{"id":11159,"date":"2024-05-09T17:32:49","date_gmt":"2024-05-09T15:32:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=11159"},"modified":"2024-05-09T17:32:49","modified_gmt":"2024-05-09T15:32:49","slug":"lordine-pubblico-nel-codice-civile-del-1942-tra-il-liberalismo-francese-e-legemonia-fascista-le-origini-del-concetto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/lordine-pubblico-nel-codice-civile-del-1942-tra-il-liberalismo-francese-e-legemonia-fascista-le-origini-del-concetto\/","title":{"rendered":"L\u2019ordine pubblico nel codice civile del 1942, tra il liberalismo francese e l&#8217;egemonia fascista: le origini del concetto"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Partendo dall\u2019analisi dell\u2019origine del concetto di ordine pubblico, ci si deve necessariamente confrontare con il problema della mancanza di una definizione strutturale e funzionale dello stesso. Infatti, ci\u00f2 che si rinviene dal dato legale-testuale delle principali fonti normative di cui si compone l\u2019ordinamento giuridico italiano nel periodo pre-costituzionale e pi\u00f9 correttamente, ante l\u2019interpretazione della Corte Costituzionale delle norme contenute nel codice civile del 1942 nell\u2019ottica finalistica di dare un senso giuridico-legale al concetto di ordine pubblico, \u00e8 un mero richiamo del concetto nel dispositivo normativo ad esso ricollegato. Ad onore di correttezza, in tale momento storico, si pu\u00f2 rinvenire un certo modo di intendere il concetto di ordine pubblico, un senso che viene tratto per derivazione.<br \/>\nLe disposizioni normative del codice civile del 1942 che richiamano il concetto di ordine pubblico, infatti, ereditano la propria sostanza normativa dal codice civile francese, il quale converge l\u2019applicazione del primo, nel senso di rispetto e superiorit\u00e0 della legge \u201c<em>tout court<\/em> (1)\u201d.<br \/>\nL\u2019influenza normativa francese su quella italiana, almeno nella materia civilistica, \u00e8 resa manifesta e diretta dall\u2019impianto normativo stesso del codice civile italiano del 1865, su cui poi si baser\u00e0 la redazione del codice del 1942, di cui l\u2019articolo 12 delle preleggi come norma di diritto privato internazionale e l\u2019articolo 1343 sull\u2019illiceit\u00e0 della causa, rappresentano la riproduzione fedele dei corrispettivi articoli 6 e 1133 del Codice civile Napoleonico del 1804, ricalcandone perfettamente i principi strutturali e funzionali (2).<br \/>\nL\u2019ordine pubblico, quindi, in tale contesto derivativo, assume la veste di norme inderogabili dai privati (richiamo al diritto pubblico) la cui autonomia, sebbene riconosciuta, non pu\u00f2 certamente valicare o peggio ancora, contrastare la macrostruttura dello Stato-Nazione.<br \/>\nL\u2019esame delle fattispecie del codice civile, che fanno espresso richiamo al concetto di ordine pubblico, ci fornisce una prima fondamentale informazione, l\u2019area giuridico-materiale, che corrisponde al contratto e alle manifestazioni della volont\u00e0 dei singoli, diverse da quest\u2019ultimo. Infatti, l\u2019art. 25 c.c. richiama l\u2019ordine pubblico quale limite alle deliberazioni delle fondazioni; l\u2019art. 634, come limite alla volont\u00e0 testamentaria; l\u2019art. 1229, lo definisce punto non invalicabile delle limitazioni alla responsabilit\u00e0 del debitore; l\u2019art. 1343 rende la violazione dell\u2019ordine pubblico, motivo di illiceit\u00e0 della causa del contratto; l\u2019art. 1354 determina la nullit\u00e0 della condizione apposta al contratto quando la stessa \u00e8 contraria all\u2019ordine pubblico; l\u2019art. 2031 lo richiama nella disciplina del negozio di gestione affari altrui e lo pone anch\u2019esso come limite; l\u2019articolo 2035 sancisce l\u2019irripetibilit\u00e0 della prestazione quando questa viene eseguita per uno scopo contrario al buon costume; gli articoli 839 ed 840 del codice civile, che si occupano di definire i reati collegati ai beni di interesse storico ed artistico ed alla propriet\u00e0, non richiamano il concetto direttamente, ma la dottrina maggioritaria ne ha rinvenuto un collegamento indiretto in ordine alla funzione svolta dal concetto di ordine pubblico, fino a quel momento storico e nell\u2019ambito del diritto civile e l\u2019affinit\u00e0 dell\u2019oggetto materiale a cui si riferiscono quest\u2019ultime disposizioni menzionate e le restanti disposizioni civilistiche richiamate poc\u2019anzi.