{"id":9702,"date":"2022-05-30T09:54:03","date_gmt":"2022-05-30T07:54:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9702"},"modified":"2022-05-30T09:54:03","modified_gmt":"2022-05-30T07:54:03","slug":"il-primo-processo-interno-per-i-reati-commessi-dalle-truppe-russe-in-territorio-ucraino-ai-danni-della-popolazione-civile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/il-primo-processo-interno-per-i-reati-commessi-dalle-truppe-russe-in-territorio-ucraino-ai-danni-della-popolazione-civile\/","title":{"rendered":"Il primo processo interno per i reati commessi dalle truppe russe, in territorio ucraino, ai danni della popolazione civile"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Inquadramento storico-giuridico del conflitto odierno. <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a0<\/strong>Il 24 febbraio 2022 la Federazione Russa come noto, in\u00a0violazione del divieto dell\u2019uso della forza (armata) sancito dall\u2019art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, ha attaccato militarmente l\u2019Ucraina in diverse localit\u00e0 strategiche sia dal punto di vista politico che militare e geografico. L\u2019intervento Russo, ancora in corso, ha portato alla comminatoria di numerose sanzioni da parte della comunit\u00e0 internazionale sin dalle ore immediatamente successive all\u2019aggressione bellica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Invero, parte della dottrina ritiene che la violazione di cui all\u2019art. 2 par. 4 si sarebbe gi\u00e0 configurata nei giorni precedenti al 24 febbraio riscontrando, nelle numerose dichiarazioni del leader russo Putin, una violazione del divieto della minaccia dell\u2019uso della forza. Vengono a tal riguardo in evidenza sia il dispiegamento di massicce operazioni militari sul confine russo-ucraino, sia l\u2019illegittimo riconoscimento delle Regioni separatiste del <em>Lugansk<\/em> e del <em>Donetsk<\/em>; configurandosi altres\u00ec una violazione del principio di precauzione e non ingerenza.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La \u00ab<em>special military operation<\/em>\u00bb russa \u00e8 stata giustificata dalla stessa, paradossalmente, facendo leva proprio sulla Carta delle Nazioni Unite. Il riferimento alla legittima difesa, di cui all\u2019art. 51 della Carta, si estrinsecherebbe sia nella sua dimensione individuale che in quella collettiva. Con riguardo a quest\u2019ultima, l\u2019argomentazione Russa difetta di un elemento imprescindibile che non consente l\u2019azionabilit\u00e0 della norma: le Regioni secessioniste non possono considerarsi \u201cStati\u201d a norma del diritto internazionale; precedentemente alla data dell\u2019attacco armato, l\u2019Assemblea Generale delle NU aveva esplicitamente ammonito gli Stati dal riconoscerne tale qualifica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 da respingersi inoltre l\u2019argomentazione secondo cui la Federazione Russa avrebbe agito in tutela delle pretese \u201cRepubbliche\u201d del <em>Lugansk<\/em> e del <em>Donetsk<\/em> per effetto dei \u201cTrattati di amicizia e assistenza\u201d siglati poco prima.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Altrettanto non invocabile appare la legittima difesa individuale da parte della Russia: non risulta, infatti, che in alcun momento la stessa sia stata soggetta ad aggressione armata o minaccia dell\u2019uso della forza da parte di alcuno. Le discusse attivit\u00e0 della <em>NATO<\/em> non costituirebbero un\u2019aggressione in tal senso. Anche qualora si volesse ammettere, come sostenuto da taluni autori, che le azioni della <em>NATO<\/em>, nell\u2019ultimo ventennio, si possano leggere come \u201cconfliggenti\u201d con gli interessi economico-politici della Russia, non vi sarebbe alcun utilizzo della forza; neppure una minaccia \u201ctangibile\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La possibile adesione dell\u2019Ucraina alla <em>NATO<\/em>, inoltre, non pu\u00f2 intendersi come \u201critorsione\u201d o atto inamichevole ai sensi del diritto internazionale; rientra nella signoria di ogni Stato la possibilit\u00e0 di definire l\u2019assetto della propria politica estera presente e futura.