{"id":11190,"date":"2024-05-23T17:59:08","date_gmt":"2024-05-23T15:59:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=11190"},"modified":"2024-05-23T18:17:47","modified_gmt":"2024-05-23T16:17:47","slug":"maternita-surrogata-quando-la-dignita-serve-a-giustificare-un-divieto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/maternita-surrogata-quando-la-dignita-serve-a-giustificare-un-divieto\/","title":{"rendered":"Maternit\u00e0 surrogata: quando la dignit\u00e0 serve a giustificare un divieto"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1. Introduzione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La surrogazione di maternit\u00e0 \u00e8 una pratica procreativa in virt\u00f9 della quale una donna si impegna a portare avanti una gestazione per conto di una coppia committente e a consegnare, dopo il parto, il bambino a tale coppia. Pu\u00f2 essere realizzata sia con l&#8217;interazione dei gameti femminili e\/o maschili della coppia committente, poi impiantati nell&#8217;utero della gestante, sia con il ricorso alla donazione dei gameti da parte di soggetti terzi (maternit\u00e0 surrogata totale), sia con l&#8217;apporto dei gameti da parte della stessa gestante. La molteplicit\u00e0 fattuale, appena evidenziata, comporta sul piano giuridico diverse problematiche legate alla rilevanza dei legami genetici e sociali tra i soggetti che prendono parte attiva alla stessa, anche in relazione alla tutela\u00a0 del nascituro. Sul punto, assume un ruolo centrale il bilanciamento tra il <em>favor veritatis<\/em> e la situazione giuridica sostanziale, il c.d. rapporto di fatto. In sostanza, ci si chiede se debba prevalere la situazione di fatto instauratesi e con essa i legami concreti o il legame biologico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Partendo dal presupposto che, ad oggi, la verit\u00e0 biologica non \u00e8 intesa in senso assoluto e preponderante, tanto che si preferisce parlare di pi\u00f9 verit\u00e0, conformemente alle diverse situazioni giuridiche sostanziali che si possono concretizzare, l&#8217;elemento discriminante non pu\u00f2 pi\u00f9 essere rintracciato sul piano astratto\/normativo, anche in considerazione del divieto e forse soprattutto per questo. Infatti, la causa delle incertezze interpretative \u00e8 legata, maggiormente, all&#8217;assenza di una normativa che vada a regolare direttamente gli effetti prodotti dal ricorso alla maternit\u00e0 surrogata, proprio perch\u00e8 il divieto della pratica non ne \u00e8 improduttivo. Sul piano civilistico, si potrebbe parlare di nullit\u00e0 per contrariet\u00e0 alla legge o all&#8217;ordine pubblico, nullit\u00e0 dell&#8217;oggetto perch\u00e8 illecito e contrario all&#8217;ordine pubblico, ma tali categorie non risultano idonee considerati i valori e gli interessi che interagiscono. Proprio la valenza dei diritti fondamentali costituisce la <em>ratio <\/em>per la quale la contrariet\u00e0 della pratica all&#8217;ordine pubblico non pu\u00f2 determinare la nullit\u00e0 degli effetti <em>ex tunc,<\/em> perch\u00e8 non si pu\u00f2 ripristinare alcunch\u00e8. La classica struttura contrattuale, e con essa i suoi rimedi, non possono essere applicati nella regolamentazione dei rapporti derivanti da maternit\u00e0 surrogata. Ne consegue che si parte da quanto costituito in atto estero e ci si ferma alla situazione di fatto generatesi sul piano interno ed \u00e8 da quest&#8217;ultima che bisogna ricavarne la tutela.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella maggior parte degli Stati membri dell&#8217;Unione Europea la maternit\u00e0 surrogata risulta vietata (Italia, Francia, Germania e Spagna) o non vi \u00e8 alcuna norma che la regoli (Paesi Bassi, Irlanda, Belgio). Il Regno Unito e il Portogallo sono parzialmente aperti alla medesima, il primo riconoscendola lecita solo per i cittadini britannici e solo a titolo gratuito, mentre il secondo riconoscendola alle sole coppie eterosessuali con esigenze mediche e solo a titolo gratuito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Risulta consentita anche, a pagamento, in Russia e in Ucraina<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il divieto di ricorrere alla maternit\u00e0 surrogata si giustifica, in primo luogo, in ordine alla tutela della dignit\u00e0 della donna ma, dietro a tale principio, forse, si celano altri orpigli. In particolare, ci si chiede se il fatto che in tutti i Paesi in cui la maternit\u00e0 surrogata \u00e8 vietata, sia preponderante la professione della religione cattolica, mentre i Paesi che aprono parzialmente alla stessa e quelli in cui la pratica sia del tutto lecita, siano caratterizzati dalla diffusione di altre fedi religiose, sia solo una strana coincidenza o se tale fattore sia invece determinante in ordine alle scelte politiche effettuate su questa tematica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Che il diritto sia il riflesso dei valori sociali generalmente condivisi \u00e8 un fatto noto e connaturato allo stesso ma, quando l&#8217;etica plasma la coscienza giuridica, si crea una pericolosa distonia tra la natura e la funzione dell&#8217;ordinamento giuridico. In altre parole, sebbene il diritto sia caratterizzato anche da valori etici, la sua funzione, invece, dovrebbe realizzarsi in modo neutrale al fine di garantire l&#8217;oggettivit\u00e0, posta a tutela dell&#8217;imparzialit\u00e0 della giustizia nel caso concreto. Se poi ci si riferisce al sistema penale, tale discorso si amplifica e si complica. La tutela della libert\u00e0 personale, infatti, non ammette giudizi di valore, tanto meno se risultano eticamente caratterizzati, perch\u00e8 qualsiasi giudizio, orientato in tal senso, finirebbe per violare non solo la funzione del diritto penale ma anche la sua stessa natura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;impronta etica del divieto di maternit\u00e0 surrogata la si pu\u00f2 rilevare proprio dal divieto penale. Infatti, dall&#8217;analisi sistematica della fattispecie penale, in combinato all&#8217;applicazione pratica della medesima, si evince un <em>gap<\/em> che solo eticamente pu\u00f2 essere giustificato. Ci si riferisce al principio di offensivit\u00e0 in concreto, in combinato al diritto fondamentale dell&#8217;autodeterminazione, interpretati considerando il dato storico-sociale e al difetto di determinatezza della fattispecie, indice della scarsa, se non assente, applicazione in concreto della medesima.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da una parte, vi \u00e8 il dato storico-sociale delle coppie che scelgono di andare all&#8217;estero per ricorrere alla maternit\u00e0 surrogata, dall&#8217;altra, vi sono le problematiche normo-strutturali poc&#8217;anzi evidenziate. Nonostante questi fattori, le forze politiche sembrano non prendere in considerazione alcun tipo di apertura nei confronti della pratica. Al contrario, il contemporaneo dibattito politico \u00e8 incentrato sulla riforma in <em>peius<\/em>, al fine si di ridurre l&#8217;incertezza applicativa, ma pur sempre orientata a rafforzarne il divieto. Tale avversione, come anticipato, si basa sulla tutela della dignit\u00e0 della donna, cos\u00ec come affermato dalle Corti pi\u00f9 autorevoli. La maternit\u00e0 surrogata violerebbe la dignit\u00e0 della donna perch\u00e8 quest&#8217;ultima sarebbe un oggetto alla <em>merc\u00e8<\/em> dei desideri altrui. Una simile conclusione \u00e8 comprensibile se \u00e8 il frutto di scelte normative basate sulla tradizione culturale interna. Giacch\u00e8 le Corti non possono stabilire giudizi di valore, questi appartengono necessariamente al legislatore, il quale dovrebbe rappresentare l&#8217;<em>acquis<\/em> popolare. Sul punto sorgono per\u00f2 molti problemi, alcuni di natura valoriale, altri strettamente giuridici. Sul piano dei valori vengono in gioco scelte che incidono sulla sfera intima e familiare degli individui e tanto basta per porre dei limiti al potere legislativo. Lo Stato, infatti, non svolge pi\u00f9 una funzione paternalistica, anzi \u00e8 chiamato a garantire la realizzazione dell&#8217;espressione personale senza alcuna distinzione (artt. 2 e 3 Cost.). La risposta a tale appunto \u00e8 stata fornita dalla giurisprudenza, quando ha indicato l&#8217;adozione in casi particolari come un&#8217;alternativa. Quando si parla di valori, infatti, non \u00e8 la maternit\u00e0 surrogata che funge da parametro, ma il diritto alla genitorialit\u00e0, intesa sia come diritto dei genitori che come diritto dei figli. Essendo la genitorialit\u00e0 ormai sganciata dalla sua radice terminologica (gene-trasmissione genetica), il mezzo per realizzarla non assume alcuna rilevanza in astratto. Ma tale modo di ragionare, come recentemente messo in luce dalla Corte Costituzionale, costituisce una scelta a rime obbligate, in ottica di assicurare la tutela del minore e dunque \u00e8 un modo per trovare la migliore soluzione disponibile nel caso concreto. Niente di tutto questo ha a che vedere con la problematica della maternit\u00e0 surrogata. Risulta, infatti, considerando il contesto sociale attuale troppo lassista il giudizio ancorato alla semplice formula, \u00e8 vietata perch\u00e8 mina la dignit\u00e0 della donna, in quanto la rende una merce di scambio. Un giudizio altamente formalistico e moralizzante, se non accompagnato dalla realt\u00e0 fattuale. In altri termini, tale contributo aspira anche a verificare quanta realt\u00e0 concreta vi sia nel divieto e quanta propaganda moralizzante, invece, vi si celi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. Il divieto di maternit\u00e0 surrogata e la dignit\u00e0 della gestante<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Italia, come noto, la maternit\u00e0 surrogata<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> (gestazione per altri) \u00e8 espressamente vietata<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> e punita penalmente dall&#8217;art. 12, comma 6, <em>ex<\/em> l.n. 40\/2004 (lo stesso articolo, al comma 1 prevede anche l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa per l&#8217;utilizzazione di gameti estranei alla coppia, che a seguito della pronuncia della Corte Cost. 162\/2014, ad oggi si riferisce alla sola pratica della maternit\u00e0 surrogata). Il divieto penale, trova la sua <em>ratio<\/em> nella tutela della dignit\u00e0 della donna<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, \u201c<em>la maternit\u00e0 surrogata offende in modo intollerabile la dignit\u00e0 della donna e mina nel profondo le relazioni umane<\/em>\u201d, costituendo, in tal senso, espressione del principio di ordine pubblico<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> (Corte Cost<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>. sent. 162\/2014, Cass. sent. n.12962\/ 2016<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>, Cass. sent. n.12193 del 2019<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>, Corte Costituzionale n. 272 del 2017<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>, nonch\u00e9 l\u2019ordinanza interlocutoria della Cassazione Civile, n.8325 del 29 aprile 2020<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dignit\u00e0 della donna, tutelata dagli artt.1 Carta di Nizza, 2 Cost. e 5 c.c., viene intesa in senso oggettivo, per cui lo Stato si erge a garante della sua tutela, non assumendo la sfera dell&#8217;autonomia individuale, di fatto, alcuna rilevanza. Come noto, l&#8217;art. 5 c.c. stabilisce che non sono ammessi atti di disposizione del corpo quando questi siano lesivi, in modo permanente, dell&#8217;integrit\u00e0 psicofisica personale o contrari alla legge, al buon costume e all&#8217;ordine pubblico. La disposizione dell&#8217;art. 12 della legge 40\/2004, sancendo il divieto di tale pratica dal momento che secondo <em>l&#8217;id plerumque accidit<\/em> non ne derivano lesioni psico-fisiche, si allinea sia al riferimento della contrariet\u00e0 alla legge, che alla violazione del principio di ordine pubblico. Ne consegue che, nell&#8217;ordinamento interno il divieto di maternit\u00e0 surrogata \u00e8 legittimato dalla disposizione legislativa sopra richiamata, mentre nei rapporti <em>extra<\/em>-statali, applicando le norme di diritto internazionale privato, si giustifica per la violazione del principio di ordine pubblico<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>. Infatti, come gi\u00e0 accennato, tale pratica \u00e8 a questo contraria in quanto mina la dignit\u00e0 della donna e le relazioni personali, perch\u00e8 si ritiene che il corpo della donna venga mercificato a discapito della reale volont\u00e0 della medesima che, sarebbe determinata<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>, in tal senso, da prospettive di guadagno. Inoltre, si ritiene che la maternit\u00e0 surrogata offenda la <em>ratio<\/em> dell&#8217;istituto dell&#8217;adozione internazionale eludendone, di fatto, la funzione. Invero, le possibilit\u00e0 che si verifichino, in concreto, simili condizioni non sono remote. Si pensi al problema della tratta degli esseri umani e alla vendita degli organi, maggiormente diffusi nei Paesi sotto-sviluppati. A tal proposito, per\u00f2, ci si deve chiedere se il pericolo che dalla pratica della maternit\u00e0 surrogata possano generarsi attivit\u00e0 di sfruttamento e mercificazione delle donne, a fronte del bilanciamento con il principio di autodeterminazione delle medesime, non possa, in realt\u00e0, essere risolto dall&#8217;introduzione di misure diverse (preventive e di controllo) e da previsioni normative che vadano a regolare tale pratica non in astratto <em>sic et simpliciter<\/em>, ma graduando la tutela nel caso concreto. Inoltre, ci si deve interrogare se il divieto di ordine pubblico sia realmente coerente con la tutela alla dignit\u00e0 personale o se quest&#8217;ultima, appartenendo alla sfera individuale, non abbia, invece, significati diversi. Ci si riferisce al principio personalistico, al principio\/diritto dell&#8217;autodeterminazione e alla possibilit\u00e0, recentemente in <em>auge<\/em> in dottrina, di differenziare tali pratiche, in base alla gratuit\u00e0 o meno delle medesime<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>, pur nella consapevolezza che nell&#8217;ordinamento interno, come pi\u00f9 volte enunciato dalla Corte Costituzionale, non\u00a0 vi sia alcuna apertura sul punto, dal momento che il divieto penale si fonda sull&#8217;offesa alla dignit\u00e0 della donna <em>tout court, <\/em>prescindendo dalla gratuit\u00e0 o meno della pratica. Invero, sul punto si potrebbe riprendere la disposizione stessa del comma 6 dell&#8217;art. 12 l. 40\/2004, nella parte precettiva: \u201c<em>Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di\u00a0 embrioni\u00a0 o\u00a0 la\u00a0 surrogazione\u00a0 di maternit\u00e0&#8230;<\/em>\u201d effettuando un&#8217;operazione ermeneutica rivolta ad applicare il principio del <em>favor rei, <\/em>valorizzando la finalit\u00e0 della commercializzazione che, pu\u00f2 essere ricondotta anche alla maternit\u00e0 surrogata. Infatti, la fattispecie potrebbe essere interpretata seguendo proprio la lettera della legge, la quale, punisce chiunque realizza, organizza o pubblicizza, non la donazione, il trattamento, lo scambio dei gameti\/embrioni o la surrogazione di maternit\u00e0 <em>tout court,<\/em> ma la commercializzazione degli stessi, compresa la maternit\u00e0 surrogata. Tale interpretazione, ad avviso di chi scrive, appare suffragata dalla volont\u00e0, <em>expressis verbis<\/em>, di non perseguire penalmente l&#8217;utilizzazione, a fini procreativi, di gameti\/embrioni estranei alla coppia, prevedendo, infatti, al comma 1 della stessa disposizione l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa. A fronte della pronuncia della Corte Cost. n. 162\/2014, tale comma \u00e8 stato ritenuto incostituzionale solo in riferimento alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, permanendo invece in relazione alla maternit\u00e0 surrogata. Proprio la vigenza di tale disposizione, ci consente di avvalorare l&#8217;interpretazione favorevole sopra richiamata. Infatti, prevedere l&#8217;applicazione sia della sanzione amministrativa, sia della sanzione penale per lo stesso fatto comporterebbe, non solo un eccesso di tutela in violazione del principio di proporzionalit\u00e0 della pena, ma anche la manipolazione della <em>ratio legis<\/em>, rivolta a graduare l&#8217;intervento punitivo sulla base del grado di offensivit\u00e0 della condotta. La stessa<em> ratio<\/em> \u00e8 stata recentemente seguita dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 149, depositata il 16 giugno 2022, in materia di doppia