{"id":11206,"date":"2024-05-30T12:33:56","date_gmt":"2024-05-30T10:33:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=11206"},"modified":"2024-05-31T12:44:21","modified_gmt":"2024-05-31T10:44:21","slug":"e-possibile-determinare-scientificamente-la-volonta-il-neuroimaging-funzionale-per-lanalisi-della-prova-dichiarativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/e-possibile-determinare-scientificamente-la-volonta-il-neuroimaging-funzionale-per-lanalisi-della-prova-dichiarativa\/","title":{"rendered":"\u00c8 possibile determinare scientificamente la volont\u00e0? Il neuroimaging funzionale per l&#8217;analisi della prova dichiarativa"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Introduzione<\/span><strong>\u00a0<\/strong><\/h1>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il presente lavoro, si vuole affrontare il rapporto tra neuroscienze e volont\u00e0 al fine di evidenziarne i punti di contatto, per la prospettazione di un possibile connubio tra le prime e l&#8217;analisi della prova dichiarativa. A tal proposito, bisogna partire da queste considerazioni:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>non ha senso parlare di libero arbitrio in senso assoluto e generalizzante;<\/li>\n<li>non \u00e8 razionale e logico analizzare il libero arbitrio fuori dal caso concreto;<\/li>\n<li>l&#8217; uomo \u00e8 dotato di libero arbitrio;<\/li>\n<li>la volont\u00e0 umana \u00e8 un fattore deterministico;<\/li>\n<li>la volont\u00e0 umana pu\u00f2 essere determinata;<\/li>\n<li>non vi \u00e8 un rapporto di esclusione in astratto tra determinismo e libero<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un mondo relativistico, dove la conoscenza non \u00e8 assoluta e la stessa scienza, cos\u00ec come il diritto, non forniscono verit\u00e0 assolute, ogni fattore pu\u00f2 produrre effetti differenti in base ad un certo tempo e ad un certo contesto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In astratto, le neuroscienze non hanno la capacit\u00e0 di determinare la volont\u00e0 umana, ma non \u00e8 tanto analizzare le neuroscienze in s\u00e8 rileva analizzare, quanto come quest&#8217;ultime vengono impiegate e per quali fini. Tanto basta per guardare alle neuroscienze con fiducia. Se, infatti, il sistema penale funziona bene, ogni fattore esterno che possa entrare in contatto con lo stesso pu\u00f2 essere valutato e questa \u00e8 gi\u00e0 una condizione sufficiente per prospettare il maggior impiego delle neuroscienze nel procedimento penale, anche in campi dove fino ad ora questo risulta impensabile, l&#8217;analisi della prova dichiarativa. Del resto, ci si \u00e8 allontanati molto sia dalla fallacia propria delle tecniche para-scientifiche come il poligrafo, sia da un sistema penale inquisitorio disancorato dalla legalit\u00e0 e dalla giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8 soliti pensare al libero arbitrio in opposizione ad ogni forma di determinismo. Il fatto stesso di prospettare il problema tra una scelta <em>aut-aut<\/em> ci conduce ad una primissima riflessione. Siamo noi in grado di capire l&#8217;assolutezza dei fenomeni (siano essi materiali o metafisici)?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si pu\u00f2 affermare che, il mondo sia conosciuto in modo relativistico e di conseguenza ogni teoria non pu\u00f2 avere il pregio di escluderne una di senso opposto. Si pensi ad un diverbio tra due bambini sul colore di una macchina che hanno appena visto passare. Si pu\u00f2 verificare una condizione in cui entrambi concordino sul tipo di colore, ad esempio il blu, ma si pu\u00f2 verificare che uno di loro affermi che il colore sia blu ma, l&#8217;altro dica che sia azzurro. Esiste una verit\u00e0 oggettiva escludente il suo opposto, del tipo la macchina non \u00e8 qualsiasi altro colore rispetto al blu o all&#8217;azzurro? Pur ammettendo che questa condizione venisse superata in segno positivo, \u00e8 possibile affermare una verit\u00e0 oggettiva tra il colore blu o il colore azzurro? In un contesto dove operano solo quei due bambini e la macchina, gli agenti coinvolti sono due e l&#8217;oggetto di valutazione \u00e8 la macchina. Per cui si dovrebbe avere la possibilit\u00e0 di osservare quella macchina e di conseguenza propendere o per il blu o per l&#8217;azzurro. Ma tale condizione non \u00e8 sempre possibile e dunque il dilemma come dovrebbe risolversi? La macchina \u00e8 tale per cui entrambi lo riconoscono, solo che \u00e8 blu per uno dei due soggetti ed azzurra per l&#8217;altro. Dovremmo applicare il rapporto matematico della valenza del meno quanto si hanno segni opposti? Dovremmo considerare che l&#8217;una rappresentazione escluda l&#8217;altra, senza alcun riscontro obiettivo? Pare logico e intuitivo che vi siano due piani di valutazione, uno soggettivo ed uno oggettivo e che in tale contesto operino entrambi, il soggettivo per come \u00e8 stato espresso e l&#8217;oggettivo per come \u00e8 stato interpretato. Ne discende che in un mondo relativistico, perch\u00e9 potuto essere conosciuto come tale, lo sfondo su cui mantenere la discussione che seguir\u00e0, debba essere quello dell&#8217;interpretazione soggettiva e con essa quello della relativit\u00e0 dell&#8217;oggettivismo<sup>1<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Libero arbitrio<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;uomo \u00e8 libero o in quanto tale \u00e8 non libero perch\u00e9 determinato sempre e comunque dalle leggi fisiche che lo governano? Tale \u00e8 la concezione di quanti asseriscono alla tesi del libertarismo assoluto<sup>2<\/sup> o se si preferisce a quella dell&#8217;indeterminismo assoluto. L&#8217;errore di tali costrutti teorici \u00e8 insito nelle stesse presupposizioni di cui si forgiano. Infatti, se si vuole indagare l&#8217;esistenza della libert\u00e0 in relazione all&#8217;uomo, postulare un mondo indeterminato in assoluto negherebbe in radice la libert\u00e0 stessa, poich\u00e9 nemmeno l&#8217;uomo sarebbe in grado di determinare alcunch\u00e9 e si sprofonderebbe nelle anomie del <em>caos<\/em><sup>3<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin dalla sua formazione, l&#8217;uomo entra in stretto contatto con il