{"id":9465,"date":"2021-09-24T19:59:46","date_gmt":"2021-09-24T17:59:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9465"},"modified":"2021-10-27T18:17:19","modified_gmt":"2021-10-27T16:17:19","slug":"la-rassegna-stampa-giuridica-di-economia-diritto-settembre-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-rassegna-stampa-giuridica-di-economia-diritto-settembre-2021\/","title":{"rendered":"La rassegna stampa giuridica di Economia &#038; Diritto &#8211; Settembre 2021"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><strong>Cassazione Ordinanza n. 24060 del 06.09.2021<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<div>&#8220;Per questa Corte, in tema di societ\u00e0 di comodo, in caso di mancato superamento del test di operativit\u00e0, permane la possibilit\u00e0 per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalit\u00e0 elusiva delle societ\u00e0 non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a s\u00e9 non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita &#8220;ex lege&#8221;, non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell&#8217;interpello disapplicativo&#8221;.<\/div>\n<div>\n<div>\n<p><strong>Cassazione Ordinanza n. 24238 del 08.09.2021<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<div>&#8220;Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimit\u00e0, in presenza di accertamenti bancari svolti ai sensi dell&#8217;art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, \u00e8 onere del contribuente imprenditore dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano essere recuperati a tassazione o per averne egli gi\u00e0 tenuto conto nelle dichiarazioni o perch\u00e9 fiscalmente non rilevanti, siccome non riferibili ad operazioni imponibili; e, per volont\u00e0 di legge, l&#8217;onere dell&#8217;amministrazione di provare la sua pretesa \u00e8 soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, restando a carico del contribuente l&#8217;onere di provare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, fornendo una prova non generica, ma analitica, riferita quindi ad ogni singolo versamento bancario&#8221;<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div>\n<p><strong>Corte di Cassazione Ordinanza n. 24870 del 15 settembre 2021<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<div>&#8211; presunzione di distribuzione di utili extracontabili in societ\u00e0 a ristretta base societaria &#8211;<\/div>\n<div>\n<p>&#8220;La prova contraria del contribuente \u00e8 tradizionalmente ritenuta\u00a0quella per cui gli utili non sono stati distribuiti, per esempio perch\u00e9\u00a0reinvestiti (sez. V, n. 32959 dei 2018; n. 27778 del 2017), prova che il\u00a0contribuente pu\u00f2 fornire anche nel suo ruolo d\u00ec titolare meramente\u00a0formale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria,\u00a0perch\u00e9 comunque il ruolo formale permette, se del caso, di accedere ai\u00a0libri sociali per acquisire elementi a tal fine.\u00a0Tuttavia, come il contribuente sottolinea, anche in memoria, si \u00e8 in\u00a0effetti sviluppato negli ultimi anni un ulteriore orientamento sulla prova\u00a0contraria, tale per cui la stessa pu\u00f2 anche consistere nella\u00a0dimostrazione del socio formale di essere stato, in realt\u00e0, estraneo alla\u00a0gestione societaria. Sez. V, n. 34282 del 2019 e n. 15895 del 2020 sono tra le pi\u00f9\u00a0recenti espressioni di questo orientamento, ed hanno ammesso come\u00a0prova liberatoria della presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio anche &#8220;la dimostrazione della propria estraneit\u00e0 alla\u00a0gestione e conduzione societaria (Cass., n. 1932\/2016; Cass.,\u00a017461\/2017; Cass., 26873\/2016; Cass., 9 luglio 2018, n. 18042;\u00a0Cass., 27 settembre 2018, n. 23247)&#8221;.\u00a0Nella specie questa prova si ricaverebbe in particolare, nella\u00a0prospettazione del contribuente, dal fatto che il ricorrente non \u00e8 stato\u00a0coinvolto, n\u00e9 come indagato n\u00e9 come imputato, nell&#8217;indagine penale\u00a0sulla societ\u00e0.