{"id":12006,"date":"2026-05-28T11:03:11","date_gmt":"2026-05-28T09:03:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=12006"},"modified":"2026-05-28T11:04:16","modified_gmt":"2026-05-28T09:04:16","slug":"misure-cautelari-reali-tra-cassazione-e-cedu-una-lettura-sistemica-dopo-isaia-e-altri-c-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/misure-cautelari-reali-tra-cassazione-e-cedu-una-lettura-sistemica-dopo-isaia-e-altri-c-italia\/","title":{"rendered":"Misure cautelari reali tra Cassazione e CEDU: una lettura sistemica dopo Isaia e altri c. Italia"},"content":{"rendered":"<p><em>Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, Prima Sezione, Isaia e altri c. Italia, sent. 25 settembre 2025, ricc. nn. 36551\/22, 36926\/22 e 37907\/22. <\/em><\/p>\n<p>Autore: dott. Marco Sorvillo.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>1- <em>Abstract<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nel sistema processuale penale italiano le misure cautelari si articolano, in via schematica, in misure personali e misure reali.<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>Le prime incidono direttamente sulla libert\u00e0 dell\u2019indagato o dell\u2019imputato \u2013 si pensi alla custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio \u2013 e per questo sono circondate da garanzie procedurali particolarmente intense, che si riflettono sull\u2019assetto degli atti da porre a disposizione del giudice e della difesa.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> Le seconde, invece, hanno ad oggetto il patrimonio: sequestri preventivi, sequestri finalizzati alla confisca, misure di prevenzione patrimoniali;<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> il bene inciso \u00e8 la propriet\u00e0 o, comunque, la disponibilit\u00e0 del bene, non la libert\u00e0 personale. Da questa diversit\u00e0 di oggetto discende, nel diritto vigente, un diverso livello di protezione procedurale: mentre il sottosistema delle misure personali \u00e8 progressivamente divenuto il luogo di un \u201c<em>massimo garantismo<\/em>\u201d processuale, le misure reali si collocano in un\u2019area in cui il legislatore e la giurisprudenza hanno ritenuto sufficienti forme di tutela meno ridondanti, pur sempre presidiate dal controllo giurisdizionale sul <em>fumus<\/em> del reato e sul <em>periculum<\/em>.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>Su questo sfondo si innesta la duplice traiettoria oggetto del presente contributo. Da un lato, la Corte di cassazione, nella sua funzione nomofilattica, ha consolidato un modello \u201c<em>a sottosistemi<\/em>\u201d: per le misure cautelari reali continua a valere il paradigma dell\u2019art. 324 c.p.p., che impone al pubblico ministero di trasmettere al tribunale del riesame soltanto gli atti sui quali si fonda il vincolo, senza trapiantare l\u2019assetto, ben pi\u00f9 ampio, delineato dall\u2019art. 291 c.p.p. per le misure personali.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> Dall\u2019altro lato, la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, con la decisione Isaia e altri c. Italia,<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> pur confermando la compatibilit\u00e0 in astratto della confisca di prevenzione e, pi\u00f9 in generale, del modello italiano di confisca non basata sulla condanna con l\u2019art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU,<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a> dichiara per la prima volta una violazione convenzionale in materia di prevenzione patrimoniale, stigmatizzando l\u2019affidamento quasi esclusivo alla sproporzione reddito\/patrimonio e la carenza di un effettivo nesso tra beni ablati e attivit\u00e0 illecite.