concetto della libert\u00e0, la quale \u00e8 affrontata in una prospettiva multidimensionale e diacronica, ora come necessit\u00e0 di sopravvivenza (uomo-cacciatore), ora come conquista sociale (affrancazione dalla schiavit\u00f9 (4) ora come le libert\u00e0 (5), ora come propulsore per i diritti fondamentali (6). In tale prospettiva, la libert\u00e0 assume una connotazione dinamica perch\u00e9 si evolve con l&#8217;evolversi dell&#8217;uomo. E se cos\u00ec \u00e8, ecco che la libert\u00e0 \u00e8 sempre un concetto di relazione. L&#8217;uomo \u00e8 libero non solo in quanto tale, ma \u00e8 libero rispetto a qualcosa o a qualcuno, \u00e8 libero da qualcosa o da qualcuno, \u00e8 libero in un luogo o non in un altro, \u00e8 libero relativamente. Allora si potr\u00e0 affermare che l&#8217;uomo \u00e8 sempre libero in astratto, ma pu\u00f2 non esserlo in concreto. Si pensi alla condizione carceraria. Si pu\u00f2 affermare che tutti i carcerati non siano liberi perch\u00e9 sottoposti ad un regime di coercizione fisica? Si deve rispondere in maniera negativa. E&#8217; vero che un detenuto non \u00e8 libero di fare molte cose (viaggiare per esempio!), ma \u00e8 altrettanto vero che rimarr\u00e0 libero di farne delle altre (pensare, dormire, scrivere, parlare ecc!). L&#8217;esempio del detenuto ci \u00e8 utile per fare una nuova distinzione fondamentale sul piano concettuale, quella tra le libert\u00e0 e la possibilit\u00e0 di esercitarle. Un uomo si pu\u00f2 dire libero solo in relazione alla possibilit\u00e0 di esserlo in relazione a qualcosa o a qualcuno<sup>7<\/sup>. Per l&#8217;esempio che si \u00e8 fatto poc&#8217;anzi, la prigionia \u00e8 un fattore di coercizione che\u00a0annichilisce la libert\u00e0 di movimento, che affievolisce la libert\u00e0 di comunicazione, ma non potr\u00e0 mai annientarle in assoluto e la risposta \u00e8 nella libert\u00e0 personale stessa (articolo 13 Cost.). In ordine alla garanzia della libert\u00e0 personale, non sono ammesse le cos\u00ec dette pene eterne (l&#8217;ergastolo \u00e8 sottoposto al regime della libert\u00e0 condizionale), non sono ammesse pene e trattamenti inumani e degradanti, sono previsti tempi e modi per comunicare con le persone care, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di dedicarsi ad attivit\u00e0 varie come lo svolgimento del lavoro all&#8217;esterno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 della libert\u00e0 che ci si deve occupare allora. Ci si deve occupare dell&#8217;uomo capace di essere libero in relazione a ci\u00f2 che si sta indagando nel caso specifico, in un certo tempo e in un certo contesto. Si pensi alla domanda: Sono libero di uccidere qualcuno? In via generale, poche persone risponderebbero a brucia pelo. Quella pausa di riflessione osta alla verit\u00e0 della risposta. Infatti, si tender\u00e0 a rispondere di no, perch\u00e8 si avvertir\u00e0 il senso morale interiore ed il senso sociale della sfera relazionale. Ma la verit\u00e0 precede quel frangente che si instaura tra il momento in cui la domanda viene completamente recepita e l&#8217;insorgere del pensiero controllato. In verit\u00e0, la risposta non pu\u00f2 che essere positiva. Tale libert\u00e0 (che rappresenta sul piano valoriale la pi\u00f9 forte) non \u00e8 scalfita nella sua essenza, cos\u00ec come non lo sono tutte le libert\u00e0 interiori. Per comprende il vero senso della libert\u00e0 allora, bisogna cambiare la domanda, che diventa: abbiamo il diritto di uccidere qualcuno? In questo caso non ci si sar\u00e0 alcuna pausa, perch\u00e8 la risposta \u00e8 imminente ed \u00e8 negativa. Ma questo dato ci deve fare riflettere. Abbiamo la libert\u00e0 di uccidere, ma non il diritto di uccidere (in tale ragionamento non si includono quei casi in cui \u00e8 necessario uccidere per difendere la propri\u00e0 o l&#8217;altrui incolumit\u00e0 perch\u00e8 si tratterebbe appunto di esercizio del diritto di difendersi e non del diritto di uccidere)<sup>8 <\/sup>ed allora ci si deve chiedere il perch\u00e8 si uccide e nello stesso tempo il perch\u00e8 non lo si fa. La differenza tra le due condizioni appena esposte, la si rinviene nello stesso potere di scegliere e che implica la libert\u00e0 di farlo e di non farlo. Non si pu\u00f2 pensare che la sola minaccia di una pena detentiva severa (come l&#8217;ergastolo) sia in grado di agire come fattore determinante la non scelta di uccidere, nel caso contrario non si registrerebbe alcuno omicidio. Si pu\u00f2 per\u00f2 affermare che in via generale non esiste un diritto di uccidere. Infatti, avere il diritto di uccidere vorrebbe dire ritornare allo stato di natura<sup>9<\/sup> dove il mondo \u00e8 sorretto solo dalle leggi naturali e non a quelle dell&#8217;uomo stesso (norme). Anche le leggi naturali operano dall&#8217;esterno, ma queste seguono i criteri della forza e non quelli della giustizia. In altre parole, nonostante il mondo agisca sulla basi di leggi deterministiche, l&#8217;uomo in relazione agli altri individui si troverebbe in una condizione di partenza basata sull&#8217;uguaglianza e da tale condizione egli \u00e8 capace di effettuare delle scelte d&#8217;azione, che sono in grado di modificare il corso degli eventi che era stato determinato dalle leggi della fisica. In buona sostanza l&#8217;uomo \u00e8 un fattore che determina, cos\u00ec come lo \u00e8 la natura ed in tal senso in un corso di eventi, egli pu\u00f2 essere in grado di determinare quale produrre. E&#8217; in questo senso che si pu\u00f2 affermare che l&#8217;uomo \u00e8 dotato di libero arbitrio. La volont\u00e0 umana non \u00e8 un fattore che \u00e8 avulso dalle leggi deterministiche, ma \u00e8 essa stessa una delle leggi deterministiche<sup>10<\/sup> e sar\u00e0 in grado di fungere da causa escludente gli altri fattori, solo quando si trover\u00e0 in una posizione di pari forza rispetto alle altre leggi<sup>11<\/sup>. E&#8217; questo, ad avviso di chi scrive, il concetto centrale che si deve osservare quando si esamina il libero arbitrio. L&#8217;uomo \u00e8 capace di libero arbitrio quando pu\u00f2 autodeterminarsi e pu\u00f2 autodeterminarsi quando la sua volont\u00e0 \u00e8 pi\u00f9 forte dagli altri fattori determinanti<sup>12<\/sup> che