{"id":10899,"date":"2024-01-18T10:48:48","date_gmt":"2024-01-18T09:48:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=10899"},"modified":"2024-01-18T11:15:36","modified_gmt":"2024-01-18T10:15:36","slug":"in-nome-dellordine-pubblico-parte-iii-il-matrimonio-same-sex-nel-dialogo-tra-le-corti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/in-nome-dellordine-pubblico-parte-iii-il-matrimonio-same-sex-nel-dialogo-tra-le-corti\/","title":{"rendered":"In nome dell&#8217;ordine pubblico &#8211; Parte III. Il matrimonio \u201csame-sex\u201d nel dialogo tra le Corti"},"content":{"rendered":"<p><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>L\u2019istituto del matrimonio occupa un ruolo rilevante nella normativa dedicata ai rapporti familiari ed \u00e8 talmente incisivo, che non solo funge da atto costitutivo del rapporto coniugale, ma esercita anche una funzione legittimante il tipo di famiglia legale, rappresentato, per tradizione, dal tipo famiglia legittima. In dottrina, proprio per l&#8217;importanza connaturata all\u2019istituto, si \u00e8 ampiamento parlato e ci si continua a riferire ad un generale principio di \u201c<em>favor matrimonii<\/em><a name=\"_ednref1\"><\/a><a href=\"#_edn1\">[i]<\/a>\u201d. Il legame dell\u2019istituto matrimoniale con la famiglia \u00e8 figlio della tradizione e nel tempo ha assunto un valore sacrale che, ancora oggi, \u00e8 in grado di diversificare tale tipo di unione rispetto alle altre tipologie di formazioni familiari riconosciute. Anche se \u00e8 stata giuridicamente accertata la separazione tra funzione civile e religiosa del matrimonio<a name=\"_ednref2\"><\/a><a href=\"#_edn2\">[ii]<\/a>, la prima continua a rimanere marchiata dalla seconda. La diversit\u00e0 tipologica del rito, civile e canonico, non comporta infatti una decadenza della solennit\u00e0 del rito in s\u00e9, che denota un nucleo di rapporti giuridici endo-familiari ed eso-familiari plurimi ed unici, da cui emergono un fascio di diritti e doveri che vanno ad identificare l\u2019immagine precisa dell\u2019istituto familiare nella comunit\u00e0 e quindi nell\u2019immagine collettiva di famiglia.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>La famiglia fondata sul matrimonio<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La famiglia fondata sul matrimonio, come istituto storico-sociale e come principio, trova Costituzionalizzazione nell\u2019articolo 29, il quale recita: <em>\u201cLa Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ\u00e0 naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio \u00e8 ordinato sull\u2019eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge (articoli 84-87,107, 143-143bis-231) a garanzia dell\u2019unit\u00e0 familiare\u201d. <\/em>Il primo comma, dell\u2019articolo, poc\u2019anzi richiamato, \u00e8 stato e continua ad essere al centro di una diatriba dottrinale e giurisprudenziale che permea il centro della riflessione sul significato da attribuire, in ottica costituzionale, al termine \u201c<em>naturale<\/em>\u201d. Per quanti della dottrina appartengono alla visione giusnaturalista affermano che tale termine sta ad indicare, che la famiglia \u00e8 un istituto che non nasce con lo Stato ma, anzi, fornisce in un certo senso l\u2019ispirazione per la nascita di quest\u2019ultimo e da questo deve essere riconosciuta, al fine di garantire la produzione degli effetti giuridici e sociali da essa generati. Tale visione, a mio avviso, sembra essere quella corretta, non solo giuridicamente, ma anche antropologicamente. Gli studi antropologici, infatti, dimostrano come l\u2019idea di famiglia e la sua costituzione esistano fin dalle fasi pi\u00f9 evolute dell\u2019epoca dell\u2019ominazione. Tale impostazione crea qualche perplessit\u00e0, se si osserva l\u2019intera proposizione e cio\u00e8, societ\u00e0 naturale fondata sul matrimonio, la quale permette di allargare gli orizzonti e di interpretare la locuzione naturale, in maniera evolutiva e pi\u00f9 specifica. Infatti, il matrimonio non \u00e8 un fatto naturale, ma \u00e8 un atto (nel mondo giuridico) o un rito (mondo antropologico), che \u00e8 stato costruito in funzione della collettivit\u00e0, rivolto cio\u00e8 a designare un particolare fascio di diritti e doveri, che solo attraverso quest\u2019ultimo possono essere esercitati (nel caso delle societ\u00e0 senza Stato, il matrimonio \u00e8 un rito, un fattore culturale in grado di elevare una tipica formazione familiare all\u2019interno di un gruppo specifico). Essendo il prodotto di una costruzione, il matrimonio non pu\u00f2 essere considerato un fatto naturale. A dimostrazione di ci\u00f2, pu\u00f2 ergersi la stessa evoluzione della famiglia, che non necessariamente trova un fondamento nel matrimonio, anzi, tutt\u2019altro. \u00c8 tale realt\u00e0 a fungere da principio che legittima la pluralit\u00e0 dei tipi familiari.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Il matrimonio <em>same sex<\/em> nel dialogo tra le Corti<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>In tal senso, si esprime la Corte EDU, che con la sentenza Schalk e Kopf contro Austria<a name=\"_ednref3\"><\/a><a href=\"#_edn3\">[iii]<\/a>, afferma l\u2019appartenenza della relazione instaurata tra due persone aventi il medesimo sesso biologico, al tipo famiglia (si avr\u00e0 modo nel proseguo di analizzare meglio tale pronuncia). Altra cosa \u00e8 associare l\u2019istituto matrimoniale ad ogni tipo di famiglia e per quel che a noi interessa, al tipo famiglia omosessuale. L\u2019evoluzione giurisprudenziale e normativa relativa a tale tematica parte da molto lontano, da un punto cos\u00ec distante che coincide con l\u2019oblio dei diritti. Di concerto con l\u2019assenza di normativa interna dedicata al regolamento dei rapporti e, quindi, al riconoscimento dei diritti relativi alle formazioni familiari omosessuali, la giurisprudenza ha condotto l\u2019esame di tutti quei casi implicanti la trascrizione del matrimonio (atto) tra persone dello stesso sesso costituito all\u2019estero, sulla base di una considerazione di inesistenza dell\u2019atto.<\/p>\n<p>Di inesistenza parla il Tribunale di Treviso<a name=\"_ednref4\"><\/a><a href=\"#_edn4\">[iv]<\/a> con sentenza del 19 maggio 2010, nella quale afferma: \u201c<em>Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all\u2019estero, \u00e8 inesistente per l\u2019ordinamento italiano; una volta assodata la non qualificabilit\u00e0 della fattispecie, non \u00e8 necessario accertare la contrariet\u00e0 del matrimonio omosessuale al nostro ordine pubblico, che, comunque, presuppone che l\u2019atto straniero da trascrivere sia compreso nella categoria degli atti esteri trascrivibili nei registri anagrafici italiani secondo la disciplina che li regola\u201d. <\/em>La pronuncia segue due direzioni giuridiche negative, affermando che il matrimonio tra coppie omosessuali non esiste nel nostro ordinamento giuridico, perch\u00e9 lo stesso sarebbe connaturato e fondato sulla diversit\u00e0 del sesso dei coniugi, un principio non direttamente stabilito, ma desunto dall\u2019insieme delle disposizioni normative del sistema, precisamente si fa riferimento all\u2019articolo 29 della Costituzione e agli obblighi di legge da quest\u2019ultimo richiamati che si sostanziano nelle norme del codice civile ad esso corrispondenti, articoli 115, 143, 143 <em>bis<\/em>. Inoltre, a prescindere da tale valutazione, ci sarebbe l\u2019ulteriore barriera dell\u2019ordine pubblico, che secondo l\u2019articolo 18 dell\u2019ordinamento sullo stato civile, D.p.r. n\u00b0396\/2000, nel titolo atti formati all\u2019estero, afferma che: \u201c<em>non possono essere trascritti gli atti formati all\u2019estero che sono contrari all\u2019ordine pubblico\u201d<\/em>, sul presupposto che con il termine ordine pubblico si faccia riferimento al complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l\u2019atteggiamento etico<a name=\"_ednref5\"><\/a><a href=\"#_edn5\">[v]<\/a> e giuridico dell\u2019ordinamento in un determinato periodo storico e che, quindi,\u00a0 impedisce la trascrizione dell\u2019atto matrimoniale costituito tra coppie aventi il medesimo sesso, sulla base della contrariet\u00e0 di quest\u2019ultimo al principio appena richiamato. Sul tema si pronuncia per la prima volta la Corte Costituzionale con la sentenza n\u00b0 138\/2010<a name=\"_ednref6\"><\/a><a href=\"#_edn6\">[vi]<\/a> (una pronuncia che dar\u00e0 seguito ad altre fondamentali pronunce, fino a culminare nella condanna dell\u2019Italia per violazione dell\u2019articolo 8 CEDU), sul giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale riguardante gli articoli 93-96-98-107-108-143-143<em>bis<\/em>-156<em>bis<\/em> del codice civile, per contrasto con gli articoli 2-3-29-117 della Costituzione (nella parte in cui escludono l\u2019applicazione del matrimonio alle coppie omosessuali), sollevato con ordinanza del tribunale di Venezia e dalla Corte d\u2019appello di Trento nel 2009, in merito alla trascrizione dell\u2019atto di matrimonio redatto all\u2019estero da una coppia di cittadini italiani omosessuali. In tale giudizio \u00e8 stata ritenuta non fondata la questione di legittimit\u00e0 di tali articoli del codice civile, nei confronti degli articoli 3 e 29 della Costituzione, perch\u00e9 non viene rilevata alcuna violazione del principio di non discriminazione, in quanto il matrimonio sarebbe cosa diversa e non applicabile ad un rapporto tra uniti civilmente. Ancora una volta, si palesa una generale considerazione dell\u2019inesistenza dell\u2019istituto, se correlato a coppie aventi il medesimo sesso biologico. Per quanto riguarda gli articoli 2 e 117 della Costituzione e di riflesso per mobile rinvio, gli articoli 8-12-14 della CEDU che tutelano rispettivamente la vita privata e familiare, il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia e il principio di non discriminazione si ritengono non violati per inammissibilit\u00e0 della questione, in quanto la CEDU non vincola lo Stato ad utilizzare il matrimonio come istituto per la realizzazione familiare, essendo ampio il margine di apprezzamento statale su questo tema e mancando una visione maggioritaria univoca degli Stati aderenti e per questi motivi questione interna da riservare al potere legislativo. La Consulta, quindi, si esprime in senso negativo nei confronti dell\u2019estensione applicativa dell\u2019istituto matrimoniale alle coppie omosessuali, affermando che \u201c<em>l\u2019unione omosessuale, pur se riconducibile all\u2019art. 2 Cost., rappresenta tuttavia una formazione sociale non idonea a costituire una famiglia fondata sul matrimonio stante l\u2019imprescindibile (potenziale) &#8216;finalit\u00e0 procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall\u2019unione omosessuale&#8217; e di conseguenza, perch\u00e9 &#8216;la normativa medesima non d\u00e0 luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio<\/em>&#8216;&#8221;. Ma una simile pronuncia \u00e8 legata al vuoto legislativo in merito e l\u2019unico appiglio su cui direzionare il ragionamento giuridico risultava essere l\u2019articolo 29 della Costituzione, letto ed interpretato in relazione alla normativa civilista pertinente. Andare oltre, in quel momento, per la Corte era del tutto inimmaginabile, non solo per una questione di ordine socio-politico, ma soprattutto per una questione di democraticit\u00e0. Una dichiarazione positiva al caso in questione, da parte della Consulta, avrebbe incitato gli animi delle forze politiche giustamente motivati, perch\u00e9 avrebbe determinato la sovversione delle funzioni. Tale pronuncia per\u00f2 riveste una notevole importanza, perch\u00e9 per la prima volta la Corte avverte l\u2019esigenza storica e politico-sociale di una necessaria tutela normativa dei rapporti posti in essere da questa tipologia di persone, affermando che a tale tipo di unione non spetta soltanto il diritto \u00ab<em>di vivere liberamente una condizione di coppia<\/em>\u00bb ma altres\u00ec \u00ab<em>il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri\u00bb\u201d, <\/em>riconoscimento che deriva dall\u2019articolo 2 della Costituzione ed invita in tale occasione, il legislatore a colmare il vuoto normativo del nostro sistema. Con l&#8217;ordinanza n. 276 del 22 luglio 2010<a name=\"_ednref7\"><\/a><a href=\"#_edn7\">[vii]<\/a>, nel rigettare le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale proposte dalla Corte d&#8217;Appello di Firenze, la Corte Costituzionale riprende le conclusioni pronunciate con la sentenza poc\u2019anzi richiamata e ribadisce pienamente il concetto che le unioni omosessuali sono formazioni sociali irriducibili al paradigma matrimoniale rientranti nell&#8217;art. 29 Cost. Tali pronunce della Corte si affacciano in una realt\u00e0 giuridica extraterritoriale in evoluzione. Nel panorama internazionale, la svolta \u00e8 segnata dalla Corte suprema del Massachusetts<a name=\"_ednref8\"><\/a><a href=\"#_edn8\">[viii]<\/a> che con la sentenza emessa nel 2003 ha dichiarato incostituzionale il divieto di sposare una persona del proprio sesso, sulla base di un doppio esame dell\u2019istituto matrimoniale, l\u2019uno prettamente formale e quindi incardinato sull\u2019atto giuridico, l\u2019altro sostanziale e quindi concentrato sul rapporto, dai quali emerge l\u2019irragionevolezza della discriminazione e quindi la decisione in senso contrario. Dopo due anni da quest\u2019ultima pronuncia, nel 2005 \u00e8 la volta del Continente Africano: la Corte Suprema del Sudafrica, infatti, ha emanato l\u2019obbligo, diretto al legislatore, di rimuovere il divieto di matrimonio tra le persone dello stesso sesso, spingendo per un intervento immediato e imponendogli di provvedere entro un anno dalla pronuncia<a name=\"_ednref9\"><\/a><a href=\"#_edn9\">[ix]<\/a>. Nello stesso anno, il 2005, la Corte Suprema del Canada fu chiamata a decidere sulla medesima questione, la cui pronuncia condusse il Parlamento alla promulgazione della legge 20 luglio 2005, attraverso la quale procedette alla riforma della definizione giuridica del matrimonio, da intendere come \u201c<em>gender-neutral<\/em>\u201d, cio\u00e8 un\u2019unione formata semplicemente da due persone e quindi eliminando ogni tipo di riferimento al requisito sessuale. Nel caso di specie, \u00e8 bene segnalare che tale decisione venne riformulata nel suo perfetto opposto, tramite il <em>referendum<\/em> popolare nel 2008, ma nel 2010 tale risultato venne dichiarato illegittimo dalla Corte distrettuale del Nord California, sulla base del principio che i diritti fondamentali, per natura, non siano passabili di scelte rappresentative. Sulla stessa scia si schiera il legislatore portoghese, che attraverso la riforma del codice civile, nel 2010 ha esteso l\u2019istituto del matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso<a name=\"_ednref10\"><\/a><a href=\"#_edn10\">[x]<\/a>. Se nel contesto internazionale ed europeo, a livello di giurisdizione statale, si stava verificando una graduale ma completa apertura verso il riconoscimento del matrimonio come diritto fondamentale e, in quanto tale, degno di essere esteso agli \u201c<em>uomini<\/em>\u201d, nella giurisprudenza di matrice europea-internazionale un simile risultato sembra essere ancora molto lontano, anche se propositivo nel senso di riconoscere l\u2019unione tra persone dello stesso sesso come tipo famiglia.