punibilit\u00e0, amministrativa e penale, stabilendo che la sanzione amministrativa blocca, per gli stessi fatti, l&#8217;applicazione della sanzione penale. E&#8217; pur vero, come gi\u00e0 espresso, che la stessa Corte Costituzionale considera il divieto della pratica in senso assoluto, ma non per questo (stante la non vincolativit\u00e0 del precedente) non si pu\u00f2, invece, avvalorare l&#8217;interpretazione pi\u00f9 favorevole che aggancia il divieto alla sola onerosit\u00e0 della stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ancora, si deve riflettere sull&#8217;incoerenza normativa perch\u00e8 a fronte del divieto penale non si riscontra una disciplina conforme in materia civile, proprio perch\u00e8 vi \u00e8 la generale consapevolezza che una volta che si \u00e8 violato il divieto, comunque si instaurano dei rapporti che assumono rilevanza e non potrebbe essere diversamente, dal momento che si \u00e8 in materia di diritti personalissimi. Non da ultimo, il divieto penale appare in distonia con l&#8217;<em>animus<\/em> del corpo sociale il quale, anzi sembra andare nella direzione opposta, a riprova dell&#8217;effetto moralizzante che contraddistingue tale fattispecie e che si pone in contrasto con la neutralit\u00e0 che, invece, dovrebbe caratterizzarlo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le dinamiche appena evidenziate non si presentano come elementi di novit\u00e0 nel sistema ordinamentale. Si pensi alla tematica della prostituzione, ritenuta reato fino all&#8217;introduzione della legge Merlin (n.75\/1958), considerata\u00a0 lesiva della dignit\u00e0 della donna anche quando quest&#8217;ultima non avesse subito alcun tipo di sfruttamento. Nell&#8217;impostazione precedente alla legge citata poc&#8217;anzi, la tutela penale era orientata in senso pubblicistico<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>, non assumendo l&#8217;autodeterminazione della donna alcuna rilevanza. L&#8217;abrogazione del reato di prostituzione trova la sua <em>ratio<\/em> proprio su una diversa interpretazione del principio di dignit\u00e0, il quale assume carattere individualistico, venendo interpretato alla luce della libera capacit\u00e0 della donna di autodeterminarsi. Ci\u00f2 che resta penalmente punito \u00e8, infatti, il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione perch\u00e8 rileva la condotta di un terzo che trae profitto dall&#8217;attivit\u00e0 sessuale praticata dalla donna, che solo in simili casi \u00e8 privata della propria capacit\u00e0 di autodeterminarsi. Ancora, si prenda come riferimento la pratica dell&#8217;aborto, un tempo vietata in modo assoluto perch\u00e8 si riconosceva rilevanza alla tutela dell&#8217;embrione e non alla libera volont\u00e0 della madre di determinarsi in merito alla scelta di condurre o meno la gravidanza<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>. Di fatto, a fronte del divieto, si sono registrati molti casi di aborti clandenstini<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a> che, in quanto tali, ponevano in serio pericolo la vita della donna che vi si sottoponeva. Tale dato, letto in relazione ad un&#8217;interpretazione orientata a dare rilievo all&#8217;autodeterminazione della donna, anche in ordine alla sua tutela psico-fisica (art. 32 Cost.), ha condotto all&#8217;introduzione della legge n.194\/1978, incentrata sul bilanciamento tra il diritto di nascere del figlio trascorsi tre mesi dalla gestazione (comunque recessivo rispetto al diritto alla salute della donna) e il diritto della donna di scegliere se condurre o meno la gravidanza esercitabile liberamente entro 90 giorni dall&#8217;inizio della gestazione (non pu\u00f2 essere una mera coincidenza, che a fronte della legalizzazione dell&#8217;aborto, il numero degli aborti praticati sia diminuito).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come una specie di <em>deja vu<\/em>, il divieto di maternit\u00e0 surrogata sta facendo registrare dati e problematiche simili ai casi sopra menzionati. Infatti, a fronte del notevole ricorso a tale pratica nei Paesi esteri dove questa \u00e8 ammessa (turismo procreativo), emerge di fatto e come sollevato recentemente dalla Corte Costituzionale un assetto normativo poco coerente con il mutato contesto sociale. Sul punto, bisogna precisare che ci si riferisce, in particolar modo, alla tutela del figlio nato attraverso tali pratiche vietate e non alle pratiche in se, in relazione alle problematiche socio-giuridiche che possono derivare dal ricorso alle stesse. Si pensi ai casi di scambio di embrioni<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>, alla possibilit\u00e0 che la donna gestante (anche in assenza di legame biologico con il nato) muti opinione e decida di crescere il bambino che ha generato, alla possibilit\u00e0 che i genitori committenti, una volta rientrati in Italia vengano sottoposti a procedimento penale e alle conseguenze sanzionatorie a questo connesse (sebbene, per motivi che saranno sviluppati successivamente, ad oggi non risultano procedimenti penale che abbiano fatto applicazione della fattispecie ex art.12 c. 6 legge 40\/2004). Nella possibilit\u00e0 che si verifichino tali problematiche, in assenza di una normativa specifica sul punto, come ci si deve orientare? Quali interessi prevalgono? A fronte del divieto di maternit\u00e0 surrogata, \u00e8 possibile procedere al riconoscimento dello stato di figlio acquisito all&#8217;estero? E&#8217; possibile riconoscere rilevanza giuridica al rapporto genitoriale instauratosi in concreto? E se la gestante, contrariamente all&#8217;impegno preso, volesse anch&#8217;essa far parte del nucleo familiare<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fino a questo momento, per risolvere le problematiche legate al riconoscimento dello <em>status filiationis<\/em> da gestazione per altri (praticate all&#8217;estero), si \u00e8 fatto ricorso al bilanciamento tra il principio di ordine pubblico e l&#8217;interesse del minore a non subire le conseguenze negative di scelte effettuate dai genitori e, dunque, il suo diritto a conservare lo <em>status<\/em> acquisito in relazione al rapporto familiare instaurato e al fascio dei diritti che ne discendono (responsabilit\u00e0 genitoriale, rapporti parentali, diritti successori)<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>. Un lavoro interpretativo giurisprudenziale finalizzato alla tutela del minore, senza alcuna apertura, dato il divieto espresso per legge nei confronti della su detta pratica. In merito alle altre problematiche evidenziate regna l&#8217;incertezza interpretativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8 consapevoli che un intervento del legislatore diretto a legalizzare la maternit\u00e0 surrogata, soprattutto in tale periodo storico (recentemente \u00e8 stata approvata dalla Camera, la proposta di punire penalmente anche i genitori committenti, cittadini italiani, che si rivolgono a strutture estere per accedere alla pratica della maternit\u00e0 surrogata) pu\u00f2 sembrare utopico<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>. Ma che attraverso un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata del principio di dignit\u00e0<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>, non si possa recuperare anche il senso solidaristico di una donna che liberamente scelga di aiutare un&#8217;altra donna, contribuendo a realizzare il suo progetto familiare?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E da tale interpretazione sistematica, giungere, in via giurisprudenziale, attraverso la dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale del divieto <em>tout court<\/em>\u00a0per contrariet\u00e0 al diritto di autodeterminazione della donna ex artt. 2, 3,e 117 (violazione art. 8 CEDU) Cost., ad una parziale apertura sul punto<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a>?