co-agiscono insieme a lui, nella determinazione dell&#8217;evento finale o nella realizzazione di una certa condotta, a prescindere dalla produzione o meno di un certo evento. Tale \u00e8 il fondamento della teoria retribuzionistica di Carrara, secondo il quale la pena debba indirizzarsi solo nei confronti dei soggetti che hanno scelto di delinquere (adesione psicologica al fatto di reato e realizzazione dello stesso), proprio perch\u00e8 l&#8217;uomo \u00e8 in grado di compiere libere scelte di azione (uomo come essere dotato di libero arbitrio). Ne consegue che chi non \u00e8 in grado di compiere libere scelte di azione, non pu\u00f2 essere ritenuto punibile perch\u00e8 non colpevole<sup>13<\/sup>. L&#8217;articolo 85<sup>14<\/sup> del codice penale fissa tale condizione ed infatti stabilisce che \u201c<em>nessuno pu\u00f2 essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui l&#8217;ha commesso non era imputabile<\/em>\u201d e specifica che \u201c<em>\u00e8 imputabile chi ha la capacit\u00e0 di intendere (si deve precisare che con il termine intenzione si vuole indicare la capacit\u00e0 di comprensione che \u00e8 cosa diversa dall&#8217;intenzionalit\u00e0) e di volere<\/em>\u201d. L&#8217;imputabilit\u00e0<sup>15, <\/sup>dunque, \u00e8 la base di partenza che legittima l&#8217;indagine sull&#8217;elemento psicologico del reato, che poi proseguir\u00e0 con la verifica della sussistenza dello stesso (dolo, colpa, preterintenzione). Da tale norma si pu\u00f2 comprendere come l&#8217;autodeterminazione appartenga a tutti, ma solo chi \u00e8 in grado di autodeterminarsi pu\u00f2 esercitarla.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Determinismi<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il problema del libero arbitrio emerse in tempi antichi a causa della correlazione tra la libert\u00e0 dell&#8217;uomo ed il determinismo, inteso come determinismo fisico (naturale o biologico), determinismo psicologico (bio- psichico), determinismo teologico (commistione tra Dio e natura) e determinismo fatalista (derivante dal caso o dal caos). L&#8217;errore fondamentale che si cela all&#8217;interno di ogni forma di determinismo, \u00e8 quello di pensarlo in maniera assoluta. Infatti, se si pensa al determinismo assoluto naturale, non vi \u00e8 spazio alcuno per qualsiasi altra forma di determinismo, perch\u00e8 tutto dipenderebbe dalle leggi naturali e cos\u00ec via. Se si ragiona in termini relativistici, invece, si riescono ad apprezzare tutte le forme deterministiche cui si \u00e8 fatto cenno poc&#8217;anzi, poich\u00e9 ognuna avr\u00e0 causa propria e di conseguenza saranno tutte vere. Altro discorso \u00e8 l&#8217;individuazione dell&#8217;essenza deterministica. Ci si riferisce al cosa sia il determinismo e se questo possa essere descritto come un fattore costrittivo. Si pensi ad una malattia neurale che renda un individuo incapace di ragionare. In tal caso, la malattia \u00e8 un fattore costrittivo perch\u00e8 azzera la capacit\u00e0 di ragionare di tale individuo. Adesso si pensi ad un uomo minacciato di fare o non fare qualcosa, da un altro uomo che utilizza una pistola contro di lui. In tale caso si pu\u00f2 affermare che l&#8217;uomo minacciato sia privo di libero arbitrio?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Potenzialmente l&#8217;uomo minacciato potrebbe non acconsentire ad alcunch\u00e8 e correre il rischio di essere ferito o ucciso o di subire qualche altro male ingiusto. Si ponga il caso in cui l&#8217;uomo minacciato scelga di non opporsi alla minaccia dell&#8217;uomo armato di pistola e riesca a colpirlo disarmandolo e mettendolo in fuga. In tale esempio si pu\u00f2 affermare che l&#8217;uomo minacciato abbia esercitato la propria capacit\u00e0 di autodeterminarsi, perch\u00e8 libero era il suo arbitrio. Si pensi sempre allo stesso esempio ma, questa volta con effetti diversi per l&#8217;uomo minacciato, il quale si oppone e rimane ferito o ucciso. Anche in questo esempio l&#8217;uomo ha esercitato la propria capacit\u00e0 di scelta. Da ultimo, si pensi che l&#8217;uomo minacciato acconsenta alle minacce e faccia o non faccia quella cosa, che l&#8217;uomo armato gli ha costretto di fare o di non fare. In tal caso si dovrebbe pensare che l&#8217;uomo minacciato non abbia il libero arbitrio? Sarebbe una conclusione errata, perch\u00e8 la stessa sarebbe determinata solo dagli effetti diversi prodotti dalle condizioni che si sono verificate nell&#8217;ultimo esempio. In realt\u00e0, quell&#8217;uomo ha scelto considerando pi\u00f9 fattori e probabilmente, affrontando nella sua mente ogni possibile conseguenza a cui si \u00e8 fatto riferimento nei tre esempi riportati. In questo caso, \u00e8 corretto pensare all&#8217;uomo che minaccia un altro uomo, con una pistola, come un fattore costrittivo? Se si pensa che un fattore costrittivo annienti il libero arbitrio, allora la risposta dovr\u00e0 essere negativa. Se invece si pensa allo stesso come un fattore deterministico, allora la risposta sar\u00e0 positiva, poich\u00e9 il libero arbitrio non \u00e8 stato annientato. Ne consegue che non ogni fattore costrittivo \u00e8 in grado di annientare il libero arbitrio e che non ogni fattore costitutivo \u00e8 in grado di determinare una scelta di azione e se questo \u00e8 vero, non \u00e8 vero che costrizione e libero arbitrio si annullino reciprocamente. Se, infatti, pi\u00f9 fattori deterministici interagiscono nel medesimo tempo e nelle medesime circostanze, saranno tutti fattori causali, a meno che uno di questi non assuma una forza tale da superare la forza degli altri fattori concorrenti e risultare in tal modo la sola causa. Ne consegue che il libero arbitrio non \u00e8 annichilito per il solo fatto di concorrere con altri fattori deterministici<sup>16<\/sup>. Allo stesso tempo, \u00e8 vero pure che nel caso concreto il libero arbitrio possa ritrovarsi fortemente limitato o azzerato a causa della forza indomabile di un altro fattore. In definitiva, la volont\u00e0 pu\u00f2 essere cos\u00ec forte da domare tutti gli altri fattori deterministici, che concorrono con essa, in un certo tempo ed in un certo contesto, cos\u00ec come pu\u00f2 essere determinata dai medesimi, quando