{"id":10663,"date":"2023-10-21T22:47:12","date_gmt":"2023-10-21T20:47:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=10663"},"modified":"2023-11-21T22:48:18","modified_gmt":"2023-11-21T21:48:18","slug":"latto-politico-quale-questione-deducibile-con-il-regolamento-preventivo-di-giurisdizione-intrinseca-natura-e-sua-rilevabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/latto-politico-quale-questione-deducibile-con-il-regolamento-preventivo-di-giurisdizione-intrinseca-natura-e-sua-rilevabilita\/","title":{"rendered":"L\u2019atto politico quale questione deducibile con il regolamento preventivo di giurisdizione: intrinseca natura e sua rilevabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<ol>\n<li><strong>Premessa<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019istituto del regolamento preventivo di giurisdizione ha una storia travagliata che trova il proprio fondamento in una disposizione legislativa appartenente ad un ordinamento differente da quello italiano ma che <em>mutatis mutandis <\/em>introdusse le prime procedure di risoluzione dei conflitti tra autorit\u00e0 giurisdizionale e autorit\u00e0 amministrativa. [1]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il regolamento di giurisdizione nella sua formula attuale [2] ha la funzione di dirimere questioni che attengano al rapporto tra autorit\u00e0 giurisdizionali (c.d. difetto relativo di giurisdizione), nonch\u00e9 tra autorit\u00e0 giurisdizionale e autorit\u00e0 amministrativa (c.d. difetto assoluto di giurisdizione).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Posto che una trattazione esaustiva della materia richiederebbe una monografia, la disamina verter\u00e0 su un particolare atto che da adito alla dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione, l\u2019atto politico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Per comprendere al meglio la questione \u00e8 per\u00f2 necessario individuare il significato che sta dietro all\u2019espressione difetto di giurisdizione, discontinuamente rievocato in contesti processualcivilistici (come avviene per l\u2019art. 37 c.p.c. [3], 41 c.p.c. [4] e 382 c.p.c.). [5]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si definisce il difetto assoluto di giurisdizione &#8211; espressione che ha condotto a crescenti elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali &#8211; come \u201c<em>quel fenomeno che si concretizza ogniqualvolta&#8230; non risulti possibile individuare nell\u2019ordinamento alcun giudice deputato alla tutela della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio\u201d.<\/em>[6]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019introduzione della Costituzione del 1948 e dell\u2019art. 113 [7] diedero occasione di comprendere meglio uno strumento (ancora sino ad oggi) analizzato con attenzione. La disposizione <em>de qua <\/em>garantisce delle posizioni giuridiche tutelate \u2013 interessi legittimi e diritti soggettivi \u2013 senza deroghe, allorche\u0301 l\u2019atto sia della pubblica amministrazione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Una interpretazione poco impegnata della disposizione potrebbe indurre il lettore a ritenere che il difetto assoluto sia un istituto non costituzionalmente orientato e che faticosamente possa permanere nel nostro ordinamento. [8]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019inconfigurabilit\u00e0 del difetto assoluto di giurisdizione e\u0300 piuttosto enucleabile solo allorquando sussistano delle questioni vertenti su interessi legittimi e diritti soggettivi. Peraltro, nel nostro sistema e\u0300 ben chiara la presenza di posizioni giuridiche non tutelate che ammettono dunque la configurabilit\u00e0 del difetto. L\u2019art. 113 ha ristretto il novero delle ipotesi che permettano di ravvisare un difetto di giurisdizione a quelle in cui \u201c<em>si affermi che il privato non e\u0300 titolare, di fronte alla autorit\u00e0 amministrativa, di alcuna situazione giuridica sostanziale, ma solo di un semplice interesse\u201d. <\/em>[9]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Tra i casi di \u201c<em>semplice interesse<\/em>\u201d &#8211; ossia di situazione giuridica sostanziale non riconosciuta dall\u2019ordinamento \u2013 che celano una particolare complessit\u00e0 di individuazione \u201c<em>dell\u2019inafferrabile difetto<\/em>\u201d [10] si possono annoverare: il merito amministrativo, i c.d. atti politici e l\u2019interesse di fatto.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si vedr\u00e0 come l\u2019atto oggetto della trattazione &#8211; come questo anche gli altri succitati \u2013 richiami una questione intrinsecamente di merito e non di giurisdizione.