{"id":9934,"date":"2022-10-28T17:32:44","date_gmt":"2022-10-28T15:32:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9934"},"modified":"2022-10-28T17:32:44","modified_gmt":"2022-10-28T15:32:44","slug":"albergo-diffuso-la-normativa-italiana-come-forma-non-tradizionale-di-ospitalita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/albergo-diffuso-la-normativa-italiana-come-forma-non-tradizionale-di-ospitalita\/","title":{"rendered":"Albergo Diffuso: la normativa italiana come forma non tradizionale di ospitalit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p><strong>Abstract<\/strong><\/p>\n<p>Questo studio vuole essere un contributo per delineare le linee caratterizzanti dell\u2019albergo diffuso, che costituisce la pi\u00f9 recente figura di ospitalit\u00e0 nel nostro paese.<\/p>\n<p>Il modello dell\u2019albergo diffuso si pu\u00f2 interpretare come un evoluzione dell\u2019impresa alberghiera italiana di piccole dimensioni, un nuovo ruolo dell\u2019albergo nel sistema economico e legislativo.<\/p>\n<p><strong>Definizione Albergo diffuso<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Albergo Diffuso \u00e8 un modello di ospitalit\u00e0 originale e di tendenza, che offre il meglio dell\u2019ospitalit\u00e0 in casa, e il meglio dell\u2019ospitalit\u00e0 in albergo (spazi e suddivisione identici ad un albergo ), e che ha le radici nella cultura ospitale del nostro paese. L\u2019Albergo Diffuso pu\u00f2 essere definito come un albergo orizzontale: <em>albergo <\/em>perch\u00e9 fornisce i principali servizi alberghieri (pernottamento, prima colazione, reception, spazi comuni per gli ospiti); <em>orizzontale <\/em>perch\u00e9 \u00e8 solitamente situato in un centro storico di pregio con camere e servizi dislocati in edifici diversi, non costruiti appositamente per i turisti ma ristrutturati ed adibiti all\u2019ospitalit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Discrasia nell\u2019ambito delle politiche regionali<\/strong><\/p>\n<p>Venendo alla legislazione in materia, in Italia la definizione di albergo diffuso \u00e8 stata data per la prima volta, dalla normativa della regione Sardegna, la prima in Italia a riconoscerlo e a classificarlo come formula ricettiva distinta dalle altre.<\/p>\n<p>La <strong>Legge regione Sardegna del 14 maggio 1984 n. 22 art 3 definisce<\/strong>: l\u2019 esercizio ricettivo situato in un centro storico, caratterizzato da una comunit\u00e0 viva, dislocato in due o pi\u00f9 stabili vicini tra loro, con gestione unitaria ed in grado di offrire a tutti gli ospiti servizi alberghieri.<\/p>\n<p>Nel 1998, con la <strong>Legge regione Sardegna del 12 Agosto n.27<\/strong>, \u201c<strong>Disciplina delle<\/strong> <strong>strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente<\/strong>: Norme per la classificazione delle aziende ricettive\u2026\u201d. Il primo articolo della stessa ha come oggetto: \u201c <strong>La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legge regionale 14 maggio, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di aziende ricettive ed in particolare<\/strong>: (\u2026) g) alberghi diffusi nei centri storici di cui alla <strong>legge regionale n. 11 del 1984<\/strong>, come modificata <strong>dall\u2019articolo 25<\/strong> della presente legge.\u201d La precedente indicazione \u00e8 quindi sostituita dalla definizione che segue: \u201c (\u2026) 3. Possono assumere la denominazione di albergo diffuso gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell\u2019ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell\u2019eventuale ristorante ed annessa cucina e della dislocazione delle unit\u00e0 abitative in uno o pi\u00f9 stabili separati, purch\u00e9 ubicati nel centro storico del Comune e distanti non oltre 200 metri dall\u2019edificio nel quale sono ubicati i servizi principali (\u2026)\u201d.