questi ultimi assumano una carica dominante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Neuroimaging<\/em> e valutazione della prova dichiarativa<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello studio del fenomeno criminale, la ricerca della verit\u00e0 delle dichiarazioni rilasciate dall&#8217;autore di un reato, ricopre un ruolo di grande attenzione. Gi\u00e0 in tempi molto lontani sono state studiate e sviluppate tecniche finalizzate all&#8217;identificazione della menzogna<sup>17<\/sup>. Erano assai diffuse tecniche legate a credenze popolari di origine mistica e\/o fatalista che, in alcuni casi, assumevano i caratteri della tortura, anch&#8217;essa spesso utilizzata per costringere i sospettati a confessare<sup>18<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sugli sviluppi degli esperimenti di Eristrato, nel 1581 Galileo Galilei invent\u00f2 il Pulsilogium<sup>19<\/sup> (una scoperta importante per la misurazione del battito cardiaco avente valenza scientifica). Confermando i risultati raggiunti dal medico greco, maggiore era l&#8217;emozione avvertita, maggiore era la frequenza del battito cardiaco. Nel corso del tempo, con lo sviluppo di tecniche sempre pi\u00f9 sofisticate e calibrate sul funzionamento del corpo umano (misurazione delle funzioni psico-fisiologiche), si \u00e8 giunti all&#8217;invenzione del poligrafo<sup>20<\/sup> che, \u00e8 stato applicato, sin dalla sua introduzione, per rilevare la menzogna. Il poligrafo ed in genere tutti i metodi per la ricerca scientifica della menzogna, si basano sull&#8217;idea di fondo che quando un soggetto mente, avverte una certa carica emotiva (pi\u00f9 o meno intensa). Il coinvolgimento emotivo a cui \u00e8 sottoposto un soggetto che risponde mentendo \u00e8 dipeso dall&#8217;impegno, dalla concentrazione necessaria, dalla resistenza psico-fisica che lo stesso deve mettere in atto, per rendere credibile la sua versione e non essere quindi scoperto<sup>21<\/sup>. Il problema non \u00e8 tanto che tali tipi di test funzionano secondo logiche statistiche e di conseguenza non sono infallibili<sup>22<\/sup>, poich\u00e8 l&#8217;intera scienza \u00e8 fallibile e si ragiona in termini probabilistici. Il problema \u00e8 tosto, nella validit\u00e0 dei risultati in relazione ai presupposti di partenza. Infatti, sono molti gli studi psicologici che, gi\u00e0 a partire dagli anni &#8217;70, hanno dimostrato che \u00e8 possibile controllare la propria sfera emotiva (falso negativo), a maggior ragione quando ci si allena in tal senso<sup>23<\/sup>. Di converso, le reazioni emotive non sarebbero idonee per essere generalizzate, perch\u00e9 strettamente connesse alla sfera individuale, tale per cui un soggetto potrebbe rispondere positivamente (falso positivo) a domande pertinenti, solo per l&#8217;alto livello di ansia o emotivit\u00e0 che appartengono alla propria personalit\u00e0 e che nulla hanno a che vedere con l&#8217;implicazione o meno nel caso legale trattato<sup>24<\/sup>. In uno Stato come l&#8217;Italia, che fonda il proprio sistema penale sulla massima garanzia della libert\u00e0 personale, cos\u00ec come stabilito dalla Costituzione, l&#8217;ingresso di strumenti para-scientifici come il poligrafo, crea non poche perplessit\u00e0 e resistenze. Si pensi all&#8217;importanza dell&#8217;autodeterminazione, posta a fondamento della responsabilit\u00e0 penale, che pu\u00f2 essere inficiata e compromessa dall&#8217;impiego di tecniche come quella del poligrafo. Ma le neuroscienze sono altra cosa rispetto a tali tipi di strumenti. Infatti, allo stato attuale, non sorgono dubbi sulla validit\u00e0 scientifica delle neuroscienze e, tra queste, sulla validit\u00e0 del <em>neuroimaging<\/em>. Di conseguenza, non si discute sulla loro validit\u00e0 processuale, intesa in termini di oggettivit\u00e0 del metodo. Cosa diversa, \u00e8 il margine di valutazione che tali tecniche assumono in relazione al tipo di esame svolto e al tipo di attivit\u00e0 legale a cui sono funzionali. Infatti, lo stesso dato scientifico pu\u00f2 essere ritenuto valido o meno a seconda del dato processuale che si vuole verificare. Un conto \u00e8 diagnosticare una lesione cerebrale, un altro \u00e8 diagnosticare la presenza di un gene particolare che pu\u00f2 assumere rilevanza in termini di cattiva formulazione del pensiero (volont\u00e0) e dell&#8217;azione che da questo scaturisce. Si ragiona in termini di peso in relazione al grado di oggettivit\u00e0 di un certo risultato. Ci\u00f2 che risulta sottovalutato, ad avviso di chi scrive, \u00e8 il funzionamento del sistema processuale stesso e con esso la funzione svolta dal giudice. Infatti, a volte ci sfugge che il processo non \u00e8 mai incentrato sulla verit\u00e0 assoluta, ma appunto segue la logica della verit\u00e0 processuale (25), che a sua volta si basa sul metodo dell&#8217;inferenza (26) e sul metodo dell&#8217;induzione (27). Quando si sente parlare, soprattutto in ambito penale, della c.d. prova regina (28) (si pensi alla confessione e alla testimonianza), si commette l&#8217;errore di pensare che quella prova, sia la sola a dimostrare un certo risultato processuale. La realt\u00e0 ci dimostra che non \u00e8 mai cos\u00ec, anzi la maggior parte delle volte i processi si scardinano intorno ad una serie di prove indiziarie (29) (indizi gravi, precisi e concordanti). Questo dato non ci deve sconvolgere e certamente non vi \u00e8 alcuna violazione delle regole processuali che, anzi lo ammettono. La base \u00e8 abbastanza intuibile. Tornare indietro non si pu\u00f2 e raramente si dispone di un dato che possa ricostruire perfettamente la dinamica di un caso (video-riprese) e, quando lo si dispone, non vi \u00e8 alcun automatismo perch\u00e9, il processo si fonda sul contraddittorio tra le parti (possibilit\u00e0 di contrastare una risultanza probatoria) ed inoltre ogni prova deve comunque essere valutata dal giudice (30) (analisi del caso concreto attraverso il confronto probatorio calato nel contesto di riferimento) che \u00e8 libero, secondo un metodo logico-razionale-legale, nel suo convincimento (di cui dar\u00e0 dimostrazione attraverso la motivazione della sentenza). Per capire tale dinamica, si pu\u00f2 fare