<br \/>\nLa correlazione tra l\u2019impianto normativo civilistico italiano e quello francese, quindi, si traduce nell\u2019applicazione del concetto di ordine pubblico come strumento di tutela dei valori fondanti l\u2019ordine sociale dello Stato e quindi funzionale a limitare l\u2019attivit\u00e0 contrattuale dei singoli in relazione al rispetto di quest\u2019ultimi, al fine di garantire l\u2019autonomia privata da una parte ed il rispetto della legge e allo stesso tempo, la superiorit\u00e0 di quest\u2019ultima rispetto alla prima. In tal senso, in sostanza, l\u2019ordine pubblico, diviene limite all\u2019agire negoziale, esprimendo, pi\u00f9 specificatamente, l\u2019esigenza legale che i privati, con le loro convenzioni, non sovvertano quei valori fondamentali su cui si fonda l\u2019ordine sociale (3), ma che realizzino i loro rapporti nel rispetto dei valori fondanti il sistema giuridico e l\u2019organizzazione sociale in generale.<br \/>\nSe questa pu\u00f2 essere considerata la prima faccia dell\u2019ordine pubblico, cos\u00ec come interpretato, alla luce del momento storico che precede la Costituzione e delle disposizioni civilistiche pertinenti in materia, ci si deve per\u00f2 confrontare con la realt\u00e0 normo-politica e sociale del tempo e rilevare quanto e come quella realt\u00e0 sia penetrata nell\u2019assetto normo-valoriale dell\u2019ordinamento giuridico italiano. Infatti, se da una parte il codice civile del 1942, subisce l\u2019influenza giuridica e politica dell\u2019\u201c<em>ancien regime<\/em>\u201d recependone i principi fondanti, dall\u2019altra, la fine della Grande Guerra e con essa la radicalizzazione del regime fascista, hanno contribuito a rimodellare l\u2019ordinamento giuridico e di questo, per ci\u00f2 che a noi interessa, l\u2019ordine pubblico in ottica servente alla supremazia dello stesso. La vaghezza del significato in se e la mancanza di una definizione chiarificatrice del concetto di ordine pubblico, ha facilitato l\u2019opera di manipolazione dello stesso al fine di realizzare, concretamente, l\u2019ideale totalitario ed assolutista del regime fascista, cio\u00e8 al fine di giustificare sul versante legale i poteri impliciti (4) come assetto di autorit\u00e0 e potere al di fuori del principio stesso della legalit\u00e0. Quello che emerge dall\u2019analisi strutturale e funzionale della normazione del tempo, concentrando la stessa sul concetto di ordine pubblico, \u00e8 l\u2019utilizzo di quest\u2019ultimo come strumento per affrancare legalmente l\u2019ascesa totalitarista dello Stato fascista.<br \/>\nA mero titolo esemplificativo, si pu\u00f2 fare riferimento al discorso tenuto dal Guardasigilli Dino Grandi del 31 gennaio 1940 (5), durante il quale nel rapporto di Mussolini alle commissioni per la riforma dei codici si indicava, attraverso il recupero e la reinterpretazione del diritto romano classico giustinianeo in chiave servente al nuovo potere politico, l\u2019opportunit\u00e0 di portare all\u2019approvazione del Gran Consiglio i principii generali dell\u2019ordinamento fascista, letti come il fondamento dell\u2019esigenza dell\u2019autorit\u00e0 dello Stato che si esprime in un nuovo e pi\u00f9 ampio concetto di ordine pubblico. Si tentava, quindi, di dare positivizzazione, anche formale, al nuovo ordine pubblico dell\u2019ordinamento fascista per garantire unitariet\u00e0, compattezza e solidit\u00e0 al nuovo ordinamento giuridico.<br \/>\nLa tutela dell\u2019ordine giuridico, cos\u00ec individuata, port\u00f2 negli anni della dittatura fascista ad un proliferare di interventi normativi che, in ossequio all\u2019ordine pubblico, producevano norme altamente limitative della libert\u00e0: il concetto \u00e8 stato quindi applicato sostanzialmente attraverso un generalizzato ed indisturbato potere di polizia, rivolto a mantenere l\u2019ordine fascista sul piano ideale. L\u2019evoluzione del concetto di ordine pubblico, in senso palesemente antidemocratico e \u201c<em>praeter legem<\/em>\u201d, era funzionale alla lettura fascista dell\u2019ordine pubblico stesso, come valore ideale ed autonomo. Questa interpretazione dell\u2019ordine pubblico \u00e8 stata trasdotta, inevitabilmente, nei lavori preparatori del codice civile del 1942 ed ha trovato indicazione anche nell\u2019articolo 12, disp. prel., allorquando si fa riferimento ai principi generali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato, facendo coincidere il concetto di Stato con l\u2019 organizzazione politica della societ\u00e0 nazionale e interprete della coscienza sociale, confermando il ruolo assunto dall\u2019ordine pubblico nel significato poc\u2019anzi esposto.