{"id":10936,"date":"2024-02-01T11:36:18","date_gmt":"2024-02-01T10:36:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=10936"},"modified":"2024-02-01T11:36:18","modified_gmt":"2024-02-01T10:36:18","slug":"levoluzione-della-regolamentazione-bancaria-europea-in-materia-di-sostenibilita-non-finanziaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/levoluzione-della-regolamentazione-bancaria-europea-in-materia-di-sostenibilita-non-finanziaria\/","title":{"rendered":"L\u2019evoluzione della regolamentazione bancaria europea in materia di sostenibilit\u00e0 non finanziaria"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">I fattori<em> Environmental, Social &amp; Governance<\/em>, meglio conosciuti con l\u2019acronimo ESG, compongono i tre pilastri della sostenibilit\u00e0 non finanziaria [1]: <em>Environmental<\/em> attiene a tutto ci\u00f2 che afferisce al tema della tutela dell\u2019ambiente, come il <em>climate change<\/em>, la riduzione delle emissioni di CO2 e l\u2019inquinamento. <em>Social<\/em> comprende le politiche di genere e inclusive, la tutela dei diritti umani, dei lavoratori e degli interessi dei <em>stakeholders<\/em> dell\u2019attivit\u00e0 di impresa. Infine, <em>Governance<\/em> abbraccia sia le condotte e i requisiti che i componenti dell&#8217;organo di gestione devono possedere, sia le remunerazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e il raggiungimento all\u2019interno di esso della parit\u00e0 di genere, insieme al sistema di controlli interni [2].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin dal 1987, la sostenibilit\u00e0 viene definita come quella \u00ab<em>condizione di sviluppo tale da assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilit\u00e0 delle generazioni future di realizzare i propri\u00bb <\/em>[3] e tale condizione permette alle imprese di svolgere la loro attivit\u00e0 con strategie equilibrate, a basso impatto ambientale, tali da non pregiudicare i livelli di benessere umano, la salute e l\u2019equilibrio sociale [4]. Per sostenibilit\u00e0, tuttavia, ci si pu\u00f2 riferire anche alla c.d.<em> \u201ccontinuit\u00e0 aziendale\u201d <\/em>enunciata al secondo comma &#8211; introdotto dal D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. &#8211; dell\u2019art. 2086 del codice civile, indicando la possibilit\u00e0 che gli amministratori, in un arco temporale sufficientemente lungo, garantiscano all\u2019impresa un equilibrio economico\/finanziario [5].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad oggi, i fattori ESG costituiscono il punto di riferimento principale per le scelte economiche e sociali a livello globale [6],\u00a0 incoraggiando da una parte i regolatori ed autorit\u00e0 di vigilanza e dall\u2019altra i cittadini e le imprese ad accelerare la transizione economica [7], promuovendo un cambiamento culturale e sociale, oltre che giuridico ed economico [8]. Attualmente, la sostenibilit\u00e0 non finanziaria non rappresenta &#8211; o non dovrebbe rappresentare &#8211; un vincolo per le imprese: al contrario, essa viene vista come un\u2019opportunit\u00e0 di crescita [9] e differenziazione [10], rispondendo cos\u00ec all\u2019esigenza di temperare la logica del profitto bilanciando, quindi, l\u2019interesse dei soci con quello degli altri <em>stakeholders <\/em>[11].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><strong>1.2 L&#8217;azione dell&#8217;Unione Europea per favorire la transizione verso la sostenibilit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I fattori ESG sono divenuti un tema centrale nelle politiche e nel diritto dell\u2019Unione Europea, conoscendo nell\u2019ultimo lustro un vero <em>exploit<\/em> normativo [12]: a marzo 2018, attuando l\u2019Accordo di Parigi del 2015 [13] e l\u2019Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite [14], la Commissione Europea pubblica un Piano d\u2019azione per finanziare la crescita sostenibile [15] e nel dicembre 2019 avvia, nell\u2019ambito del <em>Green Deal <\/em>europeo [16], il cosiddetto <em>Fit for 55 <\/em>[17], una dettagliata normativa europea ed un pacchetto di iniziative legislative con l\u2019obiettivo di ridurre le immissioni di carbonio e di avviare l\u2019Unione Europea verso la neutralit\u00e0 climatica entro il 2050.