<br \/>\nIn altre parole, questa formula ricettiva prevede tutte le comodit\u00e0 e i servizi dell\u2019hotel, ma le singole stanze vengono ricavate da edifici gi\u00e0 esistenti, ristrutturati, che possono non essere nello stesso fabbricato in cui \u00e8 ubicata la reception anche se comunque non distano, da questa, pi\u00f9 di 200 metri.\u00a0<strong>S<\/strong>i delineano le linee guida e generali dell\u2019albergo diffuso, ponendo in primis pi\u00f9 l\u2019aspetto contrattuale del modello:<\/p>\n<ul>\n<li>Centralizzazione in un unico stabile : ufficio ricevimento, sale uso comune, ristorante, cucina<\/li>\n<li>Unit\u00e0 abitative in uno o pi\u00f9 stabili, stesso comune, stesso centro storico, ubicati a 200 metri di distanza<\/li>\n<\/ul>\n<p>Successivamente vediamo che anche la <strong>Legge regionale Friuli Venezia Giulia del 16 gennaio 2002 art 64, <\/strong>d\u00e0 la sua definizione prendendo spunto dalla legge Sardegna, ma focalizzandosi soprattutto sul profilo ricettivo :<\/p>\n<ul>\n<li>(\u2026) La dislocazione delle unit\u00e0 abitative pu\u00f2 interessare pi\u00f9 comuni.<\/li>\n<li>Unit\u00e0 abitative ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti in cui ha sede l&#8217;ufficio<\/li>\n<li>Ricettivit\u00e0 extra-alberghiera<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si accoda anche La <strong>Legge regione Lazio del 16 Maggio 2008 n.16 art.2 attingendo alla: <\/strong><\/p>\n<p>Classificazione strutture ricettive extra-alberghiera;<\/p>\n<p>Si procede anche con la <strong>Legge Provincia autonoma di Trento del 15 novembre 2007 n. 20 <\/strong>che si accoda alle due leggi regionali precedenti con la Classificazione della Ricettivit\u00e0 extra-alberghiera.<\/p>\n<p>In entrambe le leggi,<strong> Tale classificazione evidenzia il carattere della ricettivit\u00e0 tradizionale :<\/strong><\/p>\n<p>7 unit\u00e0 abitative, servizi prima colazione, somministrazione bevande e alimenti; e <strong>Il carattere della ricettivit\u00e0 extra-alberghiera: <\/strong>Affittacamere, B&amp;B, case vacanze.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le altre regioni italiane, da una prima analisi, si nota come nelle varie legislazioni sia comune un semplice cenno: \u201cGli esercizi che, dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di pi\u00f9 stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, possono assumere la denominazione di villaggio \u2013 albergo\u201d.<\/p>\n<p>In questo caso, per\u00f2 non si specifica alcuna caratteristica territoriale o architettonica, aprendo pertanto la legislazione sia agli alberghi diffusi come definiti poc\u2019anzi, sia a villaggi costruiti ex novo.<\/p>\n<p>In seguito ecco,una serie di leggi che hanno contribuito,a formare la normativa vigente in materia di alberghi diffusi.<\/p>\n<p>Di seguito vediamo la<strong> Legge regione Calabria del 31 Marzo 2008 n.8, <\/strong>che si distanzia dalla definizione di struttura extra-alberghiera, difatti le linee guide sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Strutture ricettive alberghiere<\/li>\n<li>Unit\u00e0 abitative dislocate in pi\u00f9 edifici, ubicazione centro storico.<\/li>\n<li>Requisiti gestionali : soggetto giuridico-imprenditore, in capo ad esso servizio prenotazione, ricevimento, pernottamento, prima colazione.