{"id":10768,"date":"2023-11-30T12:00:00","date_gmt":"2023-11-30T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=10768"},"modified":"2024-01-08T09:54:04","modified_gmt":"2024-01-08T08:54:04","slug":"in-nome-dellordine-pubblico-un-tuffo-nel-passato-il-caso-taricco-e-i-controlimiti-parte-i","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/in-nome-dellordine-pubblico-un-tuffo-nel-passato-il-caso-taricco-e-i-controlimiti-parte-i\/","title":{"rendered":"In nome dell&#8217;ordine pubblico &#8211; Parte I.  Un tuffo nel passato, il caso Taricco e i controlimiti"},"content":{"rendered":"<p><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p>Nel lungo dibattito tra il principio del primato del diritto U.E. e la tutela dei diritti fondamentali interni (contro-limiti), l&#8217;ordine pubblico assume un ruolo rilevante, sebbene in tali dinamiche sia rimasto silente. Il presente contributo vuole fare luce sul significato evolutivo che contraddistingue il principio di ordine pubblico. Data la sua camaleonticit\u00e0, ci si chiede se sia possibile addivenire a una significato univoco, anche in ordine alla tutela della della certezza del diritto che, sarebbe buona ancella dei diritti fondamentali, in special modo nell&#8217;attuali turbolenze normo-sociali legate alla maternit\u00e0 surrogata.<\/p>\n<ol>\n<li><strong> L\u2019ordine pubblico verso la tutela della persona<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel lungo e laborioso <em>iter<\/em> evolutivo rispetto all\u2019elaborazione del concetto di <strong>ordine pubblico<\/strong>, si rammenti la manipolazione del concetto in funzione degli interessi egemoni del regime politico fascista e il rifiuto dell&#8217;Assemblea Costituente di introdurre ogni riferimento allo stesso all&#8217;interno della Carta Costituzionale, la Corte Costituzionale, in ottica costituzionalmente orientata, effettua un mutamento di prospettiva. Da limite per l&#8217;esercizio delle libert\u00e0, l&#8217;ordine pubblico diviene esso stesso un <strong>bene costituzionale<\/strong> da tutelare tramite la creazione di limiti.<\/p>\n<p>Nella sentenza nr.1 del 1956<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">[i]<\/a>, si introducono elementi ripresi dalla giurisprudenza circa i limiti delle libert\u00e0 costituzionali: due limiti diversi rivolti ad operare su due corrispondenti momenti diversi. Un primo limite legislativo in contrapposizione alla garanzia della libert\u00e0 costituzionali sul piano formale e un secondo limite correlato all\u2019esercizio della libert\u00e0 costituzionali.<\/p>\n<p>Nella sentenza nr. 2 del 1956<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[ii]<\/a>, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art.157, comma 3, T.u.l.p.s., basando il suo giudizio sulla <strong>costituzionalit\u00e0<\/strong> dell\u2019<strong>interpretazione<\/strong>, che riporta ai motivi di sanit\u00e0, ordine, sicurezza pubblica e pubblica moralit\u00e0, elaborando, in tale sede, la nozione di ordine pubblico <strong>materiale.<\/strong><\/p>\n<p>A distanza di qualche anno, con la sentenza nr. 19 del 1962<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[iii]<\/a>, relativa all\u2019estensione del limite dell\u2019ordine pubblico alla libert\u00e0 di manifestazione di pensiero, la Corte innova il concetto\u00a0 allargandone la portata, anche al significato ideale ed affermandone la natura di <strong>limite nell\u2019ordinamento democratico<\/strong>. Chiamata a pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 656 c.p., la Corte intende l\u2019ordine pubblico come l\u2019<strong>ordine legale<\/strong> su cui si regge la convivenza sociale ed, in tal senso, \u00e8 inteso come bene collettivo.<\/p>\n<p>Attraverso quest\u2019impostazione, la Corte Costituzionale delinea un concetto di ordine pubblico in <strong>senso normativo<\/strong>, il quale deve giuridicamente e necessariamente coincidere con l\u2019ordine pubblico<strong> costituzionale<\/strong>. In altre parole, per quanto riguarda il concetto normativo-ideale, l\u2019ordine pubblico da limite, cos\u00ec come previsto nella normativa pre-costituzionale e cos\u00ec come derivato dalla normativa civile francese, diviene esso stesso un <strong>centro di interessi meritevoli di tutela costituzionale<\/strong>.