<\/p>\n<p>L\u2019incrocio fra questi due piani \u2013 legalit\u00e0 interna e legalit\u00e0 convenzionale \u2013 produce un\u2019asimmetria solo apparentemente sostenibile. L\u2019ordinamento interno mantiene un assetto differenziato tra misure personali e reali, fondato sul diverso bene inciso e sulla diversa intensit\u00e0 delle garanzie procedurali; Strasburgo, tuttavia, esige che anche le misure di carattere non penale, ma patrimoniale, siano sottoposte a un controllo sostanziale di proporzionalit\u00e0 e di ragionevolezza, e che il collegamento tra i beni e l\u2019illecito non venga appiattito su automatismi presuntivi, specie quando il fattore temporale rende il nesso meno immediato.<\/p>\n<p>Nell\u2019attesa di eventuali interventi del legislatore o delle Sezioni Unite \u2013 e sullo sfondo di un caso tanto delicato da rendere astrattamente ipotizzabile anche un rinvio alla Grande Camera <a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\"><em>Ex<\/em> art. 43<\/a> \u2013 l\u2019allineamento al diritto vivente nomofilattico resta, per gli operatori, la rotta pi\u00f9 sicura. La sentenza Isaia ne illumina per\u00f2 i punti di frizione e suggerisce, pi\u00f9 che imporre, l\u2019esigenza di un affinamento del fascicolo del riesame reale, cos\u00ec da rendere il controllo giurisdizionale effettivamente idoneo a misurare nesso e proporzionalit\u00e0 della misura ablativa.<\/p>\n<p><strong>2-<\/strong> <strong>La sentenza CEDU Isaia e altri c. Italia.<\/strong><\/p>\n<p>La decisione Isaia e altri c. Italia si inserisce in una linea giurisprudenziale ormai ben delineata in tema di confische senza condanna. Richiamando la recente pronuncia Garofalo c. Italia,<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[8]<\/a> la Corte EDU ribadisce che la confisca di prevenzione prevista dal d.lgs. n. 159\/2011 non ha natura punitiva: lo scopo principale rimane quello di neutralizzare gli effetti economici dell\u2019attivit\u00e0 illecita e impedire arricchimenti ingiustificati, attraverso la sottrazione di beni di sospetta origine delittuosa. Su questo piano, la Corte conferma in modo netto la compatibilit\u00e0 in astratto del regime italiano di confisca di prevenzione con l\u2019art. 1 del Protocollo n. 1.<\/p>\n<p>Pur muovendosi entro questo quadro, la sentenza segna tuttavia una svolta: per la prima volta, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, a Strasburgo viene riconosciuta la violazione dell\u2019art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU. Il caso concreto, per come ricostruito dalla Corte, \u00e8 segnato da alcune peculiarit\u00e0 decisive. La misura di sequestro e poi di confisca riguarda beni acquistati tra il 2010 e il 2018, formalmente intestati in larga parte alla moglie e al figlio del proposto. Il giudizio di pericolosit\u00e0 generica si fonda su una serie di condanne per reati contro il patrimonio commessi fra il 1980 e il 1998, cui si aggiunge un solo episodio \u2013 un tentato furto \u2013 risalente al 2008, successivo al periodo di detenzione.<\/p>\n<p>I giudici nazionali valorizzano le condanne pregresse e la sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni, ritenendo che l\u2019incapacit\u00e0 dei ricorrenti di giustificare la provenienza delle ricchezze sia sufficiente a sorreggere la misura. La Corte d\u2019appello conferma la decisione di primo grado, e la Corte di cassazione, nel 2022, respinge il ricorso, ritenendo insussistenti violazioni di legge.<\/p>\n<p>Quando esamina il caso, la Corte EDU ripercorre i presupposti di compatibilit\u00e0 delle confische senza condanna con l\u2019art. 1 del Protocollo n. 1: la misura deve essere prevista dalla legge, perseguire un interesse generale e rispettare il requisito di proporzionalit\u00e0. Nel caso di specie, non \u00e8 in discussione l\u2019esistenza di una base legale, rappresentata dalle norme in tema di confisca di prevenzione;<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[9]<\/a> il nodo riguarda il rispetto, in concreto, delle condizioni e dei limiti stabiliti dal diritto