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>L\u2019atto politico: intrinseca natura della questione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019atto politico \u00e8 una tipologia di atto di per se\u0301 peculiare per via dei connotati governativi sottesi. L\u2019espressione viene richiamata gi\u00e0 all\u2019art. 7, 1\u00b0 comma d. lgs. n. 104 del 2010 che enuncia: \u201c<em>Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell\u2019esercizio del potere politico<\/em>\u201d<em>. <\/em>[11]<em>\u00a0\u00a0 <\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Una lettura superficiale dell\u2019art. 7, 1\u00b0 comma potrebbe indurre il lettore in errore e questo in quanto il provvedimento governativo <em>stricto sensu <\/em>non e\u0300 l\u2019unico atto politico. Gli atti governativi (<em>latu sensu<\/em>) possono essere emessi, indubbiamente dal governo, ma finanche da ogni altro organo costituzionale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il primo segno distintivo dell\u2019atto governativo e\u0300, difatti, il requisito di carattere soggettivo consistente nella sua emissione da un organo costituzionale quale (esemplificativamente) il Governo, il Presidente della Repubblica, il Parlamento in quanto \u201c<em>autorita\u0300 cui compete la funzione di indirizzo politico e di direzione, al massimo livello della cosa pubblica<\/em>\u201d. [12]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il secondo requisito e\u0300 caratterizzato dall\u2019esercizio di un potere politico composto dalle <em>\u201cpiu\u0300 alte linee di indirizzo per il coordinamento e la gestione della cosa pubblica, con libera scelta anche dei fini <\/em>(c.d. requisito oggettivo). [13]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Di particolare complessit\u00e0 e\u0300 la differenziazione tra la categoria degli \u201catti di alta amministrazione\u201d e la categoria degli \u201catti di governo\u201d a causa dell\u2019evanescenza che ne caratterizza il confine<em>. <\/em>Di norma gli atti di alta amministrazione vengono definiti come quegli atti che \u201c<em>segnano il raccordo tra la funzione di governo, che e\u0300 espressione dello Stato-comunita\u0300, e la funzione amministrativa, che e\u0300 espressione dello Stato-soggetto, e che essi realizzano al piu\u0300 alto livello\u201d.<\/em>[14]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La differenziazione delle due figure teste\u0301 menzionate non rileva solo in termini nominalistici ma anche sostanziali e processuali.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Gli atti politici [15] sono, in quanto tali, insindacabili dal giudice laddove gli atti di alta amministrazione possono essere soggetti al regime giuridico della sindacabilit\u00e0 in sede giurisdizionale. [16]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si pu\u00f2 affermare che gli atti politici (o governativi che dir si voglia) [17] siano caratterizzati da residualit\u00e0 in ordine agli atti di alta amministrazione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il Supremo organo amministrativo evidenzia come solamente allorch\u00e9 non vi sia configurabilit\u00e0 della fattispecie nella figura dell\u2019atto amministrativo, in via interpretativa, si sussumer\u00e0 nella categoria degli atti governativi \u201c<em>estranei alla funzione amministrativa&#8230; espressione di una potest\u00e0 di governo <\/em>[ed esternalizzazione di] <em>una volont\u00e0 di indirizzo generale non idonea ad incidere su singole situazioni giuridiche soggettive\u201d. <\/em>[18]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Beninteso non e\u0300 indispensabile l\u2019appellativo di \u201catto politico\u201d affinch\u00e9 questo possa essere ritenuto tale. [19] L\u2019atto politico e\u0300 caratterizzato \u201c<em>non dalla regolazione di interessi contrapposti<\/em>\u201d (come avviene nel rapporto amministrazione-cittadini), bens\u00ec nel perseguimento dell\u2019interesse politico, \u201c<em>libero<\/em>\u201d ed \u201c<em>esente da conflittualit\u00e0 coi privati\u201d.<\/em>[20]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La liberta\u0300 teste\u0301 accennata, nondimeno, non pu\u00f2 mai sfociare in arbitrio soggiacendo alle limitazioni dei precetti costituzionali.[21]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Proprio a causa del carattere residuale della politicit\u00e0 dell\u2019atto, la categoria degli atti politici si e\u0300 ristretta [22].<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">E\u0300 appena il caso di accennare che l\u2019enunciazione dell\u2019atto politico ai sensi dell\u2019art. 31 T.U. Cons. Stato, in dottrina non sembrava unanimemente conforme ai dettami filo-costituzionali ed <em>in primis <\/em>all\u2019art. 113 Cost.