<\/p>\n<p>Le sentenze successive emanate dalla Consulta continueranno a seguire l\u2019<em>iter<\/em> tracciato dalla pronuncia del 1962, ancorando la tutela dell\u2019ordine pubblico alle garanzie riservate ai beni costituzionali. Infatti, nei casi concreti esaminati nelle sentenze nr. 199 del 1972 e nr. 210 del 1976<a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[iv]<\/a>, si afferma che attraverso la tutela dell\u2019ordine pubblico si realizza necessariamente la tutela dell\u2019<strong>ordine democratico<\/strong>.<\/p>\n<p>Tuttavia, la Consulta non riesce a tracciare una linea sicura e definitoria che possa distinguere la nozione di ordine pubblico ideale-normativa, da quella di ordine pubblico materiale, al contrario, le due nozioni spesso si <strong>sovrappongono<\/strong>. Ci\u00f2 che appare chiaro \u00e8 che i due concetti, nella giurisprudenza della Corte, si riferiscono quello ideale a creare un valore costituzionale da salvaguardare, mentre quello materiale rileva nelle singole fattispecie. Infatti, riprendendo la sentenza nr. 168\/71<a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[v]<\/a> dove la Corte richiama esempi che identificano l\u2019ordine pubblico come materiale, perch\u00e9 lo stesso \u00e8 analizzato in relazione a beni costituzionali specifici, successivamente, si afferma che esso sia da intendere come ordine costituzionale. Tale passaggio consente di associare, in modo diretto, la tutela dell\u2019ordine pubblico alla tutela garantista del <strong>godimento effettivo dei diritti inviolabili dell\u2019uomo<\/strong>.<\/p>\n<p>Di tutt&#8217;altro avviso \u00e8 la dottrina, che invece ha continuato a negare la possibilit\u00e0 di ritrovare il concetto di ordine pubblico ideale nella Costituzione che anzi, a causa della vaghezza significativa, \u00e8 rimasto ancorato al volto negativo di limite \u201c<em><strong>praeter legem<\/strong><\/em>\u201d e, di conseguenza, anticostituzionale. Infatti, intendere l&#8217;ordine pubblico come limite negativo non risulta coerente con il dettato Costituzionale, perch\u00e8 significherebbe estendere i poteri di polizia, impostazione che \u00e8 propria di uno Stato autoritario.<\/p>\n<p>A questo punto, \u00e8 necessario prospettare come viene raggiunto l\u2019equilibrio tra il concetto di ordine pubblico ideale delineato dalla Corte Costituzionale e la Costituzione stessa. Se \u00e8 vero che l\u2019ordine pubblico nasce e rimane limite, in relazione al dettato costituzionale, diviene limite non per l\u2019esercizio delle libert\u00e0 fondamentali, ma esclusivamente rispetto alle fonti giuridiche <strong>diverse <\/strong>dalla Costituzione, al fine di <strong>tutelare<\/strong> proprio tali libert\u00e0.<\/p>\n<p>Nella sua interpretazione evolutiva, la Corte Costituzionale elabora il <strong>criterio del bilanciamento<\/strong>, basato sul presupposto dell\u2019inesistenza di ogni sorta di gerarchia inerente ai valori o ai principi costituzionali. Ne consegue che si devono valutare le situazioni giuridiche con un parametro di giudizio che investa l\u2019adeguatezza della norma restrittiva della libert\u00e0, rispetto all\u2019interesse contrapposto che si voglia tutelare. In tal modo, l\u2019ordine pubblico, si comporta come un importante <strong>centro nevralgico <\/strong>del sistema, in grado di affermare la sua portata in tutte quelle situazioni che possano, in qualche modo, ledere interessi e valori fondanti l\u2019ordinamento. Allo stesso tempo, \u00e8 in grado di arretrare di fronte alla necessit\u00e0 di garantire l\u2019esercizio dei diritti fondamentali. Il <em>focus<\/em> dell\u2019apporto della Corte Costituzionale \u00e8 l\u2019aver sentito il bisogno di qualificare l\u2019ordine pubblico in senso democratico, specificandone la portata in un ordinamento costituzionale, in modo tale da legittimarne il significato sul piano normativo.