interno per l\u2019applicazione della misura, in un intreccio che si sovrappone, di fatto, alla valutazione di proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>La Corte richiama la propria giurisprudenza sul punto, sottolineando tre elementi. Anzitutto, la confisca senza condanna \u00e8 compatibile con la Convenzione quando trovi fondamento in reati gravi potenzialmente idonei a generare un arricchimento illecito. In secondo luogo, \u00e8 necessario un accertamento, anche presuntivo ma sorretto da argomentazioni specifiche, di un nesso tra i beni e l\u2019attivit\u00e0 illecita: non \u00e8 sufficiente la mera sproporzione patrimoniale. In terzo luogo, \u00e8 possibile avvalersi di standard probatori meno rigorosi rispetto a quelli penali, purch\u00e9 ci\u00f2 non si traduca in un sacrificio eccessivo dei diritti della difesa, soprattutto quando la misura intervenga a notevole distanza temporale dai fatti presupposto.<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[10]<\/a><\/p>\n<p>\u00c8 rispetto a questi parametri che la decisione italiana viene giudicata incompatibile con la Convenzione. I giudici di Strasburgo osservano che le condanne del proposto riguardavano, in parte, reati solo tentati, privi per definizione di profitto, e che in diversi casi i proventi erano gi\u00e0 stati confiscati o restituiti; rilevano, inoltre, che i beni ablati erano stati acquistati molti anni dopo il periodo di pericolosit\u00e0, senza che fosse offerta una spiegazione plausibile del legame tra tali beni e l\u2019attivit\u00e0 criminosa, n\u00e9 del perch\u00e9 il procedimento di prevenzione fosse stato attivato a cos\u00ec grande distanza temporale.<\/p>\n<p>La Corte insiste, in particolare, su due profili: la dimensione temporale e la mancanza di una ricostruzione della \u201c<em>catena di reinvestimenti<\/em>\u201d. Da un lato, il lungo intervallo fra le condotte di pericolosit\u00e0 (fino al 2008) e l\u2019acquisto dei beni (2010\u20132018) avrebbe imposto un onere motivazionale rafforzato; dall\u2019altro, le autorit\u00e0 non hanno analizzato in modo puntuale le movimentazioni bancarie, le entrate e le uscite, i passaggi da un bene all\u2019altro, cos\u00ec da rendere verificabile il legame fra i beni confiscati e eventuali proventi illeciti.<\/p>\n<p>Quanto ai beni intestati alla moglie e al figlio, i giudici nazionali si erano limitati a richiamare la sproporzione rispetto ai redditi, senza verificare se l\u2019intestazione fosse fittizia e senza indagare l\u2019effettivo collegamento tra le risorse impiegate per l\u2019acquisto e l\u2019attivit\u00e0 illecita del proposto. In altri termini, non \u00e8 stato svolto quel controllo individualizzato sulla posizione dei terzi che lo stesso diritto interno richiede, quando si tratti di estendere la misura a beni formalmente altrui.<\/p>\n<p>Alla luce di queste carenze, la Corte EDU ritiene che la confisca sia stata applicata in modo arbitrario e manifestamente irragionevole. L\u2019ingerenza nel diritto di propriet\u00e0 dei ricorrenti \u00e8 considerata sproporzionata, nonch\u00e9 in contrasto con gli stessi limiti posti dall\u2019ordinamento interno, secondo il quale la confisca di prevenzione deve essere circoscritta ai beni acquisiti nel periodo di manifestazione della pericolosit\u00e0 o a quelli comunque riconducibili alle risorse generate in quel lasso di tempo.<\/p>\n<p>L\u2019utilit\u00e0 della sentenza per il sistema italiano si coglie proprio in questo passaggio. Pur non mettendo in discussione il modello della confisca di prevenzione n\u00e9 l\u2019idea di misure patrimoniali svincolate da una condanna penale, la Corte EDU fissa un limite chiaro all\u2019uso di presunzioni e inversioni dell\u2019onere della prova: la mera sproporzione patrimoniale non pu\u00f2 fungere da automatismo che travolge interi patrimoni, soprattutto quando manchi una verifica puntuale del nesso tra i singoli beni e un\u2019attivit\u00e0 delittuosa idonea a generare arricchimento e quando il tempo decorso renda quel nesso meno plausibile.