{"id":9618,"date":"2022-03-02T21:39:43","date_gmt":"2022-03-02T20:39:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9618"},"modified":"2022-03-02T21:43:58","modified_gmt":"2022-03-02T20:43:58","slug":"la-rassegna-stampa-giuridica-di-economia-diritto-febbraio-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-rassegna-stampa-giuridica-di-economia-diritto-febbraio-2022\/","title":{"rendered":"La rassegna stampa giuridica di Economia &#038; Diritto &#8211; Febbraio 2022"},"content":{"rendered":"<p><strong>Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 3182 del 2 febbraio 2022<\/strong><\/p>\n<p>In tema di accertamento delle imposte, l\u2019autorizzazione del Procuratore della Repubblica all\u2019apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall\u2019art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633\/1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virt\u00f9 del richiamo contenuto nell\u2019art. 33 del d.P.R. n. 600\/1973), \u00e8 richiesta soltanto nel caso di \u201capertura coattiva\u201d, e non anche ove l\u2019attivit\u00e0 di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente, senza che ai fini della valida espressione di tale consenso sia necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l\u2019apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso nell\u2019art. 52 cit. e neanche nell\u2019art. 12, comma 2, della legge n. 212\/2000.<\/p>\n<p><strong>Estratto ruolo: questione rimessa alle Sezioni Unite<\/strong> <strong>Cassazione Civile ordinanza interlocutoria n. 4526 del 11.02.2022<\/strong><\/p>\n<p>La questione risolta dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 19704\/2015 deve essere affrontata alla luce dell\u2019art. 3-bis DL 146\/2021, convertito in Legge n. 215\/2021, avente ad oggetto la non impugnabilit\u00e0 dell\u2019estratto di ruolo e limiti all\u2019impugnabilit\u00e0 del ruolo. In particolare, deve verificarsi se lo jus superveniens abbia o meno valore retroattivo, con eventuale applicabilit\u00e0 anche ai giudizi tributari in corso. Il Collegio tenuto conto della particolare rilevanza dei principi, anche costituzionali, sottesi alla soluzione, con possibili ricadute pure al di fuori del processo tributario, cio\u00e8 nei processi civili e previdenziali, ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per questione di massima di particolare importanza.<\/p>\n<p><strong>Cassazione Ordinanza N 5059 del 16 febbraio 2022<\/strong><\/p>\n<p>&#8220;1.2 Nella specie, in conformit\u00e0 al principio enunciato, il giudice di appello ha accertato l\u2019estraneit\u00e0 della contribuente ad ogni coinvolgimento nelle operazioni soggettivamente inesistenti, valutando l\u2019irrilevanza presuntiva delle circostanze dedotte dall\u2019amministrazione finanziaria in sede di accertamento, in particolare la mancanza di una sede operativa adeguata allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 commerciale e la omissione della tenuta della contabilit\u00e0. Secondo la sentenza impugnata, infatti, \u00abnella fattispecie in esame, l\u2019unica circostanza valorizzata in sede di accertamento dai verificatori \u00e8 quella secondo cui la societ\u00e0 cedente non aveva \u201cmai avuto una sede operativa adeguata allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 asseritamente svolta, n\u00e9 tenuto conto della contabilit\u00e0\u201d; tale circostanza, a giudizio di questa Commissione, \u00e8 da s\u00e9 sola inidonea a costituire prova presuntiva dello stato soggettivo del contraente, di \u201cconsapevolezza che l\u2019operazione si inseriva in un\u2019evasione dell\u2019imposta\u201d\u00bb. Difatti, le circostanze poste a base dell\u2019accertamento della polizia tributaria (peraltro, non riprodotte in ricorso ai fini dell\u2019autosufficienza) non sono idonee a presumere la conoscibilit\u00e0 per il contribuente della natura fittizia delle cessioni di bestiame&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Cassazione ordinanza n. 4814 del 15 febbraio 2022<\/strong><\/p>\n<p>4.2. A conferma della legittimit\u00e0 dell&#8217;avviso di accertamento, la CTR ha evidenziato che il contribuente non aveva fornito alcuna prova del fatto che il cavallo, inscritto all&#8217;anagrafe equina, venisse utilizzato in proprio, per fini meramente affettivi, ulteriormente giustificando l&#8217;inclusione del cavallo nell&#8217;ambito dei beni-indice osservando che il possesso di un cavallo da equitazione, anche per il solo utilizzo nel tempo libero, \u00e8 un hobby costoso, considerati i costi di gestione dell&#8217;animale.<\/p>\n<p>4.3. Come condivisibilmente gi\u00e0 osservato da questa Corte (Cass. n. 21335 del 2015), costituisce indice di capacit\u00e0 contributiva non gi\u00e0 il generico possesso di cavalli, ma solo di quelli da equitazione o da corsa; nella prima categoria dovendosi intendere ricompresi, per come<br \/>\nspecificato dallo stesso documento di prassi invocato dalla ricorrente (circolare n. 27 del 1981), sia i cavalli da concorso ippico che quelli da maneggio.<\/p>\n<p>4.4. Solo in relazione a tale categoria, infatti, \u00e8 possibile apprezzare la ratio delle norme, che \u00e8 quella di assegnare solo ai cavalli adibiti a specifiche attivit\u00e0, la qualit\u00e0 di indici di particolare capacit\u00e0 contributiva, in ragione del loro costo di acquisto e delle spese necessarie per la cura<br \/>\ne l&#8217;addestramento.<\/p>\n<p>4.5. Conseguentemente, nel precedente indicato, la Corte ha escluso la possibilit\u00e0 di ricondurre alla categoria in oggetto il cavallo adibito esclusivamente a passeggiate, osservando come tale attivit\u00e0 non possa &lt;4.6. Affermando che \u00ab\u00e8 fatto notorio come il possesso di un cavallo da equitazione, anche per il solo utilizzo nel tempo libero, sia un hobby costoso considerati i costi di gestione dell&#8217;animale\u00bb e che il possesso del cavallo \u00abnon pu\u00f2 essere assimilato al possesso di animali di affezione come cani e gatti, la cui gestione non comporta sicuramente le ingenti spese invece necessarie per un cavallo\u00bb, la CTR, assegnando valenza significativa al semplice possesso del cavallo, ha omesso di<br \/>\napplicare correttamente i principi sopra enunciati, trascurando di accertare se l&#8217;animale posseduto dal contribuente debba essere iscritto nell&#8217;unica categoria rilevante ai fini del riscontro dell&#8217;esistenza di un bene-indice di capacit\u00e0 contributiva.<\/p>\n<p>5 Per le ragioni enunciate, il ricorso va accolto, in relazione al quarto motivo, con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, che provveder\u00e0, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p><em>(Rassegna a cura di Michele Vanadia)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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