{"id":10612,"date":"2023-09-15T18:41:07","date_gmt":"2023-09-15T16:41:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=10612"},"modified":"2023-10-15T18:48:16","modified_gmt":"2023-10-15T16:48:16","slug":"riflessioni-sulla-genesi-della-tutela-ambientale-in-costituzione-dallart-117-cost-alla-modifica-degli-arti-9-e-41-cost","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/riflessioni-sulla-genesi-della-tutela-ambientale-in-costituzione-dallart-117-cost-alla-modifica-degli-arti-9-e-41-cost\/","title":{"rendered":"Riflessioni sulla genesi della tutela ambientale in Costituzione: dall&#8217;art. 117 Cost. alla modifica degli arti. 9 e 41 Cost."},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\">I primi 12 articoli della Costituzione affermano i valori su cui si fonda la Repubblica, i cd \u201cprincipi fondamentali\u201d. Tra essi, l\u2019ar. 9 tutela lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica; tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Dovete sapere che la nostra Assemblea Costituente trov\u00f2 molta difficolt\u00e0 a definire il tema dell\u2019ambiente nella Costituzione, ed \u00e8 proprio per questo che inizialmente \u00e8 toccato allo sforzo della dottrina e della giurisprudenza il compito di elaborare una definizione normativa di \u201cambiente\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>L\u2019evoluzione giurisprudenziale in materia ambientale<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">E\u2019 la Corte costituzionale che, con uno sforzo interpretativo,\u00a0 \u201cpositivizza\u201d la protezione dell\u2019ambiente, facendo emergere \u201cun diritto costituzionale in materia\u201d. Lo sforzo interpretativo della Giudice delle Leggi manifesta la volont\u00e0 di classificare l\u2019ambiente per la prima volta come \u201cvalore costituzionale\u201d. La Corte Costituzionale parte dal concetto di \u201cpaesaggio\u201d tutelato dall\u2019art. 9 Cost, e arriva ad una definizione del \u201cbene ambientale\u201d, assegnandole rilevanza come un \u201cdiritto costituzionale vivente\u201d. Secondo la Corte, il paesaggio come ambiente rappresenta un momento della tutela ambientale. Dunque, la tutela del paesaggio viene definita dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale, e ci\u00f2 fa s\u2019 che da questo momento il paesaggio assume rilevanza non soltanto come valore estetico-culturale, ma tenendo conto di come le esigenze dello sviluppo socioeconomico del Paese incidono sul territorio e sull\u2019ambiente (Corte Cost., sentenza n. 4 del 1985). Nella visone della Corte Costituzionale, l\u2019ambiente \u00e8 \u201cun valore ptrimario da tutelare\u201d all\u2019interno di un processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunit\u00e0 territoriale e l\u2019ambiente che lo circonda, essenziale ai fini dell\u2019equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralit\u00e0 di interessi e utilit\u00e0 collettive, anche di natura intergenerazionale. (Corte Cost., sentenza n. 179 del 2019). In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l\u2019intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio (Corte Cost., sentenza n. 71 del 2020). La Corte combinando le disposizioni contenute nell\u2019articolo 9 con quelle previste nell\u2019articolo 32 della Costituzione, fa emergere anche il <strong>diritto all\u2019ambiente salubre<\/strong>, afferma la necessit\u00e0 della tutela della salute in tutte le condizioni in cui si svolge la vita di ogni persona (Corte cost., sentenze n. 210 e 640 del 1987) e richiede che l\u2019ordinamento tuteli l\u2019ambiente come elemento determinativo della vita e come <em>valore primario assoluto<\/em> (Corte Cost., sentenza n. 127 del 1990).