{"id":9531,"date":"2021-11-29T18:03:35","date_gmt":"2021-11-29T17:03:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9531"},"modified":"2021-11-29T18:03:35","modified_gmt":"2021-11-29T17:03:35","slug":"i-patti-parasociali-normativa-italiana-e-cinese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/i-patti-parasociali-normativa-italiana-e-cinese\/","title":{"rendered":"I patti parasociali: normativa italiana e cinese"},"content":{"rendered":"<p>I patti parasociali sono contratti che si caratterizzano per porsi a fianco del contratto di societ\u00e0 e sono disciplinati dagli artt. 2341 bis e 2341 ter c.c.. Detti accordi sono disciplinati all\u2019interno del Titolo quinto del Libro quinto del Codice Civile in materia di S.p.a. ma \u00e8 pacifico che questi possano essere adottati da tutte le altre tipologie societarie.<\/p>\n<p>L\u2019art. 2341 bis, al primo comma lett. <em>a<\/em>) c.c., stabilisce che i patti devono avere per oggetto l\u2019esercizio del diritto di voto, il quale pertanto perde la sua caratteristica di assoluta libert\u00e0. Lo scopo di tali patti \u00e8 quello di regolare il comportamento dei soci all\u2019interno della societ\u00e0: si tratta di contratti con cui due o pi\u00f9 soci assumono impegni reciproci riguardo all\u2019esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria posseduta da ciascuno.<\/p>\n<p><strong>Art. 2341 bis<\/strong><br \/>\n<em>I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della societ\u00e0:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) hanno per oggetto l&#8217;esercizio del diritto di voto nelle societ\u00e0 per azioni o nelle societ\u00e0 che le controllano [1] <\/em><\/li>\n<li><em>b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in societ\u00e0 che le controllano [2]<\/em>;<\/li>\n<li><em>c) hanno per oggetto o per effetto l&#8217;esercizio anche congiunto di un&#8217;influenza dominante su tali societ\u00e0 <\/em>[3]<em>, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.<\/em><\/p>\n<p><strong>Art. 2341 ter<\/strong><br \/>\n<em>Nelle societ\u00e0 che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla societ\u00e0 e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l&#8217;ufficio del registro delle imprese.<\/em><\/p>\n<p><em>In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell&#8217;articolo\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quinto\/titolo-v\/capo-v\/sezione-vi\/art2377.html\"><em>2377<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p>\n<p>Stando al dato letterale delle disposizioni sopra riportate, i patti parasociali servono quindi a stabilire gli assetti proprietari o di governo della societ\u00e0 e hanno per oggetto l\u2019esercizio del diritto di voto da parte dei soci sottoscrittori, pongono un limite al trasferimento delle azioni o delle partecipazioni e stabiliscono chi decide nella societ\u00e0.<\/p>\n<p>A titolo esemplificativo, se due soci detengono ognuno il 30% delle azioni societarie e decidono di stipulare un patto parasociale, di fatto controllano la societ\u00e0 (dal momento che, nel complesso, detengono il 60% delle azioni, superando la percentuale discriminante del 50% +1). I patti parasociali non possono avere durata superiore ai cinque anni, ma \u00e8 possibile rinnovarli; tuttavia, qualora non sia stato fissato un termine di durata, un contraente pu\u00f2 recedere con preavviso di 180 giorni.<br \/>\nAll\u2019art. 2341 ter, invece, viene indicata la disciplina di tali patti all\u2019interno delle societ\u00e0 che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e quindi quotate in Borsa. In questa casistica, i patti parasociali devono essere comunicati alla societ\u00e0 e dichiarati in apertura di ogni assemblea.<\/p>\n<p>A differenza delle clausole dell\u2019atto costitutivo, i patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria, vincolando solamente i soci che li sottoscrivono e non i futuri acquirenti o sottoscrittori di azioni di nuova emissione. Nelle societ\u00e0 non quotate, i patti parasociali valgono solo per i contraenti e non per chi eventualmente subentra nella societ\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Le tipologie di patti parasociali<\/strong><\/p>\n<p>Sempre in riferimento all\u2019art. 2341 bis, occorre soffermarsi sulle tre tipologie tipiche di patti parasociali, cio\u00e8 i sindacati (o convenzioni) di voto, di blocco e di controllo.