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Nonostante parte di essa, negli anni addietro, abbia ritenuto che l\u2019art. 31 fosse stato abrogato tacitamente dall\u2019introduzione della norma costituzionale, per via della riconduzione di ogni atto &#8211; \u201c<em>produttivo nella sfera soggettiva dei terzi, e perci\u00f2 capace di ledere diritti o interessi legittimi di questi&#8230; &#8211; nel regime proprio degli atti amministrativi (sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello della tutela)<\/em>\u201d [23]; la dottrina maggioritaria, invece, ha ritenuto che l\u2019art. 113 Cost. si riferisca ai soli atti amministrativi e non anche agli atti di governo [24].<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">A riconferma della tesi maggioritaria e\u0300 l\u2019emanazione dell\u2019art. 7 c.p.a. che ne conferma l\u2019approvazione in chiave filo- costituzionale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Dopo aver analizzato concisamente i suoi caratteri sostanziali, tocca vagliare se la verifica dell\u2019atto politico sia da considerare questione intrinsecamente di giurisdizione o se concerna il merito della controversia. Al pari del merito amministrativo e dell\u2019interesse di fatto (per i quali si riserva un\u2019apposita trattazione), la figura <em>de qua <\/em>non e\u0300 oggettivamente, se non attraverso una valutazione nel merito, in grado di manifestare le proprie peculiarit\u00e0. Sebbene il carattere soggettivo, configuri potenzialmente l\u2019atto politico; questo non e\u0300 l\u2019unico requisito di cui bisogna essere in possesso per considerare l\u2019atto come governativo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Quale elemento oggettivo, l\u2019istituto di cui trattasi, richiede l\u2019esercizio di un potere politico che in quanto tale non configuri alcuna posizione giuridica soggettiva azionabile [25]. La politicit\u00e0 dell\u2019atto, essendo strettamente relazionata all\u2019insussistenza di una posizione giuridica da tutelare, richiede inevitabilmente una valutazione della questione nel merito della domanda.[26]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Avalla tale tesi anche la circostanza che affinch\u00e9 possa declinarsi come politico, l\u2019atto deve essere sottoposto a verifica che ammetta che la norma attributiva del potere lo contempli come tale e che appuri la competenza dell\u2019autorit\u00e0 che ha agito.<br \/>\nAttraverso un\u2019interpretazione sar\u00e0 poi necessario che \u201c<em>sia impossibile individuare il parametro giuridico (norme di legge o principi dell&#8217;ordinamento) al quale deve essere ancorato&#8230; il sindacato giurisdizionale<\/em>\u201d [27]. Il giudice di merito prima e la Suprema Corte successivamente sono tenuti alla verifica della corrispondenza tra il potere esercitato e quello astrattamente delineato dalla norma di riferimento; indagini che attengono al merito e che hanno la finalit\u00e0 di verificare la legittimit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 politica esercitata.[28]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">E\u0300 chiaro pero\u0300 che \u201c<em>dalla sussunzione della verifica in ordine alla natura politica di un atto nel genus delle questioni di merito non pu\u00f2 discendere automaticamente l\u2019inutilizzabilit\u00e0 degli strumenti di verifica della giurisdizione ex artt. 41 c.p.c., 360, 1\u00b0 comma, n. 1, c.p.c. e 111, 8\u00b0 comma, Cost\u2026<\/em>\u201d. [29]<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Rilevabilit\u00e0 della questione e dichiarazione di improponibilit\u00e0 della domanda.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Secondo quanto affermato sino ad ora, pu\u00f2 ritenersi che il Giudice di legittimit\u00e0, investito della questione, sar\u00e0 tenuto a dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione cassando senza rinvio.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Come test\u00e8 evidenziato, la Corte di Cassazione dovr\u00e0 verificare la competenza dell\u2019organo emittente (c.d. requisito soggettivo); interpretare la norma attributiva del potere, che dovr\u00e0 dare esito negativo all\u2019individuazione di un \u201c<em>parametro giuridico<\/em>&#8230; [a cui ancorare] <em>il sindacato giurisdizionale<\/em>\u201d [30]; verificare la corrispondenza tra potere esercitato e quello astrattamente delineato dalla norma di riferimento; accertare <em>\u201cla sussistenza delle condizioni che costituiscono i presupposti di fatto per l\u2019esercizio del potere politico in esame\u201d. <\/em>[31]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">E\u0300 per\u00f2 appena il caso di sottolineare, che la Suprema Corte, nell\u2019accostarsi alla teoria del merito ha tendenzialmente reso inoperabile gli strumenti di tutela giurisdizionali, ritenendo le questioni (vertenti nel merito) non sottoponibili alla sua ricognizione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Eppure, se gi\u00e0 nel 1907 le questioni che vertevano sull\u2019improponibilit\u00e0 erano state devolute all\u2019organo superiore, si pu\u00f2 attestare con fermezza, ed in controtendenza con la tesi giurisprudenziale, che la Corte sia capace di