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Gli altri contesti normativi in materia di ambiente<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Sono numerosi gli ordinamenti che hanno scelto di assicurare una tutela esplicita in Costituzione alla materia ambientale. Solo per citare quelli a noi pi\u00f9 vicini geograficamente: <strong>Finlandia, Belgio, Grecia, Portogallo, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Francia<\/strong>. In quest\u2019ultima, dal 2005 la Costituzione contiene una Carta dell\u2019ambiente (<em>Charte de l\u2019environnement<\/em>) tramite la quale l\u2019ambiente \u00e8 stato elevato a bene costituzionalmente protetto. In Germania, quando si menzionano norme sulla tutela di ambiente e animali si cita espressamente la \u201c<strong>responsabilit\u00e0 verso le future generazioni\u201d. <\/strong>Lo sviluppo della problematica costituzionale dell\u2019ambiente, \u00e8 interessato anche dalla recente elaborazione normativa del concetto di ambiente a livello europeo. L\u2019articolo 3 TUE afferma che l\u2019Unione deve <strong>perseguire lo sviluppo sostenibile dell\u2019Europa<\/strong>, basato su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualit\u00e0 dell\u2019ambiente. Secondo l\u2019art 11 TFUE, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, l\u2019ambiente deve essere la <strong>matrice delle politiche europee<\/strong>, e la politica dell\u2019Unione a livello ambientale deve puntare a raggiungere i seguenti obiettivi: proteggere la salute umana; usare in maniera accorta e razionale le risorse naturali;combattere i cambiamenti climatici. Nel <strong>programmare<\/strong> la politica in materia ambientale, l\u2019Unione deve prendere in considerazione:i dati scientifici e tecnici disponibili;le condizioni dell\u2019ambiente nelle varie regioni dell\u2019Unione;i vantaggi e gli oneri che possono derivare dall\u2019azione e dall\u2019assenza di azione;lo sviluppo socioeconomico dell\u2019Unione nel suo insieme e lo sviluppo equilibrato delle singole regioni.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Il riferimento all\u2019ambiente all\u2019art. 117 Cost.\u00a0 Una\u201dmateria\u201d<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Come accennato in precedenza, la Costituzione italiana introduce una \u201cmenzione dell\u2019ambiente\u201d solo nel 2001(l. cost. 18.10.2001, n. 3). Essa \u00e8 collocata nel titolo V della parte II, all\u2019art. 117, il quale disciplina il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: <strong>al secondo comma si affida alla esclusiva legislazione statale la \u00abtutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali\u00bb (lett. <em>s<\/em>)<\/strong>, mentre il terzo comma attribuisce alla competenza concorrente Stato-Regioni la \u00abvalorizzazione dei beni culturali e ambientali\u00bb. L\u2019art. 116, inoltre, rende possibile l\u2019attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia nell\u2019ambito di alcune materie indicate dall\u2019art. 117, secondo comma, (tra le quali la lettera <em>s<\/em>), e di tutte le materie di cui al terzo comma del 117.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a0<\/strong><strong>La riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost. L\u2019ambiente come \u201cprincipio\u201d<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a0<\/strong>Il testo <strong>dell\u2019art. 9<\/strong> della Costituzione, a seguito della riforma costituzionale che vi introduce un nuovo comma, \u00e8 il seguente: \u00ab<em>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. <strong>Tutela l\u2019ambiente, la biodiversit\u00e0 e gli ecosistemi, anche nell\u2019interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali<\/strong><\/em>\u00bb. Il testo <strong>dell\u2019articolo 41<\/strong>, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma costituzionale approvata, cos\u00ec recita: \u00ab<em>L\u2019iniziativa economica privata \u00e8 libera. Non pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 <strong>sociale o in modo da recare danno alla salute, all\u2019ambiente, <\/strong>alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 economica pubblica e privata possa essere i<strong>ndirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali<\/strong><\/em><strong>\u00bb. <\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a0<\/strong><strong>Ambiente, biodiversit\u00e0, ecosistemi e generazioni future<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, ha riconosciuto un espresso rilievo alla tutela dell\u2019ambiente, sia nella parte dedicata ai Principi fondamentali, sia tra le previsioni della cosiddetta Costituzione economica.