<\/p>\n<p>Non \u00e8 irrilevante, infine, che la sentenza sia accompagnata da un\u2019opinione concorrente e da una articolata opinione dissenziente. La prima insiste sulla peculiarit\u00e0 del caso concreto e sulla necessit\u00e0 di non generalizzare eccessivamente le conclusioni; la seconda sottolinea i profili di rottura rispetto a Garofalo e teme che vengano introdotti, per via giurisprudenziale, requisiti pi\u00f9 stringenti per l\u2019ordinamento italiano. Questo dissenso interno alla Corte conferma che Isaia \u00e8 una decisione \u201c<em>di confine<\/em>\u201d, suscettibile di letture sia restrittive, sia espansive.<\/p>\n<p><strong>3- Cosa conferma e ribadisce la Cassazione: il punto fermo sulle misure reali.<\/strong><\/p>\n<p>Mentre Strasburgo affina progressivamente il quadro convenzionale delle confische senza condanna, la Corte di cassazione continua a presidiare l\u2019assetto interno delle misure cautelari reali, ribadendo l\u2019autonomia di questo sottosistema rispetto a quello delle misure personali. In particolare, la giurisprudenza nomofilattica conferma che il riesame dei sequestri preventivi \u00e8 governato dall\u2019art. 324 c.p.p., il quale impone al pubblico ministero di trasmettere al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento, senza richiamare l\u2019art. 291 c.p.p., destinato alle misure personali.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[11]<\/a><\/p>\n<p>Ne deriva un fascicolo del riesame \u201c<em>mirato<\/em>\u201d, costruito intorno agli atti effettivamente utilizzati per sorreggere il vincolo reale. La Cassazione esclude espressamente la possibilit\u00e0 di estendere in via analogica alle misure reali gli obblighi di trasmissione \u201c<em>rinforzata<\/em>\u201d introdotti per le misure personali, richiamandosi sia al dato letterale, sia alla diversa funzione dei due sottosistemi cautelari. Se le misure personali restringono la libert\u00e0 personale, imponendo un livello massimo di garanzie, le misure reali incidono sul patrimonio, pur sempre in un ambito in cui il diritto di propriet\u00e0 \u00e8 seriamente coinvolto ma secondo un grado di intensit\u00e0 ritenuto, dal legislatore e dalla giurisprudenza, compatibile con un modulo procedurale meno articolato.<\/p>\n<p>La differenza di regime si riflette anche sui termini: per le misure reali, il richiamo operato dall\u2019art. 324 ad alcune scansioni dell\u2019art. 309 c.p.p. non comporta il trapianto della perentoriet\u00e0 che, nel campo delle misure personali, conduce all\u2019inefficacia automatica della misura in caso di tardiva trasmissione degli atti. Per le misure reali, di regola, il termine conserva natura ordinatoria, con l\u2019effetto di evitare che il sequestro perda efficacia per ragioni puramente formali, in presenza di un fumus e di un periculum ritenuti sussistenti.<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[12]<\/a><\/p>\n<p>Ci\u00f2 non significa che la Cassazione neghi la necessit\u00e0 di un contraddittorio effettivo. Laddove il fascicolo del riesame non contenga atti che, in concreto, hanno sorretto il provvedimento, la difesa pu\u00f2 lamentare un vizio del contraddittorio e un difetto di motivazione. Tuttavia, tale correzione rimane interna al paradigma dell\u2019art. 324 c.p.p. e non comporta l\u2019adozione, per le misure reali, del modello \u201c<em>pieno<\/em>\u201d delineato per le misure personali.<\/p>\n<p>Nel complesso, la linea nomofilattica \u00e8 improntata a una marcata continuit\u00e0: la distinzione tra misure personali e reali viene difesa come elemento strutturale del sistema; il fascicolo del riesame reale \u00e8 concepito come strumento funzionale a un controllo mirato su <em>fumus commissi delicti<\/em> e <em>periculum in mora<\/em>; i termini procedurali sono interpretati in modo da non trasformare la dimensione temporale in un fattore di automatica caducazione della misura.