accertare l\u2019esistenza (o meno) di posizioni giuridiche soggettive tutelate dedotte in giudizio [32]. Infatti, la considerazione che alla Corte non siano devolute tutte le questioni che attengano alla giurisdizione e\u0300 fuorviante. [33]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si pu\u00f2 ben affermare anche che l\u2019organo regolatore della giurisdizione sia munito del potere di valutare la politicit\u00e0 (o meno) degli atti [34] e ci\u00f2 dall\u2019ipotesi sottintesa dall\u2019art. 382 c.p.c. che nell\u2019attribuire alla Corte l\u2019autorit\u00e0 di cassare senza rinvio &#8211; \u201c<em>quando il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione\u201d<\/em>[35]<em> \u2013 <\/em>le riconosce implicitamente il potere di accertare nel merito quelle questioni \u201c<em>di massima espressione del potere amministrativo&#8230; <\/em>[e gli] <em>atti politici<\/em>.\u201d [36]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Fatta salva la considerazione che le decisioni della Corte &#8211; in tutti i casi in cui queste determinino un difetto assoluto di giurisdizione &#8211; provocano un pregiudizio del diritto e della domanda (e conseguentemente nel merito) [37] e che sono idonee al passaggio in giudicato sostanziale <em>ex <\/em>art. 2909 c.c. [38], preme evidenziare come la Corte di Cassazione \u201c<em>lungi dal poter essere considerata soltanto \u00absupremo organo regolatore delle competenze\u00bb &#8230;, diventi nel caso concreto, inevitabilmente, giudice di merito\u201d<\/em> [39]<em>.<\/em><\/p>\n<p><em>(A cura di Francesco Mastroianni)<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>NOTE<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[1] Il riferimento \u00e8 alla legge 7-14 ottobre del 1790, dell\u2019ordinamento francese che introduce uno \u201c<em>strumento al di sopra e al di fuori dell\u2019ordine giudiziario<\/em>\u201d: cos\u00ec CALAMANDREI, <em>La Cassazione Civile<\/em>, Torino, 1920, pp. 429.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[2] Per ultima introdotta con il codice di rito del 1940.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[3] \u201c<em>Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione\u201d<\/em>: cosi\u0300 l\u2019art. 37, 1\u00b0 comma c.p.c.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[4] \u201c<em>Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all\u2019amministrazione\u201d<\/em>: cosi\u0300 l\u2019art. 41, 2\u00b0 comma c.p.c.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[5] \u201c<em>Se riconosce <\/em>[con riferimento alla Cassazione] <em>che il giudice del quale si impugna il provvedimento ed ogni altro giudice difettano di giurisdizione cassa senza rinvio\u201d<\/em>: cosi\u0300 l\u2019art. 382, ultimo comma c.p.c.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[6] ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione e limiti della giurisdizione tra principi costituzionali e strumenti processuali, <\/em>Milano, 2007, p. 135.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[7] \u201c<em>Contro gli atti della pubblica amministrazione e\u0300 sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa\u201d <\/em>art. 113, 1\u00b0 comma, della Costituzione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[8] Vedi a riguardo VILLATA R., <em>Il conflitto di attribuzioni sollevato dal prefetto, <\/em>in <em>Riv. Trim. dir. proc. civ., <\/em>1967, p. 909 e ss.; ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione, <\/em>cit., p. 136 e ss.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[9] FERRI C., <em>Note in tema di pronunce sulla giurisdizione, <\/em>Pavia, 1968, pp. 6 \u2013 7.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[10] CIPRIANI F., <em>Sul difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, <\/em>nota a Cass., Sez. un., 27 luglio 1998, n. 7339<em>, <\/em>in <em>Foro it., <\/em>1999.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[11] Precedentemente disposto dall\u2019art. 31 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (c.d. T.U. del Consiglio di Stato) che enunciava: \u201c<em>Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non e\u0300 ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell&#8217;esercizio del potere politico<\/em>.\u201d<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[12] ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione, <\/em>cit., pp. 188-189.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[13] T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 04 gennaio 2020, n. 54.