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attraverso la definizione di articolati piani programmatici con l\u2019intento di raggiungere la neutralit\u00e0 climatica e la sostenibilit\u00e0 dal punto di vista sociale, l\u2019Unione Europea si \u00e8 prefissata, oltre al resto, di raggiungere gli obiettivi previsto dal <em>Pilastro Europeo dei Diritti Sociali <\/em>[18].<br \/>\nLa Commissione, per conseguire i traguardi prefissati dal <em>Green Deal<\/em> europeo, ha affermato che \u00e8 opportuno impiegare \u00ab<em>tutte le risorse finanziarie, sia pubbliche che private, sia nazionali che multilaterali\u00bb <\/em>[19], ponendo al centro del sistema finanziario i finanziamenti verdi e sostenibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tale motivo, grazie alla loro capacit\u00e0 di convogliare fondi verso specifici settori incidendo di conseguenza sugli enti finanziati, le societ\u00e0 bancarie sono chiamate a divenire protagoniste &#8211; seppur incoraggiate ed indirizzate dalle autorit\u00e0 del settore bancario &#8211; del processo di transizione, svolgendo un ruolo fondamentale nell\u2019orientare l\u2019economia verso un\u2019autentica sostenibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Integrando i fattori ESG nel loro modello di <em>business<\/em>, le banche hanno iniziato a concedere sia i <em>green loan<\/em>, finanziamenti volti a finanziare le imprese che intendono realizzare progetti con chiari benefici ambientali [20], sia i <em>sustainability &#8211; linked loan<\/em>, finanziamenti volti ad incentivare l\u2019impresa mutuataria a raggiungere obiettivi di sostenibilit\u00e0 gi\u00e0 predefiniti [21]. Inoltre, sono sorti i <em>sustainability &#8211; linked deposit<\/em>: i fondi entrati nella disponibilit\u00e0 degli enti creditizi vengono destinati ad attivit\u00e0 che soddisfano i requisiti ESG.<br \/>\nLa sostenibilit\u00e0 \u00e8 divenuto un tema al quale hanno posto attenzione tutte le tipologie di banche &#8211; e non, o non pi\u00f9 solo\u00a0 quelle etiche [22] &#8211; anche con il fine di attrarre nuova clientela ed ottenere guadagni di reputazione [23]. Si pu\u00f2 constatare dunque che gli obiettivi di sostenibilit\u00e0, senza l\u2019ausilio del sistema creditizio, non possono essere raggiunti e viceversa, oggigiorno le banche non possono non confrontarsi con la sostenibilit\u00e0 [24].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1.3 Le recenti riforme normative in tema di sostenibilit\u00e0 applicate al settore bancario<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Commissione Europea, al fine di realizzare gli obiettivi del <em>Green Deal europeo <\/em>ed attuando gli <em>standards <\/em>del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il principale <em>standard setter <\/em>internazionale per la vigilanza prudenziale delle banche) ha recentemente emanato un considerevole corpus normativo.<br \/>\nCon il <em>Backing Package<\/em> 2021 [25] pubblicato dalla Commissione nell\u2019ottobre 2021 e approvato dal Parlamento Europeo nel marzo 2023, le autorit\u00e0 di vigilanza sono autorizzate definitivamente ad incorporare i fattori ESG non solo in fase di <em>Supervisory review and evaluation process<\/em> (SREP) [26], ma anche nei stress test, con l\u2019obiettivo ultimo di perseguire la stabilit\u00e0 finanziaria e il finanziamento sostenibile dell\u2019economia. Inoltre, si richiede agli enti creditizi di dotarsi di idonei assetti di governo societario per comprendere i rischi ESG nel calcolo del capitale interno delle banche, estendendo l\u2019obbligo di informativa di sostenibilit\u00e0 a tutti gli intermediari e non solamente a quelli quotati e di grandi dimensioni [27].