{"id":10568,"date":"2023-07-30T13:55:44","date_gmt":"2023-07-30T11:55:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=10568"},"modified":"2023-09-18T14:45:18","modified_gmt":"2023-09-18T12:45:18","slug":"il-diritto-allo-studio-universitario-dalle-radici-costituzionali-alla-sua-inclusione-nel-pnrr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/il-diritto-allo-studio-universitario-dalle-radici-costituzionali-alla-sua-inclusione-nel-pnrr\/","title":{"rendered":"Il diritto allo studio universitario: dalle radici costituzionali alla sua \u201cinclusione\u201d nel PNRR"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il diritto all\u2019istruzione nel diritto internazionale: brevi cenni<\/strong><\/p>\n<p>In ambito internazionale tra i principali diritti culturali, sono individuati il diritto all\u2019istruzione e il diritto di partecipare alla vita culturale del Paese nel quale l\u2019individuo risiede o \u00e8 cittadino.<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 stessa di esercitare una vasta gamma di diritti umani troverebbe proprio nell\u2019istruzione il suo razionale; rendendo edotto un individuo infatti lo si pone nelle condizioni di conoscere quali diritti soggettivi possiede e come pu\u00f2 esercitarli nel rispetto delle regole della comunit\u00e0 di riferimento.<\/p>\n<p>Il diritto indagato e codificato in importanti strumenti internazionali pattizi, quali a titolo esemplificativo il Patto sui diritti economici, sociali e culturali agli artt. 1, 6, 13, 14, 15 e la Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo all\u2019art. 2, risulta classificabile secondo la teoria generale dei diritti umani come diritto di seconda generazione. Di talch\u00e9 agli Stati \u00e8 imposto un obbligo di \u201crealizzazione progressiva\u201d del diritto in oggetto predisponendo strumenti idonei affinch\u00e9 ogni individuo, incluso il non abbiente, possa accedervi per formare e sviluppare la propria identit\u00e0.<\/p>\n<p>Se appare evidente il carattere di diritto umano del diritto all\u2019istruzione, altrettanto non pu\u00f2 dirsi rispetto allo spinoso tema del \u201cgrado\u201d di istruzione che deve essere assicurato indipendentemente dalle capacit\u00e0 economiche. In altre parole pare complesso delineare una regola generale di diritto internazionale che indichi \u201cfino a che punto\u201d lo Stato debba farsi carico di detta prerogativa.<\/p>\n<p>Argomento <em>a latere<\/em> di particolare rilievo risulta essere, inoltre, la difficile composizione tra il diritto all\u2019istruzione e l\u2019educazione del minore con riferimento alla conservazione dell\u2019identit\u00e0 culturale del gruppo sociale di appartenenza. Ci si riferisce evidentemente alle minoranze e alle popolazioni indigene ed al margine di \u201cautonomia\u201d o \u201cdifferenziazione\u201d che dovrebbe essere predisposto a favore di tali individui. Menzione diretta di quanto asserito si individua nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art.20) e la Convenzione <em>ILO<\/em> n.169 sulla promozione e protezione dei diritti delle popolazioni indigene.<\/p>\n<p>In ossequio a quanto esposto se appaiono delineabili alcuni criteri guida circa l\u2019obbligo in capo agli Stati di predisporre idonei piani di azioni per il raggiungimento di un\u2019istruzione \u201cadeguata\u201d dell\u2019intera platea dei cittadini, di converso risulta non agevole tracciare una comune convergenza sul \u201cgrado\u201d di istruzione che deve essere garantito. Parrebbe quindi complesso in tal senso trattare di un \u201cdiritto all\u2019istruzione universitaria\u201d.<\/p>\n<p><strong>La configurabilit\u00e0 del \u201cdiritto all\u2019istruzione universitaria\u201d nell\u2019ordinamento italiano<\/strong><\/p>\n<p>Nel nostro ordinamento il \u201cdiritto allo studio\u201d trova il suo fondamento nei commi 3 e 4 dell\u2019art. 34 della Costituzione, laddove si afferma che i soggetti capaci e meritevoli, anche laddove privi dei mezzi economici, hanno il diritto di raggiungere i gradi pi\u00f9 alti degli studi, prescrivendo che la Repubblica deve rendere effettiva tale potest\u00e0. La dottrina ha interpretato detta disposizione nel senso di introdurre un vero e proprio diritto all\u2019istruzione di grado universitario.