{"id":9681,"date":"2022-05-19T17:16:06","date_gmt":"2022-05-19T15:16:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9681"},"modified":"2022-05-19T17:16:06","modified_gmt":"2022-05-19T15:16:06","slug":"lautocertificazione-degli-aiuti-di-stato-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/lautocertificazione-degli-aiuti-di-stato-covid-19\/","title":{"rendered":"L&#8217;autocertificazione degli aiuti di Stato Covid-19"},"content":{"rendered":"<p>Con il provvedimento 27 aprile 2022 n. 143438 l\u2019Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalit\u00e0 e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che dovr\u00e0 essere utilizzato dai contribuenti per il monitoraggio complessivo di tutti gli aiuti di Stato fruiti nel corso del periodo emergenziale.<\/p>\n<p>La presentazione potr\u00e0 essere effettuata in via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario dal 28 aprile al 30 giugno 2022.<\/p>\n<p>CHI DEVE PRESENTARE L\u2019AUTODICHIARAZIONE<\/p>\n<p>I soggetti tenuti alla compilazione del modello, secondo le istruzioni approvate unitamente al provvedimento direttoriale, sono gli operatori economici che hanno beneficiato di una delle misure di aiuto previste dal cosiddetto \u201cregime ombrello\u201d di cui all\u2019art. 1, commi da 13 a 15 del D.L. 41\/2021. La presentazione non \u00e8 invece obbligatoria per i soggetti che hanno gi\u00e0 reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione\/istanza per l\u2019accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l\u2019autodichiarazione (come, ad esempio, l\u2019istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo), a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli riportati nel suddetto articolo 1. In tale ultimo caso, l\u2019autodichiarazione deve essere presentata specificando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonch\u00e9 di quelli gi\u00e0 indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva gi\u00e0 presentata.<\/p>\n<p>La dichiarazione va comunque presentata quando il beneficiario: i) ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva in quadro c; ii) ha superato i limiti massimali spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; iii) si \u00e8 avvalso della possibilit\u00e0 di \u201callocare\u201d la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabiliti.<\/p>\n<p>NOZIONE DI IMPRESA UNICA<\/p>\n<p>Per la compilazione del modello dell\u2019autodichiarazione \u00e8 necessario tenere conto delle relazioni di controllo rilevanti ai fini della definizione di \u201cimpresa unica\u201d. La <em>ratio<\/em> \u00e8, infatti, quella di evitare che un gruppo societario possa beneficiare di pi\u00f9 aiuti Covid per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al medesimo gruppo. A tale proposito \u00e8 bene ricordare che i regolamenti europei sugli aiuti di stato de minimis indicano i criteri in presenza dei quali due o pi\u00f9 operatori economici, all\u2019interno dello stesso Stato membro, vengono considerati singola impresa. In particolare, l\u2019art. 2, paragrafo 2 del Regolamento de minimis 1407\/2013 stabilisce che per impresa unica si intende l\u2019insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: a) un\u2019impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti\/soci di un\u2019altra impresa; b) un\u2019impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un\u2019altra impresa; c) un\u2019impresa ha il diritto di esercitare un\u2019influenza dominante su un\u2019altra impresa in virt\u00f9 di un contratto concluso con quest\u2019ultima o in virt\u00f9 di una clausola dello statuto di quest\u2019ultima; d) un\u2019impresa azionista o socia di un\u2019altra impresa controlla da sola, per un accordo con altri azionisti o soci di un\u2019altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti\/soci di quest\u2019ultima. Inoltre, le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra esposte, per il tramite di una o pi\u00f9 imprese, sono anch\u2019esse considerate impresa unica.<\/p>\n<p>Dalla lettura delle istruzioni si comprende che il dichiarante che si trovi in una relazione di controllo con altre imprese dovr\u00e0 darne atto compilando il quadro B del modello e procedendo ad indicare il codice fiscale di tutti gli altri soggetti appartenenti al gruppo. Tuttavia, il dichiarante non dovr\u00e0 indicare gli aiuti che tali soggetti hanno ricevuto dovendosi limitare ad indicare esclusivamente gli aiuti di cui ha personalmente beneficiato.<\/p>\n<p>COSA DEVE ESSERE INDICATO NELLA DICHIARAZIONE<\/p>\n<p>La dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0 ha ad oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla\u00a0Sezione 3.1\u00a0del\u00a0Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l\u2019intenzione di fruire dei massimali di cui alla\u00a0Sezione 3.12\u00a0del\u00a0Temporary Framework, la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla suddetta Sezione 3.12.<\/p>\n<p>Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel\u00a0quadro A\u00a0(avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l\u2019aiuto deve considerarsi ricevuto), comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell\u2019ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II \u201cAltri aiuti\u201d, del quadro A (come ad esempio, il credito d\u2019imposta per le rimanenze di magazzino).<\/p>\n<p>I\u00a0massimali\u00a0previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono\u00a0cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a\u00a011,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili.<\/p>\n<p>Risulta possibile &#8220;allocare&#8221; la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.<\/p>\n<p>RESTITUZIONE DEGLI AIUTI COVID<\/p>\n<p>Nella dichiarazione devono essere indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire i sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.<\/p>\n<p>In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l\u2019ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l\u2019importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.<\/p>\n<p>Il riversamento volontario dell\u2019eccedenza dovuta in restituzione, per superamento dei massimali, dovr\u00e0 essere effettuato con modello F24. Gli appositi codici tributo saranno successivamente emanati con apposito provvedimento. Resta esclusa la possibilit\u00e0 di restituire gli aiuti tramite compensazione.<\/p>\n<p>IL CNDCEC CHIEDE LA PROROGA<\/p>\n<p>In vista della scadenza del 30 giugno, considerata troppo ravvicinata dai Commercialisti, il CNDCEC ha chiesto un differimento del termine di presentazione, evidenziando che l\u2019adempimento necessita di particolare cautela e attenzione per la sua compilazione, considerate le responsabilit\u00e0, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e considerato anche l\u2019accavallarsi delle numerose scadenze fiscali nello stesso periodo.<\/p>\n<p><em>(A cura di Laura Tescaro)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. 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