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Del resto, il diritto \u00e8 l&#8217;espressione dell&#8217;<em>animus<\/em> sociale e perci\u00f2 soggetto al cambiamento, cos\u00ec come l&#8217;interpretazione delle norme (si pensi al <em>revirement<\/em> della Corte Costituzionale sull&#8217;istituto dell&#8217;adozione in casi particolari, sulla procreazione eterologa anche praticata da due donne). Senza tralasciare il dato storico, il quale riflette la non estraneit\u00e0 di tale pratica nella coscienza individuale e sociale. La maternit\u00e0 surrogata, infatti, in passato, veniva liberamente e ampiamente praticata a scopi solidaristici, soprattutto all&#8217;interno dello stesso nucleo parentale. Un dato che pone in evidenza l&#8217;adesione popolare ideologica e valoriale nei confronti della stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3. Interesse del minore, strumenti di tutela<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019interesse del minore a conservare lo <em>status <\/em>di figlio acquisito alla nascita, come pi\u00f9 volte enunciato, sia dalla Cassazione, che dalla Corte Costituzionale, sulla scia delle pronunce della Corte Edu (su tutti Mennesson e Labassee)<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a> \u00e8 prevalente rispetto alla tutela del principio di ordine pubblico, ma non \u00e8 assoluto dovendosi procedere, in ogni caso, alla valutazione della situazione giuridica in concreto. E&#8217; contestuale alla scrittura di questo testo, la pronuncia della Corte EDU<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a> che ha condannato l&#8217;Italia per non aver riconosciuto il rapporto genitoriale tra il padre biologico e una bambina nata nel 2019 a seguito di maternit\u00e0 surrogata, proprio in ottica della tutela di quest&#8217;ultima, praticamente costretta a vivere senza un&#8217;identit\u00e0. La violazione della vita privata e familiare subita dalla bambina viene riconosciuta dalla Corte EDU in riferimento al solo rapporto tra quest&#8217;ultima e il padre biologico, non pronunciandosi, in tal senso, nei confronti del genitore intenzionale, sul presupposto che avrebbe potuto agire tramite il ricorso all&#8217;adozione in casi particolari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche a seguito delle numerose pronunce della Corte EDU, \u00e8 cosa certa che il bilanciamento tra il principio di ordine pubblico e la tutela del nato da maternit\u00e0 surrogata, non pu\u00f2 concretizzarsi in una soluzione che non assicuri la piena tutela di quest&#8217;ultimo<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a>. Proprio in relazione alla piena tutela del minore, che nel diritto interno ha trovato parziale soluzione tramite il ricorso all&#8217;istituto dell&#8217;adozione in casi particolari (<em>ex<\/em> art 44 c.1-non legittimante), \u00e8 intervenuta di recente la Corte Costituzionale, la quale, ne ha, invece, dichiarato l&#8217;inidoneit\u00e0 sul presupposto logico-giuridico che, non prevedendo lo stato di abbandono, \u00e8 subordinata al consenso del genitore biologico, il quale potrebbe venire a\u00a0 mancare. In tal modo, si vanificherebbe la possibilit\u00e0 per il genitore di intenzione di riconoscere il proprio rapporto genitoriale. L&#8217;instabilit\u00e0 e l&#8217;incertezza generata dall&#8217;adozione in casi particolari, quindi, determina la non idoneit\u00e0 della stessa ad assicurare la miglior tutela del minore, in relazione alla certezza del diritto e al suo interesse a conservare lo <em>status<\/em> acquisito e, con esso, il fascio dei diritti che ne derivano: responsabilit\u00e0 genitoriale, rapporti di parentela, diritti successori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto espresso, la Corte Costituzionale ha prima lanciato un monito al legislatore al fine di intervenire per apportare misure normative risolutive sul punto e poi, a seguito dell&#8217;inerzia legislativa, si \u00e8 pronunciata nuovamente sulla questione, dichiarando l&#8217;illegittimit\u00e0 dell&#8217; art. 55 della legge 4 maggio 1983, n.184, nella parte in cui non consente di creare rapporti civili tra adottato e parenti dell&#8217;adottante<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;intervento del legislatore, a ben vedere, non \u00e8 auspicato solo in relazione alla tutela del nato, ma lo si richiede anche per regolamentare in maniera organica e risolutiva l&#8217;intera materia. A fronte della realizzazione della pratica all&#8217;estero, di fatto e normativamente, il divieto interno viene eluso e questo fattore rileva non tanto per quanto realizzato, quanto tosto per gli effetti che ne discendono. Infatti, a fronte della liceit\u00e0 della pratica realizzata all&#8217;estero, ne deriva la formazione di un nucleo familiare e l&#8217;interazione tra i soggetti coinvolti. Come gi\u00e0 affermato in precedenza, le difficolt\u00e0 sono di natura interpretativa, dipese proprio dal divieto e dalla contestuale non regolamentazione della materia sul piano degli effetti civili, a fronte della situazione giuridica fattuale che, invece, si crea. Si pensi al caso in cui la gestante, contrariamente all&#8217;accordo preso, muti opinione e voglia tenere con se il bambino che ha generato, nella duplice condizione in cui ha partecipato anche con l&#8217;apporto dei propri gameti o al contrario quando non ha trasmesso gli stessi. La soluzione pi\u00f9 facile sarebbe quella di basarsi sull&#8217;irrevocabilit\u00e0 dell&#8217;accordo raggiunto, al fine di cristallizzare gli effetti a tutela della certezza del diritto e della stabilit\u00e0 dei rapporti. La nota dolente \u00e8 che, in teoria, quanto realizzato all&#8217;estero non potrebbe spiegare effetto in Italia proprio a causa del divieto di ordine pubblico. Non avendo efficacia l&#8217;accordo, in una simile condizione come ci si dovrebbe regolare? Prevale il legame biologico o il progetto genitoriale? Prevale la volont\u00e0 della gestante in quanto partoriente o la volont\u00e0 dei committenti? Prevale il legame biologico o il rapporto di fatto?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fino a quando le scelte si formano sul piano consensuale rispettando il <em>decisum<\/em>\u00a0non sorgono problematiche rilevanti. Sono i possibili contrasti tra i soggetti coinvolti a palesare un bisogno di regolamentazione, al fine di assicurare la miglior tutela della situazione giuridica verificatesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In attesa di un intervento del legislatore che vada a riorganizzare la normativa in materia, in dottrina, nell&#8217;ottica di superare il deficit di tutela e avendo come scopo la tutela del nato, in relazione al rapporto genitoriale instauratosi, si sono sviluppate alcune tesi, tutte basate sull&#8217;interpretazione estensiva favorevole delle norme presenti. Ad esempio, c&#8217;\u00e8 chi ritiene che ci si debba basare sull&#8217;istituto della responsabilit\u00e0 genitoriale, traendo dal fascio dei diritti e doveri a questa riconnessi, la legittimazione giuridica a rivendicare il riconoscimento del rapporto genitoriale<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[27]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chi, invece, rinviene uno strumento di tutela nella disposizione dell&#8217;art. 279 c.c. che disciplina l&#8217;azione per l&#8217;esercizio della responsabilit\u00e0 per il mantenimento e l&#8217;educazione, la quale pu\u00f2 essere esercitata in relazione a tutti i figli nati fuori dal matrimonio (e dunque anche ai c.d. figli irriconoscibili), <em>ex<\/em> artt. 30 Cost. e 315 c.c. (principio dell&#8217;unicit\u00e0 dello <em>status filiationis<\/em><a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a>) e non prevede il consenso del genitore biologico (\u00e8 prevista l&#8217;autorizzazione del giudice volta a vagliare l&#8217;interesse del minore). In tal modo, si supererebbe l&#8217;<em>impasse <\/em>generato dall&#8217;applicazione della disposizione sull&#8217;adozione in casi particolari e si potrebbe ottenere, in via incidentale, l&#8217;accertamento del rapporto di genitorialit\u00e0 di fatto instaurato, eludendo le problematiche riconnesse al riconoscimento formale dello <em>status filiationis<\/em><a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a>. Da ultimo, c&#8217;\u00e8 chi continua a non ritenere possibile la via del riconoscimento, prospettando come unico strumento l&#8217;istituto dell&#8217;adozione in casi particolari (soluzione avallata dalla gi\u00e0 richiamata sentenza della Cassazione del 2022).