<\/p>\n<p>La previsione normativa \u00e8 \u201crafforzata\u201d ulteriormente se letta in combinato disposto con il secondo comma dell&#8217;art. 3 della Costituzione, dove viene\u00a0affidato, \u201cnuovamente\u201d, alla Repubblica il compito di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l&#8217;uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese.<\/p>\n<p>L\u2019effettivit\u00e0 di tale diritto \u201cqualificato\u201d prende forma nel dibattito politico italiano negli anni \u201960 con l\u2019approvazione della legge 80 del 1963 che istituisce l\u2019introduzione dell\u2019\u201dassegno di studio\u201d, ovvero un ammontare predeterminato in denaro assegnato tramite bando di gara ed associato al singolo percorso di studi.\u00a0 Sar\u00e0 tuttavia necessario attendere con la legge 390 del 1991 un primo tentativo di schematizzare organicamente la materia, proponendo una ripartizione di competenze in tema di studi universitari tra Stato, Regioni e singole Universit\u00e0. Secondo l\u2019impostazione della legge 390 spetta allo Stato il coordinamento e la programmazione dei fondi da erogare per il diritto allo studio istituendo un fondo <em>ad hoc<\/em> per la concessione di borse di studio e prestiti monetari agli studenti denominati \u201cprestiti d\u2019onore\u201d. Alle Regioni, cui spetta una competenza concorrente in materia, viene attribuita l\u2019ulteriore prerogativa dei servizi \u00abegualmente indispensabili\u00bb, che dovranno essere di natura gratuita o prevedendo un\u2019agevolazione sul prezzo, quali la ristorazione, l\u2019assistenza sanitaria, i servizi abitativi e i trasporti. Infine all\u2019Universit\u00e0 residua la competenza circa la previsione di esenzioni totali o parziali dei contributi e tasse, predisposizioni di attivit\u00e0 di supporto allo studio quali tutorato e corsi intensivi, nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 di prevedere agevolazioni per gli studenti lavoratori (anche presso l\u2019Universit\u00e0 stessa). Si tratta a ben vedere di un sistema di concorrenza e coordinamento tra norme statali e norme regionali, mediante l&#8217;attribuzione allo Stato di funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di diritto agli studi universitari, e alle Regioni del compito di attivare gli interventi.\u00a0In virt\u00f9 dell\u2019art. 10 della legge 390 deve essere predisposta apposita conferenza in ambito regionale fra le amministrazioni territoriali e le singole Universit\u00e0 per definire i livelli delle prestazioni minime da erogarsi a favore del diritto allo studio e il relativo perimetro delle competenze ascrivibili ad ambo i soggetti giuridici.<\/p>\n<p>In tal senso, l\u2019art. 19 della citata legge attribuisce la facolt\u00e0 alle Regioni di stipulare accordi con le Universit\u00e0\u0300 per assicurare prestazioni fondamentali e accessorie, quali quelle sanitarie e di supporto all\u2019interno del contesto universitario stesso.<\/p>\n<p>A seguito della ben nota riforma del titolo V della Costituzione, intervenuta nel 2001, la\u00a0potest\u00e0 legislativa\u00a0in materia di diritto allo studio universitario diviene di appannaggio esclusivo (residuale) delle Regioni, non rientrando n\u00e9 tra le materie di potest\u00e0 esclusiva dello Stato, n\u00e9 tra quelle di legislazione concorrente. Spetta\u00a0tuttavia allo Stato la competenza legislativa esclusiva\u00a0inerente alla determinazione dei\u00a0livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\u00a0che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; giocoforza che \u00e8 necessario ancora una volta in questo nuovo quadro un raccordo tra l\u2019amministrazione centrale e quella periferica dello Stato.<\/p>\n<p>Con l\u2019introduzione della legge 240 del 2010, art. 5, viene attribuito al Governo un particolare potere di delega per la\u00a0revisione\u00a0della\u00a0normativa di principio\u00a0in materia di \u00abdiritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitavano l&#8217;accesso all&#8217;istruzione superiore, e per la\u00a0definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle universit\u00e0 statali\u00bb.