riferimento all&#8217;annoso dibattito sul nesso di causalit\u00e0 (dibattito mai sopito del tutto) che sembra aver trovato un risultato solido con la pronuncia Franzese. Ecco, in tale dibattito scientifico-penalistico, si \u00e8 lavorato molto sull&#8217;analisi del grado probabilistico, in relazione alla rilevanza di un certo dato nella dinamica causale di un certo evento avente rilevanza giuridica. Sul punto, vi era chi propendeva per una certezza probabilistica tendente al 100% (31) (Federico Stella su tutti) e chi, invece, avvedutosi della mancata possibilit\u00e0 di un simile\u00a0risultato (in particolare Marcello Gallo (32)), calava il giudizio sull&#8217;analisi del caso concreto applicando i criteri razionali e logici propri della valutazione processuale che \u00e8 chiamato a svolgere il giudice (credibilit\u00e0 logica). Per ci\u00f2 che ci riguarda rilevano due dati:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; la struttura stessa del processo segue un metodo probabilistico;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; non esiste una prova che possa avere un&#8217;evidenza assoluta in generale, ma solo un&#8217;evidenza calata nel caso concreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne consegue che un certo dato o una certa tecnica o un certo sapere ,non pu\u00f2 essere escluso a priori dal circuito processuale solo perch\u00e8 non vi \u00e8 una certezza oggettiva generale e quasi assoluta, perch\u00e9 il processo questo non lo richiede. Gli stessi criteri Daubert, ripresi dalla sentenza Cozzini, non si riferiscono al raggiungimento di un risultato assoluto, si parla di accettazione scientifica generale, ma tale dato non \u00e8 rilevante se preso singolarmente, risulta valido se posto in relazione ad una particolare tecnica o scoperta, risultando avvalorati anche gli altri criteri che puntano pi\u00f9 sul dato concreto. Ad esempio, l&#8217;analisi dei casi giudiziari legati al processo causale, in relazione a sostanze tossiche come l&#8217;amianto e l&#8217;insorgenza di malattie polmonari mortali, esprimono quanto fino ad ora esposto. Nel panorama scientifico non vi \u00e8 ancora una scoperta certa sulla causa dei tumori (33), vi sono per\u00f2 dati statistici i quali devono essere correlati all&#8217;analisi del caso specifico nella sua interezza. Ragionando in termini di evidenza scientifica, tutti i processi legati a tale nesso, non dovrebbero nemmeno cominciare. Ma non \u00e8 cos\u00ec. Infatti, sia la struttura che il funzionamento di tali tecniche, rispondono ai parametri propriamente scientifici, sia in termini di oggettivit\u00e0 del metodo e sia in termini di attendibilit\u00e0 dei risultati. La questione, allora, si sposta sul tipo di dato che si sottopone all&#8217;analisi neuroscientifica, in relazione alle regole propriamente penali-processuali. In sostanza, bisogna capire se \u00e8 vero che tali tecniche possano compromettere il libero arbitrio dell&#8217;individuo che vi \u00e8 sottoposto. E&#8217; qui che rileva il rapporto tra neuroscienze e libert\u00e0 morale. Sul punto, si devono analizzare due condizioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-le neuroscienze operano come fattore costrittivo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; le neuroscienze operano come fattore descrittivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La soluzione \u00e8 presto detta. Le tecniche neuroscientifiche si pongono su un piano diverso rispetto a quello in cui opera la volont\u00e0. Infatti, le stesse possono operare in una fase che precede la formazione della volont\u00e0 in ottica predittiva (dati alcuni fattori esterni e date alcune reazioni fisio-psicologiche, si possono prevedere certi risultati) (34) o in una fase concomitante\/susseguente in ottica descrittiva (dati certi rilevamenti si registrano certi risultati). Ne consegue, che non ci possa essere alcuna interferenza tra tecniche neuroscientifiche e libero arbitrio (inteso come volont\u00e0).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diverso \u00e8 il ragionamento, se si pongono in relazione le tecniche neuroscientifiche con la loro capacit\u00e0 di influenzare la volont\u00e0 umana. Tale condizione risulta certamente vera e non per questo se ne pu\u00f2 ricavare un giudizio negativo in merito alla validit\u00e0 delle neuroscienze. Infatti, \u00e8 la stessa interazione tra l&#8217;uomo e l&#8217;ambiente che lo circonda a fornire la certezza che l&#8217;uomo sia continuamente sottoposto ad influenze esterne. Non \u00e8 tanto il mezzo impiegato che influisce su quest&#8217;ultima, ma il modo in cui tale mezzo viene impiegato. Si pensi ad una confessione che venga rilasciata dopo un&#8217;incalzante ed estenuante interrogatorio (famoso \u00e8 il caso di Amanda Knox (35)). In tale caso ed in ogni altro caso, anche la confessione deve superare il vaglio dell&#8217;attendibilit\u00e0 e dunque soggiace alla valutazione del giudice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">4. Conclusione<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le neuroscienze non sono in grado in astratto di poter determinare la volont\u00e0 umana, possono esserlo nel caso concreto, in un certo tempo ed in un certo contesto, cos\u00ec come ogni altro fattore dotato di tale capacit\u00e0. Questo dato, a fronte dei risultati ottenuti e dei contributi gi\u00e0 forniti, non \u00e8 pi\u00f9 sufficiente per continuare a negare alle neuroscienze l&#8217;ingresso nel procedimento penale. Ogni fattore che si inserisce in quest&#8217;ultimo, infatti, \u00e8 posto in relazione e non assurge mai ad unico parametro di valutazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 dunque scorretto prospettare un sempre maggiore impiego delle neuroscienze nel campo penale e, a fronte di quanto affrontato, tale risultato \u00e8 auspicabile perch\u00e8 ogni tipo di progresso scientifico che abbia gli elementi per essere definito, appunto, scientifico, pu\u00f2 solo fornire un contributo apprezzabile. Non vi \u00e8 dubbio che le tecniche neuroscientifiche possano esercitare una certa pressione nel soggetto che vi \u00e8 sottoposto, ma ragionando in termini di tale effetto, ogni fattore pu\u00f2 essere in