{"id":11846,"date":"2025-10-09T12:24:06","date_gmt":"2025-10-09T10:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=11846"},"modified":"2025-10-09T12:25:57","modified_gmt":"2025-10-09T10:25:57","slug":"le-parole-hanno-ripercussioni-legali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/le-parole-hanno-ripercussioni-legali\/","title":{"rendered":"LE PAROLE HANNO RIPERCUSSIONI LEGALI?"},"content":{"rendered":"<p><em>L\u2019articolo si propone di svolgere una ricerca tra alcune delle leggi italiane che connettono l\u2019utilizzo delle parole a delle ripercussioni legali, entrando nel merito della norma.\u00a0 Si apre con una spiegazione delle leggi sulla diffamazione e sulla calunnia, facendo riferimento anche ai social media. Prosegue analizzando la legge Mancino e concludendo con la proposta di legge sull\u2019utilizzo della sola lingua italiana nei documenti. <\/em><\/p>\n<p><strong><u>Introduzione<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Esistono leggi che disciplinano atti e comportamenti, ma all\u2019interno del Codice civile e penale sono presenti legislazioni riguardanti le parole che usiamo quotidianamente o nei confronti degli altri? La legge italiana ha varie leggi che regolamentano l\u2019uso delle <strong>parole<\/strong>, con lo scopo di tutelare la sicurezza e la dignit\u00e0 delle persone. La prima, e quella pi\u00f9 conosciuta, \u00e8 quella nei confronti della diffamazione e della calunnia, vale a dire rispettivamente gli articoli 595 e 368 del Codice penale. Un secondo esempio \u00e8 la legge per contrastare i crimini d\u2019odio e l\u2019incitamento alla discriminazione, legge numero 205\/1993, chiamata \u201c<em>Legge Mancino<\/em>\u201d. Un altro caso ancora \u00e8 la numero 71\/2017 legata al <em>cyberbullismo<\/em>, aggiornata con la legge numero 70 del 2024 di contrasto a tale crimine.<\/p>\n<p>Di conseguenza, analizzando tali norme, con <strong>ripercussioni legali<\/strong>, \u00e8 chiaro come le parole usate abbiano un peso e un potere rilevante. Addirittura, la legge sulla diffamazione fa riferimento, come vedremo, alla protezione della dignit\u00e0 della persona, sottolineando il potere che questa pu\u00f2 avere.<\/p>\n<p><strong><u>Diffamazione e calunnia <\/u><\/strong><\/p>\n<p>La legislazione italiana ha ideato una normativa contro le parole di <strong>diffamazione<\/strong> e <strong>calunnia<\/strong>. Ma cosa sono la diffamazione e la calunnia? La prima significa denigrare qualcuno arrecando danneggiamento dell\u2019altrui reputazione o prestigio. La seconda \u00e8 una diceria o imputazione coscientemente falsa e diretta a menomare l\u2019integrit\u00e0 morale o la reputazione altrui. Queste sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 595 e 368 del Codice penale. L\u2019articolo 595 afferma \u201c<em>Chiunque [\u2026], comunicando con pi\u00f9 persone, offende l\u2019altrui reputazione, \u00e8 punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032<\/em>\u201d, con aggravanti a seconda del contesto e cosa riguarda l\u2019offesa, come per esempio nel caso in cui essa venga \u201c<em>recata col mezzo col mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0, ovvero in atto pubblico, la pena \u00e8 della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516<\/em>\u201d. L\u2019articolo 368 sancisce che \u201c<em>chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza [\u2026] incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, \u00e8 punito con la reclusione da due a sei anni<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Facendo riferimento a tali normative giuridiche \u00e8 intuitiva la connessione con i <strong><em>social media<\/em><\/strong>, in quanto tramite essi vengono diffusi contenuti diffamatori e falsi tutti i giorni, sfociando nel <em>cyberbullismo<\/em>, disciplinato dalle leggi 71 del 2017 e 70 del 2024. Questa continua diffusione di dicerie tramite <em>internet<\/em> viene quasi messo in secondo piano, perch\u00e9 considerata secondaria e provoca poche denunce, ma sono a tutti gli effetti delle violazioni della legge e atti che danneggiano la <strong>reputazione<\/strong> di chi ne \u00e8 soggetto.<\/p>\n<p><strong><u>Legge Mancino<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La legge numero 205 del 1993, detta \u201c<strong><em>legge Mancino<\/em><\/strong>\u201d, ha l\u2019obiettivo di contrastare i crimini d\u2019odio e l\u2019incitamento alla discriminazione, sanzionando e condannando frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l\u2019incitamento all\u2019odio, alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. Chi non rispetta tale norma ha come ripercussione pene che variano dai sei mesi ai sei anni di reclusione, a seconda della gravit\u00e0 del reato e del ruolo svolto all\u2019interno di tali organizzazioni. In questo caso la Corte di cassazione ha stabilito che le espressioni d\u2019<strong>odio<\/strong>, anche se non fisiche o legate a un\u2019azione violenta, ma espresse tramite la parola, possono configurare il reato di propaganda razziale se hanno l\u2019obiettivo di suscitare odio o discriminazione nei confronti di minoranze. Una delle critiche pi\u00f9 comuni riguarda l\u2019equilibrio tra la tutela dei diritti delle minoranze e la libert\u00e0 di espressione. Alcuni critici ritengono che questa comporti il rischio di limitare il diritto di manifestare opinioni, anche se vengono usate espressioni che implicano la mancanza del rispetto delle persone. La Corte costituzionale ha pi\u00f9 volte ribadito, in risposta alla critica, che il diritto alla libera espressione non pu\u00f2 e non deve essere utilizzato come una giustificazione per diffondere messaggio e azioni d\u2019odio e discriminazione.