\u00a0Orbene, al di l\u00e0 del merito del caso specifico che, a questo punto,\u00a0dovr\u00e0 essere riesaminato, resta il fatto che il suddetto sviluppo della\u00a0giurisprudenza di questa Corte sulla prova contraria, tale per cui la\u00a0stessa pu\u00f2 consistere non solo nel fatto che gli utili non sono stati\u00a0distribuiti, ma anche nel fatto che il singolo socio dimostri che estraneo alla gestione, non \u00e8 stato considerato dalla CTR che ha\u00a0continuato a ritenere rilevante solo il &#8220;diverso impiego&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p><strong>Corte di Cassazione\u00a0ordinanza n. 25530 depositata il 21 settembre 2021<\/strong><\/p>\n<p>\u201cVa quindi esclusa una responsabilit\u00e0 diretta dell&#8217;ex amministratore per le obbligazioni tributarie della societ\u00e0. Nel caso di specie, non viene eccepita dalla tale peculiare ipotesi di responsabilit\u00e0 dell\u2019amministratore, n\u00e9 viene allegata la sussistenza dei relativi elementi costituivi. Questa Corte (v. dal ultimo n. 15378\/2020) ha statuito che la responsabilit\u00e0 dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di societ\u00e0 in liquidazione, in presenza dell\u2019integrazione delle distinte fattispecie previste dall\u2019art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l\u2019ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, \u00e8 responsabilit\u00e0 per obbligazione propria ex <em>lege <\/em>(per gli organi, in base agli artt. 1 176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria ), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorch\u00e9 la societ\u00e0 sia cancellata dal Registro delle Imprese (cfr. Cass. n. 7327\/2012; conf. Cass. nn. 29969\/2019, 17020\/2019); con \u00a0riguardo ai \u00a0crediti \u00a0per \u00a0imposta\u00a0\u00a0sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati carico della societ\u00e0, \u00e8 riconosciuta, infatti, all\u2019amministrazione finanziaria dal D.P.R, n. 602 del 1973, art. 36 (applicabile ratione temporis alle sole imposte sui redditi di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 19) azione di responsabilit\u00e0 nei confronti del liquidatore, nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilit\u00e0 della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, con azione esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della societ\u00e0 possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attivit\u00e0 della liquidazione medesima (cfr. SU 2820\/1985; conf. Cass. nn. 2768\/1989, 9688\/1995,8685\/2002), e tale azione \u00e8 parimenti esercitabile, ai sensi dell\u2019art. 36, 4 0 co., DPR n. 602\/1973, nei confronti degli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivit\u00e0 sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili; quello verso il liquidatore e l\u2019amministratore \u00e8, in conclusione, credito dell\u2019amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma pi\u00f9 che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all\u2019obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilit\u00e0 stessa(S.U. 2767\/1989), ancorch\u00e9 detta responsabilit\u00e0 debba essere accertata dall\u2019Ufficio con atto motivato da notificare a i sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale \u00e8 ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex art. 36 cit., penult. e ult. c.c. (cfr. Cass. nn, 7327\/2012, 1196B\/20 12); essa \u00e8, sempre, riconducibile alle norme degli artt. 1176 e 1218 c,c.(Cass. 12546\/2001), con onere per l&#8217;Amministrazione di provare d\u2019avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti dell&#8217;liquidatore (Cass. 10508\/2008); con riguardo al caso in esame manca quell\u2019atto motivato che accerti la responsabilit\u00e0 dell\u2019amministratore in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attivit\u00e0 nel patrimonio della societ\u00e0 e della distrazione di tali attivit\u00e0 a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute, ed ogni eventuale integrazione avvenuta sul punto solo in corso di causa trascura che nel giudizio tributario, l\u2019oggetto del dibattito processuale \u00e8 delimitato da un lato dalle ragioni di fatto e di diritto \u00a0esposte dall\u2019Ufficio nell\u2019atto impositivo impugnato, e dall\u2019altro dagli specifici e correlati motivi i d\u2019impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo (cfr. Cass. n, 10779\/2007)\u201d.<\/p>\n<p><em>(Rassegna a cura di Michele Vanadia)<\/em><\/p>\n<\/div>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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