<br \/>\nLa necessit\u00e0 di tutelare l\u2019ordine fascista, quindi, porta alla strutturazione di un impianto normativo servente allo Stato, definendone i tratti tipici di uno Stato di polizia, volto al mantenimento dell\u2019ordine, inteso non tanto come difesa della cittadinanza, ma come difesa del sovrano da eventuali moti di ribellione. L\u2019impostazione ideologica-strutturale ordinamentale, si traduce nell\u2019effettivit\u00e0 dei rapporti e quindi nella sostanza dei fatti giuridico-sociali, con una repressione ideologica ed una catena impeditiva delle libert\u00e0 positive delle persone. Si trattava di un concetto interpretato in senso assoluto e \u201c<em>ideale<\/em>\u201d, alla luce del quale ogni espressione di dissenso poteva esser letta come l\u2019avvisaglia di una guerra civile (6). Emblematico, nell\u2019intento di analizzare l\u2019applicazione del concetto di ordine pubblico, rimane il giudizio del grande criminalista tedesco Karl Binding (riportato da INSOLERA, 2016, 294), il quale nel 1922, a fronte dell\u2019analogo titolo previsto nel codice germanico del 1871, non esitava a definire la categoria dei delitti contro l\u2019ordine pubblico come \u201c<em>il ripostiglio (Rumpelkammer) di concetti in cui collocare quanto risulta difficile sistemare altrove<\/em>\u201d.<br \/>\nIl codice civile del 1942, dunque, \u00e8 un sostrato di reminiscenze del vecchio codice civile, fedele all\u2019assetto ideologico e valoriale del codice civile Napoleonico e delle forze ideologiche fasciste poste al dominio non solo dello Stato, inteso come apparato, ma di tutta la collettivit\u00e0 ancora lontana dal ruolo di sovrano, anzi, in questo periodo ridotta a sudditanza.<br \/>\nNell\u2019ideologia fascista, infatti, lo Stato esprime direttamente la volont\u00e0 e gli interessi del popolo, onde i diritti dei singoli esistono in funzione dell\u2019interesse collettivo, che serve a garantire l\u2019esistenza e la libert\u00e0 dei singoli e della Nazione, appunto perch\u00e9 l\u2019individuo non \u00e8 il fine, ma il mezzo dell\u2019organizzazione sociale. Quanto fino ad ora affermato pu\u00f2 rinvenirsi attraverso l\u2019analisi dell\u2019evoluzione interpretativa dell\u2019articolo 5 del codice civile, che costituisce la pi\u00f9 discussa disposizione civilistica, tra le poche redatte, espressiva dei diritti della persona. L\u2019articolo 5 recita: \u201c<em>Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrit\u00e0 fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all&#8217;ordine pubblico o al buon costume<\/em>\u201d. Tale disposizione, sebbene costituisce una novit\u00e0 sul piano normativo in relazione all\u2019oggetto normativo, la persona, in sostanza ne svilisce l\u2019importanza nell\u2019efficacia del contenuto e nell\u2019effettivit\u00e0 della tutela. Infatti, nell\u2019atto di disporre del proprio corpo, la persona si ritrova ad essere fortemente limitata e di conseguenza la tutela accordata alla vita ed in specifico all\u2019integrit\u00e0 fisica della persona, sono relegati ai soli atti circoscritti a parti staccate dal corpo, perch\u00e9 quest\u2019ultime vengono oggettivate sul piano giuridico divenendo cose e, per lo stesso motivo, la tutela si rivela come tutela di beni autonomi e separati dalla persona alla quale appartengono, circoscrivendo in tal modo il limite della normazione del tempo che si sostanzia nella spersonalizzazione, cio\u00e8 nell\u2019assenza della persona in tanto tale e di conseguenza nell\u2019assenza del potere e del diritto di autodeterminarsi in tutte le situazioni giuridiche che le fanno capo. Ma non \u00e8 tutto: da tale impostazione di principio, la disposizione del corpo intesa nel senso appena descritto deve avvenire esclusivamente per ragioni di pubblica utilit\u00e0, non in funzione solidaristica, ma in funzione servente. Infatti, se viene concesso un diritto di disporre sul proprio corpo, esso deve essere indirizzato al perseguimento degli obiettivi generale senza che possano travalicarsi i limiti imposti dallo Stato, poich\u00e9 lo scopo per ogni consociato deve essere quello di adempiere ai propri doveri sociali in ogni ruolo assunto dal medesimo nella societ\u00e0.