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilit\u00e0 \u00e8 la <em>disclosure<\/em> delle informazioni ESG da parte delle banche nei confronti del mercato, sopratutto per contrastare il fenomeno <em>greenwashing<\/em>: [28] il legislatore europeo, a tal fine, \u00e8 intervenuto con il regolamento 2020\/852 (<em>Taxonomy Regulation<\/em>) che definisce criteri uniformi a livello europeo per stabilire se un\u2019attivit\u00e0 economica \u00e8 ecosostenibile [29], contrastando di conseguenza il <em>greenwashing<\/em> di prodotti finanziari. [30] Dal 2014, inoltre, tutte le banche (congiuntamente alle societ\u00e0 quotate in borsa e alle assicurazioni) sono soggette alla <em>Non &#8211; Financial Reporting Directive <\/em>[31] <em>\u00a0<\/em>(NFRD), la quale richiede agli enti di descrivere come questi hanno adottato i fattori ESG nel loro modello aziendale, oltre che richiedere l\u2019informativa sulla politica ambientale [32].<br \/>\nTuttavia, la NFRD si vede modificata dalla recente <em>Corporate Sustainability Reporting Directive <\/em>(CSRD) [33] la quale \u00e8 entrata in vigore lo scorso 5 gennaio 2023: quest\u2019ultima direttiva modifica i precedenti obblighi di rendicontazione di sostenibilit\u00e0, estendendo il campo di applicazione a tutte le grandi societ\u00e0 europee &#8211; comprese le societ\u00e0 bancarie &#8211; indipendentemente dal fatto di essere quotate, ad eccezione, per\u00f2, delle micro-imprese.<br \/>\nScopo principale di tale direttiva \u00e8 quello di garantire una maggiore trasparenza e standardizzazione delle informazioni sulle prestazioni ambientali, sociali e di <em>governance<\/em> da parte delle imprese: per meglio comprendere, seppur senza pretesa di esaustivit\u00e0, il beneficio che il mercato ne trarr\u00e0 &#8211; presumibilmente &#8211; da questa direttiva, si ritiene opportuno esaminare alcuni considerando di questa.<br \/>\nInnanzitutto, al nono considerando si afferma che le informazioni derivanti dalla rendicontazione della sostenibilit\u00e0 effettuata dalle imprese deve raggiungere due distinte categorie\u00a0 di utenti: la prima categoria \u00e8 rappresentata dall\u2019arena degli investitori i quali, usufruendo di tali informazioni, saranno in grado di comprendere rischi, opportunit\u00e0 ed impatto dei loro investimenti su persone e ambiente. La seconda categoria di destinatari delle informazioni \u00e8 rappresentata dalla categoria degli attori della societ\u00e0 civile, compresi organizzazioni non governative e parti sociali: tale categoria, infatti, si aspetta che le societ\u00e0 agiscano in modo rispettoso e responsabile in ottemperanza dei fattori ESG. Viene sottolineato, accortamente, che di norma i singoli cittadini o consumatori raramente consultano direttamente tali informazioni: essi, per\u00f2, possono ottenere informazioni circa la sostenibilit\u00e0 di prodotti finanziari (investendo, in tal modo, in un\u2019ottica di non sola sostenibilit\u00e0 finanziaria) che intendono sottoscrivere in via indiretta attraverso la richiesta di pareri o consigli a consulenti finanziari od organizzazioni non governative.<br \/>\nTuttavia, l\u2019attenzione viene posta anche alle imprese che dovranno rendere pubbliche le informazioni derivanti dalla rendicontazione di sostenibilit\u00e0: all\u2019undicesimo considerando si afferma che \u00ab<em>le imprese stesse possono trarre beneficio da una rendicontazione di qualita\u0300 elevata in merito alle questioni di sostenibilita\u0300<\/em>\u00bb. Si ritiene infatti che una\u00a0 pertinente, precisa e sufficiente rendicontazione di sostenibilit\u00e0 possa consentire all\u2019impresa stessa un potenziale miglioramento all\u2019accesso al capitale finanziario. Inoltre, la stessa rendicontazione, oltre che a fungere d\u2019ausilio alle imprese nel comprendere rischi ed opportunit\u00e0 legate alla sostenibilit\u00e0, pu\u00f2 costituire un ponte in grado di permettere il dialogo tra impresa da una parte e <em>stakeholders<\/em> di essa dall\u2019altra, contribuendo ad un incremento di reputazione dell\u2019impresa stessa.