<\/p>\n<p>Per gli operatori, questo quadro offre un elevato grado di prevedibilit\u00e0. Il terreno di confronto resta quello tradizionale: contestazione del fumus, del periculum, e verifica della coerenza tra gli atti posti a base del sequestro e la loro effettiva presenza nel fascicolo, pi\u00f9 che rivendicazione di una traslazione integrale dell\u2019assetto previsto per le misure personali. Tuttavia, proprio questo assetto, cos\u00ec nitidamente definito, \u00e8 oggi chiamato a confrontarsi con le sollecitazioni provenienti da Strasburgo.<\/p>\n<p><strong>4- Cambio rotta.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019incontro fra la giurisprudenza della Cassazione e quella della Corte EDU impone di interrogarsi sull\u2019adeguatezza dell\u2019attuale configurazione del fascicolo del riesame reale, soprattutto quando la misura cautelare costituisce l\u2019anticamera di una confisca definitiva di beni di notevole valore, ovvero quando interviene a grande distanza temporale dai fatti su cui si fonda il giudizio di pericolosit\u00e0 o il fumus del reato.<\/p>\n<p>La sentenza Isaia mostra con chiarezza che, per ritenere compatibile con la Convenzione una misura ablativa di natura non penale, non basta invocare in astratto la funzione ripristinatoria della confisca. \u00c8 necessario che il giudice nazionale possa effettivamente verificare il nesso tra i beni e l\u2019attivit\u00e0 illecita, nonch\u00e9 il bilanciamento tra l\u2019interesse generale perseguito e il sacrificio imposto al singolo. <a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[13]<\/a>Se il fascicolo del riesame reale \u00e8 eccessivamente povero e costruito quasi esclusivamente su atti \u201c<em>a carico<\/em>\u201d, il rischio \u00e8 che il controllo giurisdizionale scivoli verso un giudizio formale, lontano da quel \u201c<em>fair balance<\/em>\u201d richiesto dall\u2019art. 1 del Protocollo n. 1.<\/p>\n<p>In questa prospettiva, una prima linea di intervento pu\u00f2 essere individuata in una lettura convenzionalmente orientata dell\u2019art. 324 c.p.p., capace di ricavare, almeno in presenza di misure particolarmente invasive, un dovere del pubblico ministero di veicolare nel fascicolo anche elementi favorevoli specifici e gi\u00e0 disponibili, quando essi incidano in modo significativo sul nesso tra i beni e l\u2019illecito o sulla posizione dei terzi intestatari. Non si tratterebbe di creare, per via giurisprudenziale, un duplicato dell\u2019art. 291 c.p.p., ma di introdurre una micro-regola di lealt\u00e0 processuale, coerente con l\u2019idea di un controllo non meramente apparente.<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[14]<\/a><\/p>\n<p>Una seconda direttrice riguarda i tempi. La stessa Corte EDU attribuisce rilievo al fattore temporale nella valutazione di proporzionalit\u00e0: quanto pi\u00f9 lungo \u00e8 l\u2019intervallo tra il periodo di pericolosit\u00e0 o la commissione dei reati e l\u2019adozione della misura, tanto pi\u00f9 attenta deve essere la dimostrazione del nesso tra i beni e l\u2019attivit\u00e0 illecita.<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[15]<\/a> Su questo piano, l\u2019introduzione \u2013 magari de iure condendo \u2013 di una perentoriet\u00e0 temperata dei termini di trasmissione degli atti per le misure reali potrebbe contribuire a evitare dilazioni eccessive e a incentivare una cura maggiore nella predisposizione del materiale su cui il giudice \u00e8 chiamato a decidere, anche sotto il profilo della tracciabilit\u00e0 delle operazioni finanziarie e delle catene di reinvestimento.