<\/p>\n<p>I sindacati di voto regolano l\u2019esercizio del diritto di voto in assemblea, e possono derivare:<\/p>\n<ul>\n<li>dall\u2019accordo tra pi\u00f9 azionisti, che si impegnano a votare nello stesso modo;<\/li>\n<li>dall\u2019accordo tra pi\u00f9 azionisti, che danno mandato di rappresentanza a un soggetto terzo, il quale in assemblea esprimer\u00e0 il suo voto secondo le direttive del sindacato di voto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I sindacati di blocco si riferiscono, invece, agli accordi tra soci finalizzati a limitare l\u2019alienazione delle partecipazioni, con l\u2019obbligo, in caso contrario, di offrire le azioni in prelazione agli altri soci aderenti al sindacato di blocco in proporzione alle azioni detenute da ciascuno.<\/p>\n<p>Infine, i sindacati di controllo sono quelle convenzioni aventi come fine l\u2019esercizio congiunto di un\u2019influenza dominante all\u2019interno della societ\u00e0, andando ad influenzare la governance e gli assetti proprietari.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la pubblicit\u00e0 dei patti parasociali, nelle societ\u00e0 chiuse non \u00e8 prevista alcuna forma pubblicitaria, mentre nelle societ\u00e0 quotate e in quelle con azionariato diffuso i patti parasociali devono essere comunicati e dichiarati in apertura di ogni assemblea. L\u2019art. 122, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 [4], dispone che i patti parasociali, aventi per oggetto l\u2019esercizio del diritto di voto nelle societ\u00e0 per azioni quotate e delle societ\u00e0 controllanti, entro cinque giorni dalla stipulazione devono essere:<\/p>\n<ol>\n<li>a) comunicati alla Consob;<\/li>\n<li>b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;<\/li>\n<li>c) depositati nel Registro delle imprese del luogo ove la societ\u00e0 ha la sua sede legale;<\/li>\n<li>d) comunicati alla societ\u00e0 con azioni quotate.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Alcune clausole tipiche<\/strong><\/p>\n<p>All\u2019interno dei contratti parasociali internazionali (shareholders\u2019 agreements) troviamo alcune clausole spesso usate per sanare le situazioni di stallo che possono verificarsi a causa di disaccordi tra i soci, tra cui le clausole di covendita e la clausola della roulette russa.<\/p>\n<p>Tra le clausole di covendita [5] ricordiamo:<br \/>\n1)\u00a0 la clausola di drag along, o patto di trascinamento, che prevede il diritto del socio di maggioranza di trascinare il socio di minoranza nelle proprie negoziazioni con l\u2019acquirente della propria partecipazione, forzando la vendita dei titoli detenuti dai soci minoritari. Il beneficiario di una clausola di drag along \u00e8 generalmente il socio di maggioranza che, in caso di cessione della propria partecipazione sociale, potr\u00e0 obbligare all\u2019exit anche i soci di minoranza, tutelandosi in questo modo da un eventuale ostruzionismo da parte della minoranza;<br \/>\n2) la clausola di tag along, o patto di accordamento, che prevede, al contrario, la possibilit\u00e0 per i soci di minoranza di seguire il socio di maggioranza nella cessione delle proprie quote partecipative, approfittando delle condizioni economiche ottenute da quest\u2019ultimo nella negoziazione con l\u2019acquirente.<\/p>\n<p>Un caso pi\u00f9 limitato e meno frequente \u00e8 quello della cosiddetta <em>clausola della roulette russa<\/em>. In particolare, in una societ\u00e0 caratterizzata dalla presenza di due soci detentori di partecipazioni paritetiche, \u00e8 possibile che si verifichi un\u2019ipotesi di stallo decisionale (detto anche dead- lock), paralizzando di fatto l\u2019attivit\u00e0 della societ\u00e0. Questa circostanza, protraendosi nel tempo, potrebbe portare addirittura allo scioglimento della societ\u00e0 [6]. Per porvi rimedio, \u00e8 stata prevista la clausola della roulette russa, che concede a una delle parti di fissare il prezzo delle azioni e all\u2019altra di scegliere se venderle o acquistarle, tramite una riallocazione delle partecipazioni sociali. La clausola della roulette russa rimane valida finch\u00e9 la medesima persegua interessi meritevoli di tutela secondo l\u2019ordinamento giuridico, risolvendo la situazione di stallo attraverso la decisione di acquisto o di vendita, salvaguardando quindi il progetto imprenditoriale ovvero facendo s\u00ec che si eviti l\u2019ipotesi di liquidazione della societ\u00e0 [7].