<\/p>\n<p>Nello specifico lo Stato individua e definisce i LEP relativi alla voce economica prodromica all\u2019erogazione di\u00a0borse di studio e al singolo importo da destinare ai bandi di gara per ottenere la relativa agevolazione. A questo si provvede con decreto di cadenza triennale d&#8217;intesa con la Conferenza Stato-Regioni sentito il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Le relative borse di studio sono erogabili secondo requisiti di merito e con riferimento alla condizione economica del futuro studente. Criteri anche questi definiti con il medesimo\u00a0decreto\u00a0interministeriale che deve individuare ogni tre anni l&#8217;importo delle borse stesse.<\/p>\n<p>I\u00a0requisiti di merito\u00a0sono individuati tenendo conto della durata\u00a0dei corsi di studio, facendo riferimento ai\u00a0valori mediani\u00a0del relativo percorso di laurea, mentre le\u00a0condizioni economiche\u00a0sono accertate sulla base dell&#8217;Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),\u00a0facendo inoltre riferimento alla situazione economica del territorio in cui ha sede l&#8217;Universit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Il PNRR come possibile strumento per il \u201crilancio\u201d del diritto allo studio universitario<\/strong><\/p>\n<p>Occorre precisare che trattando di diritto allo studio (universitario) spesso vi si accosta l\u2019analisi percentuale delle persone che effettivamente ottengono un titolo di laurea (almeno triennale). Non esiste per\u00f2 tra i due aspetti uno stretto nesso funzionale. In altri termini, potendo fare un esempio, un aumento del gettito di fondi stanziati per le borse di studio del 10% non corrisponder\u00e0 ad uno speculare aumento delle lauree conseguite. \u00c8 cio\u00e8 necessario tenere conto di ulteriori correttivi e incentivi per ampliare l\u2019accesso agli studi; ad esempio favorendo la transizione scuola-Universit\u00e0 delle fasce di studenti meno abbienti.<\/p>\n<p>L\u2019Italia secondo le rilevazioni Istat disponibili in <em>open access<\/em> ha una delle pi\u00f9 basse quote di laureati tra i paesi dell\u2019Unione Europea nella fascia di et\u00e0 30-34 anni, un 20% a fronte del 40% di media di altre nazioni quali la Francia e la Germania.<\/p>\n<p>Denominato anche con la dicitura \u00abItalia Domani\u00bb, Il PNRR e\u0300 il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall\u2019Italia attraverso il Fondo complementare istituito con il D.L. n\u00b059 del 6 maggio 2021 a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile dello stesso anno. Il totale dei fondi previsti e\u0300 di 222,1 miliardi. A questi entro il 2032 si aggiungeranno ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il rinnovo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si disporr\u00e0 in totale di circa 248 miliardi.<\/p>\n<p>In tal senso il PNRR, si riferisce a numerose misure riguardanti l\u2019<strong>Universit\u00e0 e gli enti pubblici di ricerca<\/strong><strong>\u00a0<\/strong>proponendosi di aumentare il numero dei laureati anche mediante il potenziamento del\u00a0<strong>diritto allo studio<\/strong>; incrementare le interazioni con il mondo del lavoro; valorizzare l\u2019alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); coordinare e potenziare le attivit\u00e0 di ricerca. Traendo spunto da quest\u2019ultima indicazione si evidenzia che le Universit\u00e0 statali e non statali hanno indetto in concordanza con amministrazioni pubbliche e grandi imprese una serie di bandi di dottorato di ricerca le cui borse sono interamente finanziati dai fondi del PNRR. Le tematiche oggetto dei progetti che i candidati sono tenuti a presentare in sede di concorso sono predeterminate e coerenti con le diverse \u201cmissioni\u201d che il nostro Stato si \u00e8 prefissato di raggiungere, con particolare attenzione al tema \u201cgreen\u201d e della transizione ecologica o della digitalizzazione della pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>In totale l\u2019ammontare che si prevede essere sotto l\u2019egida del Ministero dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca \u00e8 di\u00a010,63 miliardi di euro di cui quasi 1 miliardo per alloggi degli studenti; 500 milioni per le borse di studio; 500 milioni per i bandi di dottorato e innovazioni della didattica; 8 miliardi per la ricerca, i partenariati strategici di ricerca e supporto al collegamento tra ambito accademico e di impresa.