<\/li>\n<li>Servizi accessori affidati a terzi soggetti<\/li>\n<\/ul>\n<p>La legge regionale Calabria inquadra l\u2019albergo diffuso fra le strutture ricettive alberghiere, evidenzia l\u2019unitariet\u00e0 delle sue componenti dislocate in diversi edifici, vicini tra loro,puntualizza la sua ubicazione nel centro storico e incentiva la caratterizzazione a \u201ctema\u201d della proposta ospitale<strong>.(L.R Calabria 31 marzo 2008 n.8 regolamento alberghi diffusi art 1-9)<\/strong>. Per quanto attiene ai requisiti gestionali prevede la gestione della struttura ricettiva in capo ad un unico soggetto giuridico,in forma imprenditoriale,per i servizi : prenotazione, di ricevimento,di pernottamento e di prima colazione; mentre per,per la fornitura dei servizi diversi dai sopradetti ,lascia la possibilit\u00e0 di affidarli con apposita convenzione , ad altri soggetti,fermo restando la responsabilit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 ricettiva nel suo complesso a carico del gestore.<\/p>\n<p><strong>La Legge regione Basilicata del 4 Giugno 2008 n. 6, <\/strong>\u00a0si focalizza su un\u2019altra tematica:<\/p>\n<p>Denomina una formula elastica di \u201cospitalit\u00e0 diffusa\u201d, esercitata in un contesto storico o edificio di pregio, Nessuna distanza tra reception e unit\u00e0 abitative, Struttura ricettiva extra-alberghiera.La Regione Basilicata istituisce ,invece, come nuova figura di recettivit\u00e0,non l\u2019albergo diffuso, bens\u00ec la formula denominata \u201cospitalit\u00e0 diffusa\u201d,a carattere imprenditoriale, esercitata in un centro storico, o in un contesto di pregio , in cui non si prevede la distanza la distanza massima tra l\u2019edificio adibito all\u2019accoglienza e le unit\u00e0 abitative destinate all\u2019alloggio e si contempla la possibilit\u00e0 di gestione contigua o disgiunta purch\u00e8 coordinata. Si afferma in questo caso, sia la possibilit\u00e0 di una propriet\u00e0 degli immobili conicidenti con la gestione distinta della propriet\u00e0, purch\u00e8 i due aspetti siano coordinati e all\u2019attuazione del progetto. Trattasi di una formula elastica e neutra che il legislatore regionale colloca nel capo dedicato ad \u201caltre strutture\u201d considerandola n\u00e9 di natura alberghiera,n\u00e9 extralberghiera.<\/p>\n<p><strong>Legge regionale Liguria del 30 Gennaio 2009 n.2 :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Classificazione struttura ricettiva alberghiera : 7 unit\u00e0 abitative, centro storico con un massimo di 3000 residenti ed un minimo di 300<\/li>\n<li>Disciplina l&#8217;ospitalit\u00e0 diffusa: unit\u00e0 abitative localizzate in pi\u00f9 borghi nuclei o edifici di pregio dello stesso comune o di pi\u00f9 comuni limitrofi<\/li>\n<li>Inidoneit\u00e0 di classificazione in stelle<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre prevede che l\u2019albergo diffuso debba essere localizzato all\u2019interno di un centro storico di non pi\u00f9 di tremila e non meno di cento persone residenti e le unit\u00e0 abitative non possono essere meno di sette. Nell\u2019ambito della disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi, ha previsto il \u201cgenere\u201d ricettivit\u00e0 diffusa individuandone due specificazioni :\u00a0 quella di \u201cospitalit\u00e0 diffusa\u201d e quella di \u201calbergo diffuso\u201d<\/p>\n<p>Fanno eccezione<strong> le Regioni Lazio e provincia di Trento <\/strong>che, nonostante, la denominazione \u201calbergo\u201d, lo classificano nell\u2019ambito delle strutture \u201cExtralberghiere\u201d, attribuendogli in tal modo\u00a0 una qualificazione sicuramente equivoca nei confronti dei consumatori che, alla denominazione albergo, sono soliti\u00a0 riportare i requisiti tipici dell\u2019ospitalit\u00e0 alberghiera.