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Il matrimonio <em>same sex<\/em> e l&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione Europea<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il percorso evolutivo dell\u2019Unione europea si genera lentamente, da una prima posizione di totale astensionismo, complice la natura iniziale del fine economico a fondamento della Comunit\u00e0 europea, si arriva gradualmente verso l\u2019apertura normativa europea sul punto. La prima formulazione normativa, che apre l\u2019avvio all\u2019avvicinamento della tutela dei diritti fondamentali e con essi della tutela relativa alla comunit\u00e0 Lgbt, si ha con il Trattato di Maastricht, il quale ha stabilito, che l\u2019Unione europea rispetta i diritti fondamentali (art. 6, par. 2): \u201c<em>quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo e quelli che risultano dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, in quando principi generali del diritto comunitario\u201d<\/em>. Successivamente, il principio di non discriminazione sulla base dell\u2019orientamento sessuale viene consacrato con il Trattato dell\u2019Unione Europea da una serie di disposizioni: art. 2 TUE: \u201c<em>L\u2019Unione si fonda sui valori del rispetto della dignit\u00e0 umana, della libert\u00e0, della democrazia, dell\u2019uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una societ\u00e0 caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidariet\u00e0 e dalla parit\u00e0 tra donne e uomini<\/em>\u201d; art. 3, par. 5, in cui si enunciano gli obiettivi dell\u2019Unione nelle relazioni internazionali e si prevede che: \u201c[\u2026] <em>l\u2019Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidariet\u00e0 e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all\u2019eliminazione della povert\u00e0 e alla tutela dei diritti umani, Caso Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea (Grande sezione)<\/em>\u201d. Tra l\u2019altro, il rispetto dei diritti fondamentali \u00e8 previsto anche dall\u2019art. 6 TUE, dedicato proprio ai diritti umani (compresi quelli delle minoranze) e dall\u2019art. 10 TFUE, che inserisce l\u2019orientamento sessuale nella lista delle discriminazioni che l\u2019Unione si impegna a combattere nell\u2019attuazione delle sue politiche. La consacrazione della tutela dei diritti umani e quindi del principio fondamentale di non discriminazione sulla base dell\u2019orientamento sessuale, parte da ambiti materiali definiti e circoscritti, quali la libera circolazione delle persone, la tutela del lavoro e delle pari opportunit\u00e0. Comincia ad evolversi nel campo delle relazioni familiari, con l\u2019annessione della Carta di Nizza al Trattato di Lisbona, qualificando i principi in essa espressi come principi imperativi. Nello specifico, la Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, all\u2019articolo 9, ha previsto in capo ad ogni individuo \u201c<em>il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia<\/em>\u201d, stabilendo che tale diritto, \u00e8 riconosciuto: \u201c<em>secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l\u2019esercizio<\/em>\u201d. Dall\u2019esame testuale dell\u2019articolo, secondo l\u2019opinione maggioritaria della dottrina, la Carta ha operato una scelta storica, al fine di includere le coppie omosessuali nelle relazioni familiari, optando per un\u2019espressione diversa da quella contenuta nell\u2019art. 12 della CEDU, dove vi \u00e8 un preciso riferimento, cos\u00ec si il testo: \u201c<em>uomini e donne in et\u00e0 matrimoniale, hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l\u2019esercizio a tale diritto<\/em>\u201d. Una simile apertura da parte dell\u2019Unione Europea, complici le giurisprudenze comunitarie e non, rivolte al medesimo fine, non poteva restare al di fuori della visione della Corte EDU. Nell\u2019<em>iter<\/em> giurisprudenziale della Corte EDU, infatti, le unioni omosessuali erano collocate nel <em>range<\/em> di tutela riguardante la vita privata <em>ex<\/em> articolo 8 CEDU. Con la soluzione del caso, gi\u00e0 menzionato Schalk e Kopf c. Austria, una pronuncia di poco successiva a quella emanata dalla Corte Costituzionale nel 2010, la Corte EDU, sebbene precisi che in tale sostrato materiale il margine di apprezzamento Statale sia pi\u00f9 tosto ampio e rilevi al contempo la mancanza di un\u2019opinione comune sul tema, per la prima volta riconosce a tali unioni il diritto a godere dello <em>status<\/em> familiare e quindi di ricevere considerazione giuridica e corrispondente tutela <em>ex<\/em> articolo 8 CEDU, come rapporti attinenti alla vita familiare. Tale passaggio storico, se pure minimo, riveste una notevole importanza nella qualificazione del rapporto e dei diritti fondamentali, perch\u00e9 sulla base di questa conclusione non potr\u00e0 pi\u00f9 parlarsi di inesistenza del rapporto, pena la violazione del diritto fondamentale alla vita familiare. Pochi anni dopo, il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria il 24 maggio 2012, approva, con una larga maggioranza, il principio che condanna ogni forma di discriminazione che non sia giustificabile e che si fondi sull\u2019identit\u00e0 di genere e sull\u2019orientamento sessuale, considera inoltre inaccettabili episodi di intransigenza verificatisi all\u2019interno dell\u2019Unione nei confronti dei diritti delle persone LGBT. In specifico, con la risoluzione si invitano gli Stati membri a garantire la protezione di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, dai discorsi omofobi in generale e dai primi impregnati della qualifica negativa di incitamento all\u2019odio e dalla violenza, nonch\u00e9 ad assicurare che la libert\u00e0 di manifestazione, garantita da tutti i trattati sui diritti umani, sia effettivamente rispettata. Contemporaneamente a quanto poc\u2019anzi esaminato a livello europeo\/internazionale, in Italia il percorso di tutela nei confronti delle coppie omosessuali \u00e8 ancora lontano, sia da un riconoscimento normativo interno riguardante il rapporto in s\u00e9, sia nei confronti degli effetti ricollegati agli atti di matrimonio celebrati all\u2019estero. Seguendo l\u2019impostazione data sul tema, da parte della Corte Costituzionale (sentenza 138\/2010) e quanto espresso dalla Corte EDU, la Corte di Cassazione, con una pronuncia considerata dalla dottrina di portata storica, la sentenza n. 4184, del 15 Marzo del 2012<a name=\"_ednref11\"><\/a><a href=\"#_edn11\">[xi]<\/a>, poi richiamata dalla Cassazione stessa con la pronuncia del 9 febbraio 2015 n. 2400<a name=\"_ednref12\"><\/a><a href=\"#_edn12\">[xii]<\/a>, muta l\u2019orientamento generale sul tema, sostenendo che non si pu\u00f2 pi\u00f9 parlare di inesistenza o di invalidit\u00e0 per contrariet\u00e0 al principio di ordine pubblico <em>ex<\/em> articolo 18, D.p.r. n. 396\/2000, dal momento che detta argomentazione non pu\u00f2 pi\u00f9 ritenersi adeguata alla realt\u00e0 giuridica coeva, giungendo per tale via a sostenere che l\u2019intrascrivibilit\u00e0 del matrimonio omosessuale contratto all&#8217;estero si fondi sulla sua inidoneit\u00e0 a produrre, nell&#8217;ordinamento interno, qualsivoglia effetto giuridico, atteso che l&#8217;attuale contesto normativo nazionale non prevede e n\u00e9 riconosce come matrimonio quello contratto tra persone dello stesso sesso. Il baricentro normativo alla base di entrambe le decisioni \u00e8 rappresentato dall&#8217;art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea e dall&#8217;art. 12 CEDU, i quali non impongono agli Stati l&#8217;adozione del modello matrimoniale per il riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive, cos\u00ec come espresso nella sentenza della Corte EDU sul caso Schalk e Kopf c. Austria, al loro interno, ferma restando la necessit\u00e0 di garantire un grado di protezione dei diritti individuali e relazionali sorti da tali unioni, tendenzialmente omogeneo a quelle riservata alle coppie eterosessuali coniugate. La giurisprudenza di merito ha confermato questa impostazione, infatti seguono lo stesso percorso logico-motivazionale, se pur con motivazioni differenti (contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico, inesistenza del vincolo, inefficacia dello stesso), il Tribunale di Latina, decreto 31 maggio 2005; la Corte d\u2019appello di Roma, 6 giugno 2006; il Tribunale di Treviso, sentenza 19 maggio 2010; il Tribunale di Milano, decreti 2 luglio 2014 (<em>Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all\u2019estero, \u00e8 esistente per l\u2019ordinamento italiano ma non \u00e8 trascrivibile negli atti dello stato civile, posto che la trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile \u00e8 soggetta al principio di tassativit\u00e0 e che il matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all\u2019estero \u00e8 inidoneo, quale atto di matrimonio, a produrre qualsiasi effetto giuridico nell\u2019ordinamento italiano<\/em>) e 17 luglio 2014; il Tribunale di Pesaro, decreto 14 ottobre 2014<a name=\"_ednref13\"><\/a><a href=\"#_edn13\">[xiii]<\/a>, la Corte di Appello di Milano, sentenza del 16 ottobre 2015 ed infine il Consiglio di Stato, sentenze nn. 4897, 4898 e 4899 (<em>Il matrimonio tra persone dello stesso sesso non \u00e8 contrario all&#8217;ordine pubblico ex art. 18 d.P.R. 396\/2000. Il certificato di matrimonio tra persone dello stesso sesso non pu\u00f2 essere trascritto nei registri di stato civile perch\u00e9 il matrimonio tra persone dello stesso sesso \u00e8 un atto giuridico inesistente, in quanto privo dell&#8217;indefettibile condizione della diversit\u00e0 di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell&#8217;atto di matrimonio. Al Prefetto spetta il potere di annullare un atto di stato civile di cui il Sindaco ha ordinato contra legem la trascrizione, e nella specie di un atto di matrimonio tra due persone dello stesso sesso, trattandosi di un atto radicalmente inefficace per l&#8217;ordinamento giuridico italiano; spetta invece all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria il potere di annullare gli atti di stato civile indebitamente registrati astrattamente idonei a costituire o modificare lo stato giuridico delle persone<\/em>) del 26 ottobre 2015, nelle quali il medesimo si pronuncia nel senso della legittimit\u00e0 della circolare del Ministero dell\u2019Interno del 7 ottobre 2014 che ordinava ai Prefetti di provvedere all\u2019annullamento d\u2019ufficio delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali<a name=\"_ednref14\"><\/a><a href=\"#_edn14\">[xiv]<\/a>.<\/p>\n<p>Tuttavia, non mancano pronunce opposte a quelle poc\u2019anzi richiamate, che riflettono, con grande spirito evolutivo, il principio della non contrariet\u00e0 della trascrizione del matrimonio, costituito da coppie aventi il medesimo sesso, all\u2019ordine pubblico internazionale, cos\u00ec come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza, gi\u00e0 richiamata, n. 2400\/2015, perch\u00e9 \u00e8 a quest\u2019ultimo che si deve fare riferimento ogni volta che si deve dare esecuzione o disporre l\u2019efficacia di un atto\/sentenza che presenta elementi di estraneit\u00e0, ma al contrario dell\u2019orientamento di quest\u2019ultima sul tema, che abbiamo detto essere ancora negatorio, in quanto considera l\u2019atto non idoneo a produrre effetti nel nostro ordinamento e perci\u00f2 stesso, \u00e8 inutile ricorrere al confronto con il principio di ordine pubblico.