<strong> Cos\u00ec, il nuovo comma 3 dell\u2019art. 9 Cost., nel prevedere che la Repubblica (dunque, tutti gli enti della Repubblica)<\/strong> <strong>\u201c<em>Tutela l\u2019ambiente, la biodiversit\u00e0 e gli ecosistemi, anche nell\u2019interesse delle future generazioni<\/em>\u201d,<\/strong> <strong>detta un criterio generale di azione dei pubblici poteri improntato alla protezione dell\u2019ambiente.<\/strong> <strong>Sempre nell\u2019art. 9, comma 3, essenziale \u00e8 il richiamo alle generazioni future<\/strong>: il riferimento colora l\u2019azione dei pubblici poteri a tutela dell\u2019ambiente di una profondit\u00e0 intergenerazionale, in linea con quanto previsto dalle altre costituzioni europee\u00a0 (per esempio, quella francese, tedesca, polacca, portoghese, svedese) e, prima ancora, dal principio dello sviluppo sostenibile, riconosciuto a livello internazionale, europeo e nazionale (all\u2019art. 3-<em>quater<\/em> del Codice dell\u2019ambiente): <strong>quel principio impone infatti di perseguire uno sviluppo che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilit\u00e0 delle generazioni future di realizzare i propri<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Il ruolo dei privati nella tutela all\u2019ambiente<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Se l\u2019art. 9 \u00e8 incentrato sul ruolo dei pubblici poteri nella tutela dell\u2019ambiente,<\/strong> <strong>l\u2019art. 41 allarga la prospettiva al ruolo dei privati. In particolare, il secondo comma prevede oggi che l\u2019iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno, oltre che alla sicurezza, alla libert\u00e0 e alla dignit\u00e0 umana, altres\u00ec \u201c<em>alla salute<\/em>\u201d e \u201c<em>all\u2019ambiente<\/em>\u201d<\/strong>. E il terzo comma amplia \u2013 con l\u2019espresso riferimento ai \u201c<em>fini ambientali<\/em>\u201d \u2013 il novero delle finalit\u00e0 a cui l\u2019attivit\u00e0 economica pu\u00f2 essere indirizzata e coordinata dalla <strong>legge (\u201c<em>La legge determina i programmi e i controlli opportuni perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali<\/em>\u201d<\/strong>). La riforma,\u00a0approvata l&#8217;8.02.2022,\u00a0degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, con l&#8217;introduzione (tra l\u2019altro) di due nuovi limiti all&#8217;iniziativa economica privata ovvero la salute e l&#8217;ambiente comporta rilevanti conseguenze nell\u2019ambito della gestione e strategia di impresa<strong>: i criteri ambientali, unitamente all\u2019impatto sociale delle politiche aziendali ed ai temi di una gestione aziendale ispirata a buone pratiche e a principi etici assumono infatti sempre maggior rilievo, non solo etico, ma anche all\u2019interno della normativa nazionale<\/strong><strong>.<\/strong> I criteri ambientali, unitamente all\u2019impatto sociale delle politiche aziendali ed ai temi di una gestione aziendale ispirata a buone pratiche e a principi etici trovano e sempre pi\u00f9 troveranno spazio ed attenzione all\u2019interno della normativa nazionale e nelle aule dei Tribunali italiani (ove gi\u00e0 di recente si \u00e8 imposta la tematica del cd. Green-washing e vi \u00e8 stata la sanzione di un\u2019azienda per aver tentato di mostrarsi pubblicamente pi\u00f9 attenta, sensibile ed attivamente impegnata in questioni ambientali di quanto lo fosse effettivamente) con rilevanti conseguenze nell\u2019ambito della gestione e strategia di impresa.\u00a0\u00a0Ma non solo: la compliance di un\u2019impresa a tali criteri sar\u00e0 sempre di pi\u00f9 utilizzata dagli investitori per valutare e decidere le proprie scelte di investimento e dai consumatori per orientare le proprie scelte di acquisto di prodotti. <strong>E\u2019 bene dunque che le imprese pongano sempre pi\u00f9 attenzione alla tematica ambientale, all\u2019impatto della propria attivit\u00e0 di impresa sull\u2019ambiente e, pi\u00f9 in generale, al tema della sostenibilit\u00e0, dotandosi di idonei strumenti, quali i bilanci di sostenibilit\u00e0 ed avvalendosi di professionisti specializzati ed enti certificatori che possano verificare la compliance delle stesse alla normativa, nonch\u00e9 riconoscere l&#8217;impegno delle imprese nel rispetto dei criteri ESG (\u201cE: ambiente; S: impatto sociale e G: gestione aziendale ispirata a buone pratiche e principi etici\u201d) e, pi\u00f9 in generale, in materia di Corporate Social Responsability.