<\/p>\n<p><strong>La legge regionale Sicilia: Ultima legge<\/strong><\/p>\n<p>Ultima legge, non per questo meno importante, ci offre un empirica e delineata osservazione di questa nuova formula \u00e8 la <strong>legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, articolo 9. <\/strong>La legge regionale Sicilia, mira alla salvaguardia\u00a0 dell&#8217;ambiente, al recupero urbanistico,\u00a0 alla valorizzazione\u00a0 delle\u00a0\u00a0 tradizioni, dando al\u00a0 tempo stesso opportunit\u00e0\u00a0 occupazionali e imprenditoriali, con ricadute positive sulle attivit\u00e0 commerciali esistenti, nonch\u00e9 sui Centri Commerciali Naturali, Questi aspetti fanno indubbiamente rientrare l&#8217;Albergo Diffuso nell&#8217;ambito del Turismo Sostenibile. Alla base della realizzabilit\u00e0 dell&#8217;Albergo diffuso risiede il concetto di \u2018rete\u2019 che va a svilupparsi tra tutti gli attori coinvolti: dai gestori ai proprietari degli alloggi, da chi gestisce i servizi collaterali, alla comunit\u00e0 tutta.<\/p>\n<p>Segue <strong>l\u2019art 3<\/strong> ,<strong> della L. Reg. Sicilia, Agosto 2013 n. 11. <em>\u201c Norme per il riconoscimento dell\u2019Albergo diffuso in Sicilia\u201d<\/em><\/strong> ,ha il titolo requisiti dell\u2019albergo diffuso:<\/p>\n<p>Possono assumere la definizione di Albergo Diffuso le strutture caratterizzate da centralizzazione in un unico stabile,ufficio di ricevimento e sale comuni e la dislocazione delle unit\u00e0 abitative in uno o pi\u00f9 stabili separati, non oltre 300 metri di distanza dalla reception.<\/p>\n<p>Disciplina l&#8217;Albergo Diffuso al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:<\/p>\n<ul>\n<li>Destagionalizzare e arricchire l&#8217;offerta turistica<\/li>\n<li>Recuperare il patrimonio edilizio ed incentivazione economica dei centri storici e dei borghi<\/li>\n<li>Slancio produttivo alle antiche maestranze<\/li>\n<li>Evitare spopolamento dei piccolo comuni dai circuiti turistici tradizionali<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Segue Articolo 2<\/strong>:<\/p>\n<p>Albergo Diffuso sorge in un centro storico (ZONA A), borghi marinari e rurali.<\/p>\n<p><strong>Articolo 3 Requisiti<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Gestione unitaria : gestita in forma imprenditoriale<\/li>\n<li>Servizi alberghieri e assistenza<\/li>\n<li>Unit\u00e0 abitative dislocate<\/li>\n<li>Servizi comuni<\/li>\n<li>Presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realt\u00e0 sociale e la cultura<\/li>\n<li>Riconoscibilit\u00e0<\/li>\n<li>7 unit\u00e0 abitative<\/li>\n<li>Requisiti per la classificazione in stelle identici a quelli delle strutture extra-alberghiere<\/li>\n<li>Spazio interno da destinare alla vendita di prodotti tipici locali<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Evoluzione Contrattuale<\/strong><\/p>\n<p>La scelta di collocare la figura dell\u2019Albergo Diffuso \u00a0tra gli esercizi extralberghieri, operata da alcune Regioni,\u00a0comporta in primo luogo che ad esse non possa applicarsi lo statuto proprio dell\u2019impresa alberghiera. E\u2019 vero che tutte le Regioni hanno comunque inteso assicurare oltre al godimento dell\u2019immobile\u00a0anche la fornitura\u00a0di altri servizi, ma se per alcune Regioni deve trattarsi di servizi\u00a0di natura <em>propriamente<\/em>\u00a0<em>alberghiera<\/em>, per altre Regioni\u00a0pu\u00f2 parlarsi di servizi di\u00a0natura\u00a0<em>genericamente<\/em>\u00a0<em>alberghiera.