<\/p>\n<p>Un altro momento importante per comprendere la portata della lettura democratica del concetto ordine pubblico \u00e8 quello in cui la Corte giunge alla dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 dell\u2019incriminazione del reclamo collettivo introdotta dal c.p.p.m. L\u2019incriminazione del reclamo collettivo si basava sulla lettura, di sostrato fascista, autoritaria dell\u2019intero ordinamento che considerava la protesta collettiva fenomeno contagioso e pericoloso. La Corte sottolinea come ogni incriminazione sia legata al particolare momento storico in cui ha avuto origine e nel caso specifico, riconosce come l\u2019introduzione della disciplina militare sia sintomatica della penalizzazione di situazioni di pericolo presunto, marcando il sentimento di repulsione nei confronti di una simile impostazione.<\/p>\n<p>Il concetto di ordine pubblico, viene cos\u00ec interpretato alla luce della democrazia del sistema. In particolare, si fa riferimento al concetto di democrazia cos\u00ec come esposto nella Carta costituzionale. Ci si riferisce, ad esempio, al limite del metodo democratico per l&#8217;esercizio della libert\u00e0 di associazione partitica, cos\u00ec come al divieto di perseguire fini contrari alla legge, al divieto di ricostituire il disciolto partito fascista. In sostanza, interpretare l&#8217;ordine pubblico in chiave democratica significa tutelare i valori e le libert\u00e0 delle persone e garantire il rispetto della legge.<\/p>\n<p>L\u2019impostazione personalistica del sistema, muta il significato delle norme non palesemente in contrasto con la Costituzione, per convogliare in quest\u2019ultima le medesime e garantire, in questo modo, la coerenza e la legalit\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico ante e post- costituzionale.<\/p>\n<p>L\u2019ordine pubblico, inteso in tal senso, cambia volto e viene applicato per <strong>tutelare la persona. <\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> La funzione personalistica del sistema ordinamentale: il nuovo volto dell\u2019articolo 5 c.c.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La Corte Costituzionale genera una versione idealista di ordine pubblico, che segna l\u2019inizio di un percorso che condurr\u00e0 alla formazione del concetto di ordine pubblico ideale come secondo volto dell\u2019<strong>ordine pubblico interno<\/strong> e cio\u00e8: il complesso dei <strong>principi supremi-fondamentali<\/strong> (l\u2019utilizzo del primo termine, supremi, richiama la prima accezione, data al concetto di ordine pubblico in relazione ai principi fondanti lo Stato italiano, la seconda accezione, fondamentali, sostituisce la prima, nell\u2019ottica di essere maggiormente fedele allo sviluppo e alla protezione dei diritti fondamentali dell\u2019uomo), del sistema giuridico italiano.<\/p>\n<p>L\u2019evoluzione del concetto di ordine pubblico pu\u00f2 essere spiegata attraverso l&#8217;analisi dell&#8217;interpretazione evolutiva dell&#8217;art.5 c.c. In merito, \u00e8 necessario focalizzare l\u2019attenzione sulla locuzione, atti di disposizione del corpo, perch\u00e9 solo attraverso la definizione di cosa siano o meglio cosa possono intendersi quest\u2019ultimi, in senso giuridico, si pu\u00f2 arrivare ad una reale comprensione dell\u2019importanza valoriale insita nella norma e nel processo evolutivo interpretativo della stessa. Come emerge dai lavori preparatori, gli <strong>atti di disposizione del corpo<\/strong> a cui si riferisce l\u2019art. 5 c.c. nel suo significato originario, sono solo quelli di <strong>consenso all\u2019offesa dell\u2019integrit\u00e0 fisica<\/strong>, (riferimento all\u2019articolo 50 del codice penale che disciplina il consenso dell\u2019avente diritto). Il limite speciale contenuto nella prima parte della norma in esame \u00e8 certamente espressione del momento storico in cui fu approvato il codice civile e si inserisce nel programma di tutela della sanit\u00e0 della stirpe tipico del regime. In quest\u2019ottica, l\u2019approccio al corpo \u00e8 di tipo <strong>materialista<\/strong> e, di conseguenza, le parti del corpo di cui \u00e8 possibile disporre in base alla legge divengono oggetto <strong>autonomo<\/strong> e <strong>separato<\/strong> dalla persona e l\u2019utilizzo delle medesime<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[vi]<\/a>\u00a0deve essere improntato solo a realizzare un <strong>fine utile alla collettivit\u00e0<\/strong>. Tale interpretazione, risulta palesemente in contrasto con i principi solidaristici e personalistici consacrati nella Carta costituzionale.