<\/strong><\/p>\n<p>(A cura di Valerio Carlesimo)<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Bibliografia:<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Cedam, R.-Tizzano, A., <em>Manuale di diritto dell\u2019Unione europea<\/em>, Torino, 2014, p. 755 ss.;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Alberton, M.-Montini, M., <em>Le novit\u00e0 introdotte dal Trattato di Lisbona per la tutela dell\u2019ambiente, <\/em>in <em>Riv. giur. amb., <\/em>2008, p. 505 ss.;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Al\u00ec, A., <em>The EU and the compliance mechanisms of multilateral environmental agreements: the case of the Aarhus Convention,<\/em> in <em>The External Environmental Policy of the European Union: EU and International Law Perspectives,<\/em> a cura di E. Morgera, Cambridge, 2012,\u00a0 p. 287 ss.;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0Amadeo, S., <em>Commento agli articoli 191-193<\/em>, in <em>Trattati dell\u2019Unione Europea<\/em>, 2\u00b0 ed., a cura di Tizzano, A., Milano, 2014, p. 1616 ss.;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Arabadjieva, K., <em>\u201cBetter Regulation\u201d in Environmental Impact Assessment: The Amended EIA Directive<\/em>, in <em>Journal of Environmental Law<\/em>, 2016, p. 159 ss.;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Axelrod, R.-Van Deveer, S., <em>The Global Environment: Institutions, Law and Policy,<\/em> Los Angeles, 2015; Boyle, A.-Freestone, D., <em>International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges, <\/em>Oxford, 1999;<\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Pellecchia, Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune, cit., p. 575;<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Rodot\u00e0, Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide, cit., p. 331;<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Boyd, D. R., <em>The environmental rights revolution, A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment<\/em>, <em>University of British Columbia Press<\/em>, 2011;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Capaccioli, E.-Dal Piaz, F., <em>Ambiente <\/em>(<em>Tutela dell\u2019<\/em>), <em>Nss. D. I.<\/em>, App., 1980, 258; Caravita di Toritto, B., <em>Diritto dell\u2019ambiente<\/em>, Bologna, 2005;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Cecchetti, M., <em>Principi costituzionali per la tutela dell\u2019ambiente<\/em>, Milano, 2000; Cordini, G., <em>Diritto ambientale comparato<\/em>, in <em>Trattato di diritto dell\u2019ambiente<\/em>, a cura di P.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Dell\u2019Anno e E. Picozza, Padova, I, 2012, 101; Giampietro, F., <em>Diritto alla salubrit\u00e0 dell\u2019ambiente<\/em>, Milano, 1980; Giannini, M.S., <em>Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici<\/em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.<\/em>, 1973, 15;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Grassi, S., <em>Problemi di diritto costituzionale dell\u2019ambiente<\/em>, Milano, 2012; Porena, D., <em>La protezione dell\u2019ambiente tra Costituzione italiana e <\/em>\u201c<em>Costituzione globale<\/em>\u201d, Torino, 2009; Predieri, A., <em>Paesaggio<\/em>, <em>Enc. dir.<\/em>, Milano, 1981, XXXI, 502.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Valerio Carlesimo, lauraeto magistrale in Giurisprudenza, Avvocato Stabilito presso il Foro di Cassino, Giurista ambientale<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.<br \/>\nSeguici anche su <strong><a href=\"https:\/\/t.me\/economiaedirittonews\">Telegram<\/a><\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/economiaediritto-it\"><strong>LinkedIn<\/strong><\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/economiaediritto\/\">Facebook<\/a><\/strong>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I primi 12 articoli della Costituzione affermano i valori su cui si fonda la Repubblica, i cd \u201cprincipi fondamentali\u201d. 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