<br \/>\nL\u2019ordine pubblico, quale strumento di potere per la realizzazione e la giustificazione ideologica dei poteri impliciti (7), per tali motivazioni funzionali, influenza la stessa nozione di diritto soggettivo. A causa delle ragioni ideologiche appena descritte, l\u2019unica via per disporre effettivamente del proprio corpo era rappresentata dal ricorso al combinato disposto di tale norma specifica, l\u2019articolo 5 del codice civile con l\u2019articolo 50 del codice penale, che disciplina il consenso dell\u2019avente diritto, ritenendo che la disponibilit\u00e0 del corpo umano si esaurisse nell\u2019ambito di applicazione di tale ultima disposizione; siffatta correlazione fu, peraltro, suggerita tanto dalla Relazione ministeriale del progetto definitivo al codice penale, quanto dai lavori preparatori dello stesso codice civile, i quali richiamavano espressamente l\u2019art. 50 c.p. A tal proposito \u00e8 utile richiamare brevemente un caso storico di disposizione del corpo, in relazione proprio all\u2019articolo 50 del c.p. Qui di seguito viene esplicitato il fatto in questione: \u201c<em>Un giovane studente napoletano, ricoverato all\u2019Ospedale degli Incurabili di Napoli per un\u2019infezione intestinale, acconsente alla cessione di un proprio testicolo a favore di un facoltoso brasiliano, dietro un compenso di \u00a3 10.000; nonostante l\u2019esito positivo dell\u2019operazione, venne promossa un\u2019azione penale a carico dei medici e del giovane ricevente per il reato di lesioni personali. In tutti e tre i gradi di giudizio, seppur con argomentazioni diverse e in parte contraddittorie, viene esclusa l\u2019illiceit\u00e0 penale del fatto, poich\u00e9 ritenuta operante la scriminante dell\u2019art. 50 c.p.. In particolare, la Corte di Cassazione attribu\u00ec rilievo centrale alla volont\u00e0 dello studente, perch\u00e9, pur ritenendo il bene integrit\u00e0 fisica indisponibile, evidenzi\u00f2 che nel caso di specie il pregiudizio derivante al disponente non fosse particolarmente grave, posto che non avrebbe impedito l\u2019adempimento dei suoi \u201cdoveri in rapporto alla famiglia e allo Stato\u201d; dall\u2019altro lato, il ricevente aveva ottenuto un beneficio dall\u2019operazione, in quanto ne risultavano ampliate la vigor\u00eca sessuale e le potenzialit\u00e0 generative, a tutto vantaggio della Nazione e della sua politica demografica. La pattuizione del compenso venne, altres\u00ec, considerato un fattore irrilevante, in quanto non in contrasto con la morale sociale corrente (8)<\/em>\u201d.<br \/>\nIn buona sostanza, il consenso dell\u2019individuo (capace) ha la funzione di giustificare, rendendolo non punibile il comportamento di chi compia atti lesivi nei suoi confronti, solo se questi ultimi siano astrattamente consentiti al titolare del potere di disposizione e tale consenso normativo legittimante si valuta sulla base del parametro funzionale, gi\u00e0 esplicitato, e relativo all\u2019interesse collettivo, quindi funzionale allo Stato, perch\u00e9 sostanzialmente, in tale momento storico, non esiste la persona in quanto tale e quindi titolare del diritto di autodeterminarsi, ma esiste la persona in quanto funzionale agli scopi pubblici.