<\/p>\n<p>Resta, anche nel quadro attuale, un ampio margine di azione per la difesa. La possibilit\u00e0 di allegare e produrre atti mirati, di chiedere l\u2019integrazione del fascicolo con documenti specificamente individuati, di richiamare la giurisprudenza di Strasburgo per criticare l\u2019uso esclusivo della sproporzione patrimoniale e per sollecitare una verifica pi\u00f9 puntuale del nesso, consente gi\u00e0 oggi di utilizzare Isaia non come strumento di rottura sistemica, ma come parametro per misurare la sufficienza del compendio probatorio posto a base della misura.<\/p>\n<p>Nel complesso, l\u2019idea di \u201c<em>cambiare rotta<\/em>\u201d sul fascicolo del riesame reale non implica l\u2019abbandono del doppio binario cautelare, ma la sua rifinitura: l\u2019istituto pu\u00f2 rimanere ancorato all\u2019art. 324 c.p.p., purch\u00e9 sia interpretato e, se necessario, integrato in modo da garantire quella effettivit\u00e0 del controllo che la Convenzione richiede anche per le misure patrimoniali.<\/p>\n<p><strong>5- Conclusioni<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019operatore del diritto si muove oggi in un orizzonte a due fuochi. Da un lato, la Corte di cassazione offre un quadro interno chiaro e tendenzialmente stabile: le misure personali e quelle reali rimangono insediate in sottosistemi distinti; il fascicolo del riesame reale \u00e8 mirato; i termini non sono, salvo eccezioni, perentori; l\u2019attenzione si concentra su <em>fumus e periculum<\/em>. Dall\u2019altro lato, la Corte EDU richiede che le misure patrimoniali, in particolare quelle di prevenzione, siano applicate solo in presenza di un nesso effettivo tra beni e attivit\u00e0 illecita e di un ragionevole equilibrio tra interessi pubblici e diritti individuali.<\/p>\n<p>In questo contesto, l\u2019adesione alla nomofilachia della \u201c<em>Corte di Roma<\/em>\u201d continua a rappresentare, per chi pratica il contenzioso cautelare reale, la scelta pi\u00f9 prudente e prevedibile. Concentrarsi sugli snodi strutturali \u2013 esistenza del fumus, attualit\u00e0 e concretezza del periculum, coerenza tra atti e motivazione \u2013 e sulle lacune del fascicolo effettivamente trasmesso appare oggi pi\u00f9 efficace che insistere su eccezioni che chiedano un\u2019immediata estensione del modello delle misure personali a quelle reali.<\/p>\n<p>Al tempo stesso, Isaia non pu\u00f2 essere relegata a mera curiosit\u00e0 sovranazionale. Essa offre un argomento forte per sollecitare un controllo giudiziale pi\u00f9 denso sulla proporzionalit\u00e0 delle misure e sulla dimostrazione del nesso tra beni e illecito, specialmente quando si tratti di beni acquistati a distanza di molti anni dai fatti presupposto o formalmente intestati a terzi. Utilizzata in questa chiave, la giurisprudenza di Strasburgo diventa un alleato della difesa nel chiedere decisioni meglio motivate e pi\u00f9 rispettose dei limiti posti dallo stesso diritto interno alla confisca di prevenzione.<\/p>\n<p>La stessa presenza di opinioni separate consente una duplice lettura della sentenza: restrittiva, se la si considera risposta eccezionale a una cronologia anomala e a gravi carenze motivazionali; espansiva, se la si interpreta come segnale di un progressivo irrigidimento dei parametri convenzionali. \u00c8 verosimile che il futuro contenzioso \u2013 interno e, forse, ancora una volta europeo \u2013 decider\u00e0 quale di queste letture prevarr\u00e0.<\/p>\n<p>In definitiva, il sistema italiano delle misure reali non \u00e8 chiamato a una rivoluzione, ma a un fine aggiustamento. La Cassazione assicura oggi una rotta certa; la Corte EDU indica alcuni punti in cui quella rotta pu\u00f2 e deve essere corretta per evitare derive presuntive e decisioni solo apparentemente giustificate. La strategia pi\u00f9 ragionevole consiste nel continuare a conformarsi al diritto vivente interno, utilizzando al contempo Isaia come parametro e come linguaggio condiviso per rafforzare il sindacato di legalit\u00e0 e di proporzionalit\u00e0 sulle misure patrimoniali, piuttosto che come grimaldello per scardinarne le basi.