{"id":9671,"date":"2022-05-03T19:36:13","date_gmt":"2022-05-03T17:36:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9671"},"modified":"2022-05-03T19:38:19","modified_gmt":"2022-05-03T17:38:19","slug":"la-rassegna-stampa-giuridica-di-economia-diritto-aprile-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-rassegna-stampa-giuridica-di-economia-diritto-aprile-2022\/","title":{"rendered":"La rassegna stampa giuridica di Economia &#038; Diritto &#8211; Aprile 2022"},"content":{"rendered":"<p><strong>Corte di Cassazione sentenza n. 12713 del 21 aprile 2022<\/strong><\/p>\n<p>9 Con il loro primo motivo di ricorso, i contribuenti criticano la violazione di legge in cui sarebbe incorsa l&#8217;impugnata CTR, per non aver rilevato la nullit\u00e0 dell&#8217;avviso di accertamento, notificato alla societ\u00e0 senza rispettare il termine di sessanta giorni decorrente dalla redazione e comunicazione del Processo Verbale di Costatazione. Non risulta contestato che il PVC sia stato redatto il 4.12.2008, a seguito di conclusione delle operazioni di accertamento. Altrettanto incontestato \u00e8 il dato che l&#8217;avviso di accertamento per cui \u00e8 causa \u00e8 stato notificato il 10.12.2008. Pertanto il termine di sessanta giorni di cui all&#8217;art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, non \u00e8 stato rispettato dall&#8217;Amministrazione finanziaria.<\/p>\n<p>9.1. In proposito deve ricordarsi che, a seguito delle oscillazioni giurisprudenziali richiamate dalle parti nei loro scritti difensivi, questa Corte di legittimit\u00e0 ha raggiunto in materia un orientamento ormai consolidato, espresso anche pronunciando a Sezioni Unite. Si \u00e8 infatti chiarito che &#8220;in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l&#8217;art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l&#8217;inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l&#8217;emanazione dell&#8217;avviso di accertamento &#8211; termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un&#8217;ispezione o una verifica nei locali destinati all&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni &#8211; determina di per s\u00e9, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l&#8217;illegittimit\u00e0 dell&#8217;atto impositivo emesso ante tempus, poich\u00e9 detto termine \u00e8 posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed \u00e8 diretto al migliore e pi\u00f9 efficace esercizio della potest\u00e0 impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell&#8217;atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l&#8217;emissione anticipata, bens\u00ec nell&#8217;effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall&#8217;osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all&#8217;epoca di tale emissione, deve essere provata dall&#8217;ufficio&#8221;, Cass. S.U., 29.07.2013, n. 18184.<\/p>\n<p>9.2. Nel caso di specie, pure nel suo ricorso per cassazione, anche a prescindere da quanto a suo tempo riportato negli avvisi di accertamento, l&#8217;Amministrazione finanziaria indica quali ragioni dell&#8217;urgenza: &#8220;l&#8217;ufficio si \u00e8 immediatamente attivato ponendo in essere un&#8217;attivit\u00e0 di controllo che ha assicurato al contribuente una attiva cooperazione al procedimento amministrativo (vedasi al riguardo i verbali giornalieri allegati al pvc); tenuto conto della rilevanza degli imponibili accertati dall&#8217;ufficio e dell&#8217;imminente decadenza dei termini di accertamento previsti dall&#8217;art. 43 del Dpr 600\/73, si realizzano pienamente i requisiti di particolare e motivata urgenza prescritti dall&#8217;art. 12 della L. 212\/2000&#8221; (controric., p. 12).<\/p>\n<p>9.2.1. Questi argomenti non possono essere condivisi. Lo svolgimento del contraddittorio preventivo in sede amministrativa, infatti, \u00e8 adempimento diverso e non sostitutivo rispetto all&#8217;obbligo di riconoscimento al contribuente di un termine minimo di sessanta giorni, a seguito della comunicazione degli esiti dell&#8217;accertamento mediante consegna del PVC, prima di provvedere all&#8217;emanazione dell&#8217;atto impositivo. Inoltre, &#8220;la rilevanza degli imponibili accertati&#8221; non ha evidentemente rilievo al fine di dimostrare l&#8217;urgenza del provvedere, anche limitando le garanzie predisposte a favore del contribuente dall&#8217;ordinamento tributario. Neppure la prossimit\u00e0 della scadenza del termine utile per procedere all&#8217;accertamento, evitando l&#8217;Amministrazione finanziaria di incorrere nella decadenza dal potere di esercizio della pretesa impositiva, integra una ragione di urgenza che possa consentire di limitare le tutele riconosciute al contribuente. A tale ultimo proposito questa Corte di legittimit\u00e0 ha condivisibilmente ribadito che &#8220;in materia di garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine decadenziale dell&#8217;azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell&#8217;inosservanza del termine dilatorio di cui all&#8217;art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000&#8243;, Cass. sez. VI-V, 16.3.2016,n. 5149.<\/p>\n<p>9.3. Il primo motivo di ricorso proposto dai contribuenti risulta quindi fondato, e deve essere pertanto accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata, perch\u00e9 l&#8217;avviso di accertamento notificato alla societ\u00e0 risulta invalido sin dalla sua origine, a causa dell&#8217;intervenuta violazione del diritto di difesa dei contribuenti&#8221;.