<br \/>\nIn tale fetta della normativa civilistica l&#8217;ordine pubblico indica, quindi, i principi basilari del nostro ordinamento sociale (9) avente la funzione di criterio valutativo della meritevolezza dell\u2019agire negoziale, sia esso riferito allo strumento contrattualistico, che ad atti di disposizione del corpo, nell\u2019ottica finalistica a vantaggio dello Stato. Il passaggio cruciale e progressista, che segna la svolta nel sistema dei diritti, avverr\u00e0 dalla fine del regime fascista e dall\u2019accentramento della tutela nella persona con la nascita della Costituzione. E\u2019 proprio con la Costituzione, infatti, che si verifica l\u2019evoluzione del sistema normativo, che dal servire lo Stato passa a servire la persona ed attribuisce a quest\u2019ultimo il compito di tutelarla, non solo da se stessa e dagli altri, ma anche e soprattutto dallo Stato stesso. Con il cambiamento dell\u2019assetto valoriale e dei principi posti alla base della convivenza sociale, muta anche il ruolo e la funzione svolta dall\u2019ordine pubblico, che con la Costituzione, o meglio attraverso i principi in essa espressi, si avvia a divenire ci\u00f2 che attualmente sembra essere una forma di tutela in funzione personalistica.<\/p>\n<p><strong>Note<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(1) Sulla nozione di ordine pubblico nel codice civile si v. G.B. FERRI, voce Ordine pubblico (dir. priv..), in Enc. dir., XXX, Giuff\u00e8, Milano, 1980, p. 1043 ss.; G. Panza, voce Ordine pubblico (teoria generale), in Enc. giur. Trec., XII, Istit. Enc. It., Roma, 1991, p. 1 ss.; A. Guarnieri, voce Ordine pubblico, in Dig. disc. priv., XIII, Utet, Torino, 1995, p. 156 ss . Il Codice Napoleonico si limitava ad affermare, all\u2019art. 6, che \u201cle leggi che interessano l\u2019ordine pubblico o il buon costume non possono essere derogate dalle convenzioni particolari\u201d. In buona sostanza, l\u2019ordine pubblico veniva inteso come sinonimo del carattere inderogabile della legge: dall\u2019esame dei lavori preparatori si evince infatti che lo scopo dei compilatori del codice francese era quello di recepire nell\u2019art. 6 la regola di Papiniano, secondo cui \u201c<em>Ius publicum privatorum pactis mutari non potest<\/em>\u201d, nonch\u00e9 la regola di Ulpiano, in virt\u00f9 della quale \u201c<em>Privatorum conventio iuri publico non derogat<\/em>\u201d, entrambe, interpretate alla luce di un principio elaborato da Bartolo, vale a dire che \u201c<em>Contra tenorem legis privatam utilitatem continentis pacisci licet<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(2) MALAURIE, <em>L\u2019ordre public et le contrat, Matot-Braine<\/em>, Reims, 1953, p. 3; G. Passagnoli, <em>Note sull'&#8221;ordre public&#8221; dopo la riforma del &#8220;code civil&#8221;<\/em>, in Persona e Mercato, 2017, fasc. 4, pag. 7.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(3) L\u2019ordine pubblico nel sistema giuridico francese, diviene sinonimo di ordine sociale sul piano empirico, derivante a sua volta, dall\u2019Ancien r\u00e8gime e si fonda in sostanza, sull\u2019abolizione della distinzione sociale sul piano ideologico e sul pieno riconoscimento della propriet\u00e0 e dell\u2019autonomia economica, sul piano concreto e normativo. Si tratta di una formula affermatasi nel momento in cui gli ideali rivoluzionari vengono cristallizzati in un corpo normativo organico, quale la codificazione napoleonica. Dopo i disordini del periodo giacobino, infatti, occorreva sostituire allo spirito della Rivoluzione, un quadro giuridico normativo, in grado di restituire il senso di dignit\u00e0 che la prima aveva, per certi versi, deluso. Nasce cos\u00ec un codice civile che si presenta sostanzialmente come \u201ccode du citoyen\u201d, conforme al pensiero liberale radicato sul riconoscimento dei due tradizionali diritti fondamentali: \u201cpropriet\u00e0\u201d e \u201clibert\u00e0\u201d, da intendersi come libert\u00e0 economica, perch\u00e9 \u00e8 proprio la ricchezza e come essa viene amministrata, a fungere da nucleo centrale ordinamentale. L\u2019affermazione di quei principii fondanti la rivoluzione francese e la successiva normazione, pu\u00f2 trovare effettivit\u00e0, solo attraverso l\u2019equa distribuzione delle ricchezze e l\u2019ordinato svolgersi dei rapporti negoziali e contrattuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(4) Sui poteri avocati da Mussolini durante il regime fascista, si prenda visione di Trifone Gianpaolo, <em>Dallo Stato di diritto al diritto dello Stato<\/em>, e-Book, p. 65, G. Giappichelli,2019; D&#8217;Addio Mario, <em>\u201cLa crisi dello stato liberale e l&#8217;avvento dello stato fascista\u201d<\/em>, Il Politico, vol. 64, no. 4 (191), 1999, pp. 501\u2013561.JSTOR, www.jstor.org\/stable\/43101905. Accessed 14 Oct. 