<br \/>\nL\u2019articolo 1 paragrafo 4 della CSRD &#8211; rubricato \u201c<em>rendicontazione di sostenibilita\u0300\u201d &#8211; <\/em>definisce quali debbano essere le informazioni di sostenibilit\u00e0 da includere nella relazione sulla gestione: tra le varie, sono presenti le informazioni inerenti alla resilienza del modello e della strategia aziendali dell&#8217;impresa per quanto concerne i rischi connessi ai temi di sostenibilita\u0300, i piani imprenditoriali e piani finanziari &#8211; <em>ivi<\/em> incluse le azioni di attuazione &#8211; atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con\u00a0 gli obiettivi prefissati sia dall&#8217;accordo di Parigi, sia dal regolamento (UE) 2021\/1119 il quale istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita\u0300 climatica. Particolare attenzione viene posta, infine, al ruolo esercitato dagli organi di amministrazione e pi\u00f9 precisamente alle competenze e capacit\u00e0 che i membri di essi debbono possedere nell\u2019affrontare efficacemente le questioni di sostenibilita\u0300.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1.4 Le zone d\u2019ombra del diritto bancario europeo in ambito di sostenibilit\u00e0 non finanziaria<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al fine di ottenere una pi\u00f9 nitida comprensione in merito alle modalit\u00e0 attraverso le quali le societ\u00e0 bancarie dovranno affrontare la questione della sostenibilit\u00e0 non finanziaria, \u00e8 necessario focalizzare l&#8217;attenzione sul ruolo svolto dai consigli di amministrazione delle banche stesse, in quanto sono i componenti dell\u2019organo gestorio a far divenire la banca un soggetto protagonista del processo di transizione.<br \/>\nAttualmente, con la proposta di direttiva <em>Corporate Sustainability Due <\/em><em>Diligence<\/em> (CSDD) [34], si \u00e8 nel mezzo di una nuova stagione normativa che ha l\u2019obiettivo di integrare concretamente la sostenibilit\u00e0 nella governance delle societ\u00e0 andando a regolare \u00a0direttamente il comportamento degli amministratori: il legislatore europeo intende introdurre nell\u2019ordinamento societario un \u00ab<em>dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilit\u00e0\u00bb <\/em>prevedendo per gli amministratori non obblighi di risultato bens\u00ec di mezzi, ovverosia la sostenibilit\u00e0 dev\u2019essere perseguita attraverso procedure, protocolli, e <em>policies <\/em>nell\u2019organizzazione societaria. Da ci\u00f2 ne deriva, quindi, che il consiglio di amministrazione della societ\u00e0 bancaria deve riscrivere le strategie aziendali &#8211; in ottemperanza al diritto dell\u2019Unione &#8211; dove da una parte viene integrato tutto ci\u00f2 che afferisce alla sostenibilit\u00e0 non finanziaria e dall\u2019altra, per semplice effetto di correlazione, vengono poste in essere quei protocolli atti a mitigare i rischi che la sostenibilit\u00e0 comporta.<br \/>\nPer adempiere a tali attivit\u00e0, tuttavia, occorre porre l\u2019attenzione a due zone d\u2019ombra che appaiono insediarsi nell\u2019ordinamento bancario se questa direttiva dovesse entrare in vigore: ci si limiter\u00e0, in questa sede, solo ad accennare tali incertezze normative.