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I patti parasociali: normativa italiana e cinese

I patti parasociali sono contratti che si caratterizzano per porsi a fianco del contratto di società e sono disciplinati dagli artt. 2341 bis e 2341 ter c.c.. Detti accordi sono disciplinati all’interno del Titolo quinto del Libro quinto del Codice Civile in materia di S.p.a. ma è pacifico che questi possano essere adottati da tutte le altre tipologie societarie.

L’art. 2341 bis, al primo comma lett. a) c.c., stabilisce che i patti devono avere per oggetto l’esercizio del diritto di voto, il quale pertanto perde la sua caratteristica di assoluta libertà. Lo scopo di tali patti è quello di regolare il comportamento dei soci all’interno della società: si tratta di contratti con cui due o più soci assumono impegni reciproci riguardo all’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria posseduta da ciascuno.

Art. 2341 bis
I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

  1. a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano [1]
  2. b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano [2];
  3. c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società [3], non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Art. 2341 ter
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377.

Stando al dato letterale delle disposizioni sopra riportate, i patti parasociali servono quindi a stabilire gli assetti proprietari o di governo della società e hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto da parte dei soci sottoscrittori, pongono un limite al trasferimento delle azioni o delle partecipazioni e stabiliscono chi decide nella società.

A titolo esemplificativo, se due soci detengono ognuno il 30% delle azioni societarie e decidono di stipulare un patto parasociale, di fatto controllano la società (dal momento che, nel complesso, detengono il 60% delle azioni, superando la percentuale discriminante del 50% +1). I patti parasociali non possono avere durata superiore ai cinque anni, ma è possibile rinnovarli; tuttavia, qualora non sia stato fissato un termine di durata, un contraente può recedere con preavviso di 180 giorni.
All’art. 2341 ter, invece, viene indicata la disciplina di tali patti all’interno delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e quindi quotate in Borsa. In questa casistica, i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.

A differenza delle clausole dell’atto costitutivo, i patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria, vincolando solamente i soci che li sottoscrivono e non i futuri acquirenti o sottoscrittori di azioni di nuova emissione. Nelle società non quotate, i patti parasociali valgono solo per i contraenti e non per chi eventualmente subentra nella società.

 

Le tipologie di patti parasociali

Sempre in riferimento all’art. 2341 bis, occorre soffermarsi sulle tre tipologie tipiche di patti parasociali, cioè i sindacati (o convenzioni) di voto, di blocco e di controllo.

I sindacati di voto regolano l’esercizio del diritto di voto in assemblea, e possono derivare:

  • dall’accordo tra più azionisti, che si impegnano a votare nello stesso modo;
  • dall’accordo tra più azionisti, che danno mandato di rappresentanza a un soggetto terzo, il quale in assemblea esprimerà il suo voto secondo le direttive del sindacato di voto.

I sindacati di blocco si riferiscono, invece, agli accordi tra soci finalizzati a limitare l’alienazione delle partecipazioni, con l’obbligo, in caso contrario, di offrire le azioni in prelazione agli altri soci aderenti al sindacato di blocco in proporzione alle azioni detenute da ciascuno.

Infine, i sindacati di controllo sono quelle convenzioni aventi come fine l’esercizio congiunto di un’influenza dominante all’interno della società, andando ad influenzare la governance e gli assetti proprietari.

Per quanto riguarda la pubblicità dei patti parasociali, nelle società chiuse non è prevista alcuna forma pubblicitaria, mentre nelle società quotate e in quelle con azionariato diffuso i patti parasociali devono essere comunicati e dichiarati in apertura di ogni assemblea. L’art. 122, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 [4], dispone che i patti parasociali, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni quotate e delle società controllanti, entro cinque giorni dalla stipulazione devono essere:

  1. a) comunicati alla Consob;
  2. b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
  3. c) depositati nel Registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
  4. d) comunicati alla società con azioni quotate.