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Se si inquadrasse l\u2019illecita invasione russa nella teoria della legittima difesa preventiva, gi\u00e0 condannata peraltro proprio dalla Russia quando fu evocata dagli Stati Uniti per giustificare l\u2019intervento in Iraq del 2003, occorre evidenziare che non solo la dottrina prevalente rifiuta tale impostazione, ma non esiste neppure una norma convenzionale o consuetudinaria a sostegno della stessa. Pur volendo ammettere che in taluni casi la legittima difesa preventiva \u00e8 consentita, il dispiegamento della forza \u00e8 possibile unicamente quando si \u00e8 nell\u2019\u201dimminenza di un attacco armato\u201d. <em>Mutatis mutandis<\/em>, la legittima difesa individuale, preventiva e non, non pu\u00f2 ammettersi in capo alle sedicenti \u201cRepubbliche\u201d poich\u00e9 non hanno, nuovamente, titolo giuridico per invocare tale diritto.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Pare opportuno fare ulteriori precisazioni al fine di meglio comprendere il conflitto armato odierno, che getta le proprie radici nelle gravi tensioni iniziate nel 2014 tra i due Stati.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Dopo la dissoluzione dell&#8217;Unione Sovietica nel 1991, la Russia e l&#8217;Ucraina hanno continuato a intrattenere forti legami politici ed economici; la seconda pur essendo diventata indipendente dal 1991 viene percepita dalla Russia come facente parte della propria\u00a0\u201csfera d&#8217;influenza\u201d. Esempio rilevante, tra gli altri, \u00e8 la concessione alla Federazione dell\u2019uso del porto di\u00a0Sebastopoli, dietro il pagamento di un \u201caffitto\u201d, cosicch\u00e9 la flotta russa possa continuare ad occupare la zona strategica del Mar Nero. I primi punti di rottura si ebbero dal 1993 quando Ucraina e Russia vennero coinvolte in una serie di\u00a0dispute sui prezzi del gas; le asperit\u00e0 si acuirono con la \u201crivoluzione arancione\u201d del 2004 e il progressivo \u201cavvicinamento\u201d dell&#8217;Ucraina alla <em>NATO<\/em>, che dispieg\u00f2, per ampiezza, il terzo maggiore contingente in Iraq nel 2004. Prese inoltre parte ad alcune missioni di <em>peacekeeping<\/em> e <em>peace-enforcement <\/em>come l&#8217;<em>ISAF<\/em>\u00a0in Afghanistan e il\u00a0<em>KFOR<\/em>\u00a0in\u00a0Kosovo. Sul finire del febbraio del 2014, alcune bande armate presero il controllo della penisola della\u00a0Crimea ed il governo territoriale dell\u2019<em>Oblast&#8217;<\/em> annunci\u00f2 di voler proporre un quesito referendario per la secessione dall&#8217;Ucraina.\u00a0Il referendum \u00e8 stato largamente contestato circa la sua regolarit\u00e0 ed efficacia; lo stesso governo centrale ucraino si rifiut\u00f2 di riconoscere la procedura e la successiva annessione russa, dichiarando al contempo la Crimea come un territorio \u201ctemporaneamente\u201d occupato dalla Russia.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La stessa \u00e8 ritenuta internazionalmente responsabile dell\u2019illecita \u201cincorporazione\u201d del territorio della Crimea da parte dell\u2019ONU, dell\u2019Unione Europea, degli Stati Uniti, dell\u2019OSCE e del Consiglio d\u2019Europa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Quanto sovraesposto consente di effettuare alcune considerazioni.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Pare anzitutto indiscutibile che l\u2019intervento russo in Crimea, per quanto possa ritenersi \u201cpeculiare\u201d per certe sue caratteristiche e modalit\u00e0 di attuazione, ricade in numerose e palesi violazioni del diritto internazionale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In primo luogo, si ribadisce, il referendum che ha condotto all\u2019annessione della Crimea alla Russia \u00e8 stato svolto sotto il controllo militare russo e dunque vi \u00e8 una violazione del divieto dell\u2019uso della forza; seppur la natura di questa operazione risulta essere \u201cnon cruenta\u201d, \u00e8 svolta in totale spregio della norma consuetudinaria che impone il divieto di acquisizione di territori con la forza.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In secondo luogo si ravvisa, in ogni caso, un atto di aggressione secondo la definizione data dalla Risoluzione n. 3314 dell\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1974: in particolare nei termini di invasione o occupazione del territorio di un altro Stato e di uso delle proprie forze armate sul territorio statale altrui, seppur il \u201cposizionamento\u201d inoffensivo avviene con il consenso dello Stato territoriale. La Russia disponeva infatti dell\u2019autorizzazione a stanziare presso il porto di Sebastopoli.