<br \/>\nLa prima zona d\u2019ombra riguarda i requisiti che gli amministratori devono (o dovrebbero) possedere per affrontare un tema nuovo per le banche come quello della sostenibilit\u00e0 non finanziaria. In primo luogo, pare opportuno non dimenticare che per gli amministratori delle societ\u00e0 per azioni, in generale, non sono previsti requisiti espliciti di professionalit\u00e0 ed onorabilit\u00e0, a condizione che tali societ\u00e0 per azioni non siano quotate o societ\u00e0 con statuti speciali, come le banche o assicurazioni. Gli esponenti aziendali delle societ\u00e0 bancarie, per essere ritenuti idonei allo svolgimento del loro incarico, debbono possedere requisiti, conoscenze e competenze maggiormente stringenti rispetto alle societ\u00e0 di diritto comune e volti al perseguimento della \u00ab<em>sana e prudente gestione\u00bb <\/em>della banca stessa: tale clausola viene richiamata, nel Testo Unico Bancario (d.lgs. 385\/93), in diverse circostanze e nel caso di specie ci si riferisce all\u2019articolo 26 del T.U.B rubricato \u201c<em>Esponenti aziendali<\/em>\u201d in recepimento dell\u2019art. 91 della Dir. 2013\/36\/EU (CRD IV). Questi requisiti, conoscenze e competenze necessitano di sottostare ad un principio di proporzionalit\u00e0 che tenga in considerazione anche le dimensioni dell\u2019ente creditizio dove rilevano non solamente le esigenze attuali della banca ma anche l\u2019evoluzione futura della sua attivit\u00e0.<br \/>\nTuttavia, risulta di dubbia comprensione quali requisiti, conoscenze e criteri siano necessari affinch\u00e9 gli amministratori possano gestire opportunamente le tematiche ESG e per di pi\u00f9 \u00e8 limitata la comprensione se tali &#8211; eventuali &#8211; parametri debbano essere posseduti dalla totalit\u00e0 dei componenti dell\u2019organo gestorio o se \u00e8 sufficiente che i parametri in questione debbano essere posseduti unicamente dai membri facenti parte dai sempre pi\u00f9 presenti comitati esecutivi di sostenibilit\u00e0.<br \/>\nLa seconda zona d\u2019ombra riguarda i rapporti della societ\u00e0 bancaria con le sue controparti: la direttiva CSDD, in particolare, preannuncia un mutamento nel processo di erogazione del credito, dovuto all\u2019implementazione dei fattori ESG nei <em>business &#8211; model<\/em> delle banche. Infatti, la CSDD impegna le banche a preoccuparsi che le loro imprese controparti &#8211; gi\u00e0 in fase <em>onboarding<\/em>, ovverosia la fase di acquisizione del cliente &#8211; siano gi\u00e0 munite di <em>policy<\/em>, codice di condotta e piani operativi di prevenzione al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilit\u00e0 [35]. Infatti, nel caso in cui per l\u2019impresa controparte sia impossibile prevenire o attuare gli impatti negativi derivanti dal loro operato, la banca dovrebbe astenersi dall\u2019allacciare un rapporto nuovo o prolungare quello gi\u00e0 esistente. Tuttavia, vi sono alcune incertezze che meritano di essere menzionate:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">non \u00e8 del tutto comprensibile se tali vincoli riguardano la totalit\u00e0 delle societ\u00e0 controparti della banca, o solo quelle di determinate dimensioni, quotate o meno;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">occorre dissipare il dubbio se tali vincoli all\u2019accesso al credito si riferiscono a qualsiasi settore d\u2019appartenenza ed oggetto sociale o se tali vincoli riguardano, a maggior ragione, determinati settori ritenuti maggiormente inquinanti e volti quindi a generare impatti negativi, non solamente ambientali;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">infine, non \u00e8 chiaro se tali vincoli riguardano qualsivoglia entit\u00e0 del credito, o se questi vincoli vengono posti in essere solo nel caso in cui venga superato un determinato ammontare.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">I consigli di amministrazione delle banche, attualmente e nell\u2019immediato futuro, sono chiamati ad adottare politiche creditizie pi\u00f9 precise e selettive, per gestire il delicato equilibrio fra finanziamento della transizione ed esclusione dei clienti che saranno classificati a maggiore impatto in base alla CSDD.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Note<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] BEVIVINO V. (2022), L\u2019attivit\u00e0 ESG delle banche e la prospettiva di riforma della regolazione prudenziale delle informazioni<em>,<\/em> <em>Rivista trimestrale di Diritto dell&#8217;Economia<\/em>, n.4, pp. 484 &#8211; 516.