<\/p>\n<p><strong>Criticit\u00e0 del sistema italiano per l\u2019accesso agli studi universitari: un\u2019indagine comparatistica con Francia e Germania <\/strong><\/p>\n<p>Se questi presupposti segnano un indubbio passo in avanti verso una valorizzazione del \u201cdiritto umano allo studio universitario\u201d, il confronto comparatistico con altri Paesi, quali Francia e Germania, disvela diverse problematiche del nostro sistema di allocazione delle borse di studio e non solo.<\/p>\n<p><strong>Orbene, <\/strong>la strategia politico-economica per il diritto allo studio universitario in Italia, come evidenziato sinora, prevede numerose misure a sostegno degli individui in virt\u00f9 delle previsioni normative discusse. Sono in particolare, si ribadisce, previste per gli studenti meritevoli e\/o non abbienti la concessione di una\u00a0<em>borsa di<\/em> studio che afferisce ad un importo monetario (a totale o parziale copertura delle spese di mantenimento), l\u2019esonero dal pagamento delle tasse universitarie e l\u2019assegnazione di un\u2019idonea sistemazione per gli studenti fuori sede.<\/p>\n<p>Tale sistema di sostegno risulta analogo a quello di Francia e Germania.<\/p>\n<p>Il primo punto di divergenza in ottica di comparazione attiene alla platea di studenti che effettivamente beneficia delle predette agevolazioni. In Italia soltanto il 12% degli iscritti universitari \u00e8 studente borsista, rispetto al 33% degli studenti francesi e al 22% degli studenti tedeschi, secondo quanto riportato dal <em>National Student Fee and Support Systems in European Higher Education<\/em> (<em>Eurydice<\/em>).<\/p>\n<p>Il secondo punto critico attiene alla costante crescita in termini di studenti borsisti con circa un incremento del 50% in Francia nel decennio 2008-2018. Lo stesso non pu\u00f2 dirsi per Italia che registra invece un incremento del tutto esiguo. Risultato questo che potrebbe essere spiegato secondo alcuni autori con l\u2019esistenza di due figure di \u201cstudente meritevole\u201d nel nostro sistema: l\u2019idoneo o avente diritto alla borsa di studio e il beneficiario della stessa. Infatti soltanto una parte degli<strong> aventi diritto beneficia effettivamente di tale prerogativa. Questa anomalia che deriva da <\/strong>corresponsabilit\u00e0 di Stato e Regioni al finanziamento delle borse, si riversa a cascata sulle Regioni stesse che all\u2019interno del proprio territorio non dettano regole uniformi. Secondo i dati <em>open access<\/em> dell\u2019Ufficio Statistiche del MIUR ben cinque regioni su venti non hanno garantito l\u2019erogazione della borsa a tutti gli idonei.<\/p>\n<p>Terzo punto di criticit\u00e0 da riscontrare \u00e8 la complessit\u00e0 dei bandi di concorso: <strong>oltre 40 bandi in Italia<\/strong>, <strong>uno in Francia e Germania. <\/strong>Sebbene il DPCM 9 aprile 2001 che disciplina la materia sia intitolato \u00abUniformit\u00e0 di trattamento sul diritto agli studi universitari\u00bb non parrebbe che vi siano effettive misure di omologazione tra le Regioni; non soltanto per quel che concerne l\u2019ottenimento del beneficio (a parit\u00e0 di diritto) ma anche per i criteri di accesso alle borse di studio e la loro modalit\u00e0 di erogazione.<\/p>\n<p>In parte questo deriva dalla competenza delle Regioni nel fissare le soglie ISEE e ISPE di accesso ai benefici, seppur entro un\u00a0<em>range<\/em>\u00a0pre-stabilito dallo Stato. La conseguenza \u00e8 che uno studente formalmente beneficiario di agevolazioni in una Regione potrebbe non esserlo in un\u2019altra creando una conseguente disparit\u00e0 di trattamento, con le riflessioni di carattere sociologico e giuridico che ne possono derivare. Difformit\u00e0 che inevitabilmente si riverbera anche nelle procedure di erogazione, laddove ognuno dei 40 bandi italiani prevede modalit\u00e0 e tempistiche diverse. In Germania le <em>BAf\u00f6G e <\/em>in Francia le <em>bourses sur crit\u00e8res sociaux<\/em> sono previste da un unico bando le cui indicazioni pratiche, di merito e di capacit\u00e0 economica per accedere alle borse di studio sono contenute in un\u00a0sito istituzionale apposito. Le informazioni sono valevoli per tutti gli studenti sull\u2019intero territorio nazionale. In Francia, la richiesta di borsa avviene attraverso una sola modalit\u00e0, ovvero per il tramite di un unico portale online.