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nCorte di Cassazione con l\u2019ordinanza n. 13129 del 27 aprile 2022<\/strong><\/p>\n<p>5 E&#8217; insegnamento di questa Corte quello secondo cui \u00abl&#8217;esercizio di professioni in forma societaria costituisce &#8220;ex lege&#8221; presupposto dell&#8217;imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un&#8217;autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell&#8217;attivit\u00e0\u00bb (Cass., Sez. U., n. 7371 del 2016; conf., tra le altre, Cass. n. 12763 del 2017, Cass. n. 30873 del 2019, nonch\u00e9 Cass. n. 3622 del 2019 pronunciata tra le stesse parti).<\/p>\n<p>5.1. Nel motivare la menzionata pronuncia le Sezioni unite hanno chiarito che l&#8217;affermato principio di diritto \u00e8 da applicarsi anche alle associazioni senza personalit\u00e0 giuridica costituite tra persone fisiche per l&#8217;esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facolt\u00e0 per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto &#8220;non l&#8217;insussistenza dell&#8217;autonoma organizzazione nell&#8217;esercizio in forma associata dell&#8217;attivit\u00e0, ma piuttosto l&#8217;insussistenza dell&#8217;esercizio in forma associata dell&#8217;attivit\u00e0 stessa&#8221; (in tal senso anche Cass. n. 18920 del 2016 e Cass. n. 30873 del 2019).<\/p>\n<p>5.2. Sul punto \u00e8 stato ribadito che \u00abl&#8217;eventuale esclusione da IRAP delle societ\u00e0 semplici (esercenti attivit\u00e0 di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati \u00e8 subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attivit\u00e0 produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si \u00e8, in realt\u00e0, costituito\u00bb (Cass. 31\/10\/2018, n.27843, in motivazione)&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Corte di Cassazione Ordinanza numero 12854 del 22 aprile 2022<\/strong><\/p>\n<p>3.1 Questa Corte ha affermato che l&#8217;accertamento parziale di cui all&#8217;artt. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 \u00abnon costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bens\u00ec una modalit\u00e0 procedurale che ne segue le stesse regole\u00bb (cfr. Cass., 04\/12\/ 2020 n. 27788, Cass., 28\/10\/2015, n. 21984, Cass., 7\/11\/2019, n. 28681; Cass., 1\/10\/2018, n. 23685; Cass., 4\/4\/2018, n. 8406). Tale accertamento differisce da quello ordinario in ragione della disponibilit\u00e0, in capo all&#8217;Amministrazione, di elementi (non necessariamente provenienti da segnalazione di soggetti ad essa estranei, ben potendo derivare anche da fonti interne) idonei a dare contezza della sussistenza, a qualsiasi titolo, di attendibili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l&#8217;esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attivit\u00e0 di approfondimento (appannaggio di accertamenti pi\u00f9 complessi), valendosi di una \u00absorta di automatismo argomentativo\u00bb indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell&#8217;atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione senza necessit\u00e0 di ulteriore approfondimento (cfr. Cass., 27788\/2020 Cass., 23\/12\/2014, n. 27323; Cass., 10\/2\/2016, n. 2633).<\/p>\n<p>3.2 E&#8217; pacifico che l&#8217;art artt. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui fa salva l&#8217;ulteriore azione di accertamento nei termini di decadenza previsti, fa riferimento a pretese dell&#8217;Ufficio fondate su fonti diverse da quelle prese a base dall&#8217;accertamento parziale o comunque su dati la cui conoscenza, da parte dell&#8217;Ente impositore, sia sopravvenuta all&#8217;accertamento, tali essendo anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l&#8217;atto al momento dell&#8217;adozione dello stesso, senza che rilevi in senso contrario l&#8217;art. 33 del medesimo decreto, che pone solo un dovere di reciproca collaborazione tra uffici finanziari e Guardia di finanza, proprio in considerazione della finalit\u00e0 propria dello strumento dell&#8217;accertamento parziale, ossia quella di favorire la sollecita emersione della materia imponibile, che non preclude, pertanto, l&#8217;esercizio dell&#8217;ulteriore azione accertatrice, anche ove definito con adesione (sul punto Cass. n. 27788\/2020, Cass., 22\/1\/2018, n. 1542; Cass., 12\/05\/2006, n. 11057). Ci\u00f2, non in ragione dell&#8217;applicazione degli artt. 43, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, e 57, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di accertamento integrativo, stante la non sovrapponibilit\u00e0 di tale istituto con quello dell&#8217;accertamento parziale, siccome dettati per diverse finalit\u00e0 e soggetti a differenti discipline (vedi Cass., 1\/10\/2018, n. 23685; Cass., 28\/10\/2015, n. 21992), bens\u00ec in applicazione del principio di tendenziale unicit\u00e0 che connota gli accertamenti, di cui i due strumenti previsti dagli artt. 41-bis e 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 costituiscono deroga. Ne consegue che l&#8217;accertamento integrativo, susseguente a quello parziale, non pu\u00f2 basarsi su atti o fatti acquisiti e gi\u00e0 conosciuti dall&#8217;ente impositore fin dall&#8217;origine ma non contestati, in quanto ci\u00f2 pregiudicherebbe il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva, a cui presidio si pone il predetto principio generale, ma deve necessariamente fondarsi su nuovi elementi atti.<\/p>\n<p><em>(Rassegna a cura di Michele Vanadia)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. 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