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] ROLLI R. (2020) <em>L\u2019impatto dei fattori ESG sull\u2019impresa. Modelli di governance e nuove responsabilit\u00e0, <\/em>Bologna, il Mulino.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[3] Brundtland, G. (1987) Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future<em>, <\/em>United Nations General Assembly document A\/42\/427.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[4]\u00a0 STELLA RICHTER M. jr (2021), Long &#8211; Termism, <em>Rivista delle Societ\u00e0<\/em>, n.1, pp. 16 -32.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[5] In tal senso, GINEVRI SACCO A. (2022), Divagazioni su corporate governance e sostenibilit\u00e0, <em>Rivista trimestrale di Diritto dell&#8217;Economia<\/em>, n. 1, pp. 83 &#8211; 94.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[6] ALPA G. (2022), <em>Solidariet\u00e0. Un principio normativo, <\/em>Bologna, il Mulino<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[7] AMOROSINO S. (2021), Il futuribile. Governare le transizioni \u201ceconomiche\u201d, in Passalacqua M. (a cura di), <em>Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale<\/em>, <em>Studi dedicati a Mauro Giusti<\/em>, Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[8] CALDERAZZI R. (2022), La sostenibilit\u00e0 nell\u2019impresa bancaria, <em>Rivista trimestrale di Diritto dell&#8217;Economia<\/em>, n. 4, pp. 168-192.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[9] PORTER M. E., KRAMER M. R. (2011), Creating shared value, <em>Harvard Business Review<\/em>, pp.62-77.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[10] CONTE F. (2022), La finanza sostenibile: limiti e profili evolutivi, in <em>federalismi.it<\/em>, n.33, pp. 1-26.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[11] CONTE G. (2008), La disciplina dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa tra diritto, etica ed economia, in Conte G. (a cura di), <em>Responsabilit<\/em><em>\u00e0 sociale dell&#8217;impresa : tra diritto, etica ed economia,<\/em> GLF editori Laterza<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[12] ALPA G. (2021), Responsabilit\u00e0 degli amministratori di societ\u00e0 e principio di \u00absostenibilit\u00e0,<em> Contratto e Impresa, <\/em>vol. XXXVII, n.2, <em>\u00a0<\/em>pp. 721-732.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[13] L\u2019accordo di Parigi \u00e8 un piano d&#8217;azione per limitare il riscaldamento globale. Tale accordo \u00e8 entrato in vigore il 4 novembre 2016, con l&#8217;adempimento della condizione della ratifica da parte di almeno 55 paesi che rappresentano almeno il 55% delle emissioni globali di gas a effetto serra. Tutti i paesi dell&#8217;UE hanno ratificato l\u2019accordo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[14] L\u2019Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile \u00e8 un programma d\u2019azione per le persone, il pianeta e la prosperit\u00e0 sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell\u2019ONU.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[15] COM (2018) 97 final. Questo piano di azione si fonda sulla relazione finale del 31 gennaio 2018 dell\u2019<em>High &#8211; level expert group on sustainble finance<\/em>, un gruppo di esperti istituito dalla Commissione Europea. Questa relazione si pone come obiettivo quello di \u00ab<em>riorientare i flussi di capitali verso un\u2019economia pi\u00f9 sostenibile, integrare la sostenibilit\u00e0 nella gestione dei rischi e promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine delle imprese.