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>I patti parasociali nell\u2019ordinamento cinese<\/strong><\/p>\n<p>In questa seconda parte, andremo ad affrontare brevemente la disciplina dei patti parasociali all\u2019interno dell\u2019ordinamento cinese, per evidenziare elementi di somiglianza e\/o di diversit\u00e0 con la disciplina italiana.<\/p>\n<p>In primo luogo, preme rilevare che, sebbene ampiamente utilizzati, i patti parasociali non sono espressamente regolamentati dalla Chinese Company Law (\u201cCCL\u201d) [8]; il loro utilizzo \u00e8 previsto per colmare le eventuali lacune statutarie, ma non possono in alcun modo sostituire la volont\u00e0 dei soci.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Distribuzione dei dividendi<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Uno degli ambiti di maggior applicazione dei patti parasociali nel diritto societario cinese \u00e8 quello della distribuzione dei dividendi. L\u2019art. 35 della CCL stabilisce che \u201c<em>Shareholders shall draw dividends in proportion to the capital contributions they made; and when a company increases its capital, its shareholders shall have the right of first refusal to make their subscriptions in proportion to the capital contributions they made, except where all the shareholders have agreed to draw the dividends not in proportion to their capital contributions or to do without the right of first refusal in proportion to their capital contributions when making subscriptions\u201d<\/em>[9].<\/p>\n<p>Pertanto le clausole di preferenza sui dividendi, presenti nei patti parasociali, anche se non espressamente previste, possono trovare una disposizione legittimante nel diritto societario cinese.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Accordi di voto<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Un\u2019altra fattispecie di patti parasociali sono gli accordi di voto, equiparabili ai nostri sindacati di voto di cui alla lett. a) dell\u2019art. 2341 bis, primo comma, c.c.. Gli accordi di voto sono contratti stipulati tra gli azionisti, e regolano le modalit\u00e0 con cui essi possono esercitare il potere di voto in determinate circostanze.<\/p>\n<p>L\u2019art. 43 della CCL recita: <em>\u201cShareholders shall exercise their voting rights at a meeting of the shareholders\u2019 assembly in proportion to their respective capital contributions, except where otherwise provided for by the company\u2019s articles of association\u201d<\/em> [10]. Pertanto, in base all\u2019art. 43, il diritto societario cinese consente agli azionisti di discostarsi dalla regola predefinita. Gli accordi di voto rivestono particolare importanza per alcune delibere specificate all\u2019art. 44, quali l\u2019aumento o riduzione di capitale, la fusione e la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della societ\u00e0 [11].<\/p>\n<p>Sebbene non siano quindi espressamente disciplinati, per poterne stabilire la validit\u00e0, l&#8217;art. 52 della legge sui contratti offre un&#8217;utile interpretazione della questione, indicando le circostanze di invalidit\u00e0 di un accordo. In forza di detta disposizione, un contratto non \u00e8 ritenuto valido qualora concorra una delle seguenti circostanze:<\/p>\n<p>(i) una delle parti induce la conclusione del contratto con frode o coercizione, danneggiando cos\u00ec gli interessi dello Stato;<\/p>\n<p>(ii) Le parti colludono in malafede, danneggiando cos\u00ec gli interessi dello Stato, della collettivit\u00e0 o di terzi;<\/p>\n<p>(iii) Le parti intendono nascondere uno scopo illegale con il pretesto di una transazione legittima;<\/p>\n<p>(iv) Il contratto lede gli interessi pubblici;<\/p>\n<p>(v) Il contratto viola una disposizione imperativa di qualsiasi legge o regolamento amministrativo. &#8221;<\/p>\n<p>Ne consegue che, se gli accordi di voto non violano le disposizioni del precedente articolo, l\u2019accordo deve essere ritenuto valido, efficace ed applicabile, sulla base della liber\u00e0 contrattuale delle parti.