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[14] SANDULLI A.M., <em>Manuale di diritto amministrativo, <\/em>I, Napoli, 1989, p. 21. Cfr. anche GARRONE G.B., <em>sub art. 26 r.d. giugno 1924, n. 1054, <\/em>in ROMANO A., <em>Commentario, <\/em>cit., pp. 334 e ss.; CARINGELLA F., <em>Il diritto amministrativo, <\/em>cit., pp. 22 e ss.; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 04 gennaio 2020, n. 54, cit., ai cui sensi: \u201c<em>vanno distinti gli atti politici da quelli di alta amministrazione, i primi soltanto sottratti alla cognizione del giudice amministrativo, per ragioni di ordine sia soggettivo (in quanto emessi da organi, preposti alla guida dello Stato), sia oggettivo (in quanto concernenti le pi\u00f9 alte linee di indirizzo per il coordinamento e la gestione della cosa pubblica, con libera scelta anche dei fini perseguiti). Gli atti di alta amministrazione, invece, si pongono in una posizione di raccordo fra l&#8217;attivit\u00e0 politica e quella amministrativa, sempre tuttavia restando attinenti alla cura concreta di interessi della collettivit\u00e0: bench\u00e9 caratterizzati da una discrezionalit\u00e0 particolarmente ampia, tali atti non sono quindi liberi nei fini: tali atti possono intervenire &#8211; quando previsto dalla legge &#8211; per nomine di particolare rilevanza, o per superare situazioni di stallo fra amministrazioni pubbliche\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[15] Un elenco esemplificativo di atti politici viene indicato da ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione<\/em>, cit., p. 188, in cui afferma che: \u201c<em>Nell&#8217;ambito della categoria degli atti politici di organi costituzionali vengono, normalmente ed esemplificativamente, ricompresi: la proposta di nomina dei ministri; la nomina dei sottosegretari; la deliberazione dei decreti legge e dei decreti legislativi; la stipula dei trattati internazionali; il conferimento di onorificenze; l&#8217;accettazione (c.d. gradimento) dei rappresentanti diplomatici stranieri; la proposizione della questione di fiducia; determinati atti in materia di rapporti internazionali, quale, ad esempio, la decisione di applicare sanzioni politiche ed economiche; la dichiarazione di guerra; la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, dei senatori a vita e dei cinque giudici costituzionali; l&#8217;indizione delle elezioni politiche e dei referendum, lo scioglimento delle Camere, etc&#8230;<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[16] Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 12 luglio 2019, n. 18829 ai cui sensi: \u201c<em>la deliberazione del Consiglio dei ministri emessa all&#8217;esito del procedimento indicato dall&#8217;art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 non costituendo un atto politico ma un atto di alta amministrazione, come espressamente confermato dal comma 3 di tale norma&#8230; e\u0300 assoggettata al sindacato di legittimit\u00e0 del Consiglio di Stato<\/em>\u201d; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, Sentenza, 05 aprile 2012, n. 3151, per cui: \u201c<em>I provvedimenti di alta amministrazione sono assunti in base a criteri eminentemente fiduciari, sono basati sulla valutazione della capacita\u0300 e delle attitudini dei nominati e sono sottoposti al sindacato di legittimit\u00e0<\/em>\u201d; Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2000, n. 1996, in Foro amm., 2000, p. 1227, per il quale: \u201c<em>Il decreto che concede l&#8217;estradizione di un imputato o condannato non ha natura di atto politico bens\u00ec di atto di alta amministrazione, come tale soggetto al sindacato di legittimit\u00e0 del giudice amministrativo per quel che attiene alla lesione di interessi legittimi<\/em>.\u201d; Corte Cass., sez. un. 16 aprile 1998, n. 3882, in Giust. civ. Mass. 1998, p. 812, che evidenzia come \u201c<em>la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie locali e\u0300 disposta con provvedimento discrezionale di alta amministrazione&#8230; ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo all&#8217;impugnazione da parte del direttore generale dell&#8217;atto di risoluzione disposto in riferimento a tale norma e sulla base delle relative valutazioni discrezionali<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[17] Vedi per la corrispondenza GROTTANELLI DE SANTI G., <em>Atto politico e atto di governo, <\/em>in <em>Enc. Giur. Treccani, <\/em>IV, Roma, 1988.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[18] GARRONE G.B., <em>Atto politico (disciplina amministrativa), <\/em>in <em>Dig. Disc. Pubbl., <\/em>I, Torino, 1987, p. 545.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[29] Cfr. ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione, <\/em>cit., pp. 194-195; GARRONE G.B., <em>Atto politico, <\/em>cit., p. 545.