<\/p>\n<p>Alcuni tribunali ordinari interpretano il principio di non contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico internazionale come momento risolutivo in senso favorevole alla trascrizione dell\u2019atto di matrimonio celebrato all\u2019estero specificando, che il ruolo della trascrizione non coincide con la costituzione del matrimonio, gi\u00e0 perfettamente concluso, bens\u00ec con la mera natura dichiarativa dello stesso (rivolta a rendere pubblico il fascio dei diritti e degli obblighi derivanti dall\u2019atto giuridico); cos\u00ec si esprime il Tribunale di Grosseto, con decreto del 17 febbraio 2015<a name=\"_ednref15\"><\/a><a href=\"#_edn15\">[xv]<\/a>. Poco tempo dopo a tale pronuncia, ne segue la stessa impostazione la Corte di appello di Napoli, che con sentenza del 13 marzo 2015<a name=\"_ednref16\"><\/a><a href=\"#_edn16\">[xvi]<\/a> afferma: \u201c<em>Nell\u2019ipotesi di matrimonio contratto all\u2019estero tra persone dello stesso sesso, entrambe cittadine di un Paese che ammette il matrimonio tra persone dello stesso sesso (nella specie, la Francia), posto che lo stesso deve ritenersi esistente anche per l\u2019ordinamento giuridico italiano, si deve dare luogo all\u2019applicazione della legge nazionale di ciascun nubendo e si impone per conseguenza la sua trascrizione nei registri dello Stato civile, attesa la sua non contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico internazionale\u201d.<\/em> Ad onore del vero, \u00e8 giusto precisare che entrambe le pronunce furono ribaltate, a conferma dell\u2019orientamento generale di negazione degli effetti, cos\u00ec come le decisioni di alcuni Comuni italiani, fra tutti, quelli di Roma, Bologna e Milano, di dare seguito alla trascrizione, sempre sulla base della tutela del diritto fondamentale al matrimonio e della non contrariet\u00e0 dello stesso al principio di ordine pubblico internazionale. Si ricordi il provvedimento emanato dall\u2019allora Ministro dell\u2019Interno, Angelino Alfano, diretto proprio a richiedere ai sindaci in questione l\u2019immediata cancellazione delle trascrizioni a cui avevano dato effetto. In seguito a tale provvedimento, all\u2019inerzia di esecuzione dei Sindaci, che rifiutarono di darne seguito, i prefetti di Roma, Bologna e Milano ne disposero cos\u00ec l\u2019annullamento. Mentre in Italia si assiste ad una serie di pronunce giurisprudenziali contrapposte, tra chi giudica trascrivibile l\u2019atto di matrimonio costituito all\u2019estero da coppie omosessuali e chi invece \u00e8 di contraria convinzione, oltreoceano si verifica una pronuncia di portata emblematica. La Corte Suprema degli Stati Uniti, nel caso Obegefell v. Hodges<a name=\"_ednref17\"><\/a><a href=\"#_edn17\">[xvii]<\/a> del 2015, giunge a riconoscere la natura di diritto fondamentale del diritto al matrimonio e, sulla base di questa conclusione, afferma che esso non pu\u00f2 essere negato in alcuno Stato della Federazione. In specifico la Corte stabilisce:<\/p>\n<ol>\n<li>a) <em>la Costituzione impone che tutti gli stati permettano il matrimonio tra persone dello stesso sesso;<\/em><\/li>\n<li><em>b) uno stato non pu\u00f2 non riconoscere un matrimonio legalmente contratto in altro stato tra persone dello stesso sesso per il solo carattere omossessuale dell\u2019unione.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Tali conclusioni, sono il frutto dell\u2019interpretazione evolutiva della Costituzione, da parte della Corte suprema, convogliando il ragionamento sul principio di eguaglianza (e<em>qual protection clause ex<\/em> XIV emendamento) letto in combinato disposto con il principio della negazione della tutela di un diritto fondamentale a fronte di un\u2019adeguata giustificazione del governo (<em>due process clause ex<\/em> V emendamento) e tale giustificazione non si rinviene nel caso di specie. Tale pronuncia, pi\u00f9 che per il contenuto in se della stessa, ha un ruolo di particolare rilevanza, perch\u00e9 segna giuridicamente un cambiamento totale, rispetto all\u2019impostazione classica e tradizionalista che ha da sempre connaturato la legislazione degli Stati Uniti e fortemente radicata nel principio della differenza di sesso come requisito per accedere al matrimonio. In Europa, nello stesso anno, a pronunciarsi \u00e8 nuovamente la Corte Europea dei diritti dell\u2019uomo che, con la soluzione del caso Oliari<a name=\"_ednref18\"><\/a><a href=\"#_edn18\">[xviii]<\/a>, ha condannato l\u2019ordinamento italiano per l\u2019assenza di una disciplina giuridica che tuteli la vita familiare delle coppie formate da persone avente lo stesso sesso e che rappresenta l\u2019evoluzione giurisprudenziale di quanto ebbe a decidere nel caso Schalk and Kopf c. Austria. \u00c8 doveroso affrontare tale caso pi\u00f9 da vicino. I ricorrenti sono tre coppie omosessuali, le quali hanno adito la Corte EDU lamentando che l\u2019ordinamento giuridico italiano, non consente a persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio, n\u00e9 riconosce altre forme di unioni civili. Fra queste coppie, Enrico Oliari e il suo compagno avevano domandato al comune di Trento di procedere alle pubblicazioni prodromiche al loro matrimonio. Il comune si era rifiutato e ne era nato un contenzioso che era giunto fino alla Corte costituzionale. Il giudice remittente aveva ritenuto, infatti, non manifestamente infondata la questione se il codice civile violasse, per il tramite dell\u2019art. 8 della Convenzione EDU, l\u2019art. 117, primo comma della Costituzione. La Corte dichiar\u00f2 la questione in parte infondata e in parte inammissibile con la sentenza n. 138 del 2010 e, successivamente, la corte d\u2019appello di Trento rigett\u00f2 il ricorso del signor Oliari. Invocando l\u2019articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare), da solo e in combinato disposto con l\u2019articolo 14 (divieto di discriminazione), essi hanno sostenuto di essere vittime di una discriminazione fondata sull\u2019orientamento sessuale contraria alla Convenzione. La Corte ricorda di aver gi\u00e0 statuito (caso Schalk and Kopf c. Austria) che le relazioni fra persone dello stesso sesso, necessitano di riconoscimento giuridico e tutela: \u201c<em>le coppie omossessuali, infatti, hanno la stessa capacit\u00e0 delle coppie eterosessuali di instaurare relazioni stabili e si trovano in una situazione significativamente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda l\u2019esigenza di riconoscimento giuridico e di tutela della loro relazione.<\/em>\u201d La Corte osserva che i ricorrenti, non potendosi sposare, non hanno potuto avere accesso a uno specifico quadro giuridico (quale quello relativo alle unioni civili o alle unioni registrate) in grado di permettere il riconoscimento del loro status e garantire loro alcuni diritti relativi a una coppia che ha una relazione stabile.<\/p>\n<p>Nel caso esaminato, infatti, emerge una grave lacuna normativa interna, che fa regredire lo Stato italiano in termini di evoluzione e protezione dei diritti, al cospetto della platea internazionale, per cui la violazione della democraticit\u00e0 risulta essere ancora pi\u00f9 grave rispetto alla scelta del tipo \u201c<em>giusto<\/em>\u201d riconosciuto a fronte della tutela di tali unioni. A fronte del vuoto legislativo e normativo dell\u2019ordinamento italiano, in relazione allo spazio relazioni sociali e\/o familiare di persone con medesimo sesso, altri Stati come l\u2019Inghilterra o l\u2019Austria hanno provveduto al riconoscimento di un tipo giuridico idoneo alla tutela degli stessi, mentre altri Stati come la California e la Spagna riconoscono alle coppie dello stesso sesso il diritto al matrimonio. E ancora la Corte EDU sul punto: \u201c\u2026<em>nel contesto giuridico interno l\u2019attuale status dei ricorrenti pu\u00f2 essere considerato semplicemente &#8216;un\u2019unione di fatto&#8217;<\/em>, che pu\u00f2 essere disciplinata mediante alcuni accordi contrattuali privati di portata limitata. Per quanto riguarda i contratti di convivenza, la Corte osserva che tali accordi privati non provvedono ad alcune esigenze che sono fondamentali, ai fini della regolamentazione del rapporto di una coppia che ha una relazione stabile, quali, inter alia, i reciproci diritti e obblighi, compresa la reciproca assistenza morale e materiale, gli obblighi di mantenimento e i diritti successori. \u201c<em>Il fatto che tali contratti non siano finalizzati al riconoscimento e alla tutela della coppia, \u00e8 ovvio perch\u00e9 essi sono accessibili a chiunque conviva, indipendentemente dall\u2019essere una coppia che ha una relazione stabile<\/em>\u201d. Nella precisazione dell\u2019inadeguatezza del sistema normativo interno, la Corte EDU esplicita la non coerenza del tipo convivenza di fatto, con la natura e la sostanza del rapporto che viene ad instaurarsi tra persone dello stesso sesso che esprimono la volont\u00e0 di vivere insieme, non per il semplice fatto di convivere, ma sulla comunione di intenti rivolta ad un cuore pulsante di desideri, bisogni e necessit\u00e0 propri di chi vuole creare una famiglia. Una situazione interna che \u00e8 destinata al collasso, perch\u00e9 riduce fortemente la tutela dei diritti e dei doveri reciproci di tali formazioni sociali, subordinando la stessa a continui ed estenuanti corse ai tribunali; Sul punto la Corte: \u201c\u2026 <em>la necessit\u00e0 di ricorrere ripetutamente ai tribunali interni per sollecitare parit\u00e0 di trattamento in relazione a ciascuno dei molteplici aspetti che riguardano i diritti e i doveri di una coppia, specialmente in un sistema giudiziario oberato come quello italiano, costituisca gi\u00e0 un ostacolo non irrilevante agli sforzi dei ricorrenti volti a ottenere il rispetto della propria vita privata e familiare. Ci\u00f2 \u00e8 ulteriormente aggravato dallo stato di incertezza. Ne consegue che la tutela attualmente disponibile non solo \u00e8 carente nel contenuto, nella misura in cui non provvede alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile, ma non \u00e8 neanche sufficientemente certa &#8211; dipende dalla convivenza, nonch\u00e9 dall\u2019atteggiamento dei giudici (o a volte degli organi amministrativi) nel contesto di un paese che non \u00e8 vincolato dal sistema del precedente giudiziario<\/em>\u201d. Ma al di l\u00e0 dei tecnicismi giuridici e degli errori formali di sistema e dei relativi vuoti legislativi, l\u2019espressione della Corte EDU che fa breccia nel cuore del problema principale dell\u2019ordinamento giuridico italiano \u00e8 la seguente: \u201c<em>La Corte osserva che, dall\u2019esame del contesto interno, emerge l\u2019esistenza di un conflitto tra la realt\u00e0 sociale dei ricorrenti che prevalentemente vivono in Italia la loro relazione apertamente e la legislazione che non fornisce loro alcun riconoscimento ufficiale sul territorio\u201d<\/em>. Secondo la Corte \u201c<em>l\u2019obbligo di prevedere il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali, consentendo in tal modo alla legge di rispecchiare le realt\u00e0 delle situazioni dei ricorrenti, non comporterebbe alcun particolare onere per lo Stato italiano di tipo legislativo, amministrativo o di altro tipo. Inoltre, tale legislazione risponderebbe a un\u2019importante esigenza sociale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il vero problema della normativa italiana, in merito, \u00e8 proprio la distanza tra il legislatore e quella parte di societ\u00e0 che si ritrova ad avere \u201c<em>il problema<\/em>\u201d e di conseguenza la mancanza di dialogo, di informazione, di coinvolgimento sociale, di crescita, di evoluzione sistematica ad accompagnare l\u2019evoluzione sociale, la riluttante indifferenza degli apparati Statali nei confronti del \u201c<em>principio costitutivo<\/em>\u201d, la sovranit\u00e0 popolare. Quando si discute sul tipo di scelta giuridica che possa garantire nel modo migliore l\u2019equilibrio dei diritti e delle libert\u00e0 Costituzionali, a fronte di un piano giuridico che predispone una diversit\u00e0 di mezzi e soluzioni, il sistema esprime una certa capacit\u00e0 di adattamento alle condizioni sociali-culturali e politiche emergenti in un certo lasso di tempo storico, proseguendo in modo corretto, in termini di giustizia, nel percorso dei diritti evolutivi (situazioni esistenziali) tracciato dalla Costituzione. Quando, invece, emergono \u201c<em>buchi normativi<\/em>\u201d causati dal collasso dei principi che si riversa nei diritti, il sistema si dimostra inadeguato, incapace di assolvere alle sue principali funzioni ed esprime la fallacia di chi ne tiene le redini, il legislatore, palesando un grave <em>gap<\/em> interno, che coinvolge la societ\u00e0 intera, per mezzo dell\u2019oblio di una parte di essa. Un tale vuoto normativo, prima di rappresentare una violazione, (in questo caso della vita privata e familiare <em>ex<\/em> articolo 8), di uno o pi\u00f9 principi della CEDU, rappresenta un attacco all\u2019evoluzione sociale e quindi all\u2019uomo in quanto tale e di riflesso, alla Costituzione. A sua difesa, lo Stato (inteso qui, come apparato e quindi il legislatore) adduce l\u2019esistenza del margine di apprezzamento che gli consentirebbe di agire con una certa discrezionalit\u00e0;<\/p>\n<p>Sul punto la Corte EDU: \u201c<em>la Corte osserva che, sebbene l\u2019oggetto della presente causa pu\u00f2 essere connesso a delicate questioni morali o etiche, che permettono un maggiore margine di discrezionalit\u00e0 in assenza di accordo tra gli Stati membri, il caso di specie non riguarda alcuni specifici diritti \u201csupplementari<\/em>\u201d (in contrapposizione ai diritti fondamentali) <em>che possono o non possono sorgere da tale unione e che possono essere oggetto di una feroce controversia alla luce della loro dimensione sensibile<\/em>\u201d. Con tali parole, la Corte non solo chiarisce il fine principale del ricorso allo strumento del margine di apprezzamento, (livellare ed equilibrare le libert\u00e0 interne), ma allo stesso tempo chiarisce che la materia in questione non pu\u00f2 e non deve essere causa di conflitti interni, per assenza naturale di possibili contrasti di principio. In parole spicciole, \u00e8 come se la Corte EDU dicesse al legislatore italiano: guarda che ti stai preoccupando inutilmente, la societ\u00e0 di cui devi farti portavoce, ti sta dimostrando che \u00e8 evoluta e che sa convivere con le sue differenze e che quindi necessita dell\u2019unica cosa pi\u00f9 ovvia e pi\u00f9 facile in uno Stato democratico, ossia la giustizia. Ma il legislatore italiano, non solo ha ignorato quanto stesse avvenendo nel panorama europeo ed internazionale, ormai da diversi anni e mai come prima in\u00a0 maniera cos\u00ec aperta ed esplicita (legislazioni positive nei confronti delle unioni omosessuali) ha proseguito nella sua ceci-sordit\u00e0 anche a livello interno, ignorando la sostanza della realt\u00e0 sociale (parte della societ\u00e0 che si trova nella condizione di essere omosessuale) e la sostanza delle pronunce dei principali giudici interni, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione.<\/p>\n<p>Sul punto la Corte: \u201c<em>La Corte ritiene dunque che nel caso di specie il legislatore, intenzionalmente o per mancanza della necessaria determinazione, abbia disatteso le ripetute esortazioni dei supremi tribunali italiani, e che questa ripetuta inosservanza da parte del legislatore delle pronunce della Corte costituzionale, o delle raccomandazioni in esse contenute relative alla coerenza con la Costituzione per un significativo periodo di tempo, indebolisca potenzialmente le responsabilit\u00e0 della magistratura e nel caso di specie abbia lasciato gli interessati in una situazione di incertezza giuridica di cui si deve tener conto<\/em>\u201d. Ed infine la Corte conclude: \u201c<em>In conclusione non avendo il Governo italiano dedotto un interesse collettivo prevalente (ordine pubblico) in rapporto al quale bilanciare gli interessi dei ricorrenti e alla luce del fatto che le conclusioni dei tribunali interni in materia sono rimaste lettera morta, la Corte conclude che il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalit\u00e0 e non ha ottemperato all\u2019obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali. Conseguentemente vi \u00e8 stata violazione dell\u2019articolo 8 della Convenzione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Da questo ultimo passaggio si deve riflettere su un punto determinato: mancanza di interesse collettivo da dedurre contro gli interessi dei ricorrenti. Quest\u2019ultima, sembra una formula giuridica che non ha niente di diverso rispetto a tante altre formule in problematiche giurisprudenziali simili, ma cos\u00ec non \u00e8. La Corte ci ribadisce che, sebbene sulla materia vi sia dissenso in ambito europeo-internazionale, il margine di apprezzamento non \u00e8 poi cos\u00ec ampio da permettere al legislatore italiano di continuare ad ignorare la fallacia del sistema interno, ma non solo. La mancanza di un interesse collettivo da contrapporre (quindi un interesse che abbia la stessa portata di valore che possa collidere con altri interessi dello stesso livello) agli interessi dei ricorrenti, \u00e8 segnale di una presa di posizione del legislatore di fronte a tale problematica, una posizione \u201c<em>politica<\/em>\u201d che non \u00e8 in grado di lottare perch\u00e9 priva di \u201c<em>armi giuridiche<\/em>\u201d, una posizione vuota di diritti che riflette il vuoto normativo del sistema. A ragione delle nozioni apprese in questo percorso fino a questo momento, cosa pu\u00f2 muovere un simile intento del legislatore? Le risposte prospettabili sono poche se non una soltanto, l\u2019ordine pubblico. Il governo persegue la credenza che riconoscere tale spaccato di societ\u00e0 possa comportare disordini sociali interni ed attacchi all\u2019etica del governo stesso. Dal momento che una questione etica di tale portata diviene perci\u00f2 stesso, una questione politica di un certo peso, trovare l\u2019equilibrio giuridico tra le diverse fazioni politiche risulta, non solo altamente problematico, ma sul punto del tutto impossibile. Quando la politica si distacca dai diritti, ogni scelta sembra un azzardo per l\u2019ordine politico-sociale (ordine pubblico) e allora tanto vale fingersi sordo-cieco e rimandare. Ma le esortazioni che il giudice internazionale, con la definizione del caso Oliari, muove al nostro legislatore sono pi\u00f9 esplicite che mai.<\/p>\n<p>A distanza di 5 anni dalla prima pronuncia sulla questione, caso Schalk e Kopf, infatti la Corte EDU non solo ribadisce quanto in essa aveva espresso, ma scende nel cuore del problema, scandagliando la fallacia del sistema normativo italiano e concludendo con una decisione che ha tutte le caratteristiche di un decreto ingiuntivo.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Le Unioni Civili<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La decisione della Corte EDU e le conseguenze da esse prodotte sul piano politico e sociale, l\u2019evoluzione propositiva di alcune delle pi\u00f9 influenti legislazioni nazionali europee ed extraeuropee ed alcune pronunce interne che cambiano il risultato generalmente condiviso dalla giurisprudenza interna (non trascrizione), concorrono per un primo ed importante step, la creazione e la promulgazione della legge 76\/2016, recante la normazione delle Unioni civili e delle convivenze di fatto. Come si \u00e8 avuto modo di apprendere, il contesto giuridico-normativo in cui venne promulgata la su detta legge, era abbastanza sterile, se non del tutto assente. Per quanto riguarda la normazione delle unioni caratterizzate da coppie <em>same-sex<\/em>, queste venivano relegate a semplici unioni di fatto, (inutili furono i tentativi di definire in legge, le proposte legislative avanzate in precedenza, rivolte a dare tutela giuridica a tali tipi di unione, sulla scia della normazione francese, che aveva istituito i \u201c<em>Pacs<\/em><a name=\"_ednref19\"><\/a><a href=\"#_edn19\">[xix]<\/a>\u201d, perch\u00e9 non ritenute omogenee al tipo famiglia, anche se degne di poter chiedere tutela in condizioni specifiche, mentre nei confronti dei rapporti connotati da elementi di estraneit\u00e0 e quindi implicanti la richiesta di trascrizione dell\u2019atto matrimoniale costituito all\u2019estero, al fine di poter ottenere il riconoscimento dello <em>status<\/em> acquisito, la disciplina era ancora pi\u00f9 rigida e sterile. Da un primo orientamento, che classificava inesistente tale tipologie di atti, si \u00e8 giunti a considerare i medesimi, inidonei alla produzione di qualsia effetto, che se bene cambia il volto della negazione rendendola consona al rispetto della persona e del rapporto, non muta i parametri legali che fungono da base per non procedere alla trascrizione, la mancanza della configurazione del tipo legale inerente al rapporto, l\u2019attaccamento al binomio articolo 29 della Costituzione ed eterosessualit\u00e0 come requisito per contrarre il matrimonio e di conseguenza la contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico. Restando fedele all\u2019attaccamento tradizionalista del connubio matrimonio-famiglia eterosessuale, il legislatore adotta un tipo legale apposito per tali coppie, l\u2019unione civile<a name=\"_ednref20\"><\/a><a href=\"#_edn20\">[xx]<\/a>.<\/p>\n<p>Con la legge 76\/2016, il legislatore qualifica le coppie <em>same-sex<\/em> come Unione civile, traendo la <em>ratio<\/em> giuridica legittimante il tipo, dall\u2019articolo 2 Costituzione, che si occupa di tutelare i diritti fondamentali dell\u2019uomo, sia come singolo e sia come formazione sociale, restando perfettamente coerente con quanto espresso dalla Corte Costituzionale nel rinomata sentenza n.138\/2010, nella quale esortava il legislatore ad intervenire per tutelare tali rapporti in quanto posti in essere da formazioni sociali. L\u2019intento del legislatore \u00e8 quello di tutelare tali coppie, fornendo loro una disciplina normativa vicina a quella prevista per la famiglia tradizionale, ma allo stesso tempo, inevitabilmente, molto lontana nella sostanza. Nel testo della legge, non vi \u00e8 possibilit\u00e0 di estendere il matrimonio e tutti i suoi effetti a tali coppie, fatta eccezione per quelli specificatamente disposti e per quelli ufficialmente richiamati dalla legge (<em>ex<\/em> articolo 1 comma 20, clausola di equivalenza). In tal modo, l\u2019unione civile diviene un tipo legale, non al pari del matrimonio, ma semplicemente diverso e adatto per il tipo di formazione a cui si riferisce. Di conseguenza, per tali coppie non \u00e8 possibile parlare di genitorialit\u00e0 familiare e neanche di adozione familiare ma, la rigidit\u00e0 e la chiusura dell\u2019impianto normativo posto in essere, raggiunge il culmine, con la regolazione degli effetti dei matrimoni <em>same-sex<\/em> costituiti all\u2019estero. Infatti, a seguito della su detta legge, la <em>ratio<\/em> giuridica su cui fondare il rifiuto di trascrizione divenne ancora pi\u00f9 solida, data la riconduzione al tipo legale costituito. Tale generale impostazione, per\u00f2, non trov\u00f2 piena condivisione, in quanto sono diversi i punti di contrasto, primo tra tutti la regolamentazione dei rapporti esterni, con il principio di non discriminazione. Il legislatore, a norma dell\u2019art.1, comma 28, lett. b) della legge n. 76\/2016, ha delegato il Governo ad adottare le norme necessarie per la \u201c<em>modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato<\/em>\u201d. In attuazione della delega, il Governo ha provveduto, attraverso lo schema del decreto legislativo, D.lgs. n. 7\/2017, al riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, modificando la precedente L. 218 del 1995. L\u2019art. 32 <em>bis<\/em> ora sancisce che \u00ab<em>Il matrimonio contratto all\u2019estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell\u2019unione civile regolata dalla legge italiana<\/em>\u00bb. L\u2019art. 32 <em>quinquies<\/em> stabilisce che \u00ab<em>l\u2019unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all\u2019estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell\u2019unione civile regolata dalla legge italiana<\/em>\u00bb. Sulla base di queste disposizioni normative, vi \u00e8 la conversione automatica dell\u2019atto matrimoniale in unione civile, per tutte le coppie formate da persone dello stesso sesso e aventi entrambi o una parte soltanto la cittadinanza italiana (requisito dello stretto collegamento con lo Stato). Restano al di fuori della conversione, tutte le coppie formate da persone dello stesso sesso, ma entrambi stranieri, diversamente da quanto disposto dall\u2019originaria formulazione dell\u2019art. 32-<em>bis<\/em>, la quale prevedeva che il matrimonio contratto all\u2019estero tra persone dello stesso sesso dovesse produrre gli effetti dell\u2019unione civile regolata dalla legge italiana, senza che quindi avesse alcuna rilevanza la cittadinanza, italiana o straniera, delle parti. \u00c8 del tutto evidente, che promulgare una simile disposizione avrebbe comportato non pochi problemi di interpretazione e legittimazione. La questione legata al <em>range<\/em> applicativo della disciplina sulla conversione del matrimonio in unione civile \u00e8 stata chiarita in maniera esaustiva, successivamente dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 14\/05\/2018, n.11696<em>. Nell&#8217;affermare l&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 32-bis l. 218\/1995 anche ai matrimoni contratti all&#8217;estero da un cittadino italiano e da uno straniero \u2014 e non solo a quelli stipulati da due cittadini italiani \u2014 ha risolto i dubbi interpretativi sorti in ordine alla portata applicativa soggettiva della predetta norma e ha chiarito, al contempo, che il regime di conversione in unione civile, invece, non interessa i matrimoni omosessuali costituiti all&#8217;estero da cittadini entrambi stranieri, i quali devono essere trascritti in Italia come tali, dato il carattere intrinsecamente transazionale di detto rapporto matrimoniale e il fatto che in tale ipotesi non pu\u00f2 ravvisarsi alcun intento di aggiramento della l. 76\/2016<a name=\"_ednref21\"><\/a><a href=\"#_edn21\"><strong>[xxi]<\/strong><\/a>. <\/em>Sulla ratio iuris che ha determinato la conclusione della Corte di Cassazione, la stessa dichiara: \u00ab<em>se l\u2019art. 32 bis non si applicasse anche ai cd. matrimoni \u201cmisti\u201d [\u2026] si determinerebbe una discriminazione cd. \u201ca rovescio\u201d tra i cittadini italiani che hanno contratto matrimonio all\u2019estero e possono \u201ctrasportare\u201d forma ed effetti del vincolo nel nostro ordinamento e quelli che hanno contratto un\u2019unione civile in adesione al modello legislativo applicabile nel nostro ordinamento<\/em>\u00bb. Fondamentalmente, il legislatore adotta in tale caso materiale-normativo, rapporti familiari-matrimonio-unioni civili, la tecnica dell\u2019applicazione della norma necessaria. Ogni volta che vi sia un collegamento diretto o rilevante con lo Stato italiano, nel caso concreto Stato di destinazione, \u00e8 necessario ricorrere all\u2019applicazione della norma di quello Stato. Il criterio della cittadinanza, nei rapporti internazionali-privatistici inerenti a tale sostrato normativo, pone la base giuridica per procedere alla diversificazione del trattamento normativo ed applicare la normativa interna ai rapporti che presentano elementi di collegamento giuridicamente significante ed invece, dare spazio applicativo alla norma straniera per tutti quei rapporti che non presentano le caratteristiche poc\u2019anzi dette. Sostanzialmente, la Corte di Cassazione ribadisce che l\u2019unico limite da non prevaricare resta quello dell\u2019ordine pubblico, che nel caso concreto si traduce nel rispetto della legge (legge 76\/2016- legge 218\/1995)<a name=\"_ednref22\"><\/a><a href=\"#_edn22\">[xxii]<\/a>, ma tale principio interno non pu\u00f2 trovare effetto, nei confronti di tutti quei