\u00a0<\/em>Tutto ci\u00f2<em>\u00a0\u00a0<\/em>pu\u00f2 creare confusione e incertezza nel consumatore e negli operatori,\u00a0in quanto i primi non sapranno se hanno a che fare con una formula alberghiera conosciuta, e i secondi se concorreranno \u00a0con un albergo o con una diversa struttura ricettiva. In \u00a0secondo luogo , in base ad alcune leggi regionali, \u00a0\u00a0potranno essere denominati alberghi diffusi sia le strutture gestite in modo imprenditoriale , ma anche\u00a0<em>\u201c le strutture gestite in forma privata e in maniera non imprenditoriale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Questi problemi\u00a0e incertezze si sono inevitabilmente riversati sulle \u00a0sperimentazioni del modello nelle diverse realt\u00e0 regionali.<\/p>\n<p><strong>Conclusioni<\/strong><\/p>\n<p>Sono molti i motivi per i quali il numero degli alberghi diffusi \u00e8 ancora ridotto, rispetto all\u2019enorme potenziale del nostro Paese.\u00a0 In primo luogo gli ostacoli normativi: anche se oggi l\u2019Albergo Diffuso \u00e8 normato in tutte le regioni del Paese, quasi la met\u00e0 delle Regioni non ha un regolamento attuativo, e ci\u00f2 impedisce di fatto la nascita di strutture che, offrendo il soggiorno ed i servizi in case pre-esistenti, riescano anche a garantire tutti i servizi alberghieri. In secondo luogo la mancanza di una adeguata conoscenza del modello dell\u2019Albergo Diffuso, spesso confuso con altri modelli di ospitalit\u00e0 diffusa.\u00a0 Dal punto di vista giuridico, manca a tutt\u2019oggi una normativa omogenea in materia di \u201calberghi diffusi\u201d valida per tutte le Regioni italiane. Parimenti, non esistono dati disaggregati sul segmento degli alberghi diffusi all\u2019interno di rilevazioni statistiche ufficiali nazionali sul comparto ricettivo italiano.<\/p>\n<p>Rispetto particolarmente all\u2019albergo tradizionale, l\u2019albergo diffuso nelle sue variegate forme, si caratterizza per una pi\u00f9 accentuata differenziazione dei processi aziendali, gestionali e decisionali, ponendosi decisamente in una prospettiva di <em>customer experience<\/em>.<\/p>\n<p>Merita attenzione particolarmente il valore delle sinergie tra i settori turistico e immobiliare e relative implicazioni per il management alberghiero.<\/p>\n<p>Si richiedono, infatti, elevate capacit\u00e0 sul duplice fronte (turismo e immobiliare) per riuscire a coniugare soddisfazione del cliente-turista e della collettivit\u00e0 ospitante con innovative soluzioni tecnologiche, organizzative e gestionali, di matrice sia turistica sia immobiliare<\/p>\n<p>Per quanto fin qui argomentato, il modello dell\u2019\u201dalbergo diffuso\u201d si pu\u00f2 interpretare come risultato di processi coevolutivi, identificando un nuovo ruolo dell\u2019impresa alberghiera di piccole dimensioni nel sistema sociale ed economico locale. Rispetto all\u2019albergo tradizionale, il modello dell\u2019\u201dalbergo diffuso\u201d esalta il legame tra il territorio con le sue tipicit\u00e0 e il turista, ponendosi come anello di congiunzione tra turista e comunit\u00e0 locale.<\/p>\n<p><em>(A cura di Sabrina Ciullo)<\/em><\/p>\n<p><strong>Bibliografia:<\/strong><\/p>\n<p>Dell\u2019Ara, 2008, <em>Innovazione e territorio. Un nuovo paradigma per lo sviluppo del turismo<\/em>, Franco Angeli, Milano<\/p>\n<p>Dell\u2019Ara, 2005 , <em>Un po\u2019 casa un po\u2019 albergo<\/em>, In <em>\u201c I viaggi di Repubblica\u201d,<\/em> 15 maggio<\/p>\n<p>Dell\u2019Ara, 2008 <em>Innovazione e territorio. Un nuovo paradigma per lo sviluppo del turismo<\/em>, Franco Angeli, Milano<\/p>\n<p>Morandi 2001, <em>la disciplina regionale dell\u2019albergo diffuso<\/em>, <em>in riv. Giuri. Circ<\/em>. traso<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.albergodiffuso.it\">albergodiffuso.it<\/a><\/p>\n<p>istat.it<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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