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[20] GARRONE G.B., in ROMANO A., <em>Commentario<\/em>, cit., p. 299 afferma che tale atto e\u0300 adottato \u201c<em>non gi\u00e0 per la regolazione ed assetto di interessi contrapposti, quale quelli dell&#8217;amministrazione e del destinatario che dall&#8217;emanazione dell&#8217;atto medesimo ritiene di trarre un proprio personale vantaggio, bens\u00ec in considerazione di un interesse politico da perseguire, la cui scelta e\u0300 del tutto libera ed esente da conflittualit\u00e0 con l&#8217;interesse del privato che, seppur esiste, si atteggia come mero interesse di fatto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[21] Cons. Stato, Sez. V, sentenza 27 luglio 2011, 4052, in Massima redazionale, 2011, che aggiunge: \u201c<em>la cui violazione <\/em>[dei precetti costituzionali]<em>pu\u00f2 giustificare un sindacato della Corte costituzionale di legittimit\u00e0 sulle leggi e gli atti aventi forza di legge o in sede di conflitto di attribuzione su qualsivoglia atto lesivo di competenze costituzionalmente garantite<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[22] Cfr. Corte cass., sez. un., ord. 5 giugno 2002, n. 8157, in <em>Corr. Giur.,<\/em> 2003, p. 635, secondo cui: \u201c<em>Gli atti che vengono compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilit\u00e0 belliche si sottraggono totalmente al sindacato sia della giurisdizione ordinaria che della giurisdizione amministrativa, in quanto costituiscono manifestazione di una funzione politica, attribuita dalla Costituzione al Governo della Repubblica, rispetto alla quale non e\u0300 configurabile una situazione di interesse protetto a che gli atti, in cui detta funzione si manifesta, assumano o meno un determinato contenuto. (In applicazione del principio di cui in massima, le Sezioni unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della difesa in relazione alla avvenuta distruzione, nel corso delle operazioni aeree della Nato contro la Repubblica federale di Jugoslavia, di un obiettivo non militare, e al conseguente decesso di alcuni civili)<\/em>\u201d; T.A.R. Sicilia- Catania, Sez. IV, 07 aprile 2022, n. 182, nella quale si afferma che l&#8217;obbligo vaccinale discende da un atto avente forza di legge, il quale, in quanto atto politico, non pu\u00f2 essere sindacato dal giudice amministrativo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[23] CERULLI IRELLI V., <em>Corso di diritto amministrativo<\/em>, Torino, 2001, p. 346.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[24] Vedi la nota 115 di ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione<\/em>, cit., p. 190, che sottolinea come: \u201c<em>Ad avviso di GALLI R., Corso, cit., pp. 368 ss., deve, al riguardo, ritenersi che il sopravvenire dell&#8217;art. 113 Cost. non abbia determinato l&#8217;implicita abrogazione del citato art. 31, posto che la lettera di tale norma costituzionale si riferisce esclusivamente agli atti amministrativi e non a quelli \u00abdi governo\u00bb e dunque non consacra in alcun modo, la sindacabilit\u00e0 delle scelte politiche degli organi costituzionali<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[25] \u201c<em>L&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso avverso i c.d. atti politici non potrebbe discendere dalle peculiarit\u00e0 di tali atti in se\u0301 considerati, ma deriverebbe dall&#8217;impossibilita\u0300 di configurare, nei loro confronti, alcuna situazione soggettiva azionabile in sede giurisdizionale<\/em>\u201d: cosi\u0300 COMOGLIO L.P. <em>La garanzia costituzionale dell\u2019azione ed il processo civile<\/em>, Padova, 1970, p.109.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[26] Cfr. ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione<\/em>, cit., p. 191.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[27] Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 23 agosto 2022, n. 25159, in <em>Massima redazionale<\/em>, 2022, per cui: \u201c<em>per affermare il carattere politico dell&#8217;atto e quindi sottrarlo al sindacato giurisdizionale e\u0300 necessario che sia impossibile individuare il parametro giuridico (norme di legge o principi dell&#8217;ordinamento) al quale deve essere ancorato detto sindacato&#8230; L&#8217;esistenza di una norma che disciplina il potere e le relative regole di esercizio rende, infatti, sia pure limitatamente al segmento oggetto di regolazione, l&#8217;atto suscettibile di controllo giurisdizionale come proprio dello Stato di diritto in cui non si danno poteri costituiti che non siano posti e disciplinati da norme giuridiche<\/em>.\u201d; GUICCIARDI E., <em>Aboliamo l\u2019art 31?