<\/p>\n<p>Infatti, con la Costituzione, <strong>il diritto all\u2019integrit\u00e0 fisica<\/strong>, tutelato dalla norma e concernente in primo luogo la tutela del corpo<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[vii]<\/a>, <strong>evolve<\/strong> anch\u2019esso e diviene parte di un insieme di diritti fondamentali posti alla tutela della persona (salute e dignit\u00e0).<\/p>\n<p>Attraverso la protezione della dignit\u00e0 umana, garantendo il diritto alla salute, la persona \u00e8 posta al centro della tutela, non in funzione di qualcos\u2019altro, ma in funzione della sua evoluzione (articolo 2 Cost.). La diminuzione permanente, limite invalicabile nella disposizione del corpo, infatti, non sempre comporta una lesione della dignit\u00e0 umana, al contrario, spesso si rende <strong>necessaria <\/strong>al fine di realizzare lo<strong> sviluppo della persona <\/strong>e la tutela della <strong>salute<\/strong> stessa (principio di autodeterminazione).<\/p>\n<p>Ad esempio, la L. 19 settembre 2012, n. 167 ha disposto (con l&#8217;art. 1, comma 1) che &#8220;<em>In deroga al divieto di cui all&#8217;articolo 5 del codice civile, \u00e8 ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>La Costituzione e il principio personalista, in particolare, impongono un\u2019impostazione del problema in termini di libert\u00e0 di <strong>autodeterminarsi<\/strong> in ordine a comportamenti che riguardano il corpo, sul presupposto del valore unitario e inscindibile della persona come tale. Il nesso tra la tutela dell\u2019integrit\u00e0 fisica ed il potere di autodeterminazione dei privati, trova il suo punto di confluenza non pi\u00f9 nel limite della diminuzione permanente, ma in quello del <strong>pieno sviluppo della personalit\u00e0<\/strong>. Di conseguenza, viene abbandonata l\u2019idea del corpo umano visto come oggetto separato dalla persona, su cui il soggetto esercita i propri poteri di disposizione e il relativo atto deve essere ricostruito come espressione della libert\u00e0 di decidere sulla propria persona in applicazione dell\u2019art. 13 della Costituzione. Il valore della inviolabilit\u00e0 della persona \u00e8 costruito nella Costituzione \u00ab<em>come \u201clibert\u00e0\u201d nella quale \u00e8 postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\"><strong>[viii]<\/strong><\/a><\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>In tale quadro giuridico, l\u2019ordine pubblico, diviene parametro per valutare la legittimit\u00e0 di determinati atti, non pi\u00f9 in funzione dello Stato, ma <strong>in funzione della persona<\/strong>.<\/p>\n<p>Nello specifico, la tutela dell\u2019integrit\u00e0 personale, viene garantita attraverso la<strong> tutela della dignit\u00e0<\/strong><a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\">[ix]<\/a>della persona, che a sua volta diviene <strong>principio di ordine pubblico<\/strong>. In tal senso, l&#8217;ordine pubblico diviene <strong>strumento di tutela dei diritti inalienabili della persona<\/strong> che rappresentano gli elementi identificativi e irrinunciabili dell&#8217;ordinamento costituzionale ed operano quali <strong>contro-limiti<\/strong> nei rapporti <strong>extra-statali<\/strong>.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> Ordine pubblico e contro-limiti: il caso Taricco<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Con riguardo al rapporto tra i contro-limiti e la normativa<em> extra<\/em>-statale si deve partire dalla saga Tariccco, <em><strong>leading case<\/strong><\/em><a href=\"#_edn10\" name=\"_ednref10\">[x]<\/a> (viene ripreso il ragionamento effettuato con la sentenza n. 238<a href=\"#_edn11\" name=\"_ednref11\">[xi]<\/a>in merito al caso Ferrini del 2014).