{"id":11147,"date":"2024-05-02T10:44:00","date_gmt":"2024-05-02T08:44:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=11147"},"modified":"2024-05-02T10:45:43","modified_gmt":"2024-05-02T08:45:43","slug":"c-g-t-di-ii-grado-della-campania-sentenza-7155-16-2023-del-22-12-2023-la-tempestivita-dellappello-in-assenza-della-ricevuta-di-spedizione-puo-essere-provata-solo-producendo-in-giudizio-lavvis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/c-g-t-di-ii-grado-della-campania-sentenza-7155-16-2023-del-22-12-2023-la-tempestivita-dellappello-in-assenza-della-ricevuta-di-spedizione-puo-essere-provata-solo-producendo-in-giudizio-lavvis\/","title":{"rendered":"C.G.T. di II Grado della Campania, Sentenza 7155\/16\/2023 del 22.12.2023: la tempestivit\u00e0 dell&#8217;appello, in assenza della ricevuta di spedizione, pu\u00f2 essere provata solo producendo in giudizio l&#8217;avviso di ricevimento recante timbro datario postale tondo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Abstract<\/strong>: La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, chiamata a pronunciarsi, a seguito dell\u2019Ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, nel giudizio di riassunzione instaurato da una Societ\u00e0, conferma l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019originario Appello presentato dall\u2019Ufficio fuori dai termini imposti dalla legge &#8211; confermando, come aveva in origine gi\u00e0 statuito la C.T.R. &#8211; che la prova della tempestivit\u00e0 del gravame presentato pu\u00f2 essere fornita, in assenza della ricevuta di spedizione, soltanto con l\u2019avviso di ricevimento recante il TIMBRO DATARIO POSTALE TONDO, a nulla valendo l\u2019apposizione, in maniera meccanografica e lineare, di una data dattiloscritta.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il caso<\/strong><br \/>\nUna Societ\u00e0 presentava ricorso avverso un Avviso di accertamento notificatole dall\u2019Agenzia delle Entrate (relativo ad un\u2019operazione di <em>stock lending<\/em> posta in essere dalla stessa Societ\u00e0) che veniva integralmente accolto dalla C.T.P. di Napoli.<br \/>\nAvverso la sentenza di primo grado, ricorreva in Appello l\u2019Agenzia delle Entrate. Tuttavia, sebbene i termini per la proposizione del gravame scadessero in data 27 aprile, il piego raccomandato contenente l\u2019Appello riportava come data di spedizione quella del 2 maggio, con consegna alla Societ\u00e0 in data 4 maggio.<br \/>\nLa Societ\u00e0, dunque, costituitasi nel giudizio di gravame, eccepiva l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019Appello in quanto intempestivo e l\u2019Ufficio, di ci\u00f2 richiesto svariate volte dal Collegio giudicante (che, a tal fine, ha dovuto rinviare svariate volte il giudizio), piuttosto che produrre l\u2019originale ricevuta di spedizione, produceva un piego raccomandato recante la data di spedizione del 27 aprile, dattiloscritta in maniera lineare e meccanografica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La C.T.R. della Campania, avvalorando la tesi sostenuta dalla difesa Societ\u00e0, secondo cui la prova della tempestivit\u00e0 dell\u2019Appello pu\u00f2 essere fornita, in assenza dell\u2019originaria ricevuta di spedizione, soltanto con il piego raccomandato dotato di timbro postale datario tondo, dichiarava inammissibile, poich\u00e9 intempestivo, l\u2019Appello dell\u2019Ufficio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ufficio proponeva, avverso la sentenza della C.T.R., ricorso per revocazione, adducendo ancora una volta di aver spedito l\u2019Appello in data 27 aprile. La revocazione, che avrebbe dovuto chiudersi con una pronuncia unica, decisoria sia della revocazione che del merito (<em>i.e.<\/em> liceit\u00e0 dell\u2019operazione di <em>stock lending<\/em>), si chiudeva con un provvedimento parziale, intitolato per errore come sentenza, poi rettificato in ordinanza, riguardante solo il giudizio di revocazione e non anche la sottesa questione di merito.