rapporti estranei all\u2019ordinamento statale, perch\u00e9 quest\u2019ultimi devono essere vagliati sulla base del rispetto del principio di ordine pubblico internazionale, il quale riflette la tutela dei diritti fondamentali. All\u2019indomani della pubblicazione della legge sulle unioni civili, giungono per l\u2019Italia altre due condanne consecutive per violazione dell\u2019articolo 8 CEDU, casi Taddeucci e McCall<a name=\"_ednref23\"><\/a><a href=\"#_edn23\">[xxiii]<\/a> e Orlandi e a. c. Italia<a name=\"_ednref24\"><\/a><a href=\"#_edn24\">[xxiv]<\/a>. Il primo caso, riguarda il diniego delle autorit\u00e0 interne di rilasciare un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare, il quale \u00e8 stato confermato dalla Corte di Cassazione sulla base di diverse conclusioni quali, il disposto dell\u2019articolo 29 del Dlgs 286 del 1998, che specifica: \u201c<em>membro della famiglia\u201d comprende solo il coniuge, i figli minori, figli adulti che non sono autonomi per motivi di salute e genitori a carico che non hanno un adeguato sostegno nel Paese\u201d<\/em>, escludendo quindi ogni estensione della nozione di coniuge, per legge interna non attribuibile ai ricorrenti, l\u2019impianto normativo interno dedicato ai rapporti familiari, il margine d\u2019apprezzamento ampio in materia che si traduce nella libert\u00e0 di scelta in merito a tale tematica, confermata dalla Corte EDU, la considerazione della non applicazione della direttiva UE 2004\/38\/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari all\u2019interno del territorio dei paesi membri diversi da quello d\u2019origine, con la motivazione che non vi fu circolazione. A seguito del ricorso presentato alla Corte Edu, la stessa ha condannato il 30 Giugno 2016 l\u2019Italia per violazione dell\u2019articolo 8, presentando le stesse motivazioni addotte nella prima condanna in materia a seguito della sentenza sul caso Oliari. Sulla stessa scia, converge la decisione sul caso Orlandi, con sentenza del 14 dicembre 2017, la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, accerta, con una maggioranza di cinque contro due, che l\u2019Italia ha violato il diritto alla vita privata e familiare di undici cittadini italiani ed uno canadese (sei coppie di coniugi dello stesso sesso) negando reiteratamente la trascrizione di matrimoni celebrati all\u2019estero, sulla base dei fatti prospettati all\u2019epoca dei ricorsi. Sul rispetto del principio di ordine pubblico, a fondamento dell\u2019ordinamento interno, in tutti quei casi in cui si dibatte sulla tutela di diritti fondamentali connaturati a rapporti familiari, si \u00e8 pronunciata di recente, la Corte di Giustizia nel noto caso Coman<a name=\"_ednref25\"><\/a><a href=\"#_edn25\">[xxv]<\/a>. La vicenda riguardava il sig. Coman, di cittadinanza rumena, e il sig. Hamilton, cittadino americano, che dopo essersi sposati a Bruxelles, nel dicembre 2012, hanno chiesto alle autorit\u00e0 rumene (la Romania \u00e8 lo Stato in cui \u00e8 cittadino il sig. Coman ed il luogo dove i coniugi avevano intenzione di stabilirsi) le informazioni inerenti alla procedura per l\u2019ottenimento del permesso di soggiorno per un termine superiore a tre mesi, una richiesta avallata, in quanto essendo coniugi, il sig. Hamilton \u00e8 familiare del sig. Coman, cos\u00ec come previsto dalla direttiva relativa all&#8217;esercizio della liberta\u0300 di circolazione, la quale permette al coniuge di un cittadino dell&#8217;Unione che abbia esercitato tale liberta\u0300 (circolazione) di raggiungere quest&#8217;ultimo nello Stato membro in cui soggiorna. Solo con il ricongiungimento, infatti, \u00e8 possibile garantire la tutela del diritto fondamentale a vivere la vita familiare. Contravvenendo al dettato della direttiva, le autorit\u00e0 rumene hanno negato la richiesta del sig. Coman e del sig. Hamilton, concedendo a quest\u2019ultimo soltanto il diritto di soggiorno per tre mesi, con la motivazione che egli non potesse assumere la qualifica giuridica di coniuge, in quanto in Romania i matrimoni tra persone dello stesso non vengono riconosciuti. A fronte di tale provvedimento e delle ragioni ad esso annesse, il sig. Coman e il sig. Hamilton hanno quindi proposto ricorso ai giudici rumeni, al fine di far dichiarare l&#8217;esistenza di una discriminazione fondata sull&#8217;orientamento sessuale in ordine all&#8217;esercizio del diritto di libera circolazione nell&#8217;Unione. In tale occasione, la Corte ha modo di stabilire in maniera chiara e precisa la nozione di coniuge, se bene tale nozione, sia gi\u00e0 presente nel testo della direttiva relativa all&#8217;esercizio della liberta\u0300 di circolazione, 2004\/28\/CE, secondo la quale la nozione di \u00ab<em>coniuge<\/em>\u00bb viene presentata sconnessa da qualsiasi riferimento al sesso, \u00e8 proprio a causa della mancanza di una precisazione sul punto che la Corte giunge a tale definizione, non solo per risolvere il caso in questione, ma per risolvere ogni dubbio. Nel novero dei diritti riconosciuti ai cittadini europei <em>ex<\/em> art. 21 \u00a7 1 TFUE, \u00e8 presente anche il diritto di condurre una normale vita familiare, sia nello Stato membro ospitante (quello di cui non si ha la cittadinanza) sia in quello di origine, \u00e8 conseguenza logica-fattuale che affinch\u00e9 questo diritto sia effettivamente goduto, occorre che sia garantita la presenza dei familiari, protagonisti insieme al soggetto della vita familiare. \u00c8 necessario procedere quindi alla determinazione di cosa si intende per coniuge. Secondo la Corte, con il termine coniuge si intende una persona unita ad un&#8217;altra da vincolo matrimoniale e la stessa \u00e8 neutra dal punto di vista del genere, cos\u00ec da poter comprendere anche il coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell&#8217;Unione. Sempre in codesta sentenza, la Corte ha ribadito che il diritto alla libera circolazione delle persone pu\u00f2 essere s\u00ec oggetto di restrizioni\/limitazioni che non necessariamente dipendono dalla cittadinanza delle persone interessate, ma solo quando tali restrizioni\/limitazioni, siano basate su motivi oggettivi, di interesse generale e siano proporzionate al raggiungimento dello scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. La normativa nazionale \u201c<em>idonea ad ostacolare l\u2019esercizio della libera circolazione delle persone<\/em>\u201d (par. 47) pu\u00f2 essere giustificata \u201c<em>solo se \u00e8 conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta [dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea], di cui la Corte garantisce il rispetto<\/em>\u201d. Per tale motivo, il principio di ordine pubblico, nel caso di specie, invocato come giustificazione per limitare il diritto di libera circolazione, dev&#8217;essere inteso in senso restrittivo e la sua portata non pu\u00f2 essere determinata in maniera discrezionale da ciascuno Stato membro, senza il controllo delle istituzioni dell&#8217;Unione. La Corte aggiunge che il rispetto dell\u2019obbligo per uno Stato membro di riconoscere, in questo caso al solo fine della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato non-UE da un matrimonio omosessuale, non pregiudica l\u2019ordinamento dello Stato che lo esegue, infatti garantire il diritto di soggiorno o la libera circolazione non si traduce nell\u2019obbligo di prevedere la specie del matrimonio omosessuale, ne \u00e8 capace di ledere l&#8217;identit\u00e0 nazionale o di minacciare l&#8217;ordine pubblico dello Stato membro interessato. La Corte, nel suo ragionamento, si avvicina alla soluzione in maniera graduale: in primo luogo, ricorda che Coman gode dello <em>status<\/em> di cittadino dell\u2019Unione Europea e che le libert\u00e0 che discendono da questa situazione soggettiva, inclusa la libert\u00e0 di circolazione e di soggiorno all\u2019interno di uno Stato membro diverso da quello di origine, sono esercitabili anche nei confronti dello stesso Stato di origine. Nel novero dei diritti riconosciuti ai cittadini europei <em>ex<\/em> art. 21 \u00a7 1 TFUE, \u00e8 presente anche il diritto di condurre una normale vita familiare, sia nello Stato membro ospitante (quello di cui non si ha la cittadinanza), sia in quello di origine: \u00e8 ovvio che, affinch\u00e9 questo diritto sia effettivamente goduto, occorra che sia garantita la presenza dei familiari, protagonisti insieme al soggetto della vita familiare. La direttiva del 2004 menziona, espressamente, nell\u2019elenco dei familiari anche il coniuge.<\/p>\n<p>Ma \u00e8 coniuge anche una persona dello stesso sesso? Sul punto, la Corte afferma che la nozione di coniuge \u00e8 neutra dal punto di vista del genere e pu\u00f2 comprendere, dunque, il coniuge dello stesso sesso del cittadino dell\u2019Unione interessato. Per queste ragioni, uno Stato membro non pu\u00f2 porre alla base del diniego del diritto di soggiorno la propria normativa nazionale, indipendentemente dal fatto che questa impedisca la celebrazione o anche il solo riconoscimento del matrimonio omosessuale. Alla luce di tale pronuncia, sebbene la Corte di Giustizia non affronti direttamente il tema della qualificazione giuridica dell\u2019unione tra coppie omosessuali, restando coerente con la generale accettazione sul riservo di competenza agli Stati, in quanto materia di diritto familiare, concernente gli status, pone una netta linea di demarcazione, tra appunto il potere discrezionale proprio degli Stati e la tutela dei diritti fondamentali in generale e dei principi-fini propri dell\u2019Unione.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Conclusione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La normativa Statale, come si \u00e8 avuto modo di apprendere, non \u00e8 isolata, al contrario \u00e8 in continua fermentazione, di concerto con la normativa europea e internazionale. Questo triplice meccanismo normativo, si basa sul rispetto reciproco, mantenuto in equilibrio sul piano delle competenze e sulla comune direzione verso la tutela dei diritti fondamentali, i quali sono in continua evoluzione e pretendono rispetto in ogni circostanza, una garanzia di supremazia che si sostanzia nel principio del bilanciamento. Sul versante giuridico fattuale, invece, quella dei diritti fondamentali, si pone come una battaglia senza fine, essendo per natura mutevoli, necessitano di un continuo adeguamento normativo, che sia in grado di garantirne la tutela. A tal proposito, si \u00e8 appena esaminato, l\u2019<em>excursus<\/em> storico-giuridico che ha caratterizzato la normazione statale ed europea\/internazionale, riguardante la protezione di una particolare categoria di persone, quelle che sono predisposte ad un orientamento sessuale nei confronti del proprio sesso biologico, in relazione al fatto, cio\u00e8 il rapporto di coppia e l\u2019atto, la legittimazione del rapporto sul piano normativo al fine di stabilire e garantire diritti e doveri scaturiti da quest\u2019ultimo. Tale legittimazione \u00e8 avvenuta lentamente e con moderazione, nel caso dell\u2019Italia, si \u00e8 giunti, dopo un percorso tortuoso e quasi obbligato, alla pubblicazione della legge sulle Unioni civili, la quale qualifica tali coppie come formazioni sociali che trovano fondamento giuridico nel combinato disposto degli articoli 2 e 3 della Costituzione. L\u2019articolo 29 della Costituzione, infatti, concerne la disciplina delle famiglie fondate sul matrimonio e sebbene non vi sia alcun divieto di estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, tuttavia, quest\u2019ultimo emergerebbe dall\u2019insieme delle norme sul diritto di famiglia e dalla tradizione cultura e storica che caratterizza il nostro ordinamento, tanto da assurgere a principio di ordine pubblico. Proprio al principio di ordine pubblico, la giurisprudenza si riferiva nei casi implicanti le norme del diritto internazionale, sulla richiesta di trascrizione dei matrimoni costituiti all\u2019estero, da persone dello stesso sesso. L\u2019ordine pubblico, in tali casi, esercitava il ruolo di limite invalicabile, per tutti quei rapporti\/atti non previsti nel nostro ordinamento e contrari al senso giuridico interno, tale era per disposizione normativa, il solo principio da rispettare al fine della produzione degli effetti nel nostro ordinamento giuridico, <em>ex<\/em> articolo 18 D.P.R n.396\/2000. Con l\u2019introduzione della legge 76\/2016 si qualifica giuridicamente il tipo legale, Unione civile ed attraverso questa predisposizione normativa, alla luce dell\u2019evoluzione giurisprudenziale europea ed internazionale, che sigilla per le coppie omosessuali, la natura di diritto fondamentale a vivere una vita di tipo familiare, il principio di ordine pubblico subisce una mutazione di significato applicativo, che si sostanzia in una degradazione di efficacia, non risultando pi\u00f9 idoneo a regolare i rapporti esterni. Quando, infatti, la nostra normativa entra in rapporto ad istituti stranieri, ci si riferisce al concetto di ordine pubblico internazionale, il quale, richiama solo il rispetto dei diritti fondamentali, nell\u2019intento di garantire coerenza normativa ed applicazione egualitaria. Ma la ridefinizione del concetto di ordine pubblico a tutela dei diritti fondamentali non pone un punto di arrivo, anzi, al contrario determina una serie di contraddizioni e problemi di interpretazione, tra quanti, nella giurisprudenza e nella dottrina, propendono per una nozione restrittiva e pi\u00f9 statalista e quanti invece tendono all\u2019internalizzazione del concetto, basandosi sulla necessit\u00e0 di aderire alla tutela <em>tout court<\/em> dei diritti fondamentali. Inoltre, a scatenare opposte interpretazioni, \u00e8 l\u2019evoluzione stessa dei diritti fondamentali. Nel contesto storico-giuridico attuale, accompagnato dal progresso scientifico e sociale, il terreno dei diritti fondamentali \u00e8 sempre pi\u00f9 fertile e produttivo di nuove situazioni giuridiche che necessitano di inquadramento giuridico e di relativa tutela. Dalla tipizzazione delle relazioni omo-affettive, infatti, discendono ulteriori situazioni giuridiche, le quali creano non pochi problemi di interpretazione.