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In terzo luogo sono significative le reazioni prevalenti della comunit\u00e0 internazionale: in particolare si ricordi la Risoluzione 68\/262 dell\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite del 27 marzo 2014 dove si sottolinea, con decisione, l\u2019invalidit\u00e0 dell\u2019annessione e si invitano gli Stati a non riconoscere qualsiasi alterazione dello status della Crimea e della citt\u00e0 di Sebastopoli.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La citata Risoluzione del 1974 qualifica, inoltre, come aggressione anche la cosiddetta \u201caggressione armata indiretta\u201d, consistente nell\u2019invio di bande armate da parte di uno Stato allo scopo di commettere atti di aggressione \u201cequivalenti\u201d a quelli inclusi delle ipotesi \u201ctipicizzate\u201d dalla Risoluzione. Potrebbe, tuttavia, risultare complessa l\u2019attribuzione alla Russia degli atti dei ribelli promotori della \u201crivolta\u201d crimeana qualora si seguisse la teoria del \u00abcontrollo su ogni effettivo atto lesivo\u00bb valorizzata della Corte internazionale di giustizia nei casi <em>Nicaragua c. Stati Uniti<\/em> del 1986 e <em>Bosnia c. Serbia<\/em> del 2007. Tuttavia, autorevole dottrina ritiene che il sostegno russo ai ribelli assumerebbe comunque i caratteri dell\u2019illecito internazionale dovendosi lo stesso qualificare, almeno, quale: proibito uso della forza (pur non configurante un atto di aggressione), indebita interferenza negli affari interni di un altro Stato e divieto di soccorso agli insorti.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La Corte europea dei diritti dell\u2019uomo nel gennaio 2021 ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dall\u2019Ucraina per le gravi violazioni russe dei diritti umani avvenute in Crimea; ha altres\u00ec ritenuto che i fatti denunciati dal Governo ucraino rientrassero nella \u201cgiurisdizione\u201d della Russia sulla base del \u00abcontrollo effettivo\u00bb che questa esercitava sul territorio a partire dal 27 febbraio 2014, prima che annettesse illegalmente la penisola il 18 marzo dello stesso anno. La pronuncia, si configura come la prima decisione internazionale significativa nel caso <em>Ucraina c. Russia<\/em> (riguardante la Crimea).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La guerra nel <em>Donbass<\/em> del 2014, sfociata nell\u2019attuale guerra Russia-Ucraina, ebbe origine, seppur con dinamiche e motivazioni parzialmente diverse, \u201cparallelamente\u201d agli eventi in Crimea. Il 6 aprile 2014 le Regioni separatiste\u00a0del <em>Lugansk<\/em> e del <em>Donetsk<\/em> si autoproclamarono \u201crepubbliche\u201d; soltanto nel Febbraio 2022 saranno per\u00f2 riconosciute ufficialmente dalla Federazione Russa. All\u2019epoca i secessionisti, volendo emulare\u00a0quanto successo in Crimea, chiesero anch&#8217;essi un\u00a0referendum\u00a0per l&#8217;indipendenza che fu negato dal governo centrale ucraino. Tra il 22 e il 25 agosto 2014 la <em>NATO<\/em> segnal\u00f2 l\u2019ingresso, nei territori predetti, di reparti d&#8217;artiglieria e \u201cconvogli umanitari\u201d russi. Posto che a livello internazionale le due entit\u00e0 non erano riconosciute come indipendenti nemmeno dalla Russia stessa, l&#8217;Ucraina denunci\u00f2 il fatto come violazione della propria sovranit\u00e0 nazionale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Rispetto a quanto avvenuto in Crimea, per le fulminee tempistiche di sviluppo dei rapporti tra la stessa e la Russia, nonch\u00e9 per la stipula del Trattato tra la Federazione Russa e la Repubblica di Crimea sull&#8217;annessione territoriale, la qualificazione della situazione del <em>Donbass<\/em> appariva maggiormente complessa. Non vi erano infatti, ad esempio, le medesime \u201cevidenze\u201d del controllo militare russo del territorio come nel caso crimeano. Formalmente la Corte penale internazionale nelle sue indagini potrebbe ravvisare una responsabilit\u00e0 dei gerarchi russi nel <em>Donbass<\/em> anche nel periodo antecedente al 24 febbraio 2022. \u00c8 invece precluso pronunciarsi sulla \u201cquestione Crimea\u201d poich\u00e9 L&#8217;Ucraina ha accettato la giurisdizione della Corte solo dopo l\u2019illecita l&#8217;annessione del 2014; ricordando che ne Russia ne Ucraina sono parti dello Statuto di Roma. Ove si configurasse l\u2019ipotesi del diretto coinvolgimento russo anche nel conflitto del <em>Donbass<\/em>, la situazione odierna andrebbe valutata, dal punto di vista dottrinale, come un \u201cillecito internazionale continuato\u201d: iniziato in Crimea e sfociato nell\u2019attuale \u00ab<em>special military operation<\/em>\u00bb.