<br \/>\nLa Societ\u00e0, dunque, ricorreva per la Cassazione della sentenza di revocazione e il Massimo Giudicante, cos\u00ec statuiva rispetto all\u2019erroneit\u00e0 della pronuncia della C.T.R., che si appalesava, altres\u00ec, parziale: \u201c<em><strong>sicuramente natura di sentenza non definitiva, in quanto la C.T.R. ha deciso su una parte della domanda (e cio\u00e8 la richiesta di revoca della precedente sentenza d\u2019appello), senza tuttavia decidere del merito, come invece avrebbe dovuto fare in base a quanto previsto dall\u2019art. 67, comma 1, d.lgs. n. 546\/1992<\/strong>. Proprio perch\u00e9 trattasi di decisione solo su una parte della complessiva domanda della ricorrente in revocazione (domanda che ricomprende anche, necessariamente, la richiesta di pronuncia nel merito: cfr. Cass. 18 settembre 2020, n. 19450), <strong>il provvedimento impugnato ha natura di sentenza, ed in particolare di sentenza non definitiva, che tuttavia non \u00e8 ammissibile in base al disposto dell\u2019art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546\/1992<\/strong>. Ora, costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, l\u2019affermazione per cui nel contenzioso tributario l\u2019art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546\/1992 (che esclude l\u2019ammissibilit\u00e0 di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande), costituisce una norma a carattere eccezionale che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall\u2019art. 279 cod. proc. civ.; tale deroga \u00e8 giustificata dall\u2019esigenza di evitare gli inconvenienti cui il frazionamento del giudizio d\u00e0 generalmente luogo anche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla struttura del processo tributario ed al sistema della riscossione frazionata dei tributi, con i quali l\u2019istituto della sentenza non definitiva, ed a maggior ragione quello dell\u2019impugnazione differita che solitamente vi si accompagna, verrebbero inevitabilmente a confliggere (Cass. 5 dicembre 2018, n. 31439; Cass. 31 gennaio 2011, n. 22549; Cass. 30 marzo 2007, n. 7909). <strong>Conseguentemente, la C.T.R. non avrebbe potuto emettere la sentenza non definitiva impugnata, ma avrebbe dovuto decidere integralmente nel merito la controversia<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione, dunque, cassando la sentenza impugnata, rinviava alla C.T.R. (divenuta, frattanto, Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania, affinch\u00e9 la stessa rendesse un \u201c<em>nuovo giudizio<\/em>\u201d sulla questione controversa.<br \/>\nLa Societ\u00e0, pertanto, di ci\u00f2 onerata, riassumeva il giudizio, chiedendo alla CGT di secondo grado della Campania di appurare definitivamente l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019originario Appello presentato dall\u2019Ufficio e di dichiarare, altres\u00ec, assorbita la questione di merito sottesa, relativa alla liceit\u00e0 dell\u2019operazione di <em>stock lending<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La decisione<\/strong><br \/>\nLa C.G.T. di secondo grado della Campania, con la sentenza in commento, ha definitivamente confermato la tesi (per anni) sostenuta dalla Societ\u00e0, circa la prova della tempestivit\u00e0 dell\u2019atto di gravame &#8211; e, riconoscendo che la sentenza di secondo grado, che aveva ritenuto intempestivo l\u2019appello, non risultava, <em>ab origine<\/em>, viziata da alcun errore revocatorio \u2013 ha dichiarato inammissibile la revocazione proposta dall\u2019Ufficio, condannandolo al pagamento di sonore spese di lite, sia per il giudizio di revocazione che per quello di Cassazione.<\/p>\n<p><em>Avv. Serena Giglio<\/em><\/p>\n<p><em>Avv. Ilaria Giglio<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Abstract: La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, chiamata a pronunciarsi, a seguito dell\u2019Ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, nel giudizio di riassunzione instaurato da <\/p>\n","protected":false},"author":1470,"featured_media":11150,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[2640,1742,2,2641,2642,11,37,2513,2627,2638,1,2639],"tags":[],"class_list":["post-11147","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-appello","category-autori","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-corte-di-cassazione","category-corte-di-giustizia-tributaria","category-rubriche-giuridiche","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-gli-editoriali-di-ed","category-imprese","category-n-130-05-2024","category-news","category-sentenza"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/3d-cartoon-view-judge-gavel.jpg?fit=%2C&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2TN","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11147","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1470"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11147"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11147\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11152,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11147\/revisions\/11152"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11150"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11147"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11147"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11147"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}