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A parer di chi scrive, tali ipotesi, sebbene abbiano il pregio di offrire alternative logiche e normativamente centrate, peccano tutte del requisito dell&#8217;effettivit\u00e0 della tutela. Tralasciando il riferimento all&#8217;adozione in casi particolari, in quanto si condivide l&#8217;analisi e la conclusione elaborata dalla Corte Costituzionale, il ricorso all&#8217;istituto della responsabilit\u00e0 genitoriale e all&#8217;azione per l&#8217;esercizio della responsabilit\u00e0 per il mantenimento e l&#8217;educazione dipendendo dall&#8217;interpretazione giurisprudenziale, non offrono la garanzia che al minore venga assicurata quella tutela effettiva che, invece, si richiede, in considerazione alle problematiche che in tal senso si intendono evitare: l&#8217;incertezza e l&#8217;instabilit\u00e0. Infatti, il riconoscimento della responsabilit\u00e0 genitoriale esercitata di fatto sicuramente si presta ad essere un rimedio valido per l&#8217;accertamento e il riconoscimento del rapporto genitoriale instauratosi tra il genitore di intenzione e il figlio, soprattutto a vantaggio del primo, ma non riesce ad offrire la medesima garanzia di tutela se ci si riferisce al figlio, perch\u00e8 non \u00e8 in grado di produrre alcun effetto nei confronti del genitore di intenzione che non volesse assumere alcun dovere nei confronti di quest&#8217;ultimo e perch\u00e8 dipenderebbe dall&#8217;interpretazione del caso concreto effettuata dal giudice. Venendo meno il requisito di fatto, costituito dal rapporto concreto, non vi \u00e8, infatti, alcun modo per assicurare al figlio l&#8217;adempimento dei doveri che discendono dal progetto genitoriale a cui ha partecipato il genitore intenzionale. Fino ad ora, si \u00e8 ragionato molto nella prospettiva di assicurare l&#8217;uguaglianza tra il genitore biologico e il genitore intenzionale orientando l&#8217;interpretazione in favore di quest&#8217;ultimo. Non risulta, invece, che si sia proceduto nel senso di analizzare tale situazione nell&#8217;ottica della tutela si, del minore, ma anche del genitore biologico, il quale pu\u00f2, di fatto, ritrovarsi solo nella gestione e nella cura del rapporto genitoriale. Le medesime problematiche le si ritrovano considerando la possibile applicazione dell&#8217;istituto <em>ex<\/em> art. 279 c.c. sopra richiamato. Ne consegue che, qualsiasi sforzo interpretativo, allo stato attuale, non \u00e8 in grado di realizzare una tutela piena ed effettiva, perch\u00e8 si \u00e8 costretti ad intervenire indirettamente e parzialmente, mentre si necessita di organicit\u00e0 e di esaustivit\u00e0. Per le ragioni gi\u00e0 esposte, non si ritiene che si possano applicare per analogia, le norme che disciplinano il contratto in generale e quelle sulla donazione nella specie. Pur essendovi una similitudine tra lo schema della donazione e la realizzazione della pratica, entrambe basate sullo spirito di liberalit\u00e0, sulla volont\u00e0 libera e consapevole, sull&#8217;intento di donare per la realizzazione di un interesse non patrimoniale e per spirito di solidariet\u00e0, non contrastante con il divieto di fare uso delle parti del corpo <em>ex<\/em> art. 5 c.c. e pur essendo la donazione irrevocabile, il che potrebbe eliminare l&#8217;incertezza interpretativa nel caso che si verificassero pretese da parte della gestante, comunque sono schemi normativi calibrati sulla circolazione dei beni, il che collide con il valore della persona, centrale nello schema della maternit\u00e0 surrogata. Invero, l&#8217;azzardo analogico lo si potrebbe pure realizzare proiettando dal fatto una figura di donazione <em>sui generis, <\/em>dove la gestante si potrebbe trovare nella situazione di donare in modo definitivo i propri gameti e in modo temporaneo il proprio corpo<em>. <\/em>Un simile azzardo, per\u00f2, pu\u00f2 rimanere solo negli intenti, perch\u00e8 vige il divieto e questo gambizza ogni tentativo di soluzione altra, rispetto al ricorso all&#8217;adozione in casi particolari. Invero, la risposta potrebbe pervenire direttamente dalla legge 40\/2004 attraverso l&#8217;applicazione analogica delle norme che regolano la procreazione medicalmente assistita eterologa, il cui discrimine consiste nella gestazione condotta da un terzo.\u00a0 Allo stato attuale per\u00f2, si potrebbe consentire il riconoscimento solo se si escludesse la realizzazione della pratica in maniera gratuita dalla fattispecie del reato per i motivi gi\u00e0 esposti e solo valorizzando la situazione di fatto, a fronte del divieto in generale che comunque consente di applicare la sanzione amministrativa a chiunque, a qualsiasi titolo utilizzi gameti estranei alla coppia, rimanendo illesi dal divieto, solo chi utilizzi i propri gameti e realizzi la pratica in maniera gratuita. Non da ultimo, almeno in relazione ai rapporti instaurati all&#8217;estero, si potrebbe fare applicazione del principio di ordine pubblico internazionale ed eludere in tal modo il divieto penale stesso. Ma sempre di elusione si parla e considerato il valore dei diritti che si trovano al centro del problema, una simile soluzione non pu\u00f2 dirsi soddisfacente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Conclusione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dato quanto affermato, pur volendo considerare la dignit\u00e0 come un valore che appartiene si alla persona, ma che si riferisce ad essa in ottica generale e astratta (la donna in senso generale), tanto da assumere valenza super-individuale, il rispetto del principio di legalit\u00e0 (prevedibilit\u00e0 e determinatezza) e dell&#8217;oggettivit\u00e0, impongono coerenza e certezza normativa. Si \u00e8 consapevoli che i concetti ampi si prestano ad interpretazioni diverse, in relazione alla fattispecie concreta posta in essere, ma tale diversit\u00e0 si realizza, appunto, sul piano fenomenico e non sul piano astratto e valoriale. Quando accade questo, il pericolo di una manipolazione dei valori per fini puramente politici \u00e8 elevato e un simile rischio non pu\u00f2 essere tollerato in materia di diritto penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un divieto assoluto postulato sulla base di un principio valvola come la dignit\u00e0, in materia penale, necessita di essere concretizzato, non solo perch\u00e8 si riferisce alla sfera personale dell&#8217;individuo intaccando proprio la sua dignit\u00e0, nell&#8217;accezione della propria determinazione e dello sviluppo della propria sfera psico-emotiva, ma anche nei confronti dei principi fondamentali che lo regolano e che sono proiettati al garantismo e non al giustizialismo. L&#8217;incoerenza assiologica \u00e8, ad oggi, pi\u00f9 di un sospetto e ci fa propendere per un&#8217;incapacit\u00e0 preventiva e di controllo da parte dell&#8217;apparato statale, mitigando la stessa sotto l&#8217;ombrello della dignit\u00e0. La necessit\u00e0 di garantire una tutela ampia per l&#8217;emergenza del pericolo della mercificazione della donna, infatti, non pu\u00f2 tradursi in una soluzione punitiva <em>tout court.<\/em> Anzi, proprio il divieto interno, spingendo verso altri Paesi, molti dei quali meno sviluppati con problematiche di governo del territorio ampiamente maggiori, conduce alla concretizzazione stessa del pericolo. Uno stato democratico impronta il proprio diritto penale alla necessariet\u00e0, dovendo assicurare il controllo sociale con tutti i mezzi che ha a disposizione e solo ove questo non sia possibile o funzionale si pu\u00f2 ricorrere a quest&#8217;ultimo. In altre parole, la politica criminale non pu\u00f2 saggiare il suo intervento a causa dell&#8217;incapacit\u00e0 organizzativa dello Stato apparato, n\u00e8 tanto meno pu\u00f2 fregiarsi di etica e morale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se \u00e8 vera la condizione che la norma nasce dal fatto per regolarlo, allora si deve ritenere vera anche la condizione in cui la norma non pi\u00f9 idonea e coerente al fatto\u00a0vada riformata. Si \u00e8 dato atto delle situazioni fattuali generate dall&#8217;espresso divieto di ricorrere alla maternit\u00e0 surrogata e dell&#8217;incapacit\u00e0 sistemica di assicurare una tutela organica e coerente sia in relazione al principio personalistico, sia in rapporto alle problematiche riscontrate concretamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il divieto di maternit\u00e0 surrogata, a parer di scrive, \u00e8 distonico sia nei confronti delle scelte fattuali, sia con il principio stesso della dignit\u00e0 che si prefigge, in apparenza, di voler tutelare. Al