non essere uno strumento vincolante per la risoluzione delle controversie individuo-Stato, i <em>leading cases<\/em> <em>Sandra Lovelace v. Canada, Hopu and Bessert v. France <\/em>e<em> L\u00e4nsman et al. v. Finland<\/em>.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019ambito Nazionale invece, le cui sentenze sono state emesse in virt\u00f9 degli ampi riferimenti all\u2019art.27 del Patto sui diritti civili e politici, possono citarsi i casi <em>McIvor v. Canada, Calder et al. v. British Columbia, Ecuador v. Arco Oriente <\/em>e <em>Santa Clara Pueblo v. Martinez. <\/em><\/p>\n<p>Da ultimo, in ambito di sistemi di risoluzione vincolante delle controversie in ambito di integrazione regionale, ruolo preminente \u00e8 da attribuirsi al sistema interamericano: esempi ne sono il caso <em>Awas Tigni Community v. Nicaragua <\/em>e il caso <em>Maya Indigenous community of Toledo District v. Belize.<\/em><\/p>\n<p><em>(A cura di Matteo Bassetti)<\/em><\/p>\n<p><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<p>Angiolini V. (2016), <em>Sulla rotta dei diritti: diritti, sovranit\u00e0, culture<\/em>, Torino, Giappichelli.<\/p>\n<p>Cassese A. (1984), <em>Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo<\/em>, Bologna, Il Mulino.<\/p>\n<p>Donders Y. (2008), <em>A right to cultural identity in UNESCO, Cultural human rights<\/em>. Boston, Leiden.<\/p>\n<p>Focarelli C. (2013), <em>La persona umana nel diritto internazionale<\/em>, Bologna, Il Mulino.<\/p>\n<p>Focarelli C (2015)., <em>Diritto Internazionale<\/em>, Padova, Wolters Kluver Cedam.<\/p>\n<p>Piergigli V. (2001), <em>Lingue minoritarie e identit\u00e0 culturali<\/em>, Milan, Giuffr\u00e8.<\/p>\n<p>Pustorino P. (2019), <em>Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani<\/em>, Bari, Cacucci.<\/p>\n<p>Hennebel L. (2007)<em>, \u00a0La jurisprudence du Comit\u00e9 des droits de l\u2019homme des Nations Unies. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son m\u00e9canisme de protection individuelle<\/em>, Bruxelles, Bruylant.<\/p>\n<p>Sepulveda (2003), The nature of the obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights<em>, Intersentia Uitgevers.<\/em><\/p>\n<p>Tavani C. (2010), The Protection of the Cultural Identity of Minorities in International Law: Individual versus Collective Rights, <em>European Yearbook of Minority Issues,<\/em> pp. 56-59.<\/p>\n<p>Leiris M (1958), Race and Culture<em>,<\/em> <em>UNESCO<\/em>, pp. 20-23.<\/p>\n<p>Thornberry P. (1991), International Law and the Rights of Minorities, <em>Oxford<\/em> <em>University Press<\/em>, p. 188.<\/p>\n<p>Macklem P. (2008)<em>, <\/em>Minority rights in international law<em>, Oxford University Press and New York University School of Law<\/em>, pp.531-552.<\/p>\n<p>Williams P (2013), Protection, Resilience and Empowerment: United Nations Peacekeeping and Violence against Civilians in Contemporary War Zone<em>, Political Studies Association, <\/em>pp<em>. <\/em>287-298.<\/p>\n<p>Thakur R. (2017), The United Nations, peace and security: from collective security to the responsibility to protect, The United Nations: peace and security, <em>Cambridge University Press<\/em>, preambolo.<\/p>\n<p>Piergigli V. (2013), Il diritto all\u2019identit\u00e0 culturale, <em>dirittopenitenziarioecostituzione.it<\/em>, p. 3-20.<\/p>\n<p>Ferri M. (2018), The Recognition of the Right to Cultural Identity under (and beyond) international Human Rights law<em>, The Journal of law, Social Justice &amp; Global Development<\/em>, pp.1-26.<\/p>\n<p>Bersani L. (2015), La dimensione umana del patrimonio culturale nel diritto internazionale: identit\u00e0 e diritti culturali, osservatorio dei diritti umani, <em>Osservatorio dei diritti umani<\/em>, pp. 37-58.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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