<\/p>\n<p><a name=\"_edn1\"><\/a><a href=\"#_ednref1\">[i]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sulla preferenza per la famiglia fondata sul matrimonio, Manetti M., <em>Famiglia e costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle moral<\/em>i, in Rivista AIC, 2010, fasc.;<\/p>\n<ol>\n<li>Mondello, <em>La famiglia fondata sul matrimonio e le famiglie<\/em>, in Reciprocit\u00e0 e alterit\u00e0. La genesi del legame sociale, Quaderno, 2010<\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"_edn2\"><\/a><a href=\"#_ednref2\">[ii]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Appunti di diritto ecclesiastico, Il matrimonio tra diritto civile e diritto canonico, \u201cCon la diffusione del Cristianesimo a partire dall\u2019anno Mille (Medioevo), l\u2019istituto del matrimonio assunse una notevole importanza per la chiesa cattolica che ne afferm\u00f2 la sua esclusiva competenza, stabilendone i requisiti necessari e gli obblighi derivanti dallo stesso. L\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica aveva il compito di risolvere ogni tipo di controversia, relegando all\u2019autorit\u00e0 civile le sole controversie patrimoniali. Con l\u2019et\u00e0 moderna, l\u2019autorit\u00e0 esclusiva della chiesa sull\u2019istituto matrimoniale cominci\u00f2 ad indebolirsi con l\u2019emanazione di provvedimenti opposti alle disposizioni canoniche, come per esempio l\u2019introduzione del divieto al matrimonio per i minorenni. Tale declino ebbe il suo culmine con la Rivoluzione francese nel 1789 e la costituzione successiva nel 1791 segna una netta separazione tra rito civile e religioso, definendo il rito civile l\u2019unico in grado di essere riconosciuto dallo Stato per tutti i cittadini e che ne regolamentava ogni aspetto, tollerando la libert\u00e0 di contrarre il matrimonio anche con il rito religioso. Nello Stato italiano, il matrimonio civile \u00e8 stato introdotto con il codice civile del 1865, a seguito dell\u2019Unit\u00e0 d\u2019Italia, confermando la separazione tra sfera civile e canonica, assegnando rilevanza giuridica al solo matrimonio celebrato davanti all\u2019ufficiale di stato civile. La conseguenza di tale impostazione \u00e8 la celebrazione dei due riti, mantenuta tutt\u2019ora, anche con l\u2019entrata in vigore della Costituzione nel 1948\u201d;<\/p>\n<p>Fattori G., Enciclopedia Treccani, <em>L\u2019evoluzione del matrimonio civile<\/em>, 2018: \u201cIl matrimonio civile viene introdotto in Italia nel 1865 con il primo Codice dello Stato postunitario. Nato come istituzione deliberatamente laica, il matrimonio-contratto civile si presenta alternativo e competitivo rispetto al matrimonio-sacramento della tradizione teologico\/giuridica della Chiesa cattolica. Bench\u00e9 privo di connotazioni religiose, l\u2019istituto assume e mantiene a lungo la struttura del matrimonio canonico: \u00e8 indissolubile, monogamico, eterosessuale. Nel tempo il matrimonio civile recuperer\u00e0 anche una dimensione\/finalit\u00e0 etica come \u00abcomunione materiale e spirituale\u00bb tra coniugi\u2026 In seguito alla svolta costituzionale del 1948, il progresso dell\u2019ordinamento italiano ha condotto il modello matrimoniale del diritto civile sempre pi\u00f9 lontano dal modello matrimoniale del diritto canonico. Negli anni Settanta del Novecento il matrimonio civile abbandona il dogma dell\u2019indissolubilit\u00e0, retaggio della concezione sacramentale del vincolo coniugale (l. n. 898\/1970 e l. 19.5.1975, n. 151). Venuta meno l\u2019indissolubilit\u00e0 matrimoniale, con le riforme del divorzio \u2018facile\u2019 (l. 10.11.2014, n. 162) e \u2018breve\u2019 (l. 6.5.2015, n. 55) sembra attenuarsi anche il principio della stabilit\u00e0 della relazione coniugale. Nel 2016 il riconoscimento delle unioni civili omosessuali e delle convivenze supera l\u2019eterosessualit\u00e0 come paradigma delle relazioni affettive giuridicamente riconosciute e sancisce la crisi del matrimonio stesso come modello esclusivo della coniugalit\u00e0 (l. 20.5.2016, n. 76)\u201d;<\/p>\n<ol start=\"2016\">\n<li>Sciarra, <em>Il matrimonio nell\u2019Ottocento italiano fra potere civile e potere ecclesiastico<\/em>, Historia et ius,2016. \u201cL\u2019autore svolge un excursus comparativo normativo sul matrimonio civile e cattolico tra i diversi regni presenti in Italia, all\u2019indomani della fine della dominazione francese, facendone emergere le differenze culturali e le contrapposte visioni: il Regno delle Due Sicilie (1816-1861) fu il primo degli stati della penisola italiana nel periodo della Restaurazione a darsi una codificazione civile, Il Codice per il Regno delle Due Sicilie. Quest\u2019ultimo codice introdusse un sistema misto in cui il matrimonio, celebrato secondo le formalit\u00e0 prescritte del diritto canonico, era produttivo di effetti civili solamente in seguito ad alcuni adempimenti civili, sia precedenti che susseguenti la celebrazione del rito cattolico. In particolare, all\u2019articolo 67 era previsto che: Il matrimonio nel regno delle Due Sicilie non si pu\u00f2 legittimamente celebrare che in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento. Gli atti dello stato civile sono essenzialmente necessari, e preceder debbono la celebrazione del matrimonio, perch\u00e9 il matrimonio produca gli effetti civili, tanto riguardo a&#8217;conjugi che a&#8217; di loro figli\u2026 Il Codice civile piemontese del 1837, introdotto in Sardegna solamente nel 1848, in tema di matrimonio si caratterizzava per il suo stampo confessionale in cui gli effetti civili, che il legislatore piemontese si limitava a regolare, derivavano dal matrimonio religioso per i cattolici. Secondo l\u2019art. 108 infatti: Il matrimonio si celebra giusta le regole, e con le solennit\u00e0 prescritte dalla Chiesa Cattolica, salv\u00f2 ci\u00f2 che \u00e8 in appresso stabilito riguardo ai non cattolici ed agli ebrei\u201d.\u00a0 All\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 29 viene specificato che il matrimonio (cio\u00e8, l\u2019atto costitutivo), deve rispettare i limiti stabiliti dalla legge (che si presumono essere gli articoli 84-87, 107, 143-143bisc.c.) al fine di garantire l\u2019unit\u00e0 familiare. Se svolgiamo l\u2019analisi letterale del dispositivo costituzionale, tali limiti si rinvengono nel rispetto dei requisiti per contrarre il matrimonio. I nubendi devono avere la maggiore et\u00e0 (18 anni, riducibile in casi particolari a 16 anni mediante decreto del Tribunale per i minori), tale limite \u00e8 garantista della consapevolezza della scelta da intraprendere, che sebbene opinabile nel numero (et\u00e0) \u00e8 giustificabile nell\u2019intento finalistico, dare una certa importanza all\u2019istituto familiare; devono essere in grado di intendere e volere, per lo stesso motivo precedente: la capacit\u00e0 consapevole della scelta da effettuare; non devono aver contratto un precedente matrimonio che sia, al tempo della celebrazione dello stesso, ancora perdurante, di derivazione culturale, tale limite consolida la monogamia giuridica, \u00e8 ammesso un solo matrimonio giuridicamente valido; non devono avere tra loro determinati vincoli parentali (parentela in linea collaterale di terzo grado e affinit\u00e0 in linea collaterale in secondo grado), il vincolo del sangue e del legame parentale che trae le sue giustificazioni giuridiche nella scienza, onde evitare la trasmissione di diverse malattie genetiche alla prole e nel senso morale della tipologia dei rapporti (parentela stretta); non devono aver riportato una condanna per il reato di omicidio, consumato o tentato, ai danni del precedente coniuge dell\u2019altro nubendo, limite connaturato al senso umano, morale e civico del singolo nei confronti dell\u2019altro ricondotto a tipologie di reati che esprimono una certa gravit\u00e0 dell\u2019offesa e una possibile pericolosit\u00e0 sociale dell\u2019individuo. Inoltre, il consenso di entrambe le parti \u00e8 un requisito primario per poter contrarre validamente il matrimonio, la distinzione tra scelta ed imposizione risiede proprio nella manifestazione della volont\u00e0 di entrambi i coniugi che per essere coerente al senso giuridico, posto alla base dell\u2019istituto matrimoniale, deve risultare libero, consapevole e reciproco. Nulla dispone il codice civile in merito al requisito del sesso, fatta eccezione per qualche sporadico riferimento ai termini marito-moglie. Questo non deve farci cadere in un errore di valutazione. Ci\u00f2 che \u00e8 espresso e ci\u00f2 che non lo \u00e8, dipende in ogni caso dal grado di accettazione culturale e sociale del tempo. Nell\u2019interpretazione diretta delle norme del codice civile ed in specifico di quelle dedicate alla famiglia e al matrimonio si deve tenere in considerazione lo spazio storico-culturale e sociale in cui quest\u2019ultime sono state prodotte e promulgate. L\u2019esclusione di ogni riferimento al sesso in termini di requisiti per accedere al matrimonio, \u00e8 giustificabile nel senso di una non necessit\u00e0 di scrittura, perch\u00e9 la diversit\u00e0 di sesso dei coniugi \u00e8 un principio etico diffuso nella tradizione dello Stato italiano. I riferimenti ai termini distintivi marito e moglie insiti nelle norme civilistiche relative ai rapporti familiari, come ad esempio avviene all\u2019articolo 143 c.c. sui diritti e doveri reciproci dei coniugi: \u201cCon il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri\u201d non hanno l\u2019intento di rimarcare il sesso diverso dei coniugi come elemento costitutivo del matrimonio, ma \u00e8 rivolto a sottolineare e a conclamare la parit\u00e0 dei coniugi nei rapporti familiari e quindi a solennizzare l\u2019uguaglianza della moglie al marito nei diritti e nei doveri del matrimonio sganciando una bomba di valore sull\u2019impostazione patriarcale familiare, che vedeva il marito il dominus della famiglia (capo-famiglia) in un ruolo di comando e sovraordinato alla moglie ed ai figli. Tale impostazione \u00e8 suffragata dal terzo comma dell\u2019articolo 143: \u201c<em>Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacit\u00e0 di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia<\/em>\u201d dove il legislatore si esprime nella conduzione sostanziale dei rapporti patrimoniali sottolineando la contribuzione della moglie al sostentamento della famiglia, quasi a segnarne l\u2019importanza del ruolo e l\u2019indipendenza acquisita, gli articoli seguenti, 143 bis sul cognome: \u201c<em>La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze<\/em>\u201d (In aderenza al principio di parit\u00e0 tra marito e moglie, \u00e8 consentito alla donna limitatamente ai rapporti professionali &#8211; derogare a tale impostazione), e 143 ter sulla cittadinanza: \u201c<em>La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua\u00a0 espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera\u201d, confermano tale assunto. Ragionare giuridicamente vuol dire ragionare in maniera giusta. La giustificazione giuridica dell\u2019illegalit\u00e0 del mancato riconoscimento del matrimonio alle coppie dello stesso sesso non pu\u00f2 farsi derivare dall\u2019assenza di un divieto normativo e imperativo esposto nel codice civile o nella Costituzione, ma deve ricercarsi altrove, seguendo un altro senso. Ancora una volta si tratta di verificare se vi \u00e8 giustizia nel bilanciamento degli interessi alla luce dei fini costituzionali e tale ragionamento \u00e8 rivolto oltre che alle norme, ai principi e all\u2019esperienza. La Costituzione \u00e8 evolutiva e non tradizionalista, l\u2019ordine pubblico \u00e8 tradizionalista, perch\u00e9 pur nel senso ideale, comunque costituisce un freno per sua natura, essendo un limite e i diritti invece che natura hanno? Il diritto segue l\u2019uomo cos\u00ec come la Costituzione costituendo quest\u2019ultima il riflesso giuridico sia del diritto che dell\u2019uomo. La domanda quindi \u00e8, la tradizione segue l\u2019uomo oppure ne costituisce una catena al suo sviluppo?\u00a0 R. Bin, La famiglia: alla radice di un ossimoro,&#8221;Studium Iuris&#8221;, 2000. L\u2019autore descrive perfettamente la contraddizione logico-giuridica insita nel termine societ\u00e0 naturale per indicare la tipologia costitutiva e correttamente inquadra il senso costituzionale dell\u2019espressione analizzata: societ\u00e0 naturale indica il bisogno naturale, un valore, un bisogno, una necessit\u00e0, una realt\u00e0, quella della famiglia che \u00e8 propria dell\u2019uomo in quanto tale e che quindi deve essere riconosciuta a tutti indistintamente, art 2 e 3 Cost.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"_edn3\"><\/a><a href=\"#_ednref3\">[iii]<\/a>\u00a0\u00a0 Corte eur. Dir. Uomo sez. I, 24 ottobre 2010 (Schalk e Kopf c. Austria), in articolo29.it;<\/p>\n<p>Commento alla sentenza, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 4, n. 3\/2010.