contrario, proprio l&#8217;effetto del turismo procreativo contribuisce, sensibilmente, ad aumentare il rischio che si verifichino condizioni reali di sfruttamento della donna, a causa dell&#8217;incapacit\u00e0 sistemica ed organizzativa della maggior parte degli Stati esteri, in cui \u00e8 facile ricorrere a tale pratica. Invero, l&#8217;unica forma di maternit\u00e0 surrogata che potrebbe generare un aumento del rischio dello sfruttamento della donna \u00e8 quella economica. Infatti, a fronte del principio personalistico e solidaristico che permea il nostro sistema ordinamentale, non si vede come tale pratica possa essere considerata lesiva della dignit\u00e0 della donna, a maggior ragione quando il giudizio \u00e8 svolto a priori, in astratto, senza nessuna valutazione e considerazione del fatto concreto e soprattutto, senza attribuire alcuna rilevanza all&#8217;autodeterminazione dei soggetti coinvolti. Autodeterminazione che rappresenta la massina espressione del principio di dignit\u00e0. E&#8217; la visione distorta del principio di dignit\u00e0 che, infatti, giustifica sul piano normativo il divieto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tutte le ragioni esposte, si ritiene che il divieto di maternit\u00e0 surrogata <em>tout court <\/em>si ponga in contrasto con il valore della dignit\u00e0 personale per quello che essa rappresenta realmente e non per il concetto pubblicistico idealizzato. Si auspica, dunque, il recupero della funzione personalistica della dignit\u00e0 e di converso una riforma del divieto della pratica che vada a graduare la tutela nel caso concreto attraverso una regolamentazione specifica, differenziata, improntata al rafforzamento della prevenzione con strumenti di controllo effettivi, calibrati sulla reale esigenza del caso concreto. Proprio la regolamentazione graduale si presta ad essere la miglior soluzione per risolvere i contrasti valoriali ed ermeneutici legati alla realizzazione della pratica. Proprio l&#8217;abolizione del divieto <em>tout court<\/em> permette di bilanciare realmente gli interessi contrapposti nel caso concreto, che troverebbero una soluzione certa grazie alla regolamentazione espressa. Attraverso la regolamentazione, infatti, si recupera la garanzia della certezza del diritto e la funzione personalistica del sistema normativo. Entrambi punti cardine del nostro diritto interno, ma continuamente frustrati dalle scelte politiche estremiste illiberali e antidemocratiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Note<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] Per visualizzare la distribuzione terrritoriale completa cfr https:\/\/it.euronews.com\/2018\/09\/13\/maternita-surrogata-dove-e-legale-in-europa#:~:text=Italia%2C%20Spagna%2C%20Francia%20e%20Germania,ogni%20forma%20di%20maternit%C3%A0%20surrogata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Zatti P., <em>Maternit\u00e0 e surrogazione<\/em>, in <em>La nuova giurisprudenza civile commentata<\/em>, n. 3\/2000, pp. 197 ss<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Bozzi L.,<em> Maternit\u00e0 surrogata, le ragioni del divieto e le proposte di regolamentazione: un cerchio che non si chiude, <\/em>Actualidad Jur\u00eddica Iberoamericana n\u00ba 16 bis, 6\/2022, su <a href=\"https:\/\/www.revista-aji.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/126.-Lucia-Bozzi-pp.-3318-3341.pdf\">https:\/\/www.revista-aji.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/126.-Lucia-Bozzi-pp.-3318-3341.pdf<\/a>;\u00a0Gatta G.L.,, <em>Surrogazione di maternit\u00e0 come \u201creato universale\u201d? A proposito di tre proposte di legge all\u2019esame del Parlamento<\/em>, in Riv. SistemaPenale, 2 maggio 2023;\u00a0Liberali B.,<em> Il divieto di maternit\u00e0 surrogata e le conseguenze della sua violazione: quali prospettive per un eventuale giudizio costituzionale?,<\/em>in AIC, Osservatorio costituzionale, Fasc. 5\/2019, ottobre 2019, su <a href=\"https:\/\/www.osservatorioaic.it\/images\/rivista\/pdf\/2019_5_13_Liberali.pdf\">https:\/\/www.osservatorioaic.it\/images\/rivista\/pdf\/2019_5_13_Liberali.pdf<\/a>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pulitan\u00f2 D., <em>Surrogazione di maternit\u00e0 all\u2019estero. Problemi penalistic<\/em>i; ivi, p. 2746 ss., con nota di Chibelli A., <em>La maternit\u00e0 surrogata e il diritto penale: l\u2019intervento della Corte di cassazione,<\/em> in Dir. pen. proc., 2017, p. 896 ss;\u00a0Venuti M.C., <em>Coppie sterili o infertili e coppie \u00absame-sex\u00bb. La genitorialit\u00e0 negata come problema giuridico<\/em> in <em>Rivista critica di diritto privato,<\/em> 2015, pp. 280 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Balistreri M., <em>Considerazioni bioetiche sulla riproduzione assistita e sulla maternit\u00e0 surrogata, una critica della prospettiva conservatrice, <\/em>Etica &amp; Politica \/ Ethics &amp; Politics, XXIV, 2022, 1, pp. 265-286;\u00a0Gattuso M., <em>Dignit\u00e0 della donna, qualit\u00e0 delle relazioni familiari e identit\u00e0 personale del bambino, <\/em>in riv. Questione Giustizia, 2\/2019, su https:\/\/www.questionegiustizia.it\/data\/rivista\/articoli\/621\/qg_2019-2_09.pdf<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Pezzini B.,<em> Riconoscere responsabilit\u00e0 e valore femminile: il \u201cprincipio del nome della madre\u201d nella gravidanza per altri<\/em>, in S. Niccolai e E. Olivito (a cura di), <em>Maternit\u00e0, filiazione, genitorialit\u00e0. I nodi della maternit\u00e0 surrogata in una prospettiva costituzionale<\/em>, Jovene,\u00a0 Napoli, 2017, pp. 91 ss.\u00a0Per quanto riguarda l&#8217;evoluzione del principio di ordine pubblico a tutela dei diritti fondamentali si veda Fuscaldo F., <em>In nome dell&#8217;ordine pubblico,<\/em><em> Parte I. <\/em><em>Un tuffo nel passato, il caso Taricco e i controlimiti, <\/em>riv. Economia &amp; Diritto, in corso di pubblicazione su www.economiaediritto.it<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, su cui vds. Baldini A.,<em>Cade il divieto di pma eterologa: prime riflessioni sulle principali questioni<\/em>, in Vita notarile, 2014, pp. 617 ss.; Ferrando G., <em>Autonomia delle persone e intervento pubblico nella riproduzione assistita. Illegittimo il divieto di fecondazione eterologa<\/em>, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, II, pp. 393 ss.; Basile M., <em>I donatori di gameti<\/em>, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, II, pp. 223 ss.; Ruggeri A., <em>La sentenza sulla fecondazione \u00abeterologa\u00bb: la Consulta chiude al \u00abdialogo\u00bb con la Corte Edu<\/em>, in Quaderni costituzionali, 2014, pp. 659 ss.; D\u2019Amico G., <em>La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014,<\/em> ibid., pp. 663 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Cass., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599 (pres. S. De Palma, est. A. P. Lamorgese), in Articolo 29, con nota di Schillaci A., <em>Le vie dell\u2019amore sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell\u2019atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso<\/em>, 3 ottobre 2016 (<a href=\"http:\/\/www.articolo29.it\/2016\/le-vie-dellamore-sono-infinite-la-corte-di-cassazione-e-la-trascrizione-dellatto-di-nascita-straniero-con-due-genitori-dello-stesso-sesso\">www.articolo29.it\/2016\/le-vie-dellamore-sono-infinite-la-corte-di-cassazione-e-la-trascrizione-dellatto-di-nascita-straniero-con-due-genitori-dello-stesso-sesso<\/a>); Palmeri G., <em>Le ragioni della trascrivibilit\u00e0 del certificato di nascita redatto all\u2019estero a favore di una coppia same sex<\/em>, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2017<strong>, <\/strong>p. 362<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Nel 2019 la Cassazione a S.U. ha suscitato, con la pronuncia n.12193, grande interesse in dottrina e in giurisprudenza, tanto da essere citata in numerose pronunce successive. Con la sentenza della Cassazione n. 12193\/2019 si pone in evidenza in modo innovativo un profilo della valutazione di compatibilit\u00e0 con i principi di ordine pubblico, forse rimasti all\u2019ombra delle precedenti decisioni. Tale pratica, ribadisce la Cassazione, rimasta pertanto invariata al vaglio della giurisprudenza dell\u2019ultimo quinquennio, comporterebbe una mercificazione del corpo della gestante, la quale rinuncerebbe alla propria maternit\u00e0 a favore dei committenti e per questo motivo lesiva della sua dignit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272 (pres<em>.