<\/p>\n<p>Il caso Taricco origina dal rinvio pregiudiziale effettuato dal G.U.P. del Tribunale di Cuneo in merito all&#8217;interpretazione degli artt. 160 e 161 c.p. (norme sulla prescrizione) ritenuti in contrasto con gli interessi finanziari dell&#8217;Unione Europea (impunit\u00e0 dei reati di frode in relazione al versamento dell&#8217;I.V. A.). Al rinvio pregiudiziale, seguiva la decisione della Corte di Giustizia che, in un primo momento, impose l&#8217;obbligo di disapplicare le norme penali interne in materia di prescrizione, sopra richiamate (interpretazione <em>contra reos<\/em>). Tale pronuncia si fonda sia sul principio del <strong>primato del diritto unionale<\/strong> (art. 325 T.F.U.E.) e sia sull&#8217;interpretazione dell&#8217;istituto della prescrizione, ritenuto di natura procedimentale, quindi soggetto al principio del <em>tempus regit actum <\/em>e per questo non contrastante con i diritti fondamentali di difesa e libert\u00e0 personale (legalit\u00e0 e irretroattivit\u00e0 della norma sfavorevole) <em>ex<\/em> art. 49 Nizza<a href=\"#_edn12\" name=\"_ednref12\">[xii]<\/a>.<\/p>\n<p>Tale decisione, in realt\u00e0, va oltre alle <strong>competenze dell\u2019Unione<\/strong>, in quanto la prescrizione \u00e8 materia di diritto penale sostanziale tale per cui la competenza \u00e8 del legislatore italiano, considerato anche il difetto del requisito della democraticit\u00e0, tipica invece degli Stati.<\/p>\n<p>Successivamente, in risposta al rinvio pregiudiziale sollevato <em>ex<\/em> articolo 267 T.F.U.E., con ordinanza, dalla Corte Costituzionale (n. 24\/2017), la Grande sezione della Corte di giustizia, con sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42\/17, M.A. S. e M. B., muta il proprio orientamento e riconosce che l\u2019obbligo per il giudice nazionale di disapplicare, sulla base della \u201c<em><strong>regola Taricco<\/strong><\/em>\u201d, la normativa interna in materia di prescrizione, viene meno quando ci\u00f2 comporta una violazione del principio di legalit\u00e0 dei reati e delle pene, a causa dell\u2019<strong>insufficiente determinatezza<\/strong> della legge applicabile o dell\u2019applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilit\u00e0 pi\u00f9 severo di quello vigente al momento della commissione del reato.<\/p>\n<p>Dal caso Taricco si evince che, da una parte la Corte di Giustizia tende a ricordare agli Stati la supremazia della normativa europea, dall\u2019altra, vi sono gli Stati con la propria <strong>identit\u00e0 politica-normativa<\/strong> che si aprono ad ordinamenti giuridici <em>extra<\/em>-statali ma, che a loro volta tendono a precisare che tale superiorit\u00e0 deve essere <strong>valutata in concreto<\/strong> e che mai potr\u00e0 essere considerata quando vada a ledere il nucleo normativo <strong>essenziale<\/strong> dello Stato parte. Infatti, \u201c<em>i limiti alla sovranit\u00e0 sono possibili nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento<\/em>\u201d, il cui \u201c<em>fondamento garantistico, secondo cui sono riservate al Parlamento nazionale le scelte comunque concernenti la libert\u00e0 e la dignit\u00e0 personale, ne fa addirittura un diritto fondamentale dell\u2019uomo<a href=\"#_edn13\" name=\"_ednref13\"><strong>[xiii]<\/strong><\/a><\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In sostanza, occorre garantire l\u2019ossequio alla necessit\u00e0, insita anche nell\u2019art. 11 Cost., che le limitazioni di sovranit\u00e0 avvengano nel rispetto delle scelte fondamentali che caratterizzano il sistema costituzionale. Quanto appena affermato, implica che quell\u2019insieme di limiti e garanzie, che caratterizzano il sistema penale di uno Stato di diritto e che rappresentano un momento essenziale dei rapporti tra autorit\u00e0 e libert\u00e0 (anzitutto quindi il principio di legalit\u00e0), costituiscano una componente ineliminabile di quel nucleo di principi fondamentali che debbono necessariamente riflettersi nella struttura costituzionale dell\u2019organizzazione sovranazionale.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Conclusioni<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel rapporto con tutto ci\u00f2 che \u00e8 giuridicamente rilevante ed appartenente allo spazio <em>extra<\/em>-statale, tali ramificazioni del concetto di ordine pubblico risultano inadeguate. Per la precisione, a destare dubbi di legittimit\u00e0 in relazione alla tutela multi-livello dei diritti fondamentali, non \u00e8 l\u2019ordine pubblico materiale, dal momento che risulta espresso e definito, sia nel momento produttivo che in quello applicativo del rapporto normativo, al contrario, \u00e8 l\u2019ordine pubblico ideale a provocare dubbi di applicazione legittima della clausola in relazione a situazioni giuridiche in cui sono coinvolti quest&#8217;ultimi.