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cfr. artt. 272 ss. e 321 ss. c.p.p.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> artt. 291 e 309 c.p.p.,<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> V. artt. 321 c.p.p. e 20 ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> v. Cass., sez. un., 29 gennaio 2020, n. 51<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cass., sez. III, 3 ottobre 2024, n. 37949; nonch\u00e9 Cass., sez. III, 2025, n. 26620.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> CEDU, sez. I, 25 settembre 2025,\u00a0<em>Isaia e altri c. Italia<\/em>, ricc. nn. 36551\/22, 36926\/22, 37907\/22<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Art. 1, Prot. n. 1 CEDU: \u201cOgni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni\u2026\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">Ex art. 43<\/a> Ex art. 43 CEDU<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[8]<\/a> CEDU, 12 ottobre 2023,\u00a0<em>Garofalo e altri c. Italia<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[9]<\/a> Art. 24 d.lgs. n. 159\/2011.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[10]<\/a> Sulla compatibilit\u00e0 di standard probatori attenuati con la Convenzione, v. CEDU, 26 febbraio 2019,\u00a0<em>Raimondo c. Italia<\/em>\u00a0(richiamata in\u00a0<em>Isaia<\/em>).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[11]<\/a> Cfr. ancora Cass., sez. III, 3 ottobre 2024, n. 37949, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[12]<\/a> Sulla natura ordinatoria del termine di trasmissione ex art. 324 c.p.p., cfr. Cass., sez. III, 15 giugno 2021, n. 23766.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[13]<\/a> V. in particolare \u00a7\u00a7 68\u201369 sent.\u00a0<em>Isaia<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[14]<\/a> In termini di \u201clealt\u00e0 processuale\u201d del pubblico ministero nel procedimento cautelare, v. L. Marafioti, Il contraddittorio cautelare tra legge e giurisprudenza, in Dir. pen. proc., 2021<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[15]<\/a> Ancora \u00a7 76 sent.\u00a0<em>Isaia<\/em>, dove il fattore temporale \u00e8 espressamente richiamato come elemento della proporzionalit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, Prima Sezione, Isaia e altri c. Italia, sent. 25 settembre 2025, ricc. nn. 36551\/22, 36926\/22 e 37907\/22. Autore: dott. Marco Sorvillo.\u00a0 1- <\/p>\n","protected":false},"author":5855,"featured_media":12009,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2475,38,2641,11,40,37,2663,5,2721,1,2639],"tags":[],"class_list":["post-12006","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-case-studies","category-rassegna-di-giurisprudenza-civile","category-corte-di-cassazione","category-rubriche-giuridiche","category-rassegna-di-giurisprudenza-europea","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-italia","category-fascicoli","category-n-153-04-2026","category-news","category-sentenza"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/succo-hammer-802301_1920.jpg?fit=1920%2C1440&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-37E","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":11973,"url":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/le-forme-della-violenza-di-genere-e-limportanza-di-fare-rete\/","url_meta":{"origin":12006,"position":0},"title":"LE FORME DELLA VIOLENZA DI GENERE E L\u2019IMPORTANZA DI FARE RETE","author":"Francesca Fuscaldo","date":"May 28, 2026","format":false,"excerpt":"Autrici: Dott.ssa Giada Scrivano e Dott.ssa Francesca Fuscaldo Introduzione La violenza sulle donne non conosce tempo e confini, \u00e8 endemica e non risparmia nessuna nazione o Paese, a prescindere dal fatto che sia industrializzato o in via di sviluppo. 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