grado di produrlo. Per tale ragione, non ha molto senso logico continuare a sviluppare giudizi aprioristici sulle neuroscienze, anzi \u00e8 del tutto incoerente con la ratio stessa della funzione penalistica. Il perch\u00e8 \u00e8 insito nella loro funzione. Infatti, le\u00a0neuroscienze possono essere impiegate per prevedere il compimento di un certo comportamento o una certa azione e\/o possono rivelare la causa di un certo comportamento o una certa azione gi\u00e0 commessa. Sul punto \u00e8 bene ricordare, che si procede sempre in termini di probabilit\u00e0 e che non si \u00e8 in grado ancora di pervenire ad una certezza assoluta e non si sa se mai la si otterr\u00e0 e tale dato non \u00e8 un difetto delle neuroscienze, ma \u00e8 una condizione che insita nella conoscenza umana, sia essa puramente scientifica, che giuridica. Tanto basta a non differenziare i risultati raggiunti da tali tecniche, rispetto a quelli ottenibili dall&#8217;impiego di mezzi scientifici classici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Note<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>1 <\/sup>Rothacker E., <em>Uomo tra <\/em><em>dogma e storia. Non \u00e8 tutto relativo, <\/em>pag. 105, Armando Editore, 2009 (sull&#8217;incapacit\u00e0 assolutistica dell&#8217;oggettivismo scientifico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>2 <\/sup>Sono tesi per lo pi\u00f9 basate sull&#8217;idealismo puro. L&#8217;uomo \u00e8 libero in assoluto perch\u00e9 lo \u00e8 lo spirito di cui esso \u00e8 formato e che trascende il corpo (<em>la meccanica<\/em>). Mondin B., Vol. 96, No. 1, L&#8217;incontro con Dio: Gli ostacoli odierni: materialismo ed edonismo, Edizioni Studio Domenicano, 1993<em>, <\/em>pp. 155-169; Cfr. Principe S., <em>Fichte. La condizionalit\u00e0 estetica della filosofia trascendentale, <\/em>Diogene Edizioni, 10.10.2013, pag.102 ss; Granata G., <em>Fichte, Schelling, Hegel, <\/em>Alpha Test, 2005.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>3 <\/sup>Monzani M., Benatti F., <em>Criminologia, psicologia investigativa e psicopedagogia forense<\/em>, pag.48, libreriauniversitaria.it, 2015, sul concetto di anomia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>4 <\/sup>Berdjaev N., <em>Schiavit\u00f9 e libert\u00e0 dell&#8217;uomo, <\/em>Bompiani, 2010<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>5<\/sup> Della Casa A., <em>L&#8217;equilibrio<\/em><em> liberale storia, pluralismo e libert\u00e0 in Isaiah Berlin<\/em>, Guida, 2014; Della Casa A., <em>Isaiah Berlin<\/em>, Rubbettino Editore, 10.04.2018;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Maimone V., <em>La societ\u00e0 incerta, liberalismo, individui e istituzioni nell&#8217;era del pluralismo, <\/em>Rubbettino, 2002<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>6 <\/sup>Bobbio N., <em>L&#8217;et\u00e0 dei diritti, <\/em>Einaudi, 14.01.2014; Politi F., <em>Libert\u00e0 costituzionali e diritti fondamentali, <\/em>Giappichelli, 2016; Redazioni S., <em>La convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, <\/em>Edizioni Giuridiche Simone, 2009.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>7 <\/sup>Rum A. L., <em>Per la Corte Costituzionale, la misura della quarantena obbligatoria \u00e8 istituto che limita la libert\u00e0 di circolazione e non la libert\u00e0 personale, <\/em>riv. Il diritto amministrativo, n. 3, 09.2023, <a href=\"http:\/\/www.ildirittoamministrativo.it\/\">www.ildirittoamministrativo.it<\/a><a href=\"http:\/\/www.ildirittoamministrativo.it\/\">,<\/a> consultato in data 19.03.2023.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>8 <\/sup>Art. 52 c.p. Legittima difesa, art.54 c.p., Stato di necessit\u00e0, tutte su <a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/\">www<\/a><u>.<\/u><a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/\">brocardi.it<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>9 <\/sup>Schiavi M. Ciobanu V., <em>Stato e societ\u00e0 nella crisi del moderno. Una riflessione sui classici della teoria politica da Thomas Hobbes a Hannah Arendt, Centro Studi Campostrini, 2007<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>10 <\/sup>Sciascia P., <em>La dottrina della volont\u00e0 nella psicologia inglese, dall&#8217;Hobbes fino ai tempi nostri studio storico-critico, <\/em>Tip. dir. da G. Spinato, dig. 15.01.2009, pubb. 1895, sulla contrapposizione tra volont\u00e0 deterministica e determinismo puro, pag. 73<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>11 <\/sup>Concezione sviluppata dall&#8217;autore di questo libro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>12 <\/sup>De Caro M., Lavazza A., Sartori G., <em>Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il libero arbitrio, <\/em>Codice edizioni, Torino, 2010. <em>La gran parte degli autori che partecipano oggi al dibattito, tuttavia, concorda nel ritenere che il libero arbitrio presupponga\u00a0\u00a0\u00a0 due condizioni: che all\u2019agente si prospettino diversi corsi d\u2019azione alternativi e che la scelta tra tali corsi non avvenga casualmente (non sia cio\u00e8 il prodotto di fattori fuori dal controllo dell\u2019agente), ma dipenda da una sua autonoma e razionale determinazione.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>13 <\/sup>Lusa V., Pecora B., <em>Dissertazioni criminologiche nell\u2019Italia pre e post unitaria, Aspetti teorici e pratici e loro valenza nel processo penale, <\/em>Key Editore, 2005, sullo sviluppo della criminologia come scienza, il pensiero illuminista e la pena come retribuzione secondo la scuola classica, sul fondamento del libero arbitrio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>14 <\/sup><a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/\">w<\/a><a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/\">ww.brocardi.it<\/a><a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/\">,<\/a> Rubricato capacit\u00e0 di intendere e di volere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>15 <\/sup>D&#8217;Agostino F., <em>Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale? Atti del Convegno nazionale dell&#8217;U.C.C.I. (Pavia, 5-7 dicembre 2009), <\/em>Giuffr\u00e8, 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>16 <\/sup>Merzagora Betsos I., <em>De Servo arbitrio, ovvero: le neuroscienze ci libereranno dal pesante fardello della libert\u00e0?