<\/p>\n<p>Quarta ed ultima criticit\u00e0 sulla quale si vuole riflettere \u00e8 la tempistica e la cadenza del pagamento della borsa di studio: mensile con dettaglio all\u2019interno del bando in Francia e Germania, in maniera non sempre \u201cchiara\u201d in Italia, ma tendenzialmente in due <em>tranche <\/em>all\u2019anno. In Francia l\u2019importo \u00e8 erogato in concomitanza con l\u2019anno scolastico ed \u00e8 \u201cpagato\u201d entro il 5 di ogni mese a partire da settembre. In Germania \u00e8 possibile accedere al finanziamento dal mese in cui si presenta la richiesta di agevolazione. Non esiste inoltre un\u2019attuazione territorialmente differenziata come Italia.<\/p>\n<p><em>(A cura di Matteo Bassetti)<\/em><\/p>\n<p><strong>Fonti e approfondimenti <\/strong><\/p>\n<p>Pustorino, <em>Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani<\/em>, Cacucci Editore Bari, 2019.<\/p>\n<p>Barbera \u2013 C. Fusaro, <em>Corso di diritto costituzionale<\/em>, Il Mulino, 2015.<\/p>\n<p>Laudisa, \u201c<em>Il diritto allo studio universitario: interventi, risorse e spesa in Piemonte\u201d,<\/em> in<em> Osservatorio<\/em> regionale per l\u201funiversita\u0300 e per il diritto allo studio universitario della Regione Piemonte, 2001<\/p>\n<p>L.R. Sciumbata, <em>Aspetti normativi e finanziari dei tributi propri delle Regioni<\/em>, Milano, 2001<\/p>\n<p>Bin &#8211; F. Benelli, \u201c<em>Il diritto allo studio universitario: prima e dopo la riforma costituzionale\u201d, in <\/em>Il governo del diritto allo studio universitario nel nuovo ordinamento regionale, I quaderni del trentaquattro, 2002.<\/p>\n<p>\u201c<em>Come rendere il sistema di \u201cdiritto alle competenze\u201d efficace e mirato a diversi tipi di destinatari<\/em>?\u201d, in collana UNIMI 2040 Discussion Papers, 2021.<\/p>\n<p>La normativa vigente in materia di diritto allo studio nelle universit\u00e0 e nelle istituzioni AFAM \u00e8 disponibile qui: https:\/\/temi.camera.it\/leg18\/post\/la_normativa_vigente_in_materia_di_diritto_allo_studio_universitario.html<\/p>\n<p>Le informazioni frutto della comparazione proposta tra il sistema delle borse di studio in Italia, Francia e Germania sono reperibili qui:<\/p>\n<p>DZHW,\u00a0\u201c<em>Social and Economic Conditions of Student Life in Europe<\/em>\u201d, Eurostudent VI, 2016-2018, eurostudent.eu; www.etudiant.gouv.fr; www.bafog.de<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.<br \/>\nSeguici anche su <strong><a href=\"https:\/\/t.me\/economiaedirittonews\">Telegram<\/a><\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/economiaediritto-it\"><strong>LinkedIn<\/strong><\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/economiaediritto\/\">Facebook<\/a><\/strong>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il diritto all\u2019istruzione nel diritto internazionale: brevi cenni In ambito internazionale tra i principali diritti culturali, sono individuati il diritto all\u2019istruzione e il diritto di partecipare alla vita culturale del <\/p>\n","protected":false},"author":1767,"featured_media":10569,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[793,19,1742,21,2475,2,38,22,39,11,1812,2429,40,37,5,2591,1,2297,781],"tags":[],"class_list":["post-10568","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alta-formazione-2","category-altri-esperti","category-autori","category-avvocati","category-case-studies","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-rassegna-di-giurisprudenza-civile","category-civilisti","category-rassegna-di-giurisprudenza-costituzionale","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-costituzionale","category-diritto-ue","category-rassegna-di-giurisprudenza-europea","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-n-121-07-2023","category-news","category-notizie","category-professionisti"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/pnrr.jpg?fit=1217%2C694&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2Ks","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1767"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10568"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10568\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10571,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10568\/revisions\/10571"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10569"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}