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>La giurisdizione domestica come valida alternativa\/integrazione alle attivit\u00e0 dei tribunali internazionali. <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La possibilit\u00e0 di processare, per eventuali crimini internazionali commessi, uno o pi\u00f9 individui potrebbe formalmente spettare a ciascuno Stato laddove venisse esercitata la giurisdizione penale universale. In tal senso, seppur cautamente, si \u00e8 espresso qualche Stato europeo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Risulta tuttavia complesso il poter pensare che attraverso questo meccanismo i maggiori gerarchi, presunti responsabili di atroci crimini a norma del diritto internazionale, possano effettivamente essere processati. I problemi sono molteplici e ben noti: la previsione all\u2019interno dell\u2019ordinamento nazionale di norma penale sostanziale che \u201cricalchi\u201d le previsioni dello Statuto di Roma, la possibilit\u00e0 di estradare o consegnare il soggetto da processare, la possibilit\u00e0 di condurre indagini in territorio straniero e ancora.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Questa premessa non deve al contempo sminuire l\u2019indubbio valore che tali procedimenti possono rivestire; maggiormente se questo avviene nel Paese ove i crimini sono stati commessi. In questo senso \u00e8 da accogliersi con estremo favore il processo che ha avuto inizio lo scorso 13 maggio nei confronti del sergente russo V.S. chiamato a rispondere dell\u2019omicidio volontario di un civile nel villaggio di <em>Chupakhivka<\/em>, dinanzi alla Corte penale del distretto di <em>Solomianskyi<\/em>(Ucraina nordorientale). \u00a0Data simbolica se si considera che, la Procuratrice Generale ucraina, <em>Iryna Venediktova<\/em>, ha\u00a0annunciato\u00a0di aver aperto un fascicolo su\u00a0oltre diecimila casi di crimini di guerra\u00a0commessi nel territorio ucraino durante le ostilit\u00e0, potendo disporre di una gi\u00e0 precisa lista di sospettati.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Su questo punto si rimarca l\u2019importanza del sostegno di Paesi terzi per le indagini preliminari. Stati Uniti e diversi Paesi membri dell\u2019Unione Europea stanno infatti fornendo assistenza agli inquirenti ucraini\u00a0nelle attivit\u00e0 di indagine. In particolare l\u2019Agenzia dell\u2019Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale, insieme a Ucraina e Polonia hanno dato vita, grazie anche al supporto di <em>Eurojust<\/em>, \u00a0ad una\u00a0squadra investigativa congiunta, a cui il 25 aprile scorso si \u00e8\u00a0<a href=\"https:\/\/www.icc-cpi.int\/news\/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-office-prosecutor-joins-national-authorities-joint\">unito<\/a>\u00a0il Procuratore della Corte penale internazionale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In particolare la celebrazione di processi per crimini internazionali (nel caso di specie per crimini di guerra) dinanzi a tribunali interni non \u00e8 in contrasto con\u00a0l\u2019accettazione da parte dell\u2019Ucraina della giurisdizione della CPI, poich\u00e9 la stessa \u00e8 complementare ai tribunali nazionali. L\u2019avocazione alla Corte di un caso presuppone che lo Stato che ha giurisdizione nell\u2019ipotesi concreta non intenda o non sia in grado di condurre le indagini o esercitare l\u2019azione penale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si ricordi inoltre che pur non essendo Parte dello Statuto della Corte, l\u2019Ucraina ha accettato <em>ex post<\/em> la sua competenza, il 2 marzo scorso, per i crimini di guerra e i crimini contro l\u2019umanit\u00e0 commessi sul suolo ucraino fin dal 21 novembre 2013.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il divieto di attaccare i soggetti non belligeranti, e quindi non partecipanti direttamente alle ostilit\u00e0,\u00a0\u00e8 un principio fondamentale del \u201cdiritto dei conflitti armati\u201d e dunque la sua violazione si configura come un crimine di guerra.\u00a0Il\u00a0Codice penale ucraino prevede per l\u2019omicidio volontario di civili da un minimo di dieci anni di reclusione all\u2019ergastolo (art. 438, par. 2).