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tutela degli azionisti<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019ultima casistica che prenderemo in esame \u00e8 quella dei patti parasociali legati alla tutela degli azionisti. L\u2019art. 75 della CCL prevede che <em>\u201cUnder one of the following circumstances, where a shareholder votes against the resolution adopted by the shareholders\u2019 assembly, he may request the company to purchase his equity at a reasonable price: <\/em><\/p>\n<p><em>(1) The company fails to distribute its profits to the shareholders for five consecutive years, when it has been making profits for five years running and meets the conditions for distributing profits as is provided for by this Law; <\/em><\/p>\n<p><em>(2) The company is to be merged or divided, or the principal part of its property is to be transferred; or <\/em><\/p>\n<p><em>(3) When the period of business stipulated by the company\u2019s articles of association expires or other situations originating the dissolution stipulated by the said articles of association arise, a resolution is adopted by the shareholders\u2019 assembly to revise the articles of association for continued existence of the company. <\/em><\/p>\n<p><em>Where a shareholder fails to reach an agreement on the equity purchase with the company within 60 days from the date the resolution is adopted by the shareholders\u2019 assembly, he may bring a suit before a people\u2019s court within 90 days from the date the resolution is adopted by the shareholders\u2019 assembly\u201d<\/em> [12].<\/p>\n<p>Nel caso in cui l&#8217;azionista voti contro alcune delibere assunte in assemblea, l&#8217;azionista pu\u00f2 chiedere alla societ\u00e0 di acquistare la propria partecipazione ad un prezzo ragionevole. L&#8217;azionista pu\u00f2 richiedere il riacquisto della propria quota di partecipazione se i dividendi non vengono pagati per 5 anni consecutivi in \u200b\u200bcui la Societ\u00e0 opera con profitto; la societ\u00e0 si fonde, viene scissa o viene trasferita la parte principale della sua propriet\u00e0, o quando viene modificato lo statuto per prolungare la durata della societ\u00e0. Nel caso in cui non venga trovato un accordo per l&#8217;acquisto della quota di partecipazione, l&#8217;azionista pu\u00f2 rivolgersi ad un tribunale competente entro 90 giorni dalla votazione.<\/p>\n<p>Dal momento che queste tutele non risultano totalmente esaustive, i patti parasociali trovano la loro utilit\u00e0 affiancandosi alla legislazione e fornendo agli azionisti una maggior tutela e un maggior potere decisionale. A causa della mancanza di una legislazione specifica, la validit\u00e0 specifica e l&#8217;applicabilit\u00e0 del patto parasociale dovranno essere valutate caso per caso.<\/p>\n<p><em>(A cura di Lorenzo Nobile)<\/em><\/p>\n<p><strong>RIFERIMENTI<\/strong><\/p>\n<p>[1] Sindacati di voto<\/p>\n<p>[2] Sindacati di blocco<\/p>\n<p>[3] Sindacati di controllo<\/p>\n<p>[4] T.U.F.<\/p>\n<p>[5] C. d\u2019Alessandro, Patti di co-vendita (tag along e drag along)<\/p>\n<p>[6] L\u2019art. 2484 c.c.\u00a0prevede tra le possibili\u00a0cause di scioglimento\u00a0delle societ\u00e0 l\u2019impossibilit\u00e0 di funzionamento e la prolungata inattivit\u00e0 dell\u2019assemblea<\/p>\n<p>[7] Si veda la sentenza n. 19708\/17 del Tribunale di Roma<\/p>\n<p>[8] <a href=\"http:\/\/english.court.gov.cn\/2016-04\/14\/content_24532981_2.htm\">Company Law of the People&#8217;s Republic of China (court.gov.cn)<\/a><\/p>\n<p>[9] Art. 35, <a href=\"http:\/\/english.court.gov.cn\/2016-04\/14\/content_24532981_2.htm\">Company Law of the People&#8217;s Republic of China,<\/a> 2006<\/p>\n<p>[10] Art. 43, <a href=\"http:\/\/english.court.gov.cn\/2016-04\/14\/content_24532981_2.htm\">Company Law of the People&#8217;s Republic of China,<\/a> 2006<\/p>\n<p>[11] Art. 44, <a href=\"http:\/\/english.court.gov.cn\/2016-04\/14\/content_24532981_2.htm\">Company Law of the People&#8217;s Republic of China,<\/a> 2006<\/p>\n<p>[12] Art. 75, <a href=\"http:\/\/english.court.gov.cn\/2016-04\/14\/content_24532981_2.htm\">Company Law of the People&#8217;s Republic of China,<\/a> 2006<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.<br \/>\nSeguici anche su <strong><a href=\"https:\/\/t.me\/economiaedirittonews\">Telegram<\/a><\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/economiaediritto-it\"><strong>LinkedIn<\/strong><\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/economiaediritto\/\">Facebook<\/a><\/strong>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I patti parasociali sono contratti che si caratterizzano per porsi a fianco del contratto di societ\u00e0 e sono disciplinati dagli artt. 2341 bis e 2341 ter c.c.. 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