<\/p>\n<p>Come si \u00e8 avuto modo di osservare, il concetto di ordine pubblico ha mutato forma nel corso del tempo. Da limite delle libert\u00e0 in funzione delle prerogative statali, \u00e8 divenuto esso stesso un principio di rilevanza costituzionale in funzione della tutela dei diritti fondamentali. Il punto distonico non \u00e8, dunque, il significato che l&#8217;ordine pubblico riveste nell&#8217;attuale contesto normo-sociale ma, ci\u00f2 che potrebbe rappresentare in proiezione futura, considerato anche il fatto che nel nostro ordinamento non esiste il principio del precedente vincolante. Nell&#8217;ottica di realizzare la migliore tutela possibile nel giudizio di bilanciamento tra opposti diritti fondamentali, si \u00e8 sicuri che l&#8217;ordine pubblico sia uno strumento in tal senso idoneo?<\/p>\n<p><strong>NOTE<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[i]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 C. Costituzionale, sentenza n. 1\/1956, in Consulta on line, giurcost.org<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[ii]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 C. Costituzionale, sentenza n. 2\/1956, in Consulta on line, giurcost.org<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[iii]<\/a> \u00a0 C. Cost., n. 19 del 16 marzo 1962, GiC, 1962, pag. 190;<\/p>\n<p>Cerri, Ordine pubblico (dir. Costituzionale), in Enc. Giur., vol. XII, Roma, Istituto dell\u2019Enciclopedia Italiana, 1990, pag. 8.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\">[iv]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Sentenze Corte Cost. nr. 199 del 1972 e nr. 210 del 1976, in Consulta on line, gurcost.org.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\">[v]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sentenza nr. 168\/71, in Consulta on line, giurcost.org.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\">[vi]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Romboli R., Sub art. 5, cit., 229;<\/p>\n<p>Sull\u2019art. 5 v. tra gli altri: M. PESANTE, op. cit., 653 ss.<\/p>\n<p>Cherubini M.A., op. cit., 73 ss.;<\/p>\n<p>Anzani G., Gli <em>\u201catti di disposizione della persona\u201d nel prisma dell\u2019identit\u00e0 personale (tra regole e principi<\/em>), in Nuova giur. civ. comm., 2\/2009;<\/p>\n<p>Sul rapporto tra la clausola dell\u2019ordine pubblico quella del buon costume, per verificarne l\u2019evoluzione comparativa tra codice civile francese ed italiano, rimando al testo di: Terlizzi G., <em>Dal buon costume alla dignit\u00e0 della persona. Percorsi di una clausola generale<\/em>, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 di Torino nuova serie, 26,Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2013;<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\">[vii]<\/a>\u00a0\u00a0 Rodot\u00e0&#8217;, <em>Che cos&#8217;\u00e8 il corpo?,<\/em> Luca Sossella editore, Auditorium, 2010, p.5.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\">[viii]<\/a>\u00a0 Cos\u00ec si esprime la Corte cost. 22 ottobre 1990, n. 471, in Foro it., 1\/1991, 14<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\">[ix]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Sul concetto di dignit\u00e0 si veda Cricenti G., <em>\u201cIndisponibilit\u00e0\u201d del bene vita e disposizione di s\u00e9<\/em>, in Nuova giur. civ. Comm., 2\/2009;<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref10\" name=\"_edn10\">[x]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ufficio Stampa della Corte costituzionale, Comunicato del 31 maggio 2018, <em>Frodi ue e prescrizione: la &#8220;regola taricco&#8221; e&#8217; incostituzion<\/em>al<em>e per\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 contrasto con il principio di determinatezza in materia penale;\u00a0 <\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref11\" name=\"_edn11\">[xi]<\/a><em>\u00a0 \u00a0 Sentenza Corte Costituzionale n. 238\/2014, in Consulta on line, giurcost.org.