<\/p>\n<p><strong><u>Anche parole straniere?<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Finora abbiamo visto normative legate solamente all\u2019odio, ma esistono legislazioni che vietano l\u2019utilizzo di parole specifiche, non legate ad esso? Queste non sono presenti al momento nella nostra costituzione o altre fonti del diritto, ma nel 2022 Fabio Rampelli, appartenente al partito \u201c<em>Fratelli d\u2019Italia<\/em>\u201d, present\u00f2 una <strong>proposta di legge<\/strong> chiama \u201c<em>Disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana<\/em>\u201d. Questa aveva l\u2019obiettivo di contrastare l\u2019utilizzo eccessivo delle parole straniere, come anglicismi, nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni istituzionali. La proposta aveva come punto chiave che la <strong>lingua italiana<\/strong> sia obbligatoria per comunicazioni pubbliche, attivit\u00e0 scolastiche e universitarie, nei rapporti di lavoro e nelle strutture organizzative di enti pubblici e privati. Con la violazione di tale legge era prevista una multa fino a centomila euro. Seppure la legge non fosse rivolta ai cittadini comuni, bens\u00ec alle pubbliche amministrazioni, grandi societ\u00e0 e chi ha compiti istituzionali, cre\u00f2 molto scalpore mediatico, suscitando critiche da parte dei diversi partiti e anche dell\u2019Accademia della Crusca.<\/p>\n<p>Questa proposta di legge pu\u00f2 essere interpretata come un tentativo di rafforzare il capitale simbolico della lingua italiana, facendo cos\u00ec per\u00f2 diventare la lingua uno strumento di potere culturale e anche politico, evidenziando un obiettivo di definire i confini della nazione. Manuel Castells, sociologo e politico spagnolo, afferma come la globalizzazione abbia reso inevitabile l\u2019ibridazione linguistica, utilizzando l\u2019inglese come lingua comune. Seguendo questo filo logico, una tale proposta potrebbe, in una societ\u00e0 globalizzata, rischiare di risultare controproducente, arrivando alla creazione di <strong>barriere comunicative<\/strong> che si era riusciti a estinguere.<\/p>\n<p><strong><u>Conclusione <\/u><\/strong><\/p>\n<p>In conclusione, legare le norme giuridiche con anche sanzioni all\u2019utilizzo delle parole potrebbe risultare problematico e sollevare criticit\u00e0 sempre da parte di qualcuno. A volte per\u00f2 ci\u00f2 \u00e8 necessario, per <strong>tutelare<\/strong> i cittadini, in particolare le minoranze, da discriminazioni e disuguaglianza. Vietando i comportamenti e l\u2019utilizzo di parole che incitano all\u2019odio questa protezione \u00e8 sempre pi\u00f9 possibile. Il problema sta nel dover far capire ai cittadini che questo non riguarda la limitazione della libert\u00e0 di espressione del cittadino. L\u2019obiettivo \u00e8 proprio quel di far comprendere che non ci si pu\u00f2 proteggere dietro all\u2019accusa di censura o di violazione di libert\u00e0 per poter rivolgere alle persone critiche offensive o parole d\u2019odio.<\/p>\n<p><strong>BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Gazzetta ufficiale per articolo 595:<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=7&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=17G00085&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06%2003&amp;art.idGruppo=0&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=0#:~:text=abrogato).%C2%BB.-,%C2%ABArt.,multa%20fino%20a%20euro%201.032\">https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=7&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=17G00085&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06 03&amp;art.idGruppo=0&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=0#:~:text=abrogato).%C2%BB.-,%C2%ABArt.,multa%20fino%20a%20euro%201.032<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li>Gazzetta ufficiale per articolo 368:<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=4&amp;art.idGruppo=29&amp;art.flagTipoArticolo=1&amp;art.codiceRedazionale=030U1398&amp;art.idArticolo=368&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&amp;art.progressivo=0\">https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=4&amp;art.idGruppo=29&amp;art.flagTipoArticolo=1&amp;art.codiceRedazionale=030U1398&amp;art.idArticolo=368&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&amp;art.progressivo=0<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Legge Mancino:<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Legge_Mancino#:~:text=La%20legge%2025%20giugno%201993,%2C%20etnici%2C%20religiosi%20o%20nazionali\">https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Legge_Mancino#:~:text=La%20legge%2025%20giugno%201993,%2C%20etnici%2C%20religiosi%20o%20nazionali<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.virgilio.it\/notizie\/multe-fino-a-100-mila-euro-a-chi-usa-parole-straniere-la-proposta-di-legge-di-rampelli-fdi-bufera-social-1563063\">https:\/\/www.virgilio.it\/notizie\/multe-fino-a-100-mila-euro-a-chi-usa-parole-straniere-la-proposta-di-legge-di-rampelli-fdi-bufera-social-1563063<\/a><\/li>\n<li>Castells, <em>The Rise of the Network Society<\/em>, 1996, Blackwell Publishers.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019articolo si propone di svolgere una ricerca tra alcune delle leggi italiane che connettono l\u2019utilizzo delle parole a delle ripercussioni legali, entrando nel merito della norma.\u00a0 Si apre con una 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