\u00bb<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[16] COM (2019) 640 final. Nello specifico, la Commissione Europea descrive l\u2019<em>European Green Deal <\/em>come <em>\u00ab<\/em><em>una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l<\/em><em>\u2019<\/em><em>UE in una societ\u00e0 giusta e prospera, dotata di una economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non generer\u00e0 emissione nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sar\u00e0 dissociata dall<\/em><em>\u2019<\/em><em>uso delle risorse\u00bb.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[17] COM (2021) 550 final.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[18] Tale documento \u00e8 rinvenibile al seguente link: <a href=\"https:\/\/www.agenziacoesione.gov.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PilastroEuropeoDirittiSociali_2018.pdf\">https:\/\/www.agenziacoesione.gov.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PilastroEuropeoDirittiSociali_2018.pdf<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[19] COM (2021) 390 final, <em>Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy<\/em><em>,<\/em> pag. 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[20] BEVIVINO V. (2022), Il bank government dopo l\u2019integrazione dei fattori ESG nella regolazione prudenziale europea<em>, Banca Impresa Societ\u00e0<\/em>, n. 3, pp. 593-635.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[21] BEVIVINO V. (2022), L\u2019attivit\u00e0 ESG delle banche e la prospettiva di riforma della regolazione prudenziale delle informazioni<em>,<\/em> <em>Rivista trimestrale di Diritto dell&#8217;Economia<\/em>, n.4, pp. 484 &#8211; 516.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[22] Le banche etiche sono banche popolari che, tenendo fede ai principi fondanti della cooperazione e della solidarieta\u0300, favoriscono non solo l\u2019azionariato diffuso ma effettuano valutazioni etiche in fase di raccolta e di impiego. La banca etica, solitamente, agisce nei seguenti campi: servizi socio-sanitari-educativi, attivita\u0300 sociali verso soggetti deboli; la tutela ambientale e valorizzazione dei beni culturali; la cooperazione allo sviluppo; la qualita\u0300 della vita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[23] BEVIVINO V. (2022), Il bank government dopo l\u2019integrazione dei fattori ESG nella regolazione prudenziale europea<em>, Banca Impresa Societ\u00e0<\/em>, n. 3, pp. 593 &#8211; 635.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[24] RIGANTI F. (2022), L\u2019impresa bancaria nella transizione sostenibile: principi e problemi<em>, Analisi Giuridica dell<\/em><em>\u2019<\/em><em>Economia<\/em>, n. 1, pp. 315-326.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25] Il <em>Backing Package<\/em> 2021 comprende: <em>i) <\/em>la proposta di un regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575\/2013, il c.d. <em>Capital Requirements Regulation<\/em> (\u201cproposta CRR 3\u201d); <em>ii) <\/em>la proposta di una direttiva che modifica la direttiva 2013\/36\/UE e che modifica la direttiva 2014\/59\/UE (\u201cproposta <em>C<\/em><em>apital <\/em><em>Requirements D<\/em><em>irective<\/em>, CRD VI\u201d); <em>iii) <\/em>la proposta di un regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575\/2013 e la direttiva 2014\/59\/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[26] Questo processo, eseguito dalle Autorit\u00e0 di Vigilanza, permette di valutare e misurare i rischi assunti dal singolo ente creditizio. In particolare, vengono analizzati l\u2019idoneit\u00e0 del modello imprenditoriale, del capitale, della liquidit\u00e0 ed infine del modello di <em>governance<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[27] Lamandini M., Pellegrini F. (2022), Il completamento dell\u2019Unione Bancaria e le prospettive di ulteriori riforme, in Chiti M. P., Santoro V. (a cura di) <em>Il diritto bancario europeo. Problemi e prospettive<\/em>, Pisa, Pacini giuridica, 2022, pp. 297-317.