<\/em>, in <em>Foro amm<\/em>., 1947, II, p. 24: \u201c<em>e\u0300&#8230; quello politico, un potere che la legge attribuisce a determinati organi consentendo loro massima discrezionalita\u0300 per la sua esplicazione, ma fissando al tempo stesso i presupposti ed i limiti per la sua esistenza ed esercizio conto che tale potere si chiami politico, non deve significare che esso non sia anche un potere giuridico, cioe\u0300 regolato giuridicamente a mezzo di una norma rivolta a stabilire la pertinenza di esso, e tale quindi da non poter essere violata in modo alcuno dagli atti compiuti nell&#8217;esercizio del potere medesimo: poiche\u0301 ogni atto emanato nell&#8217;esercizio di quel potere e\u0300 conforme alla norma che il potere attribuisce ed ogni atto non conforme a quella norma non puo\u0300 considerarsi emanato nell&#8217;esercizio di quel potere. Nel primo caso l&#8217;atto e\u0300 politico ma e\u0300 in modo evidente necessariamente legittimo; nel secondo e\u0300 illegittimo, ma non e\u0300 piu\u0300 atto politico perche\u0301 non puo\u0300 piu\u0300 considerarsi esplicazione del potere politico attribuito dalla norma. E nel primo caso non sara\u0300 impugnabile&#8230; perche\u0301 non potranno dedursi contro di esso motivi di impugnativa; mentre nel secondo sara\u0300 impugnabile e sindacabile, ma non come atto politico, sibbene come un comune atto amministrativo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[28] Cfr. SANDULLI A.M., <em>Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati<\/em>, Napoli, 1963, p. 74, che afferma: <em>\u201c&#8230; gli atti politici, come non sono suscettibili di ledere diritti soggettivi, cosi\u0300 non sono suscettibili di ledere interessi legittimi: di fronte al potere politico&#8230; non possono infatti sussistere ne\u0301 diritti, ne\u0301 interessi legittimi.se delle lesioni di cotali posizioni soggettive possono verificarsi, cio\u0300 non puo\u0300 accadere, dunque, se non in quanto l&#8217;autorita\u0300 dotata di potere politico abbia esorbitato dall&#8217;ambito del potere stesso: ma quando cio\u0300 sia avvenuto, gli atti in questione non saranno piu\u0300 atti politici e non saranno quindi soggetti a regime proprio di questi: eh si dovranno allora essere trattati alla stregua dell&#8217;enorme comuni, qualificandosi di volta in volta come fatti illeciti, come fatti irrilevanti, come atti amministrativi, ecc&#8230;\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[29] ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione<\/em>, cit., p. 198.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[30] Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 23\/08\/2022, n. 25159, cit.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[31] ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione<\/em>, cit., p. 252.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[32] Nello stesso senso ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione<\/em>, cit., p. 230, secondo cui: \u201c<em>puo\u0300, allora, affermarsi che il sistema attribuisce alla Suprema corte, in sede di verifica della giurisdizione, il potere di accertare l\u2019esistenza o meno di una norma che tuteli la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio nei confronti della pubblica amministrazione\u201d<\/em>; v. anche BERLATI A., <em>\u00abLimiti esterni\u00bb della giurisdizione amministrativa e ricorso in Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato, <\/em>in <em>Arch. Civ., <\/em>1997, p. 248.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[33] A riguardo rileva quanto affermava CARNELUTTI F., <em>Istituzioni del processo civile italiano, <\/em>Roma, 1956, II, p. 38, secondo cui: \u201c<em>l\u2019aver fatto passare l\u2019inesistenza del diritto invocato contro la pubblica amministrazione come difetto di potesta\u0300 del giudice e\u0300 il risultato di un lungo e ingegnoso sforzo&#8230;rivolto&#8230; ad ottenere il controllo della corte di Cassazione\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[34] Cfr. ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione<\/em>, cit., p. 230-231, secondo cui si puo\u0300 affermare che si attribuisce \u201c<em>alla Suprema Corte&#8230; il potere&#8230; di accertare la natura politica o meno di un determinato atto<\/em>\u201d e \u201c<em>di stabilire se le censure in concreto dedotte in un giudizio amministrativo di mera legittimita\u0300 attengano, appunto, a profili di legittimita\u0300 o al contrario, investano profili della determinazione amministrativa non sindacabili in sede giurisdizionale<\/em>\u201d; v. anche VERDE G., <em>Profili del processo civile, Parte generale, <\/em>Napoli, 2002, pp. 51-52, secondo cui: \u201c<em>E\u0300 un caso ormai difficile da verificare, perche\u0301 avendo l\u2019art 24 Cost. posto il principio della generale tutela dei diritti e degli interessi, l\u2019impossibilita\u0300 di adire i giudici e\u0300 ipotizzabile soltanto nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione e&#8230; di fronte all\u2019attivita\u0300 di governo\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[35] Art. 382 cpv. cod. proc. civ.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[36] LA CHINA S., <em>Diritto processuale civile, Le disposizioni generali, <\/em>Milano, 1991, pp. 220-221.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[37] Cfr. ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione<\/em>, cit., p. 232; CIPRIANI F., <em>Il regolamento<\/em>, cit., pp. 166 e 300; MONTESANO L., <em>Processo<\/em>, cit., pp. 212 e 227; NIGRO M., <em>Giustizia<\/em>, cit., p. 173; GASPERINI M.P., <em>Il sindacato della Cassazione<\/em>, cit., p. 298; CHIOVENDA G., <em>Istituzioni<\/em>, cit., II, sez. I., p. 601; BETTI E., <em>Diritto<\/em>, cit., pp. 138-139.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[38] Cfr. CIPRIANI F., <em>Il regolamento<\/em>, cit., 166, secondo cui: \u201c<em>si deve senz&#8217;altro riconoscere l&#8217;efficacia di giudicato sostanziale ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 2909 c.c.\u201d; <\/em>GASPERINI M.P., <em>Il sindacato della Cassazione<\/em>, cit, p. 298, secondo cui: \u201c<em>Nell\u2019ipotesi di statuizione declinatoria&#8230; il giudicato sulla carenza del potere decisorio del giudice ordinario sulla causa proposta si estende altresi\u0300 alla causa giuridica per cui detto potere decisorio e\u0300 stato escluso, rappresentata, nella specie, dall&#8217;impossibilita\u0300 di configurare un diritto soggettivo in capo all&#8217;attore, cosicche\u0301 si e\u0300 in presenza di un giudicato che, prima ancora di escludere la giurisdizione, esclude il diritto soggettivo, e percio\u0300 assume valore di cosa giudicata sostanziale ai sensi dell&#8217;art. 2909 c.c<\/em>.\u201d; MONTESANO L., <em>Processo<\/em>, cit., 227, secondo il quale: \u201c<em>la declinatoria di giurisdizione nei riguardi dell&#8217;amministrazione, pronunciata in sede di \u00abconflitto\u00bb attuale o virtuale&#8230; dev&#8217;essere&#8230; considerata come un rigetto della domanda con piena forza di giudicato sostanziale: rigetto e giudicato che, ovviamente, non escludono l&#8217;esistenza del diritto per una \u00abcausa petendi\u00bb diversa da quella disconosciuta dalla Corte suprema<\/em>\u201d; LAUDISA L., <em>La sentenza processuale<\/em>, Milano, 1982, p. 68, secondo cui: <em>\u201cla sentenza che nega la giurisdizione perche\u0301 la situazione prospettata non e\u0300 tutelabile&#8230; equivale,&#8230; ad una sentenza di rigetto nel merito e pertanto fa stato tra le parti ex art. 2909 c.c.\u201d; <\/em>DE CRISTOFARO M., <em>sub. artt. 339-391, <\/em>in CONSOLO C.-LUISO F.P., <em>Codice di procedura civile commentato<\/em>, I, IPSOA, 2000, p. 1955, per cui: la sentenza che \u201c<em>nega l&#8217;esistenza stessa di una situazione giuridica tutelabile ad opera di un giudice ordinario o speciale&#8230; viene a decidere una questione di merito\u201d <\/em>ed <em>\u201cha quindi un&#8217;efficacia extraprocessuale di giudicato sostanziale\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">[39] ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione<\/em>, cit., pp. 233-234.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.<br \/>\nSeguici anche su <strong><a href=\"https:\/\/t.me\/economiaedirittonews\">Telegram<\/a><\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/economiaediritto-it\"><strong>LinkedIn<\/strong><\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/economiaediritto\/\">Facebook<\/a><\/strong>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa L\u2019istituto del regolamento preventivo di giurisdizione ha una storia travagliata che trova il proprio fondamento in una disposizione legislativa appartenente ad un ordinamento differente da quello italiano ma che <\/p>\n","protected":false},"author":3103,"featured_media":10664,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[793,19,1742,21,2475,2,38,22,715,11,2595,40,36,37,5,2596,1,2297,6,719],"tags":[],"class_list":["post-10663","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alta-formazione-2","category-altri-esperti","category-autori","category-avvocati","category-case-studies","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-rassegna-di-giurisprudenza-civile","category-civilisti","category-commercialisti","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-civile","category-rassegna-di-giurisprudenza-europea","category-fiscalisti","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-n-123-10-2023","category-news","category-notizie","category-network-ed","category-rassegna-di-giurisprudenza-tributaria"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/martello-giudice-id36290.jpg?fit=847%2C565&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2LZ","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10663","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3103"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10663"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10663\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10666,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10663\/revisions\/10666"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10664"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10663"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10663"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10663"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}