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref12\" name=\"_edn12\">[xii]<\/a>\u00a0\u00a0 Massimo L.F.,<em> La vicenda \u201cTaricco\u201d e la sentenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea -Grande Sezione, 5 dicembre 2017, <\/em>Dirittifondamentali.it &#8211; Fascicolo 1\/2018, Data di pubblicazione 9 gennaio 2018<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref13\" name=\"_edn13\">[xiii]<\/a>\u00a0 Cit. Cupelli C., <em>Il caso taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale,<\/em> Aic, Rivista N\u00b0: 3\/2016, 18\/07\/2016<\/p>\n<p><strong>BIBLIOGRAFIA<\/strong><\/p>\n<p>Anzani G., Gli <em>\u201catti di disposizione della persona\u201d nel prisma dell\u2019identit\u00e0 personale (tra regole e principi<\/em>), in Nuova giur. civ. Comm., 2\/2009;<\/p>\n<p>Cricenti G., <em>\u201cIndisponibilit\u00e0\u201d del bene vita e disposizione di s\u00e9<\/em>, in Nuova giur. civ. Comm., 2\/2009;<\/p>\n<p>Dogliotti M.,\u00a0 <em>Atti di disposizione del corpo e teoria contrattuale<\/em>, in Rass. dir. Civ., 1990;<\/p>\n<p>Cupelli C., <em>Il caso taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale,<\/em> Aic, Rivista N\u00b0: 3\/2016, 18\/07\/2016;<\/p>\n<p>Massimo L.F.,<em> La vicenda \u201cTaricco\u201d e la sentenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea -Grande Sezione, 5 dicembre 2017<\/em>, Dirittifondamentali.it &#8211; Fascicolo 1\/2018, Data di pubblicazione &#8211; 9 gennaio 2018;<\/p>\n<p>Massimo L., <em>La dura realt\u00e0 e il &#8220;caso taricco&#8221;\u00a0 (Nota a C. Cost. 31 maggio 2018, n. 115<\/em>), in Diritto penale e processo, 2018, fasc. 10\u00a0 pag. 1284 \u2013 1288;<\/p>\n<p>Pellizzone I., <em>La sentenza taricco ii e il suo ambivalente impatto sui principi di irretroattivit\u00e0 e di determinatezza in materia penale<\/em>, <em>(Nota a CGUE Grande sezione 5 dicembre 2017 (causa C-42\/17)) <\/em>in Studium iuris, 2018, fasc. 6 pag. 695 \u2013 703;<\/p>\n<p>Polimeni S., <em>Il caso &#8220;taricco&#8221; e il gioco degli scacchi: l'&#8221;evoluzione&#8221; dei controlimiti attraverso il &#8220;dialogo&#8221; tra le corti, dopo la sent. cost. n. 115\/2018 <\/em>, in Osservatorio costituzionale, 2018, fasc. 2 pag. 26;<\/p>\n<p>Pulitan\u00f2 D.,<em> La chiusura della saga taricco e i problemi della legalit\u00e0 penalistica, (Nota a C. Cost. 31 maggio 2018, n. 115) ,<\/em> in Diritto penale e processo, 2018, fasc.10;<\/p>\n<p>Rodot\u00e0, <em>Che cos&#8217;\u00e8 il corpo?,<\/em> Luca Sossella editore, Auditorium, 2010;<\/p>\n<p>Terlizzi G., <em>Dal buon costume alla dignit\u00e0 della persona. Percorsi di una clausola generale<\/em>, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 di Torino nuova serie, 26,Napoli:<\/p>\n<p>Edizioni Scientifiche Italiane, 2013;<\/p>\n<p>Ufficio Stampa della Corte costituzionale, Comunicato del 31 maggio 2018, <em>Frodi ue e <\/em><em>prescrizione: la &#8220;regola taricco&#8221; \u00e8 incostituzion<\/em>al<em>e per contrasto con il principio di determinatezza <\/em><em>in materia penale.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione Nel lungo dibattito tra il principio del primato del diritto U.E. e la tutela dei diritti fondamentali interni (contro-limiti), l&#8217;ordine pubblico assume un ruolo rilevante, sebbene in tali dinamiche <\/p>\n","protected":false},"author":4005,"featured_media":10773,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[39,1812,2530,2429,40,44,2604,1],"tags":[],"class_list":["post-10768","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rassegna-di-giurisprudenza-costituzionale","category-diritto-costituzionale","category-diritto-internazionale","category-diritto-ue","category-rassegna-di-giurisprudenza-europea","category-internazionalizzazione","category-n-124-11-2023","category-news"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/OIUFT30-scaled.jpg?fit=2560%2C2560&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2NG","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4005"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10768"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10768\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10778,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10768\/revisions\/10778"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10773"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10768"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}