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La seconda udienza, fissata per il 18 maggio, sar\u00e0 un \u201ctermometro giuridico\u201d per comprendere se l\u2019accusa avr\u00e0 sufficienti elementi per poter condannare l\u2019imputato e al contempo garantire i diritti corollario del diritto umano all\u2019equo processo; nonch\u00e9 con riferimento alle prerogative di cui debbono godere i prigionieri di guerra, ovvero i diritti previsti dalla\u00a0III Convenzione di Ginevra del 1949\u00a0sul trattamento dei prigionieri di guerra, di cui sia l\u2019Ucraina che la Federazione Russa sono parti.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La Convenzione impone che le indagini siano condotte con la massima rapidit\u00e0 consentita dalle circostanze (art. 103, par. 1) e che il prigioniero di guerra abbia il diritto di essere processato (celermente) da un tribunale che presenti garanzie di indipendenza e imparzialit\u00e0, potendo essere assistito da un avvocato qualificato e un interprete competente (artt. 84, 99, 105).<\/p>\n<p><em>(A cura di Matteo Bassetti)<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Bibliografia e Approfondimenti<\/strong>:<\/p>\n<p>Peters, Russia\u2019s Threat to Ukraine a Violation of International Law, Max Planck Law, 2022<\/p>\n<p>Leanza &#8211; U.Caracciolo, Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e Diritto per gli Individui, Giappicchelli Editore, 2008<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">M.Wood \u2013 M.Jamnejad, The Principle of Non-intervention, Leiden Journal of international law, Cambridge University Press, 2009<\/p>\n<p>Ronzitti, Diritto Internazionale, Giappichelli Editore, 2019<\/p>\n<p>Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, Giappichelli Editore, 2019<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">We have over 11000 ongoing cases of war crimes and already 40 suspects. I am confident that in the nearest future we will see other cases being transferred to courts and perpetrators appearing before judges. We will ensure that these cases are brought to their logical end. <a href=\"https:\/\/t.co\/xnkLC6G5vy\">pic.twitter.com\/xnkLC6G5vy<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/VenediktovaIV\/status\/1525179822208860161?ref_src=twsrc%5Etfw\">May 13, 2022<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/www.eurojust.europa.eu\/news\/eurojust-supports-joint-investigation-team-alleged-core-international-crimes-ukraine<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.<br \/>\nSeguici anche su <strong><a href=\"https:\/\/t.me\/economiaedirittonews\">Telegram<\/a><\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/economiaediritto-it\"><strong>LinkedIn<\/strong><\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/economiaediritto\/\">Facebook<\/a><\/strong>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Inquadramento storico-giuridico del conflitto odierno. \u00a0Il 24 febbraio 2022 la Federazione Russa come noto, in\u00a0violazione del divieto dell\u2019uso della forza (armata) sancito dall\u2019art. 2 par. 4 della Carta delle <\/p>\n","protected":false},"author":1767,"featured_media":9703,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[793,19,1742,21,2475,2,39,11,2514,2530,40,37,5,2542,1,2297,41,51,781,6,2518],"tags":[],"class_list":["post-9702","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alta-formazione-2","category-altri-esperti","category-autori","category-avvocati","category-case-studies","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-rassegna-di-giurisprudenza-costituzionale","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-dellemergenza","category-diritto-internazionale","category-rassegna-di-giurisprudenza-europea","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-n-108-05-2022","category-news","category-notizie","category-rassegna-di-giurisprudenza-penale","category-penalisti","category-professionisti","category-network-ed","category-stati-esteri"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/guerra-kharkiv-ansa-2.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2wu","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1767"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9702"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9702\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9705,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9702\/revisions\/9705"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}