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L’onere della prova per l’applicazione del regime convenzionale incombe sul sostituto di imposta

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17746 del 2021, si è espressa in relazione all’applicazione della ritenuta convenzionale, prevista dall’art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni, in sostituzione della ritenuta domestica, disciplinata dagli art.  25 e ss del DPR 600/1973.

Il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria verteva sul fatto che non fosse stato:

  1. dimostrato che il percettore dei canoni fosse il “beneficiario effettivo” , il cui onere probatorio grava sul sostituto di imposta;
  2. accertato che il percettore dei canoni potesse disporli, in concreto e con piena autonomia gestionale e operativa.

Il primo motivo di ricorso è stato accolto, sottolineando che non è sufficiente che il sostituto di imposta riceva, ed esibisca in caso di verifica fiscale, il “certificato di residenza fiscale rilasciato dalla autorità fiscale estera” e la dichiarazione nella quale il percettore estero dei canoni dichiari di essere il “beneficiario effettivo” al fine di poter applicare l’aliquota convenzionale del 5%, in sostituzione dell’aliquota nazionale più gravosa.

Si ritiene pienamente condivisibile quanto espresso dagli ermellini, in particolar modo la parte dell’ordinanza in cui si legge: “l’onere della  prova del fatto che giustifica il più favorevole regime convenzionale incombe sul contribuente (ndr. sostituto di imposta) mentre a carico dell’Agenzia delle Entrate, incombe l’onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente” sottolineando che il soggetto che paga i canoni/dividendi, ricoprendo il ruolo di sostituto di imposta, “è come se fosse il destinatario dei canoni stessi”.

In relazione al secondo motivo di ricorso, la corte non ha proceduto ad analizzarlo in quanto era stato proposto in subordine.

In conclusione, la Cassazione ha tracciato l’onere della prova individuando che è il sostituto di imposta che deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti per l’applicazione della ritenuta convenzionale, mentre all’Amministrazione Finanziaria spetta l’onere di contestare i fatti affermati dal contribuente.

Nel caso in cui il sostituto di imposta ritenga di non avere gli elementi sufficienti per dimostrare l’applicabilità dell’aliquota convenzionale procederà ad applicare la ritenuta domestica e il soggetto non residente, inciso dell’imposta, provvederà a richiedere il rimborso all’Amministrazione Finanziaria, la quale a sua volta verificherà il possesso di tutti i requisiti.

(A cura di Marco Cardillo)

RIFERIMENTI

Ordinanza n. 17746 del 2021


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