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(5) In I lavori preparatori dei codici italiani, una bibliografia, ministero della giustizia dipartimento per gli affari di giustizia biblioteca centrale giuridica, 2013, giustizia.it.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(6) Cit. Alessandra Pellegrini De Luca, <em>La persistenza della cultura fascista si manifesta nel comportamento delle forze dell\u2019Ordine<\/em>, articolo pubblicato in <em>The Vision<\/em> il 3 Gennaio del 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(7) FIANDACA-MUSCO, 2012, 474, secondo la cui valutazione in sostanza l\u2019ordine pubblico cos\u00ec inteso sarebbe sinonimo di ordine legale costituito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(8) Il caso si trova citato e descritto da S. RODOT\u00c0, ult. op. cit., p. 84, Cit. di I. Rapisarda, <em>Il corpo umano come oggetto di diritto nell\u2019era biotecnologica<\/em>, Tesi di Dottorato, 2016; R. ROMBOLI, Sub. Art. 5, in Commentario del c.c. Scialoja Branca, a cura di Galgano, <em>Delle persone fisich<\/em>e, Bologna- Roma, 1988, 225 e ss; P. D\u2019ADDINO SERRAVALLE, <em>Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana<\/em>, Napoli, 1983, p. 21; e ss; A. SANTOSUOSSO, op. cit., p 139 e ss..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(9) G. CORSO, voce Ordine pubblico (dir. pubbl.), cit., p. 1058, (nel codice civile l\u2019ordine pubblico era \u2013 ed \u00e8 \u2013 da intendere come limite di efficacia alle manifestazioni di autonomia negoziale dei privati).<\/p>\n<p><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A. Pellegrini De Luca, <em>La persistenza della cultura fascista si manifesta nel comportamento delle forze dell\u2019Ordine<\/em>, articolo pubblicato in <em>The Vision<\/em> il 3 Gennaio del 2020.<br \/>\nD\u2019Addino Serravalle, <em>Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana<\/em>, Napoli, 1983.<br \/>\nD&#8217;Addio, Mario. \u201c<em>La crisi dello stato liberale e l&#8217;avvento dello stato fascista\u201d<\/em>, Il Politico, vol. 64, no. 4 (191), 1999, pp. 501\u2013561, JSTOR, www.jstor.org\/stable\/43101905.<br \/>\nMalaurie, <em>L\u2019ordre public et le contrat, Matot-Braine<\/em>, Reims, 1953.<br \/>\nG. Passagnoli, <em>Note sull'&#8221;ordre public&#8221; dopo la riforma del &#8220;code civil&#8221;<\/em>, in <em>Persona e Mercato<\/em>, 2017, fasc. 4.<br \/>\nTrifone Gianpaolo, <em>Dallo Stato di diritto al diritto dello Stato<\/em>, e-Book, G. Giappichelli, 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Partendo dall\u2019analisi dell\u2019origine del concetto di ordine pubblico, ci si deve necessariamente confrontare con il problema della mancanza di una definizione strutturale e funzionale dello stesso. Infatti, ci\u00f2 che si <\/p>\n","protected":false},"author":4005,"featured_media":11162,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[1742,2,38,39,2595,1812,37,5,2638,1,52],"tags":[],"class_list":["post-11159","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-autori","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-rassegna-di-giurisprudenza-civile","category-rassegna-di-giurisprudenza-costituzionale","category-diritto-civile","category-diritto-costituzionale","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-n-130-05-2024","category-news","category-persona-e-citta"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/disegni-sulla-professione-legale.jpg?fit=%2C&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2TZ","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11159","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4005"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11159"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11159\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11166,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11159\/revisions\/11166"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11162"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11159"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11159"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11159"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}