 

Alcune clausole tipiche

All’interno dei contratti parasociali internazionali (shareholders’ agreements) troviamo alcune clausole spesso usate per sanare le situazioni di stallo che possono verificarsi a causa di disaccordi tra i soci, tra cui le clausole di covendita e la clausola della roulette russa.

Tra le clausole di covendita [5] ricordiamo:
1)  la clausola di drag along, o patto di trascinamento, che prevede il diritto del socio di maggioranza di trascinare il socio di minoranza nelle proprie negoziazioni con l’acquirente della propria partecipazione, forzando la vendita dei titoli detenuti dai soci minoritari. Il beneficiario di una clausola di drag along è generalmente il socio di maggioranza che, in caso di cessione della propria partecipazione sociale, potrà obbligare all’exit anche i soci di minoranza, tutelandosi in questo modo da un eventuale ostruzionismo da parte della minoranza;
2) la clausola di tag along, o patto di accordamento, che prevede, al contrario, la possibilità per i soci di minoranza di seguire il socio di maggioranza nella cessione delle proprie quote partecipative, approfittando delle condizioni economiche ottenute da quest’ultimo nella negoziazione con l’acquirente.

Un caso più limitato e meno frequente è quello della cosiddetta clausola della roulette russa. In particolare, in una società caratterizzata dalla presenza di due soci detentori di partecipazioni paritetiche, è possibile che si verifichi un’ipotesi di stallo decisionale (detto anche dead- lock), paralizzando di fatto l’attività della società. Questa circostanza, protraendosi nel tempo, potrebbe portare addirittura allo scioglimento della società [6]. Per porvi rimedio, è stata prevista la clausola della roulette russa, che concede a una delle parti di fissare il prezzo delle azioni e all’altra di scegliere se venderle o acquistarle, tramite una riallocazione delle partecipazioni sociali. La clausola della roulette russa rimane valida finché la medesima persegua interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, risolvendo la situazione di stallo attraverso la decisione di acquisto o di vendita, salvaguardando quindi il progetto imprenditoriale ovvero facendo sì che si eviti l’ipotesi di liquidazione della società [7].

 

I patti parasociali nell’ordinamento cinese

In questa seconda parte, andremo ad affrontare brevemente la disciplina dei patti parasociali all’interno dell’ordinamento cinese, per evidenziare elementi di somiglianza e/o di diversità con la disciplina italiana.

In primo luogo, preme rilevare che, sebbene ampiamente utilizzati, i patti parasociali non sono espressamente regolamentati dalla Chinese Company Law (“CCL”) [8]; il loro utilizzo è previsto per colmare le eventuali lacune statutarie, ma non possono in alcun modo sostituire la volontà dei soci.

  • Distribuzione dei dividendi

Uno degli ambiti di maggior applicazione dei patti parasociali nel diritto societario cinese è quello della distribuzione dei dividendi. L’art. 35 della CCL stabilisce che “Shareholders shall draw dividends in proportion to the capital contributions they made; and when a company increases its capital, its shareholders shall have the right of first refusal to make their subscriptions in proportion to the capital contributions they made, except where all the shareholders have agreed to draw the dividends not in proportion to their capital contributions or to do without the right of first refusal in proportion to their capital contributions when making subscriptions”[9].

Pertanto le clausole di preferenza sui dividendi, presenti nei patti parasociali, anche se non espressamente previste, possono trovare una disposizione legittimante nel diritto societario cinese.

  • Accordi di voto

Un’altra fattispecie di patti parasociali sono gli accordi di voto, equiparabili ai nostri sindacati di voto di cui alla lett. a) dell’art. 2341 bis, primo comma, c.c.. Gli accordi di voto sono contratti stipulati tra gli azionisti, e regolano le modalità con cui essi possono esercitare il potere di voto in determinate circostanze.

L’art. 43 della CCL recita: “Shareholders shall exercise their voting rights at a meeting of the shareholders’ assembly in proportion to their respective capital contributions, except where otherwise provided for by the company’s articles of association” [10]. Pertanto, in base all’art. 43, il diritto societario cinese consente agli azionisti di discostarsi dalla regola predefinita. Gli accordi di voto rivestono particolare importanza per alcune delibere specificate all’art. 44, quali l’aumento o riduzione di capitale, la fusione e la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della società [11].