<\/em>, Rassegna Italiana di Criminologia \u2013 1\/2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>17 <\/sup>Palma A.,U., <em>Le \u201cprove di verit\u00e0\u201d e la libert\u00e0 morale del dichiarante, <\/em>in Archivio Penale, 2020, n.1, pp.9 ss., sulle tecniche impiegate per rilevare la menzogna, <u>https:\/\/archiviopenale.it\/File\/D<\/u>, consultato in data 17.04.2023.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>18<\/sup> Bianchi A., Gulotta G., Sartori G., <em>Manuale <\/em><em>di neuroscienze forensi, <\/em>Giuffr\u00e8, 2009, pp. 235 ss., sull&#8217;utilizzo della tortura come strumento investigativo e come pena; Cassese A., <em>I diritti umani oggi, <\/em>Editori Laterza, 1.09.2015; Luparia L., Marchetti P., Selvaggi N., <em>Confessione, liturgie della verit\u00e0 e macchine sanzionatorie. Scritti raccolti in occasione <\/em><em>del <\/em><em>Seminario di studio sulle &#8216;Lezioni di Lovanio&#8217; di Michel Foucault, <\/em>Giappichelli, 21.05.2015; Scott G.R., <em>Storia della tortura, <\/em>Mondadori, 25.07.2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>19 <\/sup>Righini Bonelli M.L., <em>Vita di Galileo, <\/em>Nardini: centro internazionale del libro, 1974, pag. 42.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>20 <\/sup>Andreoli A., <em>Identit\u00e0 alla prova la controversa storia del test del DNA tra crimini, misteri e battaglie legali<\/em>, Sironi, 2009, pag. 39; De Ceglia F.P., Dibattista L., <em>Il bello della scienza, intersezioni tra storia, scienza e arte<\/em>, Franco Angeli, 2013, pag. 48.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>21 <\/sup>Profeti M.G., <em>La menzogna, <\/em>Alinea, 2008, pp. 512 ss. Sulle attivit\u00e0 cognitive poste in essere nell&#8217;azione del mentire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>22 <\/sup>Garofano L., Pensieri M.G., <em>La falsa giustizia, La genesi degli errori giudiziari e come prevenirli, <\/em>Infinito Edizioni, 18.06.2019, sugli errori nelle tecniche di indagine e durante le interviste.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>23 <\/sup>Caso L., Vrij A., <em>L&#8217;interrogatorio giudiziario e l&#8217;intervista investigativa. Metodi e tecniche di conduzione, <\/em>Il Mulino, 2009, sull&#8217;intervista giudiziaria in genere; De Cataldo Neuburger L., Gullotta G., <em>Trattato della menzogna e dell&#8217;inganno, <\/em>Giuffr\u00e8<em>, <\/em>1996, pp.244 ss.; Pais S., Perrotta G., <em>L&#8217;Indagine Investigativa. Manuale Teorico-Pratico, <\/em>Primiceri Editore, 2015, pag. 348, sull&#8217;intervista in sede di interrogatorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>24 <\/sup>Rivista di diritto processuale penale, Vol.n.3, A. Giuffr\u00e8, 1956, pp. 205 ss. Sulle problematiche in ordine all&#8217;attendibilit\u00e0 di tali tipi di test in relazione alla sfera emotiva del soggetto esaminato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>25 <\/sup>Incampo A., Garofoli V., <em>Verit\u00e0<\/em> <em>e<\/em> <em>processo<\/em> <em>penale, <\/em>Giuffr\u00e8, 2012; Parpaglia P.P., <em>Verit\u00e0 processuale, <\/em>Edizioni La Zattera, 2015; Tuzet G., <em>Filosofia della prova giuridica, <\/em>Giappichelli, 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>26 <\/sup>Conte M., Gemelli M., Licata F., <em>Le prove penali, <\/em>Giuffr\u00e8, 2011, pag. 354; Ferrua P., <em>La prova nel processo penale.Volume 1, <\/em>G. Giappichelli, 2015, pag. 78; Pascali V., <em>Causalit\u00e0 ed inferenza nel diritto e nella prassi giuridica, <\/em>Giuffr\u00e8, 2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>27 <\/sup>Fallone A., <em>Il<\/em> <em>processo<\/em> <em>aperto,<\/em> <em>il<\/em> <em>principio di<\/em> <em>falsificazione<\/em> <em>oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale \u00b7 Numero 60, <\/em>Giuffr\u00e8, 2012, pag. 22;\u00a0Traversi A., <em>La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie, <\/em>Giuffr\u00e8, 2009, pag. 80.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>28 <\/sup>Angeletti R., <em>Le invalidit\u00e0 nel processo penale, <\/em>G. Giappichelli editore, 2017, pag. 319;\u00a0Carlizzi G., Tuzet G., <em>La prova scientifica nel processo penale, <\/em>Giappichelli, 11.12.2018, pag. 65; De Cataldo Neuburger L., <em>La prova scientifica nel processo penale, <\/em>CEDAM, 2017, pag. 35.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>29 <\/sup>Belloni E., <em>La prova indiziaria nel processo penale italiano, <\/em>C. dell&#8217;Avo, pubb.1902, dig. 22.02.2008; Naimoli C., <em>Principio di falsificazione tra prova indiziaria e prova scientifica riflessioni sul caso Garlasco e M. Kercher, <\/em>Pacini Giuridica, 2017; Riziero A., <em>Il processo indiziario, <\/em>Giappichelli, 4.03. 2021; Russo V., Abet A., <em>La<\/em> <em>prova<\/em> <em>indiziaria<\/em> <em>e il<\/em><em> \u00abgiusto processo\u00bb. L&#8217;art. 192 c.p.p. e la legge 63\/2001, <\/em>Jovene, 2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>30 <\/sup>Carcaterra G., <em>Presupposti e strumenti della scienza giuridica, <\/em>Giappichelli, 2012, pp. 245ss.; Daniele M., <em>Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, <\/em>G. Giappichelli, 2009; Deganello M., <em>I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto giurisprudenziale, <\/em>Giappichelli, 2005.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>31 <\/sup>Canzio G., Donati L.L., <em>Prova scientifica e processo penale, <\/em>Cedam, 17.05.2022; Gianti D., Monateri P. G., Balestrieri M., <em>Causazione e giustificazione del danno, <\/em>Giappichelli, 2016, pp. 98ss., sulla teoria di Federico Stella inerente al grado di probabilit\u00e0 accettabile per provare il nesso causale; Guerrieri T., <em>Studi monografici di diritto penale. Percorsi ragionati sulle problematiche di maggiore attualit\u00e0, <\/em>Halley, 2007, pp.85 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>32 <\/sup>Bartoli R., <em>Il problema della causalit\u00e0 penale, dai modelli unitari al modello differenziato, <\/em>Giappichelli, 2010, sul confronto delle teorie probalistiche; Gallo I.M., <em>Diritto penale italiano. Appunti di parte generale. Volume primo<\/em>, Giappichelli, 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>33 <\/sup>Sui casi giudiziari che hanno comportato il confronto tra l&#8217;incertezza scientifica e la necessit\u00e0 di addivenire ad una decisione razionale e giusta in ambito processuale, in particolare, l&#8217;esposizione a sostanze tossiche, morte e nesso di causalit\u00e0 in relazione alla responsabilit\u00e0 penale, Bettin G., Dianese M., <em>Petrolkiller, <\/em>Feltrinelli, 2002 e Casson F., <em>La fabbrica dei veleni, <\/em>Sperling &amp; Kupfer, 2007.