\u00a0 La Corte EDU ha affermato che la relazione di una coppia omosessuale rientra nella nozione di \u201cvita privata\u201d nonch\u00e9 in quella di \u201cvita familiare\u201d nell\u2019accezione dell\u2019articolo 8. In antitesi, la stessa Corte EDU aveva ritenuto che la relazione emotiva e sessuale di una coppia omosessuale costituisse solo \u201cvita privata\u201d, ma non gi\u00e0 \u201cvita familiare\u201d, anche se era in gioco una relazione durevole tra partner conviventi. Nel giungere a tale conclusione, la Corte aveva osservato che, nonostante la crescente tendenza negli Stati europei verso un riconoscimento giuridico e giudiziario di unioni di fatto stabili tra omosessuali, data l\u2019esistenza di poche posizioni comuni tra gli Stati contraenti, questa era un\u2019area in cui essi godevano ancora di un ampio margine di discrezionalit\u00e0. Avuto riguardo all\u2019evoluzione degli atteggiamenti sociali nei confronti delle coppie omosessuali e all\u2019avvenuto riconoscimento giuridico delle stesse da parte di un notevole numero di Stati membri, la Corte di Strasburgo (con la richiamata sentenza del 24 giugno 2010, prima sezione, caso Schalk and Kopf contro Austria), ha ritenuto artificiale sostenere l\u2019opinione che, a differenza di una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non possa godere della \u201cvita familiare\u201d ai fini dell\u2019articolo 8. Conseguentemente anche una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto, rientra anche nella nozione di \u201cvita familiare\u201d, proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione.<\/p>\n<p><a name=\"_edn4\"><\/a><a href=\"#_ednref4\">[iv]<\/a> \u00a0\u00a0 Tribunale di Treviso, sentenza del 19 maggio 2010: <em>Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all\u2019estero, \u00e8 inesistente per l\u2019ordinamento italiano; una volta assodata la non qualificabilit\u00e0 della fattispecie, non \u00e8 necessario accertare la contrariet\u00e0 del matrimonio omosessuale al nostro ordine pubblico, che, comunque, presuppone che l\u2019atto straniero da trascrivere sia compreso nella categoria degli atti esteri trascrivibili nei registri anagrafici italiani secondo la disciplina che li regola. <\/em>In Dir. Fam., 2011, 3, 1239, con nota WINKLER, Ancora sul rifiuto di trascrizione in Italia di same-sex marriage straniero: l\u2019ennesima occasione mancata.<\/p>\n<p><a name=\"_edn5\"><\/a><a href=\"#_ednref5\">[v]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sull\u2019argomento ordine pubblico come tutela di principi etici, Balestra L., <em>Commentario codice civile (famiglia e leggi collegate)<\/em>, Utet, 2010;<\/p>\n<p>Sull\u2019eticit\u00e0 dell\u2019ordine pubblico ideale, Gargiulo E., <em>Mantenere l\u2019ordine pubblico, feticci liberali e principi etici nella gestione della sicurezza pubblica<\/em>, Il lavoro culturale, 2016: \u201c<em>se la concezione ideale \u00e8 considerata propria di uno stato \u201cetico\u201d, ossia di un regime politico che si fa portatore di specifici valori e princ\u00ecpi a discapito di altri orientamenti normativi (magari imponendo una religione ufficiale o determinati comportamenti e norme morali in ambito sessuale), la concezione materiale \u00e8 ricondotta invece a uno stato \u201cliberale\u201d, vale a dire a un sistema, neutrale e laico sul piano dei valori, in cui le autorit\u00e0 pubbliche si fanno semplicemente garanti di proteggere la sfera personale dei singoli da interferenze concrete, e dove quindi l\u2019esercizio della libert\u00e0 di associazione e manifestazione \u00e8 condizionato al rispetto di altri diritti\u201d<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_edn6\"><\/a><a href=\"#_ednref6\">[vi]<\/a> \u00a0\u00a0 Corte Costituzionale sentenza n. 138 del 2010 (che decideva sulle eccezioni proposte da Tribunale di Venezia e Corte d&#8217;Appello Trento), in Foro it. 2010, parte I, 1367 con nota DAL CANTO, La Corte costituzionale e il matrimonio omosessuale e ROMBOLI Per la Corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio; anche in Fam. e Dir. 2010, 653;<\/p>\n<p>Romboli Roberto, <em>Il diritto &#8220;consentito&#8221; al matrimonio ed il diritto &#8220;garantito&#8221; alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la corte dice &#8220;troppo&#8221; e &#8220;troppo poco&#8221;, (Nota a sent. C. Cost. 15 aprile 2010 n. 138)<\/em>, Giur. cost. 2010, 2, 1629; Mastromattino F., <em>Il matrimonio conteso: le unioni omosessuali in una eclettica pronuncia della corte costituzionale italiana, (Nota a sent. C. Cost. 15 aprile 2010 n. 138)<\/em>, in Il Diritto di famiglia e delle persone, 2011, fasc. 1\u00a0 pag. 439 \u2013 469: \u201c <em>Con la sentenza 14 aprile 2010, n. 138 il giudice delle leggi si \u00e8 pronunziato sulla questione concernente l\u2019ammissibilit\u00e0 del matrimonio tra persone dello stesso sesso nel nostro ordinamento affermando che l\u2019unione omosessuale, pur se riconducibile all\u2019art. 2 Cost., rappresenta tuttavia una formazione sociale non idonea a costituire una famiglia fondata sul matrimonio stante l\u2019imprescindibile (potenziale) \u201cfinalit\u00e0 procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall\u2019unione omosessuale\u201d; proseguono i giudici precisando che \u201cin tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell\u2019eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignit\u00e0 e diritti nel rapporto coniugale\u201d concludendosi che \u201cin questo quadro, con riferimento all\u2019art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non pu\u00f2 considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ci\u00f2 sia perch\u00e9 essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perch\u00e9 la normativa medesima non d\u00e0 luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio<\/em>\u201d;<\/p>\n<p>Romboli R.,<em> Per la corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio<\/em>, (Nota a sent. C. Cost. 15 aprile 2010 n. 138), in Il Foro italiano, 2010, fasc. 5\u00a0 pag. 1367 \u2013 1369 : \u201c<em>In tema di: Infondatezza della questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c. rispetto agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui non consentono il matrimonio omosessuale; inammissibilit\u00e0 della medesima questione rispetto agli artt. 2 e 117, comma 1 Cost., in quanto diretta ad ottenere una pronuncia additiva volta al riconoscimento delle unioni omosessuali intese come stabili convivenze tra due persone dello stesso sesso. Necessario l&#8217;intervento del legislatore. Non condivisibilit\u00e0 della pronuncia da parte dell&#8217;A. per la considerazione della nozione di matrimonio che non contemplerebbe le unioni omosessuali, in quanto risalente al 1946-47 e per il riferimento alle finalit\u00e0 esclusivamente procreative dello stesso\u201d;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/p>\n<p><em>Sulla stessa scia della Corte Costituzionale, si era pronunciata in precedenza la Corte di Cassazione: 9 giugno 2000 n. 7877, 2 marzo 1999 n. 1739; 22 febbraio 1990 n. 1304 con le convergenti conclusioni che \u201cil matrimonio omosessuale non \u00e8 idoneo a costituire tra le parti lo status giuridico delle persone coniugate in quanto privo dell&#8217;indefettibile condizione della diversit\u00e0 di sesso dei nubendi, considerata nell&#8217;ordinamento italiano quale connotazione ontologica essenziale dell&#8217;atto di matrimonio\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_edn7\"><\/a><a href=\"#_ednref7\">[vii]<\/a>\u00a0\u00a0 Riviezzo A., <em>Sulle unioni omosessuali la corte ribadisce: &#8220;questo&#8221; matrimonio non s&#8217;ha da fare (se non lo vuole il parlamento<\/em>), (Nota a ord. C. Cost. 7 luglio 2010, n. 276), in Famiglia e diritto, 2011, fasc.1 pag. 20 \u2013 29.<\/p>\n<p><a name=\"_edn8\"><\/a><a href=\"#_ednref8\">[viii]<\/a>\u00a0 Corte suprema del Massachusetts Goodridge v. Department of Public Health del 18 novembre 2003, in articolo29.it; Nota di Garetto R., <em>Presupposti per una \u00abridefinizione\u00bb concettuale del matrimonio. Il dibattito fra sostenitori della tradizione e fautori del cambiamento negli Stati Uniti d\u2019America ed in Spagna<\/em>, in Annali della Facolt\u00e0 Giuridica dell\u2019Universit\u00e0 di Camerino \u2013 n. 4\/2015.<\/p>\n<p><a name=\"_edn9\"><\/a><a href=\"#_ednref9\">[ix]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Corte Suprema del Sudafrica Minister of Home Affairs v. Fourie, del 1 dicembre 2005, in articolo 29; Nota di Gattuso M., <em>Matrimonio tra persone dello stesso sesso<\/em>, Capitolo tratto dal Trattato di Diritto di Famiglia diretto da Paolo Zatti, in forumcostituzionale.it.<\/p>\n<p><a name=\"_edn10\"><\/a><a href=\"#_ednref10\">[x]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Vagli G., <em>L&#8217;approvazione della legge che consente il matrimonio tra omosessuali in portogallo<\/em>, in Quaderni costituzionali, 2010, fasc. 3 pag. 605 \u2013 608;<\/p>\n<p>Passaglia P., <em>Matrimonio ed unioni omosessuali in europa: una panoramica<\/em>, (Nota a Tribunal Constitucional de Portugal 8 aprile 2010, n. 121 (Portogallo)), in Il Foro italiano, 2010, fasc. 5 pag. 273 \u2013 277.<\/p>\n<p><a name=\"_edn11\"><\/a><a href=\"#_ednref11\">[xi]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 G. Saccaro, Nota alla sentenza della corte di cassazione n. 4148 del 15 marzo 2012, Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell\u2019Universit\u00e0 Kore di Enna : \u201c<em>Con sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012, la Corte di Cassazione si \u00e8 pronunciata sul ricorso proposto da due cittadini italiani del medesimo sesso che, successivamente alla celebrazione del loro matrimonio a L&#8217;Aja (Regno dei Paesi Bassi), si sono visti rifiutare dal Sindaco del Comune di Latina &#8211; ove avevano stabilito la loro residenza \u2013 la trascrizione dell&#8217;atto di matrimonio in quanto formato all&#8217;estero e non suscettibile di trascrizione perch\u00e9 contrario all&#8217;ordine pubblico (italiano).<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0La questione sottoposta all\u2019esame della Corte di legittimit\u00e0 consiste nello stabilire se due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto matrimonio all&#8217;estero siano o meno titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano.\u00a0 Nel ricorso presentato al vaglio della Corte di Cassazione i ricorrenti sostenevano che, se \u00e8 pur vero che gli atti formati all&#8217;estero non possono essere trascritti se contrari all&#8217;ordine pubblico italiano, tuttavia, trattandosi di norma di relazione con ordinamenti estranei al nostro, tale deve intendersi come ordine pubblico internazionale e non interno. Gli stessi sollecitavano la Corte a pronunciarsi sui quesiti di diritto se nel nostro Paese l&#8217;omosessualit\u00e0 sia un comportamento contrario all&#8217;ordine pubblico; sposarsi rientri tra i diritti fondamentali dell&#8217;individuo; la pubblicit\u00e0 di un atto negoziale come il matrimonio sia idonea a stravolgere i valori fondamentali su cui si regge il nostro ordinamento.\u00a0 In particolare i ricorrenti lamentavano il carattere discriminatorio della nozione stessa di matrimonio come unione eterosessuale e sugli- inesistenti- effetti giuridici nel nostro ordinamento di un matrimonio tra persone dello stesso sesso; tale nozione, a loro giudizio, non tiene conto del fenomeno della evoluzione sociale, culturale e giuridica intervenuta nella gran parte degli Stati europei e pertanto\u00a0 il riferimento alla tradizione interpretativa ed al suo carattere vincolante, in assenza di una norma espressa che vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso, oltre a rivelarsi anacronistico, contrasta con il principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 3, 2 co. Cost.\u00a0 In considerazione dei mutamenti registrati, i ricorrenti proponevano una lettura in chiave evolutiva delle norme in materia di matrimonio sostenendo che un&#8217;interpretazione della vigente disciplina che escluda le coppie omosessuali dal matrimonio collide con la Costituzione nella parte in cui riconosce e garantisce ad ogni essere umano il diritto di costituire una famiglia, fondata sul matrimonio, e con l&#8217;art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea.\u00a0 Nella fattispecie, i ricorrenti chiedevano alla Corte di Cassazione di stabilire se la trascrizione dei matrimoni celebrati all&#8217;estero, avendo, ai sensi dell&#8217;art. 17 del DPR n. 396 del 2000, natura meramente certificativa e dichiarativa, in presenza di prova della sua celebrazione secondo la lex loci, sia atto dovuto ed &#8220;automatico\u2026\u201d;<\/em> Di Bari M., <em>Considerazioni a margine della sentenza 4184\/2012 della corte di cassazione: la cassazione prende atto di un trend europeo consolidato nel contesto delle coppie same-sex anche alla luce della sentenza n.138\/2010 della corte costituzionale,<\/em> Associazione italiana dei costituzionalisti, Rivista n.1\/2012 : \u201c<em>In primo luogo la Cassazione chiarisce in modo netto che, non essendo l\u2019omosessualit\u00e0 contraria all\u2019ordine pubblico, la legittimit\u00e0 del diniego alla trascrizione non pu\u00f2 essere fatta derivare dalla contrariet\u00e0 all\u2019articolo 18, della legge sull\u2019ordinamento civile. Tuttavia, nella sentenza n.4184 la Cassazione \u00e8 andata oltre: una volta esaminate in combinato disposto le sentenze n.138\/2010 e Schalk and Kopf \u00e8 giunta a concludere che il diritto a contrarre matrimonio non sia affatto precluso dall\u2019attuale testo dell\u2019art.29 Cost. Semmai, viene ribadito dalla Cassazione, tale scelta rientra a pieno titolo tra le possibilit\u00e0 cui il legislatore pu\u00f2 liberamente fare ricorso.