Sebbene non siano quindi espressamente disciplinati, per poterne stabilire la validità, l’art. 52 della legge sui contratti offre un’utile interpretazione della questione, indicando le circostanze di invalidità di un accordo. In forza di detta disposizione, un contratto non è ritenuto valido qualora concorra una delle seguenti circostanze:

(i) una delle parti induce la conclusione del contratto con frode o coercizione, danneggiando così gli interessi dello Stato;

(ii) Le parti colludono in malafede, danneggiando così gli interessi dello Stato, della collettività o di terzi;

(iii) Le parti intendono nascondere uno scopo illegale con il pretesto di una transazione legittima;

(iv) Il contratto lede gli interessi pubblici;

(v) Il contratto viola una disposizione imperativa di qualsiasi legge o regolamento amministrativo. ”

Ne consegue che, se gli accordi di voto non violano le disposizioni del precedente articolo, l’accordo deve essere ritenuto valido, efficace ed applicabile, sulla base della liberà contrattuale delle parti.

  • Tutela degli azionisti

L’ultima casistica che prenderemo in esame è quella dei patti parasociali legati alla tutela degli azionisti. L’art. 75 della CCL prevede che “Under one of the following circumstances, where a shareholder votes against the resolution adopted by the shareholders’ assembly, he may request the company to purchase his equity at a reasonable price:

(1) The company fails to distribute its profits to the shareholders for five consecutive years, when it has been making profits for five years running and meets the conditions for distributing profits as is provided for by this Law;

(2) The company is to be merged or divided, or the principal part of its property is to be transferred; or

(3) When the period of business stipulated by the company’s articles of association expires or other situations originating the dissolution stipulated by the said articles of association arise, a resolution is adopted by the shareholders’ assembly to revise the articles of association for continued existence of the company.

Where a shareholder fails to reach an agreement on the equity purchase with the company within 60 days from the date the resolution is adopted by the shareholders’ assembly, he may bring a suit before a people’s court within 90 days from the date the resolution is adopted by the shareholders’ assembly” [12].

Nel caso in cui l’azionista voti contro alcune delibere assunte in assemblea, l’azionista può chiedere alla società di acquistare la propria partecipazione ad un prezzo ragionevole. L’azionista può richiedere il riacquisto della propria quota di partecipazione se i dividendi non vengono pagati per 5 anni consecutivi in ​​cui la Società opera con profitto; la società si fonde, viene scissa o viene trasferita la parte principale della sua proprietà, o quando viene modificato lo statuto per prolungare la durata della società. Nel caso in cui non venga trovato un accordo per l’acquisto della quota di partecipazione, l’azionista può rivolgersi ad un tribunale competente entro 90 giorni dalla votazione.

Dal momento che queste tutele non risultano totalmente esaustive, i patti parasociali trovano la loro utilità affiancandosi alla legislazione e fornendo agli azionisti una maggior tutela e un maggior potere decisionale. A causa della mancanza di una legislazione specifica, la validità specifica e l’applicabilità del patto parasociale dovranno essere valutate caso per caso.

(A cura di Lorenzo Nobile)

RIFERIMENTI

[1] Sindacati di voto

[2] Sindacati di blocco

[3] Sindacati di controllo

[4] T.U.F.

[5] C. d’Alessandro, Patti di co-vendita (tag along e drag along)

[6] L’art. 2484 c.c. prevede tra le possibili cause di scioglimento delle società l’impossibilità di funzionamento e la prolungata inattività dell’assemblea

[7] Si veda la sentenza n. 19708/17 del Tribunale di Roma

[8] Company Law of the People’s Republic of China (court.gov.cn)

[9] Art. 35, Company Law of the People’s Republic of China, 2006

[10] Art. 43, Company Law of the People’s Republic of China, 2006

[11] Art. 44, Company Law of the People’s Republic of China, 2006

[12] Art. 75, Company Law of the People’s Republic of China, 2006


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