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[28] Con <em>greenwashing<\/em> ci si riferisce a quel comportamento illecito esercitato dagli enti volto a garantire un indebito vantaggio attraverso la pubblicazione di informazioni ESG in tutto o in parte assenti. In tal senso R. \u00a0Lener, P. Lucantoni, <em>Sostenibilit\u00e0 ESG e attivit\u00e0 bancaria<\/em>, in <em>Banca Borsa Titoli di Credito,\u00a0 <\/em>vol<em>.\u00a0 <\/em>1\/2023.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[29] BERTARINI B (2022), Il finanziamento pubblico e privato dell&#8217;European Green Deal: la tassonomia delle attivit\u0430 economicamente ecosostenibili e la proposta di regolamento europeo sugli european green bonds, <em>Ambientediritto.it<\/em>,\u00a0 n. 1, pp. 1-20.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[30] Per un approfondimento circa il concetto di prodotto finanziario si v. Renzo Costi, <em>Il mercato mobiliare <\/em>(a cura di Sergio Gilotta), G. Giappichelli Editore, 2020, pag. 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[31] Direttiva 2014\/95\/UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[32] COSSU M. (2022), Tassonomia finanziaria e normativa dei prodotti finanziari sostenibili e governo societario<em>, Banca Impresa Societ\u00e0,\u00a0 <\/em>n. 3 , pag. 433-487.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[33] Direttiva UE 2022\/2464. <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32022L2464\">https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32022L2464<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[34] Nello specifico, la proposta di direttiva CSDD si applica a:<em> i)<\/em> le grandi imprese europee con pi\u00f9 di 500 dipendenti e pi\u00f9 di 150 milioni di euro di fatturato annuo; <em>ii)<\/em> le imprese europee con almeno 250 dipendenti e oltre 40 milioni di euro di fatturato annuo che operano in settori ad alto impatto come tessile, agricoltura ed estrazione di minerali; <em>iii) <\/em>le imprese extra-europee attive in area UE che vantano un fatturato generato nell\u2019UE e allineato ai due gruppi di cui sopra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[35] DELLAROSA E. (2023), Cosa c\u2019\u00e8 dietro la \u00abG\u00bb di Esg: una nuova governance bancaria per la sostenibilit\u00e0<em>, Bancaria<\/em>, n. 5, pp. 41- 48.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I fattori Environmental, Social &amp; Governance, meglio conosciuti con l\u2019acronimo ESG, compongono i tre pilastri della sostenibilit\u00e0 non finanziaria [1]: Environmental attiene a tutto ci\u00f2 che afferisce al tema della <\/p>\n","protected":false},"author":2769,"featured_media":10937,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[793,789,2,1837,2615,2429,10,785,40,37,5,2614,2394,1,782,2616,16,2617],"tags":[],"class_list":["post-10936","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alta-formazione-2","category-banche-accordi-e-convenzioni","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-diritto-bancario","category-diritto-bancario-2","category-diritto-ue","category-rubriche-economiche","category-economia-sostenibile","category-rassegna-di-giurisprudenza-europea","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-n-127-02-2024","category-new-economy","category-news","category-ricerca-sviluppo","category-sostenibilita","category-sviluppo-sostenibile","category-unione-europea"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/pile-di-monete-disposte-in-un-grafico-a-barre-scaled.jpg?fit=2560%2C1629&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2Qo","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2769"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10936"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10936\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10941,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10936\/revisions\/10941"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10937"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}