\u00a0 Tale lettura della sentenza n.138\/2010, che invero sembra risentire anche delle conclusione raggiunte dal Giudice delle leggi nella sentenza 245\/2011 (sul diritto a contrarre matrimonio come diritto inviolabile), aderisce alle pi\u00f9 ottimistiche osservazioni emerse in dottrina che avevano (ora si pu\u00f2 dire a ragione) auspicato un\u2019apertura del nostro ordinamento al riconoscimento del matrimonio alle coppie omosessuali<\/em>\u201d; Ius M., <em>Le coppie omosessuali hanno diritto ad una vita familiare ma il loro matrimonio non esiste. nota alla sentenza della cassazione 4184\/2012, (Nota a Cass. sez. I 15 marzo 2012, n. 4184)<\/em>, in Lo Stato Civile Italiano, 2013, fasc. 7 pag. 18 \u2013 22;<\/p>\n<p>Gattuso M., \u201c<em>Matrimonio\u201d, \u201cfamiglia\u201d e orientamento sessuale: la Cassazione recepisce la \u201cdoppia svolta\u201d della Corte europea dei diritti dell\u2019uom<\/em>o, articolo29.it;<\/p>\n<p>Sgobbo C., <em>Il matrimonio celebrato all&#8217;estero tra persone dello stesso sesso: la Cassazione abbandona la qualifica di \u201catto inesistente\u201d approdando a quella di \u201cnon idoneo a produrre effetti giuridici nell&#8217;ordinamento interno<\/em>\u201d, in Giust. civ., 2013<\/p>\n<p><a name=\"_edn12\"><\/a><a href=\"#_ednref12\">[xii]<\/a>\u00a0\u00a0 Auletta T., Cass., 9.2.2015, n. 2400 \u2013 Commento, in Famiglia; Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 2400\/15; depositata il 9 febbraio, in diritto e giustizia.it.<\/p>\n<p><a name=\"_edn13\"><\/a><a href=\"#_ednref13\">[xiii]<\/a>\u00a0 Tribunale di Pesaro, sentenza del 14 ottobre 2014, in articolo29.it e Corte di Appello di Milano, sentenza del 16 ottobre 2015, in articolo29.it.<\/p>\n<p><a name=\"_edn14\"><\/a><a href=\"#_ednref14\">[xiv]<\/a>\u00a0 Leo G.M., <em>Intrascrivibilit\u00e0 dei matrimoni celebrati all&#8217;estero tra persone delle stesso sesso e legittimit\u00e0 dei provvedimenti prefettizi di annullamento delle relative trascrizioni<\/em>, sarannoprefetti.it,2016;<\/p>\n<p>FerranteW.,<em> Gli atti defensionali della Avvocatura dello Stato sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali [Nota a sentenza: Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2015, nn. 4897, 4898, 4899]<\/em>, Periodico: Rassegna avvocatura dello stato, 2015 &#8211; Volume: 67 &#8211; Fascicolo: 4 &#8211; Pagina iniziale: 123 &#8211; Pagina finale: 149;<\/p>\n<p>Midena E., <em>L&#8217;annullamento dei &#8220;same-sex marriage<\/em>&#8220;, in Giornale di diritto amministrativo, 2017, fasc. 4, pag. 536 \u2013 543.<\/p>\n<p><a name=\"_edn15\"><\/a><a href=\"#_ednref15\">[xv]<\/a>\u00a0\u00a0 Il nuovo \u201cs\u00ec\u201d del Tribunale di Grosseto, in articolo29.it, 2015: \u201c<em>il tribunale ritiene che non esista alcuna preclusione alla trascrizione dell\u2019atto celebrato all\u2019estero. Ritiene, infatti, il tribunale toscano che il rifiuto di trascrizione configurerebbe una discriminazione basata sull\u2019orientamento sessuale, la quale \u00e8 vietata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo se non sussista uno scopo legittimo e se non vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalit\u00e0 tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, scopo e proporzionalit\u00e0 che nella specie vengono esclusi. Il tribunale richiama dunque la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che \u00abcon riferimento al mancato riconoscimento dello status personale ha chiarito che affinch\u00e9 il rifiuto di riconoscere un atto riguardante lo status acquisito all\u2019estero sia legittimo deve rispondere ad un imperativo sociale e deve essere proporzionato allo scopo che si propone di raggiungere\u00bb, concludendo per la trascrivibilit\u00e0 dell\u2019atto.<\/em>\u201d<\/p>\n<p><a name=\"_edn16\"><\/a><a href=\"#_ednref16\">[xvi]<\/a>\u00a0 Osservatorio su diritto internazionale privato e diritti umani n. 5\/2015, <em>La corte d\u2019appello di Napoli sulla trascrizione del matrimonio samesex: il richiamo al criterio della cittadinanza per colmare il vuoto normativo<\/em>, Ordine internazionale e diritti umani, (2015), pp. 1289-1294; Corte di appello di Napoli, sentenza del 13 marzo 2015, in articolo29.<\/p>\n<p><a name=\"_edn17\"><\/a><a href=\"#_ednref17\">[xvii]<\/a> Vitucci C., <em>La sentenza della corte suprema degli stati uniti sul matrimonio omosessuale e il diritto internazionale<\/em>, 2015 in sidiblog.org.<\/p>\n<p><a name=\"_edn18\"><\/a><a href=\"#_ednref18\">[xviii]<\/a> Winkler M.<em> Il piombo e l&#8217;oro: riflessioni sul caso &#8220;oliari c. Italia&#8221; (Nota a Corte eur. Dir. Uomo sez. IV 21 luglio 2015 (Oliari et al. c. Italia)<\/em>, in Genius, 2016, fasc. 2;<\/p>\n<p>Pedull\u00e0 L., <em>Il percorso giurisprudenziale sul riconoscimento delle c.d. \u201cunioni civili\u201d<\/em>, Associazione italiana costituzionalisti, Rivista N\u00b0: 2\/2016;<\/p>\n<p>Rudan D., <em>L&#8217;obbligo di disporre il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso: il caso &#8220;oliari e altri c. Italia&#8221; (Nota a Corte eur. Dir. Uomo sez. IV 21 luglio 2015 (Oliari et al. c. Italia)),<\/em> in Rivista di diritto internazionale, 2016, fasc. 1 pag. 190 \u2013 198;<\/p>\n<p>Sangiorgi Alessio, <em>Monito della corte europea: l\u2019Italia riconosca protezione alle coppie omosessuali. il caso &#8220;oliari&#8221; come primo timido passo verso il matrimonio egualitario?, (Nota a Corte eur. Dir. Uomo sez. IV 21 luglio 2015 (Oliari et al. c. Italia))<\/em>, in I diritti dell&#8217;uomo, 2015, fasc. 3 pag. 528 \u2013 538.<\/p>\n<p><a name=\"_edn19\"><\/a><a href=\"#_ednref19\">[xix]<\/a>\u00a0 In Francia, con la legge del 15 novembre del 1999, si \u00e8 riformato il codice civile francese, con l\u2019introduzione dell\u2019istituto dei pactes civils de solidarit\u00e8, noti come \u201cPacs\u201d. Successivamente, nell\u2019aprile 2013, l\u2019Assemblea nazionale vot\u00f2 a maggioranza, una legge che legalizzasse le nozze omosessuali. Con l\u2019entrata in vigore della legge del 2013 (loi n. 2013-404 du 17 mai 2013 ovrant le marriage aux couples de personnes de meme sexe), tutte le diatribe sulla natura giuridica dei PACS sono state risolte; infatti, la nuova legge, incidendo sull\u2019art. 143 del codice civile francese, ha previsto che: \u201c<em>Il matrimonio \u00e8 un contratto tra due persone di sesso opposto o dello stesso sesso<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_edn20\"><\/a><a href=\"#_ednref20\">[xx]<\/a>\u00a0\u00a0 Zannoni D., <em>Gli effetti nell\u2019ordinamento italiano delle unioni civili e dei matrimoni &#8220;same-sex&#8221; conclusi all\u2019estero<\/em>, in DPCE online, 2020, fasc. 1, pag. 233 \u2013 256;<\/p>\n<p><a name=\"_edn21\"><\/a><a href=\"#_ednref21\">[xxi]<\/a>\u00a0 Cassazione civile sez. I, 14\/05\/2018, n.11696, <em>Il matrimonio contratto all&#8217;estero tra un cittadino italiano e uno straniero, dello stesso sesso, produce in Italia gli effetti di un&#8217;unione civile<\/em>. Nota di C. Cicero e A. Leuzzi. Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2018, 4, I, 1268;<\/p>\n<p>Miri V., <em>Matrimonio same-sex celebrato all\u2019estero e \u201cdowngrading\u201d in unione civile: una prima lettura di Cass. 14 maggio 2018, n. 11696<\/em>, Rivista diritti comparati, 2018;<\/p>\n<p>Serra M. L., <em>Sulla trascrizione del matrimonio omosessuale estero e diritti fondamentali della persona, (Nota a Cass. sez. I civ. 14 maggio 2018, n. 11696)<\/em>, in Famiglia e diritto, 2019, fasc. 2, pag. 143 \u2013 150: \u201c<em>La pronuncia n. 11696\/2018 della S.C. affronta la questione della trascrivibilit\u00e0, negli atti dello stato civile italiano, del matrimonio contratto all&#8217;estero da una coppia di persone dello stesso sesso di cui una soltanto di nazionalit\u00e0 italiana, confermando la soluzione dei giudici di merito a favore della legittimit\u00e0 del rifiuto. Pi\u00f9 precisamente, la S.C. nega l&#8217;ammissibilit\u00e0 della trascrizione del matrimonio omoaffettivo perch\u00e9 tale tipo di matrimonio \u00e8 riconducibile alla previsione dell&#8217;art. 32 bis della L. n. 18\/1995, come modificata dal D.lgs. n. 7\/2017, producendo pertanto gli effetti dell&#8217;unione civile regolata dalla legge italiana non solo quando entrambi i nubendi sono cittadini italiani ma anche se uno di essi \u00e8 straniero. Viene cos\u00ec ribadito l&#8217;orientamento giurisprudenziale per cui l&#8217;unico limite che pu\u00f2 impedire il riconoscimento di atti o di provvedimenti d&#8217;una autorit\u00e0 straniera \u00e8 dato dall&#8217;ipotesi in cui siano in contrasto con l&#8217;ordine pubblico del luogo in cui sono destinati a produrre effetti giuridici. La pronuncia fornisce lo spunto per considerare la nozione di ordine pubblico anche nell&#8217;ottica delle Corti Europee in funzione della necessaria tutela dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo desumibile dalla Costituzione e dalle norme sovranazionali\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_edn22\"><\/a><a href=\"#_ednref22\">[xxii]<\/a> Cassazione civile sez. I, 14\/05\/2018, n.11696, in consultaonline.it Non \u00e8 contrario all&#8217;ordine pubblico internazionale il riconoscimento del matrimonio e delle unioni civili contratti all&#8217;estero. La definizione, ai sensi degli articoli 32-bis e 32-quinquies della l. 31 maggio 1995 n. 218, degli effetti del matrimonio e dell&#8217;unione civile contratti all&#8217;estero da cittadini italiani, non pu\u00f2 essere temporalmente limitata alle relazioni coniugali o alle unioni giuridicamente riconosciute contratte dopo l&#8217;entrata in vigore della l. 20 maggio 2016 n. 76, n\u00e9 pu\u00f2 essere condizionata dalla data d&#8217;instaurazione del giudizio. L&#8217;applicazione di tali disposizioni ai rapporti sorti prima della entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 non costituisce una deroga al principio d&#8217;irretroattivit\u00e0 della legge, ma una conseguenza della specifica funzione di coordinamento e legittima circolazione degli status posta alla base della loro introduzione. La non contrariet\u00e0 all&#8217;ordine pubblico internazionale del riconoscimento del matrimonio e delle unioni civili o istituti analoghi contratti all&#8217;estero \u00e8 consacrata dagli articoli 32-bis e 32-quinquies della legge n. 218 del 1995. Infatti, gli atti di matrimonio e di unioni riconosciute producono senz&#8217;altro effetti giuridici nell&#8217;ordinamento italiano secondo il regime di convertibilit\u00e0 stabilito da tali norme. L&#8217;art. 32-bis comporta la preminenza del modello dell&#8217;unione civile, adottato nel diritto interno. Pertanto, il matrimonio contratto all&#8217;estero da coppia omoaffettiva formata da cittadino italiano e da cittadino straniero non \u00e8 trascrivibile come tale, ma come unione civile. L&#8217;art. 32-bis non trova invece applicazione nell&#8217;ipotesi in cui venga richiesto il riconoscimento di un matrimonio contratto all&#8217;estero da due cittadini stranieri. La trascrizione del matrimonio omosessuale come unione civile (c.d. downgrading) non produce effetti discriminatori per ragioni di orientamento sessuale, dal momento che la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d&#8217;Europa \u00e8 rimessa al libero apprezzamento degli Stati stessi.<\/p>\n<p><a name=\"_edn23\"><\/a><a href=\"#_ednref23\">[xxiii]<\/a> Causa Taddeucci e McCall c. Italia, sentenza 30 giugno 2016 (ricorso n.22567\/09), camera.it<\/p>\n<p><a name=\"_edn24\"><\/a><a href=\"#_ednref24\">[xxiv]<\/a> Causa Francesca Orlandi e altri c. Italia, sentenza 14 dicembre 2017, camera.it;<\/p>\n<p>Deana F., <em>Diritto alla vita familiare e riconoscimento del matrimonio same-sex in Italia: note critiche alla sentenza Orlandi e altri contro Italia,<\/em> Rivista di diritti comparati,2019.<\/p>\n<p><a name=\"_edn25\"><\/a><a href=\"#_ednref25\">[xxv]<\/a> Corte di Giustizia, sentenza 5 giugno 2018, causa C-673\/16, Coman, in curia.europa.eu;<\/p>\n<p>Zappal\u00e0 L., Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, fasc.4, 2018, pag. 953, Nota a: Corte giustizia UE , 05 giugno 2018, n.673, grande sezione, <em>Nozione di \u00abconiuge\u00bb sans phrase: la tutela dei diritti fondamentali delle same sex families<\/em>;<\/p>\n<p>Perelli A., <em>Matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il caso Coman: un importante passo verso l\u2019eguaglianza, Note e commenti<\/em> \u2013 DPCE on line, 2018\/3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione \u00a0L\u2019istituto del matrimonio occupa un ruolo rilevante nella normativa dedicata ai rapporti familiari ed \u00e8 talmente incisivo, che non solo funge da atto costitutivo del rapporto coniugale, ma esercita <\/p>\n","protected":false},"author":4005,"featured_media":10870,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[793,1742,38,39,11,2595,1812,2546,40,37,5,2612,1,2297],"tags":[],"class_list":["post-10899","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alta-formazione-2","category-autori","category-rassegna-di-giurisprudenza-civile","category-rassegna-di-giurisprudenza-costituzionale","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-civile","category-diritto-costituzionale","category-diritto-costituzionale-comparato","category-rassegna-di-giurisprudenza-europea","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-n-126-01-2024","category-news","category-notizie"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/nick-karvounis-DUK7XiBpGSY-unsplash.jpg?fit=%2C&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2PN","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4005"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10899"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10899\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10902,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10899\/revisions\/10902"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10870"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}