<\/em>P. Grossi, est<em>. <\/em>G. Amato), in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicit\u00e0 <em>ex<\/em> art. 263 cc; sulla sentenza, vds.Schillaci A., <em>La Corte costituzionale e la conservazione dello status fliliationis acquisito all\u2019esterno: (molte) luci e (poche) ombre, tra verit\u00e0 biologica e interesse del minore<\/em>, in Diritti comparati, 18 gennaio 2018; Sassi A., <em>Gestazione per altri e ruolo delle azioni di stato<\/em>, in Rivista diritto e processo, 2017, pp. 272-301. (www.rivistadirittoeprocesso.eu\/upload\/Riviste\/Rivista%202017.pdf).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a>\u00a0 Luccioli G.,<em> La maternit\u00e0 surrogata di nuovo all\u2019esame delle Sezioni Unite. Le ragioni del dissenso<\/em>, in riv. Minori e Famiglia, 28.10.2022, su <a href=\"https:\/\/www.giustiziainsieme.it\/en\/news\/74-main\/129-minori-e-famiglia\/2508-la-maternita-surrogata-di-nuovo-all-esame-delle-sezioni-unite-le-ragioni-del-dissenso\">https:\/\/www.giustiziainsieme.it\/en\/news\/74-main\/129-minori-e-famiglia\/2508-la-maternita-surrogata-di-nuovo-all-esame-delle-sezioni-unite-le-ragioni-del-dissenso<\/a>;\u00a0Rossi F.,<em> Ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 8325\/2020: giusto far prevalere l\u2019interesse del minore o dell\u2019ordine pubblico?, <\/em>in riv. Famiglia, 20.05.2020, su http:\/\/www.salvisjuribus.it\/ordinanza-interlocutoria-della-cassazione-n-8325-2020-giusto-far-prevalere-linteresse-del-minore-o-dellordine-pubblico\/.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a>\u00a0 Sul punto vi sono due filoni interpretativi giurisprudenziali opposti. Il primo si allinea a tale conclusione richiamando il principio di ordine pubblico interno che erge a parametro anche la legge. Il secondo, invece, ritiene che vada applicato il concetto di ordine pubblico internazionale che riflette la tutela dei diitti fondamentali generalmente riconosciuti e per tale ragione esclude che il divieto di maternit\u00e0 surrogata possa fungere quale parametro del su detto principio, in quanto espressione della discrezionalit\u00e0 del legislatore e perci\u00f2 soggetto alle dinamiche politiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a>\u00a0 Sul concetto di determinismo in contrapposizione al libero arbitrio, si veda Fuscaldo F.<em>\u00a0 E&#8217; possibile determinare scientificamente la volont\u00e0?,<\/em>Youcanprint, 2023.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a>\u00a0 Sono molti i Paesi che hanno proceduto all&#8217;adeguamento normativo in materia di maternit\u00e0 surrogata in relazione al mutato contesto sociale. In particolare, \u00e8 molto diffusa la ricezione della pratica gratuita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a>\u00a0 Acquaviva M., <em>Perch\u00e8 la prostituzione non \u00e8 reato?, <\/em>riv. La legge per tutti, 18.09.2019, su https:\/\/www.laleggepertutti.it\/299421_perche-la-prostituzione-non-e-reato#google_vignette.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a>\u00a0 Scir\u00e8 G., <em>L&#8217;aborto in Italia:storia di una legge, <\/em>Mondadori Bruno, 2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a>\u00a0 Pastorino M., <em>Controllo all\u2019italiana. Le interruzioni di maternit\u00e0<\/em>, Bologna, Edizioni Avanti!, 1964.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a>\u00a0 Scalera A., <em>E&#8217; madre chi porta a termine la gravidanza: l&#8217;ordinanza del Tribunale di Roma sullo scambio degli embrioni, <\/em>riv. Altalex, 3.9.2014, su https:\/\/www.altalex.com\/documents\/2014\/09\/03\/e-madre-chi-porta-a-termine-la-gravidanza-l-ordinanza-del-tribunale-di-roma-sullo-scambio-di-embrioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a>\u00a0 Sul punto, vi \u00e8 chi propone l&#8217;esercizio del diritto di visita e chi invece propende per il riconoscimento del rapporto di fatto instauratosi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a>\u00a0 Mirzia R.B.<em>, Le Sezioni Unite e i figli nati da maternit\u00e0 surrogata: una decisione di sistema. Ancora qualche riflessione sul principio di effettivit\u00e0 nel diritto di famiglia, <\/em>riv. Giutizia insieme, 6.02.2023, su https:\/\/www.giustiziainsieme.it\/en\/minori-e-famiglia\/2645-le-sezioni-unite-e-i-figli-nati-da-maternita-surrogata-una-decisione-di-sistema-ancora-qualche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a>\u00a0 Concas A.,<em>Maternit\u00e0 surrogata reato universale: ok dalla camera, <\/em>riv. Diritto.it, 28.07.2023, disponibile su https:\/\/www.diritto.it\/maternita-surrogata-cedu-contro-la-trascrizione\/<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a>\u00a0 Si rammenti, che la dignit\u00e0 umana (art. 1) \u00e8 associata al diritto all&#8217;integrit\u00e0 personale, della quale il \u00ab<em>divieto di fare del corpo umano [&#8230;] una fonte di lucro<\/em>\u00bb (art. 3, comma 2) \u00e8 una delle manifestazioni. \u00c8 la dignit\u00e0 della persona, che la Corte costituzionale ha ritenuto offesa in modo \u201cintollerabile\u201d dalla maternit\u00e0 surrogata, giacch\u00e9 \u201c<em>mina nel profondo le relazioni umane<\/em>\u201d a prescindere dalla natura commerciale o altruistica dell&#8217;accordo. In entrambi i casi, infatti, tale pratica cancella il rapporto tra la donna e il figlio che porta in grembo, assimilando la prima a supporto materiale e lo stato filiale del nato a oggetto di scambio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a>\u00a0 Liberali B., <em>Il divieto di maternit\u00e0 e le conseguenze della sua violazione: quali prospettive per un eventuale giudizio costituzionale?<\/em>, in Osservatorio costituzionale, 2019, fasc. 5\u00a0 pag. 197 \u2013 219; Niccolai S., <em>Alcune note intorno all&#8217;estensione, alla fonte e alla &#8220;ratio&#8221; del divieto di maternit\u00e0 surrogata in italia<\/em> , in GenIUS, 2017, fasc. 2\u00a0 pag. 49 \u2013 59.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a>\u00a0 Danisi C., <em>Superiore interesse del fanciullo, vita familiare o diritto all\u2019identit\u00e0 personale per il figlio nato da una gestazione per altri all\u2019estero? L\u2019arte del compromesso a Strasburgo<\/em>, articolo29, 2014;\u00a0Tomasi M., <em>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Mennesson e Labassee v. Francia: diritto dei figli nati da maternit\u00e0 surrogata ad ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione da parte delle autorit\u00e0 statali<\/em>, biodiritto.org, 2014; Tonolo S.,<em> Identit\u00e0 personale, maternit\u00e0 surrogata e superiore interesse del minore nella pi\u00f9 recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo,<\/em> core.ac.uk.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a>\u00a0 Corte EDU 31 agosto 2023, causa C. contro Italia (condanna per non aver riconosciuto il legame tra la bambina nata da maternit\u00e0 surrogata nel 2019 e il padre biologico).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a>\u00a0 La Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, con un parere consultivo del 15 aprile 2019, pur avendo affermato che il diritto del minore nato da pratiche di maternit\u00e0 surrogata al rispetto della vita privata (ex art. 8 CEDU) richiede che la legislazione nazionale preveda la possibilit\u00e0 di riconoscere una relazione del minore con il cosiddetto genitore intenzionale, ha anche statuito che tale riconoscimento non deve necessariamente avvenire consentendo la trascrizione del certificato di\u00a0 nascita nei registri dello Stato, potendosi delineare anche delle soluzioni diverse\u00a0 rispettose del superiore interesse del minore (margine di apprezzamento).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a>\u00a0 La Corte si \u00e8 pronunciata sulla questione di legittimit\u00e0 dell\u2019art. 55 della legge 184\/1983 nella parte in cui, con rinvio all\u2019articolo 300 cod. civ., stabilisce che l\u2019adozione in casi particolare non induce alcun rapporto civile tra l\u2019adottato e i parenti\u00a0 dell\u2019adottante. La Corte ha rilevato questa preclusione in contrasto con il principio di parit\u00e0 di trattamento di tutti i figli, nati all\u2019interno o fuori dal matrimonio e adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli artt. 3 e 31 Cost. ed \u00e8 stato inverato dalla riforma sulla filiazione (l. 219\/2012) e dal rinnovato art. 74 cc che ha reso unico senza distinzioni, il vincolo di parentela che scaturisce dagli status filiali con la sola eccezione dell\u2019adozione del maggiorenne. Corte Cost. sentenza n. 79 del 28 marzo 2022.