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>34 <\/sup>Libet B., <em>et al.<\/em>, \u00ab<em>Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (Readiness-Potential). The\u00a0<\/em><em>unconscious initiation of a freely voluntary act<\/em>\u00bb, in Brain, 106, 1983, pp. 623-642. Sono celebri le ricerche condotte da Benjamin Libet, lo scienziato che per primo applic\u00f2 metodi di indagine neurofisiologica per studiare la relazione tra l\u2019attivit\u00e0 cerebrale e l\u2019intenzione cosciente di eseguire un determinato movimento volontario. Nei suoi esperimenti, Libet invitava i partecipanti a muovere, quando avessero voluto, il polso della mano destra e, contemporaneamente, a riferire il momento preciso in cui avevano avuto l\u2019impressione di aver deciso di avviare il movimento: l\u2019obiettivo era infatti quello di indagare il rapporto tra la consapevolezza dell\u2019inizio di un atto e la dinamica neurofisiologica sottostante. Cit. De Caro M., in <a href=\"http:\/\/www.incircolorivistafilosofica.it\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Sulla-presunta-illusoriet\u00e0-del-libero-\">www.incircolorivistafilosofica.it\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Sulla-presunta-illusoriet\u00e0-del-libero-<\/a> arbitrio-De-Caro.pdf.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>35 <\/sup>Bruzzone R., Magrin V., <em>Delitti allo specchio. I casi di Perugia e Garlasco a confronto oltre ogni ragionevole dubbio, <\/em>StreetLib, 31.08.2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">Bibliografia<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Canzio., <em>Prova Scientifica, ricerca della \u201cverit\u00e0\u201d e decisione giudiziaria nel processo penale, <\/em>in Quaderni della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Giuffr\u00e8, 2005.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Carletto S. Pagani M., <em>Il cervello che cambia. Neuroimaging: il contributo alle neuroscienze<\/em>, Mimesis Edizioni, 26.09.2019.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Carlizzi, G. Tuzet, <em>La prova scientifica nel processo penale<\/em>, Giappichelli, 2018.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cimmino, <em>Autodeterminazione. Un argomento a favore della \u00abresponsabilit\u00e0 ultima\u00bb<\/em>, Guida, 2003.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De Caro, <em>Il libero arbitrio, <\/em>Editori Laterza, 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De Caro, <em>Il libero arbitrio: Una introduzione, <\/em>Editori Laterza, 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De Caro, A. Lavazza, G. Sartori, <em>Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il libero arbitrio, <\/em>Codice edizioni, Torino, 2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De Cataldo Neuburger, G. Gullotta, <em>Trattato della menzogna e dell&#8217;inganno con appendice di aggiornamento, <\/em>Giuffr\u00e8, 2008.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Del Pero, <em>Prova scientifica e processo penale. La sentenza Daubert ed i canoni per una corretta valutazione. La revisione del processo, <\/em>2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Giovine, <em>Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-) scienze?, <\/em>Giappichelli, 2019.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jelovicich, <em>Prova dichiarativa e diagnostica dell&#8217;attendibilit\u00e0 processuale. La prassi giudiziaria italiana, <\/em>Key Editore, 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fuscaldo,<em> E&#8217; possibile determinare scientificamente la volont\u00e0?, <\/em>Youcanprint, 2023.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lombroso, A. Torno, <em>L&#8217;uomo delinquente:quinta edizione, 1897<\/em>, Bompiani, 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Petrilli, <em>Genetica del comportamento criminale. Il lato oscuro dei geni, <\/em>Youcanprint, Aprile 2022.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Popper, <em>La logica della scoperta scientifica., <\/em>Einaudi, 1970.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Introduzione\u00a0 Con il presente lavoro, si vuole affrontare il rapporto tra neuroscienze e volont\u00e0 al fine di evidenziarne i punti di contatto, per la prospettazione di un possibile connubio <\/p>\n","protected":false},"author":4005,"featured_media":11221,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[27,11,2595,1812,1590,5,2638,1,782],"tags":[],"class_list":["post-11206","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criminologia","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-civile","category-diritto-costituzionale","category-diritto-penale","category-fascicoli","category-n-130-05-2024","category-news","category-ricerca-sviluppo"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/9067755.jpg?fit=%2C&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2UK","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11206","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4005"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11206"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11206\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11228,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11206\/revisions\/11228"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11221"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11206"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11206"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}