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a>\u00a0 Scarcella A., <em>Maternit\u00e0 surrogata: va tutelato il diritto al riconoscimento del rapporto genitore-figlio, <\/em>Altalex.com, dicembre 2022.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a>\u00a0 Legge n.219 del 2012, cos\u00ec come attuata dal d. lgs 154 del 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a>\u00a0 Cfr Chiappetta G., <em>Le sentenze della Corte Costituzonale n. 32 e n. 33 del 2021 e l&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 279 c.c, <\/em>in Minori e Famiglia, riv. Giustizia insieme, 6 giugno 2021.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Acquaviva M., <em>Perch\u00e8 la prostituzione non \u00e8 reato?, <\/em>riv. La legge per tutti, 18.09.2019.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Balistreri M., <em>Considerazioni bioetiche sulla riproduzione assistita e sulla maternit\u00e0 surrogata, una critica della prospettiva conservatrice, <\/em>Etica &amp; Politica \/ Ethics &amp; Politics, XXIV, 2022, 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Barba V., <em>Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193\/2019,<\/em> articolo29.it, 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Basile M., <em>I donatori di gameti<\/em>, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, II.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Corte eur. Dir. Uomo sez. II 27 gennaio 2015, (Paradiso e Campanelli c. Italia)), in Rivista AIC, 2015, fasc. 4.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019Amico G., <em>La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014,<\/em> ibid.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De Chiara M., <em>Il divieto di maternit\u00e0 surrogata e l&#8217;interesse del minore<\/em>, riv. Diritto e Diritti, 7.11.22.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fuscaldo F.,<em> E&#8217; possibile determinare scientificamente la volont\u00e0?,<\/em>Youcanprint, 2023.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fuscaldo F., <em>In nome dell&#8217;ordine pubblico, Parte II. La genitorialit\u00e0: un diritto a mezza via, <\/em>riv. Economia &amp; Diritto, a cura di Centro Studi di Economia e Diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fuscaldo F., <em>In nome dell&#8217;ordine pubblico, Parte III. Il matrimonio \u201csame sex\u201d nel dialogo tra le \u201cCorti\u201d, <\/em>riv. Economia &amp; Diritto, a cura di Centro Studi di Economia e Diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gatta G.L.,, <em>Surrogazione di maternit\u00e0 come \u201creato universale\u201d? A proposito di tre proposte di legge all\u2019esame del Parlamento<\/em>, in Riv. SistemaPenale, 2 maggio 2023.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gattuso M., <em>Dignit\u00e0 della donna, qualit\u00e0 delle relazioni familiari e identit\u00e0 personale del bambino, <\/em>in riv. Questione Giustizia, 2\/2019.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gattuso M., <em>Minore nato da due donne in Spagna: l\u2019atto di nascita pu\u00f2 essere trascritto in Italia<\/em>, articolo29.it, 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lecis A.M., <em>Una nuova frontiera del dialogo tra giurisdizioni: la Cassazione rimette alla Corte costituzionale una q.l.c. fondata sul parere consultivo della Corte EDU in materia di GPA<\/em>, in diritticomparati.it, 21 Maggio, 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Liberali B.,<em> Il divieto di maternit\u00e0 surrogata e le conseguenze della sua violazione: quali prospettive per un eventuale giudizio costituzionale?,<\/em>in AIC, Osservatorio costituzionale, Fasc. 5\/2019, ottobre 2019.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mastromartino F., <em>Due concetti di dignit\u00e0 per due concetti di autonomia?, <\/em>riv. Diritto e Questioni Pubbliche, fasc. 1\/Giugno\/2021.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mirzia R.B.<em>, Le Sezioni Unite e i figli nati da maternit\u00e0 surrogata: una decisione di sistema. Ancora qualche riflessione sul principio di effettivit\u00e0 nel diritto di famiglia, <\/em>riv. Giutizia insieme, 6.02.2023.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pastorino M., <em>Controllo all\u2019italiana. Le interruzioni di maternit\u00e0<\/em>, Bologna, Edizioni Avanti!, 1964.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pelissero M., <em>Surrogazione di maternit\u00e0:la pretesa di un potere punitivo universale, osservazioni sui d.d.l.A.C. 2599(Carfagna) e 306(Meloni), <\/em>in riv. DPC, sez,Diritto penale, persona e scienza, n.2\/2021.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Recinto G., <em>Con la decisione sulla c.d. maternit\u00e0 surrogata le sezioni unite impongono un primo &#8220;stop&#8221; al &#8220;diritto ad essere genitori<\/em>&#8220;, (Nota a sent. Cass. civ. sez. un. 8 maggio 2019 n. 12193), in Diritto e religioni, 2019, fasc. 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rinaldi F., <em>Giustizia, famiglia ed eguaglianza: due madri, due padri ed il &#8220;figlio dell\u2019uomo<\/em>&#8220;, in Diritti fondamentali, 2020, fasc. 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rossi F.,<em> Ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 8325\/2020: giusto far prevalere l\u2019interesse del minore o dell\u2019ordine pubblico?, <\/em>in riv. Famiglia, 20.05.2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sitografia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bin R., <em>La corte, i giuridici e la dignit\u00e0 umana, <\/em>riv. Biodiritto, su <a href=\"http:\/\/www.robertobin.it\/ARTICOLI\/editoriale_biodiritto.pdf\">http:\/\/www.robertobin.it\/ARTICOLI\/<\/a><a href=\"http:\/\/www.robertobin.it\/ARTICOLI\/editoriale_biodiritto.pdf\">editoriale_biodiritto.pdf<\/a>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fuscaldo F. <em>Certificato europeo status filiationis:coraggio o utopia?, <\/em>Altalex, 3 settembre 2023, su <a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2023\/09\/03\/certificato-europeo-status-filiationis-coraggio-utopia\">https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2023\/09\/03\/certificato-europeo-status-filiationis-coraggio-utopia<\/a>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Paruzzo F.,<em> I nati non riconoscibili: il ruolo dei giudici nella persistente inerzia del legislatore, <\/em>riv. Questione Giustizia, 9.5.2022, su\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/i-nati-non-riconoscibili-il-ruolo-dei-giudici-nella-persistente-inerzia-del-legislatore\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/i-nati-non-riconoscibili-il-ruolo-dei-giudici-nella-persistente-inerzia-del-legislatore<\/a>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Scarcella A., <em>Maternit\u00e0 surrogata: va tutelato il diritto al riconoscimento del rapporto genitore-figlio, <\/em>Altalex.com, dicembre 2022, <a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/2022\/12\/01\/maternita-surrogata-tutelato-diritto-riconoscimento-rapporto-genitore-figlio\">https:\/\/www.altalex.com\/documents\/2022\/12\/01\/maternita-surrogata-tutelato-diritto-riconoscimento-rapporto-genitore-figlio<\/a>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Schillaci A., <em>Le vie dell\u2019amore sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell\u2019atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso<\/em>, 3 ottobre 2016 (<a href=\"http:\/\/www.articolo29.it\/2016\/le-vie-dellamore-sono-infinite-la-corte-di-cassazione-e-la-trascrizione-dellatto-di-nascita-straniero-con-due-genitori-dello-stesso-sesso\">www.articolo29.it\/2016\/le-vie-dellamore-sono-infinite-la-corte-di-cassazione-e-la-trascrizione-dellatto-di-nascita-straniero-con-due-genitori-dello-stesso-sesso<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. 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